N. 308 SENTENZA 16 - 20 novembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricorso della  regione  Emilia-Romagna  -  Impugnazioni  di  numerose
  disposizioni del d.l. n. 112 del 2008 - Tattazione della  questione
  avente  ad  oggetto  l'art.  4,  comma  1,  del  predetto   decreto
  legislativo  -  Decisione  sulle   altre   disposizioni   impugnate
  riservata a separate pronunce. 
- Decreto-legge 25   giugno   2008,   n.   112,    convertito,    con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 4, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto. 
Impresa e  imprenditore  -  Sviluppo  di  programmi  di  investimento
  destinati alla realizzazione di iniziative produttive  con  elevato
  contenuto di innovazione - Costituzione di  fondi  di  investimento
  con  la  partecipazione  di  investitori  pubblici  e   privati   -
  Disciplina delle modalita'  di  costituzione  e  funzionamento  dei
  fondi  da  emanarsi  con  decreto  ministeriale-  Lamentata mancata
  previsione dello strumento  dell'intesa ed  indebita  incidenza  su
  materie di competenza regionale residuale o  concorrente -  Dedotta
  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  -  Carattere
  programmatico della disposizione impugnata - Non  fondatezza  della
  questione. 
- Decreto-legge 25   giugno   2008,   n.   112,    convertito,    con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 4, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto. 
(GU n.47 del 25-11-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso  notificato  il  20
ottobre 2008,  depositato  in  cancelleria  il  22  ottobre  2008  ed
iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2009  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Massimo  Salvatorelli
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008  e  depositato  il
successivo  22  ottobre,  la  Regione  Emilia-Romagna   ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    Tra queste, ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  117,  commi
terzo  e  quarto,  della  Costituzione  e  al  principio   di   leale
collaborazione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
comma 1, del citato decreto-legge, nella parte in cui non prevede  il
ricorso allo strumento dell'intesa allorche' demanda  ad  un  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  la  disciplina  delle  modalita'  di
costituzione e funzionamento dei fondi che possono  essere  istituiti
per  lo  sviluppo  di  programmi  di  investimento   destinati   alla
realizzazione di  iniziative  produttive  con  elevato  contenuto  di
innovazione. 
    2. - Osserva la ricorrente  che  la  norma  impugnata  incide  su
materie di competenza regionale residuale come l'industria, dato  che
si fa riferimento alle iniziative produttive, o concorrente, quale il
sostegno  all'innovazione  per  i  settori  produttivi.  Inoltre,  la
disposizione non riguarda solo iniziative che attengono allo sviluppo
dell'intero Paese, ma anche  interventi  sintonizzati  sulle  realta'
produttive regionali, tanto che  si  parla  espressamente  di  «fondi
locali». 
    Pertanto, a  parere  della  Regione  Emilia-Romagna,  la  mancata
previsione di un  coinvolgimento  regionale,  mediante  lo  strumento
dell'intesa, nell'emanazione del decreto di cui  al  secondo  periodo
del menzionato comma 1, anche in  virtu'  di  quanto  disposto  dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del  2008,  renderebbe  la
norma costituzionalmente illegittima. 
    3. - In data 10 novembre 2008 si e' costituito il Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza
della questione. 
    Secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  non  puo'  condividersi  il
richiamo, operato dalla Regione, all'indirizzo interpretativo fornito
dalla Corte con la sentenza n.  63  del  2008,  in  quanto,  in  tale
occasione, la necessita' dell'intesa poggiava sul presupposto che  la
collaborazione tra Stato e Regioni costituisse il necessario riflesso
della cosiddetta attrazione in sussidiarieta' allo Stato - in  deroga
al normale riparto della  competenza  e  in  forza  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza -  di  una  disciplina
volta al perseguimento di  obiettivi  originariamente  rispondenti  a
ragioni di politica regionale. 
    Nel caso in esame, invece, pur trattandosi di un  intervento  che
puo' interferire con una materia  di  competenza  concorrente,  quale
quella del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, sarebbe
del tutto evidente, secondo la difesa del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, che la norma denunciata, limitandosi a  prefigurare  la
disciplina  di  aspetti  di  competenza  statale,   non   incide   su
attribuzioni   regionali   cosi'   da   imporre   un'iniziativa    di
coordinamento orizzontale. 
    4.  -  Con  memoria  illustrativa   depositata   in   prossimita'
dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna ha ribadito le argomentazioni
esposte  nell'atto  introduttivo  del  giudizio,   insistendo   nella
richiesta di accoglimento della questione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.  -  La  Regione  Emilia-Romagna  ha  promosso   questioni   di
legittimita'   costituzionale   di    numerose    disposizioni    del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. 
    Riservata a  separate  pronunce  la  decisione  sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nel d.l. n. 112 del 2008, viene in
esame in questa sede  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata, in riferimento all'art. 117, commi terzo e  quarto,  della
Costituzione e al principio di  leale  collaborazione,  dell'art.  4,
comma 1, del citato decreto-legge, nella parte in cui non prevede  il
ricorso allo strumento dell'intesa allorche' demanda  ad  un  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  la  disciplina  delle  modalita'  di
costituzione e funzionamento dei fondi che possono  essere  istituiti
per  lo  sviluppo  di  programmi  di  investimento   destinati   alla
realizzazione di  iniziative  produttive  con  elevato  contenuto  di
innovazione. 
    Secondo la ricorrente, risulterebbe violato il principio di leale
collaborazione, in relazione all'art.  117,  terzo  e  quarto  comma,
della Costituzione, in quanto, pur incidendo la norma su  materie  di
competenza regionale residuale, come l'industria, o concorrente, come
il sostegno  all'innovazione  per  i  settori  produttivi,  essa  non
prevede l'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
d.lgs. 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  emanazione  del  decreto  di
attuazione di cui al secondo periodo  del  comma  1  dell'art.  4  in
oggetto. 
    2. - La questione non e' fondata. 
    2.1. - Deve, infatti, osservarsi che la disposizione censurata ha
un contenuto sostanzialmente programmatico, limitandosi  ad  indicare
la mera possibilita' di istituire fondi «per lo sviluppo di programmi
di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive
con elevato contenuto di innovazione»,  senza  predisporre  effettive
risorse  finanziarie  da  impiegare  per  il   raggiungimento   delle
finalita' indicate, peraltro, in modo estremamente generico. 
    Il comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge non  costituisce,
dunque, una forma di finanziamento  diretto  e  vincolato,  da  parte
dello Stato, per la realizzazione di scopi rientranti in  materie  di
competenza  concorrente  o  residuale  delle  Regioni.  Infatti,  non
risultano  stanziate  nell'anno   in   corso   somme   dirette   alla
costituzione dei suddetti fondi di  investimento  ne'  vi  e'  alcuna
quantificazione delle somme che dovranno nei futuri anni di esercizio
finanziario essere agli stessi attribuite. 
    Infine deve  rilevarsi,  quale  ulteriore  indice  del  carattere
programmatico  della  disposizione  e   della   sua   non   immediata
operativita', che il legislatore, oltre a prevedere il coinvolgimento
di capitali privati, espressamente afferma al comma 2 dell'art. 4 che
«dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica»,  essendo  altresi'
escluse garanzie  a  carico  delle  amministrazioni  pubbliche  sulle
operazioni attivabili ai sensi del comma 1. 
    Ne  consegue  che  la  mera  previsione  della  possibilita'   di
istituire  fondi  di  investimento  per  lo  sviluppo  di  iniziative
produttive non e' idonea a ledere  le  competenze  regionali  neppure
sotto il profilo della  leale  collaborazione,  potendo,  secondo  il
principio gia' affermato da questa Corte, «la  lesione  derivare  non
gia'  dall'enunciazione  del  proposito  di  destinare  risorse   per
finalita'  indicate  in  modo  cosi'   ampio   e   generico,   bensi'
(eventualmente)  dalle  norme   nelle   quali   quel   proposito   si
concretizza, sia per entita'  delle  risorse  sia  per  modalita'  di
intervento sia, ancora, per le materie direttamente e  indirettamente
implicate da tali interventi» (sentenze n. 453 e n. 141 del 2007). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riservata a separate  pronunce  ogni  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  proposte  dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, sollevata dalla  Regione  Emilia-Romagna,  in  riferimento  agli
artt. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e al principio di
leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 20 novembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola