N. 151 SENTENZA 26 - 29 aprile 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione  Valle  d'Aosta  -  Disciplina
  delle assenze per malattia - Controlli  sullo  stato  di  malattia,
  definizione delle fasce orarie di reperibilita', determinazione del
  trattamento economico durante il periodo di  assenza  -  Violazione
  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale  nella   materia
  «ordinamento civile» - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
  delle ulteriori censure. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n.  5,  art.  2,
  commi 1, 2 e 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) (artt. 3, 97 e 117,
  terzo  comma);  d.l.  25  giugno  2008,  n.  112  (convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 71. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta  -  Esonero  dal
  servizio - Possibilita' di chiedere l'esonero solo  nel  corso  del
  triennio  antecedente  la  data  di   maturazione   dell'anzianita'
  contributiva massima di  40  anni  -  Violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile»  -
  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento   delle   ulteriori
  censure. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5, art. 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) (artt. 3, 97 e 117,
  terzo  comma);  d.l.  25  giugno  2008,  n.  112  (convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 72. 
(GU n.18 del 5-5-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA , Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2
e 3, e 3, della legge della Regione Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  2
febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblico
impiego  regionale),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri con ricorso notificato il 10-16 aprile 2009,  depositato  in
cancelleria il 17 aprile 2009 ed  iscritto  al  n.  28  del  registro
ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2010 il Giudice relatore
Luigi Mazzella; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini  per
la Regione Valle d'Aosta. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117,  commi  secondo  e  terzo,  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2,
commi 1, 2 e 3, e 3 della legge della  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
pubblico impiego regionale). 
    1.1. - Circa l'art. 2 della legge reg. Valle  d'Aosta  n.  5  del
2009, il ricorrente deduce che il  comma  1  di  tale  norma  prevede
l'obbligo del controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei
dipendenti regionali nel solo caso in cui l'assenza sia  continuativa
per almeno dieci giorni, in tal modo escludendo l'obbligatorieta' del
controllo nei casi di assenza per periodi piu' brevi,  come  previsto
dall'art. 71, comma 3, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133. 
    Il comma 2 dello stesso art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta  n.
5 del 2009 stabilisce, poi, che le fasce orarie entro le quali devono
essere effettuate le visite mediche di controllo da parte degli  enti
interessati vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle  20,00  di
tutti i giorni compresi i non lavorativi e festivi, cosi'  disponendo
in difformita' dall'art. 71, comma 3, del decreto-legge  n.  112  del
2008, che le fissa dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e  dalle  ore  14,00
alle ore 20,00. 
    Infine, il comma 3 dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta  n.
5 del 2009 rimette al contratto collettivo  regionale  di  lavoro  la
determinazione  dell'ammontare  della   riduzione   del   trattamento
economico da effettuarsi nei  primi  cinque  giorni  di  assenza  per
malattia, quale che sia la durata del periodo di assenza,  mentre  il
comma 1 dell'art. 71 del decreto-legge n.  112  del  2008  stabilisce
esso stesso  l'entita'  della  decurtazione  dello  stipendio  ed  il
periodo in cui  essa  si  applica;  precisamente,  la  norma  statale
dispone che nei primi dieci giorni di assenza  venga  corrisposto  il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni  indennita'
o  emolumento,  comunque  denominati,  aventi   carattere   fisso   e
continuativo,  nonche'  di  ogni  altro  trattamento  accessorio;  ed
inoltre che la trattenuta operi anche per assenze di un solo giorno e
per tutti i primi dieci giorni se l'assenza si protrae  per  piu'  di
dieci giorni. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la normativa
regionale ora riportata contrasta con il  sistema  di  riparto  delle
competenze legislative tra Stato e Regioni  e,  in  particolare,  con
l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
    Infatti,  la  regolamentazione  della  malattia  e  del  relativo
trattamento economico attiene alla disciplina del rapporto di  lavoro
tra il dipendente pubblico e l'amministrazione di appartenenza, cioe'
di  un  rapporto  contrattuale  e  pertanto  rientra  nella   materia
dell'ordinamento civile. 
    Il ricorrente richiama, quindi, la sentenza di questa Corte n. 95
del 2007, secondo la quale,  poiche'  il  rapporto  di  impiego  alle
dipendenze  di  Regioni  ed  enti  locali,  "privatizzato"  ai  sensi
dell'art. 2  del  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), e' retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro
tra  privati  ed  e'  conseguentemente  soggetto  alle   regole   che
garantiscono  l'uniformita'  di  tale  tipo  di  rapporti,  la  legge
statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli  istituti
del  rapporto  di  impiego  attraverso   norme   che   si   impongono
all'autonomia  privata   con   il   carattere   dell'inderogabilita',
costituisce un limite alla competenza residuale regionale in  materia
di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti  pubblici
regionali. 
    Inoltre, la  difesa  erariale  afferma  che,  trattandosi  di  un
aspetto fondamentale per il  regolare  svolgimento  del  rapporto  di
lavoro, esso non puo' essere rimesso alle specifiche discipline delle
Regioni,  poiche'   si   finirebbe   con   l'introdurre   inevitabili
differenziazioni tra i lavoratori pubblici, se  non  vere  e  proprie
disparita' di trattamento in contrasto con  l'art.  3  Cost.,  mentre
esigenze di  unitarieta'  di  disciplina  imporrebbero  una  identica
regolamentazione sull'intero territorio nazionale. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei  ministri,  l'art.  2,
commi 1, 2 e 3, della  legge  reg.  Valle  d'Aosta  n.  5  del  2009,
ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 71 del d.l.  n.
112 del 2008, viola anche  l'art.  117,  terzo  comma,  della  Cost.,
poiche' il predetto art.  71  e'  espressione  della  competenza  del
legislatore  statale  di  stabilire  i  principi  fondamentali  nella
materia del «coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema
tributario». 
    Infatti, da un lato,  il  d.l.  n.  112  del  2008  detta  misure
necessarie ed urgenti per l'unitarieta' dell'intero sistema nazionale
finanziario e tributario, ai fini di un efficiente reperimento  delle
risorse in connessione alla ripartizione delle competenze fondate tra
i diversi livelli territoriali di  governo;  dall'altro,  l'art.  71,
comma 1, nel disciplinare il trattamento economico spettante nel caso
di assenza  per  malattia,  prevede  espressamente  che  «I  risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono  per  gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di bilancio». 
    Inoltre, a norma dello stesso art. 71 del d.l. n. 112  del  2008,
la disciplina da esso dettata si applica ai dipendenti  di  tutte  le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  d.lgs.  n.  165  del
2001, tra le quali sono comprese anche le Regioni. 
    Il ricorrente precisa che, in virtu'  dell'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  Titolo  V  della
Parte seconda della Costituzione),  la  previsione  della  competenza
legislativa concorrente in materia di «coordinamento e della  finanza
pubblica e del sistema tributario»  si  estende  alla  Regione  Valle
d'Aosta, costituendo una forma di autonomia  piu'  ampia  rispetto  a
quella assicurata dallo statuto speciale, il quale prevede  una  mera
competenza integrativa-attuativa in materia di «finanze  regionali  e
comunali» [art. 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)]. 
    Cio' determina la possibilita', per il  legislatore  statale,  di
dettare principi fondamentali in tale materia e pertanto i primi  tre
commi dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, essendo  espressione  di
un principio fondamentale di coordinamento  della  finanza  pubblica,
sono  applicabili  anche  alle   autonomie   speciali.   Infatti   le
disposizioni di cui all'art. 71, e in particolare quelle  di  cui  al
comma 1, rappresentano l'espressione di un principio  tendenziale  di
risparmio di spesa e, in ogni caso,  di  un  obiettivo  di  carattere
generale che, lasciando libere le Regioni circa la  destinazione  del
risparmio realizzato, pone loro, anche in ragione  del  principio  di
buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  il  vincolo   del
miglioramento dei saldi di bilancio. 
    Di qui, secondo il ricorrente, il  travalicamento  delle  proprie
competenze legislative da parte  della  Regione  Valle  d'Aosta  che,
attraverso l'art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale  n.  5  del
2009, ha disciplinato in modo difforme la  materia  dell'assenza  per
malattia  dei  dipendenti  regionali.  In   particolare,   rimettendo
interamente al contratto collettivo regionale di  lavoro  l'ammontare
della riduzione del trattamento  economico,  oltretutto  riferita  ai
soli primi cinque giorni di assenza per malattia, quale  che  sia  la
durata del periodo di assenza,  la  normativa  regionale  rischia  di
vanificare  del  tutto,  o  almeno  di   attenuare   fortemente,   il
conseguimento dell'obiettivo generale di risparmio fissato a  livello
statale. 
    1.2 - Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  impugna  anche
l'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta  n.  5  del  2009,  il  quale
stabilisce che il personale  in  servizio  presso  la  Regione  possa
chiedere di essere esonerato dal servizio (con diritto a percepire un
trattamento economico temporaneo  pari  al  cinquanta  per  cento  di
quello in godimento) nel corso del triennio antecedente  la  data  di
maturazione dell'anzianita' contributiva massima di 40  anni,  mentre
la normativa statale (art. 72 del d.l. n. 112 del 2008) prevede per i
dipendenti  pubblici  la  medesima  facolta',  ma  esercitabile   nel
quinquennio  antecedente  la  data  di  maturazione   dell'anzianita'
contributiva massima. 
    Ad avviso del ricorrente, l'art. 3 della legge regionale n. 5 del
2009, disciplinando un profilo del rapporto di lavoro tra la  Regione
ed i propri dipendenti, invaderebbe la competenza legislativa statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile»  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., per i  medesimi  motivi  esposti  a
proposito dell'art. 2 della stessa legge regionale. 
    Sussisterebbe, inoltre, violazione dell'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione. Infatti l'esonero  dalla  prestazione  lavorativa
previsto dall'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 costituisce  fonte  di
un risparmio di spesa per l'amministrazione, la quale corrisponde  al
dipendente che abbia esercitato tale facolta' il solo  cinquanta  per
cento  del  trattamento  retributivo.   Esso,   dunque,   rappresenta
esplicazione della potesta' normativa  statale  di  dettare  principi
generali nella materia del «coordinamento della  finanza  pubblica  e
del sistema tributario» (potesta' normativa che, come gia'  rilevato,
deve considerarsi estesa anche alla Regione Valle d'Aosta  in  quanto
piu' ampia rispetto alle previsioni statutarie). 
    L'aver  limitato  la  facolta'  di  esonero  al   solo   triennio
precedente il  raggiungimento  dell'anzianita'  massima  contributiva
diminuisce, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato,  le  potenzialita'
di tendenziale risparmio perseguite dalla normativa statale. Anche la
disciplina dell'istituto dell'esonero  costituirebbe  espressione  di
indefettibili  esigenze  di  carattere  unitario,   in   un   settore
particolarmente delicato qual e' quello della spesa per il personale,
in cui l'esigenza di porre dei limiti alla complessiva crescita della
spesa e'  particolarmente  avvertita.  Di  conseguenza,  la  relativa
disciplina e' costituita da  disposizioni  non  derogabili  da  parte
delle autonomie speciali  che  partecipano,  al  pari  delle  Regioni
ordinarie, all'azione di risanamento della finanza pubblica, anche in
conformita' ai principi di buon andamento di cui  all'art.  97  della
Costituzione. 
    2. - La Regione Valle d'Aosta si e' costituita in giudizio ed  ha
chiesto che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  sia
respinto per inammissibilita' e  infondatezza  dei  rilievi  in  esso
contenuti, riservandosi di svolgere ulteriori deduzioni. 
    3. - In prossimita' dell'udienza di  discussione  la  Regione  ha
depositato una memoria nella quale chiede che le  questioni  promosse
dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  siano  rigettate  «per
cessata materia del contendere e per infondatezza». 
    In particolare, in riferimento alla questione  relativa  all'art.
2, comma 1, della legge reg. n. 5 del 2009, la Regione  sostiene  che
dovrebbe  essere  dichiarata  la   cessazione   della   materia   del
contendere, perche', nelle more del giudizio  costituzionale,  l'art.
72, comma  1,  lettera  a),  del  d.lgs.  27  ottobre  2009,  n.  150
(Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni),   ha
abrogato l'art. 71, comma 3, del d.l. n. 112  del  2008  che  dettava
disposizioni sullo stesso  aspetto.  Cio',  ad  avviso  della  difesa
regionale, avrebbe  determinato,  da  un  lato,  il  venir  meno  del
denunciato contrasto con la disciplina statale assunta dal ricorrente
quale limite inderogabile per il legislatore regionale e, dall'altro,
l'eliminazione della norma  interposta  assunta  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri come  principio  fondamentale  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
    In via subordinata, ove fosse ritenuto  possibile  sostituire  il
riferimento all'art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008 con quello
all'art. 55-septies, comma 5, del d.lgs. n. 165 del  2001  introdotto
dal d.lgs. n. 150 del 2009 e recante lo stesso precetto in precedenza
contenuto nel citato art. 71, comma 3, la resistente afferma  che  la
questione sollevata  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l),  Cost.,  sarebbe  infondata,  perche'  non  sussisterebbe
difformita' tra la norma regionale impugnata e quella statale. 
    Infatti, entrambe sono dirette a render possibile lo  svolgimento
del controllo anche nel caso di  assenza  per  malattia  di  un  solo
giorno, nella comune finalita'  di  contrastare  l'assenteismo  nelle
pubbliche amministrazioni. 
    Ad avviso della Regione  Valle  d'Aosta,  la  questione  relativa
all'art. 2, comma 1, legge reg. n. 5 del 2009 sarebbe infondata anche
in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della   Costituzione.
Infatti, la norma statale sui controlli sulle  assenze  per  malattia
dei dipendenti pubblici non puo' essere qualificata  quale  principio
fondamentale in tema di coordinamento  della  finanza  pubblica,  non
essendo diretta a realizzare lo scopo di contenimento della spesa per
il personale, ma quello di scoraggiare  condotte  assenteistiche  dei
dipendenti, come espressamente dichiarato dall'art. 55-septies, comma
6, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    Anche rispetto alla questione avente ad oggetto l'art.  2,  comma
2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2009 (che fissa  le  fasce
orarie di  reperibilita'  obbligatorie  per  i  dipendenti  regionali
assenti per malattia) la resistente deduce che sia cessata la materia
del contendere. 
    Infatti, l'art. 71, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 112 del
2008 (che stabiliva  le  fasce  orarie  di  reperibilita')  e'  stato
abrogato dall'art. 17, comma 23, lettera c), del d.l. 1° luglio 2009,
n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga   di   termini),
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    Inoltre la successiva legislazione statale non ha reintrodotto la
previsione originariamente contenuta nel predetto art. 71,  comma  3,
del d.l. n. 112 del 2008, bensi', all'art. 55-septies, comma  5,  del
d.lgs. n. 165 del 2001, ha demandato ad un decreto del  Ministro  per
la pubblica amministrazione e l'innovazione la  determinazione  delle
fasce orarie di reperibilita'. La norma statale attualmente  vigente,
dunque, non sarebbe idonea  ad  esprimere  principi  fondamentali  in
materia di  ordinamento  civile  e  di  coordinamento  della  finanza
pubblica suscettibili di vincolare  il  legislatore  valdostano.  Del
resto, il  decreto  ministeriale  adottato  in  attuazione  dell'art.
55-septies, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe applicabile -  ad
avviso della difesa regionale - alle sole amministrazioni statali. 
    La resistente sostiene, poi, che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg.  Valle  d'Aosta
n.  5  del  2009  (che   demanda   alla   contrattazione   collettiva
l'individuazione  dell'ammontare  della  riduzione  del   trattamento
economico da effettuarsi nei primi cinque giorni di malattia) non  e'
fondata. 
    In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  la  norma  sarebbe  diretta  proprio  a
evitare l'insorgenza di disparita' di trattamento  tra  i  dipendenti
delle  amministrazioni  della  Valle  d'Aosta  e  quelli   di   altre
amministrazioni  pubbliche.  Infatti,  da  un  lato,  la  scelta   di
prevedere la decurtazione retributiva per i primi  cinque  giorni  di
assenza (invece che per i primi dieci,  come  fatto  dal  legislatore
statale) e' stata determinata dalla constatazione  che  nel  comparto
regionale i periodi di assenza per malattia di  durata  compresa  tra
uno e cinque giorni sono quelli maggiormente ricorrenti in  assoluto;
dall'altro lato, il contratto collettivo regionale,  diversamente  da
quelli applicati sul restante  territorio  nazionale,  prevede  poche
indennita'   accessorie,   onde   la   scelta   di   demandare   alla
contrattazione   collettiva   l'individuazione   dell'entita'   della
riduzione  della  retribuzione  durante  i  primi  cinque  giorni  di
malattia da decurtare risponde all'intento di evitare  disparita'  di
trattamento tra il personale appartenente al medesimo ente. 
    Piu' in generale, la  resistente  deduce  che  le  doglianze  del
Presidente del Consiglio dei ministri trascurano di considerare  che,
in base allo statuto speciale di autonomia, la Regione Valle  d'Aosta
e'  titolare  di  competenza  legislativa  primaria  in  materia   di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico ed economico del personale» e di  «ordinamento  degli
enti locali e delle relative giurisdizioni»  [art.  2,  primo  comma,
lettere a) e b), legge cost. n. 4 del 1948] e competenza  legislativa
integrativa e attuativa in materia di «finanze regionali e  comunali»
(art. 3, primo comma, legge cost. n. 4 del 1948). 
    Inoltre la riconducibilita' delle disposizioni dell'art. 2  della
legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2009 alla materia dell'«ordinamento
civile»  non  precluderebbe   alla   Regione   qualsiasi   intervento
legislativo diretto a disciplinare gli aspetti  che  risentono  della
specificita' dell'ordinamento regionale e  che  pertanto  richiedono,
proprio per consentire una coerente applicazione  degli  istituti  di
diritto  privato,  adeguamenti  che  garantiscano  il  rispetto   del
principio  di  eguaglianza  e  di  quelli  di  imparzialita'  e  buon
andamento dell'amministrazione. Ad avviso della resistente, la  norma
impugnata si limita ad introdurre una  regolamentazione  parzialmente
difforme solamente per i  profili  in  cui  l'applicazione  integrale
della  dettagliata  normativa  statale  in  tema  di   modalita'   di
determinazione  dell'ammontare  della   riduzione   del   trattamento
economico avrebbe comportato un effetto distorsivo sul trattamento da
corrispondere ai dipendenti regionali, introducendo  differenziazioni
irragionevoli ai loro danni. 
    La Regione Valle d'Aosta contesta, poi, che l'art.  2,  comma  3,
della legge reg. n. 5 del 2009 violi l'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione, poiche' anche la norma regionale censurata determina un
risparmio di spesa attraverso la riduzione del trattamento  economico
dei dipendenti in caso di  malattia.  Inoltre,  la  difesa  regionale
richiama la giurisprudenza  di  questa  Corte  secondo  la  quale  il
legislatore statale puo' stabilire parametri generali di contenimento
delle spese degli enti autonomi mediante la fissazione di  obiettivi,
ma non puo' imporre  nel  dettaglio  le  modalita'  e  gli  strumenti
concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. 
    Circa la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3
della legge reg. n. 5 del 2009, la Regione Valle d'Aosta sostiene che
essa e' infondata con riferimento a tutti i parametri  costituzionali
evocati dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    La resistente deduce, in proposito, che l'art. 72, comma  1,  del
d.l. n. 112 del  2008,  nell'elencare  le  pubbliche  amministrazioni
interessate dall'istituto  dell'esonero  da  esso  disciplinato,  non
indica le Regioni. Ne consegue che i dipendenti delle amministrazioni
regionali non sono compresi nell'ambito soggettivo di  applicabilita'
dell'istituto in oggetto. 
    Tale conclusione trova conferma nel comma 11 del medesimo art. 72
che, nel disciplinare  il  diverso  istituto  della  risoluzione  del
rapporto  per  i   dipendenti   che   hanno   maturato   l'anzianita'
contributiva  di  40  anni,  prevede  espressamente  che   anche   le
amministrazioni   regionali   siano   destinatarie   della   relativa
disciplina. 
    Pertanto, ad avviso della Regione  Valle  d'Aosta,  non  sussiste
violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost.  -  poiche'  l'art.  3
della legge  reg.  n.  5  del  2009  non  contrasta  con  i  principi
inderogabili in materia  di  ordinamento  civile  vincolanti  per  il
legislatore valdostano -, ne' dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  -
poiche'  il  citato  art.   72,   escludendo   i   dipendenti   delle
amministrazioni regionali dal proprio ambito di operativita', non  ha
inteso porre principi inderogabili per il risanamento  della  finanza
pubblica vincolanti anche per la Regione Valle d'Aosta -,  ne'  degli
artt. 3 e 97 Cost., perche', al contrario, la scelta del  legislatore
valdostano   di   introdurre,   a   favore   dei   dipendenti   delle
amministrazioni  regionali,  la  facolta'  di  ricorrere  all'esonero
secondo  modalita'  analoghe  al  modello  adottato  dal  legislatore
statale, testimonia della volonta' della Regione  di  contribuire  al
risanamento della finanza  pubblica  in  piena  sintonia  con  quanto
disposto dal legislatore statale ed in conformita' col principio  del
buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Infine, la resistente  deduce  che  le  censure  prospettate  nel
ricorso si rivolgono unicamente al comma 1 dell'art.  3  della  legge
reg. n. 5 del 2009, nonostante che il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   abbia   chiesto   la   declaratoria   di    illegittimita'
costituzionale dell'intero articolo 3. Pertanto la  questione  avente
ad oggetto i commi dal 2  al  7  dello  stesso  art.  3  deve  essere
dichiarata inammissibile per carenza di motivazione. In subordine,  e
nel merito, la difesa regionale sostiene che essa e' infondata per le
stesse motivazioni illustrate a proposito dell'art. 3, comma 1, legge
n. 5 del 2009. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna  gli  artt.
2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
pubblico impiego regionale). 
    1.1. - L'art.  2  detta  disposizioni  in  tema  di  assenze  per
malattia dei dipendenti della Regione  e  degli  enti  regionali.  In
particolare, esso prevede che: i controlli  sulla  sussistenza  della
malattia possono essere disposti anche per assenze di un solo  giorno
e debbono essere sempre disposti in ipotesi di  assenza  continuativa
per almeno dieci giorni (comma 1); le fasce orarie  di  reperibilita'
per l'esecuzione dei controlli vanno dalle 9 alle 13 e dalle 17  alle
20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e  i  festivi  (comma
2);  il  contratto  collettivo   regionale   di   lavoro   stabilisce
l'ammontare della riduzione del trattamento economico da  effettuarsi
nei primi cinque giorni di assenza per malattia (comma 3). 
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tali
disposizioni violerebbero l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., poiche' la regolamentazione delle assenze per malattia  e  del
relativo trattamento economico attengono direttamente alla disciplina
del rapporto di lavoro,  rientrante  nella  materia  dell'ordinamento
civile. Esse, inoltre, contrasterebbero con l'art. 117, terzo  comma,
Cost., perche' si porrebbero in contrasto con  quanto  stabilito,  in
tema di assenze per malattia dei dipendenti pubblici e  del  relativo
trattamento economico, dall'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito dalla legge 6  agosto  2008,  n.
133, il quale e' espressione della competenza del legislatore statale
di stabilire i principi fondamentali nella materia del  coordinamento
della finanza pubblica e del sistema  tributario.  Infine,  sarebbero
lesi i «principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialita' e buon
andamento della p.a. di cui agli artt. 3  e  97  Cost.»,  poiche'  la
rimessione alla legislazione regionale della disciplina delle assenze
per  malattia   consentirebbe   l'introduzione   di   disparita'   di
trattamento tra dipendenti e perche' le disposizioni statali derogate
dalla norma impugnata pongono alle Regioni il tendenziale vincolo del
miglioramento dei saldi  di  bilancio  attuativo,  tra  l'altro,  del
principio del buon andamento dell'amministrazione. 
    1.2. - L'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2009 reca
la disciplina in materia di esonero dal servizio dei dipendenti della
Regione e degli enti pubblici regionali. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,  tale  norma
regionale violerebbe l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.,
poiche' l'esonero costituisce un aspetto particolare del rapporto  di
lavoro e pertanto  rientra  nella  materia  dell'ordinamento  civile;
sarebbe leso anche l'art. 117, terzo comma, Cost., perche'  la  norma
impugnata, limitando la facolta' di chiedere  l'esonero  al  triennio
antecedente alla maturazione dell'anzianita' contributiva massima, si
porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 72  del  d.l.  n.
112 del 2008, il quale invece prevede che tale facolta' possa  essere
esercitata dal dipendente nel quinquennio antecedente la  maturazione
di  quell'anzianita'  contributiva  e  costituirebbe   un   principio
fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica e
del  sistema  tributario;  infine,  sussisterebbe  contrasto  con   i
«principi  di  eguaglianza,  ragionevolezza,  imparzialita'  e   buon
andamento della p.a. di cui agli artt. 3  e  97  Cost.»,  poiche'  la
disciplina dell'istituto dell'esonero, appartenendo  ad  un  settore,
quale quello della spesa per il personale, in cui l'esigenza di porre
dei limiti alla complessiva crescita della spesa  e'  particolarmente
avvertita, non sarebbe derogabile da parte delle  autonomie  speciali
che partecipano all'azione  di  risanamento  della  finanza  pubblica
anche in conformita' al principio di buon andamento di  cui  all'art.
97 della Costituzione. 
    2. - La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2
della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del  2009  sollevata  in
riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  e'
fondata. 
    2.1. - La disposizione  censurata,  al  comma  1,  disciplina  il
potere dell'amministrazione pubblica di procedere a  controlli  sullo
stato di malattia dei propri dipendenti e, al comma 2,  definisce  le
fasce orarie di reperibilita', strumentali alla  concreta  attuazione
ed efficacia di quei controlli. 
    Tali norme regolano, quindi, un'espressione particolare del  piu'
generale potere di controllo che l'ordinamento riconosce in  capo  al
datore di lavoro. La fonte di tale potere e' il contratto  di  lavoro
laddove si tende a garantire l'interesse della parte datoriale ad una
corretta esecuzione degli obblighi del prestatore di lavoro. 
    Trattandosi  di  uno  dei  poteri  principali  che  l'ordinamento
attribuisce ad una delle parti di un rapporto contrattuale (quello di
lavoro subordinato), la relativa disciplina deve essere uniforme  sul
territorio nazionale e imporsi anche alle Regioni a statuto speciale,
cosi' come gia' affermato da questa Corte  con  riferimento  a  norme
concernenti  altri  istituti  del  rapporto   di   pubblico   impiego
"contrattualizzato" (sentenze n. 189 e n. 95 del 2007). 
    I commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del
2009 sono dunque  illegittimi,  essendo  riconducibili  alla  materia
«ordinamento civile» che  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    Non rileva, in senso contrario,  il  fatto  che,  successivamente
all'introduzione del presente giudizio di  costituzionalita',  l'art.
71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008 che dettava le norme in tema di
controlli sulle assenze per malattia  dei  dipendenti  pubblici,  sia
stato dapprima modificato dall'art. 17, comma  23,  lettera  c),  del
d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga
di termini),  convertito  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
successivamente abrogato dall'art.  72,  comma  1,  lettera  a),  del
d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo  2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
pubblico   e   di   efficienza   e   trasparenza   delle    pubbliche
amministrazioni), che contestualmente ha  introdotto  nel  d.lgs.  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'art. 55-septies, comma
5, che attualmente disciplina tali controlli. 
    Infatti, se il potere di controllo della pubblica amministrazione
sulle assenze per malattia dei dipendenti, il cui rapporto di  lavoro
e' retto dalla disciplina generale  di  diritto  privato,  appartiene
alla  materia  dell'ordinamento  civile,  alle  Regioni  e'  comunque
precluso  porre  in  essere,  con  propri  atti   legislativi,   ogni
disciplina di quei controlli. E cio' indipendentemente dal  contenuto
della normativa statale nella materia. 
    Deve dunque essere dichiarata l'illegittimita' dell'art. 2, commi
1 e 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2009. 
    2.2. - La questione e' fondata altresi' per il successivo comma 3
dello stesso art. 2. 
    Anch'esso, infatti, regola un aspetto proprio  del  contratto  di
lavoro subordinato, vale a dire la previsione degli emolumenti che il
lavoratore ha diritto di percepire durante il periodo in cui non puo'
eseguire la propria  prestazione  perche'  affetto  da  malattia.  Si
tratta di un diritto patrimoniale del dipendente  che  trova  la  sua
unica causa nel rapporto contrattuale che lo lega al datore di lavoro
e, non a caso, e' disciplinato anche dal codice civile (precisamente,
dall'art. 2110). 
    L'art. 2, comma 3,  della  legge  regionale  n.  5  del  2009  e'
pertanto illegittimo per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione. 
    2.3. - Gli altri profili di illegittimita' dell'art. 2, commi  1,
2 e 3, della legge valdostana restano assorbiti. 
    3. - Anche la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
3 della legge della Valle d'Aosta n. 5 del 2009 e' fondata. 
    3.1.  -  L'istituto  dell'esonero   e'   stato   introdotto   dal
legislatore statale con l'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, il  quale
prevede che - nel triennio 2009-11 -  i  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni elencate nel comma 1 dello  stesso  art.  72  possono
chiedere,    nel    quinquennio    precedente    il    raggiungimento
dell'anzianita' contributiva di 40  anni,  di  essere  esonerati  dal
servizio e che la pubblica amministrazione, in ragione delle  proprie
esigenze funzionali,  puo'  accogliere  tale  richiesta.  Durante  il
periodo  di  esonero  il  dipendente  non  lavora  per   la   propria
amministrazione,  riceve  da  questa  il  cinquanta  per  cento   del
trattamento economico in godimento e puo' contemporaneamente svolgere
attivita' di lavoro autonomo. 
    L'art. 3 della legge valdostana disciplina il  medesimo  istituto
in maniera analoga alla normativa statale, con la differenza che esso
limita la facolta' di chiedere l'esonero al triennio (invece  che  al
quinquennio)    precedente    il    raggiungimento    dell'anzianita'
contributiva di 40 anni. 
    3.2. - La questione  e'  fondata  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
    Va premesso che il ricorrente, dopo aver segnalato la  differenza
esistente tra la disciplina contenuta nell'art.  3,  comma  1,  della
legge valdostana e la normativa statale circa il periodo in cui  puo'
essere esercitata la facolta' di chiedere l'esonero, ha formulato  la
sua censura sulla violazione della competenza statale in  materia  di
ordinamento   civile   con    riferimento    all'intera    disciplina
dell'istituto dell'esonero. 
    Quest'ultimo incide sui diritti e gli obblighi  delle  parti  del
rapporto  di  lavoro   pubblico:   esso   comporta   la   sospensione
dell'obbligo fondamentale  del  dipendente  (quello  di  eseguire  la
prestazione    lavorativa)    e    la    sostituzione    dell'oggetto
dell'obbligazione   principale   della   parte   datoriale    (quella
retributiva). 
    Trattandosi di istituto che integra  la  disciplina  privatistica
del rapporto contrattuale che lega il dipendente con l'ente pubblico,
esso appartiene  alla  materia  dell'ordinamento  civile  e  pertanto
l'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2009 e'  illegittimo
perche'  invade  un  ambito  riservato  alla  competenza  legislativa
esclusiva statale. 
    Il fatto, poi, che lo  Stato  abbia  circoscritto  l'operativita'
dell'istituto solamente ad alcune categorie  di  dipendenti  pubblici
(escludendo, in particolare, il personale delle Regioni e degli  enti
locali), non incide  certo  sull'individuazione  della  materia  alla
quale appartiene la norma e, quindi, neppure  sulla  decisione  della
presente questione. 
    3.3. - Gli altri profili di illegittimita'  costituzionale  della
norma regionale censurata restano assorbiti. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, commi  1,
2 e 3, e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  2
febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblico
impiego regionale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola