N. 50 ORDINANZA 11 - 18 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione  stradale  -  Rifiuto   di   sottoposizione   ad   esame
  alcolimetrico - Omessa previsione  quale  fattispecie  di  reato  -
  Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Petitum oscuro
  e impugnazione  di  norma  di  cui  il  rimettente  non  deve  fare
  applicazione - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  186,
  comma 7, come sostituito dall'art. 5 del d.l.  3  agosto  2007,  n.
  117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007,  n.
  160. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.8 del 25-2-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO,  Alfio  FINOCCHIARO,
  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,
  Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  186,  comma  7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione),  convertito,
con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n.  160  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto  2007,  n.  117,  recante
disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada   per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), promossi con
ordinanze  del  14  marzo,  del  2  aprile,  del  16  maggio  (nn.  2
ordinanze), del 3 aprile e del 27 maggio 2008, dal Giudice di pace di
Morbegno, rispettivamente iscritte ai nn. 211, 212, 269, 270,  280  e
281 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 29, 38 e 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio  2009  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che, con sei ordinanze di identico tenore (reg. ord. nn.
211, 212, 269, 270, 280 e 281  del  2008),  il  Giudice  di  pace  di
Morbegno - premesso che i soggetti di cui alle  sei  ordinanze  erano
stati sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza, che  tutti
si erano volontariamente sottoposti ad alcool test e che il  Prefetto
competente aveva emesso provvedimento di sospensione della patente  -
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.  186,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117 (Disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della
strada per incrementare i livelli di sicurezza  nella  circolazione),
convertito, con modificazioni,  in  legge  2  ottobre  2007,  n.  160
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007,  n.
117, recante  disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della
strada per incrementare i livelli di sicurezza  nella  circolazione),
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dal  momento  che  «la
sanzione pecuniaria prevista per il caso di rifiuto dell'accertamento
determina  una  discriminazione  tra  coloro  che   si   sottopongono
all'alcool test e coloro che non si sottopongono, perche'  grazie  al
loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare
il procedimento penale in caso  di  superamento  dei  limiti  con  un
periodo massimo di sospensione della patente  di  guida  fino  a  due
anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il  periodo
di sospensione a sei mesi»; 
        che, secondo il  rimettente,  il  giudizio  non  puo'  essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione
di legittimita' costituzionale; 
        che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile  per  difetto
di rilevanza, per essere stato impugnato l'art. 186 del codice  della
strada, mentre il giudizio verte  sul  provvedimento  prefettizio  di
sospensione della patente di guida emesso ex art.  223  dello  stesso
codice; 
        che, inoltre, la questione sarebbe  comunque  infondata,  per
essere state apprestate sanzioni di natura  diversa  per  fattispecie
diverse, dal momento che la condotta descritta dall'art.  186,  comma
7, del codice della strada consiste e si esaurisce  nel  rifiuto  del
conducente  di  sottoporsi  all'accertamento  del  tasso  alcolemico,
mentre quella di cui all'art. 186, comma 2, consiste nella  guida  in
stato di ebbrezza alcolica. 
    Considerato che il Giudice  di  pace  di  Morbegno  dubita  della
legittimita' costituzionale  dell'art.  186,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  come
sostituito dall'art. 5  del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117
(Disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione),  convertito,
con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n.  160  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto  2007,  n.  117,  recante
disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada   per
incrementare  i  livelli  di  sicurezza  nella   circolazione),   per
violazione dell'art. 3 della Costituzione  nella  parte  in  cui  non
prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto  di
sottoposizione all'esame alcolimetrico; 
        che i giudizi, in quanto riguardanti la stessa norma, oggetto
di identiche censure da parte delle ordinanze di  remissione,  devono
essere riuniti per essere congiuntamente decisi; 
        che le ordinanze presentano un petitum oscuro e di  difficile
interpretazione,  che  non   consente   a   questa   Corte   l'esatta
identificazione del thema decidendum e determina, per cio'  solo,  la
manifesta inammissibilita' della questione; 
        che,  inoltre,  il  remittente  sottopone  a   scrutinio   di
costituzionalita' il comma settimo dell'art.  186  del  codice  della
strada, in tema di rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico,
di cui non deve  fare  applicazione  nel  giudizio  a  quo,  centrato
sull'opposizione avverso il decreto di sospensione della  patente  ex
art. 233 del codice della strada; 
        che l'inesatta indicazione della  norma  oggetto  di  censura
comporta, per costante giurisprudenza di questa Corte,  la  manifesta
inammissibilita' della questione (ex  plurimis:  ordinanze  nn.  265,
263, 150 del 2008). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  186,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  come
sostituito dall'art. 5  del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117
(Disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione),  convertito,
con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n.  160  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto  2007,  n.  117,  recante
disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada   per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Giudice  di  pace  di
Morbegno, con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                      Il redattore: Finocchiaro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Deposistata in cancelleria il 18 febbraio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola