N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2009

Ordinanza del Giudice di pace di Milano del 21 maggio 2008. 
 
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
  stradale - Azione proposta  da  soggetto  danneggiato  da  sinistro
  stradale nei confronti della propria compagnia di  assicurazione  -
  Disciplina del  sistema  di  risarcimento  diretto  introdotto  dal
  Codice delle assicurazioni private  -  Ritenuta  preclusione  della
  partecipazione  alla  lite  anche   del   responsabile   civile   -
  Estraneita'  ai  principi  e  ai  criteri  direttivi  della  delega
  conferita al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
  materia  di  assicurazioni  -  Eccesso  di  delega   -   Denunciata
  violazione  del  principio  di   uguaglianza   sotto   il   profilo
  dell'ingiustificata compressione del diritto di ogni danneggiato ad
  agire contro il responsabile civile  -  Incidenza  sul  diritto  di
  azione e di difesa in giudizio. 
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76, in relazione all'art. 4 della legge
  delega 29 luglio 2003, n. 229. 
(GU n.8 del 25-2-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile  n.  R.G.
2984/08 avente adoggetto: risarcimento danni veicoli, vertente tra Di
Trio Francesco elett. dom. in Milano, via Greppi  n.  10,  presso  lo
studio dell'avv. Mazzaferro D., da cui e' rappresentato e difeso  per
mandato a margine atto di citazione, cod. fisc. n.  DTRFNC66A22A662M,
parte attrice. 
    Contro Lloyd Adriatico S.p.A. (ora Allianz S.p.A.) elett. dom. in
Monza, via Stelvio n. 10, presso lo studio dell'avv. Murero  Ugo,  da
cui e' rappresentata e difesa per mandato, cod. fisc. n. 05032630963,
parte convenuta. 
    Con citazione ritualmente notificata, Di Trio  Francesco  evocava
in giudizio la propria Compagnia Assicurativa, Lloyd Adriatico S.p.A.
per ottenerne la condanna, in proprio favore,  del  risarcimento  dei
danni materiali subiti a seguito dell'incidente del 29  giugno  2007,
in Pioltello, tra la propria auto BMW 320 D Tg.CD 687 KY e il  camion
Volvo FH12 Tg.BK225LK di proprieta' di Gregnanini Diego.  Tali  danni
vengono quantificati in € 4.427,72,oltre interessi. Si costituiva  la
Compagnia resistendo alla domanda. 
    Senza alcuna istruttoria, sulle conclusioni di cui  in  epigrafe,
la causa era riservata per la decisione  all'udienza  del  1°  aprile
2008. 
    Va premesso che l'attore ha intrapreso l'azione  risarcitoria  in
base al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, art.  149  e
150 (c.d. «azione diretta» altrimenti  qualificata  come  azione  «no
fault»). 
    Nel  caso  in  esame  la  Compagnia   assicuratrice   dell'attore
costituendosi ha chiesto, preliminarmente,  ordinarsi  all'attore  di
integrare il contraddittorio,  chiamando  in  causa  il  responsabile
civile Gregnanini. 
    Il Di Trio non si oppone all'  integrazione  ma  afferma  che  la
chiamata del terzo sia onere della controparte. La  necessita'  della
chiamata in causa del Gregnanini  sarebbe  funzionale  a  permetterne
l'interrogatorio formale. 
    Cio' premesso osserva questo giudice: 
    rilevato  che,  nella  specie,  la   domanda   attore   a   (c.d.
risarcimento diretto) e'  stata  proposta  ex  art.  149,  d.lgs.  n.
209/2005; 
    considerato che la disciplina del risarcimento  diretto  -  quale
risulta prevista e disciplinata dalla  norma  precitata  - eccede  il
contenuto della delega (vedi art. 4/1, legge n. 229/2003), in  palese
violazione del dettato di  cui  all'art.  76 Cost.,  mancando,  nella
legge  delega,  alcun  riferimento  alla  revisione  della  normativa
concernente l'azione risarcitoria ex art. 2043 e 2054 c.c.; 
    osservato ancora che la invocata ma preclusa (dall'art. 149 cit.)
partecipazione alla lite del responsabile  civile  confligge  con  il
diritto al pari trattamento di ogni danneggiato ad  agire  contro  il
responsabile civile (art. 3 Cost.) comprimendo, peraltro, il  diritto
di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost.; 
    ritenuto, pertanto, che le suenunciate questioni, oltre  che  non
manifestamente infondate, siano assolutamente rilevanti al  fine  del
decidere. 
                              P. Q. M. 
    Visto ed applicato l'art. 1, l.c. n. 1/1948 e art.  23, legge  n.
87/1953; 
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 149, d.lgs. n. 209/2005 perche'
in contrasto con gli artt. 3,24 e 76 Cost.; 
    Sospende il giudizio disponendo la trasmissione  degli  atti  del
processo alla Corte costituzionale per la  decisione  sulla  predetta
questione; 
    Ordina alla cancelleria di notificare  con  urgenza  la  presente
ordinanza alle parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e di comunicarla ai Presidenti delle Camere. 
        Milano, addi' 1° aprile 2008. 
                   Il giudice di pace: De Costanzo