N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2008

Ordinanza del 2 ottobre  2008  emessa  dal  Tribunale  di  Brindisi -
Sezione distaccata di Francavilla Fontana nel procedimento  penale  a
carico di Sabba Michele. 
 
Processo  penale  -  Dibattimento  -  Assenza  del  difensore   della
  costituita  parte  civile  dovuta  ad  assoluta  impossibilita'  di
  comparire per legittimo impedimento - Non  consentita  possibilita'
  per il giudice di rinviare ad una nuova  udienza  -  Disparita'  di
  trattamento tra il difensore dell'imputato  e  il  difensore  della
  parte civile - Lesione del  diritto  di  difesa  -  Violazione  del
  principio della parita' delle parti. 
- Codice di procedura penale, artt. 420-ter, comma 5,  e  484,  comma
  2-bis. 
- Costituzione, artt. 3, 24, commi primo  e  secondo,  e  111,  comma
  secondo. 
(GU n.6 del 11-2-2009 )
                             IL TRIBUNALE 
    Sciogliendo  la  riserva  formulata  all'udienza   dibattimentale
dell'8 maggio 2008 nel procedimento indicato in epigrafe a carico  di
Sabba Michele per violazione dell'art. 570 c.p.p., ha pronunziato  la
seguente ordinanza. 
    Esaminata la questione sollevata dal difensore della parte civile
avente ad  oggetto  la  legittimita'  costituzionale  degli  articoli
420-ter, comma 5 e 484, comma 2-bis  c.p.p.  per  contrasto  con  gli
articoli  111  e  24  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non
consentono al giudice del  dibattimento  di  rinviare  ad  una  nuova
udienza nel caso in cui  l'assenza  del  difensore  della  costituita
parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilita' di  comparire  per
legittimo impedimento prontamente comunicato. 
    Premesso che in data 5 giugno 2007,  quindi  tempestivamente,  il
difensore  della parte  civile   Proto   Margherita   depositava   in
cancelleria certificato medico datato 4  giugno  2007  che  attestava
condizioni di  salute  incompatibili  con  la  sua  comparizione  per
l'udienza del 7 giugno 2007; 
    che alla menzionata udienza il giudice non  accoglieva  la  detta
richiesta in  applicazione  del  combinato  disposto  degli  articoli
420-ter, comma 5 e 484, comma 2-bis c.p.p. che riservano  il  diritto
di  differimento  dell'udienza  in  caso  di  legittimo   impedimento
prontamente comunicato soltanto al difensore dell'imputato; 
    che sempre all'udienza del 7 giugno 2007  il  giudice  provvedeva
all'ammissione di prove testimoniali richieste dall'imputato ai sensi
dell'art. 519 c.p.p. a seguito di contestazione suppletiva; 
    che all'udienza dell'8  maggio  2008  il  difensore  della  parte
civile eccepiva tempestivamente  a  sensi  dell'art.  180  c.p.p.  la
nullita' dell'ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta
di rinvio dell'udienza del 7 giugno 2007 nonche' di tutta l'attivita'
processuale svolta  successivamente  nella  medesima  udienza  ed  in
particolare del provvedimento di  ammissione  delle  prove  richieste
dall'imputato per violazione dell'art. 178, lett.  c)  c.p.p.  quindi
per  inosservanza  delle   disposizioni   concernenti   l'intervento,
l'assistenza e  la  rappresentanza  della  parte  civile  costituita.
Lamentava, piu' precisamente, il difensore della parte civile che  il
provvedimento di ammissione delle prove richieste dall' imputato  era
avvenuto nonostante la sua assenza  dovuta  ad  impedimento  assoluto
prontamente comunicato e quindi senza alcun contraddittorio  con  una
delle parti del processo. 
    Rilevato che la decisione della sollevata eccezione di nullita' e
quindi il giudizio non puo' essere definito  indipendentemente  dalla
risoluzione della questione di costituzionalita'  in  esame  giacche'
l'incostituzionalita' degli articoli 420-ter, comma 5  e  484,  comma
2-bis c.p.p. nei termini prospettati dal difensore della parte civile
imporrebbe al decidente di accogliere l'eccezione di nullita'. 
        che   la   questione   di   costituzionalita'   non    appare
manifestamente infondata. 
    Infatti la mancata estensione da  parte  del  combinato  disposto
degli articoli  420-ter,  comma  5  e  484,  comma  2-bis  c.p.p.  al
difensore della parte civile dell'istituto del rinvio dell'udienza in
caso di mancata comparizione quanto meno quando la stessa sia dovuta,
come nel caso in esame, ad impossibilita' assoluta per forza maggiore
sembra contrastare: 
          con il principio  di  eguaglianza  (art.  3  Cost.)  stante
l'irragionevole   discriminazione   operata    tra    il    difensore
dell'imputato ed il  difensore  della  parte  civile  che  vengono  a
trovarsi nella medesima situazione incolpevole; 
          con il principio della parita'  delle  parti  nel  processo
(art. 111, secondo comma, Cost.), stante l'attribuzione  del  diritto
al differimento dell'udienza al difensore  di  una  delle  parti  del
processo penale e la negazione di tale identico diritto al  difensore
della parte civile che si trova nella medesima situazione; 
          con il principio della inviolabilita' della difesa  di  cui
all'art. 24 primo e secondo comma Cost. sicuramente applicabile anche
alla persona offesa dal  reato  in  relazione  alle  proprie  pretese
civilistiche: diritto la cui  effettivita'  sarebbe  vulnerata  dallo
svolgimento di attivita' processuale nella quale l'imputato ed il suo
difensore possono svolgere la loro  difesa  in  assenza  della  parte
civile e del suo difensore impossibilitato a  presenziare  per  forza
maggiore. 
                              P. Q. M. 
    Visti gli articoli 134 e seg. Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n.
87; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in  corso,  nonche'  i  termini
prescrizionali; 
    Ordina che a cura della cancelleria la presente  ordinanza  letta
alle parti in causa ed al pubblico ministero all'odierna udienza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Francavilla Fontana, addi' 2 ottobre 2008 
                         Il giudice: Aliffi