N. 1 ORDINANZA 12 - 16 gennaio 2009

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Referendum -  Referendum  per  la  modificazione  territoriale  delle
  Regioni - Richiesta referendaria  di  distacco  del  Comune  di  S.
  Michele al Tagliamento dalla Regione  Veneto  e  aggregazione  alla
  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Conseguenti  atti  dell'Ufficio
  centrale per il referendum  presso  la  Corte  di  cassazione,  del
  Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica -  Ricorso
  per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato  proposto  dai
  delegati «effettivo» e «supplente» del suddetto  Comune,  anche  in
  qualita'  di  rappresentanti  del  locale  comitato  promotore  del
  referendum nei confronti dell'Ufficio centrale per  il  referendum,
  del Consiglio dei ministri e  del  Presidente  della  Repubblica  -
  Denunciata menomazione  del  diritto  di  autodeterminazione  della
  comunita'  locale   interessata   e   richiesta   alla   Corte   di
  autorimessione  di  questioni   di   costituzionalita'   di   varie
  disposizioni legislative disciplinanti la procedura referendaria  -
  Insussistenza dei requisiti soggettivo e  oggettivo  del  conflitto
  tra poteri - Inammissibilita'. 
- Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso  la  Corte
  di cassazione del 10 dicembre 2004; deliberazione del Consiglio dei
  ministri del 4 marzo 2005; decreto del Presidente della  Repubblica
  del 7 marzo 2005; legge 25 maggio 1970, n. 352, artt. 12,  43,  45;
  legge 27 dicembre 2001, n. 459, art. 1,  commi  1  e  2;  legge  27
  ottobre 1988, n. 470, art. 4, lettera d), n. 4. 
- Costituzione, artt. 5, 24, secondo  comma,  64,  terzo  comma,  75,
  quarto comma, 102, secondo comma, 111, settimo comma, 132,  secondo
  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto  a  seguito  dell'ordinanza  dell'Ufficio   centrale   per   il
referendum presso la Corte di cassazione del 10 dicembre 2004 con  la
quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum  per
il distacco del Comune di San Michele al  Tagliamento  dalla  Regione
Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia  Giulia,
ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost.; della deliberazione del
Consiglio dei ministri del 4 marzo 2005 e del decreto del  Presidente
della Repubblica emanato il 7 marzo 2005, di indizione  del  relativo
referendum, promosso con ricorso di Romanin  Franco  e  di  Frattolin
Francesco,   rispettivamente   «delegato   effettivo»   e   «delegato
supplente» del Comune di San Michele al Tagliamento e  rappresentanti
del Comitato promotore referendario «pro Friuli» di  San  Michele  al
Tagliamento, depositato in cancelleria il 17 aprile 2008 ed  iscritto
al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008,  fase  di
ammissibilita'. 
    Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008  il  giudice
relatore Ugo De Siervo; 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 17 aprile 2008,  il  sig.
Romanin Franco, in qualita' di delegato effettivo del Comune  di  San
Michele  al  Tagliamento,  nonche'  di  rappresentante  del  comitato
promotore  referendario  «pro  Friuli»,  e  Frattolin  Francesco,  in
qualita'  di  delegato   supplente   del   medesimo   Comune   e   di
rappresentante dello stesso  comitato,  hanno  proposto  ricorso  per
conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  nei  confronti
dell'Ufficio centrale per il referendum, del Consiglio dei  ministri,
nonche' del Presidente della Repubblica in  relazione  agli  atti  di
rispettiva competenza e cioe' all'ordinanza dell'Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte di cassazione del 10 dicembre 2004  che
ha dichiarato l'ammissibilita' della richiesta referendaria ai  sensi
dell'art. 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo), alla deliberazione del Consiglio dei ministri  del  4  marzo
2005 e al decreto del Presidente della Repubblica del 7  marzo  2005,
con cui e' stato indetto nel Comune di San Michele al  Tagliamento  -
per il giorno 29 maggio 2005 - il referendum per il distacco di detto
Comune dalla Regione  Veneto  e  la  sua  aggregazione  alla  Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
        che, in ordine  all'ammissibilita'  del  conflitto  sotto  il
profilo  soggettivo,  deducono  i  ricorrenti  che  nell'ambito   del
referendum relativo al distacco di un Comune da una Regione e la  sua
aggregazione ad altra Regione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma,
della Costituzione, il delegato effettivo  e  il  delegato  supplente
costituirebbero i soggetti interessati  a  seguire  la  procedura  di
variazione  territoriale,  appositamente  designati   dal   Consiglio
comunale, competenti a dichiarare la volonta' del  corpo  elettorale,
allo  stesso  modo   di   quanto   affermato   dalla   giurisprudenza
costituzionale con riguardo  ai  sottoscrittori  della  richiesta  di
referendum ex art. 75 Cost.; 
        che non varrebbe ad escludere tale legittimazione l'ordinanza
n. 69 del 2006 con cui la Corte costituzionale ha  affermato  che  la
legislazione vigente non riconosce alcun potere al delegato  comunale
nella fase di proclamazione dei risultati  referendari,  dal  momento
che, nel caso in esame, l'ordinanza dell'Ufficio centrale  avente  ad
oggetto la verifica della legittimita' della  richiesta  referendaria
si  riferirebbe  ad  una  fase  antecedente  allo   svolgimento   del
referendum; 
        che, ad avviso dei ricorrenti,  legittimati  a  sollevare  il
conflitto sarebbero altresi' i rappresentanti del comitato  promotore
del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost. valendo per essi  le
medesime considerazioni svolte  dalla  giurisprudenza  costituzionale
con riguardo al comitato promotore del referendum abrogativo; 
        che, quanto al profilo oggettivo, i ricorrenti  affermano  di
proporre un conflitto da menomazione a seguito di  cattivo  esercizio
del potere, dal momento che l'Ufficio centrale per il referendum,  il
Governo e il Presidente della Repubblica, con gli atti di  rispettiva
competenza,  avrebbero  «determinato  un'evidente  menomazione  delle
competenze costituzionalmente garantite ai soggetti  ricorrenti»,  in
quanto  avrebbero  leso  il  «diritto  di  autodeterminazione   della
comunita'   locale   interessata   al   referendum   di    variazione
territoriale»,  «sia  in  sede  di  svolgimento,  nonche'   in   sede
successiva, dello stesso referendum»; 
        che  tale  lesione  discenderebbe   dalla   applicazione   al
procedimento in questione delle norme contenute nel titolo III  della
legge  n.  352  del  1970,  le  quali  sarebbero  «costituzionalmente
illegittime in molteplici punti»; 
        che, poiche' rilevanti ai fini della decisione del conflitto,
i ricorrenti chiedono alla Corte di sollevare avanti a se'  questione
di  legittimita'  costituzionale  di  una   serie   di   disposizioni
legislative, e segnatamente: 
          degli artt. 12, 43 e 45 della legge n. 352 del 1970 i quali
istituiscono l'Ufficio centrale per il referendum  attribuendogli  la
funzione di controllo delle richieste e delle procedure  referendarie
territoriali, per violazione degli artt. 5,  102,  secondo  comma,  e
132, secondo comma, Cost.; 
          dell'art. 45, secondo comma, della  medesima  legge  «nella
parte in cui non prevede l'applicazione del quorum della  maggioranza
dei  voti  validamente  espressi  qualora  abbia   partecipato   alla
votazione  la  maggioranza  degli  aventi  diritto,  anziche'   della
maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune
nel quale e' indetto il referendum», per violazione  degli  artt.  5,
64, terzo comma, 75, quarto comma, e 132, secondo comma, Cost.; 
          dell'art. 45, secondo comma, della legge n.  352  del  1970
nella parte in cui non prevede per il referendum di cui all'art. 132,
secondo comma, Cost., la cancellazione dalle liste  elettorali  degli
iscritti  deceduti  sino  al  giorno  precedente  alla   data   della
votazione,  anziche'  fino  al  quindicesimo  giorno  anteriore,  per
violazione degli artt. 5 e 132, secondo comma, Cost.; 
          dell'art. 45 della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui
non prevede un contraddittorio avanti  all'Ufficio  centrale  per  il
referendum ai fini dell'adozione del provvedimento  di  proclamazione
dei risultati referendari, nonche' nella parte  in  cui  non  prevede
l'impugnazione  del  provvedimento  di  proclamazione   dei   risulti
referendari avanti alle sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione,
nonche' il ricorso per  revocazione,  per  violazione  dell'art.  24,
secondo comma, e dell'art. 111, settimo comma, Cost.; 
          dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2001,  n.
459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero), nella parte in cui non esclude,  in  relazione
al referendum di cui  all'art.  132  Cost.,  il  voto  dei  cittadini
italiani residenti all'estero e non  esclude  il  conteggio  di  tali
cittadini dal quorum previsto ai fini  del  suddetto  referendum,  ed
inoltre non estende la modalita' del voto per corrispondenza  a  tali
cittadini anche per il referendum ex art. 132, secondo comma, Cost.; 
        dell'art. 4, lettera d), numero 4), della  legge  27  ottobre
1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), nella
parte in cui non estende al referendum di cui all'art.  132,  secondo
comma, Cost. la cancellazione dall'anagrafe degli italiani  residenti
all'estero degli elettori italiani residenti all'estero per  i  quali
si  sia  registrato  il  mancato  recapito   della   cartolina-avviso
trasmessa nelle ultime due consultazioni, per violazione degli  artt.
5 e 132, secondo comma, Cost.; 
        dell'art. 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970  nella
parte in cui non prevede che della proclamazione  dei  risultati  del
referendum sia comunicato anche al delegato effettivo e supplente del
Comune che ha chiesto lo svolgimento del referendum di  cui  all'art.
132, secondo comma, Cost. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 37,  terzo  e  quarto  comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte e'  chiamata,
in via preliminare, a decidere, con ordinanza in Camera di consiglio,
senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo
dell'esistenza della materia  di  un  conflitto  la  cui  risoluzione
spetti alla sua competenza, valutando, in particolare, se  sussistano
i requisiti oggettivi e soggettivi di un  conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato; 
        che il delegato del Comune di San Michele al  Tagliamento  ha
gia' sollevato,  una  prima  volta,  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte  di
cassazione  in  relazione  al  provvedimento  con  cui  questo  aveva
dichiarato respinta la proposta  di  referendum  ex  art.  132  della
Costituzione,  chiedendo  alla  Corte  di  sollevare  avanti  a   se'
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge  25
maggio 1970, n. 352; 
        che tale conflitto, e'  stato  dichiarato  inammissibile  con
ordinanza n. 69 del 2006 per difetto tanto dell'elemento  soggettivo,
quanto di quello oggettivo; 
        che, una seconda volta, il conflitto e'  stato  proposto  dal
medesimo soggetto contro il Parlamento e l'Ufficio  centrale  per  il
referendum,  chiedendosi  alla  Corte  di  sollevare  avanti  a   se'
questione di legittimita' costituzionale  di  varie  disposizioni  di
legge concernenti le norme che disciplinano la procedura referendaria
di cui all'art. 132 Cost.; 
        che anche tale conflitto e'  stato  dichiarato  inammissibile
con ordinanza n. 296 del 2006 per le medesime ragioni; 
        che  analoga  conclusione  si  impone  anche   in   relazione
all'odierno ricorso il quale - sostanzialmente analogo ai  precedenti
- e' stato proposto a circa tre anni dallo svolgimento del referendum
di cui all'art.  132,  secondo  comma,  Cost.,  che  ha  avuto  esito
negativo; 
        che anche in questo caso  difetta,  innanzitutto,  l'elemento
soggettivo del conflitto, dal  momento  che,  come  questa  Corte  ha
ripetutamente affermato (ordinanze n. 189 e n. 99 del 2008; n. 296  e
69 del 2006), al delegato comunale (effettivo o supplente)  non  puo'
essere riconosciuta alcuna attribuzione costituzionale  in  relazione
ai procedimenti referendari concernenti il distacco dei Comuni da una
Regione e la loro aggregazione ad altra Regione, tanto meno quella di
rappresentante del corpo elettorale  comunale,  in  alcuna  fase  del
suddetto procedimento, sia essa quella relativa alla  verifica  della
legittimita'  della  richiesta  referendaria  da  parte  dell'Ufficio
centrale  per  il  referendum  (la  quale,  secondo  il   ricorrente,
rileverebbe  nel  caso  di  specie),  oppure  quella  concernente  la
proclamazione  dei  risultati  referendari,  ovvero  quella  ad  essa
successiva; 
        che i ricorrenti sono privi di  legittimazione  al  conflitto
anche nella qualita' di rappresentanti del comitato  referendario  ex
art. 132, secondo comma, Cost. (ordinanza n. 99 del  2008;  si  veda,
altresi', ordinanza n. 479 del 2005); 
        che,  anche  per  tali  soggetti,  deve  essere   riaffermato
l'orientamento espresso  da  questa  Corte  -  sia  con  riguardo  al
comitato promotore di referendum abrogativo di una legge  provinciale
(ordinanza n. 82  del  1978),  sia  con  riguardo  ai  promotori  del
referendum sullo statuto  regionale  ai  sensi  dell'art.  123  Cost.
(ordinanza n. 479 del 2005)  -  in  base  al  quale  essi  «non  sono
equiparabili   agli   organi   statali   competenti   a    dichiarare
definitivamente la volonta' del potere  cui  appartengono  e  nemmeno
esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri  dello
Stato-apparato», ma «debbono invece venire assimilati  ai  poteri  di
istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti  territoriali
interessati»; 
        che il rappresentante del comitato referendario ex art.  132,
secondo comma, Cost. non costituisce potere dello Stato, essendo egli
estraneo a tale articolazione della Repubblica (art.  114  Cost.),  e
neppure e' titolare di alcuna funzione concorrente con quelle proprie
dei poteri dello Stato-apparato (ordinanza n. 99 del 2008); 
        che  non  sussiste,   neppure,   l'elemento   oggettivo   del
conflitto; 
        che, infatti - analogamente a quanto avvenuto nei  precedenti
conflitti sollevati dal delegato del Comune di San Michele  e  decisi
con le richiamate ordinanze n. 296 e n. 69 del 2006 -  i  ricorrenti,
pur   lamentando   la   menomazione   delle   competenze   ad    essi
costituzionalmente garantite a seguito della lesione del «diritto  di
autodeterminazione della comunita' locale interessata  al  referendum
di variazione territoriale», nella sostanza  non  prospettano  alcuna
lesione di tali attribuzioni ad opera degli atti censurati; 
        che, piuttosto, la lesione viene fatta discendere dalle norme
che regolano il procedimento referendario e in relazione  alle  quali
si  chiede  alla  Corte  di  sollevare  avanti  a  se'  questione  di
legittimita' costituzionale; 
        che, pertanto, il ricorso  risulta  finalizzato  non  gia'  a
sollevare  un  conflitto  di  attribuzione,  quanto  ad  ottenere  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale di talune disposizioni
legislative, attraverso una  sorta  di  accesso  diretto  alla  Corte
costituzionale; 
        che,  d'altra  parte,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha
riconosciuto  la  possibilita'  di   proporre   conflitto   su   atto
legislativo,  ove  da  questo  «possano  derivare   lesioni   dirette
all'ordine costituzionale delle competenze», soltanto nel caso in cui
manchi un giudizio nel  quale  possa  essere  sollevata  la  relativa
questione incidentale; 
        che tale requisito nella specie non ricorre, dal momento  che
- secondo quanto affermato dalla Corte stessa nell'ordinanza  n.  343
del 2003, pronunciata proprio in un conflitto sollevato dal  medesimo
delegato del Comune di San  Michele  al  Tagliamento  -  sussiste  la
possibilita' di prospettare  questione  incidentale  nell'ambito  del
giudizio che si svolge avanti all'Ufficio centrale per il  referendum
presso la Cassazione, attesa la natura giuridica del  medesimo  e  la
funzione da questo svolta; 
        che, in  conclusione,  il  ricorso  in  esame  non  presenta,
neppure apparentemente, i requisiti formali e  sostanziali  necessari
alla sua qualificazione  in  termini  di  ricorso  per  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  e,  pertanto,  esso  risulta
inammissibile. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara inammissibile il conflitto di  attribuzione  tra  poteri
dello Stato proposto  dal  signor  Romanin  Franco,  in  qualita'  di
delegato effettivo del Comune di San Michele al Tagliamento,  nonche'
di rappresentante del comitato promotore referendario «pro Friuli», e
dal signor Frattolin Francesco, in qualita' di delegato supplente del
medesimo Comune e di rappresentante dello  stesso  comitato,  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                       Il redattore: De Siervo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 16 gennaio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola