N. 438 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2006

Ordinanza del 9 giugno 2006 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Poglio Pietro. 
 
_Circolazione stradale - Reato  di  guida  in  stato  di  ebbrezza  -
  Prevista  competenza  del  tribunale  monocratico   -   Conseguente
  preclusione dell'ammissione all'oblazione, consentita agli imputati
  del reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti, di competenza
  del giudice di pace - Irragionevole disparita' di trattamento. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  186,
  sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno  2003,  n.  151,
  convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
                            IL TRIBUNALE 
    Nel procedimento n.  4361/04  r.g.  n.r.  Procura  di  Torino  n.
14127/04 r.g.  G.i.p.  Tribunale  Torino  nei  confronti  di:  Poglio
Pietro, nato a Torino il 12 dicembre 1970; residente in  Torino,  via
Loira, 6; difeso di fiducia dall'avv. Alberto De Sanctis del foro  di
Torino, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Torino, corso
Galileo Ferraris, 16; ha emesso la seguente ordinanza ai sensi  degli
articoli 1, legge n. 1/1948,  23  legge  n.  87/1953;  con  la  quale
rimette alla Corte costituzionale per la sua  decisione,  ritenendola
rilevante  e  non   manifestamente   infondata,   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  sollevata  nel  presente  giudizio  dal
difensore dell'imputato, relativa all'art.  186  c.d.s.  (d.l.gs.  30
aprile  1992,  n.  285),  come  modificato  dal  d.l.  n.   151/2003,
convertito, con modificazioni nella legge n. 214/2003,  in  relazione
all'art. 187 c.d.s., per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
                           I n  f a t t o 
    In data 10 maggio 2004  il  Procuratore  aggiunto  della  Procura
della Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Torino  depositava  alla
Sezione G.i.p.-G.u.p.  del  Tribunale  di  Torino  una  richiesta  di
emissione  di  decreto  penale  nei  confronti  dell'imputato   sopra
indicato per i seguenti reati: 
        A) di cui all'art. 186, comma 2, d.l.gs. n. 285/1992 (c.d.s.)
perche' si poneva alla guida dell'autoveicolo HONDA CRV  tg.  CF422TP
in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche; 
        B) di cui all'art. 186, comma 7, d.l.gs. n. 285/1992 (c.d.s.)
perche', quale conducente del veicolo di  cui  al  capo  che  precede
rifiutava di sottoporsi all'accertamento di cui al comma 4  dell'art.
186, c.d.s., come richiestogli dagli agenti operanti  della  Questura
di Torino che avevano motivo di ritenere che si trovasse in stato  di
alterazione  psico-fisica   derivante   dall'influenza   di   bevande
alcoliche. 
    Reati accertati in Torino il 31 gennaio 2004. 
    In data 15 maggio 2004 la richiesta  veniva  assegnata  a  questo
giudice, che emetteva in data 16 agosto 2004 (depositato il 17 agosto
2004), in conformita' alla richiesta  del  p.m.,  decreto  penale  di
condanna del Poglio alla pena finale  di  €  522,79  di  ammenda.  Il
decreto penale (n. 2103/04) veniva notificato all'imputato ed al  suo
difensore di fiducia in data 24 marzo 2006. 
    Nel termine di cui all'art. 461 c.p.p., in data  5  aprile  2006,
l'imputato,  assistito   dal   difensore   di   fiducia,   depositava
opposizione allo stesso decreto penale, chiedendo di  essere  ammesso
all'oblazione ex art. 162-bis c.p., allegando all'atto di opposizione
fotocopia di un assegno circolare di complessivi € 2.604,00, di cui €
1291,00 per il reato sub A), € 1291,00 per il reato sub B),  €  22,00
per le spese di procedimento;  con  lo  stesso  atto  di  opposizione
sollevava  questione  di  legittimita'  costituzionale  «dell'attuale
disciplina sanzionatoria delineata dall'art. 186, comma 2, cosi' come
modificata  per  effetto  del  d.l.  n.  151/2003,   convertito   con
modificazioni nella legge n.  214/2003,  in  relazione  all'art.  187
c.d.s., per violazione dell'art. 3 della Costituzione»; in subordine,
chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato. 
    Il p.m. esprimeva in  data  20  aprile  2006  «parere  contrario,
rilevato che rientra nell'ambito della liberta' del legislatore - non
suscettibile  di  censura  ex  art.  3  Cost.  -  una  diversita'  di
disciplina normativa per le condotte di guida in  stato  di  ebbrezza
alcolica o intossicazione da stupefacenti. 
                         I n  d i r i t t o 
    1. - Rilevanza. 
    I reati ascritti a Poglio Pietro sono stati accertati in data  31
gennaio 2004, successivamente all'entrata in vigore  della  legge  n.
214/2003, che ha convertito il d.l. n.  151/2003,  con  il  quale  il
legislatore, all'art. 5 (che ha  sostituito  interamente  l'art.  186
c.d.s.) ha disposto che «per l'irrogazione della pena  e'  competente
il tribunale» (v. primo comma). 
    Con la conseguenza che, essendo i reati ascritti a Poglio (di cui
all'art. 186, secondo comma c.d.s. -  «chiunque  guida  in  stato  di
ebbrezza» - e di cui all'art. 186, settimo comma c.d.s. «in  caso  di
rifiuto  dell'accertamento  di  cui  ai  commi  3,   4,   5»)   delle
contravvenzioni punite «con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda
da € 258 a  €  1.032»  (v.  secondo  comma),  non  e'  possibile  per
l'imputato Poglio definirli mediante oblazione (gli  articoli  162  e
l62-bis c.p. prevedono infatti la possibilita' di oblazionare le sole
contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda ovvero  con  la  pena
alternativa dell'arresto o dell'ammenda). 
    Poglio, come si  e'  gia'  sopra  indicato,  ha  invece  chiesto,
contestualmente  all'atto  di  opposizione  al  decreto   penale   di
condanna, di essere ammesso all'oblazione calcolandola (v. sopra)  in
base al combinato disposto dell'art. 52, secondo  comma,  lettera  c)
d.lgs. n. 274/2000  (competenza  penale  del  giudice  di  pace:  che
prevede, in caso di contravvenzione punita con arresto e ammenda,  il
pagamento di un'ammenda da € 774 a €  2.582,  ovvero  la  pena  della
permanenza domiciliare) e dell'art.  162-bis  c.p.  (che  prevede  il
pagamento di «meta' del massimo dell'ammenda»). 
    Questo  giudice  ritiene,  per  quanto  appena  esposto,  che  la
richiesta di oblazione formulata  dal  Poglio  dovrebbe,  secondo  la
normativa in vigore, essere dichiarata inammissibile in radice, senza
entrare nella valutazione di merito della stessa. 
    2. - Non manifesta infondatezza. 
    Non solo l'art. 186, c.d.s. e' stato interamente  sostituito  dal
d.l. n. 151/2003, poi convertito  nella  legge  n.  214/2003,  bensi'
anche l'art. 187, c.d.s. (v. art. 6 citata legge), contravvenzione  a
carico del conducente che si  ponga  alla  guida  «in  condizioni  di
alterazione  fisica  e  psichica  correlata  con  l'uso  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope». L'attuale art. 187, c.d.s. prevede per la
guida sotto l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  (v.
settimo  comma),   oltre   che   per   il   rifiuto   di   sottoporsi
all'accertamento  (v.  ottavo  comma)  le   stesse   pene   comminate
dall'attuale art. 186, c.d.s., tanto che i citati settimo  ed  ottavo
comma dell'art. 187, c.d.s. rimandano al secondo comma dell'art. 186,
c.d.s. 
    Il   legislatore   non   stabilisce   pero',   nel   caso   delle
contravvenzioni di cui  all'art.  187,  c.d.s.,  la  «competenza  del
tribunale», cosicche' permane la competenza del giudice  di  pace  in
forza della lettera q)  del  secondo  comma  dell'art.  4  d.lgs.  n.
274/2000. 
    Con la conseguenza che, in  caso  di  violazione  dell'art.  187,
c.d.s., l'imputato ha il  diritto  di  chiedere,  secondo  il  regime
sanzionatorio-previsto dall'art. 52, secondo  comma  lettera  c)  del
citato   d.lgs.   n.   274/2000,   la   definizione   delle    stesse
contravvenzioni  -  punite  con  l'arresto  congiunto  all'ammenda  -
mediante il pagamento di una ammenda «da € 774 a € 2.582». 
    Ne deriva, ad avviso  di  questo  giudice  e  come  correttamente
sostenuto dal difensore del foglio, una disparita' di trattamento che
viola l'art. 3 della Costituzione tra l'imputato cui sono ascritte la
o le contravvenzioni ex  art.  186,  c.d.s.  e  l'imputato  cui  sono
ascritte la o le contravvenzioni ex art. 187, c.d.s.; disparita' che,
se deriva da una norma processuale - quella  sulla  competenza  -  ha
pero' immediati effetti sostanziali in quanto si riverbera sulla pena
da applicare, con un trattamento peggiorativo per  l'imputato  del  o
dei reati di cui all'art. 186 c.d.s. che non ha diritto di richiedere
la definizione tramite il  pagamento  di  una  ammenda  a  titolo  di
oblazione. 
    Disparita' di trattamento a fronte di fattispecie - la  guida  in
stato di ebbrezza e la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope; il  rifiuto  di  sottoporsi  agli  accertamenti  -  che
appaiono del tutto analoghe, trattandosi di reati di pericolo la  cui
ratio consiste nel  punire  chi  compie  una  attivita'  di  per  se'
rischiosa - quale  la  conduzione  di  un  veicolo  -  in  condizioni
fisio-psichiche  alterate  da  sostanze  alcoliche,  stupefacenti   o
psicotrope, ponendo a repentaglio  l'incolumita'  altrui  e  propria;
assoluta  analogia  del  resto  confermata  dal  legislatore  che  le
sanziona con identica  pena,  salvo  poi  la  differente  definizione
determinata solo dalla disposizione sulla competenza. 
    Sottolineando, ad ulteriore conferma della  assoluta  equivalenza
delle contravvenzioni,  che  sino  al  citato  d.l.  n.  151/2003  la
competenza era del giudice di pace sia per la contravvenzione di  cui
al secondo comma dell'art. 186, c.d.s., sia per la contravvenzione di
cui al sesto (ora settimo) comma dell'art. 186, c.d.s.,  sia  per  la
contravvenzione di cui al quarto (ora settimo) comma  dell'art.  187,
c.d.s., sia per la contravvenzione di  cui  al  quinto  (ora  ottavo)
comma dell'art. 187, c.d.s., come previsto dall'art. 4, secondo comma
lettera q) del d.lgs. n.  274/2000.  Aggiungendo  che  le  differenze
(gia' sottoposte al vaglio della Corte costituzionale:  v.  ordinanze
n. 306/2001 e  n.  277/2004)  riscontrabili  nei  due  articoli  sono
relative esclusivamente alle «modalita» di accertamento  dello  stato
di ebbrezza e dello stato di alterazione da sostanze  stupefacenti  e
psicotrope, ma non incidono sulla individuazione della fattispecie da
punire ne' sulla sua gravita'. 
    Ritiene pertanto questo giudice  che,  nel  caso  di  specie,  la
discrezionalita' nel determinare qualita' e quantita' delle  sanzioni
e quindi la congruita' della pena rispetto alla  gravita'  del  reato
sia stata dal legislatore esercitata  in  modo  distorto,  in  quanto
contrastante con  il  canone  della  ragionevolezza;  il  legislatore
infatti,  pur   prevedendo   la   stessa   pena   per   entrambe   le
contravvenzioni, modificando solo per  una  di  esse  la  competenza,
sottrae a chi viola  l'art.  186,  c.d.s.  un  diritto  -  quello  di
chiedere  la  definizione  del  giudizio  con  il  pagamento  di  una
oblazione - spettante invece a chi viola l'art. 187, c.d.s. 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di: Poglio Pietro,
nato a Torino il 12 dicembre 1970; in  ordine  all'art.  186,  c.d.s.
(d.lgs. 30  aprile  1992,  n.  285),  come  modificato  dal  d.l.  n.
151/2003, convertito con la legge n. 214/2003, nella  parte  in  cui,
stabilendo al primo comma la competenza del tribunale, determina  una
disparita'  di  trattamento,  in   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione, del cittadino imputato delle contravvenzioni  p.  e  p.
dal secondo e  settimo  comma  dello  stesso  articolo,  rispetto  al
cittadino imputato delle contravvenzioni p. e p. dal settimo e ottavo
comma dell'art. 187, c.d.s. 
    Sospende il presente procedimento a carico di Poglio Pietro, nato
a Torino il 12 dicembre 1970; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio, al Presidente del Senato ed al
Presidente della Camera. 
    Si comunichi al p.m., all'imputato ed al suo difensore. 
        Torino, addi' 9 giugno 2006 
                         Il giudice: Dezani