N. 155 ORDINANZA 26 - 29 aprile 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Agenzia  regionale
  per la protezione e  per  l'ambiente  (ARPA)  -  Autorizzazione  al
  rinnovo, fino al 31 marzo 2010, dei contratti  di  lavoro  a  tempo
  determinato,   nonche'   stipula   di   nuovi   contratti,   previo
  espletamento di procedure  selettive,  con  riserva  dei  posti  in
  favore del personale che ha prestato  servizio  presso  l'ARPA  con
  contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Ricorso del
  Commissario dello Stato per la Regione  Siciliana  -  Promulgazione
  della  delibera  legislativa  con  omissione   della   disposizione
  censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione  della
  materia del contendere. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 17 dicembre  2009,  n.
  499, art. 3. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97  e  117,  secondo  comma,  lett.  l);
  Statuto della Regione Siciliana, artt. 14 e 17. 
(GU n.18 del 5-5-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3   della
delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 17  dicembre
2009, che ha  approvato  il  disegno  di  legge  n.  499  (Interventi
finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per  l'occupazione.
Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), promosso
dal Commissario dello Stato per  la  Regione  siciliana  con  ricorso
notificato il 23 dicembre  2009,  depositato  in  cancelleria  il  30
dicembre 2009 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2009. 
    Udito nella camera di consiglio del 14  aprile  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato  in
data 30 dicembre 2009 (reg.  ric.  n.  109  del  2009),  ha  proposto
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  3   della
delibera legislativa della  Assemblea  regionale  siciliana,  con  la
quale la stessa ha approvato il disegno di legge n.  499  (Interventi
finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per  l'occupazione.
Autorizzazione per l'esercizio  provvisorio  per  l'anno  2010),  per
contrasto con gli articoli 3, 51, 97 e 117,  secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione, nonche'  con  gli  articoli  14  e  17  dello
Statuto speciale della Regione Siciliana; 
        che l'art. 3 della delibera legislativa censurata  stabilisce
che l'Agenzia regionale per la  protezione  dell'ambiente  (ARPA)  e'
autorizzata a rinnovare, sino al 31 marzo 2010, i contratti di lavoro
a tempo determinato con il personale  selezionato  con  procedura  di
evidenza pubblica gia' utilizzato da detta amministrazione; 
        che  tale  articolo  stabilisce,  inoltre,  che   l'ARPA   e'
autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato  sino
al 31 dicembre, in numero massimo di 40 unita',  previo  espletamento
di procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi al
personale che ha gia' prestato servizio presso l'ARPA  con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un
periodo non inferiore a 18 mesi; 
        che il Commissario dello Stato per la  Regione  siciliana  ha
censurato l'art.  3  della  delibera  legislativa  in  argomento  per
violazione   dell'art.   97   Cost.,   richiamando   la   consolidata
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la forma generale ed
ordinaria  di  reclutamento  per  le  pubbliche  amministrazioni   e'
rappresentata  da  una  selezione  trasparente,  comparativa,  basata
esclusivamente sul merito» (sentenza n. 293 del 2009); 
        che,  secondo  il  ricorrente,  la   norma,   nel   riferirsi
genericamente a tutti  coloro  che  abbiano  gia'  prestato  servizio
presso  l'ARPA,  non   indicherebbe   alcuna   peculiare   situazione
giustificatrice della deroga al principio di cui all'art.  97,  terzo
comma, Cost. e si risolverebbe in un arbitrario privilegio  a  favore
di una generica categoria di persone; 
        che, inoltre, a giudizio  del  Commissario  dello  Stato,  la
disposizione impugnata, da un lato, lederebbe, in via indiretta,  gli
artt. 3 e 51 Cost., non  consentendo  ai  cittadini  di  accedere  ai
pubblici  uffici,  tramite  concorso  pubblico,  in   condizione   di
uguaglianza e, dall'altro, si porrebbe in contrasto con  l'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., che  riserva  l'ordinamento  civile
alla competenza esclusiva dello Stato; 
    Considerato che, successivamente  all'impugnazione,  la  predetta
delibera legislativa e' stata pubblicata  (sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Regione siciliana del 31 dicembre 2009, n. 61) come legge della
Regione siciliana 29 dicembre  2009,  n.  13  (Interventi  finanziari
urgenti  per  l'anno   2009   e   disposizioni   per   l'occupazione.
Autorizzazione per l'esercizio  provvisorio  per  l'anno  2010),  con
omissione della disposizione oggetto di censura; 
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo  deliberato  dall'Assemblea   regionale   siciliana,   preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino  una  qualche
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del  2010,  n.  186  del
2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007, n.  410  del
2006); 
        che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola