N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Lavoro e occupazione - Norme della Regione Veneto - Agevolazioni, esenzioni o riduzioni di tributi a favore dei lavoratori per favorirne la partecipazione alla gestione delle imprese, da concedersi da parte della Giunta regionale - Agevolazioni per le imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione dell'impresa, da concedersi da parte della Giunta regionale - Lamentata attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziche' al Consiglio regionale, nonche' indeterminatezza del provvedimento e dei tributi interessati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio della riserva di legge in materia tributaria, della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato. - Legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5, artt. 3, commi 1, 2, lett. c), 3, e 4, comma 1, lett. b). - Costituzione, artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lett. e).(GU n.18 del 5-5-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato, difeso e assistito ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' legalmente domiciliato contro la Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 5, recante: «Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione d'impresa» art. 3, comma 1, comma 2, lett. c) e comma 3; art. 4, comma 1 e comma 1, lett. b) (B.U.R. n. 8 del 26 gennaio 2010). La legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2010 - con la quale sono state dettate norme per favorire e sostenere la partecipazione dei lavoratori dipendenti di societa' di capitali, di societa' di persone e di imprese individuali alla gestione delle imprese stesse e alla determinazione dei relativi obiettivi - presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. In particolare, l'art. 3, rubricato «Agevolazioni per i lavoratori» stabilisce che «la Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti» ai predetti destinatari, specificando al comma 2, lettera c) che e' in facolta' della medesima Giunta regionale «concedere esenzioni o riduzioni di tributi... per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale». Il successivo comma 3 dispone, poi, che le suddette misure agevolative «sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali». Tutte le esenzioni sono quindi concesse, a norma del comma 1 dell'art. 3, dalla Giunta regionale. Di tenore analogo sono le disposizioni contenute all'art. 4, rubricato «agevolazioni per le imprese», che stabilisce, al comma 1, che la Giunta regionale concede una serie di misure agevolative alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione dell'impresa, tra cui (lettera b) «esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale». Entrambi gli articoli all'esame sono illegittimi, sia per l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziche' al Consiglio regionale, sia per la indeterminatezza e l'ampiezza dei rispettivi ambiti di applicazione, in quanto non vengono specificate ne' la natura - regolamentare o meramente amministrativa - del provvedimento di competenza della Giunta, ne' la tipologia dei tributi interessati, in violazione quindi del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Lo spostamento di competenze dall'organo legislativo all'organo esecutivo e i diversi effetti dello strumento giuridico prescelto (provvedimento amministrativo, anziche' legge) determinano, infatti, la violazione dell'articolo 23 della Costituzione, che prevede la riserva di legge in materia tributaria. Deve al riguardo rilevarsi che, sia pure con l'eccezione di alcuni casi in cui esenzioni o riduzioni di tributi comunali o provinciali possono essere oggetto di regolamenti (rispettivamente comunali o provinciali), peraltro sempre nei limiti stabiliti dalla normativa statale di riferimento, le misure agevolative fiscali possono essere introdotte solo con legge. Ne' appare sufficiente a garantire la conformita' ai citati parametri costituzionali la locuzione «per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale», contenuta in entrambi gli articoli all'esame. Inoltre, come piu' volte affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale 25 ottobre 2005, n. 397) deve ritenersi preclusa alle regioni la facolta' di legiferare su tributi istituiti e disciplinati da legge statale, tra i quali, allo stato della legislazione vigente, vanno annoverati anche i «tributi regionali». Pertanto le suddette disposizioni, nel prevedere la facolta' della Giunta di concedere esenzioni e riduzioni di tributi, anche in aggiunta alle agevolazioni introdotte dalla normativa statale, sono illegittime per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
P. Q. M. Si conclude perche' la legge regionale impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima. Si producono: estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010; relazione, allegata alla medesima delibera, del Dipartimento per gli affari regionali; legge regionale impugnata (l.r. 22 gennaio 2010, n. 5). Roma, addi' 25 marzo 2010 L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo