N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10  marzo  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione  Toscana  -
  «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e  di
  sanita' pubblica» - Personale dipendente con rapporto di  lavoro  a
  tempo  indeterminato  -  Inquadramento  nei  ruoli   del   servizio
  sanitario  regionale  -  Previsione  di  concorso   riservato   per
  l'accertamento dell'idoneita' e per l'inquadramento  in  ruolo  del
  personale gia' assunto in assenza di procedura selettiva pubblica -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  dei  principi  di
  eguaglianza,  buon  andamento  e   imparzialita'   della   pubblica
  amministrazione e del pubblico concorso. 
- Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85, art. 6,  comma
  2. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.15 del 14-4-2010 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro Regione  Toscana,
in persona del suo Presidente pro tempore  per  l'impugnazione  della
legge regionale della Toscana n. 85 del 29  dicembre  2009,  art.  6,
comma 2, pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 4 gennaio 2010. 
 
                              F a t t o 
 
    Con la legge n. 85 del  29  dicembre  2009,  la  Regione  Toscana
riconosce la «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per  la  ricerca
medica e di sanita' pubblica» come ente di diritto pubblico. La legge
si compone di 7 articoli e un preambolo. L'art. 1 riconosce come ente
di diritto pubblico la «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la
ricerca  medica  e  la  sanita'  pubblica».  L'art.  2  inquadra   la
Fondazione nell'ambito  del  servizio  sanitario.  L'art.  3  prevede
l'adeguamento  dello  statuto  della  Fondazione  in   virtu'   delle
modifiche apportate  dall'art.  1.  L'art.  4  disciplina  tutti  gli
adempimenti conseguenti il riconoscimento della Fondazione come  ente
di diritto pubblico. L'art. 5  disciplina  le  norme  riguardanti  il
personale della Fondazione. L'art. 6 prevede le disposizioni di prima
applicazione per il personale dipendente della Fondazione.  L'art.  7
dispone  l'abrogazione  della  legge  21  giugno  2006  n.  25,   che
inquadrava la Fondazione come ente di diritto privato. 
    Il comma 2 dell'art. 6, in particolare, prevede l'espletamento di
un «concorso  riservato»  per  l'accertamento  dell'idoneita'  e  per
l'inquadramento  nei  ruoli  del  servizio  sanitario  regionale  del
personale della Fondazione di diritto  privato  Gabriele  Monasterio,
che non sia stato assunto con procedura selettiva pubblica. 
    Tale ultima norma e' incostituzionale e, giusta delibera  del  1°
marzo 2010  del  Consiglio  dei  ministri,  viene  impugnata  con  il
presente ricorso ex art. 127, Cost. per il seguente motivo di 
 
                            D i r i t t o 
 
    Il comma 2 dell'art. 6 prevede, come si e' detto,  l'espletamento
di un «concorso riservato» per l'accertamento  dell'idoneita'  e  per
l'inquadramento  nei  ruoli  del  servizio  sanitario  regionale  del
personale della Fondazione di diritto  privato  Gabriele  Monasterio,
che non sia stato assunto  con  procedura  selettiva  pubblica.  Tale
norma, nella quale peraltro non viene  specificata  la  tipologia  di
personale  interessata,  viola  i  principi  di   uguaglianza,   buon
andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, nonche'  il
principio del «pubblico concorso», di cui agli articoli 3 e 97  della
Costituzione. 
    Al riguardo  la  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  ha
evidenziato che il principio del  pubblico  concorso  costituisce  la
regola per l'accesso  all'impiego  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni e che le deroghe  a  tale  principio  possono  essere
giustificate  soltanto  da  peculiari  e  straordinarie  ragioni   di
interesse pubblico (Corte cost., 3 marzo 2006, n. 81). Tale principio
e' stato ribadito dalla Corte costituzionale proprio nella materia in
esame e,  piu'  precisamente,  con  riferimento  all'accesso  tramite
concorso pubblico alla dirigenza  sanitaria  del  servizio  sanitario
(Corte cost., 14 luglio 2009, n. 215). 
    Nel caso di specie, la norma di cui in  questa  sede  si  discute
pone una evidente deroga al suindicato principio,  senza  individuare
le ragioni di interesse pubblico  poste  a  fondamento  della  citata
deroga. E',  pertanto,  evidente  l'incostituzionalita'  della  norma
sotto i profili considerati. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede che  la  Corte  costituzionale  dichiari  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6,  comma  2  della  legge  regionale  della
Regione Toscana n. 85 del 29 dicembre 2009, pubblicata nel B.U.R.  n.
1 del 4 gennaio 2010. 
    Nel termine si depositera' la delibera del Consiglio dei ministri
1° marzo 2010 con ivi richiamata relazione ministeriale. 
        Roma, addi' 1° marzo 2010 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Giacobbe