N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2009

Ordinanza dell'11 giugno 2009 emessa dal  Tribunale  di  Ravenna  nel
procedimento civile promosso da Di Nardo Giovanni contro I.N.P.S.. 
 
Previdenza - Lavoratori affetti da malattia cagionata da  esposizione
  all'amianto e in posizione di quiescenza al momento dell'entrata in
  vigore  della  legge  censurata  -  Beneficio  della  rivalutazione
  contributiva - Esclusione - Ingiustificato diverso  trattamento  di
  situazioni omogenee  -  Violazione  del  principio  di  uguaglianza
  sostanziale  -  Riproposizione  di  questione  gia'  oggetto  della
  ordinanza della Corte n.  357/2008  di  manifesta  inammissibilita'
  ritenuta superata dal giudice rimettente. 
- Legge 27 marzo 1992, n. 257, art.  13,  comma  7,  come  modificato
  dall'art. 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n.  169,  aggiunto
  dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.46 del 18-11-2009 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
      
      
    A scioglimento della riserva che precede; 
    Letti gli atti ed esaminati i documenti della causa; 
 
                     Osserva in fatto e diritto 
 
    1. - Con ricorso depositato avanti questo giudice il  16  gennaio
2007  il  signor  Di  Nardo  Giovanni  ha  chiesto  in  giudizio   il
riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art. 13,  comma  7
della legge n. 257/1992 essendo stato riconosciuto dall'INAIL affetto
da malattia professionale derivante  da  esposizione  all'amianto.  A
supporto della domanda il ricorrente ha premesso in fatto: 
        di aver lavorato alle dipendenze della Eridania S.p.A. presso
lo zuccherificio in localita'  di  Russi  (Ravenna)  in  qualita'  di
operaio manutentore ed addetto al controllo impianto dal  28  gennaio
1963 al 28 febbraio 1991; 
        di essere andato in pensione di anzianita' con decorrenza dal
1° marzo 1991, prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992; 
        che  in  data  28  ottobre  2002  aveva  ricevuto  dall'INAIL
l'attestazione positiva di esposizione  all'amianto  ai  sensi  della
legge n. 257/1992 essendo stata  riconosciuta  come  provata  la  sua
esposizione per tutto il periodo di  lavoro  svolto  alle  dipendenze
dell'Eridania per piu' di 28 anni (dal 28 gennaio 1963 al 28 febbraio
1991); 
        di aver ricevuto, in particolare, la stessa  attestazione  di
esposizione all'amianto dall'INAIL ai sensi dell'art.  13,  comma  7,
legge  n.  257/1992  in  quanto  affetto  da  malattia  professionale
derivante   dall'esposizione   all'amianto   (malattia   riconosciuta
dall'Inail in data 1° agosto 2002); 
        che dopo aver  ricevuto  l'attestato  di  esposizione,  aveva
richiesto all'INPS la ricostituzione  della  propria  pensione  e  la
corresponsione dell'aumento derivante dall'applicazione dell'art. 13,
comma 7 della legge n. 257/1992 (come mod. dalla legge  n.  271/1993)
il quale riconosce il beneficio della rivalutazione  contributiva  in
questi  termini:  Ai  fini  del   conseguimento   delle   prestazioni
pensionistiche  per  i  lavoratori  che  abbiano  contratto  malattie
professionali  a  causa  dell'esposizione   all'amianto   documentate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione, contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)  il  numero  di  settimane  coperte  da  contribuzione
obbligatoria relativa a periodi  di  prestazione  lavorativa  per  il
periodo di provata esposizione all'amianto  e'  moltiplicato  per  il
coefficiente di 1,5 «...»; 
        che l'INPS ha respinto la sua richiesta opponendogli il fatto
che alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile
1992) egli non fosse in attivita' lavorativa e si  trovasse  anzi  in
pensione di  anzianita'  con  decorrenza  dal  1°  marzo  1991;  tale
posizione negativa e' stata ribadita dall'INPS nello stesso  giudizio
di merito richiamando la giurisprudenza che  nega  ai  lavoratori  in
pensione il beneficio della maggiorazione contributiva in discorso. 
    2. - Nel corso del giudizio di merito con ordinanza  in  data  10
luglio 2007 e' stata quindi sollevata questione di  costituzionalita'
dell'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 (come modificato  dalla
legge n. 271/1993) in relazione agli artt. 3, primo e  secondo  comma
della Costituzione, nella parte in cui nega che  spetti  l'erogazione
del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori  affetti
da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in
pensione al momento dell'entrata in vigore della  legge  n.  257/1992
(28 aprile 1992). 
    3.  -  Con  ordinanza  n.  357  del  31  ottobre  2008  la  Corte
costituzionale  ha   dichiarato   inammissibile   la   questione   di
costituzionalita'  ritenendo  che  fosse  stata  sollevata  in   modo
illogico e soprattutto  per  ottenere  un  avallo  a  favore  di  una
determinata interpretazione della disposizione censurata. 
    4.  -  Dopo  l'ordinanza  della  Corte  costituzionale  e'  stato
riassunto il giudizio di merito ed all'udienza del 27 maggio 2009  la
difesa del ricorrente ha chiesto che venisse risollevata la questione
di costituzionalita' su nuove basi allegando che sull'interpretazione
della norma si sia formato un «diritto vivente» sulla  scorta  di  un
indirizzo giurisprudenziale consolidato il quale nega  risolutamente,
e senza  eccezioni,  che  ai  lavoratori  malati  possa  spettare  la
rivalutazione contributiva stabilita  dall'art.  13,  comma  7  della
legge n. 257/1992, se andati in pensione prima dell'entrata in vigore
della stessa legge  ed  ancorche'  la  malattia  si  sia  manifestata
successivamente. 
    5. - La questione di costituzionalita' cosi' come promossa  dalla
difesa attorea non e' manifestamente infondata  ed  e'  rilevante  ai
fini della decisione della causa. 
    In   effetti   l'orientamento   costante   ed    univoco    della
giurisprudenza  -  come  risulta  non  solo  dalla   sentenza   della
cassazione n. 2849/2004 citata nella prima ordinanza  di  rimessione,
ma tutte le sentenze reperibili che si sono pronunciate sull'art. 13,
comma 7 (come ad es. Cass. 622/2005; Cass. 855/2006; ma  anche  Cass.
758/2005; Cass. 4036/2004; Cass. 18243 e 17528/2002; Cass.  859/2005)
- nega  la  corresponsione  del  beneficio  di  cui  al  comma  7  ai
lavoratori ammalati se si trovino  in  pensione  di  vecchiaia  o  di
anzianita' da prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992. 
    Si tratta di diritto vivente in  base  ad  orientamento  preciso,
piu' che ripetuto, unico e consolidato; a tal punto  consolidato  che
la giurisprudenza non distingue piu'  tra  esposti  sani  ed  esposti
malati,  tra  il  settimo  e  ottavo  comma  dell'art.  13;   e   con
orientamento unico applica a tutti i pensionati la  stessa  soluzione
normativa: l'aumento contributivo non e' dovuto per i gia' pensionati
(di anzianita' o di vecchiaia) ante aprile 1992 sia che si tratti  di
esposti malati sia che si tratti di esposti sani;  l'orientamento  e'
tal punto tramandato che la stessa  Corte  di  cassazione  in  alcune
sentenze non cita piu' nemmeno i singoli commi (7 o 8  dell'art.  13)
oppure  confonde  i  diversi  commi  (Cass.  n.  758/2005;  Cass.  n.
4036/2004; Cass. n. 18243/2002 e n. 17528/2002; Cass. n. 859/2005). 
      
    6. - Nella stessa direzione del resto muove pure  la  costante  e
notoria applicazione della norma effettuata in sede amministrativa in
modo conforme alla giurisprudenza  unanime;  non  avendo  mai  nessun
pensionato ante  28  aprile  1992  ricevuto  dall'INPS  il  beneficio
dell'aumento  della  contribuzione,  ancorche'  malato  di  patologia
correlata all'asbesto. 
    7. - Si chiede percio' alla Corte costituzionale di  valutare  se
il diniego stabilito dalla norma in base alla  costante  applicazione
della  giurisprudenza  (e  recezione  in  sede  amministrativa),  sia
costituzionalmente legittimo in relazione ai parametri  di  cui  agli
artt.3, primo comma ed all'art. 2 cost.  sulla  scorta  dei  seguenti
argomenti che giustificano l'incidente di incostituzionalita'. 
    8. - Anzitutto  la  limitazione  posta  dalla  norma  non  appare
ragionevole ai sensi dell'art. 3, primo comma della  Costituzione  in
quanto  qualunque  lavoratore  puo'   contrarre   una   malattia   da
esposizione all'amianto a prescindere  dalla  data  di  conseguimento
della pensione,  dalla  cessazione  dell'attivita'  morbigena  e  dal
settore lavorativo di appartenenza. 
    E' notorio infatti  che  le  malattie  da  amianto  sopravvengano
sempre a distanza di tempo, anche lunga e lunghissima  (variabile  da
10 ai 40 anni), dall'esposizione  professionale  e  dalla  cessazione
dell'attivita' lavorativa. La contrazione di una  malattia  correlata
all'amianto  -  che   costituisce   il   requisito   essenziale   per
l'applicazione dell'art. 13, comma 7 - rappresenta percio' un  evento
futuro ed incerto che  non  ha  alcuna  relazione  con  la  data  del
conseguimento della pensione, ne'  con  la  tipologia  dell'attivita'
svolta; si tratta di evento che potrebbe intervenire in ogni  momento
della vita di un lavoratore; e non ha percio' alcuna  giustificazione
logica e giuridica che la  legge  accordi  il  beneficio  in  oggetto
all'ammalato pensionato  dopo  il  28  aprile  1992  e  lo  neghi  al
lavoratore ammalato che conseguito la  pensione  prima  della  stessa
data. 
    9. - Nel caso  oggetto  di  questo  giudizio  si  tratta,  di  un
lavoratore di uno zuccherificio che si e'  ammalato  nel  2002,  dopo
l'entrata in vigore della legge e che  ha  gia'  ottenuto  dall'Inail
tanto  riconoscimento  della   malattia   professionale,   tanto   il
riconoscimento  dell'esposizione;  ad  a  cui  nondimeno  l'INPS  non
riconosce l'aumento della  pensione  perche'  si  sarebbe  pensionato
prima  del  28  aprile  1992.  Mentre,  com'e'   pacifico,   seguendo
l'applicazione della norma effettuata dalla  unanime  giurisprudenza,
lo stesso INPS riconoscerebbe l'aumento pensionistico al collega  del
ricorrente che si fosse per ipotesi ammalato oggi stesso, pur essendo
andato in pensione il giorno dopo il 28 aprile 1992. 
    Ad  avviso  di  questo  giudice  tutto  cio'  risulta  in  aperto
contrasto con l'art. 3, primo comma della Cost. che non  consente  di
poter differenziare  il  trattamento  di  un  lavoratore  ammalato  a
seconda che sia andato in pensione prima o dopo il  28  aprile  1992;
soprattutto non e' giusto trattare  differentemente  due  casi  cosi'
simili come appunto quelli di due lavoratori colpiti da una  medesima
malattia e per il solo fatto che uno  dei  due  abbia  conseguito  la
pensione  prima  e  l'altro  dopo  il  28  aprile  1992;  quando   il
conseguimento della  pensione  e'  un  fatto  totalmente  neutro  sia
rispetto  alla  malattia,  sia  rispetto  alla  natura  del   diritto
accordata dalla legge. 
    10. - Si tratta di una disparita' di trattamento che non presenta
connotato di razionalita' neppure richiamando la  tesi  che  vorrebbe
ricondurre la finalita' del beneficio in  questione  all'agevolazione
dell'esodo ed al  raggiungimento  della  pensione  per  i  lavoratori
appartenenti al dimesso settore amianto. E cio' perche' gli  ammalati
previsti come destinatari della normativa di cui al comma  7  possono
essere   invece   lavoratori   appartenenti   a   qualsiasi   settore
merceologico  e  non  aver  mai   sofferto   della   asserita   crisi
occupazionale  derivante  dalla  cessazione  dell'amianto;  anzi   un
lavoratore ammalato potrebbe avere cessato il lavoro ed essere andato
in pensione per il fatto stesso della malattia;  e  quindi  non  c'e'
motivo per differenziare chi e' andato  in  pensione  per  lo  stesso
fatto di aver contratto la malattia prima o dopo l'entrata in  vigore
della legge. 
    11. - Tra l'altro va ricordato che per il beneficio in  discorso,
riconosciuto agli ammalati dal comma 7  dell'art.  13,  non  vale  il
termine di decadenza introdotto dalla nuova normativa dettata con  la
legge 24 novembre 2003, n. 326 (di conversione dell'art. 47 del  d.l.
30 settembre 2003, n. 269) per i benefici di cui al comma 8 dell'art.
13; talche' la domanda per ottenere  il  beneficio  previdenziale  in
oggetto potrebbe essere  presentata  ben  oltre  il  26  giugno  2005
(individuato come ultima data utile sulla scorta del d.m. 27  ottobre
2004 pubblicato il 17 dicembre 2004): anche oggi  sarebbe  possibile,
data la lunga latenza  che  caratterizza  queste  malattie,  che  due
lavoratori contraggano - a lunga distanza di tempo dal  conseguimento
della loro pensione  -  una  malattia  d'amianto  e  che  i  medesimi
lavoratori presentino domanda all'INPS ai fini del comma 7  dell'art.
13. L'INPS per  accordare  la  rivalutazione  previdenziale  andrebbe
pero' a verificare, in base alla  normativa  impugnata,  soltanto  la
data del lontano pensionamento e l'accorderebbe a chi  e'  andato  in
pensione dopo il 28 aprile 2002, mentre la negherebbe a chi e' andato
in pensione prima, ancorche'  si  ripete  entrambi  risultino  malati
dalla medesima data successiva al pensionamento. 
    Tale premessa  vale  a  rendere  ancor  piu'  evidente  come  non
potrebbe servire ad introdurre  una  qualche  logica  giustificazione
all'interno  della  norma  affermare  che  il  beneficio  sia   stato
accordato per agevolare il  raggiungimento  della  pensione  e/o  per
rimediare alla crisi  del  settore  amianto;  perche'  come  dimostra
appunto l'esemplificazione appena effettuata in nessuno dei due  casi
sopra riportati (di lavoratori  gia'  pensionati  da  molti  anni  ed
ammalati dopo lungo tempo) il beneficio potrebbe rimediare in realta'
ad  un   qualsiasi   pregiudizio   occupazionale   ricollegabile   al
pensionamento e/o alla dismissione del  settore  amianto;  mentre  in
entrambi i casi il beneficio potrebbe rivestire l'eguale  effetto  di
compensare, sia pure in piccola parte,  un  pregiudizio  effettivo  e
reale derivante da un patologia professionale sopraggiunta nella vita
di entrambe le persone, senza alcuna connessione con il loro stato di
pensionato. 
    12.  -  La  normativa  in  oggetto  non  solo  e'  irrazionale  e
discriminatoria ai sensi dell'art. 3, primo comma  Cost.,  ma  sembra
anche in contrasto con i doveri inderogabili di solidarieta'  sociale
ed umana  solennemente  proclamati  nell'art.  2  della  Costituzione
apparendo anzitutto disumano a questo giudice che vi siano in  Italia
lavoratori  ammalati   d'amianto   che   non   vengano   riconosciuti
dall'ordinamento come «lavoratori esposti all'amianto» ai fini  della
maggiorazione previdenziale in discorso, solo perche' sono andati  in
pensione prima della legge n. 257/1992  e  pur  avendo  contratto  la
malattia  dopo  la  legge  (come  altri  loro   colleghi   lavoratori
pensionatisi dopo); e non si puo' pensare percio' che la Costituzione
italiana  possa  tollerare  questa  assurda  discriminazione,   anche
perche' fino a quando esistono casi del genere non puo' esistere vera
solidarieta' sociale ai sensi dell'art. 2 Cost.; e non  puo'  neanche
esistere che gli inclusi nel trattamento previsto dalla legge possano
sentirsi soddisfatti di fronte a  chi  sarebbe  stato  escluso  dalla
legge in modo cosi' irrazionale, perche' dalla sperequazione non puo'
mai nascere un sentimento di vera solidarieta' sociale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 (come
modificato dalla legge n. 271/1993) in relazione agli artt. 3,  primo
comma e secondo della Costituzione,  nella  parte  in  cui  nega  che
spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai
lavoratori affetti da malattia cagionata da  esposizione  all'amianto
che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della
legge n. 257/1992 (28 aprile 1992). 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri e  di  darne  comunicazione  al
Presidente del Senato e al Presidente della Camera ed alle parti  del
presente giudizio. 
        Ravenna, addi' 11 giugno 2009 
 
                         Il giudice: Riverso