N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 - 16 luglio 2008
Ordinanza del 17 luglio 2008 emessa dal Giudice di pace di Catania nel procedimento civile promosso da Sicurella Antonino contro Serit Sicilia S.p.A. ed altro. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Opposizione all'esecuzione proposta dal contribuente innanzi al giudice di pace - Eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto concessionario della riscossione - Ritenuta natura non tributaria della controversia a quo per effetto della sostituzione del suddetto canone con la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Asserita lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Denunciata violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali. - Decreto legislativo 31 dicembre 2002 [recte: 1992], n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, artt. 25, primo comma, 102, comma secondo, e VI disposizione transitoria.(GU n.3 del 21-1-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5529/08 R.G. promossa da Sicurella Antonino, nato a Catania il 5 giugno 1940 cod. fisc. SCR NNN 40H05C 351R, elettivamente domidiliato in Catania, via V. Giuffrida n. 85, presso e nello studio dell'avv. Rosario Rizzo che lo rappresenta e difende per procura nell'atto di citazione attore; Contro la Serit Sicilia S.p.A. Provincia di Catania, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo M. Gennaro ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Acireale, via Paolo Vasta n. 60 e Comune di Catania, in persona del suo sindaco pro tempore, convenuti. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. parte attrice si opponeva al diritto del Comune di Catania di procedere alla riscossione coattiva, mediante cartella di pagamento del locale concessionario alla riscossione (Serit Sicilia), della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. Il convenuto concessionario alla riscossione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie in forza dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Esaminati gli atti. O s s e r v a Che l'art. 2, comma 2 del d.l.gs. n. 546/2002 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 3-bis, primo comma, lett. b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 in cul «appartengono alla giurisprudenza tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone ... per lo smaltimento dei rifiuti urbani» («Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobilari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.»), determina la competenza della Commissione tributaria in materia di TARSU, oggi T.I.A. Il rimettente non sconosce che la giurisdizione della commissione tributaria deve ritenersi limitata alle controversie attinenti alla materia tributaria, risultando la stessa compatibile con il dettato costituzionale. Peraltro, e' di tutta evidenza che i tributi non sono altro che prestazioni patrimoniali coattive, notoriamente indicate come tasse ed imposte, in ragione dell'utilita' che il singolo soggetto trae da un'attivita' statale. Per quel che riguarda la questione sottoposta all'odierno giudice a quo, con l'emanazione del c.d. decreto Ronchi, l'originaria TARSU e' stata sostituita con la TIA, ovvero con la previsione di una tariffa (e non piu' tassa), determinata, questa, sul costo complessivo del servizio, peraltro su base privatistica (laddove la P.A. concorre nel servizio di smaltimento dei rifiuti urbani con soggetti privati, ovvero le societa' d'ambito), al fine di far pagare agli utenti il costo del reale servizio usufruito. Ed ancora, la diversa nomenclatura utilizzata dal legislatore, tariffa in luogo di tassa, non determina, quindi, una mera differenza del termine linguistico utilizzato, ma anche una concezione giuridica diversa del costo del servizio (della raccolta, in ragione al servizio usufruito), tale da non poter essere piu' considerato come concetto di tributo in senso stretto, diversamente da come, fino ad oggi, considerato dalla suprema Corte, per la quale, comunque, atterrebbe ad «entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria» (sent. n. 4895/2006). Le premesse che precedono, laddove il rimettente e' stato chiamato a decidere sull'eccezione del difetto di giurisdizione dell'AGO, inducono a ritenere la sussistenza dei presupposti per sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 546/2002 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 3-bis, primo comma, lett. b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, in riferimento artt. 102, secondo comma, VI disposizione transitoria, e 25, primo comma, della Costituzione. Invero, la superiore disposizione, a giudizio del rimettente, nel ritenere l'appartenenza della giurisdizione della commissione tributaria delle controversie riguardanti la debenza in materia di smaltimento dei rifiuti urbani, comporta lo snaturamento della giurisdizione tributaria e, quindi, la violazione sia del divieto di costituzione di nuovi giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.), sia del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.), in ragione ad oneri (rejectis tariffa) che non rivestono piu' quella natura tributaria, tale da potere essere ricondotti nella giurisdizione della commissione tributaria. Che il rimettente conosce la giurisprudenza di codesta Corte, ove ha piu' volte affermato che «In coerenza con i sopra evidenziati principi e con specifico riferimento alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari questa Corte ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario ''deve ritenersi imprescindibilmente collegata'' alla ''natura tributaria del rapporto'' (ordinanze n. 395 del 2007, n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).» (sentenza n. 64/2008), ma tuttavia ritiene che la TIA non rivesta piu' la natura tributaria, in ragione delle superiori modifiche, che ne hanno determinato la natura del rapporto. D'altronde, anche le recenti statuizioni della Cassazione a sezioni unite, non soccorrono per diversamente ritenere, laddove hanno sostenuto che «possano rientrare nella giurisdizione tributaria quelle controversie che presentino natura ''mista'' di elementi tributari e non tributari, ma che il legislatore assegni ad un unico giudice allo scopo di consentire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del privato» (sentenza n. 13902 del 14 giugno 2007), o che ricadono nel sistema tributario «forme di partecipazione alle ''spese pubbliche'' che non sono riconducibili alla ''fiscalita' generale'' e non sono percio' ragguagliate ad una qualche specifica capacita' patrimoniale del soggetto». Sulla rilevanza della questione si precisa che la decisione non potra' prescindere dall'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, eccezione la cui fondatezza dipende dall'applicabilita', nel giudizio principale, della disposizione censurata.
P. Q. M. Visto l'art. 24 e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, nel sospendere ex lege l'esecutorieta' del provvedimento impugnato, solleva la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 546/2002 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 3-bis, primo comma, lett. b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale nonche' la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Catania, addi' 16 luglio 2008 Il giudice di pace: Gullotta