N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 ottobre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 ottobre 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni  del  demanio  pubblico
  marittimo  per  finalita'  turistico-ricreative  -  Proroga   delle
  concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso
  dei requisiti di legge, fino all'individuazione del  concessionario
  in possesso dei requisiti - Lamentata attribuzione di preferenza al
  concessionario uscente in contrasto con il  diritto  comunitario  -
  Ricorso del Governo - Denunciata  irragionevolezza,  disparita'  di
  trattamento tra gli operatori economici, violazione della  liberta'
  di   stabilimento,   dei   vincoli    derivanti    dall'ordinamento
  comunitario, della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
  rapporti dello Stato con l'Unione europea. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio  2009,  n.  13,
  art. 36, comma 2, modificativo dell'art. 58, comma 2,  della  legge
  della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. 
- Costituzione, artt. 3 e 117,  commi  primo  e  secondo,  lett.  a);
  trattato CE, art. 43. 
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia  Giulia  -  Cacciabilita'
  delle specie di cui all'allegato II  dell'art.  7  della  direttiva
  79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici  -
  Lamentato  intervento  della  Regione  nella  determinazione  delle
  specie cacciabili riservata allo  Stato,  contrasto  con  la  norma
  statale che da' l'elenco delle  specie  cacciabili  sul  territorio
  nazionale e costituisce espressione di standard minimi ed  uniformi
  di  tutela  dell'ambiente  -  Ricorso  del  Governo  -   Denunciata
  esorbitanza dai limiti statutari in  materia  di  caccia  e  pesca,
  violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  dell'ambiente. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio  2009,  n.  13,
  art. 37, commi  1  e  2,  attuativo  dell'art.  7  della  direttiva
  79/409/CEE del 2 aprile 1979. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  s);  statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio  1992,  n.
  157, art. 18. 
Ambiente - Caccia -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Programmazione faunistica e attivita' venatoria -  Prevista  futura
  individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori  da
  destinare  a  protezione  della  fauna  -   Destinazione   in   via
  provvisoria e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, del territorio
  agro-silvo-pastorale  della  Regione  a  protezione   della   fauna
  selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento - Applicazione  sino
  a tale termine sul territorio della Regione  del  regime  giuridico
  della  Zona  faunistica  delle  Alpi,  al  fine  di  consentire  lo
  svolgimento della stagione venatoria  -  Lamentata  violazione  del
  rispetto degli standard minimi e uniformi  di  tutela  posti  dalla
  legislazione  nazionale  -  Ricorso  del   Governo   -   Denunciata
  violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  dell'ambiente. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio  2009,  n.  13,
  art. 48, comma 6,  modificativo  dell'art.  40  della  legge  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  s);  statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, comma 1; legge  11  febbraio
  1992, n. 157, art. 10, comma 3. 
(GU n.47 del 25-11-2009 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici,  in
Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia; 
    Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in  persona  del
Presidente della Giunta regionale pro tempore,  per  la  declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 36,  comma  2,  37,
commi 1 e 2 e 48, comma 6, della legge regionale 30 luglio  2009,  n.
13 recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  della
Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE.
Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli  selvatici.  Attuazione  del  regolamento
(CE) n. 853/2004 in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale. Modifiche a leggi regionali in materia  di  sportello  unico
per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato,  di
valutazione ambientale strategica (VAS), di  concessioni  di  demanio
pubblico  marittimo,  di  cooperazione  allo  sviluppo,  partenariato
internazionale   e   programmazione    comunitaria,    di    gestione
faunistica-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di  innovazione
(Legge comunitaria 2008)». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  2  ottobre  2009  (si
depositeranno l'estratto del verbale  e  la  relazione  del  ministro
proponente). 
    La legge regionale  in  epigrafe  indicata  presenta  profili  di
illegittimita' costituzionale relativamente  ad  alcune  disposizioni
concernenti l'esercizio dell'attivita' venatoria e la disciplina  del
demanio marittimo. 
    Si premette che sebbene la Regione, ai sensi dell'art.  4,  comma
1,  punto  3,  e  dell'art.  6,  comma  1,  punto  3,   della   legge
costituzionale  n.1  del  31  gennaio  1963,   abbia   una   potesta'
legislativa primaria in materia di caccia  e  tutela  del  paesaggio,
flora e fauna, la stessa e' sottoposta  al  rispetto  degli  standard
minimi ed uniformi di  tutela  posti  in  essere  dalla  legislazione
nazionale, ex art.117, secondo comma, lett. s) Cost.,  oltre  che  al
rispetto  della  normativa  comunitaria  di  riferimento   (direttive
79/409/CEE, 85/411 /CEE, 91/244/CE) e delle norme fondamentali  delle
riforme economico sociali, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma
1  dello  Statuto  speciale  e  dall'art.  117,  primo  comma   della
Costituzione. 
    Partendo  da  queste  premesse,  risultano  censurabili,  perche'
invasive della  competenza  esclusiva  statale  di  cui  all'art.117,
secondo comma, lett. s) Cost. ed in violazione dei vincoli  posti  al
legislatore regionale dal sopracitato art. 4, comma 1, dello Statuto,
le seguenti disposizioni della legge in esame: 
        1) la disposizione contenuta nell'articolo 37, commi 1  e  2,
disciplinando la cacciabilita' delle specie di  cui  all'allegato  II
dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CE, prevede che  «In  funzione
del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del
tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia  Giulia,  le
specie  elencate  nell'allegato II  della  direttiva  79/409/CEE  del
Consiglio, del 2 aprile  1979,  concernente  la  conservazione  degli
uccelli selvatici, possono essere oggetto di attivita' venatoria  nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento». 
    La norma regionale quindi interviene in un ambito,  quale  quello
della determinazione delle specie cacciabili, che  e'  precluso  alla
competenza regionale. Infatti l'articolo 18 della legge  n.  157/1992
nel dare 1'elenco delle specie cacciabili sul  territorio  nazionale,
stabilisce che le variazioni allo stesso siano disposte  con  decreto
del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro  dell'ambiente  e
sentito  l'organismo  tecnico  scientifico,   tenendo   conto   della
consistenza delle singole specie sul territorio. 
    La  Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  affermato   che   «le
disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili
hanno carattere di norme fondamentali di  riforma  economico-sociale»
(cfr. sent. n.. 227 del 2003 che richiama  la  sentenza  n.  323  del
1998) . 
    Pertanto la norma regionale  viola  l'articolo  4  dello  statuto
speciale della regione Friuli-Venezia  Giulia,  legge  costituzionale
n.1/1963, secondo cui la potesta' legislativa regionale in materia di
caccia e pesca deve svolgersi in armonia con  le  norme  fondamentali
delle riforme economico sociali, oltre a risultare in  contrasto  con
la citata norma  statale  che  costituisce  espressione  di  standard
minimi ed uniformi  di  tutela  dell'ambiente,  in  violazione  della
competenza statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s)
Cost.; 
        2)  la  norma  contenuta  nell'articolo  48, comma   6,   che
introduce il comma 1-bis nell'articolo 40 della  legge  regionale  n.
6/2008, dispone che fino  all'individuazione  della  Zona  faunistica
delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della  fauna  in
attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre  il  31
gennaio 2010, il territorio  agro-silvopastorale  della  regione  sia
destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20  al
30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio  della  regione  e'
applicato il regime giuridico della Zona faunistica  delle  Alpi,  al
fine di consentire il regolare svolgimento della  stagione  venatoria
2009/2010 in conformita' agli atti e indirizzi  gia'  adottati  dalla
regione. 
    Tale previsione, sottoponendo, seppure transitoriamente, tutto il
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia  al  regime  giuridico
della Zona faunistica delle Alpi,  contrasta  con  la  norma  dettata
dall'art.10, comma 3, della legge n. 157/1992 che stabilisce  che  il
territorio agro-silvopastorale di ogni regione e' destinato  per  una
quota dal 20 al 30 per cento  a  protezione  della  fauna  selvatica,
fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che
costituisce una zona  faunistica  a  se  stante  ed  e'  destinato  a
protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. La  disposizione
regionale, dunque, viola il rispetto degli standard minimi e uniformi
di tutela posti in essere  dalla  legislazione  nazionale  (legge  n.
157/1992), vincolante  anche  per  le  Regioni  a  Statuto  speciale,
invadendo la competenza esclusiva statale di  cui  all'articolo  117,
comma 2, lettera s) Cost. 
    Si ricorda in proposito che analoga disposizione contenuta  nella
legge regionale dello stesso Friuli-Venezia Giulia n. 6/2008 e' stata
ritenuta illegittima  dalla  Corte  Costituzionale,  con  la  recente
sentenza n. 165/2009, ove essa ha affermato che «...  il  legislatore
regionale, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia  Giulia  al
regime   giuridico   della   zona   faunistica   delle   Alpi,    ha,
irragionevolmente, limitato la quota di  territorio  da  destinare  a
protezione della fauna selvatica,  con  cio'  violando  gli  standard
minimi ed uniformi di tutela di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. e,  in  particolare,  ponendosi  in  contrasto  con
quanto previsto dal combinato disposto degli  artt.  10  e  11  della
legge n. 157 del 1992, in  ragione  del  quale  l'individuazione  del
territorio delle Alpi quale zona faunistica a se'  stante  presuppone
la presenza di peculiari caratteristiche»; 
        3) l'articolo 36, comma 2, che modifica l'articolo 58,  comma
2, della legge regionale n.  16/2008,  prevede  che  «Le  concessioni
demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7,  comma
1, della legge regionale n. 2/2002, e  successive  modifiche  non  in
possesso   dei   requisiti   di   legge,    sono    prorogate    fino
all'individuazione del concessionario in possesso  dei  requisiti  di
legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia  della
proroga medesima.». 
    Tale disposizione,  cosi'  novellata,  presenta  due  aspetti  di
illegittimita' costituzionale. 
    Si premette che in materia di concessioni demaniali marittime con
finalita' turistico ricreative e' attualmente in corso  la  procedura
di infrazione n. 2008/4908  da  parte  della  Comunita'  europea.  La
Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il
diritto  comunitario  della  normativa   italiana   in   materia   di
concessioni  del  demanio  marittimo,   nonche'   delle   conseguenti
iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma
2, del codice della navigazione e la legge  regionale  Friuli-Venezia
Giulia n. 22/2006, nell'ambito  delle  procedure  di  affidamento  in
concessione   di   beni   del   demanio   marittimo   con   finalita'
turistico-ricreativa,  attribuisce  preferenza  -  c.d.  diritto   di
insistenza - al concessionario uscente. Cio' determina disparita'  di
trattamento tra gli operatori economici in violazione della  liberta'
di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di  conseguenza
dell'articolo 117, primo comma,  Cost.,  in  riferimento  ai  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario,  nonche'  dell'articolo  117,
secondo comma, lettera a), in  relazione  alla  competenza  esclusiva
statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione  europea.  Si
fa presente che di recente il Consiglio dei ministri del 18 settembre
2009 ha impugnato,  per  le  medesime  motivazioni,  la  legge  della
Regione Emilia-Romagna n. 8/2009. 
    La norma regionale in esame, quindi, intervenendo in  materia  di
proroga della concessione demaniale marittima,  presenta  i  medesimi
aspetti di illegittimita' costituzionale suesposti. 
    A cio' aggiungasi  che  la  disposizione  attuale  consente  tale
proroga a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, aprendo la
possibilita' di una violazione sistematica dei  principi  dettati  in
materia dalla legislazione statale su tal genere di  concessioni,  in
un contesto di assoluta irragionevolezza ex art. 3 della Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.   127   della
Costituzione,  l'illegittimita'  costituzionale  degli  articoli  36,
comma 2, 37, commi 1 e 2 e 48, comma  6,  della  legge  regionale  30
luglio 2009, n. 13. 
        Roma, addi' 2 ottobre 2009 
 
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo