MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

                  Riconoscimento e classificazione
                    di alcuni manufatti esplosivi
(GU n.39 del 17-2-2009)

   Con   decreto  ministeriale  557/P.A.S.13432-XV.J  (4990)  del  16
gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:
    «U. Borgonovo 2008 - CJA - 145A Cascata» (massa attiva g 2402);
    «U. Borgonovo 2008 - Crocette su acqua» (massa attiva g 1099);
    «U.  Borgonovo  2008  -  Palme  argento su acqua» (massa attiva g
1266,60);
    «U.  Borgonovo  2008  -  Palme  oro  su  acqua»  (massa  attiva g
1266,60);
    «U.  Borgonovo  2008  -  Palme  rosse  su  acqua» (massa attiva g
1266,60);
    «U.  Borgonovo  2008  -  Palme  verdi  su  acqua» (massa attiva g
1266,60);
    «U.  Borgonovo  2008  - Tappeto argento su acqua» (massa attiva g
1267);
    «U. Borgonovo 2008 - Tappeto oro su acqua» (massa attiva g 1267);
    «U.  Borgonovo  2008  -  Tappeto  rosso su acqua» (massa attiva g
1267);
    «U.  Borgonovo  2008  -  Tappeto  verde su acqua» (massa attiva g
1267);
    «U. Borgonovo 2008 - Cylindrical shell 2008 - CK» (massa attiva g
351);
    «U.  Borgonovo 2008 - Cylindrical shell 2008 - C» (massa attiva g
351);
    «U.  Borgonovo 2008 - Cylindrical shell 2008 - V» (massa attiva g
351),  sono  riconosciuti,  su  istanza  del  sig. Borgonovo Umberto,
titolare  della  licenza  per  il  deposito  e la vendita di artifici
pirotecnici,  in  nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l., sita in
Localita'  Cascina  Draga  -  Inzago (Milano), ai sensi del combinato
disposto  dell'art.  1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2
gennaio  1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  classificati nella IV categoria dell'Allegato
«A» al Regolamento di esecuzione del citato testo Unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre,  le  etichette  di  quei  manufatti,  il  cui  sistema di
accensione  e'  costituito  da  una  miccia  a  rapida combustione da
collegarsi,  all'atto  dell'impiego, ad un accenditore elettrico o ad
una   miccia   a  lenta  combustione,  devono  chiaramente  contenere
l'indicazione  che  «I prodotti possono essere forniti solo a persone
munite  di  abilitazione  tecnica,  che  li  possono  utilizzare alle
condizioni   previste   dalle  relative  autorizzazioni  di  pubblica
sicurezza».
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con decreto ministeriale 557/P.A.S.9881.XV/J (4672) del 16 gennaio
2009, i manufatti esplosivi denominati:
    «Perfetto  Cake  1023  (D.F.  Perfetto  1023)»  (massa  attiva  g
2604,00);
    «Perfetto  Cake  1032  (D.F.  Perfetto  1032)»  (massa  attiva  g
2204,00);
    «Perfetto  Cake  3121  (D.F.  Perfetto  3121)»  (massa  attiva  g
772,00);
    «Perfetto  Cake  3122  (D.F.  Perfetto  3122)»  (massa  attiva  g
772,00);
    «Perfetto  Cake  3123  (D.F.  Perfetto  3123)»  (massa  attiva  g
520,00);
    «Perfetto  Cake  3124  (D.F.  Perfetto  3124)»  (massa  attiva  g
401,00),  sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Perfetto Raffaele
titolare  della  licenza  per la detenzione e la vendita di materiale
esplodente  della  IV  e  V  categoria, in qualita' di Amministratore
della  societa' Perfetto S.r.l. con sede sita in via D. Prisco n. 3 -
Loc.  S. Antimo (Napoli) -, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e
classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con   decreto  ministeriale  557/P.A/S.12460-XV.J  (4801)  del  16
gennaio  2009,  il  manufatto  esplosivo denominato: «Granata 4 Colpi
C.75  Di  Giacomo»  (massa attiva g 195), e' riconosciuto, su istanza
del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali
in  Citta'  S.  Angelo  (Pescara),  ai  sensi  del combinato disposto
dell'art.  1,  comma  3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio
1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al
Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre,   l'etichetta   di   tale   manufatto,   come   richiesto
dall'istante,   deve  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «Il
prodotto  puo'  essere  fornito solo a persone munite di abilitazione
tecnica,  che  lo  possono  utilizzare alle condizioni previste dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con   decreto  ministeriale  557/P.A.S.14875-XV.J  (4814)  del  16
gennaio  2009,  il  manufatto  esplosivo  denominato:  «Granata A 4 A
Serpentelli C.75 Di Giacomo» (massa attiva g 273) e' riconosciuto, su
istanza  del  sig.  Di  Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi
artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara), ai sensi del combinato
disposto  dell'art.  1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2
gennaio  1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  classificato nella IV categoria dell'Allegato
«A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre,   l'etichetta   di   tale   manufatto,   come   richiesto
dall'istante,   deve  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «Il
prodotto  puo'  essere  fornito solo a persone munite di abilitazione
tecnica,  che  lo  possono  utilizzare alle condizioni previste dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con   decreto  ministeriale  557/P.A.S.14874-XV.J  (4815)  del  16
gennaio  2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata Multicolpi
C.75  basso  Di  Giacomo»  (massa  attiva g 222), e' riconosciuto, su
istanza  del  sig.  Di  Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi
artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara), ai sensi del combinato
disposto  dell'art.  1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2
gennaio  1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  classificato nella IV categoria dell'Allegato
«A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre,   l'etichetta   di   tale   manufatto,   come   richiesto
dall'istante,   deve  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «Il
prodotto  puo'  essere  fornito solo a persone munite di abilitazione
tecnica,  che  lo  possono  utilizzare alle condizioni previste dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con   decreto  ministeriale  557/P.A.S.14879-XV.J  (4816)  del  16
gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata A 5 C.75 Di
Giacomo»  (massa  attiva g 302), e' riconosciuto, su istanza del sig.
Di  Giacomo  Mauro,  titolare  di  fabbrica  di fuochi artificiali in
Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificato  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre,   l'etichetta   di   tale   manufatto,   come   richiesto
dall'istante,   deve  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «Il
prodotto  puo'  essere  fornito solo a persone munite di abilitazione
tecnica,  che  lo  possono  utilizzare alle condizioni previste dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con   decreto  ministeriale  557/P.A.S.14878-XV.J  (4818)  del  16
gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata colpi C.100
Di  Giacomo» (massa attiva g 636,92), e' riconosciuto, su istanza del
sig.  Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in
Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificato  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre,   l'etichetta   di   tale   manufatto,   come   richiesto
dall'istante,   deve  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «Il
prodotto  puo'  essere  fornito solo a persone munite di abilitazione
tecnica,  che  lo  possono  utilizzare alle condizioni previste dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con  decreto ministeriale 557/P.A.S.655-XV.J (4820) del 16 gennaio
2009, i manufatti esplosivi denominati:
    «Sbruffo diametro 50 argento Di Giacomo» (massa attiva g 100);
    «Sbruffo diametro 50 arancione Di Giacomo» (massa attiva g 100);
    «Sbruffo  diametro 50 bianco tremolante Di Giacomo» (massa attiva
g 100);
    «Sbruffo diametro 50 limone Di Giacomo» (massa attiva g 100);
    «Sbruffo diametro 50 oro (sfera nera) Di Giacomo» (massa attiva g
100);
    «Sbruffo  diametro  50  spiga  bianca Di Giacomo» (massa attiva g
100);
    «Sbruffo diametro 50 rosso Di Giacomo» (massa attiva g 100);
    «Sbruffo diametro 50 turchese Di Giacomo» (massa attiva g 100);
    «Sbruffo diametro 50 salice oro Di Giacomo» (massa attiva g 100);
    «Sbruffo  diametro 50 tremolante giallo Di Giacomo» (massa attiva
g 100);
    «Sbruffo diametro 50 verde Di Giacomo» (massa attiva g 100);
    «Sbruffo diametro 50 viola Di Giacomo» (massa attiva g 100);
    «Sbruffo  diametro  50  vulcano Di Giacomo» (massa attiva g 100),
sono  riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di
fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara) -
Contrada  Villa  Cipressi  n.73,  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'art.  1,  comma  3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio
1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  e  classificati  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al
Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre,   le   etichette   di   tali  manufatti,  come  richiesto
dall'istante,  devono  chiaramente  contenere  l'indicazione  che «Il
prodotto  puo'  essere  fornito solo a persone munite di abilitazione
tecnica,  che  lo  possono  utilizzare alle condizioni previste dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con   decreto  ministeriale  557/P.A.S.16085-XV.J  (4821)  del  16
gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:
    «Sbruffo  diametro  30  (bianco  tremolante)  Di  Giacomo» (massa
attiva g 30);
    «Sbruffo diametro 30 (rosso) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
    «Sbruffo diametro 30 oro (sfera nera) Di Giacomo» (massa attiva g
30);
    «Sbruffo diametro 30 (turchese) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
    «Sbruffo  diametro  30 (spiga bianca) Di Giacomo» (massa attiva g
30);
    «Sbruffo diametro 30 (verde) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
    «Sbruffo  diametro  30  (tremolante  giallo)  Di  Giacomo» (massa
attiva g 30);
    «Sbruffo diametro 30 (viola) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
    «Sbruffo diametro 30 (arancione) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
    «Sbruffo diametro 30 (limone) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
    «Sbruffo diametro 30 (vulcano) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
    «Sbruffo  diametro  30  (salice  oro) Di Giacomo» (massa attiva g
30);
    «Sbruffo  diametro  30 (argento) Di Giacomo» (massa attiva g 30),
sono  riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di
fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara), ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera b) del
decreto  legislativo  2  gennaio  1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e classificati nella IV
categoria  dell'Allegato  «A» al Regolamento di esecuzione del citato
testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre, le etichette di tali manufatti, che necessitano di essere
innescati  a  mezzo  di  accenditore  elettrico,  devono  chiaramente
contenere l'indicazione che «I prodotti possono essere forniti solo a
persone  munite  di  abilitazione  tecnica, che li possono utilizzare
alle  condizioni  previste  dalle relative autorizzazioni di pubblica
sicurezza».
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con   decreto  ministeriale  557/P.A.S.14881-XV.J  (4810)  del  16
gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata colpi C.100
alto Di Giacomo» (massa attiva g 944,00), e' riconosciuto, su istanza
del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali
in  Citta'  S.  Angelo  (Pescara),  ai  sensi  del combinato disposto
dell'art.  1,  comma  3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio
1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al
Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre,   l'etichetta   di   tale   manufatto,   come   richiesto
dall'istante,   deve  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «Il
prodotto  puo'  essere  fornito solo a persone munite di abilitazione
tecnica,  che  lo  possono  utilizzare alle condizioni previste dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con decreto ministeriale 557/P.A.S.7438.XV.J (5052) del 16 gennaio
2009, i manufatti esplosivi denominati:
    «32 - A.P.E. Parente» (massa attiva g 11,00);
    «33 - A.P.E. Parente» (massa attiva g 12,00);
    «34 - A.P.E. Parente» (massa attiva g 13,00),
    «35 - RO A.P.E. Parente» (massa attiva g 9,50);
    «35 - VE A.P.E. Parente» (massa attiva g 9,50);
    «36 - 6 A.P.E. Parente» (massa attiva g 14,00);
    «36 - 7 A.P.E. Parente» (massa attiva g 15,00);
    «37 - 6 A.P.E. Parente» (massa attiva g 9,50);
    «37 - 7 A.P.E. Parente» (massa attiva g10,50), sono riconosciuti,
su  istanza del Sig. Parente Romualdo, titolare della ditta A.P.E. di
Parente  Romualdo,  con  esercizio sito in Via Cavo Grande n.1 - Loc.
Bergantino  (Rovigo)  -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1,
comma  3,  lettera  b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, e
classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
   La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
   Inoltre  le  etichette  di  tali  manufatti, che sono semilavorati
destinati  alla  realizzazione  di artifizi pirotecnici, devono anche
prevedere che essi possano essere forniti ai soli titolari di licenza
di  P.S.  di  fabbricazione  di prodotti pirotecnici o di deposito di
vendita di semilavorati, con espresso divieto di vendita al pubblico.
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.
   Con   decreto  ministeriale  557/P.A.S.16097-XV.J  (3777)  del  16
gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:
    1. «Accenditore Shaffler DIS. 59.17-01-01U1»;
    2.  «Reuse  kit  rim  202  dis. V35785.00», sono riconosciuti, su
istanza  della  S.E.I.-Societa' Esplosivi Industriali S.p.A. con sede
legale  in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificati  nella  V  categoria,  gruppo  B  dell'Allegato  «A»  al
Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
   Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.
   Avverso    il    presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla notifica.