N. 301 ORDINANZA 16 - 20 novembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati tributari - Confisca «per equivalente» stabilita con  legge  n.
  244/2007- Applicabilita'  della  misura  e,  correlativamente,  del
  sequestro preventivo, anche ai reati commessi prima dell'entrata in
  vigore della predetta legge - Denunciata  irragionevole  disparita'
  di trattamento, in riferimento  ai  reati  non  tributari  indicati
  dalla legge n. 300/2000, commessi anteriormente alla sua entrata in
  vigore, per i quali la suddetta confisca  e'  esclusa  -  Lamentata
  violazione degli obblighi internazionali  derivanti  dalla  Cedu  -
  Erroneita' del presupposto interpretativo - Manifesta  infondatezza
  della questione. 
- Cod. pen., artt. 200 e 322-ter; cod. proc. pen., art. 321, comma 2;
  legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143. 
- Costituzione,  artt.  3,  primo  comma,  e  117,  primo  comma,  in
  relazione  alla  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 7. 
(GU n.47 del 25-11-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 200 e 322-ter
del codice penale, dell'art. 321, comma 2, del  codice  di  procedura
penale, nonche' dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria  2008),  promosso  con
ordinanza del 26 luglio 2008 dal Giudice per le indagini  preliminari
presso il Tribunale di Napoli nel procedimento  penale  a  carico  di
P.V., iscritta al n. 65 del  registro  ordinanze  2009  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 il  giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che con ordinanza del 26 luglio 2008, il Giudice per  le
indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, primo comma,  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
200 e 322-ter del codice penale, dell'art. 321, comma 2,  del  codice
di procedura penale, nonche' dell'art. 1, comma 143, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2008),  «nella
parte in cui consentono la confisca obbligatoria e, correlativamente,
il sequestro preventivo, per un valore corrispondente  a  quello  del
profitto, per reati tributari commessi precedentemente  alla  entrata
in vigore della legge n. 244 del 2007»; 
        che, secondo quanto premesso dal rimettente: a) nel corso  di
un procedimento  penale  instaurato  nei  confronti  di  un  soggetto
imputato di  aver  omesso,  per  gli  anni  2004,  2005  e  2006,  la
presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle  imposte  sui
redditi e sul valore aggiunto, al fine di evadere le suddette imposte
(artt. 81, comma 2, del codice penale e 5 del d.lgs. 10  marzo  2000,
n.  74),  il  pubblico  ministero  aveva   richiesto   il   sequestro
preventivo, finalizzato alla confisca,  di  tutte  le  disponibilita'
finanziarie o di beni immobili dell'imputato, «con  sottoposizione  a
vincolo reale equivalente» di essi;  b)  tale  richiesta  si  fondava
sull'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007,  per  il  quale,
nelle ipotesi di reati tributari «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8,
10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo  2000
n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le  disposizioni  di  cui
all'art. 322-ter del codice penale»; c) in  forza  del  citato  comma
143, la confisca per equivalente - e la possibilita' di  disporre  il
sequestro preventivo per equivalente, ai sensi dell'art.  321,  comma
2, cod. proc. pen., ad essa funzionale - era stata estesa  a  (quasi)
tutti i reati tributari  e  si  applicava  anche  ai  reati  commessi
precedentemente all'entrata in vigore del medesimo comma (1°  gennaio
2008); d) tale retroattivita' di effetti scaturiva  dal  principio  -
affermato dalla  Corte  di  cassazione  costantemente,  al  punto  da
potersi assumere quale diritto vivente - che l'irretroattivita' della
legge penale, sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost. e  dall'art.
2 cod. pen., e' operante  esclusivamente  nei  riguardi  delle  norme
penali incriminatrici e non anche delle misure di sicurezza, come  la
confisca, con la conseguenza che quest'ultima «puo'  essere  disposta
anche in riferimento a reati  commessi  nel  tempo  in  cui  non  era
legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto
a tipo, qualita'  e  durata»;  e)  solo  con  riguardo  a  reati  non
tributari, l'art. 15 della legge  29  settembre  2000,  n.  300,  nel
disciplinare la misura della «confisca per  equivalente»,  stabilisce
che «le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del  codice  penale,
introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge,  non  si
applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel  comma
2 del medesimo  articolo  3,  commessi  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge», 
        che, in ragione di tali premesse, il rimettente  ritiene  che
la domanda di cautela reale avanzata dal pubblico ministero  dovrebbe
essere accolta, perche'  la  somma  di  denaro  ed  i  beni  in  essa
indicati,  rappresentando  l'equivalente  del   profitto   conseguito
dall'indagato per il reato tributario contestato,  dovrebbero  essere
confiscati, a nulla  rilevando  in  contrario  che  la  confisca  per
equivalente non fosse prevista al tempo della commissione del reato; 
        che   tuttavia,   per   lo   stesso    rimettente,    proprio
l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente per i reati
tributari si pone in contrasto con gli evocati parametri; 
        che la violazione dell'art. 3 Cost. deriverebbe,  secondo  il
giudice a quo, dalla ingiustificata diversita', a seconda che vengano
in rilievo reati tributari o  non  tributari,  dei  limiti  temporali
previsti  dalla  legge  per  l'applicazione  degli   istituti   della
«confisca  per  equivalente»  e  del  sequestro  preventivo  ad  essa
strumentale; 
        che infatti,  ad  avviso  del  rimettente,  mentre  le  norme
denunciate  consentono  l'applicazione  dei  suddetti  istituti   con
riguardo  ai  menzionati   reati   tributari,   anche   se   commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.  244  del
2007, tale efficacia retroattiva e' esclusa dal citato art. 15  della
legge n. 300 del 2000, con riguardo ai reati non  tributari  indicati
nel medesimo articolo; 
        che la violazione del  primo  comma  dell'art.  117  Cost.  -
secondo cui il legislatore deve rispettare i vincoli derivanti  dagli
obblighi internazionali -  deriverebbe,  invece,  dal  contrasto  con
l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte
in cui prevede che «Non puo' essere inflitta una pena piu'  grave  di
quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso»; 
        che, in proposito, il giudice rimettente - nel richiamare  la
giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la confisca per
equivalente  costituisce  «una   forma   di   prelievo   pubblico   a
compensazione  di  prelievi  illeciti»  di  carattere  «eminentemente
sanzionatorio» e, pertanto, una «pena», «secondo la  nozione  che  ne
fornisce la Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo»  -  osserva  che
l'applicazione retroattiva  della  confisca  per  equivalente  e  del
prodromico sequestro comporta, di fatto, l'inflizione di  una  «pena»
per reati per i quali, al momento della loro commissione, tale misura
non era prevista; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione venga  dichiarata  inammissibile  o
comunque infondata, per l'erroneita' del  presupposto  interpretativo
da cui muove il rimettente; 
        che la difesa erariale rammenta che l'art. 322-ter cod.  pen.
- il quale prevede, appunto, la «confisca per equivalente» - e' stato
inserito nell'ordinamento dall'art. 3 della legge n. 300 del 2000, il
cui art. 15  esclude  l'applicazione  retroattiva  dell'istituto  con
riguardo a reati non tributari; 
        che, per l'Avvocatura dello Stato, il citato  art.  15  della
legge  n.  300  del  2000  e'  espressivo  -  come   chiarito   dalla
giurisprudenza della Corte di legittimita' - del  principio  generale
secondo cui e' impossibile applicare la suddetta confisca a reati per
i quali, al momento della loro  commissione,  detta  misura  non  era
prevista; 
        che da cio' discende - sempre secondo la  difesa  erariale  -
che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, la confisca
per equivalente si applica solo  a  quei  reati  tributari  «commessi
nella vigenza della legge n. 244 del 2007». 
    Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso  il
Tribunale di Napoli dubita, in riferimento al primo comma dell'art. 3
ed  al  primo  comma  dell'art.   117   della   Costituzione,   della
legittimita' degli artt. 200, 322-ter del codice penale,  321,  comma
2, del codice di procedura penale ed 1, comma  143,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2008),  «nella
parte   in   cui   consentono   la   confisca   obbligatoria   -   e,
correlativamente,  il  sequestro   preventivo   -   per   un   valore
corrispondente a quello del profitto, per i reati tributari  commessi
precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 244/2007»; 
        che, secondo il rimettente,  tali  disposizioni  violano:  a)
l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il  profilo  della  irragionevole
disparita' di trattamento, perche', mentre l'art. 15 della  legge  29
settembre 2000, n. 300, esclude espressamente l'applicabilita'  della
«confisca per  equivalente»  del  profitto  ai  reati  non  tributari
indicati nel medesimo  testo  di  legge,  che  siano  stati  commessi
anteriormente alla  sua  entrata  in  vigore;  invece,  per  i  reati
tributari indicati  dalla  legge  n.  244  del  2007,  l'applicazione
retroattiva della medesima «confisca per equivalente»  del  profitto,
da  qualificarsi  come  una  misura  di  sicurezza,   consegue   alla
«giurisprudenza costante della Corte di cassazione, costituente ormai
diritto vivente», in tema di applicabilita' retroattiva delle  misure
di sicurezza; b) l'art. 117, primo comma, Cost.,  per  contrasto  con
l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,  il  quale,
nel prevedere che non possa essere inflitta una pena  piu'  grave  di
quella applicabile al momento in cui il reato e'  commesso,  vieta  -
secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo -
l'applicazione retroattiva anche della  «confisca  per  equivalente»,
quale misura di sicurezza dal carattere  eminentemente  sanzionatorio
e, dunque, di pena; 
        che il giudice a quo muove dal presupposto interpretativo che
la confisca in questione - ed il sequestro preventivo per equivalente
disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc.  pen.,  ad  essa
funzionale - possa essere applicata, in  via  retroattiva,  anche  ai
reati tributari indicati dalla legge n. 244  del  2007  commessi  nel
tempo in cui tale istituto non era legislativamente  previsto  oppure
risultava diversamente disciplinato quanto a tipo, qualita' e durata; 
        che  tale  interpretazione  e'  erronea  perche',  come  gia'
rilevato da questa Corte (ordinanza n. 97 del 2009) e  contrariamente
a quanto affermato dal rimettente, «l'art. 1, comma 143, della  legge
n. 244 del 2007 - con il quale  la  disciplina  della  confisca  «per
equivalente» di cui all'art. 322-ter cod. pen.  e'  stata  estesa  ai
reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter e  11
del d.lgs. n. 74 del 2000 - non opera retroattivamente»; 
        che, infatti, la confisca per equivalente - in ragione  della
mancanza di pericolosita' dei  beni  che  ne  costituiscono  oggetto,
unitamente all'assenza di un «rapporto di  pertinenzialita'»  (inteso
come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato ed i  beni  -
palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una
natura    «eminentemente    sanzionatoria»,    tale    da    impedire
l'applicabilita' a tale misura patrimoniale  del  principio  generale
della retroattivita' delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200
cod. pen.; 
        che  -  come  osservato  da  questa  Corte  nella  richiamata
ordinanza - «a tale conclusione si giunge sulla  base  della  duplice
considerazione  che  il  secondo  comma  dell'art.  25  Cost.   vieta
l'applicazione  retroattiva  di  una  sanzione  penale,   come   deve
qualificarsi la confisca per equivalente,  e  che  la  giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo ha  ritenuto  in  contrasto
con i principi sanciti dall'art. 7 della  Convenzione  l'applicazione
retroattiva  di  una  confisca  di  beni  riconducibile  proprio   ad
un'ipotesi di confisca per equivalente  (Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo, sentenza n. 307A/1995, Welch v. Regno Unito)»; 
        che, proprio  per  tali  ragioni,  non  e'  applicabile  alla
fattispecie  la  giurisprudenza  di   legittimita'   richiamata   dal
rimettente, la quale riguarda solo la diversa ipotesi  di  misure  di
sicurezza prive dell'evidenziato carattere di afflittivita' peculiare
della  confisca  per  equivalente  (ex  multis,  Cassazione   penale,
sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008); 
        che da tali rilievi discende la manifesta infondatezza  della
questione, per erroneita' del presupposto interpretativo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt.  200  e  322-ter  del  codice
penale, dell'art. 321, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,
nonche' dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 117, primo  comma,  della  Costituzione,  dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 20 novembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola