MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 luglio 2009 

  Riconoscimento  alla Sig.ra Lanz Kathrin di titolo di studio estero
abilitante    all'esercizio    in   Italia   della   professione   di
Fisioterapista. (09A09061)
(GU n.179 del 4-8-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e
l'allegato B;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7   settembre   2005  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  cosi'  come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
  Visto,  in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo
che  stabilisce  le  condizioni  per  il riconoscimento dei titoli di
formazione;
  Vista  l'istanza,  corredata  della relativa documentazione, con la
quale   la   Sig.ra  Lanz  Kathrin,  cittadina  italiana,  chiede  il
riconoscimento   del  titolo  di  «Physiotherapeutin»  conseguito  in
Austria presso la «Eurak - europa-akademie fur health professionals -
european  academy  for  health  professionals»  -  di  Hall  in Tirol
(Austria)   in   data   2008,  al  fine  dell'esercizio,  in  Italia,
dell'attivita' professionale di «Fisioterapista»;
  Considerato  che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico  a quello per il quale e' stato gia' provveduto,
possono  applicarsi  le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
  Accertata  la  completezza  e  la  regolarita' della documentazione
prodotta dalla richiedente;
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione;
  Ritenuto   che   la  formazione  della  richiedente  non  necessita
dell'applicazione di misure compensative;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Il  titolo  «Physiotherapeutin»  conseguito in Austria il giorno 28
febbraio   2008   presso  la  «Eurak  -  europa-akademie  fur  health
professionals  - european academy for health professionals» - di Hall
in  Tirol  (Austria)  con  autorizzazione  ad  esercitare l'attivita'
professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 28 febbraio
2008  dalla Sig.ra Lanz Kathrin nata a Vipiteno (Bolzano) (Italia) il
giorno  10  gennaio 1984, e' riconosciuto quale titolo abilitante per
l'esercizio     in    Italia    dell'attivita'    professionale    di
«Fisioterapista» (D.M. 741/94).
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9  novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Roma, 6 luglio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi