COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 

  Ripartizione dei contributi previsti a favore dei siti che ospitano
centrali  nucleari  e  impianti  del ciclo del combustibile nucleare.
(Deliberazione n. 111/2008).
(GU n.70 del 25-3-2009)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  24  dicembre  2003,  n.  368, di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  14 novembre 2003, n. 314, recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;
  Visto  in  particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge
che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti
che  ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare;
  Visto  il  comma  1-bis  del  medesimo  art.  4  che stabilisce che
l'assegnazione    annuale   del   contributo   sia   effettuata   con
deliberazione   del  CIPE,  sulla  base  delle  stime  di  inventario
radiometrico   dei  siti  determinato  annualmente  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT);
  Visto  l'art.  1,  comma  298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge  finanziaria  2005)  che  stabilisce  che,  a decorrere dal 1°
gennaio  2005, venga versata all'entrata del bilancio dello Stato una
quota   pari   al   70%  degli  importi  derivanti  dall'applicazione
dell'aliquota  della  componente  della  tariffa  elettrica di cui al
comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 368;
  Vista   la  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  di  conversione  del
decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, che all'art. 28 istituisce,
sotto  la  vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA) a cui e' attribuito il compito di svolgere
le  funzioni  dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare n. 245 del 10 novembre 2008 con il quale viene
approvata  la ripartizione percentuale, per l'anno 2007, delle misure
di  compensazione  territoriale  relative  ai  Comuni e alle Province
ospitanti  centrali  nucleari  e  impianti del ciclo del combustibile
radioattivo previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003;
  Vista  la delibera 28 settembre 2007, n. 101 (Gazzetta Ufficiale n.
277/2007)  con  la  quale  questo  Comitato ha approvato i criteri di
ripartizione  delle  misure  compensative  spettanti ai Comuni e alle
Province  per  gli  anni  2004,  2005  e 2006 e, sulla base di questi
ultimi, e' stata effettuata la ripartizione relativa a quegli anni;
  Vista   la   relazione   predisposta  dall'ISPRA  nell'agosto  2008
concernente  le  quote  di  ripartizione delle misure compensative in
applicazione di criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti
nucleari italiani;
  Vista  la  nota n. 2566 dell'11 dicembre 2008 con la quale la Cassa
Conguaglio  per  il  Settore Elettrico (CSSE) ha comunicato l'entita'
delle   risorse   destinate   al   finanziamento   delle   misure  di
compensazione  territoriale  relative  all'anno  2007, determinata in
sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio 2007;
  Vista  la  proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 21171 del 16 dicembre 2008;
  Considerato  che  la  Cassa  Conguaglio per il Settore Elettrico ha
comunicato  con  le  note n. 996 del 29 aprile 2008 e n. 2566 dell'11
dicembre  2008  che  quota parte delle somme inerenti gli anni 2005 e
2006  e'  stata erogata a titolo di acconto con la citata delibera n.
101/2007  di  questo  Comitato,  in  ragione  dei  conguagli  che  si
sarebbero operati in sede di ripartizione per l'anno 2007;
  Ritenuto  opportuno  di  inquadrare  le misure previste dall'art. 4
della  legge n. 368/2003 nell'ottica di compensare i disagi derivanti
dall'effettiva esecuzione delle attivita' per la messa in sicurezza e
lo  smantellamento  degli  impianti  dismessi e per lo stoccaggio dei
rifiuti  pregressi,  nonche'  dei rifiuti che verranno prodotti dallo
smantellamento degli impianti nucleari;
  Ritenuto pertanto di procedere al conguaglio per l'anno 2007;
  In attesa  della  realizzazione  del Deposito nazionale dei rifiuti
radioattivi  previsto  dall'art.  1,  comma  1,  del decreto-legge n.
314/2003;
                              Delibera:

1. Criteri di ripartizione.
  La  somma  destinata  come  misura  compensativa  ai Comuni ed alle
Province   che   ospitano   gli   impianti  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge   n.   314/2003  viene  ripartita  sulla  base  di  tre
componenti:
   la  radioattivita'  presente nelle strutture stesse dell'impianto,
in  forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che potra' essere
eliminata  al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto
stesso;
   i  rifiuti  radioattivi  presenti, prodotti da pregresso esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
   il   combustibile   nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato
eventualmente presente.
2. Ripartizione tra Comune e Provincia.
  In  applicazione  dei  criteri  di  cui  al precedente punto 1 e di
quanto  previsto  dal  comma  1-bis  dell'art. 4 del decreto-legge n.
314/2003,  le  misure  compensative  per  l'anno  2007 sono ripartite
secondo le percentuali riportate nella tabella che segue.
  L'ammontare  del  contributo  per  l'anno  2007, suddiviso in parti
uguali  tra  il  Comune  e  la  Provincia  che  ospitano  il sito, e'
ripartito cosi' come riportato nella seguente tabella.

                   ---->  Vedere a pag. 86  <----

3. Modalita' di erogazione delle somme.
  Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate agli Enti locali
dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo le modalita'
previste  dal sistema di Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre
1984,   n.720  e  successive  modificazioni,  sul  Capitolo  all'uopo
istituito da ciascun Ente locale interessato.
  Le  suddette  risorse  finanziarie  dovranno  essere destinate alla
realizzazione   di   interventi  mirati  all'adozione  di  misure  di
compensazione in campo ambientale.
  Fermo  restando  il  termine  del  30  aprile  2009 per relazionare
sull'utilizzo  dei  fondi  2004-2006  di  cui alla delibera di questo
Comitato  n.  101/2007;  relativamente ai fondi dell'annualita' 2007,
ripartiti  con  la  presente  delibera,  la  suddetta rendicontazione
dovra' avvenire entro e non oltre la data del 30 aprile 2010.
   Roma, 18 dicembre 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Micciche'

Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
   Economia e finanze, foglio n. 263