MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2009 

  Riconoscimento,   al prof.  Emanuele  Brigadeci,  delle  qualifiche
professionali   estere   abilitanti  all'esercizio  in  Italia  della
professione di insegnante. (09A11483)
(GU n.230 del 3-10-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          per gli ordinamenti e per l'autonomia scolastica

  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e  successive  modificazioni;  il decreto ministeriale del 30 gennaio
1998,  n.  39;  il  decreto  ministeriale  28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26  maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;  la circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27
febbraio  2008;  il  decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85 convertito
nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
  Vista  l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese appartenente
all'Unione Europea dal prof. Emanuele Brigadeci;
  Vista  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto   legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di  formazione
sottoindicato;
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede  che  per  l'esercizio  della  professione  i beneficiari del
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
  Considerato  che  l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005,
n. 39, e' esonerato dalla presentazione della certificazione relativa
alla  conoscenza  linguistica,  in  quanto  ha  compiuto in Italia la
formazione primaria e secondaria;
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo   n.   206,   il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso  alla  professione  corrispondente a quella per la quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine;
  Rilevato,   altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto
legislativo  206/2007,  l'esercizio della professione in argomento e'
subordinata,  nel  Paese  di  provenienza  al possesso di un ciclo di
studi  post-secondari  di  durata  minima  di  tre  anni, nonche', al
completamento  della  formazione professionale richiesta, in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari;
  Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2009 - prot. n. 2411 con
il  quale,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  1,  del  citato decreto
legislativo  n.  206/2007,  il riconoscimento e' stato subordinato al
superamento di misure compensative atteso che la formazione ricevuta,
di   durata   inferiore  di  un  anno  rispetto  alla  corrispondente
formazione  italiana,  non  era  compensata da sufficiente esperienza
professionale di insegnamento;
  Vista la nota datata 1° giugno 2009, con la quale l'interessato, ha
prodotto  un  certificato  dei servizi prestati in Inghilterra dal 1°
aprile  2007  al 21 aprile 2009, chiedendo la revisione della pratica
con  il  conseguente  annullamento del decreto di misure compensative
sopra citato;
  Tenuto  conto della valutazione, espressa in sede di conferenza dei
servizi  nella  seduta del 15 luglio 2009, favorevole a compensare la
differenza di durata della formazione con l'esperienza professionale,
documentata tardivamente dall'interessato;
  Accertato   che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del  decreto
legislativo   n.   206/2007,   l'esperienza  professionale  posseduta
dall'interessato ne integra e completa la formazione;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessato  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;

                              Decreta:

  1  -  il  decreto  direttoriale  12  marzo 2009 - prot. n. 2411, e'
annullato:
  2 - il titolo di formazione professionale cosi' composto:
   diploma  di istruzione post-secondaria: Degree of Bachelor of Arts
with  Second  Class  (Division  I)  Honours  - in French and Spanisch
rilasciato  il 13 luglio 2001 dalla University of Newcastle upon Tyne
(Regno Unito);
   titolo di abilitazione all'insegnamento:
    a.  diploma  «Postgraduate  Certificate  in  Educacion» in French
rilasciato  il  19  luglio 2007 dicembre 1979 dalla The University of
Lancaster  -  School  of  Education  S. Martin's College of education
(Regno Unito);
    b.   «Qualified  Teacher  status»  rilasciato  dal  «The  General
Teaching Council for England» il 1° agosto 2007;
    c.  Attestato  di  «Induction»  numero  0653462  rilasciato il 31
agosto 2008 dal «The General Teaching Council for England»;
posseduto  dal  prof.  Emanuele Brigadeci, cittadino italiano, nato a
Comiso (Ragusa) il 26 ottobre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui
al  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo di
abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Spagnolo»
e  «Francese»  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  - classi di
concorso:
  45/A - Lingua straniera;
  46/A - Lingua e civilta' straniere.
  2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato  decreto  legislativo  n.  206,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 10 settembre 2009
                                         Il direttore generale: Dutto