N. 10 SENTENZA 14 - 23 gennaio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Oggetto del giudizio - Identificazione in base alla sola ordinanza di
  rimessione - Impossibilita' di esaminare gli autonomi vizi eccepiti
  dalle parti in relazione a parametri non evocati dal rimettente. 
Ambiente -  Rifiuti  -  Regione  Puglia  -  Smaltimento  dei  rifiuti
  speciali di provenienza  extraregionale  -  Limitazione  alle  sole
  ipotesi in cui  le  strutture  della  Regione  siano  gli  impianti
  appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi -
  Eccezione  di  inammissibilita'  per  mancata   valutazione   della
  conformita' della disposizione censurata alla normativa comunitaria
  in materia - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, art. 3, comma 1. 
- Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. s),  e  terzo,  e
  120. 
Ambiente -  Rifiuti  -  Regione  Puglia  -  Smaltimento  dei  rifiuti
  speciali di provenienza  extraregionale  -  Limitazione  alle  sole
  ipotesi in cui  le  strutture  della  Regione  siano  gli  impianti
  appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi -
  Eccezioni di inammissibilita' per difetto di rilevanza e per omessa
  sperimentazione della possibilita' di un'interpretazione conforme a
  Costituzione - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, art. 3, comma 1. 
- Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. s),  e  terzo,  e
  120. 
Ambiente -  Rifiuti  -  Regione  Puglia  -  Smaltimento  dei  rifiuti
  speciali di provenienza  extraregionale  -  Limitazione  alle  sole
  ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli  impianti  piu'
  vicini al luogo di produzione dei rifiuti  stessi  -  Eccezione  di
  inammissibilita' per non corretta specificazione  dell'oggetto  del
  giudizio - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, art. 3, comma 1. 
- Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. s),  e  terzo,  e
  120. 
Ambiente -  Rifiuti  -  Regione  Puglia  -  Smaltimento  dei  rifiuti
  speciali di provenienza  extraregionale  -  Limitazione  alle  sole
  ipotesi in cui  le  strutture  della  Regione  siano  gli  impianti
  appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi -
  Violazione del principio di libera  circolazione  delle  persone  e
  delle cose fra Regioni nonche'  della  competenza  esclusiva  dello
  Stato in materia di «tutela dell'ambiente»  e  dell'«ecosistema»  -
  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento   degli   ulteriori
  profili   di   censura   -   Estensione   della   declaratoria   di
  incostituzionalita'  alle  restanti  disposizioni  della   medesima
  legge, inscindibilmente connesse con la norma impugnata. 
- Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29. 
- Costituzione, artt. 120 e 117, secondo comma, lettera s), (artt. 41
  e 117, terzo comma); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 182,  comma
  3. 
(GU n.4 del 28-1-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria  Rita  SAULLE  ,  Giuseppe
  TESAURO  ,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,
della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n.  29  (Disciplina
per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non  pericolosi,
prodotti al  di  fuori  della  Regione  Puglia,  che  transitano  nel
territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento  siti
nella Regione Puglia), promossi con ordinanze del  21  febbraio  2008
dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata
di Lecce, e del 24 aprile 2008 dal Tribunale amministrativo regionale
della Puglia, sezione  prima,  sui  ricorsi  proposti  dalla  Vergine
S.r.l. ed altri contro la Regione Puglia ed altri  e  dalla  Societa'
Recuperi Pugliesi S.r.l.  contro  la  Provincia  di  Bari  ed  altra,
iscritte ai nn. 144 e 259 del registro ordinanze  2008  e  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  nn.  21  e  37, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Visti gli atti di costituzione della Vergine S.r.l.,  del  Comune
di Faggiano ed altri e del Comitato  «Vigiliamo  per  la  discarica»,
della Societa' Recuperi Pugliesi S.r.l. e della Regione Puglia; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  16  dicembre  2008  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi gli avvocati Pietro Quinto per la Vergine  S.r.l.,  Antonio
Lupo per il Comune di Faggiano ed altri e per il Comitato  «Vigiliamo
per la discarica», Giuseppe Mariani per la Societa' Recuperi Pugliesi
S.r.l., Bartolomeo Della Morte e Maria  Alessandra  Sandulli  per  la
Regione Puglia. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ordinanza del 21 febbraio 2008 (r.o. n. 144  del  2008),
il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione  staccata
di Lecce, ha sollevato,  in  riferimento  agli  articoli  117,  terzo
comma,  41  e  120  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia
31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi,  prodotti  al  di  fuori  della
Regione Puglia,  che  transitano  nel  territorio  regionale  e  sono
destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia). 
    Secondo il rimettente,  la  norma  regionale  denunciata  non  si
conformerebbe  ai  principi  fondamentali  posti  dalla  legislazione
statale,  con  riferimento  allo  smaltimento  dei  rifiuti  speciali
pericolosi e non pericolosi, in particolare dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, recante norme di  «Attuazione  delle  direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e  94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», il cui  contenuto  e'
stato trasfuso nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale»,  in  quanto  verrebbe  a  porre  delle
limitazioni territoriali allo stesso. 
    1.1. - Il Tar Puglia ha sollevato la  questione  di  legittimita'
costituzionale della citata disposizione nel  corso  di  un  giudizio
promosso dalla Societa' Vergine S.r.l. - titolare di una discarica di
rifiuti speciali non pericolosi, operante nel territorio  del  comune
di Taranto - per ottenere l'annullamento  di  una  nota-provvedimento
del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto,  con  la
quale, secondo la ricostruzione operata dal  giudice  a  quo,  si  e'
vietato alla Societa', in applicazione della legge  regionale  n.  29
del 2007, lo smaltimento in Puglia di rifiuti speciali non pericolosi
provenienti da altre Regioni. 
    1.2. -Quanto al profilo della rilevanza, il giudice a quo -  data
la  natura  provvedimentale  della  richiamata  nota  e  lo   stretto
collegamento esistente tra la nuova disciplina sullo smaltimento  dei
rifiuti speciali e pericolosi prodotti  al  di  fuori  della  Regione
Puglia, di cui alla legge regionale n. 29 del 2007, ed  il  contenuto
dell'atto impugnato - ritiene che la decisione del ricorso non  possa
prescindere  dalla  soluzione   della   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma censurata, regolatrice  della  fattispecie
di cui trattasi. 
    1.3. - Quindi,  secondo  il  rimettente,  non  inciderebbe  sulla
questione di costituzionalita' la normativa  comunitaria  vigente  in
materia di smaltimento di rifiuti - direttiva  n.  2006/12/CE  del  5
aprile  2006  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa ai rifiuti) e regolamento 2006/1013/CE del  14  giugno  2006
(Regolamento  2006/1013/CE  del  14  giugno   2006,   relativo   alla
spedizione dei rifiuti) - in quanto sia la citata  direttiva  che  il
regolamento CE, pur conferendo  agli  Stati  membri  la  facolta'  di
limitare la movimentazione dei rifiuti, non  contengono  prescrizioni
precise e di automatica esecuzione, che possano trovare  applicazione
alla fattispecie oggetto del giudizio a quo. 
    1.4. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tar  rimettente
richiama - per estenderne la  portata  anche  al  fine  di  risolvere
l'odierno incidente di costituzionalita' - le affermazioni  contenute
in diverse  sentenze  rese  dalla  Corte  costituzionale  in  materia
(sentenze n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del  2002,  n.  335
del 2001, n. 281 del 2000  e  n.  196  del  1998),  secondo  cui,  in
sintesi, il  principio  dell'autosufficienza  dello  smaltimento  dei
rifiuti urbani non pericolosi, di cui  all'art.  182,  comma  5,  del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - nel quale e' stato trasfuso l'art.  5,
comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - non e'  applicabile  nei
confronti dei rifiuti pericolosi o speciali,  rispetto  ai  quali  e'
invece prevalente il  criterio  della  necessaria  individuazione  di
impianti appropriati per la relativa eliminazione,  criterio  la  cui
applicazione non consente di predeterminare un ambito territoriale di
smaltimento. 
    Pertanto, secondo il  Tar,  la  norma  denunciata,  limitando  lo
smaltimento  di  rifiuti  speciali  pericolosi   e   non   pericolosi
provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le
strutture site nella regione Puglia  costituiscano  gli  impianti  di
smaltimento appropriati  piu'  vicini  al  luogo  di  produzione  dei
medesimi rifiuti speciali, integra (nei termini di cui alla  sentenza
n. 505 del 2002) un «divieto relativo» allo  smaltimento  che,  sulla
base  della  citata  giurisprudenza   della   Corte   Costituzionale,
contrasterebbe con gli  artt.  117,  terzo  comma,  120  e  41  della
Costituzione. 
    Ad avviso del rimettente, infatti, l'art. 3, comma 1, della legge
regionale Puglia n. 29 del 2007, si porrebbe in contrasto con  l'art.
117, terzo comma,  Cost.,  in  quanto  non  rispettoso  dei  principi
fondamentali previsti dalla legislazione statale, ed, in particolare,
dal d.lgs. n. 152 del 2006. La norma regionale  verrebbe  altresi'  a
violare l'art. 120 Cost., in quanto l'impugnata  normativa  regionale
determinerebbe  una  ingiustificata  limitazione  della  liberta'  di
circolazione delle cose tra le  Regioni,  nonche'  l'art.  41  Cost.,
poiche'  la  previsione  inciderebbe  ingiustificatamente  sia  sulla
posizione dei gestori degli impianti di smaltimento,  che  verrebbero
penalizzati dalla creazione  di  ostacoli  alla  libera  circolazione
delle merci tra le Regioni, sia su quella dei produttori di  rifiuti,
i quali, proprio in ragione  dei  predetti  vincoli,  subirebbero  le
connesse inefficienze del servizio di smaltimento. 
    2. - Si e' costituita la Societa' Vergine S.r.l., la  cui  difesa
ha ribadito, pur con  piu'  complessa  articolazione,  i  profili  di
illegittimita'  indicati  dal  giudice  a   quo   nell'ordinanza   di
rimessione, affermando, inoltre, che la disciplina regionale  sarebbe
altresi' viziata di «eccesso di potere legislativo», avendo la  legge
regionale Puglia n. 29 del 2007 perseguito lo scopo  di  impedire  lo
smaltimento in Puglia dei rifiuti speciali prodotti al di  fuori  del
relativo ambito regionale, cioe' una  «finalita'  diversa  da  quella
additata dalla norma costituzionale». 
    2.1. - Con successiva memoria del 25 novembre 2008,  la  Societa'
Vergine S.r.l.  ha  ribadito  l'illegittimita'  costituzionale  della
legge regionale per eccesso di potere legislativo  e  per  violazione
dei principi fondamentali previsti  dalla  legislazione  statale.  La
difesa della Societa' sostiene che la  «mappatura»  sulla  cui  base,
secondo l'interventore ad opponendum, nel giudizio  a  quo,  Comitato
«Vigiliamo  per  la  discarica»,  sarebbe   astrattamente   possibile
rilasciare le certificazioni richieste dalla legge  regionale  n.  29
del 2007 - Rapporto Rifiuti 2006 - contiene  dati  insufficienti  per
consentire alle  autorita'  amministrative  delle  altre  Regioni  di
provvedere  alla  concessione  delle  dette  certificazioni,   stante
l'assenza dell'indicazione del quantitativo  giornaliero  autorizzato
per ciascun impianto, dei codici CER  autorizzati  (indicativi  delle
tipologie di rifiuti speciali  trattabili)  e  dell'obsolescenza  dei
dati del relativo documento. 
    Secondo la  Societa'  Vergine  S.r.l.,  pertanto,  la  disciplina
impugnata   determina   un'irragionevole   invasione   nella    sfera
legislativa delle altre Regioni,  in  ragione  dell'imposizione  alle
stesse di un  facere  amministrativo  connesso  alla  gestione  delle
certificazioni    relative    allo    smaltimento    dei     rifiuti.
L'irragionevolezza sarebbe, altresi',  dimostrata  dalla  circostanza
per  cui  la  normativa  censurata  non  impone,  di  converso,  alle
amministrazioni   pugliesi   l'obbligo   di   rilasciare   specifiche
certificazioni  ai  produttori  regionali  di  rifiuti  speciali  che
intendano smaltire o che  effettivamente  smaltiscano  rifiuti  fuori
dalla Regione Puglia. 
    La difesa della societa', sostiene, quindi, che  quanto  previsto
dalla legge regionale n. 29 del 2007 costituisce materia che  rientra
nella  sfera  di  competenza  esclusiva  dello  Stato   relativamente
all'ambiente  e,  richiamando  la  recente   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 62 del 2008, afferma  che  l'intervento  regionale,
legittimato dalla  tutela  di  interessi  rientranti  nella  relativa
competenza, possa avvenire solo nel rispetto dei livelli uniformi  di
tutela apprestati  dallo  Stato,  circostanza  non  realizzatasi  con
riferimento alla normativa impugnata. 
    Infine,   la   Societa'   deduce   l'incostituzionalita'    della
disposizione regionale per  violazione  non  solo  dei  gia'  evocati
parametri, ma anche degli artt. 32,  117,  primo  comma,  e  3  della
Costituzione. 
    3.  -  Si   e'   costituita   la   Regione   Puglia,   sostenendo
l'inammissibilita' ed, in subordine, l'infondatezza della questione. 
    Quanto all'inammissibilita', la  difesa  della  Regione  ritiene,
innanzitutto, che la questione sia priva della  necessaria  rilevanza
ai fini della definizione del  giudizio  a  quo,  dato  che  la  nota
impugnata davanti al Tar non costituisce mera  o  piana  applicazione
della legge regionale, oggetto del presente giudizio,  la  quale  non
dispone affatto un divieto di smaltimento, ma prevede solamente che i
rifiuti speciali siano smaltiti nell'impianto idoneo piu'  vicino  al
luogo della loro produzione. Comunque,  sempre  secondo  la  Regione,
essa sarebbe manifestamente inammissibile per carenza di  motivazione
sull'effettiva  incidenza  che  l'intervento   correttivo   richiesto
avrebbe sulla  decisione  della  controversia.  Ulteriore  motivo  di
inammissibilita' deriverebbe, sempre per la difesa regionale, dal non
aver il rimettente esercitato il  potere  interpretativo-applicativo,
riconosciutogli  dall'ordinamento,   e   non   aver   proceduto,   di
conseguenza, a dare un'interpretazione della norma impugnata conforme
ai principi costituzionali. 
    La questione sarebbe altresi'  inammissibile  per  non  avere  il
rimettente correttamente specificato l'oggetto del giudizio, dato che
per individuare la norma da sottoporre alla valutazione  della  Corte
non ci si deve limitare al solo art. 3 della legge  regionale  n.  29
della 2007, ma occorre riferirsi al combinato disposto degli artt. 2,
3 e 4 della medesima legge, la quale, sempre secondo la difesa  della
Regione, non conterrebbe alcun divieto allo  smaltimento  di  rifiuti
pericolosi  o  non  pericolosi  di  provenienza  extraregionale,   ma
delineerebbe un sistema perfettamente equilibrato. 
    In  via   subordinata,   la   difesa   della   Regione   sostiene
l'infondatezza  della  questione,  in  quanto  il   regime   previsto
dall'art. 3 della legge  regionale  n.  29  del  2007,  in  combinato
disposto  con  il  successivo  art.  4  della  medesima  legge,   non
integrerebbe gli estremi del divieto  «relativo»  di  smaltimento  di
rifiuti (nei termini di cui alla  sentenza  n.  505  del  2002),  non
facendo riferimento ad alcun parametro numerico, ne' a percentuali di
capacita'  ricettiva  delle  discariche,  rispettando,  pertanto,   i
principi fissati dall'art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006. La  difesa
conclude affermando che la  denunciata  disposizione,  non  imponendo
limiti di ingresso ai rifiuti speciali extraregionali, ma  prevedendo
invece una regolamentazione funzionale all'applicazione  dei  criteri
di specializzazione e di prossimita', con  priorita'  logica  per  il
principio di specializzazione-appropriatezza, non contrasterebbe  con
le   disposizioni   costituzionali   che   garantiscono   la   libera
circolazione delle merci tra le Regioni e la liberta'  di  iniziativa
economica (artt. 41 e 120 Cost.). 
    4. - Si sono costituiti i Comuni di Faggiano, Fragagnano, Lizzano
e Monteparano e, con identica memoria, il Comitato «Vigiliamo per  la
discarica», tutti gia' parti nel giudizio principale. 
    Costoro hanno,  in  primis,  sostenuto  l'inammissibilita'  della
questione di legittimita' costituzionale della norma impugnata per la
mancata valutazione, da parte del giudice a  quo,  della  conformita'
della stessa alle direttive n. 75/442/CEE  (Direttiva  del  Consiglio
relativa ai rifiuti), n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 (Direttiva  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  ai   rifiuti),   al
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/1013/  del
14 giugno 2006, nonche' a numerose sentenze della Corte di Giustizia.
La valutazione di tali atti avrebbe  consentito  al  giudice  a  quo,
prima di rimettere la questione alla Corte,  di  constatare  come  la
disciplina  regionale  impugnata  abbia  coerentemente  applicato  il
principio comunitario di prossimita' dello smaltimento  dei  rifiuti,
volto a limitare la circolazione  degli  stessi  ed  a  favorirne  lo
smaltimento  nell'impianto  appropriato  piu'  vicino  al  luogo   di
produzione. 
    Infine, gli stessi hanno sottolineato la conformita'  e  coerenza
della previsione denunciata anche con i principi  costituzionali  (in
particolare con l'art. 117, comma  terzo,  Cost.),  nonche'  con  gli
artt. 3-bis, 3-ter, 182 e 199 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituendo
concreta attuazione del principio di prossimita' richiamato  da  tale
decreto legislativo. 
    5. - Con successiva ordinanza del 24 aprile del 2008 (r.o. n. 259
del 2008), lo stesso Tar Puglia, sezione prima, ha sollevato  analoga
questione di costituzionalita' della  medesima  norma  regionale,  in
riferimento agli artt. 117, secondo  comma,  lettera  s),  41,  primo
comma, e 120, primo comma, della Costituzione. 
    La questione e' stata sollevata nel corso  di  un  giudizio  (del
tutto simile  a  quello  oggetto  dell'ordinanza  n.  144  del  2008)
promosso dalla Societa'  Recuperi  Pugliesi  S.r.l.  -  operante  nel
settore smaltimento e recupero  rifiuti  speciali  pericolosi  e  non
pericolosi nella provincia di Bari - per ottenere  l'annullamento  di
una nota-provvedimento del  Dirigente  del  settore  "Rifiuti"  della
relativa Provincia con la quale si e' vietato alla detta Societa', in
applicazione della legge regionale n. 29 del 2007, lo smaltimento  di
rifiuti speciali provenienti da altre Regioni. 
    5.1. - Il rimettente ritiene rilevante, ai fini della definizione
del giudizio principale, la  decisione  sulla  dedotta  questione  di
costituzionalita', dal momento che sussiste uno stretto  collegamento
tra la nuova disciplina regionale e  l'emanazione  del  provvedimento
impugnato nel giudizio a quo, in  quanto  la  nuova  regolamentazione
rende di fatto  impossibile  lo  smaltimento  in  Puglia  di  rifiuti
provenienti dalle altre regioni italiane: la decisione  del  ricorso,
pertanto,  non  puo'  prescindere  dalla  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Infatti, mentre l'applicazione dell'art. 3, comma 1, della  legge
regionale Puglia n. 29 del 2007, comporterebbe il rigetto del ricorso
in esame, al contrario, la dichiarazione d'incostituzionalita'  della
norma  priverebbe  della  sua  base  legislativa   il   provvedimento
amministrativo impugnato nel giudizio a quo. 
    5.2.  -  Anche  in  questa  ordinanza,  il  rimettente   afferma,
primariamente,  la  non  rilevanza  nella   presente   questione   di
costituzionalita' della normativa comunitaria vigente in  materia  di
smaltimento di rifiuti - direttiva n. 12/2006/CE del 5 aprile 2006  e
regolamento n. 1013/2006/CE del 14  giugno  2006  -  con  motivazioni
pressoche' identiche a quelle espresse  sul  punto  dal  Tar  Puglia,
sezione staccata di Lecce, nella precedente ordinanza. 
    5.3.  -  Quindi,  dopo  un  ampio  ed   analitico   esame   della
giurisprudenza costituzionale in tema, e sulla  base  di  motivazioni
analoghe a quelle svolte dall'altro  rimettente,  il  giudice  a  quo
denuncia il contrasto dell'art. 3, comma  1,  della  legge  regionale
Puglia n. 29 del 2007 con gli artt. 117, secondo comma,  lettera  s),
41, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione. 
    La norma denunciata violerebbe, innanzitutto, l'art. 117, secondo
comma,  lettera  s),  Cost.,  in  quanto  invasiva  della  competenza
esclusiva attribuita dalla predetta norma allo Stato  in  materia  di
tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema  e  in  quanto  non  sarebbe
rispettosa dei  principi  fondamentali  previsti  dalla  legislazione
statale. Inoltre, la  disposizione  regionale  censurata  sarebbe  in
contrasto con gli artt. 41, primo comma, e 120, primo comma, Cost. Le
motivazioni fatte valere sono identiche a  quelle  svolte  dall'altro
rimettente nell'ordinanza n. 144 del 2008. 
    6. - Si e' costituita la Societa' Recuperi  Pugliesi  S.r.l.,  la
cui difesa ha, sostanzialmente, ribadito i profili di  illegittimita'
indicati dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione. 
    7. - Si e' costituita la Regione  Puglia,  chiedendo  alla  Corte
costituzionale di dichiarare la  manifesta  inammissibilita'  ed,  in
subordine, la manifesta infondatezza della questione, riservandosi di
ulteriormente argomentare e dedurre. 
    7.1. - In prossimita'  dell'udienza  pubblica,  la  difesa  della
Regione Puglia ha depositato memoria con la  quale  insiste  per  una
declaratoria di (manifesta)  inammissibilita'  e,  in  subordine,  di
(manifesta) infondatezza della presente questione, con argomentazioni
identiche a quelle svolte nell'atto  di  costituzione  del  3  giugno
2008, relativo alla precedente questione. 
    Considerato in diritto 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,  sezione
staccata di Lecce, dubita, in riferimento agli  articoli  117,  terzo
comma, 120 e 41 della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 1, della legge della  Regione  Puglia  31  ottobre
2007, n. 29 (Disciplina  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  speciali
pericolosi e non pericolosi,  prodotti  al  di  fuori  della  Regione
Puglia, che transitano nel territorio regionale e  sono  destinati  a
impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia),  nella  parte  in
cui, limitando lo smaltimento di rifiuti speciali  pericolosi  e  non
pericolosi  provenienti  dal  territorio  extraregionale  alle   sole
ipotesi in cui le strutture site nella regione  Puglia  costituiscano
gli impianti di smaltimento  appropriati  piu'  vicini  al  luogo  di
produzione  dei  medesimi  rifiuti  speciali,  integra  un   «divieto
relativo» allo smaltimento (nei termini di cui alla sentenza  n.  505
del 2002). 
    2. - Successivamente, con ordinanza del 24 aprile 2008  (r.o.  n.
259),  la  sezione  prima  dello  stesso   Tribunale   amministrativo
regionale  della  Puglia,   ha   sollevato   analoga   questione   di
legittimita'  costituzionale  della  citata   norma   regionale,   in
riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), 120,  primo
comma, e 41, primo comma, della Costituzione. 
    La disposizione censurata violerebbe, con  identiche  motivazioni
di cui alla sopra citata ordinanza, gli artt. 120, primo comma, e 41,
primo comma, della Costituzione.  La  stessa  sarebbe,  altresi',  in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  poiche',
secondo il rimettente, invasiva della competenza esclusiva attribuita
dalla predetta norma allo Stato in materia di tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema (nei termini di cui alla sentenza n. 161 del 2005)  e
non rispettosa dei principi fondamentali previsti dalla  legislazione
statale in materia ambientale (ora dal decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»). 
    3. - Deve essere disposta la riunione  dei  relativi  giudizi  ai
fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione,  in  quanto
concernenti la stessa disposizione e relativi a questioni  del  tutto
analoghe. 
    4.  -  Preliminarmente,  per  entrambe  le   questioni,   e'   da
considerare che il giudizio non puo'  estendersi  a  valutare  se  la
censurata disposizione regionale abbia violato  i  parametri  evocati
dalla Societa' Vergine s.r.l. e dalla Societa' Recuperi  Pugliesi  in
aggiunta rispetto a quelli del Tar rimettente (e  cioe'  degli  artt.
32, 117, primo comma, e  3  Cost.),  in  quanto,  per  giurisprudenza
costituzionale  costante,  l'oggetto  del  giudizio  incidentale   di
costituzionalita' e'  individuato  esclusivamente  dall'ordinanza  di
rimessione,  rimanendo  estraneo  al  giudizio  stesso   l'esame   di
ulteriori  parametri  prospettati  dalle  parti  private   costituite
(sentenze n. 362 e n. 325 del 2008; ordinanza n. 242 del 2006). 
    5. - Sempre in via preliminare e in relazione alla questione  sub
r.o.  n.  144  del  2008,   e'   da   disattendere   l'eccezione   di
inammissibilita'  dedotta  dalla  difesa  dei  Comuni  di   Faggiano,
Fragagnano, Lizzano e Monteparano e del Comitato  «Vigiliamo  per  la
Discarica» riguardo alla mancata valutazione, da parte del giudice  a
quo,  della  conformita'  della  stessa  alla  normativa  comunitaria
vigente in materia  di  smaltimento  rifiuti  -  in  particolare  con
riferimento alla direttiva  n.  12/2006/CE  del  5  aprile  2006,  al
regolamento n. 1013/2006/CE del 14 giugno 2006, alla  sentenza  della
Corte di giustizia CE del 9 luglio 1992,  resa  nella  causa  C-2/90,
alla sentenza della Corte di giustizia CE del  17  marzo  1993,  resa
nella causa C-155/91 ed alla sentenza della Corte di giustizia Ce del
28 giugno 1994, resa nella causa C-187/93 - avendo il rimettente  non
implausibilmente ritenuto irrilevante, nella  presente  questione  di
costituzionalita', il riferimento al diritto comunitario. Il  giudice
a quo afferma, infatti, che,  in  detto  ambito,  tale  normativa  si
limita «semplicemente a legittimare la potesta' degli Stati membri di
limitare il movimento dei rifiuti, senza prevedere  prescrizioni  dal
contenuto preciso ed autoapplicativo che possano trovare applicazione
nel caso concreto». 
    5.1.  -  Sono,  altresi',  da  disattendere   le   eccezioni   di
inammissibilita' formulate dalla Regione. 
    Nell'ordinanza del 21 febbraio 2008  della  sezione  staccata  di
Lecce del Tar Puglia si riferisce che nell'atto impugnato,  dopo  che
era data comunicazione  della  pubblicazione  nel  BURP  della  legge
regionale de quo, si affermava che in forza «della predetta Legge  e'
vietato lo smaltimento in Puglia dei rifiuti  speciali  pericolosi  e
non pericolosi provenienti da altre regioni se  non  accompagnati  da
una certificazione attestante  l'inesistenza  o  l'inoperativita'  di
impianti piu' vicini al luogo di  produzione  del  medesimo  rifiuto.
Pertanto e' conseguentemente vietato il  conferimento  in  Puglia  di
rifiuti speciali provenienti anche dalle  Regioni  Lazio,  Toscana  e
Umbria». 
    Nell'ordinanza del 24 aprile 2008 della  prima  sezione  del  Tar
Puglia si riferisce,  parimente,  che  nell'atto  sottoposto  al  suo
giudizio, dopo che era stata richiamata la disciplina contenuta nella
legge regionale n. 29 del 2007, si precisava che «ove lo  smaltimento
di  rifiuti  speciali,  presso  impianti   ubicati   nel   territorio
regionale, avvenga in violazione delle  richiamate  disposizioni,  si
riterranno inadempiute le  prescrizioni  di  gestione  contenute  nei
provvedimenti  autorizzatori  con  conseguente   comminatoria   delle
sanzioni normativamente previste». 
    Di fronte ad indicazioni precettive di tale  tenore,  e',  quanto
meno, non implausibile  il  convincimento  del  giudice  a  quo  che,
ritenendo,  in  entrambi  i  casi,  l'atto  amministrativo   corretta
applicazione della legge regionale e ritenendo,  altresi',  che  ogni
sforzo interpretativo per  rendere  la  norma  che  doveva  applicare
conforme al dettato costituzionale si infrangesse contro i limiti che
il nostro ordinamento pone all'attivita' ermeneutica, lo ha indotto a
sollevare la questione di legittimita' costituzionale sul presupposto
della  sua  rilevanza  per  la  definizione  del  giudizio   di   sua
competenza. 
    Con   riferimento,   infine,   alla   lamentata   non    corretta
specificazione dell'oggetto del giudizio, per avere i due  rimettenti
censurato solo l'art. 3 della legge in esame (rectius: solo il  primo
comma dell'art. 3) tralasciando  di  prendere  in  considerazione  la
portata complessiva di tale normativa che richiederebbe,  per  essere
compiutamente compresa, di estendere l'esame anche agli artt. 2 e  4,
e' sufficiente, per ritenere l'eccezione inammissibile, osservare che
i rimettenti hanno individuato nel primo comma dell'art. 3 il  nucleo
centrale della legge, in quanto in esso era  ravvisato  il  contrasto
con i parametri  costituzionali  invocati.  In  effetti,  come  sara'
precisato  nel  successivo  punto  11,  il  venir  meno  della  norma
denunciata viene a privare le altre  disposizioni  regionali  evocate
dalla Regione Puglia di autonoma portata regolatrice. 
    6. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    7. - Questa Corte gia' piu' volte e' intervenuta sui  limiti  che
incontra la legislazione regionale nel  disciplinare  lo  smaltimento
dei rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo ad una  duplice
soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione. 
    Mentre da un lato si e' statuito che, alla stregua del  principio
di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma
5, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  ma,  gia'  in  passato,
affermato dall'art. 5, comma 5, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22  (Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi  e  sui
rifiuti di imballaggio), il divieto di  smaltimento  dei  rifiuti  di
produzione  extraregionale  e'  applicabile  ai  rifiuti  urbani  non
pericolosi, dall'altro, invece, si  e'  affermato  che  il  principio
dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei
rifiuti di provenienza extraregionale  non  possono  valere  ne'  per
quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del  2005,
n. 505 del 2002, n. 281  del  2000),  ne'  per  quelli  speciali  non
pericolosi (sentenza n. 335 del 2001). 
    Si e', infatti, rilevato che per tali tipologie di rifiuti non e'
possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa
e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che,  conseguentemente,
rende impossibile «individuare un ambito  territoriale  ottimale  che
valga   a   garantire   l'obiettivo   della   autosufficienza   nello
smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001). 
    8. - Con particolare riguardo  al  trasporto  dei  rifiuti,  poi,
questa Corte ha escluso che le Regioni, sia ad  autonomia  ordinaria,
sia  ad  autonomia  speciale,  possano  adottare  misure   volte   ad
ostacolare «in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone  e
delle cose fra le Regioni» (sentenze n. 64 del 2007; n. 247 del 2006;
n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002) e ha  reiteratamente  ribadito  «il
vincolo generale imposto alle Regioni  dall'art.  120,  primo  comma,
della Costituzione, che vieta  ogni  misura  atta  ad  ostacolare  la
libera circolazione delle  cose  e  delle  persone  fra  le  Regioni»
(sentenza n. 161 del 2005). 
    Sulla base di tali rilievi, questa Corte ha ritenuto che numerose
disposizioni regionali, le quali vietavano lo smaltimento di  rifiuti
di  provenienza  extraregionale  diversi   da   quelli   urbani   non
pericolosi, fossero in contrasto con l'art. 120  della  Costituzione,
sotto  il  profilo  dell'introduzione   di   ostacoli   alla   libera
circolazione di cose  tra  le  regioni,  oltre  che  con  i  principi
fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotti  dal
decreto legislativo n. 22 del 1997, e riprodotti dal  d.lgs.  n.  152
del 2006. 
    9. -  Anche  se  l'impugnata  disposizione  regionale  pone  allo
smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un  divieto  non
assoluto, ma relativo - in quanto consente lo smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali «a condizione che
quelli siti nella regione Puglia siano gli  impianti  di  smaltimento
appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei  medesimi  rifiuti
speciali» - non  viene  meno  l'illegittimita'  costituzionale  della
disposizione impugnata. Questa Corte ha, infatti, gia'  ritenuto  che
lo stabilire, da parte di una norma regionale,  un  divieto  sia  pur
relativo  e  non  assoluto,  come  quello  del  caso  in  esame,  non
«giustifica una valutazione diversa da quella riservata dalle  citate
sentenze alle norme allora  scrutinate,  che  imponevano  un  divieto
assoluto» (sentenza n. 505 del 2002). 
    Pertanto, l'art. 3, comma 1, della legge della Puglia n.  29  del
2007   -   in   quanto   prevede   limitazioni,   seppur    relative,
all'introduzione di rifiuti speciali nel territorio della  regione  -
viola l'art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle  Regioni  di
adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione
delle cose. 
    10. - Parimenti fondata e' la censura  relativa  alla  violazione
della competenza esclusiva statale nella materia de qua. 
    La  disciplina  dei   rifiuti   si   colloca,   per   consolidata
giurisprudenza   di   questa   Corte,   nell'ambito   della   «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s),  della  Costituzione.
La norma regionale  impugnata  -  prevedendo  un  divieto,  legato  a
limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi - viene a porsi in contrasto con
quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 182 del d.lgs. 3 aprile  2006,
n. 152 (che riproduce  l'espressione  precedentemente  contenuta  nel
comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 5  febbraio  1997,  n.  22),  che  non
prevede specifici divieti, pur manifestando favore  verso  «una  rete
integrata ed adeguata di impianti» «per permettere lo smaltimento dei
rifiuti in uno degli impianti appropriati piu' vicini  ai  luoghi  di
produzione o raccolta al fine di  ridurre  i  movimenti  dei  rifiuti
stessi».   Laddove   nella   disciplina    statale    l'utilizzazione
dell'impianto di smaltimento piu' vicino al luogo di  produzione  dei
rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare,  ma
ne «permette»  anche  altre,  nella  disciplina  regionale  impugnata
costituisce la soluzione obbligata. Tale divieto viene,  altresi',  a
contrastare con lo stesso concetto di «rete integrata di impianti  di
smaltimento» che presuppone una possibilita' di interconnessione  tra
i vari siti che vengono a  costituire  il  sistema  integrato  e  non
ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l'accesso ad alcune
sue parti. 
    Il divieto e' legittimo, per quanto  in  precedenza  rilevato  al
punto 7, con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi  in  quanto
e' la normativa statale che lo prevede, mentre si pone  in  contrasto
con la Costituzione nella  parte  in  cui  una  fonte  di  produzione
legislativa regionale lo venga  a  contemplare  nei  confronti  degli
altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale. 
    L'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale con
riferimento  a  questi  parametri  assorbe  le  residue  censure   di
illegittimita' dedotte dai rimettenti. 
    11. - Poiche' le  restanti  disposizioni  contenute  nella  legge
regionale presentano una inscindibile connessione con quella  oggetto
di  specifica  impugnazione,  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale va, di conseguenza, estesa alle restanti  disposizioni
contenute nella legge della Regione Puglia n. 29 del 2007. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,
della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n.  29  (Disciplina
per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non  pericolosi,
prodotti al  di  fuori  della  Regione  Puglia,  che  transitano  nel
territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento  siti
nella Regione Puglia),  nonche'  delle  restanti  disposizioni  della
medesima legge regionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                      Il redattore: Napolitano 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella