N. 61 SENTENZA 25 febbraio - 5 marzo 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione  Valle  d'Aosta  -
  Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso  del  Governo  -
  Eccepita inammissibilita' per evocazione di  norme  interposte  non
  piu' vigenti - Reiezione. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, artt. 14,
  commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo
  2008, n. 5, art. 64. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,  lett.  s);  statuto
  speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1;  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, artt. 183 e 186  (novellati  dal  d.lgs.  16  gennaio
  2008, n. 4); direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE. 
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione  Valle  d'Aosta  -
  Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso  del  Governo  -
  Eccepita inammissibilita' per omessa motivazione, in relazione allo
  ius  superveniens,  sul  perdurare  dell'interesse  al  ricorso   -
  Reiezione. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, artt. 14,
  commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo
  2008, n. 5, art. 64. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,  lett.  s);  statuto
  speciale Regione Valle d'Aosta,  art.  2,  primo  comma;  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, art. 186  (novellato  dal  d.lgs.  16  gennaio
  2008, n. 4); direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE. 
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione  Valle  d'Aosta  -
  Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso  del  Governo  -
  Eccepita   inammissibilita'   per    omessa    motivazione    sulla
  applicabilita' a Regione a statuto speciale di norme del Titolo  V,
  Parte II, della Costituzione, nonche' sulla valutazione comparativa
  tra il sistema costituzionale e quello statutario - Reiezione. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, artt. 14,
  commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo
  2008, n. 5, art. 64. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,  lett.  s);  statuto
  speciale Regione Valle d'Aosta,  art.  2,  primo  comma;  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, artt. 183  e  186  (novellati  dal  d.lgs.  16
  gennaio 2008, n. 4), 208 e 216, allegato C, punto R13,  e  allegato
  B, punto D15; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE. 
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione  Valle  d'Aosta  -
  Esclusione dei materiali inerti da scavo  con  qualita'  ambientale
  corrispondente almeno allo stato chimico  di  buono  (ex  art.  74,
  comma 2, lett. z), d.lgs. 152 del 2006) -  Ricorso  del  Governo  -
  Violazione della competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
  «tutela   dell'ambiente»   -   Illegittimita'   costituzionale    -
  Assorbimento degli ulteriori motivi di censura. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art.  14,
  comma 1. 
- Costituzione, art. 117, commi  secondo,  lett.  s);  (Costituzione,
  art. 117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art.
  2, primo comma; d.lgs. 3 aprile  2006,  n.  152,  art.  183  e  186
  (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216;  direttive
  75/422/CEE e 2006/12/CE. 
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione  Valle  d'Aosta  -
  Esclusione dei materiali inerti da scavo risultati  non  pericolosi
  ex art. 186, comma 3, d.lgs. 152  del  2006,  provenienti  da  siti
  interessati da bonifiche o gia' destinati ad attivita' di  gestione
  dei rifiuti o soggetti a fenomeni di  contaminazione  ambientale  -
  Ricorso del Governo - Violazione della competenza  esclusiva  dello
  Stato  in  materia  di  «tutela  dell'ambiente»  -   Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art.  14,
  comma 2. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  s);  (Costituzione,
  art. 117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art.
  2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006,  n.  152,  artt.  183  e  186
  (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216;  direttive
  75/422/CEE e 2006/12/CE. 
Ambiente - Rifiuti - Materiali inerti da scavo - Norme della  Regione
  Valle d'Aosta - Avvio al riutilizzo  dei  materiali  da  scavo  non
  ritenuti rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della  legge
  regionale n. 31 del 2007 - Ricorso del Governo  -  Declaratoria  di
  illegittimita'  costituzionale   di   dette   norme   regionali   -
  Illegittimita'  costituzionale  derivata   -   Assorbimento   degli
  ulteriori motivi di censura. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art.  14,
  comma 3. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); (costituzione art.
  117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta,  art.  2,
  primo comma;  d.lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  artt.  183  e 186
  (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216;  direttive
  75/422/CEE e 2006/12/CE. 
Ambiente  -  Rifiuti  -  Norme  della   Regione   Valle   d'Aosta   -
  Individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio  delle  aree
  di stoccaggio attrezzate - Autorizzazione ai sensi  del  d.lgs.  n.
  152/2006 - Esclusione per i materiali inerti da scavo - Ricorso del
  Governo  -  Disciplina  riconducibile  alla  competenza  statutaria
  regionale in materia urbanistica ma  di  minor  rigore  rispetto  a
  quella statale - Conseguente violazione dell'art. 186, commi 2 e 3,
  del d.lgs. n.  152  del  2006  -  Illegittimita'  costituzionale  -
  Assorbimento degli ulteriori motivi di censura. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art.  14,
  comma 6; legge della Regione Valle d'Aosta 13  marzo  2008,  n.  5,
  art. 64, modificativo del comma 5 dell'art. 14  della  legge  della
  Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31. 
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett.  s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, artt. 186, commi 2  e  3  (novellato  dal  d.lgs.  16
  gennaio 2008, n. 4); statuto speciale Regione Valle d'Aosta art. 2,
  primo comma. 
Ambiente - Rifiuti - Norme  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Centri
  comunali di conferimento dei rifiuti urbani -  Prevista  esclusione
  dal regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216  del  decreto
  legislativo n. 152 del  2006  -  Ricorso  del  Governo  -  Asserita
  violazione della competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
  «tutela dell'ambiente», della normativa  comunitaria,  nonche'  dei
  principi delineati dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee
  - Normativa rispondente ad  esigenze  di  coordinamento  regionale,
  comunque di rigore non minore  rispetto  a  quella  statale  e  non
  lesiva del diritto comunitario - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 21. 
- Costituzione art. 117, commi primo e  secondo,  lett.  s);  statuto
  Regione Valle d'Aosta art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n.
  152, artt. 183 (novellato dal d.lgs 16 gennaio  2008,  n.  4)  208,
  216, all. C, punto R13, e all. B, punto D15; direttive  75/422/CEE,
  2006/12/CE e 2008/98/CE. 
(GU n.10 del 11-3-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE, 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo  MADDALENA,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 14,  commi  1,
2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione  Valle  d'Aosta  3  dicembre
2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e
dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13  marzo  2008,
n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere  e  delle  acque  minerali
naturali, di sorgente e termali), promossi con ricorsi del Presidente
del Consiglio dei ministri notificati il 15 febbraio e il  20  giugno
2008, depositati in cancelleria il 25 febbraio e il 26 giugno 2008 ed
iscritti ai nn. 13 e 30 del registro ricorsi 2008. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Valle d'Aosta; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  27  gennaio  2009  il  giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini  per
la Regione Valle d'Aosta. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso notificato il 15 febbraio  2008,  depositato  il
successivo 25 febbraio ed iscritto al  n.  13  del  registro  ricorsi
dell'anno  2008,  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera
s), della Costituzione e 2, primo comma, della  legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14, commi 1,  2,
3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre  2007,
n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti). 
    2. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  premette  che
«nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente
in materia di "governo del territorio", competenza riconosciuta anche
alle Regioni a statuto speciale attraverso  legge  costituzionale  n.
3/2001, la  materia  gestione  dei  rifiuti  rientra  nella  potesta'
esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai
sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.» e che le disposizioni
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), costituiscono standard  minimi  ed  uniformi  di  tutela
dell'ambiente inderogabili per i legislatori regionali. 
    La difesa erariale  premette,  ancora,  che,  per  il  «combinato
disposto dell'art. 117, comma 1, Cost. e dell'art. 2, comma 1,  legge
costituzionale n. 4/1948, recante lo Statuto speciale per la  Regione
Valle d'Aosta» sono inderogabili per la Regione pure le norme dettate
dalle fonti comunitarie intervenute in materia di rifiuti, in  specie
le direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE, nonche' i principi delineati al
riguardo  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di   giustizia   delle
Comunita'  europee,  la  quale  ha  elaborato,  in  particolare,   la
definizione di rifiuto. 
    2.1. - Cio' premesso, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
censura, anzitutto, i commi 1 e 2  dell'art.  14  della  legge  della
Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, i quali prevedono: 
        (art. 14, comma 1) che  «i  materiali  inerti  da  scavo  non
costituiscono rifiuti e non sono assoggettati  alle  disposizioni  di
cui al d.lgs. n. 152/2006, qualora derivanti esclusivamente da  suoli
naturali,  da  versanti  in  frana  o  conseguenti  ad  attivita'  di
sistemazione  idraulica  e  manutenzione  di  alvei  di  fiumi  e  di
torrenti, la cui qualita' ambientale  risulti  essere  corrispondente
almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma
2, lettera z), del d.lgs. n. 152/2006. La provenienza  del  materiale
deve essere espressamente  dichiarata  dal  progettista  in  fase  di
progettazione  preliminare  delle  relative  opere  o,  nel  caso  di
interventi assoggettati a denuncia di inizio attivita', dal  soggetto
titolare dell'intervento cui le opere si riferiscono»; 
        (art. 14, comma 2) che  «i  materiali  inerti  da  scavo  non
costituiscono  rifiuti  qualora  risultino  non  pericolosi,   previa
apposita caratterizzazione effettuata in conformita'  alle  procedure
analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n.  152/2006,  se
derivanti da: 
          a) siti per i quali risultino  in  corso  le  procedure  di
bonifica ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. n. 152/2006; 
          b) siti gia' assoggettati  ad  attivita'  finalizzate  alla
bonifica o alla messa in sicurezza permanente; 
          c)  siti  gia'  destinati  ad  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, quali impianti di smaltimento o recupero di rifiuti; 
          d) siti ove siano  state  esercitate  attivita'  produttive
commerciali, artigianali e industriali che risultino  dimesse  e  che
possano aver provocato  fenomeni  di  contaminazione  ambientale,  ad
esclusione delle attivita' agricole; 
          e) attivita' di sistemazione idraulica e di manutenzione di
alvei di fiumi e di torrenti la cui qualita' ambientale  non  risulti
essere corrispondente  almeno  allo  stato  chimico  di  buono,  come
definito dall'art. 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. n. 152/2006». 
    2.2. - Il ricorrente censura tali disposizioni sotto due  diversi
profili. 
    2.2.1. - Ne lamenta, per un verso, il contrasto  con  il  diritto
comunitario e, pertanto, la contrarieta' al «combinato disposto degli
artt. 117, comma 1, Cost. e 2, comma 1, della legge cost. 4/1948», in
quanto esse, stabilendo in via  astratta  condizioni  al  presentarsi
delle quali i materiali inerti da scavo  non  costituiscono  rifiuti,
prevedrebbero delle esclusioni generalizzate o  presunzioni  assolute
di esclusione degli inerti da scavo dal campo di  applicazione  della
normativa dei rifiuti, laddove per il  diritto  comunitario  (art.  1
della direttiva 2006/12/CE) e' rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto
[...] di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione  o  l'obbligo
di disfarsi» e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia  (viene
richiamata in proposito la sentenza 18  aprile  2002,  causa  C‑9/00,
Palin Granit), la verifica dell'intenzione del detentore di  disfarsi
del bene o della sostanza non puo' essere effettuata in astratto,  ma
deve avvenire in base ad una valutazione «caso per caso». 
    2.2.2. - Ne lamenta, per altro verso,  la  contrarieta'  all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,  in  quanto  esse
recherebbero una disciplina divergente e di minore tutela  ambientale
rispetto a quella dell'art. 186, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006,
per il quale «le terre e rocce da scavo,  anche  di  gallerie,  ed  i
residui  della  lavorazione  della  pietra  destinate   all'effettivo
utilizzo  per  reinterri,  riempimenti,  rilevati  e   macinati   non
costituiscono  rifiuti  e  sono,  percio',  esclusi  dall'ambito   di
applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in
cui, anche  quando  contaminati,  durante  il  ciclo  produttivo,  da
sostanze  inquinanti  derivanti  dalle  attivita'   di   escavazione,
perforazione e costruzione  siano  utilizzati,  senza  trasformazioni
preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto  a
valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le  modalita'
previste  nel  progetto   approvato   dall'autorita'   amministrativa
competente, ove cio' sia espressamente previsto, previo parere  delle
Agenzie  regionali  e  delle  province  autonome  per  la  protezione
dell'ambiente, sempreche' la composizione media dell'intera massa non
presenti una concentrazione di  inquinanti  superiore  a  determinati
limiti massimi». 
    2.3. - Il ricorrente censura, in  via  consequenziale,  anche  il
comma 3 dell'art. 14 della legge della Regione Valle  d'Aosta  n.  31
del  2007,  secondo  cui  «i  materiali  inerti  da  scavo  che   non
costituiscono rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere avviati,
in via prioritaria, ad attivita' di riutilizzo diretto o ad attivita'
di riutilizzo presso impianti fissi di lavorazione di inerti; qualora
cio' non sia possibile, devono essere destinati ad attivita' quali la
gestione  ordinaria  di  discariche,  l'utilizzo  in  operazioni   di
bonifica o messa in sicurezza  permanente  di  siti  contaminati,  il
recupero ambientale di siti gia' destinati ad  attivita'  estrattive,
il recupero di versanti e di zone di frana, i miglioramenti  fondiari
ed agrari,  o  qualunque  altra  opera,  di  titolarita'  pubblica  o
privata, per la quale sia  necessario  l'utilizzo  di  terra,  rocce,
ghiaia e sabbia». 
    L'illegittimita'  di  questa   disposizione   deriverebbe   dalla
circostanza che essa regola la gestione di materiali inerti da  scavo
che il ricorrente assume essere stati illegittimamente sottratti alla
piu' rigorosa disciplina statale dagli impugnati commi 1 e 2. 
    2.4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi,  il
comma 6 dell'art. 14 della legge della Regione Valle  d'Aosta  n.  31
del 2007, per il quale «la realizzazione e l'esercizio delle aree  di
stoccaggio  attrezzate  dei  materiali  inerti  da  scavo  non   sono
assoggettate  alle  procedure  autorizzative  di  cui  al  d.lgs.  n.
152/2006». 
    Tale  disposizione  regionale  contrasterebbe  con  l'art.   117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, in  quanto  recherebbe
una disciplina divergente e di minore tutela  ambientale  rispetto  a
quella dell'art. 186 del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  il
quale  detta  una  disciplina  procedurale  per  il  riutilizzo   dei
materiali  inerti  da  scavo   «molto   rigorosa»   e   «ne   esclude
l'applicazione solamente per i materiali inerti da scavo gia' oggetto
di caratterizzazione, non contaminati e, quindi, non  rientranti  nel
regime dei rifiuti». 
    2.5. - Il ricorrente censura, infine, l'art. 21 della legge della
Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 secondo cui: 
        (art. 21, comma 1) «i centri  comunali  di  conferimento  dei
rifiuti urbani, attivati dai subATO a seguito della  riorganizzazione
dei  servizi  di  raccolta  e  trasporto,   costituiscono   fase   di
conferimento per la  consegna,  anche  in  forma  differenziata,  dei
rifiuti da parte dei  produttori  di  rifiuti  urbani  e  di  rifiuti
speciali assimilabili agli urbani»; 
        (art. 21, comma 2) «i centri di cui al  comma  1,  denominati
anche isole ecologiche, in quanto assicurano  il  raggruppamento  dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali  assimilabili  agli  urbani  in
frazioni  merceologiche  omogenee  ai  fini  della  raccolta  e   del
successivo avvio alle operazioni di smaltimento e  di  recupero,  non
costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero, come  definite
negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e non sono
assoggettati alle procedure autorizzative di cui agli artt. 208 e 216
del medesimo decreto». 
    Il ricorrente censura queste  disposizioni  nella  parte  in  cui
prevedono  che  tali  centri  non  debbano  essere  assoggettati   ad
autorizzazione  e  che  le  operazioni  di  conferimento  non   siano
considerate  quali  operazioni  di   recupero   o   di   smaltimento,
sostenendone il contrasto con la direttiva  2006/12/CE  (punto  R  13
dell'allegato 2 B e punto D15 dell'allegato 2A) e con  il  d.lgs.  n.
152 del 2006 (punto R 13 dell'allegato C e  punto  D15  dell'allegato
B), che considererebbero le  ecopiazzole  o  isole  ecologiche  quali
centri di stoccaggio, nella forma della messa a riserva, nel caso  in
cui i rifiuti siano destinati ad operazioni di recupero,  ovvero  del
deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano  destinati  ad
operazioni di smaltimento, e le sottoporrebbero, pertanto, al  regime
autorizzatorio previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. 
    In questo senso l'impugnato art. 21 violerebbe sia  il  combinato
disposto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione  e  dell'art.
2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, sia  l'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    2.6. - La difesa erariale precisa, infine,  che  le  disposizioni
impugnate «sono censurabili anche a fronte delle modifiche  apportate
agli artt. 183 e 186 del d.lgs. 152/2006 dal  d.lgs.  4/2008  che  e'
stato pubblicato il 29 gennaio 2008 seppure non ancora in vigore». 
    3.  -  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  si  e'  costituita,
eccependo  genericamente  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza   del
ricorso. 
    3.1. - Con successiva memoria la  difesa  regionale  sviluppa  le
proprie argomentazioni, prospettando,  anzitutto,  taluni  motivi  di
inammissibilita'. 
    Per la difesa regionale  il  ricorso  sarebbe  inammissibile,  in
primo luogo, per carenza di motivazione in ordine  all'applicabilita'
ad una Regione speciale di una norma del Titolo V della Costituzione,
essendo proposto, in relazione all'art. 117, primo e  secondo  comma,
della Costituzione, senza considerare le competenze statutarie  della
Regione Valle d'Aosta in materie interferenti con quella  ambientale,
quali la competenza primaria in materia di urbanistica (art. 2, primo
comma, lettera g, dello statuto speciale) e di tutela  del  paesaggio
(art. 2, primo comma, lettera q) e quella di  attuazione-integrazione
in materia di igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica
(art. 3, primo comma, lettera l), e senza valutare comparativamente i
due sistemi (ordinario e speciale) di autonomia regionale. 
    Ne', per la stessa difesa, sarebbe possibile superare tale  grave
carenza argomentativa del ricorso in base alla «semplice menzione» in
esso contenuta dell'art. 2, primo comma, dello statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta, in  combinato  disposto  con  il  primo  comma
dell'art. 117 della Costituzione, quali parametri costituzionali alla
stregua dei quali valutare il contrasto con la normativa  comunitaria
in materia di gestione dei rifiuti, dacche' «tale  riferimento  [...]
avrebbe   dovuto    accompagnarsi    all'individuazione    ed    alla
considerazione delle competenze legislative riconosciute alla Regione
dalla medesima  disposizione  statutaria»,  della  quali  non  vi  e'
tuttavia traccia. 
    Il ricorso  sarebbe  inammissibile,  in  secondo  luogo,  per  la
erronea  individuazione  delle  norme  interposte  che  integrano  il
parametro di costituzionalita', dacche' il ricorrente, errando  sulla
vigenza del decreto legislativo 16  gennaio  2008,  n.  4  (Ulteriori
disposizioni correttive ed  integrative  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, recante norme in  materia  ambientale),  avrebbe
richiamato gli artt. 183 e 186 del d.lgs. n. 152 del 2006  nel  testo
vigente anteriormente e  non  in  quello  vigente  al  momento  della
proposizione del ricorso, cioe' quello risultante dopo  le  modifiche
apportate dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008. 
    Il ricorso sarebbe inammissibile, in  terzo  luogo,  per  la  non
adeguata motivazione in  ordine  alla  permanenza  dell'interesse  ad
agire a fronte della sostituzione degli artt. 183 e 186 da parte  del
d.lgs. n. 4 del 2008, dato che, secondo la difesa regionale,  con  la
novella del 2008 il legislatore statale avrebbe accolto  una  nozione
giuridica meno restrittiva di terre  e  rocce  da  scavo  ed  avrebbe
introdotto  una  disciplina  meno  rigorosa  e  meno  protettiva  per
l'ambiente rispetto a quella regionale censurata tanto in riferimento
agli inerti da scavo quanto in riferimento alle isole ecologiche. 
    3.2. - Nella memoria  la  difesa  regionale  argomenta,  poi,  la
dedotta infondatezza del ricorso. 
    3.2.1. - Quanto all'art.  14  della  legge  della  Regione  Valle
d'Aosta n. 31 del 2007, la  difesa  regionale  sostiene  che:  a)  la
disposizione, lungi  da  prevedere  un'esclusione  generalizzata  dei
materiali inerti da scavo dalla nozione di rifiuto, si  collocherebbe
all'interno di  una  piu'  ampia  disciplina,  che  consentirebbe  di
realizzare  quella  valutazione  caso  per   caso   richiesta   dalla
giurisprudenza comunitaria, nonche' di  verificare  l'intenzione  del
detentore di disfarsi del bene o del materiale considerato;  b)  essa
detterebbe  una  disciplina  non  meno  rigorosa,  ma   semmai   piu'
protettiva dell'ambiente di quella statale di cui agli  artt.  183  e
186  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  come  sostituiti  dal  decreto
legislativo n. 4 del 2008. 
    Cio' emergerebbe dall'art. 13, comma 1, lettera a),  della  legge
regionale impugnata, che, definendo la nozione di materiali inerti da
scavo, tiene conto non solo delle loro caratteristiche e provenienza,
ma anche della loro destinazione alla riutilizzazione,  «direttamente
o presso impianti fissi di lavorazione di inerti per aggregati, o  ad
essere avviati ad operazioni di  reimpiego  in  recuperi  ambientali,
recuperi di versante, bonifiche  integrali  ed  agrarie,  ricopertura
periodica o  definitiva  di  discariche»;  emergerebbe  dallo  stesso
impugnato art. 14, che  esclude  l'assoggettamento  degli  inerti  da
scavo al regime ordinario dei rifiuti,  solo  laddove  (comma  1)  il
progettista  o  il  soggetto  tenuto  alla  dichiarazione  di  inizio
attivita' delle relative opere dichiari la provenienza del  materiale
e   (comma   2)   solo   se   non   pericolosi,    previa    apposita
caratterizzazione,   effettuata   in   conformita'   alle   procedure
analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del decreto  legislativo  n.
152  del  2006,  se  derivanti  da  particolari  siti   o   attivita'
estrattive; e, soprattutto, emergerebbe dal combinato disposto  degli
artt. 14 e 16, per il  quale  l'eventuale  esclusione  dei  materiali
inerti da scavo dalla nozione di rifiuto e' espressamente subordinata
al pieno rispetto delle procedure di progettazione definite dall'art.
16, che, a sua volta, impone la non approvabilita'  dei  progetti  da
parte degli enti competenti e l'invalidita' delle denunce  di  inizio
attivita' se mancanti del bilancio di produzione dei materiali e  dei
rifiuti e la specificazione della loro destinazione. 
    Solo la non pericolosita' del materiale e  la  certezza  del  suo
riutilizzo in una fase effettivamente  preventiva  alla  approvazione
del singolo progetto da cui possono derivare i  materiali  inerti  da
scavo, in definitiva, consentirebbero di escluderne l'assoggettamento
alle  norme  statali  sui  rifiuti  e  di  sottoporle  alla   diversa
disciplina regionale di cui all'art. 14 impugnato. 
    Tale  disciplina,  per   la   difesa   regionale,   risponderebbe
pienamente   alla   giurisprudenza    comunitaria,    nonche'    alla
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 62 del  2008),
per le quali la possibilita' di considerare un bene, un  materiale  o
una materia prima  derivante  da  un  processo  di  estrazione  o  di
fabbricazione che non e'  principalmente  destinato  a  produrlo,  un
sottoprodotto di cui il detentore non intende disfarsi,  deve  essere
limitata alle situazioni in cui il riutilizzo  non  e'  semplicemente
eventuale, bensi' certo, non richiede una trasformazione  preliminare
e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione. 
    Ne', per la difesa della Regione Valle d'Aosta, sussisterebbe una
differenza  sostanziale  tra  tale  disciplina  regionale  e   quella
statale, che, in presenza di determinate condizioni  di  effettivo  e
certo recupero, non classifica la terra e  le  rocce  da  scavo  come
rifiuti, bensi' come sottoprodotti, se non nel senso che «la prima ha
previsto  una  normativa  piu'  rigorosa  in  merito  alle  procedure
concernenti le fasi di progettazione delle opere  e  l'esecuzione  di
queste ultime, assicurando una piena conformita'  agli  obiettivi  ed
agli  standard  di  tutela  ambientale   indicati   dal   legislatore
nazionale». 
    3.2.2. - Quanto all'art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007,
la difesa regionale rileva che l'art. 183, comma 1, lettera cc),  del
d.lgs. n. 152 del 2006, nella formulazione novellata dal d.lgs. n.  4
del  2008,  definisce  centro  di  raccolta  l'area  «presidiata   ed
allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per
l'attivita' di raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  dei
rifiuti  per  frazioni  omogenee  conferiti  dai  detentori  per   il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento» e  ne  rimette  la
disciplina ad un decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare,  sentita   la   Conferenza   unificata
Stato-Regioni, citta' e autonomie locali e sostiene che l'art. 2  del
decreto del Ministro dell'ambiente  8  aprile  2008  (Disciplina  dei
centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,
come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc, del d.lgs.  n.  152
del 2006, e successive modifiche) prevedrebbe (non diversamente dalla
disposizione regionale impugnata) che la realizzazione di tali centri
non sia subordinata al regime autorizzatorio di cui agli artt. 208  e
216 del d.lgs. n. 152 del 2006, ma ad un'approvazione  da  parte  del
Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. 
    Alla luce di tale definizione  e  di  tale  sopravvenuto  decreto
ministeriale,  nessun  contrasto   sussisterebbe,   per   la   difesa
regionale, tra la disposizione censurata  e  la  disciplina  statale,
risultando, anzi, confermato che i  centri  comunali  di  raccolta  o
isole  ecologiche,  che  costituiscono  mere   aree   allestite   per
l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento  di  rifiuti  urbani,
non potrebbero essere considerati, come invece fatto dal  ricorrente,
centri di stoccaggio  nelle  forme  della  messa  in  riserva  o  del
deposito preliminare. 
    4. - Con ricorso notificato il  20  giugno  2008,  depositato  il
successivo 26 giugno ed  iscritto  al  n.  30  del  registro  ricorsi
dell'anno  2008,  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera
s), della Costituzione e 2, primo comma, della  legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  64  della  legge
della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008,  n.  5  (Disciplina  delle
cave, delle miniere e delle acque minerali naturali,  di  sorgente  e
termali). 
    4.1. -  La  disposizione  impugnata  ha  sostituito  il  comma  5
dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007  con  il  seguente:
«all'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate provvedono  i
Comuni, anche in accordo tra loro. 
    L'ubicazione  di  tali  aree  deve  preferibilmente   coincidere,
laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica  per  rifiuti
speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti gia' in
esercizio, nonche' presso siti dismessi gia' adibiti ad attivita'  di
estrazione di  materiali  inerti.  In  tali  casi,  la  gestione  dei
materiali inerti da scavo puo' essere  assicurata  anche  avvalendosi
dei soggetti gestori  di  detti  impianti.  Per  la  realizzazione  e
l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali  inerti
da scavo ubicate al di fuori di zone in  cui  tale  destinazione  sia
gia' ammessa dal piano regolatore comunale,  il  Comune  interessato,
anche su istanza di un soggetto privato, approva un apposito progetto
dell'intervento, anche secondo le procedure di cui all'art. 31, comma
2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa  urbanistica
e  di  pianificazione  territoriale  della  Valle  d'Aosta),   previa
concertazione con la Regione  per  verificare  la  validita'  tecnica
della proposta  presentata  attraverso  una  Conferenza  dei  servizi
convocata dalla struttura regionale competente in materia di gestione
dei rifiuti ai sensi della legge  regionale  6  agosto  2007,  n.  19
(Nuove disposizioni in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro 30 giorni  dal
ricevimento della richiesta di concertazione da parte del Comune.  La
concertazione con la  Regione  sostituisce  ad  ogni  effetto  visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dei Comuni e della
Regione;  l'approvazione  da  parte  del  Comune  comporta  anche  la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  e  indifferibilita'  dei
lavori. La gestione dei materiali inerti da scavo, attraverso  uno  o
piu' centri di stoccaggio, puo' essere effettuata in modo  coordinato
all'interno dei bacini  territoriali  di  raccolta  e  trasporto  dei
rifiuti dalle Autorita' di subATO». 
    4.2 - Il ricorrente censura tale disposizione nella parte in cui,
sottraendoli alla disciplina concernenti i rifiuti, consentirebbe  lo
stoccaggio dei materiali inerti da scavo anche in aree non attrezzate
quali, soprattutto, i siti dismessi  gia'  adibiti  ad  attivita'  di
estrazione di materiali inerti. 
    La  difesa  erariale  sostiene,  con  argomenti   sostanzialmente
identici a quelli sviluppati nel ricorso n. 13  del  2008,  che  essa
violerebbe il combinato disposto degli  artt.  117,  comma  1,  della
Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale  n.  4  del
1948,  in  quanto  prevedrebbe   una   esclusione   generalizzata   o
presunzione assoluta di esclusione degli inerti da scavo dal campo di
applicazione della normativa dei  rifiuti,  laddove  per  il  diritto
comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) e' rifiuto «qualsiasi
sostanza od oggetto [...] di  cui  il  detentore  si  disfi  o  abbia
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» e per la  giurisprudenza  della
Corte di Giustizia (sentenza 18  aprile  2002,  causa  C‑9/00,  Palin
Granit), la verifica dell'intenzione del detentore  di  disfarsi  del
bene o della sostanza non puo' essere effettuata in astratto, ma deve
avvenire in base ad una valutazione «caso per caso». La  disposizione
stessa sarebbe, altresi', in contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, in quanto recherebbe  una  disciplina
divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella  dell'art.
186  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,   in   particolare,   ampliando
illegittimamente le ipotesi di esclusione degli inerti da scavo dalla
applicazione del regime ordinario sui rifiuti. 
    5.  -  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  si  e'  costituita,
eccependo  genericamente  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza   del
ricorso. 
    5.1. - Nella successiva memoria depositata  la  difesa  regionale
sviluppa argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle sviluppate
nel giudizio introdotto dal  ricorso  n.  13  del  2008,  aggiungendo
ulteriori considerazioni con  riguardo  alle  ragioni  che  avrebbero
motivato le scelte  operate  dal  legislatore  valdostano  attraverso
l'art.  64  della  legge  regionale  n.  5  del  2008,  che   vengono
individuate  nella  esigenza  di  assicurare   una   gestione   certa
dell'avvio al riutilizzo dei materiali inerti da scavo in un contesto
insediativo,   morfologico   ed   ambientale   problematico   e   non
paragonabile ad altre realta' regionali e di  identificare  punti  di
deposito dei materiali di titolarita' pubblica, in cui potere gestire
in modo adeguato gli stessi per  il  tempo  necessario  all'avvio  al
riutilizzo o recupero come previsto  dai  singoli  progetti,  tenendo
conto che le attivita' edilizie in un territorio montano come  quello
valdostano si svolgono solo nei mesi da giugno  ad  ottobre  e  delle
difficolta', in un tale contesto, di fare coincidere temporalmente lo
scavo o il disalveo con l'utilizzo dei materiali conseguenti  a  tali
attivita'. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Con ricorso notificato il 15 febbraio 2008 ed iscritto al n.
13 del registro ricorsi dell'anno 2008, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha proposto, in relazione agli  artt.  117,  primo  e  secondo
comma, lettera s), della Costituzione e 2, primo comma,  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.  14,
commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della  Regione  Valle  d'Aosta  3
dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di  gestione  dei
rifiuti). 
    1.1. - Con successivo ricorso notificato il  20  giugno  2008  ed
iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell'anno 2008, il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo
e secondo comma, lettera s), della Costituzione  e  2,  primo  comma,
della legge costituzionale n. 4 del 1948, questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione  Valle  d'Aosta
13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave,  delle  miniere  e  delle
acque minerali naturali, di sorgente e termali). 
    1.2. - L'art. 14 della legge della Regione Valle  d'Aosta  n.  31
del 2007 individua (commi 1 e  2)  delle  condizioni  al  presentarsi
delle quali gli inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non  sono
soggetti alla relativa disciplina, regola (comma 3)  la  destinazione
(riutilizzo diretto o altre attivita' di utilizzo) di tali  materiali
e sottrae (comma  6),  tanto  in  ordine  alla  realizzazione  quanto
all'esercizio, le aree di stoccaggio al regime ordinario previsto dal
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale). 
    L'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5  del  2008
sostituisce il comma 5 di tale art. 14, consentendo lo stoccaggio  di
materiali inerti da scavo anche presso siti dismessi gia' adibiti  ad
attivita' di estrazione degli stessi. 
    L'art. 21 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del  2007
esclude, infine, che il  raggruppamento  dei  rifiuti  urbani  e  dei
rifiuti speciali assimilabili agli urbani in  frazioni  merceologiche
omogenee  ai  fini  della  raccolta  e  del  successivo  avvio   alle
operazioni di smaltimento e di recupero costituiscano  operazioni  di
smaltimento o di recupero e consente cosi' ai  comuni  di  realizzare
isole ecologiche, senza necessita' di osservare le procedure previste
dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    1.3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura: 
        i commi 1 e 2 (ed in via consequenziale il comma 3) dell'art.
14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 e l'art. 64
della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008,  in  relazione
al  combinato  disposto  degli  artt.   117,   primo   comma,   della
Costituzione e 2, primo comma, della statuto speciale  per  la  Valle
d'Aosta, in quanto prevedrebbero talune  esclusioni  generalizzate  o
presunzioni assolute di esclusione degli inerti da scavo dal campo di
applicazione della normativa statale  dei  rifiuti,  laddove  per  il
diritto comunitario (art. 1 della direttiva  2006/12/CE)  e'  rifiuto
«qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si  disfi  o
abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» e per  la  giurisprudenza
della Corte di Giustizia (sentenza  18  aprile  2002,  causa  C‑9/00,
Palin Granit), la verifica dell'intenzione del detentore di  disfarsi
del bene o della sostanza non puo' essere effettuata in astratto,  ma
deve avvenire in base ad una valutazione «caso per caso»; nonche'  in
relazione  all'art.   117,   secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione, in quanto recherebbero una disciplina divergente  e  di
minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d.  lgs.
n. 152 del 2006; 
        il comma 6 dell'art.  14  della  legge  della  Regione  Valle
d'Aosta n. 31 del 2007, in relazione  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, in quanto recherebbe  una  disciplina
divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella  dell'art.
186 del d.lgs. n.  152  del  2006,  il  quale  detta  una  disciplina
procedurale per il riutilizzo dei materiali inerti  da  scavo  «molto
rigorosa» e «ne esclude  l'applicazione  solamente  per  i  materiali
inerti da scavo gia' oggetto di caratterizzazione, non contaminati e,
quindi, non rientranti nel regime dei rifiuti»; 
        l'art. 21, in relazione al combinato disposto dell'art.  117,
primo comma, della Costituzione e dell'art.  2,  primo  comma,  della
legge costituzionale n. 4 del 1948,  nonche'  in  relazione  all'art.
117, secondo comma, lettera s),  della  Costituzione,  in  quanto  la
direttiva 2006/12/CE (punto R  13  dell'allegato  2  B  e  punto  D15
dell'allegato  2A)  ed  il  d.lgs.  n.  152  del  2006  (punto  R  13
dell'allegato C e punto D15  dell'allegato  B),  considererebbero  le
isole ecologiche quali centri di stoccaggio, nella forma della  messa
a riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati ad operazioni di
recupero, o del deposito preliminare, nel  caso  in  cui  gli  stessi
siano destinati ad operazioni di  smaltimento,  e  le  sottoporrebbe,
pertanto, a regime autorizzatorio. 
    1.4. - I due ricorsi, oggettivamente e soggettivamente  connessi,
vanno riuniti per essere decisi con una unica sentenza. 
    2. - Prima di entrare nel merito delle questioni,  e'  necessario
valutare le eccezioni di inammissibilita'  opposte  dalla  resistente
Regione Valle d'Aosta. 
    2.1.    -    La    difesa    regionale    sostiene,    anzitutto,
l'inammissibilita' dei  ricorsi,  in  quanto  il  ricorrente  avrebbe
invocato, quali norme interposte, disposizioni del d.lgs. n. 152  del
2006 non piu' vigenti o, piu' precisamente, le avrebbe richiamate nel
testo  anteriore  alla  novella  recata   dal   decreto   legislativo
correttivo n. 4 del 2008, la' dove tale modifica normativa  era  gia'
intervenuta al momento della notifica di  entrambi  i  ricorsi.  Tale
circostanza risulterebbe, nel ricorso n. 13, dalla  stessa  tesi  del
ricorrente, il quale espressamente nega la gia'  intervenuta  entrata
in vigore del decreto correttivo, mentre, nel ricorso n. 30,  sarebbe
desumibile dalle parole o frasi utilizzate dal ricorrente stesso, che
riproducono in buona sostanza la  formulazione  originaria  dell'art.
186 e non quella novellata. 
    Anche se i due  ricorsi  sono  stati  depositati  successivamente
all'entrata in vigore della novella correttiva,  l'eccezione  non  e'
fondata. 
    Nel ricorso n. 13 l'errore del ricorrente in ordine alla  vigenza
della norma interposta evocata e', infatti,  seguito  dalla  espressa
affermazione che le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero
anche con la disciplina statale sopravvenuta. Nel ricorso n. 30 deve,
invece,  ritenersi  sufficiente  l'indicazione  esatta  della   norma
interposta. 
    Priva di  fondamento  e',  parimenti,  l'ulteriore  eccezione  di
inammissibilita' avanzata dalla Regione resistente secondo  la  quale
la riferita modifica dell'art. 186 del d.lgs. n.  152  del  2006,  da
parte del d.lgs. n. 4 del 2008, avendo apportato  una  disciplina  di
tutela dell'ambiente meno rigorosa, avrebbe imposto al ricorrente  di
argomentare in ordine al perdurare dell'interesse al ricorso. 
    L'eccezione  e'  inconferente,  attenendo   al   merito   e   non
all'ammissibilita' dei ricorsi. Comunque, come si vedra' in  seguito,
deve negarsi che il decreto legislativo  correttivo  n.  4  del  2008
abbia stabilito una tutela meno rigorosa. 
    Per  la   difesa   regionale,   il   ricorso   sarebbe,   infine,
inammissibile per aver fatto riferimento ad una norma del  Titolo  V,
Parte II, della Costituzione senza aver motivato in ordine  alla  sua
applicazione ad una Regione a statuto speciale,  ed  avendo  peraltro
omesso  di  valutare   comparativamente   i   due   sistemi,   quello
costituzionale  e  quello  statutario.  In  particolare,  il  ricorso
sarebbe stato proposto, in relazione all'art. 117,  primo  e  secondo
comma, della Costituzione senza considerare le competenze  statutarie
della Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica (art. 2,  primo
comma, lettera g, dello statuto speciale), di  tutela  del  paesaggio
(art. 2,  primo  comma,  lettera  q)  e  quella  di  integrazione  ed
attuazione in materia di igiene e sanita', assistenza  ospedaliera  e
profilattica (art. 3, primo comma, lettera i). 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il ricorso governativo riguarda disposizioni che  attengono  alla
disciplina dei rifiuti, come tali riconducibili (da ultimo,  sentenza
n. 10 del 2009) alla materia della tutela dell'ambiente. 
    La  Regione  Valle  d'Aosta  difetta  tanto  di  una   competenza
statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto  di  un
titolo statutario specifico in materia di rifiuti, sicche'  qualsiasi
motivazione del  ricorrente  in  proposito  sarebbe  stata  ultronea,
essendo peraltro evidente che questo tipo  di  valutazione  fuoriesce
dall'ambito dell'ammissibilita'. 
    3. - Venendo al merito delle questioni sollevate  in  entrambi  i
ricorsi in riferimento all'art. 14, della legge regionale n.  31  del
2007, il ricorrente pone essenzialmente  due  censure:  a)  la  legge
regionale impugnata segue una nozione di "rifiuto", che contrasta con
quella  del  diritto  comunitario,  secondo  il  quale,   costituisce
«rifiuto» qualsiasi materia della quale  il  detentore  «si  disfi  o
abbia l'intenzione o  l'obbligo  di  disfarsi»;  b)  le  disposizioni
impugnate si pongono in contrasto con quelle statali in  materia,  le
quali costituiscono "norme interposte", nel  senso  che  integrano  o
danno un contenuto all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, e  sono  pertanto  costituzionalmente  illegittime  per
violazione della competenza statale esclusiva in  materia  di  tutela
dell'ambiente.  Unicamente  in  ordine  alla  censura  del  comma   6
dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 il ricorso (n.  13)
e' proposto in ragione del contrasto con il solo diritto interno. 
    Cio' premesso, deve rilevarsi che le disposizioni  impugnate  non
contengono una definizione esplicita della nozione di  "rifiuto".  Ne
consegue  che  la  soluzione  delle  proposte  questioni   dipendera'
essenzialmente dal raffronto  tra  la  disciplina  statale  e  quella
regionale impugnata. 
    4. - Prima di procedere a detto raffronto e' necessario ricordare
che secondo la giurisprudenza di questa Corte: 
        a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato
in materia di tutela dell'ambiente (da  ultimo  sentenza  n.  10  del
2009;  vedi,  anche,  sentenze  nn.   277   e   62   del   2008)   e,
conseguentemente, non puo' riconoscersi una competenza  regionale  in
materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del  2009,  149
del 2008 e 378 del 2007); 
        b) le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze,  debbono
rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente,  ma  possono
stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze
(in materia di tutela della salute, di  governo  del  territorio,  di
valorizzazione dei beni ambientali,  etc.)  livelli  di  tutela  piu'
elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008).
Con cio' certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine
non di  tutelare  l'ambiente,  gia'  salvaguardato  dalla  disciplina
statale, bensi' di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle  loro
competenze.  Si  tratta  cioe'  di  un  potere  insito  nelle  stesse
competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione. 
    Inoltre,  e'  da  rilevare  che  la  dizione,  ricorrente   nella
giurisprudenza di questa Corte,  secondo  la  quale,  in  materia  di
tutela dell'ambiente, lo Stato stabilisce «standard minimi di tutela»
va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela «adeguata e  non
riducibile» dell'ambiente. 
    5. - Venendo ora all'esame delle singole  disposizioni  impugnate
dell'art. 14, la questione posta dal ricorrente a proposito dei commi
1 e 2 in relazione all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s)  della
Costituzione, e' fondata. 
    Si tratta di disposizioni che attengono alla  stessa  definizione
di «rifiuto», riguardanti la materia della tutela ambientale affidata
alla competenza esclusiva dello Stato, e che non  sono  riferibili  a
nessuna altra competenza propriamente regionale  ne'  statutaria  ne'
desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della  Costituzione
e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. 
    Infatti, il comma  1,  dell'art.  14  impugnato  prevede  che  «i
materiali inerti da scavo non  costituiscono  «rifiuti»  e  non  sono
assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs.  n.  152  del  2006»,
qualora derivanti da materiali «la cui  qualita'  ambientale  risulti
essere corrispondente  almeno  allo  stato  chimico  di  buono,  come
definito dall'art. 74, comma 2, lettera z)  del  d.lgs.  n.  152  del
2006». La disciplina statale, prevedendo, invece,  che  tali  materie
sono «rifiuti», non consente  l'esclusione  fissata  dal  legislatore
regionale con chiara violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione. 
    6. - Altrettanto e' da dire per l'impugnato comma 2 dell'art. 14,
il quale allarga anch'esso il novero dei materiali interti da  scavo,
restringendo la nozione di «rifiuto» e riducendo conseguentemente  la
tutela dell'ambiente, con l'aggiungere  all'ipotesi  del  riutilizzo,
quella dei materiali inerti provenienti da siti interessati,  o  gia'
interessati, da bonifiche, ovvero  gia'  destinati  ad  attivita'  di
gestione  dei  rifiuti  o  soggetti  a  fenomeni  di   contaminazione
ambientale,  purche'  «risultino  non  pericolosi,  previa   apposita
caratterizzazione effettuata in conformita' alle procedure analitiche
di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006». 
    7. - Anche la questione concernente  il  successivo  comma  3  e'
fondata. Tale comma concerne,  infatti,  l'avvio  al  riutilizzo  dei
materiali da  scavo  non  ritenuti  rifiuti,  ed  essendosi  ritenute
costituzionalmente illegittime le precedenti disposizioni riguardanti
la individuazione di detti materiali, e,  quindi,  la  individuazione
della nozione di «rifiuto», va  affermata  l'illegittimita'  derivata
anche di quest'ultima disposizione. 
    8. - Le questioni riguardanti il comma 5, nella versione  di  cui
all'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008, ed
il comma 6 dello stesso art. 14 sono anch'esse fondate. 
    Infatti  le  disposizioni,  sia  del  comma   5,   che   riguarda
«l'individuazione delle aree di  stoccaggio  attrezzate»  e  la  loro
ubicazione, sia del comma 6, secondo il  quale  «la  realizzazione  e
l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate» dei materiali inerti
da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al
d.lgs. n. 152 del 2006, pur rientrando  nella  competenza  statutaria
della Regione in materia di urbanistica,  in  quanto  si  riferiscono
alla individuazione, ubicazione,  realizzazione  ed  esercizio  delle
«aree di stoccaggio attrezzate», sono in contrasto con i commi 2 e  3
dello stesso art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali seguono una
nozione piu' ampia di "rifiuto" ed una disciplina piu' rigorosa delle
«aree di stoccaggio attrezzate», ammettendo "il  deposito"  dei  soli
materiali da scavo che abbiano i requisiti di cui al  comma  1  dello
stesso articolo e per un tempo limitato (secondo i casi:  uno  o  tre
anni). Non puo' certo dirsi in altre  parole  che  la  Regione  abbia
esercitato le sue competenze  per  fissare  limiti  piu'  elevati  di
tutela ambientale. 
    9.  -  L'accoglimento  delle  censure  proposte  in   riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione  rende
superfluo valutare le ulteriori (e, come chiarito, da  ultimo,  dalla
sent. n. 368 del 2008, logicamente  successive)  ragioni  di  censura
dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6 della legge regionale n. 31 del  2007
e dell'art. 64 della legge regionale n. 4 del 2008,  prospettate  dal
ricorrente in riferimento al diritto comunitario. 
    10. - La questione sollevata (nel ricorso n. 13)  in  riferimento
all'art. 21 della legge regionale n. 31 del  2007,  che  concerne  le
cosiddette «isole ecologiche», non e' fondata. 
    La disposizione impugnata stabilisce che i  «centri  comunali  di
conferimento dei rifiuti urbani, denominati anche  isole  ecologiche,
assicurano  il  raggruppamento  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti
speciali assimilabili agli urbani in frazioni omogenee ai fini  della
raccolta e del successivo avvio  alle  operazioni  di  smaltimento  e
recupero», e precisa che dette operazioni  sono  cosa  diversa  dalle
«operazioni  di  smaltimento  e  recupero»  e  come  tali  non   sono
assoggettabili alle procedure autorizzative di cui agli artt.  208  e
216 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    I  centri  comunali,  o  isole  ecologiche  di  cui   si   parla,
corrispondono ai "centri di raccolta" menzionati dall'art. 183, comma
1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, come  novellato  dall'art.
20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008,  per  la  cui  disciplina  si
rinvia ad un emanando decreto del Ministro dell'ambiente, sentita  la
Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto decreto  e'  stato  emanato
l'8 aprile 2008,  e  prevede,  non  diversamente  dalla  disposizione
regionale  impugnata,  che  la  disciplina  di  tali  centri  non  e'
subordinata al regime autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e  216
del d.lgs. n. 152 del 2006, per lo smaltimento  ed  il  recupero  dei
rifiuti. 
    Dunque,  la  disciplina  dettata  dalle  disposizioni   regionali
risponde soltanto  ad  esigenze  di  coordinamento  regionale  e  non
dispone una disciplina dei rifiuti  di  minor  rigore  rispetto  alla
disciplina statale. 
    Detta previsione regionale, inoltre, non e' in contrasto  con  il
diritto  comunitario.  Infatti,  la  direttiva  2008/98/CE  (che   ha
abrogato  e  sostituito  la  direttiva  2006/12/CE   richiamata   dal
ricorrente)  qualifica  come  «raccolta»  il  prelievo  dei  rifiuti,
compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare  (di  tipo
temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
(art. 3, n. 10),  distinguendola  dalla  «messa  in  riserva»  o  dal
«deposito preliminare» previste dal punto D  del  I  allegato  e  dal
punto R 13 del II allegato di tale nuova direttiva. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14,  commi  1,
2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n.
31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti); 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64 della legge
della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008,  n.  5  (Disciplina  delle
cave, delle miniere e delle acque minerali naturali,  di  sorgente  e
termali); 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 21 della suddetta legge della Regione Valle d'Aosta  n.  31
del 2007 sollevata, in riferimento all'art. 117, primo  comma,  della
Costituzione ed all'art. 2, primo comma, della  legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),
nonche' in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, in relazione al punto R 13 dell'allegato C ed al  punto
D15 dell'allegato B del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia  ambientale),  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009. 
                      Il Presidente:  Amirante 
                       Il redattore: Maddalena 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella