N. 2 ORDINANZA 12 - 16 gennaio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza e assistenza - Perequazione automatica  delle  pensioni  -
  Determinazione in base  all'indice  dei  prezzi  al  consumo  delle
  famiglie di operai ed impiegati anziche' in base a quello specifico
  calcolato dall'Istat per le famiglie  dei  pensionati  -  Lamentata
  violazione del principio di ragionevolezza - Difetto di motivazione
  dell'ordinanza  di  rimessione  e  carenza  di   incidentalita'   -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11, comma 1. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma  1,
del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  503  (Norme  per  il
riordinamento del sistema  previdenziale  dei  lavoratori  privati  e
pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge  23  ottobre  1992,  n.
421), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  sul
ricorso proposto dalla Federazione Nazionale Pensionati (FNP) CISL ed
altri contro il Ministero dell'economia e delle finanze ed altri, con
ordinanza del 23  gennaio  2008  iscritta  al  n.  216  del  registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  Federazione  Nazionale
Pensionati (FNP)  CISL  ed  altri  e  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) nonche' l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2008  il  giudice
relatore Francesco Amirante; 
    Uditi gli avvocati Filippo Lubrano per la  Federazione  Nazionale
Pensionati (FNP) CISL  ed  altri,  Alessandro  Riccio  per  l'INPS  e
l'avvocato dello  Stato  Francesco  Lettera  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel
corso di un giudizio promosso dalla Federazione Nazionale  Pensionati
(FNP) CISL e da quattro pensionati avverso i Ministeri  dell'economia
e delle finanze, del lavoro e delle politiche  sociali,  nonche'  nei
confronti dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),
dell'Istituto   nazionale   di   previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione    pubblica     (INPDAP)     e     dell'Istituto
Postelegrafonici (IPOST), per l'annullamento del decreto 18  novembre
2005, emanato di concerto dal Ministro dell'economia e delle  finanze
e dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con  il  quale
sono state stabilite le percentuali di perequazione per  le  pensioni
in via definitiva per l'anno  2004  e  in  via  provvisoria  e  salvo
conguaglio per il 2005, ha sollevato, con ordinanza  del  24  ottobre
2007,  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in   riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dell'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento  del
sistema previdenziale dei lavoratori  privati  e  pubblici,  a  norma
dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte  in
cui prevede un  meccanismo  di  perequazione  delle  pensioni  basato
sull'applicazione dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  delle
famiglie di operai ed impiegati, anziche' su quello  specifico  delle
famiglie dei pensionati; 
        che,  secondo  il  remittente,  l'impugnativa  dell'anzidetto
decreto  ministeriale  «si  fonda  sulla  prospettata  illegittimita'
costituzionale»  della  suddetta  disposizione,  con  la  conseguente
rilevanza della questione,  «in  quanto  il  provvedimento  impugnato
costituisce attuazione della norma denunciata»; 
        che il TAR precisa di aver ritenuto necessario  accertare  in
via istruttoria se l'ISTAT elaborasse degli indici di rilevazione dei
prezzi per i pensionati e quali ne fossero i caratteri  differenziali
rispetto a quelli calcolati per i lavoratori e di aver acquisito  dai
resistenti Ministeri una relazione al riguardo; 
        che l'indice dei prezzi al consumo relativo alle famiglie  di
operai ed impiegati e' costruito come media  ponderata  degli  indici
elementari dei prezzi di una  molteplicita'  di  beni  e  servizi,  a
ciascuno dei quali viene attribuito un peso proporzionale alla  quota
di spesa, denominata «paniere», in cui sono compresi  alcuni  beni  e
servizi non annoverabili, a parere del remittente, nell'ambito  delle
abitudini di consumo tipiche delle famiglie di pensionati,  ai  quali
andrebbe quindi attribuita una diversa incidenza percentuale; 
        che l'applicazione del suddetto indice, elaborato in funzione
delle  concrete  abitudini  di  consumo  dei  lavoratori  dipendenti,
determinerebbe  sulla  perequazione   delle   pensioni   un   effetto
«riduttivo e perverso» e, per  converso,  l'omesso  utilizzo  di  uno
specifico indice  di  variazione  dei  prezzi  per  le  famiglie  dei
pensionati, in luogo di quello attualmente adottato,  eccederebbe  il
potere del legislatore di bilanciare l'interesse dei beneficiari  con
le esigenze finanziarie dello Stato, dando luogo a una  irragionevole
identita' di disciplina per situazioni obiettivamente diverse; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, eccependo preliminarmente il difetto di motivazione in  ordine
alla giurisdizione,  concernendo  il  giudizio  a  quo  posizioni  di
diritto soggettivo estranee al rapporto  di  pubblico  impiego,  come
tali  devolute  al  giudice  ordinario  e   chiedendo   comunque   la
declaratoria di inammissibilita',  ovvero  di  non  fondatezza  della
questione; 
        che, sotto il primo  profilo,  l'ordinanza  non  sembra  aver
osservato  il  principio  dell'autosufficienza,  non   essendo   dato
conoscere quale sia lo status pensionistico dei pensionati ricorrenti
ed essendo altresi' motivata per relationem attraverso il  rinvio  ad
un atto di causa; 
        che, nel  merito,  l'Avvocatura  osserva  come  l'indice  dei
prezzi al consumo per le  famiglie  dei  pensionati  abbia  carattere
sperimentale e come,  al  contrario,  l'indice  ISTAT  posto  a  base
dell'adeguamento   annuale   delle    pensioni    sia    ragionevole,
concretamente correlato  all'andamento  generale  dei  consumi  e  da
decenni condiviso dalle organizzazioni sindacali di categoria; 
        che nel giudizio dinanzi a questa Corte  si  sono  costituiti
l'INPS e i ricorrenti nel giudizio a quo; 
        che l'Istituto ha concluso per l'inammissibilita' ovvero  per
l'infondatezza, rilevando  anzitutto  il  difetto  della  motivazione
circa la maggior convenienza per i  pensionati  di  uno  specifico  e
diverso indice di adeguamento delle pensioni al costo della  vita  ed
osservando come il giudizio a quo non possa ritenersi instaurato  con
un petitum  separato  e  distinto  dalla  questione  di  legittimita'
costituzionale,  la  cui  proposizione  parrebbe  invece   costituire
l'unico scopo perseguito dai ricorrenti; 
        che, nel merito,  la  questione  sarebbe  infondata,  dovendo
essere  valutata  la  norma  impugnata  nel   piu'   ampio   contesto
sistematico di perequazione delle pensioni, nel quale non va  esclusa
la  possibilita'  di  adeguamento,  secondo  le   disponibilita'   di
bilancio, delle pensioni  meritevoli  di  particolare  tutela  o,  in
alternativa, di un contributo di solidarieta' per quelle  di  importo
elevato, destinato a coprire determinate esigenze finanziarie; 
        che, infine, l'indice del quale e'  auspicata  l'introduzione
non sarebbe individuabile in quello predisposto in  via  sperimentale
per distinti gruppi - le cosiddette «sottopopolazioni»:  famiglie  in
affitto o subaffitto, famiglie  di  pensionati,  famiglie  con  basso
livello di spesa  per  consumi,  famiglie  di  pensionati  con  basso
livello di spesa per consumi - da non confondere o confrontare con le
misure dell'inflazione diffuse mensilmente; 
        che  i  ricorrenti  nel  giudizio  a   quo,   aderendo   alle
motivazioni  dell'ordinanza  di  rimessione,  anche  in  una  memoria
depositata   nell'imminenza   dell'udienza,    rilevano    l'evidente
differenza tra le esigenze di vita dei pensionati rispetto  a  quelle
delle  famiglie  degli  operai  e  impiegati   in   attivita',   onde
l'applicazione alle  distinte  categorie  dello  stesso  criterio  di
determinazione   dell'indice   medio   di    svalutazione    comporta
l'applicazione ai pensionati di criteri  non  rispondenti  alla  loro
posizione sostanziale. 
    Considerato che il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio
ha sollevato,  in  riferimento  all'articolo  3  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 11,  comma  1,
del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il  riordinamento  del
sistema previdenziale dei lavoratori  privati  e  pubblici,  a  norma
dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
        che, sebbene la  formulazione  letterale  dell'oggetto  della
questione concerna la intera disposizione  suddetta,  nella  sostanza
essa riguarda la seconda parte della medesima, in  quanto  stabilisce
la determinazione  degli  aumenti  a  titolo  di  perequazione  delle
pensioni  previdenziali  ed  assistenziali  attraverso   un   decreto
interministeriale, ai sensi dell'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986),  tenendo
conto delle variazioni dei prezzi al consumo per famiglie  di  operai
ed impiegati, secondo i relativi indici ISTAT annuali; 
        che, espone il remittente, la questione  e'  stata  sollevata
nel  corso  di  un  giudizio  promosso  dalla  Federazione  Nazionale
Pensionati (FNP) CISL e da quattro  pensionati  contro  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e contro  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  nonche'   nei   confronti   dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)  e
dell'Istituto  Postelegrafonici  (IPOST),  per   l'annullamento   del
decreto interministeriale 18 novembre 2005, nella parte in  cui  sono
state fissate le percentuali di perequazione per le pensioni  in  via
definitiva per il 2004 e in via provvisoria, salvo conguaglio, per il
2005; 
        che la domanda di annullamento  del  suddetto  decreto  viene
motivata   dai   ricorrenti   adducendo   soltanto   l'illegittimita'
costituzionale della disposizione di legge assoggettata a  scrutinio,
sospettata di  illegittimita'  per  intrinseca  irragionevolezza,  in
quanto l'indice dei prezzi per le famiglie  di  operai  ed  impiegati
viene determinato sulla base dei prezzi di un insieme di  beni  -  il
cosiddetto paniere  -  non  indicativo,  secondo  nozioni  di  comune
esperienza, delle esigenze di consumo delle famiglie di pensionati; 
        che la questione e' manifestamente inammissibile per un serie
di concorrenti ragioni, in parte esposte, a volte  sotto  angolazioni
diverse,  dall'Avvocatura  dello  Stato  e  dalle  difese   dell'ente
previdenziale; 
        che va, anzitutto, riscontrata la mancanza di  una  sia  pure
sintetica motivazione sulla sussistenza della giurisdizione  in  capo
al remittente; 
        che tale carenza  e'  rilevante  ove  si  consideri  come  il
giudizio principale sia destinato ad incidere su posizioni di diritto
soggettivo, in quanto l'atto impugnato non comporta esercizio  di  un
potere per la realizzazione di un interesse pubblico e, tantomeno, di
scelte discrezionali, ne' riguarda un ambito materiale devoluto  alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (sentenze  n.  204
del 2004, n. 191 del 2006 e n. 140 del 2007); 
        che cio' si riflette sul presente  giudizio  di  legittimita'
costituzionale, il quale, nelle circostanze e nei termini in  cui  la
questione e' proposta, risulta privo del carattere di incidentalita',
per  il  quale  il  petitum  del   giudizio   principale   non   deve
identificarsi  con  l'oggetto  della  questione  in  esso   sollevata
(sentenza n. 84 del 2006); 
        che, infine, la questione e'  stata  sollevata  sull'assunto,
contestato dall'Avvocatura dello Stato e non specificamente motivato,
dell'esistenza di un solo indice  ufficiale  espressamente  elaborato
dall'ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  dei  pensionati,
periodicamente determinato ai fini della perequazione delle pensioni. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 11, comma  1,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento  del
sistema previdenziale dei lavoratori  privati  e  pubblici,  a  norma
dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),  sollevata,  in
riferimento  all'articolo  3  della   Costituzione,   dal   Tribunale
amministrativo regionale  del  Lazio,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                       Il redattore: Amirante 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 16 gennaio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola