MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 22 ottobre 2008, n. 3620/C 

Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE.
(GU n.263 del 10-11-2008)
 
 Vigente al: 10-11-2008  
 

                                  All'Agenzia delle dogane
                                  Alle     Camere    di    commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
                                  All'Unioncamere
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Federazione ANIMA ACISM
                                  All'ANIE
                                  All'Unione petrolifera
                                  All'UCISP
                                  All'Assoutensili

  L'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,
attuativo   della   direttiva   2004/22/CE   (Measuring   Instruments
Directive,  in  sigla  MID),  ha  introdotto  nel  panorama normativo
nazionale  disposizioni  innovative e abrogative, nonche' un definito
periodo transitorio.
  La  presente  circolare  e'  finalizzata  a  fornire chiarimenti in
merito  alle  questioni  applicative delle anzidette disposizioni e a
definire  l'ambito del periodo transitorio, previsto dall'art. 22 del
decreto legislativo n. 22/2007, periodo che conformemente ad analoghe
fattispecie di derivazione comunitaria, copre un arco temporale della
durata di dieci anni.
  In  relazione  a  tale  periodo  transitorio  e'  da  rilevare  che
l'aggiornamento  dei  provvedimenti  di ammissione alla verificazione
metrica,    rilasciati   ai   sensi   della   normativa   in   vigore
antecedentemente  alla data del 30 ottobre 2006, rimane di competenza
del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  detta competenza, come
peraltro  ribadito  anche  dalla Commissione europea, non puo' essere
attribuita agli organismi notificati.
  Al riguardo si rileva che tutti gli aggiornamenti dei provvedimenti
di  ammissione  alla verificazione metrica rilasciati dalle Autorita'
nazionali  dei  Paesi  comunitari  prima del 30 ottobre 2006, data di
messa  in  esecuzione  delle  disposizioni  della  MID,  sono di loro
esclusiva responsabilita'.
  Inoltre,  durante  il  periodo  transitorio,  che  potra' durare al
massimo  fino  al 30 ottobre 2016, gli strumenti qualora soddisfino i
requisiti  previsti  dalla  normativa  in vigore prima del 30 ottobre
2006  e  che  risultano  muniti  di  provvedimento di ammissione alla
verificazione  metrica  ai  sensi  della  stessa  normativa,  possono
continuare  ad essere sottoposti alla verificazione prima nazionale o
a  quella  CEE  e,  in  caso di esito positivo, ad essere immessi sul
mercato   e/o   in   servizio   fino  al  termine  di  validita'  del
provvedimento  di  ammissione  alla  verificazione ovvero, in caso di
validita'  indefinita,  per  un  periodo  di  10 anni a decorrere dal
30 ottobre 2006.
  I  chiarimenti  relativi  alle questioni concernenti l'applicazione
delle  nuove  disposizioni  sono  forniti  nel paragrafo A, mentre il
paragrafo B   chiarisce   aspetti   operativi   relativi  al  periodo
transitorio,  con  particolare  riferimento all'identificazione delle
varianti  ad  un modello approvato secondo le procedure previgenti al
30 ottobre 2006.
A - Questioni  concernenti  gli  strumenti  di  misura  muniti  della
marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi del
decreto legislativo n. 22/2007, attuativo della direttiva comunitaria
22/2004/CE (MID).
1. Applicabilita' delle disposizioni.
  Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/2007,
e quindi dal 18 marzo 2007, la normativa comunitaria in esso recepita
e'  divenuta,  a  tutti  gli  effetti,  legge  dello  Stato  italiano
obbligando,  quindi,  alla  sua  osservanza  tutti coloro ai quali si
rivolge,  in  quanto  soggetti,  pubblici  o privati, coinvolti nella
commercializzazione,  messa  in  servizio,  controllo  e  ogni  altra
attivita'  inerente  la  fabbricazione,  l'impiego  e la sorveglianza
sugli strumenti di misura.
  In   particolare,  occorre  evidenziare  che  il  mantenimento  e/o
l'adozione   di   eventuali   prassi   amministrative   o,  comunque,
comportamenti  incompatibili con la sopra citata normativa di matrice
comunitaria,  possono dare luogo, da parte della Commissione Europea,
all'attivazione della procedura di infrazione di cui all'art. 226 del
Trattato,  nei  confronti  dello Stato membro che ha messo in atto la
violazione, se denunciati e ove ne sussistano i presupposti.
2.  Commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura
MID.
  2.1.  Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/2007
si intende per:
    a) «commercializzazione»,  la  prima  messa  a  disposizione, sul
mercato  comunitario,  a  titolo oneroso o gratuito, di uno strumento
destinato ad un utente finale;
    b) «messa  in  servizio», la prima utilizzazione di uno strumento
destinato all'utente finale per i fini a cui esso e' destinato.
  Con  il  termine  utente  finale  si  indicano tutti i soggetti che
utilizzano  gli  strumenti  di  misura  regolati  dalla  MID e la cui
identificazione  varia  in base alla tipologia. Tale termine include,
fra l'altro, la generale categoria dei consumatori domestici e quella
degli utilizzatori professionali.
  Con  riferimento alla definizione di cui alla lettera b) precedente
e'  da  precisare  che  si  ha  la «messa in servizio» dopo una prima
regolare   utilizzazione   dello   strumento   ancorche'   effettuata
nell'ambito di eventuali operazioni di taratura. Pertanto nei casi in
cui ad uno strumento di misura, immesso in commercio con le marcature
e  i  sigilli  prescritti,  vengano  rimossi parte o tutti i predetti
sigilli,   dopo  una  sua  prima  regolare  utilizzazione,  ancorche'
nell'ambito   delle  operazioni  di  taratura,  tale  rimozione  deve
intendersi  effettuata  dopo  la  sua  messa  in servizio, operata in
conformita' alle norme applicabili. Ne consegue che per gli strumenti
in   questione,   come  specificato  al  punto  5  successivo,  trova
applicazione   l'art.   6   del  decreto  ministeriale  n.  182/2000,
concernente, fra l'altro, gli strumenti riparati.
  2.2.  Da  quanto precede deriva che uno strumento di misura marcato
conformemente  alla  normativa  MID,  di seguito denominato strumento
MID,  verra'  installato  e  messo  in  servizio  senza  che  debbano
intervenire,  contestualmente,  organi di controllo cosi' come invece
previsto  nella  precedente normativa nazionale nei casi di strumenti
di misura fissi.
  Infatti  i  requisiti,  in  presenza  dei  quali  e'  consentito ai
fabbricanti di strumenti MID commercializzare i propri prodotti, sono
puntualmente  disciplinati  dal  decreto  legislativo  n. 22/2007, il
quale, a tale proposito, stabilisce che:
    la  valutazione  della conformita' degli strumenti di misura alle
disposizioni  del  decreto  e'  affidata  ad  «organismi notificati»,
chiamati  a  svolgere  tale  accertamento  sulla base delle procedure
descritte negli allegati da A ad H1 al decreto medesimo;
    la marcatura CE e quella metrologica supplementare «M», applicate
su uno strumento di misura, attestano, ai sensi e per gli effetti del
decreto, la sua conformita' alle disposizioni del decreto medesimo;
    l'apposizione  sugli strumenti di misura delle predette marcature
-  che presuppone lo svolgimento, con esito positivo, della procedura
di  accertamento  della conformita' - e' l'unica condizione richiesta
ai  fmi  della  «commercializzazione»  e  «messa  in  servizio» degli
strumenti di misura.
  Del tutto estraneo a tale quadro normativo, per quanto concerne gli
strumenti  di  misura  MID  fissi,  quali  le bilance automatiche e i
misuratori  di  carburanti,  e'  quindi il collaudo di posa in opera,
contemplato dalla normativa previgente, negli specifici casi previsti
dalla  stessa normativa, come condicio sine qua non per la loro messa
in  servizio.  In  effetti, per gli strumenti MID e' necessaria, e al
contempo  sufficiente,  per  la messa in servizio la sola conformita'
alla  normativa  del  decreto legislativo n. 22/2007, attestata dalla
presenza della marcatura CE e della marcatura supplementare «M».
  A margine di questa considerazione puo' essere opportuno richiamare
che  il decreto legislativo n. 517/1992, attuativo di altra direttiva
comunitaria  del  nuovo  approccio,  ha  eliminato  la previsione del
collaudo  di posa in opera degli strumenti per pesare a funzionamento
non   automatico   fissi,   contemplato  dalla  normativa  previgente
all'entrata in vigore dello stesso decreto.
  Il  decreto  legislativo  n.  22/2007  ha, peraltro, previsto - con
l'evidente  finalita' di coordinare la disciplina in esame con quella
previgente  -  l'abrogazione  delle  disposizioni,  di  cui  al regio
decreto  n.  7088/1890  («testo  unico  delle  leggi sui pesi e sulle
misure»)   e   successive   modifiche,   contrastanti   o,  comunque,
incompatibili  con  il  decreto  legislativo  n.  22/2007  stesso. In
concreto  ha determinato l'inapplicabilita' agli strumenti MID, delle
norme  contenute  nel  sopra  richiamato  regio  decreto  (art.  12 e
seguenti)  le  quali  prevedevano  che  ciascuno strumento di misura,
prima  di  essere  messo  in  vendita  o, comunque, utilizzato a fini
commerciali,  dovesse  essere sottoposto a «verifica prima», da parte
dei competenti Uffici metrici (oggi Camere di commercio).
  Il  controllo  metrologico,  da  parte  delle  Camere di commercio,
diretto a verificare la conformita' degli strumenti gia' muniti della
«marcatura   CE»   -   attestante   l'avvenuta   esecuzione  di  tale
accertamento  di  conformita',  da  parte  di  organismi  notificati,
secondo   le   procedure   stabilite  dalla  direttiva  2004/22/CE  -
contrasterebbe,  in  ogni  caso, oltre che con il dettato del decreto
legislativo  n. 22/2007 di attuazione, anche con le finalita' proprie
della  medesima  direttiva.  Verrebbe  meno,  infatti, la garanzia di
«accettazione»,  da  parte  di tutti gli Stati membri, della prova di
conformita' eseguita secondo le norme comunitarie, che ne costituisce
obiettivo primario.
  Dalla  disciplina  introdotta  dal  decreto  legislativo n. 22/2007
deriva,  infine,  l'inapplicabilita'  al fabbricante di strumenti MID
degli  ulteriori  obblighi  previsti dal regio decreto n. 7088/1890 e
dal successivo decreto ministeriale n. 179/2000.
3.  Vigilanza  sul  mercato:  protezione  da  alterazioni  - marchi e
sigilli di protezione.
  In  attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 22/2007, con
decreto  ministeriale  del 29 agosto 2007 il Ministero dello sviluppo
economico  ha  individuato  i soggetti cui e' affidato lo svolgimento
della  vigilanza sul mercato, attribuendo tale compito alle Camere di
commercio.   Il  decreto  ministeriale  prevede  che,  laddove  detti
soggetti  riscontrino  strumenti indebitamente muniti della marcatura
CE  e  della marcatura metrologica supplementare o che, comunque, non
soddisfino  i  requisiti  richiesti  dal  citato decreto legislativo,
debbano  limitarsi  ad informare la Direzione generale competente per
la  metrologia  legale  presso il Ministero dello sviluppo economico,
per  l'applicazione di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo decreto
legislativo.
  L'art.  16  prevede  che il Ministero dello sviluppo economico puo'
vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di
uno  strumento  di misura munito della marcatura CE e della marcatura
supplementare,  qualora  non soddisfi i requisiti essenziali relativi
alle  prestazioni  metrologiche  di cui al presente decreto, anche se
correttamente  installato,  adottando tutte le misure appropriate per
ritirare tali strumenti dal mercato. Il successivo art. 17 stabilisce
che,  qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura
metrologica  supplementare M siano state apposte indebitamente, debba
assegnare al fabbricante (o al suo mandatario) un termine per rendere
lo  strumento,  indebitamente marcato, conforme alle disposizioni del
decreto  legislativo  n.  22/2007,  decorso  il  quale,  in  caso  di
persistenza  della  rilevata  non conformita', debba adottare tutti i
provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione
dello  strumento  o  per  assicurarne  il  ritiro dal mercato, ovvero
vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore.
  Gli  strumenti di misura conformi al decreto legislativo n. 22/2007
recano  la  marcatura CE, la marcatura supplementare «M» ed ancora, a
protezione  da  alterazioni,  i  sigilli  indicati dal corrispondente
attestato o certificato di conformita' ed apposti, secondo i casi, da
organismo notificato o dal relativo fabbricante.
  La  direttiva  MID  non specifica le caratteristiche delle impronte
relative a detti sigilli.
  In  sede  di  vigilanza  sul  mercato, ogni decisione circa profili
problematici  relativi  alle  marcature  e  comunque  ogni  azione  o
provvedimento  limitativo in ordine all'utilizzazione degli strumenti
interessati resta di competenza di questo Ministero, che a seguito di
apposita   istruttoria  procedera',  se  del  caso,  ai  sensi  degli
articoli 16  o  17  del  decreto  legislativo  n. 22/2007, come anche
precisato  al  punto  4  successivo,  concernente  la  vigilanza  sul
mercato,  fermi restando le competenza e gli obblighi delle Camere di
commercio.
4.   Verificazione   periodica   degli   strumenti   MID  nelle  more
dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 19, comma 2,
del decreto legislativo n. 22/2007.
  Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art.
19,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  22/2007,  rivolti  alla
determinazione  dei criteri per l'esecuzione dei controlli successivi
sugli  strumenti  di  misura  MID,  nei confronti di detti strumenti,
qualora  appartenenti  alle categorie definite all'art. 1 del decreto
ministeriale n. 182/2000 sulla verificazione periodica, ed utilizzati
negli  impieghi  specificati nel medesimo articolo, sono operative le
disposizioni e le istruzioni, in quanto applicabili, di cui al citato
decreto  ministeriale  n.  182/2000,  alle circolari e alle direttive
ministeriali   correlate,  ivi  compresa  la  direttiva  ministeriale
30 luglio 2004 sui sigilli di garanzia.
  Al  riguardo  si  precisa che in sede di verificazione periodica di
strumenti MID si effettuano, sempre in quanto applicabili, i seguenti
controlli:
    a) un  controllo visivo, al fine di verificare l'integrita' delle
marcature  CE, delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli e di altri
eventuali elementi di protezione;
    b) prove  metrologiche  per  verificare  il  funzionamento  ed il
rispetto degli errori massimi tollerati. Gli errori massimi tollerati
sono  pari a quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo n.
22/2007, specifico alla categoria interessata.
  Nell'esecuzione della verificazione periodica di sottounita' MID si
osservano  le  disposizioni  previste  per  le  analoghe  sottounita'
approvate  con  provvedimenti  nazionali,  in  quanto applicabili. In
particolare  si richiama la circolare ministeriale n. 3 del 9 gennaio
1997  relativa  ai  dispositivi  di  conversione  del  volume  di gas
associati a strumenti di misura.
  Si  fa  presente,  infine,  che  per  gli strumenti MID difettosi o
riparati  si  applica  l'art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000.
Pertanto,   nelle   ipotesi  configurate  al  punto  2.2  precedente,
relativamente  a  strumenti  messi  in  servizio  nel  rispetto delle
prescrizioni  applicabili  e  successivamente  privati dei sigilli di
protezione, sia le Camere di commercio sia i laboratori, riconosciuti
idonei  ai  sensi  del citato decreto ministeriale n. 182/2000, danno
seguito alle richieste di verificazione periodica di detti strumenti,
in  conformita'  alle  procedure  e  alle  modalita' previste per gli
strumenti riparati.
5.  Documenti  per  le  procedure  di valutazione della conformita' e
informazioni a corredo degli strumenti di misura immessi in commercio
o in servizio.
  Il decreto legislativo n. 22/2007 stabilisce le caratteristiche che
devono  possedere i documenti da allegare alle domande presentate dai
fabbricanti   all'organismo  notificato  scelto  per  l'accesso  alla
procedura  di  valutazione della conformita' cui e' interessato per i
propri strumenti di misura.
  Lo stesso decreto specifica inoltre, al punto 9.3. del suo allegato
I,  le  informazioni  di  cui  devono  essere  corredati,  a cura del
fabbricante,  gli  strumenti  di  misura  immessi  in commercio. Tali
informazioni, che gli utenti metrici hanno l'obbligo di conservare ai
sensi  dell'art.  7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n.
182/2000,  devono  essere messe a disposizione degli incaricati della
sorveglianza o dei controlli metrologici.
6.  Sottounita' e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di
misura.
  Per  tutto  il  periodo  transitorio, definito in premessa, sono da
considerarsi  compatibili  con  la  disciplina della MID strumenti di
misura collegati tra di loro, anche in rete, in parte sottoposti alla
marcatura  nazionale  vigente  al  30 ottobre  2006 e per la restante
parte   alle  nuove  marcature  previste  dalla  MID.  Nei  paragrafi
successivi   sono   riportate   alcune   esemplificazioni   di  detti
collegamenti,  quali i misuratori di carburanti, estendibili comunque
alle  altre  categorie di strumenti di misura, compresi i dispositivi
disciplinati dal decreto legislativo n. 22/2007.
  Nel  caso  di  sistemi di misura approvati ai sensi della direttiva
MID,  quali,  ad  esempio,  i  misuratori  di  carburante  e relative
apparecchiature  ausiliarie  associate,  si  applica  quanto previsto
dagli  attestati  di  esame  CE  del  tipo  o  di progetto (moduli di
accertamento della conformita' B e H1), compreso il caso in cui detti
certificati  prevedano  esplicitamente il collegamento con misuratori
di  carburante  approvati in conformita' alla normativa nazionale dei
singoli  Paesi  comunitari.  I  misuratori di carburante approvati in
conformita'  alla  normativa nazionale e facenti parte del sistema di
misura,  ovviamente, riporteranno le iscrizioni ed i marchi e sigilli
previsti  dal  provvedimento di ammissione alla verificazione metrica
nazionale e dalla normativa di carattere generale applicabile.
  Nel  caso  di  sistemi di misura approvati ai sensi della normativa
nazionale   vigente   al  30 ottobre  2006,  quali  i  misuratori  di
carburante  e relative apparecchiature ausiliarie, si applica ad essi
quanto  previsto nel decreto di ammissione a verificazione metrica, e
qualora  sia previsto il collegamento dell'apparecchiatura ausiliaria
con  misuratori  di  carburante  regolarmente  approvati,  tra questi
devono  intendersi  anche quelli recanti le marcature contemplate dal
decreto  legislativo  n.  22/2007.  In  questo caso sul misuratore di
carburante  approvato  secondo normativa comunitaria verra' applicata
una  apposita  targa  recante  l'iscrizione  prevista  all'art. 2 del
decreto   ministeriale  17 gennaio  1977,  n.  330095.  Detta  targa,
autoadesiva  e  distruttibile  con  la rimozione, verra' applicata in
prossimita' delle marcature CE di conformita' di detto misuratore.
  Ovviamente,  a  ciascuno  strumento  facente  parte  della  rete di
sistemi  di misura si applicano gli errori massimi tollerati previsti
dalla   normativa  in  base  alla  quale  detto  strumento  e'  stato
approvato.

B  -  Questioni concernenti il periodo transitorio previsto dall'art.
22 del decreto legislativo n. 22/2007, ivi compresa l'identificazione
degli  aggiornamenti  rientranti  nell'ambito  di  applicazione dello
                          stesso articolo.

1. Premessa.
  Rientrano  nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  22 del decreto
legislativo  n.  22/2007  gli  strumenti  ammessi  alle verificazioni
metriche,  secondo  la  normativa vigente anteriormente al 30 ottobre
2006,  a  seguito  di  provvedimento rilasciato prima di tale data ai
sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di fabbricazione di cui al
regio  decreto  12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed
integrazioni,  o ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 798/1982 di attuazione della direttiva 71/316/CEE.
  Ai  fini della definizione dell'ambito della anzidetta disposizione
transitoria  e'  da  rilevare  che un provvedimento d'approvazione di
varianti ad un modello gia' ammesso a verificazione metrica nazionale
o  CEE,  qualora le varianti non comportino modifiche alla concezione
progettuale  del  modello dello strumento interessato, costituisce un
semplice atto aggiuntivo al provvedimento originario.
  Ne  consegue,  che  nella predetta ipotesi, il modello di strumento
recante varianti deve considerarsi ammesso alla verificazione metrica
con riferimento alla data del provvedimento originario.
  Il   citato   art.   22  del  decreto  legislativo  n.  22/2007  e'
applicabile,    altresi',   ai   semplici   rinnovi,   di   carattere
esclusivamente  amministrativo,  di  approvazioni  CEE del modello in
scadenza  o  gia' scadute, restando inteso che la nuova validita' non
puo' oltrepassare il 30 ottobre 2016.
  Di seguito e' definita una casistica esemplificativa delle varianti
che  possono  formare oggetto di atto aggiuntivo a quello originario,
al fine di consentire allo strumento interessato di essere sottoposto
alla  verificazione  prima  secondo la normativa previgente, ai sensi
dell'art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007.
2. Definizioni.
  Per  una  maggiore comprensione della presente circolare si intende
per:
    - «Strumento»:   Strumento  di  misura  ricadente  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo n. 22/2007;
    - «Normativa  previgente»:  La normativa nazionale antecedente al
30 ottobre 2006;
   - «Modello  di  strumento  modificato»:  Modello  di strumento che
presenta  varianti  rispetto  ad  altro  gia'  approvato  secondo  la
normativa  nazionale  previgente, ivi compresa quella attuativa della
direttiva 71/316/CEE;
    - «Catena  di  misura»: Successione di elementi di un apparecchio
di  misura  o di un sistema di misura che costituisce il percorso del
segnale di misura dall'inizio alla fine.
  Esempi:  l'insieme dei dispositivi formati da elementi sensibili al
misurando       (sensori,      trasduttori,      etc.),      elementi
trasformatori/ripetitori  del  segnale  (amplificato  o  non, di tipo
meccanico,  elettrico  o  ottico,  i convertitori A/D etc.), elementi
indicatori (forniscono il valore numerico della misura secondo la sua
unita). I segnali e i dispositivi indicatori possono essere analogici
o digitali;
    - «Campo di misura»: Insieme dei valori del misurando per i quali
l'errore  di  uno strumento di misura e' considerato compreso entro i
limiti stabiliti;
    - «Modulo  di misura»: Sottoinsieme di uno strumento che concorre
con  altri  sottoinsiemi  identici  o  analoghi  alla  formazione del
risultato finale di misura.
  Esempi:   Nei   sistemi   di  misura  destinati  alla  pesatura  di
conglomerati cementizi o alla preparazione di vernici, ciascun modulo
di  misura  provvede alla pesatura di uno dei componenti del prodotto
finale (conglomerato o vernice); nelle dosatrici ponderali del tipo a
pesate   parziali,  destinate  alla  preparazione  di  preimballaggi,
ciascun  modulo  di  misura provvede a pesare una frazione della dose
finale.
3.  Criteri  per  la  classificazione delle varianti ad un modello di
strumento   gia'   ammesso  alle  verificazione  metrica  secondo  la
normativa previgente.
  L'ammissione  alla  verificazione  metrica di un modello modificato
secondo  la  normativa  previgente  puo'  essere  disposta solo se le
varianti   apportate   interessano   le   caratteristiche  formali  o
funzionali, cosi' come specificate ai successivi punti 3.1 e 3.2.
  I  modelli  che  risultano  modificati  secondo varianti riferite a
caratteristiche  strutturali,  specificate  al punto 3.3. successivo,
sono  approvati soltanto in conformita' alle disposizioni fissate dal
decreto legislativo n. 22/2007.
  3.1 Caratteristiche formali.
  Le caratteristiche formali dello strumento di misura sono:
    - la   titolarita'   del   provvedimento  di  approvazione  dello
strumento;
    - le iscrizioni obbligatorie;
    - la denominazione e la versione;
    - la destinazione e le modalita' d'uso;
    - il piano di legalizzazione;
    - la forma degli involucri;
    - la  disposizione  degli  elementi costruttivi e i dispositivi a
monte e a valle della catena di misura.
  Esempi di varianti che interessano le caratteristiche formali:
    Varianti  ai  dispositivi  di  convogliamento  dei  vassoi in una
prezzatrice automatica e in una selezionatrice ponderale.
    Varianti   ai  dispositivi  di  alimentazione  in  una  dosatrice
ponderale.
    ;Sostituzione  di  dispositivo  visualizzatore  o  ripetitore dei
risultati  della  misura  o  di  stampante,  non  intelligenti  o che
comunque  ricevono  dati metrologici digitali e non effettuano alcuna
elaborazione metrologica.
    Varianti di effetto analogo nei riguardi della catena di misura.
    Modifica ai fasciami dei complessi di misura, e ai contenitori ed
alle forme delle apparecchiature ausiliarie.
    Diverso  assemblaggio  e  disposizione  (meccanici,  idraulici ed
elettronici)   dei   componenti  dei  complessi  di  misura  e  delle
apparecchiature ausiliarie.
    Sostituzione,  dovuta  ad  evoluzione tecnologica, obsolescenza o
evoluzione  di  prodotto,  di  parti  e  componenti con altri che non
modificano   le   funzioni   dello   strumento   (visualizzatori   da
monocromatici  a  colori,  retroilluminati o non, tastiere a pulsanti
piuttosto  che  a  membrana,  tubi  flessibili,  rubinetti a pistola,
componenti  idraulici  non  direttamente  inseriti  nella  catena  di
misura,  pompe, elettrovalvole, ripartitore vapori-carburante, schede
elettroniche).
3.2 Caratteristiche funzionali.
  Le caratteristiche funzionali dello strumento di misura sono:
    - le  informazioni e i dati metrologici che lo strumento fornisce
riguardo alla grandezza misurata;
    - il campo di misura, i limiti e le modalita' di funzionamento;
    - la  elaborazione  delle  informazioni  e  dei  dati  e  la loro
eventuale  stampa  e  gestione  correlata  a  dispositivi associati o
associabili;
    - la  funzione  di  misura  e  le  caratteristiche del modello di
strumento in relazione alla sua destinazione d'uso;
    - gli elementi indicatori;
    - il  numero  dei moduli di misura concorrenti alla misura finale
purche' la concezione progettuale originaria non risulti pregiudicata
dalla riduzione dei moduli di misura anzidetti;
    - le  funzioni  di  stampa,  di elaborazione, visualizzazione e/o
stampa di grandezze statistiche e quelle comunque gestionali.
  Esempi di varianti che modificano caratteristiche funzionali:
    In una prezzatrice e selezionatrice ponderale con portata massima
e  minima  pari  a  2000  g  e  100  g  una variante che le modifichi
rispettivamente in 1800 g e 40 g.
    In  uno  strumento  di  misura  una  variante  consistente  nella
modifica dei visualizzatori gia' del tipo FIP in altri del tipo LCD.
    In  una  dosatrice  multiteste  una variante che riduca il numero
delle unita' pesatrici.
    Sostituzione  di  elementi  della catena di misura con altri gia'
approvati aventi caratteristiche tecniche e metrologiche equivalenti.
    Sostituzione dell'organo misuratore con altro gia' approvato.
    Self-service:  sostituzione accettatori di banconote, stampanti e
l'associazione a distributori stradali di carburante.
    Riorganizzazione  del  software  o  del  firmware  o di entrambi,
dovuto  al  progresso  tecnologico  obsolescenza  e/o all'utilizzo di
nuovi  strumenti di sviluppo, senza alterazione della struttura dello
strumento  come  l'adozione  e  relativo  adattamento a nuovi sistemi
operativi (Windows XP verso Windows Vista, ecc.).
    Modifiche  software  o  firmware o hardware (elettromeccanici e/o
elettronici)  di  nessuna  rilevanza  metrologica,  anche a parti che
svolgono  funzioni  di  rilevanza  metrologica:  ad esempio programmi
contenenti   routine   di   rilevanza   metrologica,  accettatori  di
banconote, lettori di carte di pagamento o fidelity.
    Modifiche  software,  firmware  e  hardware (elettromeccanici e/o
elettronici)    di   rilevanza   metrologica   volte   a   correggere
malfunzionamenti o imperfezioni dello strumento.
    Modifiche software e firmware per la sostituzione di periferiche:
driver e interfacce.
    Modifiche software e firmware volte ad estendere il funzionamento
dello  strumento  per  l'utilizzo  in  combinazione  con  dispositivi
ausiliari (Terminali Self Service, Sistemi di gestione): protocolli e
dispositivi di comunicazione.
    Modifiche  funzionali  imposte  da  aggiunta/modifica di funzioni
rese  obbligatorie da normative e provvedimenti legislativi in ambiti
regolamentari  pertinenti  le  apparecchiature:  funzioni di gestione
delle transazioni bancarie, dispositivi di sicurezza.
3.3 Caratteristiche strutturali.
  Le  caratteristiche strutturali dello strumento di misura attengono
al   principio   di   funzionamento   e   alla   catena   di  misura,
all'architettura  dei  blocchi funzionali e del software che consente
la  realizzazione  di  uno strumento con caratteristiche metrologiche
superiori.  Nel loro insieme le predette caratteristiche identificano
la  concezione/progettazione di uno strumento e, ove modificate anche
parzialmente,  determinano  la realizzazione di un nuovo strumento di
misura  che, pertanto, e' sottoposto alle regole generali del decreto
legislativo n. 22/2007 di recepimento della MID.
  Esempi di varianti delle caratteristiche strutturali:
    La   sostituzione   in   uno  strumento  per  pesare  dell'organo
trasduttore  del  tipo a cella di carico estensimetrica con altro del
tipo a compensazione elettromagnetica.
    Strumento con caratteristiche metrologiche superiori.
4. Impianto di prova per la verifica prima CEE dei contatori d'acqua.
  Il  decreto  legislativo  2 febbraio  2007,  n.  22,  all'art.  21,
lettera e),   abroga  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 agosto  1982,  n.  854,  che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del
17 dicembre  1974,  per  il  riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati  membri  relative  ai  contatori dell'acqua fredda, «per quanto
riguarda  i  contatori  di  cui  all'allegato MI-001», contemplati in
detto decreto del Presidente della Repubblica n. 854/1982.
  Tenendo   conto   che   l'allegato   specifico   MI-001  disciplina
esclusivamente  i «contatori dell'acqua destinati alla misurazione di
volumi  d'acqua  pulita, fredda o riscaldata, ...............» appare
quindi  evidente  che l'abrogazione non riguarda la parte del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23 agosto  1982,  n.  854, che si
riferisce  all'approvazione  dell'impianto  di  prova  necessario per
eseguire  la  verificazione prima CEE dei contatori approvati secondo
la   previgente   normativa   comunitaria,   cosi'   come   rimangono
disciplinati  dallo  stesso  decreto  del Presidente della Repubblica
anche i contatori d'acqua fredda «non pulita».
5.   Requisiti   della   domanda   per  l'approvazione  di  strumento
modificato,  ammissibile  alla  verificazione  secondo  la  normativa
previgente.
  Il  fabbricante  o  il  suo  legale  rappresentante  interessato ad
ottenere  l'approvazione  metrologica  di  varianti  di un modello di
strumento  gia'  approvato,  oltre  alla documentazione gia' prevista
dalla   normativa   vigente,  ed  in  particolare,  ove  trattasi  di
approvazione  ai  sensi  del  citato regolamento tecnico n. 226/1902,
della  circolare  ministeriale  n. 342263/48 del 12 luglio 1985, deve
allegare alla domanda quanto segue:
    - una  tabella  comparativa,  con  dettagliata  descrizione delle
modifiche apportate;
    - una relazione dettagliata sulle modifiche hardware apportate al
modello  di  strumento  approvato,  ovvero  l'effetto delle modifiche
sullo strumento;
    - una  dichiarazione,  in  caso di varianti al software, relativa
alla  classe  di  appartenenza  di dette varianti in conformita' alla
C.M. n. 62/552689 del 17 settembre 1997;
    - una  relazione,  da  allegare al rapporto delle prove eseguite,
qualora le varianti richieste, riguardanti uno strumento elettronico,
comportino  l'esecuzione  di  apposite prove come, ad esempio, quella
relativa  all'eventuale  modifica della configurazione spaziale degli
organi componenti la catena di misura;
    - ogni  altro documento idoneo a dimostrare che la concezione del
modello originario non e' stata modificata.
6. Accettazione domande.
6.1 Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n.
22/2007, per le domande presentate prima del 30 ottobre 2006:
    - fa  fede  la  data  del  protocollo  in entrata della camera di
commercio;
    - il   provvedimento   riguarda  l'ammissione  a  verifica  prima
nazionale  o  CEE di strumenti nuovi o modificati secondo varianti di
qualsiasi  tipo o il rinnovo di approvazioni di modello gia scadute o
in corso di scadenza.
6.2 Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n.
22/2007, per le domande presentate dopo il 30 ottobre 2006:
    - fa  fede  la  data  del  protocollo  in entrata della camera di
commercio;
    - il  provvedimento  riguarda  solo  l'ammissione  a  verifica di
strumenti  che  presentino  varianti  di  cui  ai  punti  3.1  e  3.2
precedenti  o il rinnovo di approvazioni di modello gia' scadute o in
corso di scadenza.
6.3 Aspetti procedurali.
  Gli uffici metrici camerali, ai sensi delle norme vigenti prima del
30 ottobre  2006  fanno  da  tramite  per  il  successivo  inoltro al
Ministero  dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione
del  mercato  Direzione  generale  per  la  vigilanza  e la normativa
tecnica  -  Ufficio IV Strumenti di misura e metalli preziosi - delle
domande  rivolte  ad ottenere l'approvazione di varianti a modelli di
strumenti gia' ammessi alla verificazione.
  Le  domande  devono essere inoltrate a detto Ufficio IV, cui spetta
la  competenza  per le valutazioni del caso, sia riguardo alla stessa
ammissibilita' che alla idoneita' della documentazione prodotta.
    Roma, 22 ottobre 2008
                                                 Il Ministro: Scajola