Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorita' per il finanziamento di attivita' di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 226/CSR).(GU n.42 del 20-2-2009)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta odierna del 20 novembre 2008;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma
1, lettera b) che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e
sancisce accordi tra Governo, regioni e province autonome, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 11, comma
7, che dispone che per il primo anno dall'entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo le risorse finanziarie di cui all'art.
1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'art. 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
utilizzate secondo priorita' stabilite con accordo adottato in
Conferenza Stato-Regioni;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'utilizzo delle risorse in
oggetto per promuovere attivita', ivi compresa una campagna
straordinaria di formazione, di diffusione della cultura della salute
e sicurezza sul territorio nazionale;
Considerati gli esiti delle consultazioni con le parti sociali;
Visto lo schema di accordo trasmesso dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, pervenuto in data il novembre 2008
e diramato il 13 novembre 2008;
Considerato che, nella riunione tecnica del 18 novembre 2008, le
regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, con la
richiesta di chiarimenti sul punto 6), con riferimento agli
interventi di formazione non presenti nei percorsi regionali o
provinciali, e con la richiesta di soppressione del punto 7) perche'
in conflitto con le consuete procedure di assegnazione delle risorse
del Fondo Sociale Europeo;
Considerato altresi' che, nella medesima sede, il rappresentante
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si
e' riservato una verifica in merito;
Visto lo schema di accordo, pervenuto dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali con nota del 19 novembre 2008
e diramato in pari data, nella riformulazione che riscontra
positivamente le osservazioni delle regioni;
Considerato che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le
regioni e le province autonome hanno espresso il proprio assenso
all'accordo in oggetto, nella formulazione del nuovo testo trasmesso
dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il
19 novembre 2008 e diramato in pari data alle regioni e alle province
autonome;
Acquisito, nel corso dell'odierna di questa Conferenza, l'assenso
del Governo, delle regioni e delle province autonome;
Sancisce accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nei termini di seguito riportati.
Attivita' promozionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro
1. Al fine di diffondere la cultura della sicurezza e per la
realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, le risorse
di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, per l'anno 2008 sono cosi' ripartite:
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2. La ripartizione delle somme per attivita' di formazione a
favore delle regioni o delle province autonome viene effettuata nella
misura indicata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del
numero degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2007 e
della frequenza degli infortuni sul lavoro per migliaia di assicurati
secondo i dati INAIL relativi all'anno 2007.
3. L'onere di cui alla precedente tabella fa carico al capitolo
7984 del bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
procede al trasferimento alle regioni o alle province autonome delle
somme di cui al punto 1 a seguito di richiesta da parte delle regioni
o delle province autonome, nella quale siano specificate le
destinazioni delle risorse assegnate al finanziamento di azioni
coerenti con le priorita' di cui al presente accordo.
5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentite le regioni e province autonome e le parti sociali,
procede alla campagna di comunicazione per la diffusione della
cultura della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le seguenti
priorita':
a) target di riferimento: prioritariamente datori di lavoro,
rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori dei settori economici di
cui alla lettera successiva;
b) settori economici a maggior rischio di incidenti e malattie
professionali: agricoltura, edilizia, trasporti;
c) mezzi di comunicazione: quelli a maggior incidenza sui target
di riferimento.
6. Le risorse destinate alle regioni o alle province autonome
dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati
e/o realizzati anche dagli organismi paritetici, non presenti nei
normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i
cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera
coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali
di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e rivolti principalmente a:
a) presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e
grado;
b) lavoratori stranieri;
c) lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio
delle proprie mansioni o attivita';
d) lavoratori stagionali del settore agricolo;
e) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli
imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile e lavoratori
autonomi;
f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.
7. Le Regioni o le province autonome si impegnano a cofinanziare le
attivita' di cui al punto precedente attraverso un incremento delle
somme ivi indicate in misura percentuale non inferiore al 30%.
8. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita', ciascuna
regione o provincia autonoma redige un rapporto semestrale, a far
data dalla approvazione del presente accordo, di attuazione che
verra' messo a disposizione del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ovvero, una volta costituita, della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro.
Roma, 20 novembre 2008
Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217