N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Personale dipendente dell'Amministrazione regionale - Buoni pasto - Assegnazione di non piu' di 120 buoni pasto all'anno per ogni dipendente, e per gli autisti assegnazione di una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto - Lamentato intervento in materia riservata alla contrattazione collettiva - Contrasto con la normativa statale sulla contrattazione collettiva che individua le procedure da seguire e sancisce l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile. - Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 18, comma 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Personale dipendente dell'Amministrazione regionale - Ripristino temporaneo e rideterminazione dell'indennita' dell'Area Quadri, istituita dall'art. 29-bis della legge regionale n. 7 del 1997, relativamente al personale inquadrato nella categoria D nei profili professionali D1 e D3 - Lamentato intervento in materia riservata alla contrattazione collettiva - Contrasto con la normativa statale sulla contrattazione collettiva che individua le procedure da seguire e sancisce l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile. - Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 18, comma 7, che sostituisce il comma 6 dell'art. 3 della legge della Regione Molise 13 gennaio 2009, n. 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Interventi riferiti al personale - Possibilita' di prorogare i rapporti di lavoro flessibile, a tempo determinato e di co.co.co. per la durata massima del piano di rientro nel rispetto dei limiti annuali di spesa - Proroga di incarichi gia' conferiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore di unita' operativa complessa in mancanza della copertura del posto a tempo indeterminato per il periodo corrispondente al piano di rientro - Predisposizione da parte dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della l. r. n. 1/2009 - Lamentata precostituzione di vincoli alla futura adozione di specifici programmi operativi per la realizzazione del piano di rientro sanitario per gli anni 2007-2009 - Contrasto con le determinazioni adottate per il 2010 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni, nonche' con la normativa nazionale di settore - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione e del principio di leale collaborazione. - Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo comma; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, commi 10, 11, 12 e 13. Sanita' pubblica - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Possibilita' di stipulare contratti per l'attuazione di progetti di ricerca sanitaria o di progetti finalizzati previsti da normative dello Stato - Lamentato ampliamento dell'ambito applicativo delle norme statali, da ritenersi principi fondamentali in materia di tutela della salute - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violazione del principio di leale collaborazione. - Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 4. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-octies. Professioni - Norme della Regione Molise - Previsione che la Giunta regionale promuova e disciplini le funzioni dell'informatore medico-scientifico aziendale, ai fini del controllo della spesa farmaceutica e di una corretta informazione sulle prescrizioni farmaceutiche da parte dei medici - Lamentata creazione di nuova figura professionale sanitaria - Contrasto con la normativa nazionale che pone i principi fondamentali in materia di figure professionali sanitarie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e delle professioni. - Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 5. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 3. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Molise - Attivita' del commissario ad acta e del subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro - Possibilita' di assumere nuovo personale per le segreterie particolari - Contrasto con la normativa statale che impone di provvedere alla gestione commissariale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 7. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, art. 4, comma 2.(GU n.18 del 5-5-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, in persona del suo Presidente pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 26 gennaio 2010, n. 2, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12 marzo 2010. Fatto In data 26 gennaio 2010 e' stata pubblicata, sul n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 3 del 22 gennaio 2010, recante la «Legge finanziaria regionale 2010». Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se ne deve pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1.1 - Il Titolo VIII della legge finanziaria regionale per il 2010 della Regione Molise contiene disposizioni per il contenimento della spesa. L'art. 18, per quanto qui particolarmente interessa, e' volto al contenimento delle spese per il personale, e, «in armonia con quanto previsto dalla piu' recente legislazione in materia di finanza pubblica che ha introdotto per gli enti sottoposti al Patto di stabilita' interno un articolato livello di restrizioni ed obblighi procedurali», al comma 4 prevede che «la Giunta regionale adotta con proprio atto una nuova disciplina riguardante le spese per i buoni pasto spettanti al personale dipendente dell'Amministrazione regionale, prevedendo annualmente l'utilizzo di non piu' di 120 buoni pasto per ogni dipendente. Al personale con mansioni di autista e' assegnata una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto». La norma incide illegittimamente nelle competenze statali e deve essere dichiarata incostituzionale. 1.2 - Essa, infatti, pretende di disciplinare una materia (spese per i buoni pasto) rientrante nel trattamento economico da ricollegare all'orario di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale: materia pero' riservata alla contrattazione collettiva. La norma si pone pertanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165/2001 (articoli 40-50, e in particolare art. 45), che complessivamente individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce per tutte le Amministrazioni l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. La norma in esame, pertanto, violando i principi contenuti nel d.lgs. n. 165/2001 (norma interposta), in particolare nel Titolo III (art. 40 e ss.), contrasta con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, tra i quali certamente la materia del rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi. 2.1. - Illegittimamente invasivo della sfera di competenza della legislazione statale appare anche il successivo comma 7 dell'art. 18 della legge finanziaria regionale per il 2010 della Regione Molise (legge regionale n. 3/2010). Detto comma, nel sostituire il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (legge finanziaria regionale 2009), cosi' testualmente dispone: «nelle more della revisione dei sistemi di incentivazione della qualita' delle prestazioni lavorative di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con effetto dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010 sono ripristinate le misure percentuali delle indennita' dell'istituto di cui all'articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, cosi' come rideterminate dall'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33». La norma incide dunque, temporaneamente rideterminandola, sulla indennita' dell'Area Quadri - istituita dal richiamato art. 29-bis -, relativamente al personale inquadrato nella categoria D nei profili professionali D1 e D3. Cosi' disponendo, tuttavia, anche la presente disposizione contrasta con le norme contenute nel Titolo III del d.lgs. n. 165/2001 (da artt. 40 a 50), le quali, come visto, obbligano tutte le pubbliche Amministrazioni al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione, e quindi incide nella competenza legislativa statale esclusiva di cui alla lettera l) del comma 2 dell'art. 117 Cost. in materia di ordinamento civile. 2.2. - E' ipotizzabile che il personale regionale cui la disposizione fa riferimento, che svolge attivita' di stretta collaborazione con il personale dirigenziale, possa esser ritenuto allo stesso equiparabile. E non ignora questa difesa che, secondo la ricostruzione sistematica contenuta nella nota pronunzia n. 2/2004 di codesta ecc.ma Corte (riferita in particolare al personale dirigenziale), l'avvenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, pur determinando l'attrazione della relativa disciplina nell'ambito della materia ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato secondo quanto dispone il comma 2, lettera l) dell'art.117 Cost., non esclude, tuttavia, che le Regioni, «dotate, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, di poteri legislativi propri in tema di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale», conservano «una, seppur ridotta, competenza normativa... in materia», dal momento che lo stesso art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 prevede espressamente che «le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare (...) adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente Capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'». Ma se pure non fosse «implausibile» un'interpretazione che riservi le procedure e le modalita' della contrattazione collettiva all'autonomia degli enti direttamente interessati, da ritenersi non lesiva della riserva di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), nella fattispecie in esame il legislatore regionale non si limita a disciplinare con provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione, ovviamente per la parte di sua competenza, ma incide sulla misura percentuale delle indennita' da corrispondere al personale inquadrato nell'area D: materia che deve invece essere regolata in sede di contrattazione collettiva. La disposizione regionale lede, pertanto, sotto altro profilo, l'art. 117, lett. l) della Costituzione, il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. 3. - Incostituzionali appaiono altresi', sotto svariati profili, diverse disposizioni poste dall'art. 19 della legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010, che pone disposizioni sull'organizzazione del servizio sanitario regionale. 3.1.1. - La richiamata norma, ai commi 1, 2 e 3 (che per comodita' espositiva possono essere contestualmente esaminati) prevede che: «1. I contratti del personale di tutto il Servizio sanitario regionale, utilizzato ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o assunto a tempo determinato oppure con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, possono essere prorogati, in caso di riscontrata carenza di organico, per la durata massima del Piano di rientro cosi' come prevista dall'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010/2012, nel rispetto dei relativi limiti annuali di spesa. 2. Ai fini dello svolgimento temporaneo delle funzioni di direttore di unita' operativa complessa, in mancanza della copertura del posto a tempo indeterminato, per il periodo corrispondente al Piano di rientro e per un termine di sei mesi rinnovabile una sola volta, l'Azienda sanitaria regionale per il Molise puo' prorogare gli incarichi gia' conferiti a seguito di apposita selezione. 3. L'Azienda sanitaria regionale del Molise predispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di riorganizzazione del personale coerente con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1». 3.1.2. - Le disposizioni sopra riportate prevedono dunque una serie di interventi (proroga del rapporto con personale dipendente; predisposizione di un piano di riorganizzazione del personale) correlati al Piano di rientro sanitario (riferito agli anni dal 2007 al 2009) la cui prosecuzione (essendo i relativi obiettivi riferiti all'anno 2009) presuppone l'adozione di specifici programmi operativi. Tutto cio', nell'ambito di previsione, da ultimo, dell'art. 2, comma 88, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009): «Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia' commissariato alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale». Ma le iniziative del Legislatore regionale precostituiscono vincoli alla futura adozione dei programmi operativi, incidendo sugli stessi e potenzialmente pregiudicandone gia' fin d'ora la coerenza con gli obiettivi programmati. In tal modo il Legislatore regionale finisce con il compromettere la piena attuazione dell'art. 2, comma 88, della Finanziaria statale per il 2010, che costituisce norma di coordinamento di finanza pubblica ai sensi dell'art.117, comma 3, della Carta. Tale disposizione costituzionale risulta pertanto violata dalla disposizione in discorso. 3.1.3. - Sotto ulteriore profilo, i singoli interventi previsti per il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono in linea con quanto disposto nel Tavolo tecnico per i programmi operativi del nuovo Patto per la salute sottoscritto, in data 3 dicembre 2009, in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Infatti, il programma prevede, per l'anno 2010, il contenimento del costo del personale con il conseguente blocco del turn-over, la rideterminazione dei fondi della contrattazione collettiva nonche' la diminuzione delle posizioni organizzative. Il Legislatore regionale, invece, come visto, al comma 1 dell'art. 19 prevede la possibilita' di prorogare i rapporti di lavoro flessibile, a tempo determinato e di co.co.co per la durata massima del piano di rientro nel rispetto dei limiti annuali di spesa; al comma 2 dispone la proroga di incarichi gia' conferiti per lo svolgimento di direttore di unita' operativa complessa in mancanza della copertura del posto a tempo indeterminato per il periodo corrispondente al piano di rientro; al comma 3 prevede la predisposizione da parte dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro anche ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2009. Quanto ai contratti di co.co.co., va precisato che, come chiarito anche dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, gli stessi non possono ritenersi prorogabili, se non limitatamente al compimento di un'attivita' avviata, in quanto la loro durata e' predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attivita'. Inoltre, il rinvio diretto all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2009 si concretezza, di fatto, nell'attuazione di procedure di stabilizzazione del personale precario non dirigenziale in modo difforme da quelle previste dal Legislatore statale di cui all'art. 17, commi da 10 a 13 del d.l. n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009. Pertanto, per le ragioni che precedono, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 19 della Finanziaria 2010 della Regione Molise, oltre che l'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica come illustrato al numero che precede, violano altresi' gli artt. 3 e 97 della Costituzione in riferimento ai principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione e il principio di leale collaborazione Stato-Regioni. 3.2.1. - Incostituzionale e' anche il comma 4 del medesimo art. 19 della legge finanziaria 2010 della Regione Molise, anch'essa recante la previsione della stipula di contratti di lavoro. La norma in discorso prevede che «la Regione Molise, ai fini dell'attuazione di progetti di ricerca sanitaria o di progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ex articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 79, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' stipulare i contratti previsti dall'articolo 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». Tale ultima disposizione consente appunto la stipula di Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati non sostitutivi dell'attivita' ordinaria, con i quali «le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonche' di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista» (art. 15-octies citato). 3.2.2. - Il Legislatore regionale, come e' agevole desumere dalla piana lettura delle norme richiamate, ha dunque illegittimamente ampliato l'ambito applicativo della norma statale, estendendo la sua applicazione anche a fattispecie non contemplate dall'art. 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La stipula dei contratti e' infatti consentita dalla norma che si censura non solo per i progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale), ma anche per le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 34 della medesima legge (progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie) e per gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 79, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie). Le previsioni poste dalla normazione statale, e in primis dall'art. 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono essere considerate principi fondamentali in materia di tutela della salute. Conseguentemente la disposizione regionale impugnata invade la competenza del Legislatore statale violando l'art. 117, comma 3, in materia di tutela della salute e viola il principio di leale collaborazione Stato-Regioni. 3.2.3. - Nella parte in cui la norma della cui costituzionalita' si dubita disciplina i contratti di diritto privato previsti dall'articolo 15-octies d.lgs. n. 502/1992 cit. ampliando la sfera di applicazione dello stesso, essa deve infine ritenersi invasiva anche della competenza prevista dal comma 2, lett. l) dell'art. 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. 3.3.1. - Uguale vizio di incostituzionalita' affligge il successivo comma 5 dell'art. 19 della legge finanziaria 2010 della Regione Molise, che prevede che, «ai fini del controllo della spesa farmaceutica e di una corretta informazione sulle prescrizioni farmaceutiche da parte dei medici, la Giunta regionale promuove e disciplina le funzioni dell'informatore medicoscientifico aziendale». La norma crea dunque una nuova figura professionale nell'ambito delle professioni sanitarie. 3.3.2. - In materia di professioni e di tutela della salute l'art. 117, terzo comma, Cost. prevede una competenza legislativa concorrente dello Stato e della Regione: la determinazione dei principi fondamentali e' pertanto riservata al Legislatore statale. In particolare, costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte che «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. (sentenza n. 153 del 2006, nonche', ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006). Da cio' deriva che non e' nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali». (cosi' Corte cost. n. 300/2007, in una ipotesi di costituzione degli operatori delle «discipline bionaturali»). 3.3.3. - L'istituzione della figura di informatore nell'ambito dell'Azienda sanitaria regionale, individuando di fatto una figura professionale non contemplata dal vigente assetto ordinamentale del Servizio Sanitario Nazionale, si pone dunque in contrasto con l'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 («Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili»), legge che pone i suddetti «principi fondamentali» in materia (art. 19, comma 1), violando sotto duplice profilo (professioni; tutela della salute) il disposto dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, ed eccede dall'ambito di competenza attribuita all'Ente territoriale. 3.4.1. - Incostituzionale e', infine, il comma 7 dell'art. 19 della legge finanziaria 2010 della Regione Molise, che prevede che, «in attuazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, relativamente alle modalita' organizzative dell'attivita' del commissario ad acta e del subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro, e' applicabile l'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, come modificata dalla legge regionale 6 aprile 2009, n. 15. E' autorizzata l'imputazione della spesa per il compenso spettante al subcommissario ad acta alla UPB n. 198, capitolo 2100». 3.4.2.- L'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, concernente la disciplina delle segreterie particolari, prevede, tra l'altro, la possibilita' di assumere nuovo personale per l'organizzazione amministrativa. Per tale aspetto, quindi, la disposizione regionale si pone in contrasto con l'articolo 4, comma 2, del d.l. 1º ottobre 2007, n. 159, nella parte in cui dispone che le Regioni provvedono agli adempimenti relativi alla gestione commissariale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Viola, conseguentemente, i principi fondamentali di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt.18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 26 gennaio 2010, n. 2, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12 marzo 2010. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 12 marzo 2010; 2) copia della legge regionale impugnata; 3) rapporto del Dipartimento degli affari regionali. Con ogni salvezza. Roma, addi' 25 marzo 2010 L'Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli