N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2008
Ordinanza del 2 ottobre 2008 emessa dal Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Francavilla Fontana nel procedimento penale a carico di Sabba Michele. Processo penale - Dibattimento - Assenza del difensore della costituita parte civile dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento - Non consentita possibilita' per il giudice di rinviare ad una nuova udienza - Disparita' di trattamento tra il difensore dell'imputato e il difensore della parte civile - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della parita' delle parti. - Codice di procedura penale, artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis. - Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, comma secondo.(GU n.6 del 11-2-2009 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza dibattimentale dell'8 maggio 2008 nel procedimento indicato in epigrafe a carico di Sabba Michele per violazione dell'art. 570 c.p.p., ha pronunziato la seguente ordinanza. Esaminata la questione sollevata dal difensore della parte civile avente ad oggetto la legittimita' costituzionale degli articoli 420-ter, comma 5 e 484, comma 2-bis c.p.p. per contrasto con gli articoli 111 e 24 della Costituzione nella parte in cui non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato. Premesso che in data 5 giugno 2007, quindi tempestivamente, il difensore della parte civile Proto Margherita depositava in cancelleria certificato medico datato 4 giugno 2007 che attestava condizioni di salute incompatibili con la sua comparizione per l'udienza del 7 giugno 2007; che alla menzionata udienza il giudice non accoglieva la detta richiesta in applicazione del combinato disposto degli articoli 420-ter, comma 5 e 484, comma 2-bis c.p.p. che riservano il diritto di differimento dell'udienza in caso di legittimo impedimento prontamente comunicato soltanto al difensore dell'imputato; che sempre all'udienza del 7 giugno 2007 il giudice provvedeva all'ammissione di prove testimoniali richieste dall'imputato ai sensi dell'art. 519 c.p.p. a seguito di contestazione suppletiva; che all'udienza dell'8 maggio 2008 il difensore della parte civile eccepiva tempestivamente a sensi dell'art. 180 c.p.p. la nullita' dell'ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di rinvio dell'udienza del 7 giugno 2007 nonche' di tutta l'attivita' processuale svolta successivamente nella medesima udienza ed in particolare del provvedimento di ammissione delle prove richieste dall'imputato per violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p. quindi per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile costituita. Lamentava, piu' precisamente, il difensore della parte civile che il provvedimento di ammissione delle prove richieste dall' imputato era avvenuto nonostante la sua assenza dovuta ad impedimento assoluto prontamente comunicato e quindi senza alcun contraddittorio con una delle parti del processo. Rilevato che la decisione della sollevata eccezione di nullita' e quindi il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita' in esame giacche' l'incostituzionalita' degli articoli 420-ter, comma 5 e 484, comma 2-bis c.p.p. nei termini prospettati dal difensore della parte civile imporrebbe al decidente di accogliere l'eccezione di nullita'. che la questione di costituzionalita' non appare manifestamente infondata. Infatti la mancata estensione da parte del combinato disposto degli articoli 420-ter, comma 5 e 484, comma 2-bis c.p.p. al difensore della parte civile dell'istituto del rinvio dell'udienza in caso di mancata comparizione quanto meno quando la stessa sia dovuta, come nel caso in esame, ad impossibilita' assoluta per forza maggiore sembra contrastare: con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) stante l'irragionevole discriminazione operata tra il difensore dell'imputato ed il difensore della parte civile che vengono a trovarsi nella medesima situazione incolpevole; con il principio della parita' delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.), stante l'attribuzione del diritto al differimento dell'udienza al difensore di una delle parti del processo penale e la negazione di tale identico diritto al difensore della parte civile che si trova nella medesima situazione; con il principio della inviolabilita' della difesa di cui all'art. 24 primo e secondo comma Cost. sicuramente applicabile anche alla persona offesa dal reato in relazione alle proprie pretese civilistiche: diritto la cui effettivita' sarebbe vulnerata dallo svolgimento di attivita' processuale nella quale l'imputato ed il suo difensore possono svolgere la loro difesa in assenza della parte civile e del suo difensore impossibilitato a presenziare per forza maggiore.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 e seg. Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, nonche' i termini prescrizionali; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza letta alle parti in causa ed al pubblico ministero all'odierna udienza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Francavilla Fontana, addi' 2 ottobre 2008 Il giudice: Aliffi