N. 48 ORDINANZA 11 - 18 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Appalti  pubblici  -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Istituzione
  dell'autorita' regionale «Stazione Unica Appaltante»  e  disciplina
  della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi
  e forniture -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  lesione  della
  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  della
  concorrenza e dell'ordinamento civile  -  Rinuncia  al  ricorso  in
  assenza di parte costituita - Estinzione del processo. 
- Legge Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, artt. 2, commi 2, 5,
  6 e 9, ed 11, comma 1. 
- Costituzione, art. 117; norme integrative  per  i  giudizi  davanti
  alla Corte costituzionale, art. 25. 
(GU n.8 del 25-2-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO,  Alfio  FINOCCHIARO,
  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,
  Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  commi  2,
5, 6 e 9, ed 11, comma  1,  della  legge  della  Regione  Calabria  7
dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorita' regionale denominata
«Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia
di appalti pubblici di lavori, servizi  e  forniture),  promosso  con
ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  notificato  il  9
febbraio 2008, depositato in  cancelleria  il  19  febbraio  2008  ed
iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2008. 
    Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio  il  giudice  relatore
Giuseppe Tesauro; 
    Udito  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  9  febbraio   2008,
depositato il successivo 19 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione di legittimita'  costituzionale  in  via
principale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11,  comma  1,  della
legge della Regione Calabria 7  dicembre  2007,  n.  26  (Istituzione
dell'Autorita' regionale denominata  «Stazione  Unica  Appaltante»  e
disciplina della  trasparenza  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori, servizi e  forniture),  in  riferimento  all'art.  117  della
Costituzione; 
        che il ricorrente ha censurato le suddette disposizioni sulla
base dell'assunto che esse incidono su ambiti quali il subappalto, la
vigilanza sul mercato degli  appalti  pubblici  nonche'  i  piani  di
sicurezza, che devono ricondursi a competenze  statali  esclusive  in
materia di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile; 
        che la Regione Calabria non si  e'  costituita  nel  presente
giudizio; 
        che, con atto depositato il 3 luglio 2008, il Presidente  del
Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute  meno
alcune motivazioni  dello  stesso  in  conseguenza  dell'approvazione
della legge della Regione Calabria 5 marzo 2008, n. 2 (Modifiche alla
legge regionale  7  dicembre  2007,  n.  26  concernente  Istituzione
dell'autorita' regionale denominata  «Stazione  Unica  Appaltante»  e
disciplina della  trasparenza  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori, servizi  e  forniture)  che  ha  modificato  le  disposizioni
censurate. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art.
25  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
313 del 2007, n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                        Il redattore: Tesauro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola