N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 ottobre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 ottobre 2009 (della Regione Molise). 
 
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e  criteri
  direttivi per l'esercizio della  delega  da  parte  del  Governo  -
  Previsione che la costruzione e  l'esercizio  di  impianti  per  la
  produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa
  in sicurezza dei rifiuti radioattivi o  per  lo  smantellamento  di
  impianti nucleari a fine vita  e  tutte  le  opere  connesse  siano
  soggetti ad autorizzazione  unica  rilasciata  dal  Ministro  dello
  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
  il Ministro delle  infrastrutture  e  trasporti,  d'intesa  con  la
  Conferenza unificata  -  Lamentata  esclusione  delle  Regioni  dal
  processo decisionale sulla  localizzazione  degli  impianti,  sullo
  smaltimento delle scorie  radioattive  e  lo  smantellamento  delle
  strutture  non  piu'  in  attivita',  nonostante  l'incidenza   del
  procedimento su materie di competenza  regionale  -  Ricorso  della
  Regione Molise - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali
  nelle materie di competenza concorrente della produzione, trasporto
  e  distribuzione  nazionale  dell'energia   e   del   governo   del
  territorio, lesione del principio di leale collaborazione. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. g). 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118. 
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e  criteri
  direttivi per l'esercizio della  delega  da  parte  del  Governo  -
  Definizione delle tipologie degli impianti  per  la  produzione  di
  energia  elettrica  nucleare  che  possono  essere  realizzati  nel
  territorio nazionale, da adottarsi con  delibera  del  CIPE  previo
  parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il  parere
  entro sessanta giorni, trascorsi  i  quali  il  parere  si  intende
  acquisito - Lamentata  carenza  di  adeguato  coinvolgimento  delle
  Regioni nonostante l'incidenza su materie di competenza regionale -
  Ricorso  della  Regione  Molise  -  Denunciata   violazione   delle
  attribuzioni regionali  nelle  materie  di  competenza  concorrente
  della produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia
  e del governo  del  territorio,  lesione  del  principio  di  leale
  collaborazione. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 26, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118. 
(GU n.47 del 25-11-2009 )
    Ricorso   della   Regione   Molise,   in   persona   del   legale
rappresentante, il Presidente pro tempore on. Angelo  Michele  Iorio,
rappresento e difeso, giusto mandato a margine del presente  atto  ed
in virtu' di delibera giuntale di incarico n. 1006 del  29  settembre
2009, dall'avv. Vincenzo  Colalillo  presso  il  quale  elettivamente
domicilia in Roma alla via Albalonga n.  7  (studio  avv.  Clementino
Palmiero); 
    Contro: 1) Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona  del
Presidente del Consiglio dei ministri in  carica;  2)  Governo  della
Repubblica italiana, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  pro  tempore,  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale degli artt. 25 e 26 della legge del 23 luglio 2009,  n
99, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  n.
176 del 31 luglio 2009 e recante  «Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia». 
 
                     F a t t o  e  d i r i t t o 
 
    L'articolo 25 della legge  n.  99/2009,  inerente  la  delega  al
Governo in materia  nucleare,  nel  disciplinare  la  costruzione  di
impianti per la produzione di elettricita' da energia nucleare  e  la
realizzatone di strutture per  la  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti
radioattivi, ha previsto che tutte le relative opere sono soggette ad
un'autorizzazione  unica,  rilasciata  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
    La disposizione richiamata prevede la acquisizione del solo  mero
parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8,  d.l.  n.
281/1997, ma non sono  previsti  accordi  vincolanti  tra  Governo  e
territorio. Gli enti locali sono chiamati a pronunciarsi  al  termine
di  un  procedimento  al   quale   partecipano   le   amministrazioni
interessate. L'esecutivo puo', inoltre, sostituirsi a regione ed enti
locali in caso di loro disaccordo sulla localizzazione scelta per gli
impianti. 
    Parimenti l'art 26  della  medesima  legge  prevede  che  per  la
definizione della tipologia  degli  impianti  per  la  produzione  di
energia  elettrica  nucleare  previo  mero  parere  della  conferenza
unificata ex art.8, d.l. n. 281/1997. 
    Ritiene la Regione Molise che la richiamata  disposizione,  nella
parte  in  cui  esclude,  le  Regioni  dal  processo  decisionale  su
localizzazione degli impianti, smaltimento delle scorie radioattive e
smantellamento delle strutture non piu' in  attivita',  infrange  non
solo il Titolo V della Costituzione (nel testo novellato di cui  alla
legge costituzionale n. 3/2001), che prevede  poteri  concorrenti  in
materia di governo del territorio (in particolare art. 117), ma anche
il principio di leale collaborazione che deve presiedere  a  tutti  i
rapporti  intercorrenti  tra  stato   e   regione   (soprattutto   in
riferimento alla gestione ed utilizzo del territorio). 
    Ed  invero  proprio  sulla  base  del   dettato   costituzionale,
l'energia deve essere intesa come materia concorrente e quindi e'  da
ritenersi  indispensabile  un  raccordo  decisionale  di  intesa  con
regioni ed enti locali. 
    Le  scelte  di   politica   energetica   nucleare,investendo   il
territorio della regione, nel momento in cui concretizzano una  legge
di sviluppo ed invadono i poteri di scelta energetica della  regione,
deve essere ritenuta incostituzionale nelle ipotesi in cui (come  per
la  normativa  legislativa  in  esame)  non  prevedono   un   momento
partecipativo di intesa (ed unita' decisionale) anche  attraverso  la
Conferenza unificata. 
    La Regione Molise, infatti, dal testo legislativo  impugnato,  si
vede lesa anche nelle proprie competenze in materia  di  autonomia  e
tutela ambientale ed esclusa dalla gestione  del  proprio  territorio
nel momento in cui la localizzazione  su  di  essa  di  una  centrale
nucleare venga assunto senza suo parere vincolante. 
    Ed  in  effetti:  a)  le  regioni   vengono   escluse   dall'iter
decisionale  relativo  alla  localizzazione   degli   impianti,   sia
nell'elaborazione dei decreti attuativi della delega, sia negli  iter
autorizzativi immediatamente efficaci;  b)  per  quanto  riguarda  la
costruzione e l'esercizio di  tutti  gli  impianti  del  ciclo  della
produzione elettrica nucleare e delle opere connesse il Governo possa
procedere con la sola intesa con la Conferenza unificata. Ne consegue
che la impugnata disposizione legislativa, di cui agli artt. 25 e  26
legge n. 99/2009, si pone in contrasto con la disposizione dello art.
117 (riguardanti  i  poteri  concorrenti  in  materia  di  produzione
dell'energia e del governo del territorio) nonche' dell'art .118 (con
i principi di leale collaborazione). 
    La stessa giurisprudenza della adita  Corte  sembra  avallare  le
argomentazioni  di  cui  al  presente  ricorso  considerato  che:  ha
dichiarato incostituzionali di alcune  disposizioni  della  legge  23
agosto 2004, n. 239 (riguardante «Riordino  del  settore  energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia») proprio perche in contrasto ed in  violazione
degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonche' del principio di
leale collaborazione (sentenza n. 383/2005). 
    Nel  richiamato  precedente  giurisprudenziale   la   Corte   (in
relazione  all'articolo  1,  comma  7,  lettera  i)  della  legge  n.
239/2004),  ha  dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione nella parte in cui non prevede  l'intesa  (vincolante  e
decisionale) con le regioni e le province  autonome  interessate  per
«l'individuazione   delle   infrastrutture   e   degli   insediamenti
strategici»   da   parte   dello   Stato,   ritenendo,    motivamente
«Nell'attuale situazioni infatti, come questa  Corte  ha  piu'  volte
ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr.,  da  ultimo,
le sentenze n. 242 e n. 285  del  2005),  tali  intese  costituiscono
condizione   minima   e   imprescindibile   per    la    legittimita'
costituzionale della disciplina legislativa statale che  effettui  la
"chiamata  in  sussidiarieta'"  di  una  funzione  amministrativa  in
materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza  che
deve trattarsi di vere e proprie intese "in senso  forte",  ossia  di
atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili
con decisione unilaterale di una delle parti.(...)». 
    In maniera ancor piu' evidente l'adita Corte (sentenza della C.C.
n. 247 del 28 giugno 2006), proprio in relazione alla legge regionale
del  Molise  n.  22  del  27  maggio  2005  (inerente  la  disciplina
limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi non
prodotti nel territorio della regione), pur ribadendo  la  competenza
statale esclusiva sulla tutela  dell'ambiente  -  ha  stabilito  che,
individuato il sito  in  cui  collocare  il  deposito  nazionale  dei
rifiuti  radioattivi,  al  momento  della  sua  «validazione»,  della
localizzazione e realizzazione del deposito, si  deve  dare  adeguata
tutela costituzionale all'interesse territoriale  della  regione  nel
cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata, il  che  rende
insufficiente  il  mero  parere  della  Conferenza  unificata   (come
stabilito, invece, all'art. 1,  comma  1  della  legge  n.  268/2003,
conversione in legge del d.l. n. 314/2003). 
    Il principio era stato gia' assunto dalla adita Corte in analoghe
pronunce riguardanti le leggi delle Regioni  Basilicata,  Calabria  e
Sardegna (sentenza n. 62/2005). 
    Dai richiamati precedenti si evince che non e' costituzionalmente
legittimo, in alcun caso,  si  possa  procedere  alla  localizzazione
degli impianti nucleari senza l'intesa (di ordine decisionale) con le
singole regioni. 
    Ne consegue  l'incostituzionalita',  sotto  i  profili  indicati,
delle disposizioni di cui agli artt. 25, comma 2,  lettera  g)  e  26
della legge n. 99/2009. 
    In ogni  caso  viola  il  principio  di  leale  collaborazione  e
dell'art. 118 Cost. 
    Nella definizione della localizzazione dello impianto nucleare la
disposizione   legislativa   impugnata,    nell'omettere    qualsiasi
coinvolgimento paritario della regione (sul cui territorio si  alloca
lo impianto) - concretizza una illegittima compressione del principio
costituzionale  di  leale  collaborazione.  il  quale,   secondo   lo
orientamento giurisprudenziale della adita Corte, «deve presiedere  a
tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni»  (cfr.,  Corte
cost. sentenza n. 31/2006). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Che ci  si  riserva  di  ulteriormente  argomentare,  la  Regione
Molise, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta  ecc.ma
Corte costituzionale, in accoglimento del  presente  ricorso,  voglia
dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  23  luglio
2009,   n.   99,   recante   «Disposizioni   per   lo   sviluppo    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario   della   Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009,  limitatamente  agli  artt.  25,
secondo comma, lett. d), e 26, primo comma, in  quanto  lesivo  delle
competenze  costituzionalmente  garantite  alla  regione  ricorrente,
sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. 
        Isernia-Roma, addi' 1° ottobre 2009 
 
                       Avv. Vincenzo Colalillo