N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 - 15 novembre 2008

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 novembre 2008 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti pubblici - Norme della Provincia  di  Trento  -  Modifica  di
  norme della legge provinciale n. 10 del  2008,  gia'  censurate  di
  illegittimita' costituzionale con il ricorso n.  62/08  -  Ritenuta
  illegittimita' derivata  delle  norme  in  atto  impugnate  per  le
  censure e i  motivi  di  cui  al  precedente  ricorso  -  Lamentato
  contrasto con le direttive comunitarie sui pubblici appalti  e  con
  le norme del codice dei contratti pubblici - Ricorso del Governo  -
  Denunciata violazione dell'obbligo di dare puntuale  esecuzione  al
  diritto comunitario, violazione di norme  fondamentali  di  riforma
  economico-sociale, violazione della  competenza  esclusiva  statale
  nelle materie  della  tutela  della  concorrenza,  dell'ordinamento
  civile e della  giurisdizione,  delle  norme  processuali  e  della
  giustizia amministrativa. 
- Legge della Provincia di Trento 12 settembre 2008, n. 16, art.  29,
  commi 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 11, 117, commi primo e secondo, lett. e), l)  e
  m); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8;  d.lgs.
  12 aprile 2006, n. 163. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e,  occorrendo,
dell'art. 97  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
(d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670  e  successive  modificazioni   e
integrazioni) del Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12
contro la Provincia autonoma di Trento,  in  persona  del  Presidente
della Provincia in carica  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 29, commi 2 e 3, della legge provinciale  12
settembre 2008, n. 16, recante  «Disposizioni  per  la  formazione  e
l'assestamento del bilancio annuale 2008 e  pluriennale  2008-2010  e
per la formazione del bilancio annuale 2009 e  pluriennale  2009-2011
della Provincia autonoma di Trento -  legge  finanziaria  provinciale
2009» (pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 16 settembre 2008). 
    1. - Con la legge provinciale 24 luglio 2008, n.  10  (pubblicata
nel Supplemento n. 2 al B.U.  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008) la Provincia autonoma  di  Trento
ha novellato la legge  provinciale  10  settembre  1993,  n.  26,  in
materia di lavori pubblici, la legge provinciale 13 dicembre 1999, n.
6, in materia di sostegno dell'economia, e  la  legge  provinciale  4
marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica. 
    2. - La materia oggetto  della  legge  si  interseca  con  quella
disciplinata, sul piano nazionale, dal decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, recante  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a
lavori, servizi e forniture, e successive modifiche  e  integrazioni,
nonche' con  quella  oggetto,  in  ambito  comunitario,  di  numerose
direttive, di recente raccolta  nella  direttiva  2004/17/CE  del  31
marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  coordina  le
procedure di appalto degli enti erogatori  di  acqua  e  di  energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi  postali,  e
della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  relativa  al  coordinamento   delle   procedure   di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di  forniture  e  di
servizi, direttive in attuazione delle  quali  e'  stato  emanato  il
predetto codice. 
    Quest'ultimo, in relazione alle competenze legislative di  Stato,
regioni e province  autonome  nella  materia  da  esso  disciplinata,
prevede espressamente (art. 4, comma 5), che «Le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli  statuti
e nelle relative norme di attuazione». Come codesta ecc.ma  Corte  ha
gia' avuto modo di rilevare (sent. n. 401 del 23 novembre 2007),  per
la Provincia autonoma di Trento opera, a tale riguardo, il meccanismo
prefigurato dal d.lgs. n. 266 del 1992, il quale,  nel  dettare,  tra
l'altro,  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   il
Trentino-Alto Adige concernente  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali», dispone (art.  2)  che  «la
legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi
e norme costituenti limiti  indicati  dagli  articoli  4  e  5  dello
statuto speciale e recati da atti legislativi dello Stato». 
    Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31  agosto
1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni)  attribuisce,
a sua volta, alle province autonome,  nelle  quali  tale  regione  si
articola, la potesta'  di  emanare  norme  legislative,  in  numerose
materie, tra le quali  vengono  in  rilievo,  ai  fini  del  presente
ricorso: 
        tutela e conservazione del patrimonio  storico,  artistico  e
popolare (art. 8, n. 3, St.); 
        urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, St.); 
        opere di prevenzione  e  di  pronto  soccorso  per  calamita'
pubbliche (art. 8, n. 13, St.); 
        viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici   di   interesse
provinciale (ari 8, n. 17, St.). 
    Si tratta, in sostanza, di competenza legislativa in  materia  di
lavori pubblici di interesse provinciale,  indicata  sia  in  termini
generali, sia precisandola per talune tipologie di opere e attivita'. 
    Lo stesso Statuto (art. 8, comma  1),  precisa  che  la  potesta'
suddetta deve essere esercitata «entro i  limiti  indicati  dall'art.
4»: quest'ultimo fa, a sua  volta,  riferimento,  tra  l'altro,  alla
Costituzione,   ai   principi   dell'ordinamento   giuridico    della
Repubblica, agli obblighi  internazionali,  alle  norme  fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica. 
    3. - Con riferimento ai  suddetti  limiti  la  giurisprudenza  di
codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di evidenziare, in  relazione
a materia analoga a quella  oggetto  del  presente  ricorso  ed  alla
Provincia autonoma di Trento, che tra gli stessi rientra anche quello
di prestare puntuale osservanza al  diritto  comunitario,  precisando
che «le direttive comunitarie ... fungono da norme interposte atte ad
integrare il  parametro  per  la  valutazione  di  conformita'  della
normativa regionale  (nel  caso  di  specie,  della  normativa  della
Provincia autonoma di Trento) all'ordinamento  comunitario,  in  base
agli arti 117, primo comma, e  11  della  Costituzione,  quest'ultimo
inteso quale principio fondamentale» (sent. 18 luglio 2007, n. 269). 
    Sotto tale profilo, diverse disposizioni della l.p.  n.  10/2008,
sono in contrasto con le direttive sui pubblici appalti, e dunque con
l'art. 4 dello Statuto speciale, non rispettando  l'obbligo  di  dare
puntuale esecuzione al diritto comunitario. 
    4.  -  Ancora,   con   riferimento   all'ambito   delle   riforme
economico-sociali, codesta Corte ha  stabilito  che,  anche  dopo  la
riforma del Titolo V  della  Costituzione,  «il  legislatore  statale
conserva quindi  il  potere  di  vincolare  la  potesta'  legislativa
primaria delle regioni speciali e delle province autonome  attraverso
l'emanazione di leggi qualificabili come  riforme  economico-sociali,
con la conseguenza che le norme  fondamentali  contenute  negli  atti
legislativi statali emanati in tali materie  potranno  continuare  ad
imporsi ai rispetto delle regioni speciali»  (sentt.  nn.  51/2006  e
447/2006). 
    A tale riguardo e' innegabile che le disposizioni  contenute  nel
d.lgs. n. 163/2006, al pari di quelle inserite nella previgente legge
n. 109/1994, rechino,  oltre  a  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico, norme fondamentali di riforma economico-sociale (sul punto
v. sent. n. 447/2006 cit.), come tali vincolanti per  il  legislatore
provinciale. 
    Sotto questo profilo viene, ad esempio, in rilievo la scelta  del
legislatore statale sottesa  a  molte  disposizioni  del  codice  dei
contratti  pubblici,  volta  a  dare  alla  concorrenza  una   tutela
rafforzata e  maggiore  rispetto  allo  stesso  diritto  comunitario,
mediante: un minor numero  di  ipotesi  di  procedura  negoziata;  il
divieto di procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni di
lavori; l'estensione dei principi del Trattato  CE  ai  contratti  di
sponsorizzazione; la tassativita' dei casi di  utilizzo  dell'accordo
quadro  per  gli  appalti  di  lavori;  una  maggiore  apertura  alla
concorrenza nelle procedure ristrette. 
    Anche tali scelte di fondo operate dal legislatore nazionale sono
state sconfessate dalle disposizioni della 1. provinciale citata. 
    5.  -  A  completamento  del  quadro  dei  limiti  costituzionali
all'esercizio della potesta'  legislativa  della  provincia  autonoma
devono, infine, essere  ricordati  alcuni  ambiti  appartenenti  alla
competenza legislativa esclusiva del  legislatore  statale  ai  sensi
dell'ari 117, secondo comma della Costituzione, quali quelli relativi
alla  tutela  della  concorrenza,  dell'ordinamento   civile,   della
giurisdizione  e  delle   norme   processuali   e   della   giustizia
amministrativa,  cosi'  come  definiti  in  relazione  ai   contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,  dalle  pronunce  di
codesta ecc.ma Corte, ed in particolare dalla sent. n. 401/2007  resa
in relazione all'impugnazione del d.lgs. n. 163/2006. 
    A  tale  riguardo  deve,  innanzi  tutto,  ricordarsi,   che   la
giurisprudenza di codesta Corte ha piu' volte  statuito  (sentt.  nn.
536/2002 e 447/2006) che, nel caso  in  cui  una  materia  attribuita
dallo Statuto speciale alla potesta' primaria delle regioni a statuto
speciale o delle province autonome interferisca in tutto o  in  parte
con un ambito spettante ai sensi dell'ari 117, secondo  comma,  della
Costituzione,  alla  potesta'  legislativa  esclusiva   statale,   il
legislatore nazionale possa  incidere  sulla  materia  di  competenza
regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standard  minimi
ed  uniformi  ed  introdurre  limiti  unificanti  che  rispondano  ad
esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza  esclusiva
dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su
quella primaria delle regioni speciali e delle province autonome. 
    D'altra parte occorre considerare che i suddetti ambiti materiali
non rientrano tra  quelli  attribuiti  dallo  statuto  speciale  alla
competenza legislativa regionale o provinciale e che, stante il ruolo
unificante e di armonizzazione che compete alla legislazione  statale
a  garanzia  dell'unita'  nazionale,  sarebbe  ben  strano   che   il
legislatore statale possa legiferare a tutela della concorrenza, e in
materia di ordinamento civile e giustizia  (materie  peraltro  sempre
piu' permeate dal diritto  comunitario)  solo  nel  rapporto  con  le
regioni ordinarie, e non anche in quello con le regioni ad  autonomia
speciale (e province autonome) che, al pari di quelle ordinarie,  non
hanno in siffatte materie alcuna competenza legislativa. 
    Siffatta  impostazione  trova  conferma  nei   precedenti   della
giurisprudenza di codesta Corte, dai quali si desume che  le  materie
«tutela  della  concorrenza»  ed  «ordinamento  civile»  spettano  al
legislatore statale anche nel rapporto con la competenza  legislativa
di regioni a statuto speciale e province  autonome  (cfr.,  oltre  ai
precedenti  gia'  citati,  sentt.  un.  443/2007,  1/2008,   51/2008,
326/2008). 
    6. - Nel precisare i suddetti ambiti materiali con riferimento ai
contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,  codesta  Corte
(sent. n. 401/2007 cit.)  ha  evidenziato,  in  particolare,  che  la
materia «tutela della concorrenza»: 
        1)  ha  «ambito»  coincidente  con  la  nozione  comunitaria,
inclusiva sia  di  interventi  di  regolazione  e  ripristino  di  un
equilibrio perduto, sia di interventi mirati a ridurre gli  squilibri
attraverso la creazione delle  condizioni  per  la  instaurazione  di
assetti concorrenziali, e dunque si definisce come concorrenza  «per»
il mercato (che impone la scelta  del  contraente  con  procedure  di
gara) e concorrenza «nel» mercato (attraverso la liberalizzazione dei
mercati); 
        2) ha natura «trasversale», non presentando  i  caratteri  di
una  materia  di  estensione  certa,  ma  quelli  di   una   funzione
esercitabile sui piu' diversi oggetti; 
        3) consente al legislatore statale di dettare  sia  norme  di
principio che norme analitiche, ma  rispettando  «i  limiti  interni»
costituiti dai canoni  di  ragionevolezza  e  proporzionalita'  delle
singole disposizioni rispetto alla finalita' perseguita. 
    La  Corte  ha  poi  ritenuto  che  rientrassero   nell'intervento
normativo  di  competenza  del  legislatore   statale   astrattamente
riconducibile  a  tale  ambito  la  procedura  di  evidenza  pubblica
finalizzata alla scelta del contraente e la vigilanza sul mercato dei
contratti pubblici,  sia  sopra  che  sotto  soglia  comunitaria,  e,
segnatamente:  le  procedure  di  qualificazione  e   selezione   dei
concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti
all'organizzazione  amministrativa,  ed  esclusi,  in  particolare  i
criteri di scelta e di nomina delle commissioni di gara; i criteri di
aggiudicazione; i criteri di  aggiudicazione  che  devono  presiedere
all'attivita'  di  progettazione  e  alla  formazione  dei  piani  di
sicurezza; i poteri  di  vigilanza  sul  mercato  degli  appalti;  il
subappalto, precisando poi i singoli istituti disciplinati dal codice
dei  contratti  pubblici,  ascrivibili  in  dettaglio  alla  suddetta
materia. 
    Nella stessa sentenza la Corte  ha  inoltre  precisato  che,  con
riguardo all'attivita' contrattuale della  pubblica  amministrazione,
e' riconducibile alla materia costituzionale «ordinamento civile»  la
fase di stipulazione  e  di  esecuzione  del  contratto,  in  cui  la
pubblica amministrazione agisce in posizione  paritaria  con  l'altro
contraente,  nell'esercizio  non  di  poteri  amministrativi  ma   di
autonomia negoziale. 
    7.  -  Sulla  base  di  queste  enunciazioni  codesta  Corte   ha
riconosciuto la legittimita' costituzionale dell'ari 4, comma 3,  del
d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui qualifica  come  afferenti  la
competenza legislativa esclusiva del legislatore statale gli  aspetti
della disciplina dei contratti pubblici in esso considerati. 
    Nella citata  sentenza,  la  Corte  dichiarato  inammissibile  il
ricorso proposto  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  avverso  la
suddetta disposizione, per difetto di interesse, nella considerazione
della «clausola di salvaguardia» contenuta  nel  successivo  art.  4,
comma 5 dello stesso codice (che  fa  riferimento  all'obbligo  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di  adeguare  la
propria  legislazione  alle  disposizioni  del  codice  «secondo   le
disposizioni contenute  negli  statuti  e  nelle  relative  norme  di
attuazione»). 
    Proprio in base al disposto di quest'ultima norma e nel  contesto
normativo emergente dalle norme della Costituzione  e  dello  Statuto
speciale (e delle relative  norme  di  attuazione),  le  disposizioni
della stessa legge provinciale si  pongono  in  contrasto  anche  con
l'enunciazione delle materie di competenza  del  legislatore  statale
contenuta nel citato art. 4, comma 3, del codice  dei  contratti,  in
quanto la stessa esprime in modo riassuntivo ed esplicativo  principi
desumibili   dal   suddetto   contesto,   come   interpretato   dalla
giurisprudenza di codesta Corte. 
    8. - Sulla base delle considerazioni di  carattere  generale  che
precedono,  nonche'  ad  altre  specifiche  concernenti  le   singole
disposizioni della legge, con ricorso notificato il 4  ottobre  2008,
la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose  norme
della l.p. n. 10/2008, e, tra queste, gli articoli 2, 4, 29, 36,  39,
42, 53, 55 da 59 a 72, nonche' gli articoli 111 e 112, comma  2,  per
violazione degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e),
l) ed m), della  Costituzione,  nonche'  dell'art.  8,  comma  1,  in
relazione all'art. 4, dello Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  e  successive  modificazioni  e
integrazioni). 
    9. - Con specifico riferimento all'art. 2 della l.p.  n.  10/2008
nel ricorso in questione si  e'  inoltre  rilevato  che  tale  norma:
«introduce l'art. 1-bis, l.p. n.  2  6/1993,  che  detta  i  principi
dell'attivita'  contrattuale,  ricalcando  il  comma 1  dell'art.  2,
codice n. 163/2006. La norma e' in contrasto con l'art. 4,  comma  3,
anche in relazione al comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, perche' spetta
allo Stato dettare i principi generali  della  materia.  Inoltre,  la
riproduzione dei soli principi recati dall'art. 2, comma 1, codice n.
163/2006, induce all'interpretazione secondo cui non si applicano gli
altri principi dettati nei commi 2,  3,  e  4,  codice  n.  163/2006,
laddove  la  legislazione  provinciale  non  puo'  sottrarsi  a  tali
principi». 
    10. - L'art. 4 della l.p. e' stato impugnato anche  sulla  scorta
delle  seguenti  considerazioni:  «sostituisce  l'art.  2,  l.p.   n.
26/1993. Esso e' incostituzionale in relazione al  comma  2,  che  fa
riferimento ai soggetti  privati  che  affidano  lavori  pubblici  di
importo superiore a tre milioni di euro, finanziati  dalla  provincia
in misura superiore  al  50%,  assoggettandoli  agli  obblighi  delle
stazioni appaltanti pubbliche. Il codice n. 163/2006 fissa la diversa
e inferiore soglia di un  milione  di  euro,  cosi'  assicurando  una
maggiore tutela  della  concorrenza.  La  norma  provinciale  invade,
pertanto, la  materia  «tutela  della  concorrenza»:  avrebbe  dovuto
limitarsi a richiamare la regola statale». 
    11. - L'art. 29 della l.p. n. 10/2008 e'  stato  impugnato  anche
sulla base delle seguenti considerazioni:  «introduce  l'art.  27-bis
nella l.p. n. 26/1993, relativo alla pubblicita' dei bandi  di  gara.
L'articolo e' incostituzionale perche' invade la materia tutela della
concorrenza. Infatti una pubblicita' uniforme su tutto il  territorio
nazionale e' condizione essenziale per la concorrenza». 
    12. - L'art. 36 della l.p. n. 10/2008 e'  stato  impugnato  anche
sulla base delle seguenti considerazioni: «introduce  l'art.  33-bis,
nella l.p. n. 26/1993,  e  disciplina  il  dialogo  competitivo,  che
costituisce una procedura di affidamento, come tale rientrante  nella
tutela della concorrenza riservata allo Stato. L'intero  articolo  e'
incostituzionale». 
    13. - Gli articoli 29 e 42 della suddetta legge provinciale  sono
stati impugnati anche sulla  scorta  delle  seguenti  considerazioni:
«Disciplinano  i  soggetti  ammessi  alle  gare  e  i  requisiti   di
partecipazione,  istituti  che,  secondo  la  Corte   costituzionale,
rientrano nella tutela della concorrenza  e  sono  percio'  riservati
allo Stato. Sono pertanto interamente incostituzionali». 
    14. -  Con  specifico  riferimento  all'art.  53  della  l.p.  n.
10/2008, nel ricorso predetto si e',  altresi',  rilevato  che  esso,
sostituendo l'art. 46-ter, l.p. n. 26/1993, e recando  la  disciplina
economica  del  rapporto  contrattuale,  inserisce   alla   fase   di
esecuzione del contratto  e  dunque  all'ordinamento  civile  ed  e',
pertanto, interamente incostituzionale. 
    15. -  L'art.  55  della  suddetta  legge  provinciale  e'  stato
impugnato   anche   sulla   base   delle   seguenti   considerazioni:
«sostituisce 1'art. 49, l.p. n. 26/1993, e reca la  disciplina  della
concessione  di  lavori  pubblici.  Si  tratta  della  definizione  e
descrizione di  uno  dei  tipi  contrattuali  in  materia  di  lavori
pubblici, si ricade pertanto nella materia tutela  della  concorrenza
riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale». 
    16. - Con riferimento agli articoli  da  59  a  72,  nel  ricorso
predetto si e' evidenziato che, nell'introdurre il nuovo capo VII-bis
nella l.p. n. 26/1993, avente ad oggetto la disciplina della  finanza
di progetto, la l.p. n. 10/2008 riscrive  interamente  l'istituto  in
questione, intervenendo nelle materie della tutela della  concorrenza
(con riguardo alle ipotesi in  cui  e'  ammesso  il  ricorso  a  tale
istituto, nonche' con riguardo alle procedure  di  affidamento,  alla
disciplina dei requisiti  soggettivi,  delle  societa'  di  progetto,
delle garanzie, della risoluzione e del recesso)  e  dell'ordinamento
civile (con riguardo alla  disciplina  delle  societa'  di  progetto,
dell'emissione  di  garanzie,  della  risoluzione  e  del   recesso),
riservate alla  competenza  esclusiva  del  legislatore  statale  nei
termini chiariti dalla giurisprudenza di codesta Corte. 
    17. - Per quanto  concerne  l'art.  111,  l.p.  n.  10/2008,  che
demanda ad un regolamento provinciale le  norme  di  attuazione,  nel
ricorso si e' fatta valere la  sua  incostituzionalita'  anche  nella
misura  in  cui  demanda  ad  un  regolamento  provinciale  le  norme
attuative in materie riservate alla  competenza  legislativa  statale
esclusiva. In tali  materie,  infatti,  la  competenza  regolamentare
spetta allo Stato, secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs.  n.
163/2006. 
    18. - L'incostituzionalita' dell'art. 112,  comma  2,  e'  stata,
invece, dedotta in  quanto  la  norma,  consentendo  un'ultrattivita'
della disposizione abrogata dal  precedente  comma,  cioe'  l'art.  9
della  l.p.  n.  6/1999  che  disponeva  una  maggiorazione  del  10%
dell'aiuto  all'investimento  rispetto  ai  livelli   di   intensita'
previsti dalla normativa comunitaria, limitatamente alle  domande  di
agevolazione pendenti non ancora definite, determina  una  violazione
del rispetto del vincolo comunitario, di  cui  all'art.  8,  comma  1
dello Statuto in combinato disposto con l'art. 117,  comma  1,  della
Costituzione. 
    19. -  Con  l'art.  29,  comma  2,  della  legge  provinciale  12
settembre 2008, n. 16, recante  «Disposizioni  per  la  formazione  e
l'assestamento del bilancio annuale 2008 e  pluriennale  2008-2010  e
per la formazione del bilancio annuale 2009 e  pluriennale  2009-2011
della Provincia autonoma di Trento -  legge  finanziaria  provinciale
2009" (pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 16 settembre 2008),  la  provincia
autonoma ha inserito nell'art. 111 l.p. n. 10/2008 i seguenti commi: 
        «1-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,   la
disciplina del capo VII-bis della legge provinciale n. 26  del  1993,
ad eccezione dell'art. 50-sexies, ivi compresi gli articoli  da  essa
richiamati introdotta da questa legge, puo'  essere  applicata  dalle
amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore di questo comma, anche per gli  interventi  per  i  quali  gli
strumenti di programmazione di tali amministrazioni gia' prevedono, a
tale data, il ricorso alla  finanza  di  progetto.  In  tal  caso  le
disposizioni attuative eventualmente necessarie  sono  stabilite  con
gli atti di gara. 
        1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1  sono  inoltre
immediatamente applicabili i commi 4 e 5 dell'art. 46-ter della legge
provinciale n. 26 del 1993, come sostituito da questa legge.» 
    20. - A sua volta l'art.  29  comma  3,  della  l.p.  n.  16/2008
stabilisce quanto segue: 
    «Al comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale n. 10 del  2008
le parole: ''alla data di entrata in vigore di  questa  legge''  sono
sostituite dalle seguenti: ''alla data del 20 dicembre 2008''». 
    21. - Con il presente ricorso, giusta  deliberazione  assunta  in
data 13 novembre 2008 dal Consiglio  dei  ministri,  viene  impugnato
dinanzi a codesta Corte anche l'art. 29, commi 2  e  3,  della  legge
provinciale n. 16/2008 indicata in epigrafe, per i seguenti 
                             M o t i v i 
Art. 29, comma 2, illegittimita' derivata  dall'illegittimita'  degli
articoli 2, 4, 29, 36, 39, 42, 53, 55  e  da  59  a  72  della  legge
provinciale n. 10/2008 (per violazione degli articoli 11, 117,  primo
e secondo comma, lettere e), l) ed m),  della  Costituzione,  nonche'
dell'art. 8, comma 1, in relazione all'art. 4, dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  e
successive modificazioni e integrazioni). Autonoma  violazione  delle
suddette norme della Costituzione e dello Statuto di autonomia. 
    22. - La norma in questione rende immediatamente  applicabili  le
disposizioni del capo VII-bis della legge provinciale n. 26 del 1993,
ad eccezione dell'art. 50-sexies, ivi compresi gli articoli  da  essa
richiamati, nonche' l'art. 46-ter, commi 4 e  5  della  stessa  legge
provinciale,  tutti  introdotti  dalle  disposizioni  della  l.p.  n.
10/2008 indicate nell'intestazione del presente motivo di ricorso. 
    Ne consegue l'illegittimita' derivata della  norma  in  questione
per tutti i motivi in base ai quali le norme della l.p.  n.  10/2008,
introduttive o modificative delle disposizioni  in  essa  menzionate,
sono state censurate dinanzi a codesta Corte col precedente  ricorso,
motivi sopra riportati  in  narrativa,  da  intendersi  integralmente
riproposti nel presente ricorso. 
    Inoltre il comma 1-bis, inserito dall'articolo oggi censurato, e'
autonomamente  illegittimo  in   quanto   eccede   dalla   competenza
statutaria della Provincia autonoma, di  cui  all'art.  8,  comma  1,
dello Statuto di autonomia, disciplinando ambiti  e  materie  coperte
dalla  legislazione  esclusiva  statale   quali   la   tutela   della
concorrenza e l'ordinamento civile. 
    Al riguardo si osserva che, nonostante la Provincia  autonoma  di
Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 17, del d.P.R. n. 670/1972,
recante lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, abbia
una potesta' legislativa primaria in materia di  lavori  pubblici  di
esclusivo interesse provinciale, tale potesta' deve essere esercitata
nel rispetto dei vincoli posti dallo stesso art.  8,  comma  i  dello
Statuto,  tra  i  quali  il  rispetto  delle  normative  di   riforma
economico-sociale.  Cio'  e'  stato  confermato  da   codesta   Corte
costituzionale nelle  sentenze  n.  51/2006  e  n.  447/2006  ove  e'
disposto che «il legislatore statale conserva  quindi  il  potere  di
vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni  speciali  e
delle   province   autonome   attraverso   l'emanazione   di    leggi
qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza  che
le  norme  fondamentali  contenute  negli  atti  legislativi  statali
emanati in tali materie potranno continuare ad  imporsi  al  rispetto
delle regioni speciali». In proposito,  sicuramente  le  disposizioni
del Codice degli appalti, il d.lgs. n. 163/2006, possono considerarsi
espressione  di  riforma  economico-sociale,  che  in  quanto   tale,
vincolano il legislatore provinciale. 
    Analoghe considerazioni valgono per la  disposizione  di  cui  al
comma 1-ter della  legge  in  esame,  il  quale  dispone  l'immediata
applicabilita' dei commi 4 e 5 dell'art.  46  ter  l.p.  n.  26/1993,
sostituito dall'art. 53 della l.p. n. l0/2008, gia' oggetto, come  si
e' detto, di censura per la  violazione  della  competenza  esclusiva
statale in  materia  di  ordinamento  civile,  in  quanto  detta  una
disciplina economica del rapporto contrattuale. 
Art.  29,  comma  3,  illegittimita'   derivata   dall'illegittimita'
dell'art. 112 della legge  provinciale  n.  10/2008  (per  violazione
degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed  m),
della Costituzione,  nonche'  dell'art.  8,  comma  1,  in  relazione
all'art. 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di  cui
al d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670  e  successive  modificazioni  e
integrazioni).  Autonoma  violazione  delle  suddette   norme   della
Costituzione e dello statuto di autonomia. 
    23. - Il comma 3 dell'art. 29, sostituisce le parole  «alla  data
di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti «alla data
del 20 dicembre 2008», all'art. 112, comma 2 della l.p.  n.  10/2008,
gia' oggetto di censura con il ricorso a suo tempo  proposto  avverso
la l.p. n. 10/2008. Ne consegue l'illegittimita' derivata della norma
in questione per i motivi in base ai quali l'art. 112 della  l.p.  n.
10/2008  e'  gia'  stato  censurato  dinanzi  a  codesta  Corte   col
precedente  ricorso,  motivi  sopra  riportati   in   narrativa,   da
intendersi integralmente riproposti nel presente ricorso. Inoltre  la
modifica inserita dall'art. 29, comma 3, della  l.p.  oggi  impugnata
non  incide  sugli  aspetti  sostanziali   della   disposizione   ma,
consentendo  un'ultrattivita'   della   disposizione   abrogata   dal
precedente comma (cioe' l'art. 9 della l.p. n. 6/1999  che  disponeva
una maggiorazione del 10%  dell'aiuto  all'investimento  rispetto  ai
livelli  di  intensita'   previsti   dalla   normativa   comunitaria,
limitatamente  alle  domande  di  agevolazione  pendenti  non  ancora
definite)  risulta  essere  autonomamente  lesiva   della   normativa
comunitaria di riferimento e di conseguenza viola l'art. 8,  comma  1
dello statuto che impone al Legislatore provinciale il  rispetto  del
diritto comunitario in combinato disposto con  l'art.  117,  comma  1
della Costituzione. 
                              P. Q. M. 
    Pertanto, sulla base degli esposti  motivi,  si  chiede  che,  in
accoglimento  del  presente  ricorso,  codesta  ecc.ma  Corte  voglia
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme  impugnate
della  legge  provinciale  12  settembre   2008,   n.   16,   recante
«Disposizioni per la formazione e l'assestamento del bilancio annuale
2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale
2009 e pluriennale 2009-2011 della  Provincia  autonoma  di  Trento -
legge finanziaria provinciale 2009» (pubblicata nel Supplemento n.  2
al B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3 8/I-II del 16
settembre 2008). 
        Roma, addi' 15 novembre 2008 
              L'Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo