N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 ottobre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per finalita' turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Lamentata attribuzione di preferenza al concessionario uscente in contrasto con il diritto comunitario - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevolezza, disparita' di trattamento tra gli operatori economici, violazione della liberta' di stabilimento, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 36, comma 2, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. - Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. a); trattato CE, art. 43. Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Cacciabilita' delle specie di cui all'allegato II dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Lamentato intervento della Regione nella determinazione delle specie cacciabili riservata allo Stato, contrasto con la norma statale che da' l'elenco delle specie cacciabili sul territorio nazionale e costituisce espressione di standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari in materia di caccia e pesca, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 37, commi 1 e 2, attuativo dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18. Ambiente - Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Programmazione faunistica e attivita' venatoria - Prevista futura individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna - Destinazione in via provvisoria e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento - Applicazione sino a tale termine sul territorio della Regione del regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire lo svolgimento della stagione venatoria - Lamentata violazione del rispetto degli standard minimi e uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 48, comma 6, modificativo dell'art. 40 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, comma 1; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 3.(GU n.47 del 25-11-2009 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 36, comma 2, 37, commi 1 e 2 e 48, comma 6, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni di demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistica-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008)». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 ottobre 2009 (si depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del ministro proponente). La legge regionale in epigrafe indicata presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente ad alcune disposizioni concernenti l'esercizio dell'attivita' venatoria e la disciplina del demanio marittimo. Si premette che sebbene la Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 3, e dell'art. 6, comma 1, punto 3, della legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963, abbia una potesta' legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, la stessa e' sottoposta al rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art.117, secondo comma, lett. s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411 /CEE, 91/244/CE) e delle norme fondamentali delle riforme economico sociali, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 dello Statuto speciale e dall'art. 117, primo comma della Costituzione. Partendo da queste premesse, risultano censurabili, perche' invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art.117, secondo comma, lett. s) Cost. ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal sopracitato art. 4, comma 1, dello Statuto, le seguenti disposizioni della legge in esame: 1) la disposizione contenuta nell'articolo 37, commi 1 e 2, disciplinando la cacciabilita' delle specie di cui all'allegato II dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CE, prevede che «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attivita' venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento». La norma regionale quindi interviene in un ambito, quale quello della determinazione delle specie cacciabili, che e' precluso alla competenza regionale. Infatti l'articolo 18 della legge n. 157/1992 nel dare 1'elenco delle specie cacciabili sul territorio nazionale, stabilisce che le variazioni allo stesso siano disposte con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e sentito l'organismo tecnico scientifico, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. La Corte costituzionale ha piu' volte affermato che «le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale» (cfr. sent. n.. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998) . Pertanto la norma regionale viola l'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, legge costituzionale n.1/1963, secondo cui la potesta' legislativa regionale in materia di caccia e pesca deve svolgersi in armonia con le norme fondamentali delle riforme economico sociali, oltre a risultare in contrasto con la citata norma statale che costituisce espressione di standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente, in violazione della competenza statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost.; 2) la norma contenuta nell'articolo 48, comma 6, che introduce il comma 1-bis nell'articolo 40 della legge regionale n. 6/2008, dispone che fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvopastorale della regione sia destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della regione e' applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformita' agli atti e indirizzi gia' adottati dalla regione. Tale previsione, sottoponendo, seppure transitoriamente, tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, contrasta con la norma dettata dall'art.10, comma 3, della legge n. 157/1992 che stabilisce che il territorio agro-silvopastorale di ogni regione e' destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se stante ed e' destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. La disposizione regionale, dunque, viola il rispetto degli standard minimi e uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale (legge n. 157/1992), vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale, invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost. Si ricorda in proposito che analoga disposizione contenuta nella legge regionale dello stesso Friuli-Venezia Giulia n. 6/2008 e' stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 165/2009, ove essa ha affermato che «... il legislatore regionale, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con cio' violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a se' stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche»; 3) l'articolo 36, comma 2, che modifica l'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 16/2008, prevede che «Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.». Tale disposizione, cosi' novellata, presenta due aspetti di illegittimita' costituzionale. Si premette che in materia di concessioni demaniali marittime con finalita' turistico ricreative e' attualmente in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunita' europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e la legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 22/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa, attribuisce preferenza - c.d. diritto di insistenza - al concessionario uscente. Cio' determina disparita' di trattamento tra gli operatori economici in violazione della liberta' di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza dell'articolo 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea. Si fa presente che di recente il Consiglio dei ministri del 18 settembre 2009 ha impugnato, per le medesime motivazioni, la legge della Regione Emilia-Romagna n. 8/2009. La norma regionale in esame, quindi, intervenendo in materia di proroga della concessione demaniale marittima, presenta i medesimi aspetti di illegittimita' costituzionale suesposti. A cio' aggiungasi che la disposizione attuale consente tale proroga a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, aprendo la possibilita' di una violazione sistematica dei principi dettati in materia dalla legislazione statale su tal genere di concessioni, in un contesto di assoluta irragionevolezza ex art. 3 della Cost.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale degli articoli 36, comma 2, 37, commi 1 e 2 e 48, comma 6, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13. Roma, addi' 2 ottobre 2009 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo