N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  6  aprile 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Personale  dipendente
  dell'Amministrazione regionale - Buoni pasto - Assegnazione di  non
  piu' di 120 buoni pasto all'anno per ogni  dipendente,  e  per  gli
  autisti assegnazione di una  quota  aggiuntiva  calcolata  su  base
  storica in relazione al servizio svolto - Lamentato  intervento  in
  materia riservata alla contrattazione collettiva - Contrasto con la
  normativa statale sulla contrattazione collettiva che individua  le
  procedure da  seguire  e  sancisce  l'obbligo  del  rispetto  della
  normativa  contrattuale  -  Ricorso  del   Governo   -   Denunciata
  violazione della competenza  legislativa  statale  esclusiva  nella
  materia dell'ordinamento civile. 
- Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 18, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l);  d.lgs.  30  marzo
  2001, n. 165, artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Personale  dipendente
  dell'Amministrazione   regionale   -   Ripristino   temporaneo    e
  rideterminazione  dell'indennita'   dell'Area   Quadri,   istituita
  dall'art. 29-bis della legge regionale n. 7 del 1997, relativamente
  al personale inquadrato nella categoria D nei profili professionali
  D1  e  D3  -  Lamentato  intervento  in  materia   riservata   alla
  contrattazione collettiva -  Contrasto  con  la  normativa  statale
  sulla contrattazione  collettiva  che  individua  le  procedure  da
  seguire  e  sancisce  l'obbligo  del   rispetto   della   normativa
  contrattuale - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione  della
  competenza   legislativa   statale    esclusiva    nella    materia
  dell'ordinamento civile. 
- Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 18, comma 7,
  che sostituisce il comma 6 dell'art. 3 della  legge  della  Regione
  Molise 13 gennaio 2009, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l);  d.lgs.  30  marzo
  2001, n. 165, artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. 
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della  Regione  Molise  -
  Servizio sanitario regionale - Interventi riferiti al  personale  -
  Possibilita' di prorogare i rapporti di lavoro flessibile, a  tempo
  determinato e di co.co.co. per  la  durata  massima  del  piano  di
  rientro nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  -  Proroga  di
  incarichi gia'  conferiti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni di
  direttore di unita' operativa complessa in mancanza della copertura
  del posto a tempo indeterminato per il  periodo  corrispondente  al
  piano di rientro - Predisposizione da parte dell'azienda  sanitaria
  di un piano di  riorganizzazione  del  personale  coerente  con  il
  riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro anche ai
  fini  dell'applicazione  dell'art.  3  della  l.  r.  n.  1/2009  -
  Lamentata  precostituzione  di  vincoli  alla  futura  adozione  di
  specifici programmi operativi per la  realizzazione  del  piano  di
  rientro sanitario  per  gli  anni  2007-2009  -  Contrasto  con  le
  determinazioni  adottate  per  il  2010  in  sede   di   Conferenza
  permanente per i rapporti fra  Stato  e  Regioni,  nonche'  con  la
  normativa nazionale di settore - Ricorso del Governo  -  Denunciata
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  nella  materia
  concorrente del coordinamento della  finanza  pubblica,  violazione
  dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione
  e del principio di leale collaborazione. 
- Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, commi 1,
  2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo  comma;  legge  23  dicembre
  2009, n. 191, art. 2, comma 88; decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
  78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102,  art.  17,  commi
  10, 11, 12 e 13. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Molise  -  Servizio  sanitario
  regionale - Possibilita' di stipulare contratti per l'attuazione di
  progetti di ricerca sanitaria o di progetti finalizzati previsti da
  normative  dello  Stato   -   Lamentato   ampliamento   dell'ambito
  applicativo delle norme statali, da ritenersi principi fondamentali
  in  materia  di  tutela  della  salute  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente della tutela  della  salute,  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva statale in materia di  ordinamento
  civile, violazione del principio di leale collaborazione. 
- Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.lgs. 30
  dicembre 1992, n. 502, art. 15-octies. 
Professioni - Norme della Regione Molise - Previsione che  la  Giunta
  regionale  promuova  e  disciplini  le  funzioni   dell'informatore
  medico-scientifico aziendale, ai fini  del  controllo  della  spesa
  farmaceutica e di  una  corretta  informazione  sulle  prescrizioni
  farmaceutiche da parte dei medici - Lamentata  creazione  di  nuova
  figura  professionale  sanitaria  -  Contrasto  con  la   normativa
  nazionale che pone i principi fondamentali  in  materia  di  figure
  professionali  sanitarie  -  Ricorso  del  Governo   -   Denunciata
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  nelle  materie
  concorrenti della tutela della salute e delle professioni. 
- Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 5. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.
  502, art. 6, comma 3. 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Molise - Attivita' del
  commissario ad acta e del subcommissario,  nominati  dal  Consiglio
  dei ministri per il Piano di rientro  -  Possibilita'  di  assumere
  nuovo personale per le segreterie particolari -  Contrasto  con  la
  normativa  statale  che  impone   di   provvedere   alla   gestione
  commissariale con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
  disponibili  a  legislazione  vigente  -  Ricorso  del  Governo   -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 7. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 1° ottobre 2007,
  n. 159, art. 4, comma 2. 
(GU n.18 del 5-5-2010 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la
Regione Molise, in persona del suo  Presidente  pro  tempore  per  la
declaratoria della illegittimita' costituzionale degli  articoli  18,
commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge della  Regione
Molise n. 3 del 22 gennaio 2010, pubblicata nel Bollettino  Ufficiale
della Regione Molise del 26 gennaio 2010, n. 2, come da delibera  del
Consiglio dei ministri in data 12 marzo 2010. 
 
                                Fatto 
 
    In data 26 gennaio  2010  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  2  del
Bollettino ufficiale della Regione Molise, la legge  regionale  n.  3
del 22 gennaio 2010, recante la «Legge finanziaria regionale 2010». 
    Alcune delle  disposizioni  contenute  nella  detta  legge,  come
meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle  competenze
regionali  e  sono   violative   di   previsioni   costituzionali   e
illegittimamente invasive delle competenze dello Stato;  se  ne  deve
pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinche' ne
sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con  conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1.1 - Il Titolo VIII della legge  finanziaria  regionale  per  il
2010 della Regione Molise contiene disposizioni per  il  contenimento
della spesa. 
    L'art. 18, per quanto qui particolarmente interessa, e' volto  al
contenimento delle spese per il personale, e, «in armonia con  quanto
previsto dalla  piu'  recente  legislazione  in  materia  di  finanza
pubblica che ha introdotto  per  gli  enti  sottoposti  al  Patto  di
stabilita' interno un articolato livello di restrizioni  ed  obblighi
procedurali», al comma 4 prevede che «la Giunta regionale adotta  con
proprio atto una nuova disciplina riguardante le spese  per  i  buoni
pasto  spettanti   al   personale   dipendente   dell'Amministrazione
regionale, prevedendo annualmente l'utilizzo di non piu' di 120 buoni
pasto per ogni dipendente. Al personale con mansioni  di  autista  e'
assegnata una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione
al servizio svolto». 
    La norma incide illegittimamente nelle competenze statali e  deve
essere dichiarata incostituzionale. 
    1.2 - Essa, infatti, pretende di disciplinare una materia  (spese
per  i  buoni  pasto)  rientrante  nel   trattamento   economico   da
ricollegare all'orario di lavoro dei dipendenti  dell'Amministrazione
regionale: materia pero' riservata alla contrattazione collettiva. 
    La norma si  pone  pertanto  in  contrasto  con  le  disposizioni
contenute   nel   Titolo    III    (Contrattazione    collettiva    e
rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165/2001 (articoli 40-50,
e  in  particolare  art.  45),  che  complessivamente  individua   le
procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce  per  tutte
le   Amministrazioni   l'obbligo   del   rispetto   della   normativa
contrattuale. 
    La norma in esame, pertanto, violando i  principi  contenuti  nel
d.lgs. n. 165/2001 (norma interposta), in particolare nel Titolo  III
(art. 40 e ss.), contrasta con l'art. 117, comma 2,  lett.  l)  della
Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva  dello  Stato  la
materia dell'ordinamento civile  e,  quindi  i  rapporti  di  diritto
privato regolabili dal Codice  civile,  tra  i  quali  certamente  la
materia  del  rapporto  di  impiego  privatizzato  e  dei   contratti
collettivi. 
    2.1. - Illegittimamente invasivo della sfera di competenza  della
legislazione statale appare anche il successivo comma 7 dell'art.  18
della legge finanziaria regionale per il 2010  della  Regione  Molise
(legge regionale n. 3/2010). 
    Detto comma, nel sostituire il comma 6 dell'art.  3  della  legge
regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (legge finanziaria  regionale  2009),
cosi' testualmente dispone: «nelle more della revisione  dei  sistemi
di incentivazione della qualita' delle prestazioni lavorative di  cui
al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  effetto  dal  1°
gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010  sono  ripristinate  le  misure
percentuali delle indennita' dell'istituto di cui all'articolo 29-bis
della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, cosi'  come  rideterminate
dall'articolo 1 della legge regionale 2  ottobre  2006,  n.  33».  La
norma  incide   dunque,   temporaneamente   rideterminandola,   sulla
indennita' dell'Area Quadri - istituita dal richiamato art. 29-bis -,
relativamente al personale inquadrato nella categoria D  nei  profili
professionali D1 e D3. 
    Cosi'  disponendo,  tuttavia,  anche  la  presente   disposizione
contrasta con le  norme  contenute  nel  Titolo  III  del  d.lgs.  n.
165/2001 (da artt. 40 a 50), le quali, come visto, obbligano tutte le
pubbliche Amministrazioni al rispetto della normativa contrattuale  e
delle procedure da seguire in sede di contrattazione, e quindi incide
nella competenza legislativa statale esclusiva di cui alla lettera l)
del comma 2 dell'art. 117 Cost. in materia di ordinamento civile. 
    2.2.  -  E'  ipotizzabile  che  il  personale  regionale  cui  la
disposizione  fa  riferimento,  che  svolge  attivita'   di   stretta
collaborazione con il personale dirigenziale,  possa  esser  ritenuto
allo stesso equiparabile. 
    E  non  ignora  questa  difesa  che,  secondo  la   ricostruzione
sistematica contenuta nella  nota  pronunzia  n.  2/2004  di  codesta
ecc.ma Corte (riferita in  particolare  al  personale  dirigenziale),
l'avvenuta privatizzazione dei rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze
delle pubbliche Amministrazioni, pur determinando l'attrazione  della
relativa disciplina nell'ambito  della  materia  ordinamento  civile,
riservata  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  secondo  quanto
dispone il comma 2,  lettera  l)  dell'art.117  Cost.,  non  esclude,
tuttavia,  che  le  Regioni,  «dotate,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 117 della Costituzione, di  poteri  legislativi  propri  in
tema  di  organizzazione  amministrativa   e   di   ordinamento   del
personale», conservano «una, seppur ridotta, competenza  normativa...
in materia», dal momento che lo stesso art. 27, comma 1,  del  d.lgs.
n.  165/2001  prevede  espressamente  che  «le  Regioni   a   statuto
ordinario,  nell'esercizio   della   propria   potesta'   statutaria,
legislativa e regolamentare (...) adeguano ai principi dell'art. 4  e
del presente Capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle  relative
peculiarita'». 
    Ma  se  pure  non  fosse  «implausibile»  un'interpretazione  che
riservi le procedure e le modalita' della  contrattazione  collettiva
all'autonomia degli enti direttamente interessati, da  ritenersi  non
lesiva della riserva di cui all'art. 117, comma 2, lettera l),  nella
fattispecie in  esame  il  legislatore  regionale  non  si  limita  a
disciplinare con provvedimenti  normativi  il  regime  procedimentale
della contrattazione, ovviamente per la parte di sua  competenza,  ma
incide sulla misura percentuale delle indennita' da corrispondere  al
personale inquadrato nell'area D:  materia  che  deve  invece  essere
regolata in sede di contrattazione collettiva. 
    La disposizione regionale lede, pertanto,  sotto  altro  profilo,
l'art. 117, lett. l) della Costituzione, il quale riserva allo  Stato
la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. 
    3. - Incostituzionali appaiono altresi', sotto svariati  profili,
diverse disposizioni poste dall'art. 19  della  legge  della  Regione
Molise  n.  3  del   22   gennaio   2010,   che   pone   disposizioni
sull'organizzazione del servizio sanitario regionale. 
    3.1.1. - La richiamata  norma,  ai  commi  1,  2  e  3  (che  per
comodita'  espositiva  possono  essere   contestualmente   esaminati)
prevede che: «1. I contratti  del  personale  di  tutto  il  Servizio
sanitario regionale, utilizzato ai sensi del comma 2 dell'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  o  assunto  a  tempo
determinato  oppure  con  rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa,  possono  essere  prorogati,  in  caso  di  riscontrata
carenza di organico, per la durata massima del Piano di rientro cosi'
come prevista dall'intesa tra il Governo, le Regioni  e  le  Province
autonome concernente il nuovo  patto  per  la  salute  per  gli  anni
2010/2012, nel rispetto dei relativi limiti annuali di spesa.  2.  Ai
fini dello svolgimento temporaneo  delle  funzioni  di  direttore  di
unita' operativa complessa, in mancanza della copertura del  posto  a
tempo indeterminato,  per  il  periodo  corrispondente  al  Piano  di
rientro e per un termine di sei  mesi  rinnovabile  una  sola  volta,
l'Azienda sanitaria  regionale  per  il  Molise  puo'  prorogare  gli
incarichi  gia'  conferiti  a  seguito  di  apposita  selezione.   3.
L'Azienda sanitaria regionale del  Molise  predispone,  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  un  piano  di
riorganizzazione del personale coerente con  il  piano  di  riassetto
della rete ospedaliera e con il  Piano  di  rientro,  anche  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio  2009,
n. 1». 
    3.1.2. - Le disposizioni sopra  riportate  prevedono  dunque  una
serie di interventi (proroga del rapporto con  personale  dipendente;
predisposizione  di  un  piano  di  riorganizzazione  del  personale)
correlati al Piano di rientro sanitario (riferito agli anni dal  2007
al 2009) la cui prosecuzione (essendo i relativi  obiettivi  riferiti
all'anno  2009)  presuppone   l'adozione   di   specifici   programmi
operativi.  Tutto  cio',  nell'ambito  di  previsione,   da   ultimo,
dell'art. 2, comma 88, della legge finanziaria per il 2010 (legge  n.
191/2009): «Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia'
commissariato alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale  previgente  per
la prosecuzione del piano di rientro,  secondo  programmi  operativi,
coerenti con gli obiettivi finanziari  programmati,  predisposti  dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile
e gestionale. E' fatta  salva  la  possibilita'  per  la  regione  di
presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata
dal presente articolo. A seguito dell'approvazione  del  nuovo  piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
nel medesimo piano per  il  passaggio  dalla  gestione  straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria regionale». 
    Ma  le  iniziative  del  Legislatore  regionale  precostituiscono
vincoli alla futura adozione dei programmi operativi, incidendo sugli
stessi e potenzialmente pregiudicandone gia' fin  d'ora  la  coerenza
con gli obiettivi programmati. In tal modo il  Legislatore  regionale
finisce con il compromettere la piena attuazione dell'art.  2,  comma
88, della Finanziaria statale per il 2010, che costituisce  norma  di
coordinamento di finanza pubblica ai  sensi  dell'art.117,  comma  3,
della  Carta.  Tale  disposizione  costituzionale  risulta   pertanto
violata dalla disposizione in discorso. 
    3.1.3. - Sotto ulteriore profilo, i singoli  interventi  previsti
per il personale di cui ai commi 1, 2 e  3  non  sono  in  linea  con
quanto disposto nel Tavolo tecnico  per  i  programmi  operativi  del
nuovo Patto per la salute sottoscritto, in data 3 dicembre  2009,  in
sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 
    Infatti, il programma prevede, per l'anno 2010,  il  contenimento
del costo del personale con il conseguente blocco del  turn-over,  la
rideterminazione dei fondi della contrattazione collettiva nonche' la
diminuzione delle posizioni organizzative. 
    Il  Legislatore  regionale,  invece,  come  visto,  al  comma   1
dell'art. 19 prevede la  possibilita'  di  prorogare  i  rapporti  di
lavoro flessibile, a tempo determinato e di co.co.co  per  la  durata
massima del piano di rientro  nel  rispetto  dei  limiti  annuali  di
spesa; al comma 2 dispone la proroga di incarichi gia' conferiti  per
lo svolgimento di direttore di unita' operativa complessa in mancanza
della copertura del  posto  a  tempo  indeterminato  per  il  periodo
corrispondente  al  piano  di  rientro;  al  comma   3   prevede   la
predisposizione da  parte  dell'azienda  sanitaria  di  un  piano  di
riorganizzazione del personale coerente con il riassetto  della  rete
ospedaliera e con il piano di rientro anche ai fini dell'applicazione
di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2009. 
    Quanto ai contratti di co.co.co., va precisato che, come chiarito
anche dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della  Funzione  pubblica,  gli
stessi non possono ritenersi prorogabili,  se  non  limitatamente  al
compimento di un'attivita' avviata,  in  quanto  la  loro  durata  e'
predeterminata  in  relazione   allo   specifico   aspetto   o   fase
dell'attivita'. 
    Inoltre, il rinvio diretto  all'applicazione  dell'art.  3  della
legge regionale n. 1/2009 si concretezza, di  fatto,  nell'attuazione
di  procedure  di  stabilizzazione   del   personale   precario   non
dirigenziale in modo difforme  da  quelle  previste  dal  Legislatore
statale di cui all'art. 17, commi da 10 a 13  del  d.l.  n.  78/2009,
conv. in legge n. 102/2009. 
    Pertanto, per le  ragioni  che  precedono,  i  commi  1,  2  e  3
dell'art. 19 della Finanziaria 2010 della Regione Molise,  oltre  che
l'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento di
finanza pubblica come  illustrato  al  numero  che  precede,  violano
altresi' gli artt. 3  e  97  della  Costituzione  in  riferimento  ai
principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione e  il
principio di leale collaborazione Stato-Regioni. 
    3.2.1. - Incostituzionale e' anche il comma 4 del  medesimo  art.
19 della legge  finanziaria  2010  della  Regione  Molise,  anch'essa
recante la previsione della stipula di contratti di lavoro. 
    La norma in discorso prevede che  «la  Regione  Molise,  ai  fini
dell'attuazione di  progetti  di  ricerca  sanitaria  o  di  progetti
finalizzati  alla  realizzazione   degli   obiettivi   di   carattere
prioritario e di rilievo nazionale ex articolo 1, commi 34 e  34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per gli interventi finanziati
ai sensi dell'articolo  79,  comma  1-sexies,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, puo'
stipulare i contratti previsti dall'articolo  15-octies  del  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502».  Tale  ultima  disposizione
consente appunto la stipula di Contratti per l'attuazione di progetti
finalizzati non sostitutivi dell'attivita' ordinaria, con i quali «le
aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei
limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 34-bis della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti
di diritto privato  a  tempo  determinato  soggetti  in  possesso  di
diploma di laurea ovvero di  diploma  universitario,  di  diploma  di
scuola secondaria di  secondo  grado  o  di  titolo  di  abilitazione
professionale   nonche'   di   abilitazione    all'esercizio    della
professione, ove prevista» (art. 15-octies citato). 
    3.2.2. - Il Legislatore regionale, come e' agevole desumere dalla
piana lettura delle  norme  richiamate,  ha  dunque  illegittimamente
ampliato l'ambito applicativo della norma statale, estendendo la  sua
applicazione anche a fattispecie non contemplate dall'art.  15-octies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502.  La  stipula  dei
contratti e' infatti consentita dalla norma che si censura  non  solo
per i progetti di  cui  all'art.  1,  comma  34-bis  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 (nell'ottica del perseguimento degli  obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel  Piano
sanitario  nazionale),  ma  anche   per   le   fattispecie   previste
dall'articolo 1, comma 34 della medesima legge (progetti sulla tutela
della salute materno-infantile, della salute  mentale,  della  salute
degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e  in
particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie)  e  per  gli
interventi finanziati ai sensi  dell'art.  79,  comma  1-sexies,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (interventi diretti a  garantire
la disponibilita' di dati economici, gestionali  e  produttivi  delle
strutture sanitarie). 
    Le  previsioni  poste  dalla  normazione  statale,  e  in  primis
dall'art. 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
devono essere considerate principi fondamentali in materia di  tutela
della salute. Conseguentemente la  disposizione  regionale  impugnata
invade la competenza del Legislatore  statale  violando  l'art.  117,
comma 3, in materia di tutela della salute e viola  il  principio  di
leale collaborazione Stato-Regioni. 
    3.2.3. - Nella parte in cui la norma della cui  costituzionalita'
si  dubita  disciplina  i  contratti  di  diritto  privato   previsti
dall'articolo 15-octies d.lgs. n. 502/1992 cit. ampliando la sfera di
applicazione dello stesso, essa deve infine ritenersi invasiva  anche
della competenza prevista dal comma 2, lett. l) dell'art.  117  della
Costituzione, che riserva  allo  Stato  la  competenza  esclusiva  in
materia di ordinamento civile. 
    3.3.1.  -  Uguale  vizio  di  incostituzionalita'   affligge   il
successivo comma 5 dell'art. 19 della legge  finanziaria  2010  della
Regione Molise, che prevede che, «ai fini del controllo  della  spesa
farmaceutica  e  di  una  corretta  informazione  sulle  prescrizioni
farmaceutiche da parte dei medici, la  Giunta  regionale  promuove  e
disciplina le funzioni dell'informatore medicoscientifico aziendale». 
    La norma crea dunque una nuova figura  professionale  nell'ambito
delle professioni sanitarie. 
    3.3.2. - In materia di  professioni  e  di  tutela  della  salute
l'art. 117, terzo comma, Cost.  prevede  una  competenza  legislativa
concorrente dello  Stato  e  della  Regione:  la  determinazione  dei
principi fondamentali e' pertanto riservata al Legislatore statale. 
    In  particolare,  costituisce  consolidato   orientamento   della
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte che «la  potesta'  legislativa
regionale  nella  materia  concorrente   delle   "professioni"   deve
rispettare il principio secondo  cui  l'individuazione  delle  figure
professionali,  con  i  relativi  profili  e  titoli  abilitanti,  e'
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni  la  disciplina  di  quegli
aspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta'
regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione  ad
opera dei singoli precetti  normativi,  si  configura  infatti  quale
limite  di  ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge  regionale.
(sentenza n. 153 del 2006, nonche', ex plurimis, sentenze n.  57  del
2007, n. 424 del 2006). Da cio' deriva che non e'  nei  poteri  delle
Regioni dar vita a nuove figure professionali». (cosi' Corte cost. n.
300/2007, in  una  ipotesi  di  costituzione  degli  operatori  delle
«discipline bionaturali»). 
    3.3.3. - L'istituzione della figura  di  informatore  nell'ambito
dell'Azienda sanitaria regionale, individuando di  fatto  una  figura
professionale non contemplata dal vigente assetto  ordinamentale  del
Servizio Sanitario Nazionale, si pone dunque in contrasto con  l'art.
6, comma 3  del  d.lgs.  n.  502/1992  («Il  Ministro  della  sanita'
individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
relativi profili»), legge che pone i suddetti «principi fondamentali»
in materia  (art.  19,  comma  1),  violando  sotto  duplice  profilo
(professioni; tutela della salute) il disposto dell'art.  117,  comma
3, della Costituzione, ed eccede dall'ambito di competenza attribuita
all'Ente territoriale. 
    3.4.1. - Incostituzionale e', infine, il  comma  7  dell'art.  19
della legge finanziaria 2010 della Regione Molise, che  prevede  che,
«in  attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art.  4,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, relativamente  alle  modalita'
organizzative  dell'attivita'  del  commissario   ad   acta   e   del
subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il  Piano  di
rientro, e' applicabile l'art. 8 della legge regionale  12  settembre
1991, n. 15, come modificata dalla legge regionale 6 aprile 2009,  n.
15.  E'  autorizzata  l'imputazione  della  spesa  per  il   compenso
spettante al subcommissario ad acta alla UPB n. 198, capitolo 2100». 
    3.4.2.- L'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n.  15,
concernente la disciplina delle segreterie particolari, prevede,  tra
l'altro,  la   possibilita'   di   assumere   nuovo   personale   per
l'organizzazione amministrativa. 
    Per tale aspetto, quindi, la disposizione regionale  si  pone  in
contrasto con l'articolo 4, comma 2, del d.l.  1º  ottobre  2007,  n.
159, nella parte in  cui  dispone  che  le  Regioni  provvedono  agli
adempimenti relativi  alla  gestione  commissariale  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente.
Viola, conseguentemente, i principi fondamentali di cui  all'art.117,
comma 3 della Costituzione in materia  di  coordinamento  di  finanza
pubblica. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt.18, commi 4 e  7,
e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge della Regione Molise  n.  3
del 22  gennaio  2010,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Molise del 26 gennaio  2010,  n.  2,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 12 marzo 2010. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1) estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  12
marzo 2010; 
        2) copia della legge regionale impugnata; 
        3) rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, addi' 25 marzo 2010 
 
            L'Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli