N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 ottobre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 ottobre 2009 (della Regione Molise). Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Lamentata esclusione delle Regioni dal processo decisionale sulla localizzazione degli impianti, sullo smaltimento delle scorie radioattive e lo smantellamento delle strutture non piu' in attivita', nonostante l'incidenza del procedimento su materie di competenza regionale - Ricorso della Regione Molise - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali nelle materie di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio, lesione del principio di leale collaborazione. - Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. g). - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118. Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito - Lamentata carenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni nonostante l'incidenza su materie di competenza regionale - Ricorso della Regione Molise - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali nelle materie di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio, lesione del principio di leale collaborazione. - Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 26, comma 1. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.(GU n.47 del 25-11-2009 )
Ricorso della Regione Molise, in persona del legale rappresentante, il Presidente pro tempore on. Angelo Michele Iorio, rappresento e difeso, giusto mandato a margine del presente atto ed in virtu' di delibera giuntale di incarico n. 1006 del 29 settembre 2009, dall'avv. Vincenzo Colalillo presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Albalonga n. 7 (studio avv. Clementino Palmiero); Contro: 1) Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica; 2) Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 25 e 26 della legge del 23 luglio 2009, n 99, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 e recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia». F a t t o e d i r i t t o L'articolo 25 della legge n. 99/2009, inerente la delega al Governo in materia nucleare, nel disciplinare la costruzione di impianti per la produzione di elettricita' da energia nucleare e la realizzatone di strutture per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, ha previsto che tutte le relative opere sono soggette ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione richiamata prevede la acquisizione del solo mero parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8, d.l. n. 281/1997, ma non sono previsti accordi vincolanti tra Governo e territorio. Gli enti locali sono chiamati a pronunciarsi al termine di un procedimento al quale partecipano le amministrazioni interessate. L'esecutivo puo', inoltre, sostituirsi a regione ed enti locali in caso di loro disaccordo sulla localizzazione scelta per gli impianti. Parimenti l'art 26 della medesima legge prevede che per la definizione della tipologia degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare previo mero parere della conferenza unificata ex art.8, d.l. n. 281/1997. Ritiene la Regione Molise che la richiamata disposizione, nella parte in cui esclude, le Regioni dal processo decisionale su localizzazione degli impianti, smaltimento delle scorie radioattive e smantellamento delle strutture non piu' in attivita', infrange non solo il Titolo V della Costituzione (nel testo novellato di cui alla legge costituzionale n. 3/2001), che prevede poteri concorrenti in materia di governo del territorio (in particolare art. 117), ma anche il principio di leale collaborazione che deve presiedere a tutti i rapporti intercorrenti tra stato e regione (soprattutto in riferimento alla gestione ed utilizzo del territorio). Ed invero proprio sulla base del dettato costituzionale, l'energia deve essere intesa come materia concorrente e quindi e' da ritenersi indispensabile un raccordo decisionale di intesa con regioni ed enti locali. Le scelte di politica energetica nucleare,investendo il territorio della regione, nel momento in cui concretizzano una legge di sviluppo ed invadono i poteri di scelta energetica della regione, deve essere ritenuta incostituzionale nelle ipotesi in cui (come per la normativa legislativa in esame) non prevedono un momento partecipativo di intesa (ed unita' decisionale) anche attraverso la Conferenza unificata. La Regione Molise, infatti, dal testo legislativo impugnato, si vede lesa anche nelle proprie competenze in materia di autonomia e tutela ambientale ed esclusa dalla gestione del proprio territorio nel momento in cui la localizzazione su di essa di una centrale nucleare venga assunto senza suo parere vincolante. Ed in effetti: a) le regioni vengono escluse dall'iter decisionale relativo alla localizzazione degli impianti, sia nell'elaborazione dei decreti attuativi della delega, sia negli iter autorizzativi immediatamente efficaci; b) per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti del ciclo della produzione elettrica nucleare e delle opere connesse il Governo possa procedere con la sola intesa con la Conferenza unificata. Ne consegue che la impugnata disposizione legislativa, di cui agli artt. 25 e 26 legge n. 99/2009, si pone in contrasto con la disposizione dello art. 117 (riguardanti i poteri concorrenti in materia di produzione dell'energia e del governo del territorio) nonche' dell'art .118 (con i principi di leale collaborazione). La stessa giurisprudenza della adita Corte sembra avallare le argomentazioni di cui al presente ricorso considerato che: ha dichiarato incostituzionali di alcune disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (riguardante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia») proprio perche in contrasto ed in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione (sentenza n. 383/2005). Nel richiamato precedente giurisprudenziale la Corte (in relazione all'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge n. 239/2004), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede l'intesa (vincolante e decisionale) con le regioni e le province autonome interessate per «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato, ritenendo, motivamente «Nell'attuale situazioni infatti, come questa Corte ha piu' volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarieta'" di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese "in senso forte", ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti.(...)». In maniera ancor piu' evidente l'adita Corte (sentenza della C.C. n. 247 del 28 giugno 2006), proprio in relazione alla legge regionale del Molise n. 22 del 27 maggio 2005 (inerente la disciplina limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi non prodotti nel territorio della regione), pur ribadendo la competenza statale esclusiva sulla tutela dell'ambiente - ha stabilito che, individuato il sito in cui collocare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, al momento della sua «validazione», della localizzazione e realizzazione del deposito, si deve dare adeguata tutela costituzionale all'interesse territoriale della regione nel cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata, il che rende insufficiente il mero parere della Conferenza unificata (come stabilito, invece, all'art. 1, comma 1 della legge n. 268/2003, conversione in legge del d.l. n. 314/2003). Il principio era stato gia' assunto dalla adita Corte in analoghe pronunce riguardanti le leggi delle Regioni Basilicata, Calabria e Sardegna (sentenza n. 62/2005). Dai richiamati precedenti si evince che non e' costituzionalmente legittimo, in alcun caso, si possa procedere alla localizzazione degli impianti nucleari senza l'intesa (di ordine decisionale) con le singole regioni. Ne consegue l'incostituzionalita', sotto i profili indicati, delle disposizioni di cui agli artt. 25, comma 2, lettera g) e 26 della legge n. 99/2009. In ogni caso viola il principio di leale collaborazione e dell'art. 118 Cost. Nella definizione della localizzazione dello impianto nucleare la disposizione legislativa impugnata, nell'omettere qualsiasi coinvolgimento paritario della regione (sul cui territorio si alloca lo impianto) - concretizza una illegittima compressione del principio costituzionale di leale collaborazione. il quale, secondo lo orientamento giurisprudenziale della adita Corte, «deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni» (cfr., Corte cost. sentenza n. 31/2006).
P. Q. M. Che ci si riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Molise, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, limitatamente agli artt. 25, secondo comma, lett. d), e 26, primo comma, in quanto lesivo delle competenze costituzionalmente garantite alla regione ricorrente, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Isernia-Roma, addi' 1° ottobre 2009 Avv. Vincenzo Colalillo