N. 307 SENTENZA 16 - 20 novembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio  idrico
  integrato - Obbligo di separazione tra la  gestione  della  rete  e
  l'erogazione del servizio idrico, nonche' obbligo di affidamento di
  quest'ultimo unicamente mediante  gara  pubblica  -  Ricorso  dello
  Stato - Sopravvenuta abrogazione  e  sostituzione  non  retroattiva
  delle  disposizioni   impugnate   (in   precedenza,   concretamente
  applicate) - Perdurante interesse del ricorrente  all'impugnazione,
  limitatamente al periodo di vigenza delle disposizioni stesse. 
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003,  n.  26,  art.  49,
  commi 1 e 4, come sostituiti dall'art. 2 (recte: 4), comma 1, lett.
  p) della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18. 
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lett. e) e p), e  119;
  d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113; d.lgs. 3 aprile  2006,  n.
  152, artt. 143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176. 
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio  idrico
  integrato - Obbligo di separazione tra la  gestione  della  rete  e
  l'erogazione del servizio idrico, nonche' obbligo di affidamento di
  quest'ultimo unicamente mediante  gara  pubblica  -  Ricorso  dello
  Stato - Deposito di documenti nel corso  dell'udienza  pubblica  da
  parte della difesa  del  ricorrente  -  Opposizione  della  Regione
  resistente  per  tardivita'  -  Inammissibilita'  della  produzione
  documentale. 
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003,  n.  26,  art.  49,
  commi 1 e 4, come sostituiti dall'art. 2 (recte: 4), comma 1, lett.
  p) della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18. 
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lett. e) e p), e  119;
  d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113; d.lgs. 3 aprile  2006,  n.
  152, artt. 143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176. 
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio  idrico
  integrato - Obbligo di separazione tra la  gestione  della  rete  e
  l'erogazione del servizio idrico, nonche' obbligo di affidamento di
  quest'ultimo unicamente mediante  gara  pubblica  -  Ricorso  dello
  Stato  -  Errore  materiale  nell'indicazione  della   disposizione
  impugnata - Assenza di dubbi in ordine alla sua  identificazione  -
  Rigetto dell'eccezione di inammissibilita' sollevata  dalla  difesa
  regionale. 
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003,  n.  26,  art.  49,
  commi 1 e 4, come sostituiti dall'art. 2 (recte: 4), comma 1, lett.
  p) della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18. 
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lett. e) e p), e  119;
  d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113; d.lgs. 3 aprile  2006,  n.
  152, artt. 143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176. 
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio  idrico
  integrato - Obbligo di separazione tra la  gestione  della  rete  e
  l'erogazione del servizio idrico, nonche' obbligo di affidamento di
  quest'ultimo unicamente mediante  gara  pubblica  -  Ricorso  dello
  Stato  -  Eccezione  di  inammissibilita'  sollevata  dalla  difesa
  regionale per  asserita  incertezza  ed  oscurita'  del  petitum  -
  Reiezione. 
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003,  n.  26,  art.  49,
  commi 1 e 4, come sostituiti dall'art. 2 (recte: 4), comma 1, lett.
  p) della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18. 
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lett. e) e p), e  119;
  d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113; d.lgs. 3 aprile  2006,  n.
  152, artt. 143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176. 
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio  idrico
  integrato - Obbligo di separazione tra la  gestione  della  rete  e
  l'erogazione del servizio idrico, nonche' obbligo di affidamento di
  quest'ultimo unicamente mediante  gara  pubblica  -  Ricorso  dello
  Stato  -  Eccezione  di  inammissibilita'  sollevata  dalla  difesa
  regionale per asserita aberratio ictus - Reiezione. 
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003,  n.  26,  art.  49,
  commi 1 e 4, come sostituiti dall'art. 2 (recte: 4), comma 1, lett.
  p) della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18. 
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lett. e) e p), e  119;
  d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113; d.lgs. 3 aprile  2006,  n.
  152, artt. 143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176. 
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio  idrico
  integrato - Obbligo di separazione tra la  gestione  della  rete  e
  l'erogazione del servizio idrico -  Contrasto  con  il  divieto  di
  separazione non  coordinata,  posto  dalla  disciplina  statale  di
  settore  e  riconducibile  alla  competenza  statale  esclusiva  in
  materia  di  funzioni  fondamentali  dei  comuni  -  Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento di ogni ulteriore questione  relativa
  alla medesima disposizione regionale. 
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003,  n.  26,  art.  49,
  comma 1, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. p) della legge
  della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18. 
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lett.  p);  d.lgs.  18
  agosto 2000, n. 267, art. 113; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  artt.
  143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176 (Costituzione, art. 119). 
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio  idrico
  integrato - Obbligo  di  affidamento  del  servizio  di  erogazione
  idrica unicamente mediante gara pubblica - Ricorso  dello  Stato  -
  Denunciata  lesione  della  potesta'  statale  esclusiva  Stato  in
  materia di tutela della concorrenza nonche' in materia di  funzioni
  fondamentali degli  enti  locali  -  Inconferenza  del  richiamo  a
  quest'ultima materia - Possibilita' per  le  Regioni  di  tutelare,
  come nella specie, la concorrenza piu' intensamente  rispetto  alle
  norme statali - Disposizioni regionali emanate nell'esercizio della
  competenza  residuale  regionale  relativa  ai  «servizi   pubblici
  locali» - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003,  n.  26,  art.  49,
  comma 4, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. p) della legge
  della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18. 
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lett. e) e p);  d.lgs.
  18 agosto 2000, n. 267, art. 113; d.lgs. 3  aprile  2006,  n.  152,
  art. 148, comma 5. 
(GU n.47 del 25-11-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 49, commi  1  e
4, della legge della  Regione  Lombardia  12  dicembre  2003,  n.  26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo e di risorse idriche), come sostituito dall'art. 4,  comma
1, lettera p), della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006,  n.
18 (Conferimento delle  funzioni  agli  enti  locali  in  materia  di
servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla  legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi  locali  di
interesse economico  generale.  Norme  in  materia  di  gestione  dei
rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche»), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 10 ottobre 2006, depositato in  cancelleria  il
17 ottobre 2006 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2006. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    Udito nell'udienza pubblica del  22  settembre  2009  il  giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Udito l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto
per la Regione Lombardia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 10  ottobre  2006,  depositato  il
successivo 17 ottobre e iscritto  al  n.  106  del  registro  ricorsi
dell'anno  2006,  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
sollevato in via principale questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge  della  Regione  Lombardia  12
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina  dei  servizi  locali  di  interesse
economico generale. Norme in materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di
energia, di utilizzo del  sottosuolo  e  di  risorse  idriche),  come
sostituito dall'art. 2 [recte 4], comma 1, lettera  p),  della  legge
della Regione Lombardia 8 agosto  2006,  n.  18  (Conferimento  delle
funzioni agli enti locali in materia di servizi locali  di  interesse
economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre  2003,
n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche»). 
    2. - Il comma  1  dell'articolo  49  della  legge  della  Regione
Lombardia n. 26 del 2003, nel testo risultante  dall'impugnata  legge
di modifica, dispone che «l'Autorita' organizza  il  servizio  idrico
integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attivita'
di gestione delle reti dall'attivita' di erogazione dei servizi. Tale
obbligo di separazione non si applica all'Autorita' dell'ambito della
citta'  di  Milano,  che  organizza  il  servizio  secondo  modalita'
gestionali indicate dall'articolo 2». 
    2.1. -  La  difesa  erariale  ritiene  che  la  previsione  della
obbligatoria separazione dell'attivita' di  gestione  delle  reti  da
quella di erogazione dei servizi sia in contrasto con gli artt.  114,
117,  secondo  comma,  lettera  p),  e  119  della  Costituzione,  in
relazione ai principi fondamentali di cui all'art.  113  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali) ed agli artt. 143, 147, 148, 150,
151, 153 e 176 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
in materia ambientale). 
    2.2. - La  difesa  erariale  ricostruisce  il  quadro  normativo,
rilevando che, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 152 del 2006,  il
servizio idrico integrato e' disciplinato da norme statali per quanto
concerne la tutela dell'ambiente  e  della  concorrenza,  nonche'  la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  di  servizio
idrico integrato e  le  relative  funzioni  fondamentali  di  Comuni,
Province e Citta' metropolitane. 
    L'Avvocatura richiama, tra gli altri,  l'art.  153  del  medesimo
decreto legislativo, in base al quale «le infrastrutture  idriche  di
proprieta' degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidate  in
concessione d'uso gratuita, per la durata della gestione, al  gestore
del servizio integrato, il quale  ne  assume  i  relativi  oneri  nei
termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare». 
    Per  la  difesa  erariale  tale  disposizione  comproverebbe   il
principio della unita' della  gestione  delle  reti  e  del  servizio
idrico.  Unita'  che,  per  l'Avvocatura,  sarebbe  «di  fondamentale
importanza,  in  quanto  l'obbligo,  a  carico  del  gestore,   della
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti» sarebbe  «posto  a
tutela della qualita' della risorsa idrica  fornita  e  quindi  della
salute pubblica oltre che di  ciascun  utente,  prevenendo  qualsiasi
ipotesi di trasferimento della relativa responsabilita' dal  soggetto
obbligato alla manutenzione all'ente proprietario della rete». 
    2.3. - La separazione della  rete  dalla  gestione  del  servizio
risulterebbe anche lesiva dell'autonomia dei Comuni, delle Province e
delle Citta' metropolitane, quale riconosciuta dagli artt. 114 e 117,
ed, in specie, violerebbe l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  p),
della  Costituzione,  secondo  il  quale  rientra  nella   competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato  la  definizione  delle  funzioni
fondamentali degli enti locali. 
    A tale ambito sarebbero  da  ricondurre,  per  il  ricorrente,  i
servizi pubblici locali di acquedotto, fognatura  e  depurazione,  le
cui modalita' di gestione e di  affidamento,  disciplinate  dall'art.
113 del d.lgs. n. 267 del 2000, sono qualificate come inderogabili ed
integrative delle discipline di settore. 
    La difesa erariale richiama, poi, l'art. 176 del  d.lgs.  n.  152
del 2006 e sostiene che, in base a tale disposizione,  la  disciplina
(gia'  contenuta  nella  legge  5  gennaio  1994,  n.   36,   recante
Disposizioni in materia di risorse  idriche)  e  poi  trasfusa  negli
artt. da 141 a 176 del medesimo d.lgs. n. 152  del  2006,  detterebbe
principi fondamentali della materia, ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Il ricorrente richiama, inoltre, il disposto  dell'art.  143  del
d.lgs. n. 152 del 2006, rimarcando come esso estenda la categoria dei
beni  demaniali  degli  enti  locali  territoriali  rafforzandone  la
destinazione ad usi di pubblico interesse. 
    In questo contesto, per  l'Avvocatura,  la  disciplina  impugnata
lederebbe la stessa  autonomia  patrimoniale  dell'ente  territoriale
(art. 119 della Costituzione), al quale dovrebbe  comunque  residuare
la titolarita' dei beni demaniali in questione. 
    All'autorita' di ambito spetterebbero, infatti, solo la tutela di
questi  beni,  nonche'  le  funzioni   relative   all'organizzazione,
all'affidamento ed al controllo della gestione  del  servizio  idrico
integrato. Mentre  in  capo  al  soggetto  gestore  del  servizio  di
erogazione  graverebbe  l'obbligo  di  restituzione,  alla   scadenza
dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle  canalizzazioni
del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono
stato  di  conservazione,  essendo  esso  tenuto  alla   manutenzione
ordinaria (art. 151, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006)
e straordinaria (art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006). 
    2.4. - La separazione della gestione della  rete  dall'erogazione
del servizio lederebbe, altresi',  sempre  nella  prospettazione  del
ricorrente, il «diritto potestativo» di gestione diretta  (o  tramite
una societa' a capitale interamente  pubblico)  del  servizio  idrico
integrato  riconosciuto  ai  comuni  con  popolazione  fino  a  mille
abitanti dall'art.  148,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006.
«Diritto»  che  risulterebbe,  di  contro   (ed   irragionevolmente),
riconosciuto alla sola citta' capoluogo. 
    2.5. - L'altra norma impugnata e cioe' il comma  4  dell'art.  49
della legge della  Regione  Lombardia  n.  26  del  2003,  nel  testo
risultante   dall'impugnata   legge   di   modifica,   prevede    che
«l'affidamento dell'erogazione,  cosi'  come  definita  dall'art.  2,
comma 5, avviene con le modalita' di cui alla lettera a) del comma  5
dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000. Nel caso di  cui  all'art.  47,
comma 2, le Autorita' possono procedere ad affidamenti congiunti  per
gli interambiti». 
    2.6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  ritiene  che  la
disposizione, nello  stabilire  che  l'affidamento  del  servizio  di
erogazione possa avvenire solo con la modalita' della gara  pubblica,
prevista dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267
del 2000, escludendo, pertanto, che possa avvenire anche  secondo  le
modalita' della societa' a  capitale  misto  pubblico-privato  ovvero
della  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,  previste  dalle
lettere b) e c)  del  medesimo  comma  5,  violerebbe  la  disciplina
dettata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza  legislativa
in materia di tutela della  concorrenza  (art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione). 
    La disposizione regionale,  per  l'Avvocatura,  sarebbe  pure  in
contrasto con la disciplina di settore, recata dal d.lgs. n. 152  del
2006, tanto nella parte in cui questa (art. 150, comma 2) prevede che
l'autorita' di ambito  aggiudica  la  gestione  del  servizio  idrico
mediante gara in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 5,
lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 267 del 2000, quanto  nella  parte
in cui questa (art. 148, comma 5) riconosce ai comuni di  popolazione
fino a mille abitanti, ricadenti in comunita' montane, la facolta' di
scegliere la gestione diretta del servizio. 
    Complessivamente, la limitazione delle modalita'  di  affidamento
del servizio idrico integrato alla sola procedura  di  gara  pubblica
sarebbe, per l'Avvocatura, lesiva dell'autonomia degli enti locali ed
eccederebbe  dalla  competenza  legislativa  regionale,  finendo  per
incidere sulla competenza esclusiva statale in  materia  di  funzioni
fondamentali di Comuni,  Province  e  Citta'  metropolitane,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. 
    3.  -  La  Regione  Lombardia   si   e'   costituita,   eccependo
l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso. 
    Dopo  una  ampia  ricostruzione  della  disciplina  normativa  di
riferimento e dopo il richiamo dei principi affermati dalle  sentenze
n. 29 del 2006 e n. 272  del  2004  della  Corte  costituzionale,  in
materia di servizi pubblici locali, la Regione individua,  anzitutto,
tre distinti profili di inammissibilita' del ricorso. 
    3.1.  -  Per  la   difesa   regionale   un   primo   profilo   di
inammissibilita' consisterebbe nella erronea indicazione della  norma
impugnata. 
    L'art. 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del  2003,  i
cui commi 1 e 4 sono oggetto del ricorso statale, e' stato,  infatti,
interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della  legge
della Regione Lombardia n. 18  del  2006  e  non,  come  erroneamente
indicato dalla difesa erariale, dall'art. 2 della stessa legge. 
    3.1.1. - Un secondo profilo di inammissibilita', per la  Regione,
discenderebbe dal carattere incerto e oscuro del petitum del ricorso,
nel quale sarebbero indicati in modo confuso disposizioni regionali o
statali di settore  e  parametri  costituzionali,  senza  una  chiara
individuazione dei motivi di censura. 
    3.1.2. - Un  terzo  profilo  di  inammissibilita'  discenderebbe,
infine, dalla palese aberratio ictus del ricorso. 
    Per la Regione il fine del ricorso sarebbe,  infatti,  non  tanto
quello di censurare la separazione  tra  la  gestione  delle  reti  e
l'attivita' di erogazione del servizio, quanto quello  di  contestare
l'affidamento della gestione delle reti agli  enti  locali  e/o  alle
societa' di capitali con la partecipazione  totalitaria  di  capitale
pubblico incedibile. Sennonche' tali previsioni  sarebbero  contenute
non negli impugnati commi 1 e 4 dell'art. 49 della legge regionale n.
26 del 2003, bensi' nei commi 2 e 3 del  medesimo  articolo  (nonche'
nell'ivi richiamato art. 2, comma 1, della stessa  legge)  ovvero  in
disposizioni non fatte oggetto di censura. 
    3.2. - Nel merito la Regione contesta, anzitutto,  la  fondatezza
della censura riferita al comma 1 dell'art. 49 della legge  regionale
n. 26 del 2003, come novellato, sostenendo che non sussisterebbe  nel
d.lgs. n. 152 del 2006 alcuna norma  che  vieti  la  separazione  tra
gestione delle reti ed erogazione del servizio. 
    Per la  difesa  regionale  tale  principio  non  sarebbe  infatti
enucleabile ne' dall'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152  del  2006,
invocato dall'Avvocatura dello Stato, ne'  dalle  altre  disposizioni
pure richiamate dalla difesa erariale (artt. 147,  comma  2,  lettera
b), 148, comma 5, 149, comma 5, e 150, comma 1). 
    Per la Regione, da un canto, la separazione della gestione  della
rete  da  quella  dell'erogazione  del  servizio  sarebbe  pienamente
legittima, in quanto non vietata ne' espressamente ne' implicitamente
dalla normativa di settore richiamata dall'art. 113 del d.lgs. n. 267
del  2000.  E,  dall'altro,  il  diverso  principio  della   unicita'
territoriale della gestione sarebbe da  intendersi  come  unitarieta'
della stessa all'interno di ciascun ambito ottimale e, pertanto, come
necessita' di superamento  di  ogni  frammentazione  orizzontale  tra
gestioni all'interno dell'ambito ottimale. 
    3.3. -La difesa regionale sostiene, poi, che l'impugnato art. 49,
comma 1, della legge della Regione  Lombardia  n.  26  del  2003  non
sarebbe in alcun modo lesivo dell'autonomia  degli  enti  locali  ne'
eccederebbe la competenza legislativa regionale. 
    Al riguardo, la Regione richiama la  sentenza  n.  272  del  2004
della Corte costituzionale, per  la  quale  la  materia  dei  servizi
pubblici locali rientra nella competenza residuale delle Regioni,  di
cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. 
    3.4. - La Regione  reputa,  poi,  «incomprensibile»  il  richiamo
delle previsioni degli artt. 143 e 151,  comma  2,  lettera  m),  del
d.lgs. n. 152 del 2006, riguardanti gli impianti di proprieta'  degli
enti locali e gli obblighi di restituzione degli stessi alla scadenza
dell'affidamento,  effettuato  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri.  Tali  aspetti  della  disciplina  statale  non  sarebbero,
infatti, ne' collegati ne' messi in  discussione  dalla  disposizione
impugnata. 
    3.5. - La Regione contesta, inoltre, la  lettura  dell'art.  148,
comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 data dal ricorrente. 
    Per la difesa regionale la previsione, che consente ai comuni con
popolazione fino a mille abitanti la gestione diretta (o tramite  una
societa'  a  capitale  interamente  pubblico)  del  servizio   idrico
integrato,  non  sarebbe  una  norma  di  principio   vincolante   la
legislazione regionale, bensi' solo una disposizione di dettaglio per
la «salvaguardia di gestioni esistenti  che  abbiano  dato  prova  di
operare secondo parametri di efficacia sul  piano  della  qualita'  e
dell'economicita' dei servizi». 
    «In  ogni  caso»,  continua  la  Regione,  «la  norma   regionale
censurata dall'Avvocatura dello Stato» non si porrebbe  in  contrasto
con la disposizione statale, dacche' «avendo in realta'  ad  oggetto,
la sola Autorita' d'ambito della citta' di Milano» non recherebbe una
preclusione esplicita  di  gestione  diretta  da  parte  dei  piccoli
comuni. 
    3.6.  -  La  Regione  ritiene,  infine,   viziata   da   assoluta
genericita' ed addirittura «incomprensibile» la censura riferita alla
violazione dell'art. 119 della Costituzione. 
    «In subordine», afferma la  Regione,  «se  con  tale  censura  si
intende contestare l'attribuzione da  parte  della  legge  regionale,
della gestione delle reti agli  enti  locali  e/o  alle  societa'  di
capitali con  la  partecipazione  totalitaria  di  capitale  pubblico
incedibile, tale censura risulta inammissibile per aberratio ictus». 
    3.7. - In ordine alla censura relativa al comma  4  dell'art.  49
della legge della  Regione  Lombardia  n.  26  del  2003,  la  difesa
regionale  sostiene  che  la  legislazione  statale  di  settore  non
imporrebbe affatto tutti e tre i modelli di affidamento astrattamente
prefigurati dal comma 5 dell'art. 113 del d.lgs.  n.  267  del  2000,
rimettendo, invece, al  legislatore  regionale  la  scelta  su  quale
opzione seguire. Peraltro, per la Regione, la  previsione  contestata
sarebbe comunque legittima, in quanto tesa ad introdurre  un  regime,
quello  della  gara  pubblica,  piu'  concorrenziale  rispetto   alla
corrispondente norma  di  legge  statale.  In  proposito  la  Regione
sottolinea la "criticita'" rispetto alla disciplina comunitaria della
concorrenza degli istituti dei c.d. affidamenti in house,  e  rimarca
come la competenza esclusiva  statale  in  materia  di  tutela  della
concorrenza, proprio  in  ragione  del  suo  carattere  funzionale  e
trasversale, non escluda affatto un intervento  normativo  regionale,
in senso di maggiore concorrenzialita' del mercato. 
    3.8. -  La  limitazione  delle  modalita'  di  affidamento  della
erogazione del servizio idrico integrato alla sola gara pubblica  non
sarebbe per la  Regione  neppure  lesiva  dell'autonomia  degli  enti
locali ne' toccherebbe le loro funzioni fondamentali.  Sul  punto  la
Regione richiama nuovamente i principi affermati  nella  sentenza  n.
272 del 2004 della Corte costituzionale e sottolinea come  lo  stesso
art. 151, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rimetta  alle  Regioni
la definizione di convenzioni tipo,  le  quali  devono  prevedere  in
particolare  il  regime  giuridico  prescelto  per  la  gestione  del
servizio. 
    4. - Successivamente alla  proposizione  del  ricorso,  l'art.  8
della  legge  della  Regione  Lombardia  27  febbraio  2007,   n.   5
(Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale
e di modifica e integrazione di disposizioni legislative -  Collegato
ordinamentale 2007) ha interpretato  autenticamente  le  disposizioni
impugnate, prevedendo: 
        al comma 1, che «[l]'articolo 49, comma 2, secondo periodo, e
comma 3, della l.r. n. 26/2003, e' da intendersi  nel  senso  che  la
societa' cui spetta  l'attivita'  di  gestione  e'  unica  a  livello
d'ambito territoriale ottimale e che, qualora  la  societa'  non  sia
anche rappresentativa di almeno i due terzi dei  comuni  dell'ambito,
la gestione e' affidata o a  un'unica  societa'  a  livello  d'ambito
partecipata esclusivamente e direttamente da tutti i comuni, o  altri
enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a  condizione
che gli stessi esercitino  sulla  societa'  un  controllo  analogo  a
quello esercitato sui propri servizi e che la  societa'  realizzi  la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o  gli  enti
locali che la  controllano,  oppure  a  un'unica  impresa  a  livello
d'ambito individuata con le modalita' di cui al'articolo 49, comma 3,
lettera b), della l.r. n. 26/2003»; 
        al comma 2, che «[l]'articolo 49,  comma  4,  primo  periodo,
della l.r. n. 26/2003, si interpreta nel  senso  che  l'attivita'  di
erogazione del servizio e' affidata a un  soggetto  unico  a  livello
d'ambito territoriale ottimale». 
    5. - In prossimita' della udienza pubblica del 20  novembre  2007
la Regione Lombardia ha depositato una memoria, nella quale, in buona
sostanza, ha ribadito le difese gia' svolte. 
    5.1.  -  La  difesa  regionale,  inoltre,   ha   rilevato   come,
conformemente alle proprie  argomentazioni,  lo  «Schema  di  decreto
legislativo concernente "Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152  recante  norme  in  materia  ambientale"»  abbia
previsto la  sostituzione  del  termine  «unicita'  della  gestione»,
presente  nell'art.  147,  comma  2,  lettera  b),  con   quello   di
«unitarieta' della gestione». 
    5.2.   -   La   difesa   regionale    ha,    inoltre,    eccepito
l'inammissibilita'  della  censura  proposta  in   riferimento   alla
violazione dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152  del  2006,  per
mancata indicazione del parametro costituzionale violato. 
    5.3.  -  La  Regione  Lombardia  ha  rilevato,  infine,  che   un
intervento  normativo  analogo  a  quello  da  essa  realizzato   con
l'introduzione del comma 4 dell'art. 49 della legge regionale  n.  26
del 2003, come novellato, e' stato  posto  in  essere  dalla  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia con la legge regionale 23 giugno 2005,
n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e  individuazione
degli ambiti  territoriali  ottimali  in  attuazione  della  legge  5
gennaio 1994, n. 36, «Disposizioni in materia di  risorse  idriche»),
senza che questo desse luogo ad  alcuna  impugnazione  da  parte  del
Governo. 
    6. - Nell'udienza del 20 novembre  2007,  su  richiesta  concorde
delle parti, e'  stato  disposto  il  rinvio  della  trattazione  del
giudizio,   per   consentire   un    tentativo    di    conciliazione
extragiudiziale della controversia ed, in particolare, in ragione  di
una possibile modifica della legge regionale oggetto del giudizio. 
    7. - Successivamente e' stato emanato il decreto  legislativo  16
gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed  integrative
del  d.lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
ambientale), il quale ha modificato, in parte, le norme del d.lgs. n.
152 del 2006 invocate quali parametri interposti del giudizio. 
    In particolare, il nuovo art. 147, comma 2, lettera  b),  prevede
che le Regioni  possono  modificare  le  delimitazioni  degli  ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio  idrico
integrato, nel rispetto  (non  piu'  del  principio  della  unicita',
bensi') del principio di unitarieta' della gestione e, comunque,  del
superamento della frammentazione verticale delle gestioni. 
    Analogamente, il nuovo art. 150, comma 1, prevede che l'autorita'
d'ambito deliberi la forma di gestione del servizio idrico  integrato
fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del  2000,
nel rispetto del piano d'ambito  e  (non  piu'  del  principio  della
unicita', bensi') del principio di  unitarieta'  della  gestione  per
ciascun ambito. 
    Mentre l'art. 148,  comma  5,  prevede  che,  ferma  restando  la
partecipazione obbligatoria all'autorita' d'ambito di tutti gli  enti
locali, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico  integrato
e' facoltativa per i comuni con popolazione  fino  a  1.000  abitanti
inclusi nel territorio delle  comunita'  montane,  a  condizione  che
gestiscano l'intero servizio  idrico  integrato,  e  previo  consenso
dell'Autorita' d'ambito competente. 
    7.1. - E' stato, poi, emanato l'art. 23-bis del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica  e  la  perequazione  tributaria),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che  ha  modificato
l'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, stabilendo la regola
della gara pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici  locali  e
la graduale eliminazione delle altre forme di affidamento. 
    8. -  In  data  28  gennaio  2009  (in  prossimita'  dell'udienza
pubblica del 10 febbraio 2009,  alla  quale  il  giudizio  era  stato
nuovamente rinviato), la resistente Regione Lombardia  ha  depositato
una memoria, nella quale da' atto  della  approvazione  (in  data  27
gennaio 2009) da parte del Consiglio regionale del progetto di  legge
regionale presentato dalla Giunta  regionale  dal  titolo  «Modifiche
alle disposizioni generali e  alla  disciplina  del  servizio  idrico
integrato di cui  alla  legge  regionale  12  dicembre  2003,  n.  26
"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo  e  di   risorse   idriche"»,   recante   modifiche   alle
disposizioni impugnate nel presente giudizio. 
    In considerazione della prevista parziale abrogazione e  modifica
di tali disposizioni la difesa regionale ha chiesto il  rinvio  della
trattazione nel merito  del  giudizio,  «per  permettere  al  Governo
un'attenta valutazione del testo, al fine di rinunciare al ricorso». 
    Sempre in data 28 gennaio 2009 l'Avvocatura generale dello  Stato
ha depositato una istanza di rinvio, al fine di valutare  «alla  luce
delle nuove norme regionali,  nonche'  del  mutato  quadro  normativo
statale di riferimento, se si possa procedere  ad  una  rinuncia  del
ricorso per cessata materia del contendere». 
    9. - In prossimita' dell'udienza pubblica del 22  settembre  2009
la Regione Lombardia ha depositato una memoria, nella quale evidenzia
la sopravvenuta sostituzione delle disposizioni  impugnate  da  parte
dell'art. 6 della legge regionale 29 gennaio 2009,  n.  1  (Modifiche
alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui  alla
legge regionale 12 dicembre  2003,  n.  26  «Disciplina  dei  servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di  gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche»). 
    9.1. -  L'art.  6  della  legge  regionale  n.  1  del  2009,  ha
sostituito, in effetti, l'impugnato comma 1 dell'art. 49 della  legge
regionale n. 26 del 2003,  come  modificato  dall'art.  4,  comma  1,
lettera p), della legge regionale n.  18  del  2006,  prevedendo  che
«[l]'Autorita' organizza il servizio idrico integrato  a  livello  di
ambito separando l'attivita' di gestione delle reti dall'attivita' di
erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d'ambito, o
con  successiva  modifica,  l'Autorita'  puo'   deliberare   la   non
separazione fra gestione ed  erogazione  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che  tale  scelta
comporta a beneficio dell'utenza servita. Qualora il piano preveda la
non separazione fra gestione delle reti ed erogazione  del  servizio,
allo stesso o alla sua modifica deve essere  allegata  una  relazione
che  espliciti  le  condizioni  di  maggior   favore.   L'affidamento
congiunto  di  gestione  ed  erogazione  e'  disposto  dall'Autorita'
d'ambito ad un unico soggetto ai sensi del comma  3  e  nel  rispetto
delle modalita' di cui al comma 4-bis, per un periodo  che  non  puo'
superare i dieci anni. A carico di tale unico soggetto sono posti gli
obblighi assegnati al gestore e all'erogatore in base  alla  presente
legge e nel rispetto dell'articolo 2, comma 6-bis». 
    Lo stesso  art.  6  della  legge  regionale  n.  1  del  2009  ha
sostituito, altresi', l'impugnato comma 4 dell'art.  49  della  legge
regionale  n.  26  del  2003,  prevedendo  che  «[l]'erogazione   del
servizio, cosi' come definita dall'articolo 2, comma 5, e'  affidata,
secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito  con
le modalita' di cui all'articolo 23-bis, comma 2,  del  decreto-legge
25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un  periodo  non
superiore a dieci anni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 47, comma 2,
le Autorita' possono  procedere  ad  affidamenti  congiunti  per  gli
interambiti. L'Autorita', con  deliberazione  adottata  con  il  voto
favorevole dei due terzi dei componenti, puo'  affidare  direttamente
l'erogazione del servizio alla unica societa'  patrimoniale  d'ambito
se presenta le caratteristiche della societa'  di  cui  al  comma  3,
lettera a)». 
    Il predetto art. 6 della legge regionale n. 1 del 2009  aggiunge,
poi, dopo il comma 4 dell'art. 49 della legge  regionale  n.  26  del
2003, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, secondo i quali: 
        (4-bis) «[I]l ricorso alle modalita' di  affidamento  diretto
della gestione, della erogazione o  congiuntamente  di  entrambe,  ai
sensi  del  comma  3,  lettera  a),  e'  ammesso  solo  nel  rispetto
dell'articolo  23-bis,  comma  3,  legge n.   133/2008.   L'Autorita'
d'ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo  23-bis,
comma 4, legge 133/2008, in caso di ricorso  all'affidamento  diretto
e' tenuta a dare adeguata pubblicita' alla scelta e alla  motivazione
della  decisione,  secondo  forme  e  modi  stabiliti  dalla   Giunta
regionale e a trasmettere una relazione al Garante dei servizi di cui
all'articolo 3,  motivando  la  scelta  del  ricorso  all'affidamento
diretto e alle relative modalita' operative per l'espressione  di  un
parere sui profili di competenza»; 
        (4-ter) «[L]a Giunta regionale: a) disciplina la  pubblicita'
della  scelta  di  cui  al  comma  4-bis,  stabilendone   almeno   la
pubblicazione   sull'albo   pretorio   e   sul    sito    informatico
dell'Autorita' d'ambito, nonche' la  pubblicizzazione  con  ulteriori
strumenti informativi,  inclusa  quella  su  quotidiani  nazionali  e
regionali; b) precisa i contenuti della relazione  di  cui  al  comma
4-bis, nonche' le modalita' per  la  richiesta  e  l'espressione  del
parere del Garante da rendere entro sessanta giorni  dalla  ricezione
della documentazione dell'Autorita'»; 
        (4-quater) «[I]l mancato rispetto degli impegni  sottoscritti
dall'erogatore o dal soggetto titolare dell'affidamento congiunto  di
gestione ed erogazione, contenuti nel contratto di servizio, per  tre
anni consecutivi o per il termine inferiore indicato nel contratto di
servizio,  comporta  per  l'Autorita'  l'obbligo  di   risolvere   il
contratto. In caso di accertata inattivita' dell'Autorita' la Regione
interviene ai sensi dell'articolo 13-bis.». 
    9.2. - La difesa regionale sostiene che, alla  luce  delle  nuove
disposizioni recate dall'art. 6 della legge regionale n. 1 del  2009,
sarebbe cessata la materia del contendere del presente giudizio. 
    9.3. - La prevista facoltativita' (in luogo  della  anteriormente
prevista obbligatorieta') della separazione  tra  la  gestione  della
rete e quella della erogazione del servizio farebbe, infatti,  venire
meno l'interesse statale alla  impugnativa  dell'art.  49,  comma  1,
della legge regionale n. 26 del 2003, come  modificato  dall'art.  4,
comma 1, lettera p), della legge regionale n. 18 del 2006. 
    9.4. - La prevista sottoposizione delle procedure di  affidamento
della erogazione del servizio alla disciplina comunitaria e a  quella
recata  dall'art.  23-bis,  del  decreto-legge  n.  112   del   2008,
convertito nella legge n. 133 del 2008, (in luogo della anteriormente
prevista applicazione della sola modalita' di cui all'art. 113, comma
5, lettera a), del d.lgs. n. 267 del 2000 ovvero della sola modalita'
della gara pubblica), sempre secondo  la  difesa  regionale,  farebbe
venire meno  l'interesse  anche  in  ordine  alla  ulteriore  censura
statale, riferita al comma 4 dell'art. 49, come modificato  dall'art.
4, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 18 del  2006.  Cio',
in quanto il predetto art. 23-bis (che, al comma 11, ha espressamente
abrogato tutte le previsioni incompatibili dettate dall'art. 113  del
d.lgs. n. 267 del 2000) consentirebbe tanto l'affidamento a favore di
imprenditori o di societa' in qualunque forme costituite  individuate
mediante procedure competitive ad  evidenza  pubblica  (art.  23-bis,
comma 2), quanto l'affidamento  diretto,  purche'  nel  rispetto  dei
principi della disciplina comunitaria (art. 23-bis, commi 3 e ss.). 
    La difesa regionale, anche  in  considerazione  della  previsione
dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n.  26  del  2003,  come
sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 1 del  2009,  per  il
quale, in caso di affidamento congiunto della gestione della  rete  e
della  erogazione  del  servizio  ad  unico  soggetto,  questo  viene
individuato, ai sensi dell'art. 49, comma 3, della medesima legge tra
«societa' partecipate esclusivamente  e  direttamente  dai  comuni  o
altri enti  locali  compresi  nell'ambito  territoriale  ottimale,  a
condizione che gli stessi  esercitino  sulla  societa'  un  controllo
analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  la  societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con  l'ente
o gli enti locali che la controllano» ovvero tra «imprese  idonee  da
individuare mediante procedure a evidenza pubblica» sostiene che,  in
definitiva,   vi   sarebbe   perfetta   compatibilita'    (ed    anzi
sovrapponibilita') tra la disciplina regionale ora vigente  e  quella
invocata dallo Stato nel presente  giudizio  quale  norma  interposta
asseritamente violata, di cui all'art. 113  del  d.lgs.  n.  267  del
2000. 
    9.5. - La difesa regionale sostiene, infine, che,  laddove  fosse
ritenuto necessario alla verifica dell'attualita'  dell'interesse  al
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   potrebbe
procedersi ad una istruttoria per accertare l'avvenuta applicazione o
meno  delle  disposizioni  impugnate  prima  della  loro  intervenuta
abrogazione e sostituzione. 
    9.6. - In via subordinata rispetto alla richiesta declaratoria di
cessazione  della  materia  del  contendere,  la   difesa   regionale
lombarda, rilevato che sono stati proposti  due  ricorsi  governativi
(r. ric. n. 26 e n. 56 del 2009)  avverso  disposizioni  della  legge
regionale n. 1  del  2009  e  della  legge  29  giugno  2009,  n.  10
(Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico
generale -  Collegato   ordinamentale),   anch'esse   relative   alla
disciplina del servizio idrico  integrato,  chiede  il  rinvio  della
trattazione del presente giudizio,  al  fine  di  consentire  l'esame
congiunto dei tre ricorsi. 
    9.7. - Nel merito la difesa regionale  ribadisce,  peraltro,  gli
argomenti gia' sviluppati nel senso della  infondatezza  del  ricorso
statale. 
    10. - All'udienza del 22  settembre  2009  l'Avvocatura  generale
dello Stato ha affermato la persistenza dell'interesse  a  ricorrere,
atteso che le disposizioni  impugnate  avrebbero  avuto  applicazione
prima della loro abrogazione e sostituzione, e ha  depositato  alcuni
documenti dai quali sarebbe desumibile l'avvenuta applicazione  delle
stesse. 
    La difesa della Regione Lombardia si e' opposta a tale produzione
documentale,  in  ragione  della  tardivita'  ed   irritualita'   del
deposito. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via
principale questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  49,
commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n.
26 (Disciplina dei servizi locali di  interesse  economico  generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo e di risorse idriche), come sostituiti dall'art. 2  (recte
4), comma 1, lettera p),  della  legge  della  Regione  Lombardia  18
agosto 2006, n. 18 (Conferimento delle funzioni agli enti  locali  in
materia di servizi locali di interesse economico generale.  Modifiche
alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei  servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di  gestione
dei rifiuti,  energia,  di  utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche»). 
    1.1. - L'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia n.
26 del 2003, nel testo novellato dall'art. 4, comma  1,  lettera  p),
della legge regionale n. 18 del  2006,  prescrive  che:  «L'Autorita'
organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito  separando
obbligatoriamente l'attivita' di gestione delle  reti  dall'attivita'
di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica
all'Autorita' dell'ambito della citta' di Milano,  che  organizza  il
servizio secondo le modalita' gestionali indicate dall'art. 2» 
    Per il ricorrente tale disposizione sarebbe in contrasto con  gli
artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p),  della  Costituzione,  in
relazione ai principi fondamentali di cui all'art.  113  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali) ed agli artt. 143, 147, 148, 150,
151, 153 e 176 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
in materia  ambientale),  in  quanto  avrebbe  violato  il  principio
dell'unita' della gestione delle reti e del servizio  previsto  dalla
disciplina dettata dallo Stato nell'esercizio  della  sua  competenza
legislativa esclusiva  in  ordine  alla  definizione  delle  funzioni
fondamentali degli enti locali. 
    La disposizione impugnata sarebbe, poi, in contrasto  con  l'art.
119 della Costituzione, in quanto la separazione della gestione della
rete  da  quella  del  servizio  sarebbe  dovuta  avvenire   con   il
conferimento della proprieta' degli  impianti,  della  rete  e  delle
opere ad una societa' interamente partecipata dai comuni, nelle forme
indicate dall'art. 2, comma 1, e 49, commi  2  e  3,  della  medesima
legge regionale n.  26  del  2003,  come  novellata,  e  non  avrebbe
garantito la titolarita' in capo  ai  comuni  dei  beni  del  proprio
demanio idrico. 
    L'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 26 del
2003, nel testo novellato dall'art. 4, comma  1,  lettera  p),  della
legge  regionale  n.  18  del  2006,  viene,  infine,  censurato,  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   p),   della
Costituzione, in relazione all'art. 148, comma 5, del d.lgs.  n.  152
del 2006, in quanto la separazione della gestione  della  rete  dalla
erogazione  del  servizio  non   avrebbe   rispettato   il   «diritto
potestativo» di gestione diretta (o tramite una societa'  a  capitale
interamente pubblico) del servizio idrico integrato  riconosciuto  ai
comuni con popolazione fino a mille abitanti ricadenti  in  comunita'
montane. 
    1.2. - L'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n.
26 del 2003, nel testo risultante dall'impugnata legge di modifica n.
18 del 2006, prevede che l'affidamento della gestione dell'erogazione
del servizio idrico integrato debba avvenire con la  modalita'  della
gara pubblica, prevista dalla lettera a) del  comma  5  dell'articolo
113 del d.lgs. n. 267 del 2000. 
    Per il ricorrente tale disposizione, nella parte in  cui  esclude
che l'affidamento della gestione dell'erogazione del servizio  idrico
integrato  non  possa  avvenire  anche  secondo  le  modalita'  della
societa' a capitale misto pubblico privato ovvero  della  societa'  a
capitale interamente pubblico, previste dalle lettere  b)  e  c)  del
medesimo comma 5, dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del  2000,  avrebbe
violato l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in
quanto contraria alla disciplina dettata dallo  Stato  nell'esercizio
della  sua  competenza  legislativa  in  materia  di   tutela   della
concorrenza. 
    La disposizione impugnata sarebbe,  poi,  in  contrasto  con  gli
artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p)  della  Costituzione,  per
ragioni analoghe a quelle sopra indicate in  merito  all'impugnazione
del comma 1. 
    L'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del
2003, come sostituito dall'articolo 4, comma  1,  lettera  p),  della
legge  regionale  n.  18  del  2006,  viene,  infine,  censurato,  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   p),   della
Costituzione, in relazione all'articolo 148, comma 5, del  d.lgs.  n.
152 del 2006, anche in questo caso, per  ragioni  analoghe  a  quelle
sopra indicate in merito all'impugnazione del comma 1. 
    2. - Deve preliminarmente rilevarsi che le disposizioni impugnate
sono state modificate da parte dell'art. 6 della legge  regionale  29
gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio
idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.  26
«Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo e di risorse idriche»). 
    Peraltro, stante la  vigenza  delle  disposizioni  impugnate  per
circa  due  anni  prima  della  loro  abrogazione  e  sostituzione  a
carattere non retroattivo e non constando che esse non abbiano  avuto
nelle  more  concreta  applicazione,  deve  ritenersi  il  perdurante
interesse  del  ricorrente  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
all'impugnazione proposta, limitatamente al periodo di vigenza  delle
disposizioni stesse. 
    3. Ancora in via preliminare deve dichiararsi la inammissibilita'
della  produzione  documentale  depositata  dall'Avvocatura  generale
dello Stato nel corso dell'udienza pubblica del  22  settembre  2009,
stante  la  tardivita'  di  tale  produzione  e  l'opposizione  della
resistente Regione Lombardia sul punto. 
    3.1. - Sempre in  via  preliminare  devono  essere  disattese  le
eccezioni di inammissibilita'  del  ricorso  sollevate  dalla  difesa
della Regione Lombardia. 
    3.2. - L'errore materiale nell'indicazione della norma  impugnata
denunciato dalla resistente e' effettivamente sussistente (l'articolo
49 della legge regionale n. 26 del 2003, i  cui  commi  1  e  4  sono
oggetto  del  ricorso  statale,  e'  stato   interamente   sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge  regionale  n.  18  del
2006 e non dall'articolo 2 della stessa legge, erroneamente  indicato
dalla difesa erariale), ma cio'  non  preclude  l'ammissibilita'  del
ricorso, dato che questo riporta il testo esatto  delle  disposizioni
impugnate,  sicche'   nessun   dubbio   sussiste   in   ordine   alla
identificazione delle stesse. 
    3.3. -  Quanto  alla  prospettata  incertezza  ed  oscurita'  del
petitum, si deve rilevare che  il  ricorso  enuncia  con  sufficiente
chiarezza i motivi di censura, la' dove contesta, in  relazione  alla
normativa statale di settore in materia di servizio idrico integrato,
l'obbligo  di  separazione  tra  la  gestione  della  rete  e   della
erogazione del servizio idrico, nonche' i criteri di  affidamento  di
quest'ultimo, previsti dalla legge regionale censurata. 
    3.4. - Non appare, infine, sussistere  la  prospettata  aberratio
ictus del ricorrente, atteso che, contrariamente a quanto  assume  la
difesa  regionale,  il  ricorso  censura,   in   via   generale,   la
possibilita' di affidare  separatamente  la  gestione  delle  reti  e
l'attivita' di erogazione del servizio (prevista dall'impugnato comma
1 dell'art.  49  della  legge  regionale,  n.  26  del  2003)  e  non
l'affidamento della gestione delle reti agli  enti  locali  e/o  alle
societa' di capitali con la partecipazione  totalitaria  di  capitale
pubblico incedibile (previsto nei non  impugnati  commi  2  e  3  del
medesimo art. 49). Disciplina quest'ultima,  che,  peraltro,  non  e'
stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato. 
    4.  -  Nel  merito  puo'  anzitutto  rilevarsi  che  entrambe  le
disposizioni regionali  impugnate  riguardavano  il  servizio  idrico
integrato. 
    La relativa disciplina statale e' stata dettata,  essenzialmente,
dal d.lgs. n. 152 del 2006, il cui art. 141 evidenzia come lo  Stato,
per regolare tale oggetto,  abbia  fatto  ricorso  a  sue  competenze
esclusive in una pluralita' di materie: funzioni  fondamentali  degli
enti locali, concorrenza, tutela  dell'ambiente,  determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni. 
    Deve, in altri termini, parlarsi di  un  concorso  di  competenze
statali, che  vengono  esercitate  su  oggetti  diversi,  ma  per  il
perseguimento di un unico obiettivo, quello  dell'organizzazione  del
servizio idrico integrato. 
    4.1. - Cio' premesso in  linea  generale,  devono  ora  trattarsi
separatamente le questioni relative  al  primo  ed  al  quarto  comma
dell'art. 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come
modificato  dall'articolo  4,  comma  1,  lettera  p),  della   legge
regionale n. 18 del 2006, sostitutivo di detti commi. 
    5. - La questione  sollevata  avverso  l'art.  49,  comma  1,  in
riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma,  lettera  p),  della
Costituzione,  in  relazione  ai   principi   fondamentali   di   cui
all'articolo 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 ed agli artt.  143,  147,
148, 150, 151, 153 e 176 del d.lgs. n. 152 del 2006, e' fondata. 
    5.1. - L'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare la
gestione delle reti e l'erogazione dei  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza economica, prevede che siano le  discipline  di  settore  a
stabilire i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli
impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici  locali  puo'
essere separata da quella di erogazione degli stessi. Pone, cioe', un
generale  divieto  di  separazione,  salva  la  possibilita'  per  le
discipline di settore di prevederla. 
    Per quanto attiene al  servizio  idrico  integrato,  come  si  e'
detto, la disciplina statale di settore e' recata dal d.lgs.  n.  152
del 2006. 
    Quest'ultimo non prevede ne' espressamente ne' implicitamente  la
possibilita' di separazione  della  gestione  della  rete  idrica  da
quella  di  erogazione  del  servizio   idrico;   mentre   in   varie
disposizioni del decreto sono riscontrabili chiari elementi normativi
nel senso della loro non separabilita'. 
    L'art. 147, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 152  del  2006,  in
particolare, nel testo vigente alla data di promulgazione della legge
regionale impugnata, impone alle Regioni di  osservare,  in  sede  di
modifica delle delimitazioni degli ambiti territoriali  ottimali  per
migliorare  la  gestione  del  servizio  idrico  integrato,  oltre  i
principi di efficienza, efficacia ed economicita', soprattutto quello
di «unicita'  della  gestione  e,  comunque,  del  superamento  della
frammentazione verticale delle gestioni». 
    In questo contesto appare non rilevante la  novella  recata  alla
prima parte dello stesso art.  147,  comma  2,  lettera  b),  nonche'
all'art. 150, comma  1,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006  dal  d.lgs.
correttivo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori  disposizioni  correttive
ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n,  152,  recante  norme  in
materia ambientale),  secondo  la  quale,  nella  individuazione  dei
principi vincolanti le  Regioni  nella  organizzazione  degli  ambiti
territoriali ottimali e nella scelta delle forme e delle procedure di
affidamento, l'espressione  «unicita'  della  gestione»  deve  essere
sostituita con quella di «unitarieta' della gestione». 
    Indipendentemente da ogni considerazione sul valore semantico dei
termini «unicita'»  ed  «unitarieta'»  della  gestione,  e',  infatti
evidente che parlare di «unitarieta'», anziche' di  «unicita'»  delle
gestioni, non vale a consentire l'opposto principio della separazione
delle gestioni stesse. In altri  termini,  le  due  gestioni,  quella
delle reti e quella dell'erogazione,  alla  luce  della  sopravvenuta
disciplina statale, potranno anche essere affidate  entrambe  a  piu'
soggetti coordinati e collegati fra loro, ma non  potranno  mai  fare
capo a due organizzazioni separate e distinte. 
    La non separabilita' tra gestione della rete  ed  erogazione  del
servizio idrico e' confermata anche  da  ulteriori  disposizioni  del
d.lgs. n. 152 del 2006. 
    Anzitutto, gli artt. 151, commi 2 e 4, e 153 del  d.lgs.  n.  152
del 2006, sia prima che dopo la novella recata dal decreto correttivo
n. 4 del 2008, prevedono che il gestore del servizio idrico integrato
debba gestire e curare la manutenzione  (ordinaria  e  straordinaria)
delle reti e quindi escludono che possa  darsi  una  distinzione  tra
gestore della rete, tenuto alla sua  manutenzione,  e  erogatore  del
servizio, che da tale obbligatoria attivita' sia sollevato. 
    L'art. 150 del d.lgs. n. 152  del  2006,  poi,  tanto  nel  testo
vigente alla data di promulgazione della legge  regionale  impugnata,
quanto  in  quello  risultante  dalle  successive   novelle,   regola
l'affidamento  del  servizio  idrico  integrato  senza  differenziare
affatto tra affidamento della rete e del  servizio  di  erogazione  e
quindi senza consentire una separazione tra di essi. 
    5.2. -  Stabilito  che  la  disciplina  statale  di  settore  non
consente la separabilita' tra gestione  della  rete  e  gestione  del
servizio idrico integrato,  resta  da  chiarire  che  tale  principio
risulta  vincolante  per  il   legislatore   regionale,   in   quanto
riconducibile alla competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
funzioni fondamentali dei comuni (art. 117,  secondo  comma,  lettera
p), Cost.). Infatti, le competenze comunali  in  ordine  al  servizio
idrico  sia  per  ragioni  storico-normative   sia   per   l'evidente
essenzialita' di questo alla vita associata delle comunita' stabilite
nei territori  comunali  devono  essere  considerate  quali  funzioni
fondamentali degli enti locali, la cui disciplina e'  stata  affidata
alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato art. 117. 
    Cio' non toglie, ovviamente, che  la  competenza  in  materia  di
servizi pubblici locali resti una  competenza  regionale,  la  quale,
risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale suddetta,
ma puo' continuare ad essere esercitata negli altri settori,  nonche'
in quello dei servizi fondamentali, purche' non sia in contrasto  con
quanto stabilito dalle leggi statali. 
    L'art. 49, comma  1,  della  legge  regionale  n.  26  del  2003,
novellato dalla legge regionale n. 18 del 2006,  dunque,  ponendo  il
principio della separazione delle gestioni, violava specificamente la
competenza statale in materia di funzioni  fondamentali  dei  comuni,
laddove, in contrasto con la disciplina statale, consentiva  ed  anzi
imponeva una separazione non coordinata tra la gestione della rete  e
l'erogazione del servizio idrico integrato. 
    5.3. - Resta assorbita ogni ulteriore questione relativa al comma
1 dell'art. 49 della legge della Regione Lombardia n.  26  del  2003,
come modificato dall'articolo 4, comma 1,  lettera  p),  della  legge
regionale n. 18 del 2006. 
    6. - Le questioni sollevate in ordine al  comma  4  del  medesimo
art. 49 sono, invece, non fondate. 
    6.1. - Le modalita' di affidamento dei servizi pubblici locali  a
rilevanza economica sono regolate, in via generale, dall'art. 113 del
d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 23-bis del  decreto-legge  n.  112
del 2008, convertito nella legge n.  133  del  2008.  Norme  entrambe
emanate nell'esercizio della competenza statale in materia di  tutela
della concorrenza di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione (cfr. sent. n. 272 del 2004). 
    Inconferente risulta, pertanto, in subiecta materia l'invocazione
da parte del ricorrente degli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione,  nonche'  dell'articolo  148,  comma  5,  del
d.lgs. n. 152  del  2006,  posto  che  la  regolamentazione  di  tali
modalita' non riguarda un dato strutturale del servizio  ne'  profili
funzionali degli enti locali ad esso interessati  (come,  invece,  la
precedente questione relativa alla separabilita' tra  gestione  della
rete ed erogazione del servizio idrico),  bensi'  concerne  l'assetto
competitivo da dare al mercato di riferimento. 
    6.2.  -  La  disciplina  statale   vigente   al   momento   della
proposizione del ricorso (art.  113  del  d.lgs.  n.  267  del  2000)
prevedeva, al riguardo, piu' forme di  affidamento,  consentendo  che
esso  avvenisse,  oltre  che  a  favore  di  societa'   di   capitali
individuate  attraverso  l'espletamento  di  gare  con  procedure  ad
evidenza pubblica, anche,  a  determinate  condizioni,  a  favore  di
societa' a capitale  misto  pubblico-privato  ovvero  di  societa'  a
capitale interamente pubblico. 
    Al fine di garantire una maggiore concorrenzialita' dei  relativi
mercati  la  successiva  disciplina  recata  dall'art.   23-bis   del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito  nella  legge  n.  133  del
2008, che si e' in parte sovrapposta e in parte integrata con  quella
dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, ha previsto  la  necessita'
della gara pubblica per l'affidamento del servizio pubblico locale  a
rilevanza economica, limitando ulteriormente e sempre con il rispetto
delle norme comunitarie il ricorso a forme di affidamento differenti. 
    In  questo  contesto  si  inserisce  la  disposizione   regionale
impugnata, la quale, peraltro, in riferimento  al  solo  servizio  di
erogazione idrica, prevedeva una disciplina parzialmente  differente,
consentendo solo l'affidamento mediante gara pubblica. 
    Le norme statali,  tanto  quelle  vigenti  all'epoca  dei  fatti,
quanto le attuali, sono, come si nota, meno rigorose di quelle  poste
dalla Regione. Occorre allora stabilire se le  Regioni,  in  tema  di
tutela della concorrenza, possono dettare  norme  che  tutelano  piu'
intensamente la concorrenza, rispetto a quelle poste dallo Stato. 
    Al riguardo,  deve  considerarsi  che  la  Costituzione  pone  il
principio,  insieme  oggettivo  e  finalistico,  della  tutela  della
concorrenza, e si deve, pertanto, ritenere che le norme impugnate, in
quanto piu' rigorose delle norme interposte  statali,  ed  in  quanto
emanate nell'esercizio di  una  competenza  residuale  propria  delle
Regioni, quella relativa ai «servizi pubblici  locali»,  non  possono
essere ritenute in contrasto con la Costituzione. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49,  comma  1,
della  legge  della  Regione  Lombardia  12  dicembre  2003,  n.   26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo e di risorse idriche), come  sostituito  dall'articolo  4,
comma 1, lettera p), della legge della Regione  Lombardia  18  agosto
2006, n. 18 (Conferimento delle funzioni agli enti locali in  materia
di servizi locali di interesse  economico  generale.  Modifiche  alla
legge regionale 12 dicembre  2003,  n.  26  «Disciplina  dei  servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di  gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche»); 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26  del
2003, come sostituito dall'articolo 4, comma  1,  lettera  p),  della
legge  della  Regione  Lombardia  n.  18  del  2006,  sollevate,   in
riferimento agli artt. 117, secondo comma,  lettere  e)  e  p)  della
Costituzione, in relazione all'articolo 148,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola  
 
    Depositata in cancelleria il 20 novembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola