N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 ottobre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 ottobre 2009 (della Regione Toscana). 
 
Energia - Previsione di interventi urgenti per le  reti  dell'energia
  da effettuarsi da parte di uno o piu' commissari  straordinari  del
  Governo con mezzi e poteri straordinari,  con  ricorso  a  capitale
  prevalentemente o  interamente  privato  -  Mancata  previsione  di
  intesa con le Regioni per gli interventi relativi alla trasmissione
  ed alla distribuzione dell'energia - Ricorso della Regione  Toscana
  - Denunciata violazione delle competenze  regionali  nelle  materie
  della  produzione,  trasporto  e  distribuzione  dell'energia,  del
  governo del territorio, della tutela della salute,  del  turismo  e
  della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, lesione  del
  principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito  nella  legge  3
  agosto 2009, n. 102, art. 4, comma 1, come sostituito dall'art.  1,
  comma 1, lett. a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103. 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Sanita'  pubblica  -  Impiego
  pubblico  -  Dipendenti  assenti  dal  servizio  per   malattia   -
  Accertamenti medico-legali -  Compito  istituzionale  del  Servizio
  sanitario nazionale, con oneri a  carico  delle  aziende  sanitarie
  locali - Reperimento,  a  decorrere  dal  2010,  di  una  quota  di
  finanziamento nell'ambito  delle  risorse  ordinarie  destinate  al
  Servizio sanitario nazionale, da ripartirsi fra le Regioni  tenendo
  conto del numero dei dipendenti pubblici  presenti  nei  rispettivi
  territori - Lamentata incidenza sulla organizzazione  funzionale  e
  sulle competenze contabili e finanziarie delle  aziende  sanitarie,
  anziche'   sulle   amministrazioni   pubbliche   fruitrici    delle
  prestazioni  medico-legali  -  Ricorso  della  Regione  Toscana   -
  Denunciata violazione delle attribuzioni regionali  in  materia  di
  tutela della salute e di  organizzazione  del  servizio  sanitario,
  violazione dell'autonomia finanziaria regionale. 
- Decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito  nella  legge  3
  agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 23, lett. e),  nella  parte  in
  cui introduce i commi 5-bis e 5-ter all'art. 71  del  decreto-legge
  25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6  agosto  2008,  n.
  133. 
- Costituzione, artt. 117 e 119. 
(GU n.46 del 18-11-2009 )
    Ricorso della Regione Toscana,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  785
del 14 settembre 2009, rappresentato e difeso, per mandato  in  calce
al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della  Regione
Toscana, elettivamente domiciliato in  Roma,  Corso  Italia  n.  102,
presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,  per
la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  4,
comma primo, dell'art. 17, comma 23, lett.  e  (nella  parte  in  cui
introduce i commi 5-bis e 5-ter all'art. 71 della legge n.  133/2008)
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto
2009, n. 102 - recante 
    provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  dei  termini  e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali - nonche' dell'art.
1, comma 1, lettera a)  del  d.l.  3  agosto  2009,  n.  103  recante
«Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009». 
    Nella Gazzetta Ufficiale n.  179  del  4  agosto  2009  e'  stata
pubblicata la legge n. 102 del  2009,  di  conversione  del  d.l.  n.
78/2009, contenente molteplici disposizioni dal contenuto eterogeneo;
nella stessa Gazzetta e' stato altresi' pubblicato il d.l. n. 103 del
2009, correttivo del citato decreto anticrisi. 
    Le norme impugnate sono lesive delle competenze regionali  per  i
seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma della legge
n. 102/2009 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del d.l.  n.  103/2009
per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche  sotto  il  profilo
della lesione del principio della leale collaborazione. 
    L'art.  4  disciplina  gli  interventi  urgenti   per   le   reti
dell'energia. 
    La norma, nella formulazione antecedente la legge di conversione,
al comma 1 attribuiva al Consiglio dei ministri,  su  proposta  e  di
concerto con i Ministri  competenti,  d'intesa  con  le  regioni,  il
compito di individuare gli interventi relativi alla produzione,  alla
trasmissione e alla distribuzione dell'energia,  da  effettuarsi  con
mezzi e poteri straordinari, nel caso in  cui  ricorrano  ragioni  di
particolare urgenza in riferimento allo sviluppo  socio-economico.  A
tal fine, al comma 2 dello stesso articolo, veniva previsto il potere
di nomina, con le medesime modalita' di cui la  precedente  comma  1,
quindi  sempre  d'intesa  con   le   regioni,   di   un   Commissario
straordinario che agisce in deroga ed in  sostituzioni  di  tutte  le
Amministrazioni altrimenti competenti. 
    La norma cosi formulata pur incidendo senz'altro su  una  materia
di spettanza regionale  ai  sensi  dell'art.  117,  comma  3,  Cost.,
prevedeva un intervento «amministrativo» dello Stato, in  virtu'  del
principio  di  sussidiarieta'  verticale   ascendente,   in   ragione
dell'urgenza  e  della  straordinarieta'  della  situazione  che  ben
potevano  giustificare,  da  un  punto   di   vista   costituzionale,
l'evocazione del potere al livello di governo  statale,  perche'  era
sempre  prevista  l'intesa  con  le  regioni.  Non  si   ravvisavano,
pertanto,   profili   di    illegittimita'    costituzionale    della
disposizione. 
    Oggi invece, nel testo novellato dalla legge  di  conversione  n.
102/2009, il coinvolgimento delle regioni e' previsto  esclusivamente
per gli interventi relativi alla produzione dell'energia, mentre  non
e' contemplata alcuna  intesa  con  le  regioni  per  gli  interventi
relativi alla trasmissione cd alla distribuzione dell'energia. 
    Tale previsione e' stata ugualmente riprodotta dall'art. l, comma
1, lett. a) del d.l. 3 agosto  2009,  n.  103,  recante  disposizioni
correttive del decreto anticrisi n. 78 del 2009,  che  ha  sostituito
l'art. 4, comma 1 sopra riportato. 
    La limitazione dell'intesa determina evidenti  conseguenze  anche
in ordine al procedimento di  nomina  del  Commissario  straordinario
prevista dal successivo comma 2, il quale richiama - per le modalita'
della nomina - proprio il comma 1. 
    La disposizione, nella parte in  cui  ha  soppresso  la  prevista
intesa con le regioni per quanto attiene gli interventi relativi alla
trasmissione ed alla  distribuzione  dell'energia,  e'  lesiva  delle
competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost. 
    Infatti la materia della produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale   dell'energia   rientra   nella    potesta'    legislativa
concorrente, ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  e  gli
interventi di trasmissione e distribuzione energetici  interferiscono
con materie di competenza regionale, come il governo del  territorio,
la tutela della salute, il  turismo  e  la  valorizzazione  dei  beni
culturali ed ambientali. 
    Trova percio' applicazione il  principio,  piu'  volte  affermato
dalla Corte  costituzionale,  per  cui  quando  lo  Stato  decide  di
allocare a se stesso ai sensi dell'art. 118, Cost. la titolarita'  di
funzioni  amministrative,  dettando  quindi   anche   la   necessaria
disciplina  legislativa  incidente   in   ambiti   rientranti   nella
competenza regionale, deve essere prevista l'intesa con le regioni, a
salvaguardia  delle  loro  attribuzioni  costituzionalmente  previste
(sentenze n. 303/2003; n. 6/2004; n. 383/2005). 
    Nella richiamata sentenza  n.  6/2004  la  Corte  costituzionale,
proprio in riferimento alla materia dell'energia, ha  dichiarato  che
l'intesa e' da considerarsi di natura forte, « nel senso che  il  suo
mancato  raggiungimento  costituisce   ostacolo   insuperabile   alla
conclusione del procedimento», stante  l'impatto  che  una  struttura
produttiva come  l'impianto  energetico  ha  su  molteplici  funzioni
regionali. 
    Ancora,  nella  sentenza  n.  383  del  2005,  e'  rilevato   che
«Nell'attuale situazione, come questa Corte ha piu' volte ribadito  a
partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le  sentenze
n. 242 e n. 285  del  2005),  tali  intese  costituiscono  condizione
minima e imprescindibile per  la  legittimita'  costituzionale  della
disciplina  legislativa  statale  che  effettui   la   "chiamata   in
sussidiarieta'" di una funzione amministrativa  in  materie  affidate
alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di
vere e proprie intese "in senso forte", ossia  di  atti  a  struttura
necessariamente bilaterale, come tali non  superabili  con  decisione
unilaterale di  una  delle  parti.  In  questi  case  pertanto,  deve
escludersi che, ai fini' del perfezionamento dell'intesa, la volonta'
della  regione   interessata   possa   essere   sostituita   da   una
determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal  modo  l'unico
attore di una fattispecie che, viceversa,  non  puo'  strutturalmente
ridursi all'esercizio di un potere  unilaterale.  L'esigenza  che  il
conseguimento di queste intese sia  non  solo  ricercato  in  termini
effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche
agevolato  per  evitare  situazioni  di  stallo,  potra'   certamente
ispirare  l'opportuna  individuazione,  sul  piano  legislativo,   di
procedure  parzialmente  innovative  volte  a   favorire   l'adozione
dell'arto  finale  nei  casi  in  cui  siano  insorte  difficolta'  a
conseguire l'intesa, ma tali procedure  non  potranno  in  ogni  caso
prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritarie delle
parti  coinvolte.  E  nei  casi  limite  di  mancato   raggiungimento
dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del
ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato
e regioni». 
    Le norme impugnate non rispettano i richiamati principi,  perche'
eliminano l'intesa con le regioni, non sostituendola  con  meccanismi
analoghi di leale collaborazione, per gli interventi di  trasmissione
e distribuzione dell'energia. 
    Di qui i vizi denunciati. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma  23,  lett.  e),
per violazione degli artt. 117 e 119, Cost. 
    Il comma 23 dell'art. 17 della  legge  n.  102  del  2009  appare
incostituzionale nella parte in cui, con la lettera e), introduce due
nuovi commi all'art. 71 della legge n. 133/2008, i quali prevedono: 
        «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti
dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali
su richiesta delle Amministrazioni  pubbliche  interessate  rientrano
nei  compiti  istituzionali   del   Servizio   sanitario   nazionale:
conseguentemente i relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle
aziende sanitarie locali. 
        5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede  di  riparto  delle
risorse per il finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e'
individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al
comma 5-bis, ripartita fra le regioni  tenendo  conto  dell'incidenza
sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di  cui
al comma  1  sono  effettuati  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse
disponibili a tale scopo.». 
    La disposizione,  cosi  come  formulata,  obbliga  le  regioni  a
sostenere, tramite il fondo sanitario, l'onere delle  visite  fiscali
ai dipendenti assenti dal servizio per malattia. 
    Gli   accertamenti   medico-legali   effettuati   dalle   Aziende
sanitarie,  rientrano  nei   compiti   istituzionali   del   Servizio
sanitario, ma questo non comporta  che  automaticamente  le  relative
prestazioni siano effettuate a titolo gratuito. 
    La regione Toscana, nell'esercizio delle  proprie  competenze  in
materia  di  tutela  della  salute  ed  organizzazione  del  Servizio
sanitario regionale, ha emanato nell'anno 2005 una delibera di Giunta
(n. 622 del 6 giugno 2005: doc. 1)  in  base  alla  quale  le  visite
fiscali richieste  dai  datori  di'  lavoro  pubblici  per  i  propri
dipendenti assenti per malattia sono a titolo oneroso per  il  datore
di lavoro,  trattandosi  di'  certificazioni  mediche  richieste  non
nell'interesse  del  lavoratore,  in  quanto  utente   del   servizio
sanitario, ma nell'interesse dei datare di lavoro stesso (pubblico  o
privato) per accertare la legalita' dell'assenza  del  prestatore  di
lavoro. 
    Tale delibera e' stata contestata dall'Amministrazione statale la
quale sosteneva che il servizio  di  visita  fiscale  avrebbe  dovuto
essere gratuito per il datore di lavoro Pubblica Amministrazione,  in
quanto prestazione  rientrante  nei  L.E.A.  (livelli  essenziali  di
assistenza) dovuti al lavoratore. 
    Il t.a.r. Toscana prima (sentenze n. 4353/2004; n.  6038/2006)  e
il Consiglio di Stato poi (Sez. V, n. 5690 del 2008)  hanno  rilevato
che   le   suddette   visite   «si   sostanziano...   in   un momento
procedimentale  tecnico  volto  a  tutelare  un  interesse  specifico
dell'Amministrazione istante ed il loro  espletamento  non  risponde,
quindi, all'interesse diffuso della salute collettiva. Pertanto... la
visita  fiscale  disposta  nell'interesse  dell'Amministrazione   non
integra un L.E.A.». 
    Lo stesso principio e' stato affermato dalla Corte di cassazione,
Sez. I, n. 13992 del 28 maggio 2008. 
    La  norma  impugnata,  invece,  vanifica  la   legittima   scelta
organizzativa regionale, imponendo la gratuita' delle visite fiscali,
facendo quindi ricadere il relativo onere sulle aziende sanitarie  e,
quindi, sul fondo sanitario regionale. 
    La previsione e'  lesiva  delle  attribuzioni  regionali  di  cui
all'art.  117,  Cost.,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  di
organizzazione del servizio sanitario. 
    Infatti l'attivita' di' controllo medico-legale sulle  condizioni
di  salute  dei  lavoratori  dipendenti  al  fine  di  accertare,  su
richiesta del datore di  lavoro,  la  legittimita'  dell'assenza  dal
lavoro, pur rientrando nelle competenze delle  ASL,  non  costituisce
prestazione di cura e prevenzione e pertanto non risponde ai fini  di
tutela della salute collettiva garantiti  dalla  legge  n.  833/1978,
cosi' che non e' precluso alle regioni richiedere il pagamento  delle
prestazioni secondo una tariffa determinata. 
    Il fondo sanitario, con cui le disposizioni  impugnate  prevedono
che sia coperto l'onere economico delle ASL per  le  visite  fiscali,
deve invece essere utilizzato per far fronte alle prestazioni dirette
alla tutela  della  salute;  il  finanziamento  sanitario  e'  dunque
finalizzato al soddisfacimento dei  L.E.A.,  determinati  in  accordo
Stato-regioni. 
    Tanto e' vero che  sia  il  d.P.C.m.  29  novembre  2001  che  il
successivo d.P.C.m. 28 novembre 2003 escludono totalmente dai  L.E.A.
le prestazioni rappresentate da «certificazioni mediche, comprese  le
prestazioni  diagnostiche  necessarie  per  il  loro  rilascio,   non
rispondenti ai fini  della  tutela  della  salute  collettiva,  anche
quando richieste da disposizioni di legge». Cio' e' confermato  anche
dal d.P.C.m. 21 aprile 2008. 
    Le norme impugnate individuano la quota necessaria  a  finanziare
gli accertamenti medico-legali in riferimento all'espletamento  delle
visite fiscali, quale parte del Fondo  Sanitario  e  non  come  fondo
aggiuntivo  da  destinare  agli  scopi  di  cui  sopra,  pertanto  la
prestazione richiesta  si  configura  come  un  L.E.A.,  per  la  cui
definizione risulta necessario l'accordo in conferenza  Stato-regione
(secondo quanto la Corte costituzionale, con le sentenze n.  134  del
2006 e n. 88 del 2003, ha ritenuto costituzionalmente necessitato). 
    Cio'  costituisce  una  lesione  delle  competenze  regionali  in
materia di tutela della salute di' cui  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost.  Queste  sono  altresi'  compromesse  perche'  si   impone   di
utilizzare il  finanziamento  sanitario  per  prestazioni  del  tutto
estranee  alla  finalita'  del  finanziamento  stesso,  riducendo  le
risorse per i L.EA., che restano cosi' a carico delle regioni. 
    Le impugnate disposizioni violano  anche  l'art.  119,  Cost.  in
quanto la regione, per garantire invariato il livello  di  assistenza
sanitaria, e' costretta ad integrare il fondo sanitario regionale con
proprie risorse finanziarie. Tale lesione dell'autonomia  finanziaria
regionale e'  aggravata  dal  fatto  che  l'onerosita'  delle  visite
fiscali per le aziende sanitarie e' subito operativa, mentre la quota
del fondo sanitario per tale scopo e' prevista solo dal 2010, il  che
rende sin da subito percepibile la carenza finanziaria lamentata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si confida che la Corte costituzionale dichiari  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 4, comma  1,  dell'art.  17,  comma  23,
lett. e) (nella parte in cui introduce i commi 5-bis e 5-ter all'art.
71 della legge n. 133/2008) del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' dell'art. 1, comma
1 lettera a) del d.l. 3 agosto 2009,  n.  103  per  violazione  degli
artt. 117, 118, 119 Cost. anche sotto il profilo  della  lesione  del
principio di leale collaborazione. 
    Si deposita: 1) delibera della Giunta  regionale  n.  622  del  6
giugno 2005. 
    Si deposita altresi' la delibera di autorizzazione  a  promuovere
il presente ricorso. 
        Firenze-Roma, addi' 2 ottobre 2009 
 
                           Avv. Lucia Bora