N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2009
Ordinanza del Giudice di pace di Milano del 21 maggio 2008. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti della propria compagnia di assicurazione - Disciplina del sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private - Ritenuta preclusione della partecipazione alla lite anche del responsabile civile - Estraneita' ai principi e ai criteri direttivi della delega conferita al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Eccesso di delega - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata compressione del diritto di ogni danneggiato ad agire contro il responsabile civile - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in giudizio. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149. - Costituzione, artt. 3, 24 e 76, in relazione all'art. 4 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229.(GU n.8 del 25-2-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile n. R.G. 2984/08 avente adoggetto: risarcimento danni veicoli, vertente tra Di Trio Francesco elett. dom. in Milano, via Greppi n. 10, presso lo studio dell'avv. Mazzaferro D., da cui e' rappresentato e difeso per mandato a margine atto di citazione, cod. fisc. n. DTRFNC66A22A662M, parte attrice. Contro Lloyd Adriatico S.p.A. (ora Allianz S.p.A.) elett. dom. in Monza, via Stelvio n. 10, presso lo studio dell'avv. Murero Ugo, da cui e' rappresentata e difesa per mandato, cod. fisc. n. 05032630963, parte convenuta. Con citazione ritualmente notificata, Di Trio Francesco evocava in giudizio la propria Compagnia Assicurativa, Lloyd Adriatico S.p.A. per ottenerne la condanna, in proprio favore, del risarcimento dei danni materiali subiti a seguito dell'incidente del 29 giugno 2007, in Pioltello, tra la propria auto BMW 320 D Tg.CD 687 KY e il camion Volvo FH12 Tg.BK225LK di proprieta' di Gregnanini Diego. Tali danni vengono quantificati in € 4.427,72,oltre interessi. Si costituiva la Compagnia resistendo alla domanda. Senza alcuna istruttoria, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 1° aprile 2008. Va premesso che l'attore ha intrapreso l'azione risarcitoria in base al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, art. 149 e 150 (c.d. «azione diretta» altrimenti qualificata come azione «no fault»). Nel caso in esame la Compagnia assicuratrice dell'attore costituendosi ha chiesto, preliminarmente, ordinarsi all'attore di integrare il contraddittorio, chiamando in causa il responsabile civile Gregnanini. Il Di Trio non si oppone all' integrazione ma afferma che la chiamata del terzo sia onere della controparte. La necessita' della chiamata in causa del Gregnanini sarebbe funzionale a permetterne l'interrogatorio formale. Cio' premesso osserva questo giudice: rilevato che, nella specie, la domanda attore a (c.d. risarcimento diretto) e' stata proposta ex art. 149, d.lgs. n. 209/2005; considerato che la disciplina del risarcimento diretto - quale risulta prevista e disciplinata dalla norma precitata - eccede il contenuto della delega (vedi art. 4/1, legge n. 229/2003), in palese violazione del dettato di cui all'art. 76 Cost., mancando, nella legge delega, alcun riferimento alla revisione della normativa concernente l'azione risarcitoria ex art. 2043 e 2054 c.c.; osservato ancora che la invocata ma preclusa (dall'art. 149 cit.) partecipazione alla lite del responsabile civile confligge con il diritto al pari trattamento di ogni danneggiato ad agire contro il responsabile civile (art. 3 Cost.) comprimendo, peraltro, il diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost.; ritenuto, pertanto, che le suenunciate questioni, oltre che non manifestamente infondate, siano assolutamente rilevanti al fine del decidere.
P. Q. M. Visto ed applicato l'art. 1, l.c. n. 1/1948 e art. 23, legge n. 87/1953; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 149, d.lgs. n. 209/2005 perche' in contrasto con gli artt. 3,24 e 76 Cost.; Sospende il giudizio disponendo la trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale per la decisione sulla predetta questione; Ordina alla cancelleria di notificare con urgenza la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle Camere. Milano, addi' 1° aprile 2008. Il giudice di pace: De Costanzo