N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2009
Ordinanza dell'11 giugno 2009 emessa dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile promosso da Di Nardo Giovanni contro I.N.P.S.. Previdenza - Lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto e in posizione di quiescenza al momento dell'entrata in vigore della legge censurata - Beneficio della rivalutazione contributiva - Esclusione - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Violazione del principio di uguaglianza sostanziale - Riproposizione di questione gia' oggetto della ordinanza della Corte n. 357/2008 di manifesta inammissibilita' ritenuta superata dal giudice rimettente. - Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 7, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, aggiunto dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. - Costituzione, art. 3.(GU n.46 del 18-11-2009 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede; Letti gli atti ed esaminati i documenti della causa; Osserva in fatto e diritto 1. - Con ricorso depositato avanti questo giudice il 16 gennaio 2007 il signor Di Nardo Giovanni ha chiesto in giudizio il riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 essendo stato riconosciuto dall'INAIL affetto da malattia professionale derivante da esposizione all'amianto. A supporto della domanda il ricorrente ha premesso in fatto: di aver lavorato alle dipendenze della Eridania S.p.A. presso lo zuccherificio in localita' di Russi (Ravenna) in qualita' di operaio manutentore ed addetto al controllo impianto dal 28 gennaio 1963 al 28 febbraio 1991; di essere andato in pensione di anzianita' con decorrenza dal 1° marzo 1991, prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992; che in data 28 ottobre 2002 aveva ricevuto dall'INAIL l'attestazione positiva di esposizione all'amianto ai sensi della legge n. 257/1992 essendo stata riconosciuta come provata la sua esposizione per tutto il periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell'Eridania per piu' di 28 anni (dal 28 gennaio 1963 al 28 febbraio 1991); di aver ricevuto, in particolare, la stessa attestazione di esposizione all'amianto dall'INAIL ai sensi dell'art. 13, comma 7, legge n. 257/1992 in quanto affetto da malattia professionale derivante dall'esposizione all'amianto (malattia riconosciuta dall'Inail in data 1° agosto 2002); che dopo aver ricevuto l'attestato di esposizione, aveva richiesto all'INPS la ricostituzione della propria pensione e la corresponsione dell'aumento derivante dall'applicazione dell'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 (come mod. dalla legge n. 271/1993) il quale riconosce il beneficio della rivalutazione contributiva in questi termini: Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione, contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5 «...»; che l'INPS ha respinto la sua richiesta opponendogli il fatto che alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992) egli non fosse in attivita' lavorativa e si trovasse anzi in pensione di anzianita' con decorrenza dal 1° marzo 1991; tale posizione negativa e' stata ribadita dall'INPS nello stesso giudizio di merito richiamando la giurisprudenza che nega ai lavoratori in pensione il beneficio della maggiorazione contributiva in discorso. 2. - Nel corso del giudizio di merito con ordinanza in data 10 luglio 2007 e' stata quindi sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 (come modificato dalla legge n. 271/1993) in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992). 3. - Con ordinanza n. 357 del 31 ottobre 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalita' ritenendo che fosse stata sollevata in modo illogico e soprattutto per ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della disposizione censurata. 4. - Dopo l'ordinanza della Corte costituzionale e' stato riassunto il giudizio di merito ed all'udienza del 27 maggio 2009 la difesa del ricorrente ha chiesto che venisse risollevata la questione di costituzionalita' su nuove basi allegando che sull'interpretazione della norma si sia formato un «diritto vivente» sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale consolidato il quale nega risolutamente, e senza eccezioni, che ai lavoratori malati possa spettare la rivalutazione contributiva stabilita dall'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992, se andati in pensione prima dell'entrata in vigore della stessa legge ed ancorche' la malattia si sia manifestata successivamente. 5. - La questione di costituzionalita' cosi' come promossa dalla difesa attorea non e' manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini della decisione della causa. In effetti l'orientamento costante ed univoco della giurisprudenza - come risulta non solo dalla sentenza della cassazione n. 2849/2004 citata nella prima ordinanza di rimessione, ma tutte le sentenze reperibili che si sono pronunciate sull'art. 13, comma 7 (come ad es. Cass. 622/2005; Cass. 855/2006; ma anche Cass. 758/2005; Cass. 4036/2004; Cass. 18243 e 17528/2002; Cass. 859/2005) - nega la corresponsione del beneficio di cui al comma 7 ai lavoratori ammalati se si trovino in pensione di vecchiaia o di anzianita' da prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992. Si tratta di diritto vivente in base ad orientamento preciso, piu' che ripetuto, unico e consolidato; a tal punto consolidato che la giurisprudenza non distingue piu' tra esposti sani ed esposti malati, tra il settimo e ottavo comma dell'art. 13; e con orientamento unico applica a tutti i pensionati la stessa soluzione normativa: l'aumento contributivo non e' dovuto per i gia' pensionati (di anzianita' o di vecchiaia) ante aprile 1992 sia che si tratti di esposti malati sia che si tratti di esposti sani; l'orientamento e' tal punto tramandato che la stessa Corte di cassazione in alcune sentenze non cita piu' nemmeno i singoli commi (7 o 8 dell'art. 13) oppure confonde i diversi commi (Cass. n. 758/2005; Cass. n. 4036/2004; Cass. n. 18243/2002 e n. 17528/2002; Cass. n. 859/2005). 6. - Nella stessa direzione del resto muove pure la costante e notoria applicazione della norma effettuata in sede amministrativa in modo conforme alla giurisprudenza unanime; non avendo mai nessun pensionato ante 28 aprile 1992 ricevuto dall'INPS il beneficio dell'aumento della contribuzione, ancorche' malato di patologia correlata all'asbesto. 7. - Si chiede percio' alla Corte costituzionale di valutare se il diniego stabilito dalla norma in base alla costante applicazione della giurisprudenza (e recezione in sede amministrativa), sia costituzionalmente legittimo in relazione ai parametri di cui agli artt.3, primo comma ed all'art. 2 cost. sulla scorta dei seguenti argomenti che giustificano l'incidente di incostituzionalita'. 8. - Anzitutto la limitazione posta dalla norma non appare ragionevole ai sensi dell'art. 3, primo comma della Costituzione in quanto qualunque lavoratore puo' contrarre una malattia da esposizione all'amianto a prescindere dalla data di conseguimento della pensione, dalla cessazione dell'attivita' morbigena e dal settore lavorativo di appartenenza. E' notorio infatti che le malattie da amianto sopravvengano sempre a distanza di tempo, anche lunga e lunghissima (variabile da 10 ai 40 anni), dall'esposizione professionale e dalla cessazione dell'attivita' lavorativa. La contrazione di una malattia correlata all'amianto - che costituisce il requisito essenziale per l'applicazione dell'art. 13, comma 7 - rappresenta percio' un evento futuro ed incerto che non ha alcuna relazione con la data del conseguimento della pensione, ne' con la tipologia dell'attivita' svolta; si tratta di evento che potrebbe intervenire in ogni momento della vita di un lavoratore; e non ha percio' alcuna giustificazione logica e giuridica che la legge accordi il beneficio in oggetto all'ammalato pensionato dopo il 28 aprile 1992 e lo neghi al lavoratore ammalato che conseguito la pensione prima della stessa data. 9. - Nel caso oggetto di questo giudizio si tratta, di un lavoratore di uno zuccherificio che si e' ammalato nel 2002, dopo l'entrata in vigore della legge e che ha gia' ottenuto dall'Inail tanto riconoscimento della malattia professionale, tanto il riconoscimento dell'esposizione; ad a cui nondimeno l'INPS non riconosce l'aumento della pensione perche' si sarebbe pensionato prima del 28 aprile 1992. Mentre, com'e' pacifico, seguendo l'applicazione della norma effettuata dalla unanime giurisprudenza, lo stesso INPS riconoscerebbe l'aumento pensionistico al collega del ricorrente che si fosse per ipotesi ammalato oggi stesso, pur essendo andato in pensione il giorno dopo il 28 aprile 1992. Ad avviso di questo giudice tutto cio' risulta in aperto contrasto con l'art. 3, primo comma della Cost. che non consente di poter differenziare il trattamento di un lavoratore ammalato a seconda che sia andato in pensione prima o dopo il 28 aprile 1992; soprattutto non e' giusto trattare differentemente due casi cosi' simili come appunto quelli di due lavoratori colpiti da una medesima malattia e per il solo fatto che uno dei due abbia conseguito la pensione prima e l'altro dopo il 28 aprile 1992; quando il conseguimento della pensione e' un fatto totalmente neutro sia rispetto alla malattia, sia rispetto alla natura del diritto accordata dalla legge. 10. - Si tratta di una disparita' di trattamento che non presenta connotato di razionalita' neppure richiamando la tesi che vorrebbe ricondurre la finalita' del beneficio in questione all'agevolazione dell'esodo ed al raggiungimento della pensione per i lavoratori appartenenti al dimesso settore amianto. E cio' perche' gli ammalati previsti come destinatari della normativa di cui al comma 7 possono essere invece lavoratori appartenenti a qualsiasi settore merceologico e non aver mai sofferto della asserita crisi occupazionale derivante dalla cessazione dell'amianto; anzi un lavoratore ammalato potrebbe avere cessato il lavoro ed essere andato in pensione per il fatto stesso della malattia; e quindi non c'e' motivo per differenziare chi e' andato in pensione per lo stesso fatto di aver contratto la malattia prima o dopo l'entrata in vigore della legge. 11. - Tra l'altro va ricordato che per il beneficio in discorso, riconosciuto agli ammalati dal comma 7 dell'art. 13, non vale il termine di decadenza introdotto dalla nuova normativa dettata con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (di conversione dell'art. 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269) per i benefici di cui al comma 8 dell'art. 13; talche' la domanda per ottenere il beneficio previdenziale in oggetto potrebbe essere presentata ben oltre il 26 giugno 2005 (individuato come ultima data utile sulla scorta del d.m. 27 ottobre 2004 pubblicato il 17 dicembre 2004): anche oggi sarebbe possibile, data la lunga latenza che caratterizza queste malattie, che due lavoratori contraggano - a lunga distanza di tempo dal conseguimento della loro pensione - una malattia d'amianto e che i medesimi lavoratori presentino domanda all'INPS ai fini del comma 7 dell'art. 13. L'INPS per accordare la rivalutazione previdenziale andrebbe pero' a verificare, in base alla normativa impugnata, soltanto la data del lontano pensionamento e l'accorderebbe a chi e' andato in pensione dopo il 28 aprile 2002, mentre la negherebbe a chi e' andato in pensione prima, ancorche' si ripete entrambi risultino malati dalla medesima data successiva al pensionamento. Tale premessa vale a rendere ancor piu' evidente come non potrebbe servire ad introdurre una qualche logica giustificazione all'interno della norma affermare che il beneficio sia stato accordato per agevolare il raggiungimento della pensione e/o per rimediare alla crisi del settore amianto; perche' come dimostra appunto l'esemplificazione appena effettuata in nessuno dei due casi sopra riportati (di lavoratori gia' pensionati da molti anni ed ammalati dopo lungo tempo) il beneficio potrebbe rimediare in realta' ad un qualsiasi pregiudizio occupazionale ricollegabile al pensionamento e/o alla dismissione del settore amianto; mentre in entrambi i casi il beneficio potrebbe rivestire l'eguale effetto di compensare, sia pure in piccola parte, un pregiudizio effettivo e reale derivante da un patologia professionale sopraggiunta nella vita di entrambe le persone, senza alcuna connessione con il loro stato di pensionato. 12. - La normativa in oggetto non solo e' irrazionale e discriminatoria ai sensi dell'art. 3, primo comma Cost., ma sembra anche in contrasto con i doveri inderogabili di solidarieta' sociale ed umana solennemente proclamati nell'art. 2 della Costituzione apparendo anzitutto disumano a questo giudice che vi siano in Italia lavoratori ammalati d'amianto che non vengano riconosciuti dall'ordinamento come «lavoratori esposti all'amianto» ai fini della maggiorazione previdenziale in discorso, solo perche' sono andati in pensione prima della legge n. 257/1992 e pur avendo contratto la malattia dopo la legge (come altri loro colleghi lavoratori pensionatisi dopo); e non si puo' pensare percio' che la Costituzione italiana possa tollerare questa assurda discriminazione, anche perche' fino a quando esistono casi del genere non puo' esistere vera solidarieta' sociale ai sensi dell'art. 2 Cost.; e non puo' neanche esistere che gli inclusi nel trattamento previsto dalla legge possano sentirsi soddisfatti di fronte a chi sarebbe stato escluso dalla legge in modo cosi' irrazionale, perche' dalla sperequazione non puo' mai nascere un sentimento di vera solidarieta' sociale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 (come modificato dalla legge n. 271/1993) in relazione agli artt. 3, primo comma e secondo della Costituzione, nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992). Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera ed alle parti del presente giudizio. Ravenna, addi' 11 giugno 2009 Il giudice: Riverso