N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1° aprile  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Imposte e tasse - Lavoro e occupazione - Norme della Regione Veneto -
  Agevolazioni,  esenzioni  o  riduzioni  di  tributi  a  favore  dei
  lavoratori per favorirne  la  partecipazione  alla  gestione  delle
  imprese,  da  concedersi  da  parte  della   Giunta   regionale   -
  Agevolazioni per le  imprese  che  attuano  la  partecipazione  dei
  lavoratori  alla  proprieta'  e  alla  gestione  dell'impresa,   da
  concedersi da parte della Giunta regionale - Lamentata attribuzione
  della competenza  a  concedere  agevolazioni  fiscali  alla  Giunta
  regionale anziche' al Consiglio regionale, nonche' indeterminatezza
  del provvedimento e dei tributi interessati - Ricorso del Governo -
  Denunciata  violazione  del  principio  di  buon  andamento   della
  pubblica amministrazione, del principio della riserva di  legge  in
  materia tributaria, della competenza legislativa statale  esclusiva
  in materia di sistema tributario e contabile dello Stato. 
- Legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5, artt. 3, commi 1,
  2, lett. c), 3, e 4, comma 1, lett. b). 
- Costituzione, artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lett. e). 
(GU n.18 del 5-5-2010 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato,
difeso e assistito  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato
presso i cui Uffici in Roma, via dei  Portoghesi  12,  e'  legalmente
domiciliato contro la Regione Veneto in persona del Presidente  della
Giunta regionale pro tempore per la declaratoria della illegittimita'
costituzionale della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 5,  recante:
«Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla  proprieta'
e alla gestione d'impresa» art. 3, comma 1, comma 2, lett. c) e comma
3; art. 4, comma 1 e comma 1, lett. b) (B.U.R. n. 8  del  26  gennaio
2010). 
    La legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2010 - con la  quale  sono
state dettate norme per favorire e sostenere  la  partecipazione  dei
lavoratori dipendenti di societa' di capitali, di societa' di persone
e di imprese individuali alla gestione delle imprese  stesse  e  alla
determinazione dei relativi obiettivi - presenta i  seguenti  profili
di illegittimita' costituzionale. 
    In  particolare,  l'art.  3,  rubricato   «Agevolazioni   per   i
lavoratori» stabilisce che «la Giunta regionale concede  agevolazioni
e/o finanziamenti» ai predetti destinatari, specificando al comma  2,
lettera c)  che  e'  in  facolta'  della  medesima  Giunta  regionale
«concedere  esenzioni  o  riduzioni  di  tributi...  per  quanto   di
competenza, nei limiti stabiliti annualmente  con  legge  finanziaria
regionale». 
    Il successivo comma  3  dispone,  poi,  che  le  suddette  misure
agevolative «sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste
da norme nazionali». Tutte le esenzioni sono quindi concesse, a norma
del comma 1 dell'art. 3, dalla Giunta regionale. 
    Di tenore analogo sono  le  disposizioni  contenute  all'art.  4,
rubricato «agevolazioni per le imprese», che stabilisce, al comma  1,
che la Giunta regionale concede una serie di misure agevolative  alle
imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla  proprieta'
e  alla  gestione  dell'impresa,  tra  cui  (lettera  b)  «esenzioni,
riduzioni o altre forme di agevolazioni in  materia  tributaria,  per
quanto di competenza, nei  limiti  stabiliti  annualmente  con  legge
finanziaria regionale». 
    Entrambi  gli  articoli  all'esame  sono  illegittimi,  sia   per
l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla
Giunta  regionale  anziche'  al  Consiglio  regionale,  sia  per   la
indeterminatezza e l'ampiezza dei rispettivi ambiti di  applicazione,
in quanto non vengono specificate ne' la  natura  -  regolamentare  o
meramente amministrativa -  del  provvedimento  di  competenza  della
Giunta, ne' la  tipologia  dei  tributi  interessati,  in  violazione
quindi del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione
di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    Lo spostamento di competenze dall'organo  legislativo  all'organo
esecutivo e i diversi effetti  dello  strumento  giuridico  prescelto
(provvedimento amministrativo, anziche' legge) determinano,  infatti,
la violazione dell'articolo 23 della  Costituzione,  che  prevede  la
riserva di legge in materia tributaria. 
    Deve al riguardo rilevarsi  che,  sia  pure  con  l'eccezione  di
alcuni casi in cui  esenzioni  o  riduzioni  di  tributi  comunali  o
provinciali possono essere oggetto  di  regolamenti  (rispettivamente
comunali o provinciali), peraltro sempre nei limiti  stabiliti  dalla
normativa statale  di  riferimento,  le  misure  agevolative  fiscali
possono essere introdotte solo con legge. 
    Ne' appare sufficiente  a  garantire  la  conformita'  ai  citati
parametri costituzionali la locuzione «per quanto di competenza,  nei
limiti  stabiliti  annualmente  con  legge  finanziaria   regionale»,
contenuta in entrambi gli articoli all'esame. 
    Inoltre, come  piu'  volte  affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale (cfr. Corte costituzionale 25 ottobre  2005,  n.  397)
deve ritenersi preclusa alle regioni la  facolta'  di  legiferare  su
tributi istituiti e disciplinati da legge statale, tra i quali,  allo
stato della legislazione vigente, vanno annoverati anche  i  «tributi
regionali». 
    Pertanto le suddette  disposizioni,  nel  prevedere  la  facolta'
della Giunta di concedere esenzioni e riduzioni di tributi, anche  in
aggiunta alle agevolazioni introdotte dalla normativa  statale,  sono
illegittime per violazione dell'articolo 117, secondo comma,  lettera
e) della Costituzione, che attribuisce  allo  Stato  la  legislazione
esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Si conclude perche' la legge regionale impugnata  sia  dichiarata
costituzionalmente illegittima. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri  del  19
marzo 2010; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, del  Dipartimento
per gli affari regionali; 
        legge regionale impugnata (l.r. 22 gennaio 2010, n. 5). 
          Roma, addi' 25 marzo 2010 
 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo