N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 - 16 luglio 2008

Ordinanza del 17 luglio 2008 emessa dal Giudice di  pace  di  Catania
nel procedimento civile promosso da Sicurella Antonino  contro  Serit
Sicilia S.p.A. ed altro. 
 
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla
  giurisdizione  delle  commissioni  tributarie  delle   controversie
  relative alla debenza del canone per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
  urbani  -  Opposizione  all'esecuzione  proposta  dal  contribuente
  innanzi al giudice di pace - Eccezione di difetto di  giurisdizione
  sollevata dal convenuto concessionario della riscossione - Ritenuta
  natura non tributaria della controversia a quo  per  effetto  della
  sostituzione del suddetto canone con la tariffa per la gestione dei
  rifiuti  urbani  -  Asserita  lesione  del  principio  del  giudice
  naturale  precostituito  per  legge  -  Denunciata  violazione  del
  divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali. 
- Decreto legislativo 31 dicembre 2002 [recte: 1992], n. 546, art. 2,
  comma 2, secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1,  lett.
  b), del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
- Costituzione, artt. 25, primo  comma,  102,  comma  secondo,  e  VI
  disposizione transitoria. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.
5529/08 R.G. promossa da Sicurella Antonino,  nato  a  Catania  il  5
giugno 1940 cod. fisc. SCR NNN 40H05C 351R, elettivamente domidiliato
in Catania, via V. Giuffrida n. 85, presso e nello  studio  dell'avv.
Rosario Rizzo che lo rappresenta e difende per procura  nell'atto  di
citazione attore; 
    Contro la Serit Sicilia S.p.A. Provincia di Catania,  in  persona
del  legale  rappresentate  pro  tempore,  rappresentata   e   difesa
dall'avv. Vincenzo M.  Gennaro  ed  elettivamente  domiciliata  nello
studio di quest'ultimo in Acireale, via Paolo Vasta n. 60 e Comune di
Catania, in persona del suo sindaco pro tempore, convenuti. 
    Con atto di  citazione  ex  art.  615  c.p.c.  parte  attrice  si
opponeva  al  diritto  del  Comune  di  Catania  di  procedere   alla
riscossione coattiva,  mediante  cartella  di  pagamento  del  locale
concessionario alla  riscossione  (Serit  Sicilia),  della  tassa  di
smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa di igiene  ambientale
(T.I.A.), per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. 
    Il convenuto concessionario alla riscossione eccepiva il  difetto
di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia  devoluta
alla giurisdizione delle commissioni tributarie in forza dell'art.  2
del decreto legislativo n. 546 del 1992. 
    Esaminati gli atti. 
                            O s s e r v a 
    Che l'art. 2, comma 2 del d.l.gs. n. 546/2002  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte della
sopravvenuta disciplina di cui all'art. 3-bis, primo comma, lett. b),
del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in  legge  2  dicembre
2005, n. 248 in  cul  «appartengono  alla  giurisprudenza  tributaria
anche le controversie relative alla debenza del  canone  ...  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti  urbani»   («Appartengono   altresi'   alla
giurisdizione  tributaria  le  controversie  promosse   dai   singoli
possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione,  la  figura,
l'estensione,  il  classamento  dei   terreni   e   la   ripartizione
dell'estimo fra i compossessori  a  titolo  di  promiscuita'  di  una
stessa   particella,   nonche'   le   controversie   concernenti   la
consistenza, il classamento delle singole unita' immobilari urbane  e
l'attribuzione   della   rendita   catastale.    Appartengono    alla
giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla  debenza
del canone per l'occupazione di  spazi  ed  aree  pubbliche  previsto
dall'art. 63 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  e
successive  modificazioni,  e  del  canone  per  lo  scarico   e   la
depurazione delle acque reflue  e  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
urbani, nonche' le  controversie  attinenti  l'imposta  o  il  canone
comunale   sulla   pubblicita'   e   il   diritto   sulle   pubbliche
affissioni.»), determina la competenza della  Commissione  tributaria
in materia di TARSU, oggi T.I.A. 
    Il rimettente non sconosce che la giurisdizione della commissione
tributaria deve ritenersi limitata alle controversie  attinenti  alla
materia tributaria, risultando la stessa compatibile con  il  dettato
costituzionale. 
    Peraltro, e' di tutta evidenza che i tributi non sono  altro  che
prestazioni patrimoniali coattive, notoriamente indicate  come  tasse
ed imposte, in ragione dell'utilita' che il singolo soggetto trae  da
un'attivita' statale. 
    Per quel che riguarda la questione sottoposta all'odierno giudice
a quo, con l'emanazione del c.d. decreto Ronchi,  l'originaria  TARSU
e' stata sostituita con la TIA,  ovvero  con  la  previsione  di  una
tariffa  (e  non  piu'  tassa),  determinata,   questa,   sul   costo
complessivo del servizio, peraltro su base privatistica  (laddove  la
P.A. concorre nel servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  con
soggetti privati, ovvero le societa' d'ambito), al fine di far pagare
agli utenti il costo del reale servizio usufruito. 
    Ed ancora, la diversa nomenclatura  utilizzata  dal  legislatore,
tariffa in luogo di tassa, non determina, quindi, una mera differenza
del termine linguistico utilizzato, ma anche una concezione giuridica
diversa del  costo  del  servizio  (della  raccolta,  in  ragione  al
servizio usufruito), tale da non poter essere piu'  considerato  come
concetto di tributo in senso stretto, diversamente da come,  fino  ad
oggi, considerato  dalla  suprema  Corte,  per  la  quale,  comunque,
atterrebbe ad  «entrate  che  in  precedenza  rivestivano  indiscussa
natura tributaria» (sent. n. 4895/2006). 
    Le  premesse  che  precedono,  laddove  il  rimettente  e'  stato
chiamato a  decidere  sull'eccezione  del  difetto  di  giurisdizione
dell'AGO, inducono a ritenere  la  sussistenza  dei  presupposti  per
sollevare di ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2,  comma  2  del  d.lgs.  n.  546/2002  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte della
sopravvenuta disciplina di cui all'art. 3-bis, primo comma, lett. b),
del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in  legge  2  dicembre
2005, n.  248,  in  riferimento  artt.   102,   secondo   comma,   VI
disposizione transitoria, e 25, primo comma, della Costituzione. 
    Invero, la superiore disposizione, a giudizio del rimettente, nel
ritenere  l'appartenenza  della   giurisdizione   della   commissione
tributaria delle controversie riguardanti la debenza  in  materia  di
smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  comporta  lo  snaturamento  della
giurisdizione tributaria e, quindi, la violazione sia del divieto  di
costituzione di nuovi giudici  speciali  (art.  102,  secondo  comma,
Cost.), sia del principio  del  giudice  naturale  precostituito  per
legge (art. 25, primo comma, Cost.), in ragione  ad  oneri  (rejectis
tariffa) che non rivestono piu' quella  natura  tributaria,  tale  da
potere  essere  ricondotti  nella  giurisdizione  della   commissione
tributaria. 
    Che il rimettente conosce la giurisprudenza di codesta Corte, ove
ha piu' volte affermato che «In  coerenza  con  i  sopra  evidenziati
principi e con  specifico  riferimento  alla  materia  devoluta  alla
cognizione  dei  giudici  tributari  questa  Corte  ha  rilevato,  in
numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario ''deve
ritenersi imprescindibilmente collegata''  alla  ''natura  tributaria
del rapporto'' (ordinanze n. 395 del 2007, n. 427, n. 94, n. 35 e  n.
34 del 2006).» (sentenza n. 64/2008), ma tuttavia ritiene che la  TIA
non rivesta piu' la natura tributaria,  in  ragione  delle  superiori
modifiche, che ne hanno determinato la natura del rapporto. 
    D'altronde, anche  le  recenti  statuizioni  della  Cassazione  a
sezioni unite, non  soccorrono  per  diversamente  ritenere,  laddove
hanno sostenuto che «possano rientrare nella giurisdizione tributaria
quelle controversie  che  presentino  natura  ''mista''  di  elementi
tributari e non tributari, ma che il legislatore assegni ad un  unico
giudice allo scopo di consentire un efficace esercizio del diritto di
difesa da parte del privato» (sentenza n. 13902 del 14 giugno  2007),
o che ricadono nel sistema tributario «forme di  partecipazione  alle
''spese pubbliche'' che  non  sono  riconducibili  alla  ''fiscalita'
generale'' e non sono percio' ragguagliate ad una  qualche  specifica
capacita' patrimoniale del soggetto». 
    Sulla rilevanza della questione si precisa che la  decisione  non
potra'  prescindere  dall'eccezione  di  difetto   di   giurisdizione
sollevata  dal  convenuto,  eccezione  la  cui   fondatezza   dipende
dall'applicabilita',  nel  giudizio  principale,  della  disposizione
censurata. 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 24 e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  e  la  non   manifesta
infondatezza,   nel   sospendere   ex   lege   l'esecutorieta'    del
provvedimento  impugnato,  solleva  la   questione   d'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  2,  comma  2  del   d.lgs.   n.   546/2002
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
nella parte della sopravvenuta  disciplina  di  cui  all'art.  3-bis,
primo comma, lett. b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito
in legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale nonche' la notificazione del presente provvedimento  -
sempre a cura della cancelleria - alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Catania, addi' 16 luglio 2008 
                    Il giudice di pace: Gullotta