N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2009
Ordinanza del 26 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Lecce - Sez. distaccata Campi Salentina sull'istanza proposta da Maggio Roberto. Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per determinati reati (nella specie, art. 416-bis cod. pen.) - Prevista presunzione assoluta di superamento dei limiti di reddito per essere ammessi al beneficio - Possibilita' per il giudice di verificare se i reati per cui si e' conseguito condanna abbiano effettivamente prodotto un reddito e se lo stesso permanga in misura superiore ai limiti stabiliti quale requisito di accoglibilita' dell'istanza anche nell'anno precedente alla presentazione della medesima - Preclusione - Disparita' di trattamento rispetto ai condannati per altri reati - Lesione del diritto di difesa. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis, aggiunto dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.51 del 23-12-2009 )
IL TRIBUNALE Decidendo in ordine all'istanza avanzata in data odierna da Maggio Roberto, nato a Campi Salentina il 3 giugno 1961 in relazione al procedimento n. 4571/2008 RGNR con la quale il predetto chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ha pronunziato la seguente ordinanza. L'istanza e' stata presentata nelle forme prescritte dalla legge in quanto: 1) vi e' firma dell'istante autenticata ai sensi dell'art. 38, comma 3 d.P.R. n. 445/2000; 2) e' allegato il numero di codice fiscale suo e dei famigliari conviventi; 3) i redditi risultanti dalla documentazione di cui ai punti che precedono rientrano nei limiti previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio e non risultano precedenti ostativi, ne' altri precedenti significativi della probabile attuale possidenza di redditi o ricchezze di provenienza illecita; 4) vi e' l'impegno dell'istante a eseguire nel termine prescritto le comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) legge n. 217/1990. Va tuttavia rilevato che l'imputato risulta aver riportato condanna, con sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce in data 18 dicembre 2001, per il delitto di associazione di stampo mafioso, per fatti risalenti al 2000; a mente dell'art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115/2002, novellato dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a) della citata legge n. 125/2008, cio' comporta che il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. A tanto si perviene attraverso l'introduzione di una doppia presunzione assoluta, perche' relativa sia alla capacita' di taluni delitti (compresi quelli associativi, anche se non seguiti dalla concreta attuazione del programma delittuoso) di generare reddito, sia alla entita' del reddito che tali delitti sono idonei a produrre anche con riferimento all'ultimo anno in relazione al quale siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e che la legge stima, senza possibilita' di prova contraria e di alcuna verifica in concreto, essere in misura superiore ai limiti fissati dalla legge per poter accedere all'ammissione al gratuito patrocinio. In sostanza, la norma e' stata costruita incidendo su di un profilo che riguarda il momento valutativo circa la ricorrenza di uno dei presupposti di ammissibilita'; verosimilmente nel timore di incorrere in censure di costituzionalita' per violazione dell'art. 3 Cost. il legislatore ordinario, piuttosto che escludere «tout court» dall'ammissione al gratuito patrocinio i soggetti gia' condannati per determinati delitti, ha posto una presunzione assoluta di capacita' patrimoniale degli stessi ad affrontare le spese del giudizio, elevando una norma di esperienza relativa e da sottoporre alla verifica del caso concreto (quale, quella appunto, in ordine alle capacita' locupletive proprie di determinati delitti), ad un accertamento ritenuto indiscutibile per legge, cosi' ritenendo tuttavia di poter evidenziare una adeguata ratio giustificatrice dell'esclusione dal beneficio per talune categorie di soggetti. Tanto comporta comunque, a parere del Tribunale, una disparita' di trattamento tra aspiranti all'ammissione al gratuito patrocinio, e tra gli stessi soggetti gia' ammessi prima della novella, in relazione alle modalita' di determinazione dei redditi disponibili e del superamento o meno della soglia di redditivita' che costituisce condizione per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Ed invero, la duplice presunzione di redditivita' sottesa al disposto dell'art. 76, comma 4-bis, legge n. 125/2008 appare duplicemente irragionevole, e pertanto operatrice di una ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei soggetti contemplati dalla norma. Come infatti si e' accennato, va in primo luogo sottolineato che l'essere stati condannati per determinati delitti non comporta necessariamente l'averne conseguito il reddito: si pensi ad es. a tutte le ipotesi in cui il profitto venga conseguito da solo uno dei complici che non lo divida con i correi; o ai casi, nei c.d. delitti-contratto, comuni in particolare nelle fattispecie in tema di stupefacenti, in cui l'acquirente non paghi la res illecita pur consegnatagli o comunque il reo non si veda corrispondere il prezzo del delitto concordato; ma prima di tutto si pensi a tutti quei delitti associativi in cui in concreto non si sia conseguito ancora alcun profitto per non essersi ancora verificato il passaggio all'esecuzione dei delitti fine (la cui commissione non e' necessaria alla consumazione del reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990), o il lucro prodotto da questi ultimi sia stato minimo, o per altre ragioni il singolo richiedente ne abbia beneficiato in misura inidonea a fargli conseguire le capacita' reddituali a cui consegue, in via ordinaria e per tutti gli altri consociati, l'esclusione dall'ammissione al gratuito patrocinio. In secondo luogo, occorre poi osservare che la commissione dei delitti tipizzati dalla norma, quand'anche produca effettivamente un illecito profitto, non comporta affatto che detto reddito, o capacita' di produrlo, permanga sino al periodo che la legge, in via generale, prende in considerazione ai fini delle verifiche di redditualita', e che identifica - giusta il riferimento, operato dall'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, all'ultima dichiarazione dei redditi - nell'anno antecedente quello in cui la domanda viene presentata. Nel caso in oggetto, per meglio esemplificare la situazione e sottolineare la rilevanza della quesitone, deve infatti osservarsi come le condanne riportate dal Maggio per i delitti ostativi si riferiscano al non recente 2000, e quindi ad un periodo di 9 anni antecedente quello in cui l'ammissione e' stata richiesta: laddove appare del tutto irragionevole ritenere che un «ordinario» guadagno da illecito possa protrarre i propri effetti reddituali e con la rivelanza preventiva dell'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, per un arco temporale cosi' lungo. Ritiene pertanto il tribunale che la norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 sia affetta da vizio di costituzionalita' per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto opera un'ingiustificata disparita' di trattamento tra gli istanti all'ammissione al gratuito patrocinio, cosi' comprimendo solo per taluni il diritto costituzionale di difesa, nei limiti in cui la norma in oggetto pone una presunzione assoluta che priva il giudice del potere di verificare se i reati per cui si e' conseguito condanna abbiano effettivamente prodotto un reddito, e se lo stesso permanga, in misura superiore ai limiti stabiliti quale requisito di accoglibilita' dell'istanza, anche nell'anno precedente alla presentazione della medesima; per tali ragioni rimette la questione alla Corte costituzionale, sospendendo la decisione in ordine alla ammissione dell'istante al gratuito patrocinio, essendo la dedotta questione rilevante, attesa la regolarita' formale della domanda (come osservato in premessa) e l'assenza di ragioni note ostative al suo accoglimento.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge cost. n. 1/1948, e 23 della legge n. 87/1953; Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 76, comma 4-bis del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a) del d.l. n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui pone, per i soggetti che abbiano in qualsiasi epoca riportato una condanna per determinati reati, una presunzione assoluta che priva il giudice del potere di verificare se i reati per cui si e' conseguito condanna abbiano effettivamente prodotto un reddito, e se lo stesso permanga, in misura superiore ai limiti stabiliti quale requisito di accoglibilita' dell'istanza, anche nell'anno precedente alla presentazione della medesima; Ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Sospende la decisione sull'eventuale ammissione dell'istante al gratuito patrocinio; Ordina la notificazione della presente ordinanza al p.m., all'istante ed al suo difensore e al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Manda alla cancelleria per le altre comunicazioni e gli adempimenti di rito. Campi Salentina, addi' 26 marzo 2009 Il giudice: Sernia