Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.(GU n.30 del 6-2-2009)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede
l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di
certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 che disciplinano gli importi del diritto di
copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di
certificato;
Visti gli importi previsti per il diritto di copia cosi' come
stabiliti dalle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;
Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lettere
a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di
copia e di certificato per i periodi relativi al triennio 1° luglio
2002-30 giugno 2005 ed al triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008;
Rilevato che nel periodo relativo ai trienni considerati, dai dati
accertati dall'Istituto nazionale di statistica, e' stata rilevata
una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati pari al 14,3%;
Decreta:
Art. 1.
L'importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle
lettere a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 e' aggiornato in euro 3,54.
Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6,
n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
sono aggiornati come di seguito indicato:
----> Vedere Tabelle a pag. 9 <----
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2009
Il Capo Dipartimento
per gli affari di giustizia
Ormanni
Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio