N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2009
Ordinanza del 29 maggio 2009 emessa dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia sul ricorso proposto da Vizzi Rocco contro il Ministero dell'interno ed altra. Previdenza - Dipendenti pubblici - Differimento del trattamento pensionistico di anzianita' del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 54. - Costituzione, artt. 36 e 38. Previdenza - Dipendenti pubblici - Personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 - Previsione del termine del 1° aprile 1998 per l'accesso al pensionamento di anzianita' - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Decreto interministeriale 30 marzo 1998, art. 1, lett. a). - Costituzione, artt. 36 e 38.(GU n.21 del 26-5-2010 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16062 del registro di segreteria, proposto dal sig. Vizzi Rocco (nato a Corigliano d'Otranto il 26 maggio 1953) - rapp.to e difeso dall'avv. Cosimo Luperto - contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, nonche' la Direzione Provinciale del Tesoro di Lecce, in persona del direttore pro tempore; Visto il ricorso in epigrafe; Vista la memoria dell'avv. Cosimo Luperto, depositata in data 9 febbraio 2009; Udito nella pubblica udienza del 20 febbraio 2009 l'avv. Antonio Conte, su delega dell'avv. Cosimo Luperto, in rappresentanza del ricorrente, il quale ha concluso per la declaratoria del diritto al trattamento previdenziale, con decorrenza dalla data di cessazione dai servizio e relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 e con la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento dei ratei dovuti, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, previo accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 4, della legge 29 febbraio 1997 n. 449 e dell'art. l del decreto interministeriale del 30 marzo 1998, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa; Considerato in fatto Con atto di ricorso in data 4 novembre 1998 il sig. Vizzi Rocco, gia' dipendente della Polizia di Stato, espone quanto in appresso detto. In data 6 giugno 1997 presentava domanda di cessazione dal servizio con decorrenza dal 30 dicembre 1997, avendo maturato l'anzianita' prescritta dalla legge per ottenere il trattamento di quiescenza e in data 25 giugno 1997 e con decreto n. prot. 591 della Prefetto di Lecce era collocato a riposo a decorrere dal 30 dicembre 1997. Senonche', nel frattempo entrato in vigore il d.l. 3 novembre 1997 n. 375, per effetto della sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e di quanto disposto dall'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998) il trattamento provvisorio di pensione era procrastinato al mese di aprile, siccome risulta dalla nota prot. n. 17069 della Direzione Provinciale del Tesoro di Lecce, in data 31 luglio 1998. Successivamente, pertanto, il Vizzi e' stato collocato a riposo dal 1° aprile 1998. Sicche', cessato dal servizio il 30 dicembre 1997, il ricorrente e' rimasto privo di alcuna retribuzione per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 1998. Gia' in fase amministrativa, il Ministero dell'interno - Dipartimento centrale della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio trattamento di pensione e di previdenza, ribadiva che, in conformita' a quanto disposto dall'art. 1 del decreto interministeriale del 30 marzo 1998, il personale cessato dal servizio dal 30 dicembre 1997, che ha presentato domanda per l'accesso alla pensione di anzianita' anteriormente al 3 novembre 1997, puo' accedere al pensionamento dal 1° aprile 1998. Il ricorrente chiede che venga dichiarato, quindi, il suo diritto ad ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della cessazione dal servizio (30 dicembre 1997), con la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento dei ratei pensionistici non riscossi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, previa dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo 1998 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, richiamando la sentenza n. 347/1997 della Corte costituzionale. Alla odierna udienza, questo Giudice ha sollevato questione di legittimita' costituzionale per i seguenti motivi in Diritto Il sig. Vizzi Rocco ha presentato in data 6 giugno 1997 domanda di dimissioni, accettata con decreto n. prot. 591 del 25 giugno 2007, cessando dal servizio dal 30 dicembre 1997. Per effetto della normativa sopravvenuta (art. 59, comma 54, della 1egge n. 449/1997 e art. 1 del d.i. del 30 marzo 1998), soltanto dal 1° aprile 1998 il ricorrente e' stato ammesso ad usufruire del trattamento provvisorio di pensione, con conseguente perdita dei ratei pensionistici relativi ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 1998. Sicche', il ricorrente solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo 1998 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. La questione di legittimita' costituzionale sollevata si appalesa rilevante, non potendosi revocare in dubbio che ove le norme denunciate si ritenessero affette da incostituzionalita' dovrebbe dichiararsi il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione dalla data di cessazione dal servizio e non dalla data del 1° aprile 1998, siccome stabilito dalle succitate disposizioni. Ed invero, ai sensi dell'art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 resta confermata relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge la sospensione delle previdenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui all'art. 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianita' contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, e' intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. Inoltre, i pubblici dipendenti che sono interessati dalla sospensione dell'accesso al pensionamento di anzianita' anticipato e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se e' gia' intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda. Dispone, poi, l'art. 59, comma 55 che con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 1998 sono determinati termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianita' diversi da quelli c. d. ordinari di cui al comma 8 per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998. In attuazione di tale disposizione normativa - per quello che interessa ai fini del presente giudizio - e' stato emanato il decreto interministeriale del 30 marzo 1998, il cui articolo l stabilisce che l'accesso medesimo e' consentito al lº aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento (lett. a). Ma, oltre che rilevante, la questione di legittimita' costituzionale appare anche non manifestamente infondata. Si ripropone, infatti, per il personale del settore pubblico che e' cessato dal servizio prima del 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997, a condizione che a tale ultima data fossero possedute le condizioni di accesso al pensionamento di anzianita' anticipato secondo i rispettivi ordinamenti, la analoga vicenda sorta per il personale della scuola del «vuoto» di quattro mesi della pensione e della retribuzione, che e' stato censurato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 439 del 1994) con la dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella 1egge 14 novembre 1992, n. 438), e, da ultimo, con la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della 1egge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (sentenza n. 347 del 1997). Non si vuole, anche in questo caso, porre in discussione la razionalita' intrinseca dell'intervento di «blocco» delle pensioni di anzianita', ma evidenziare come sia lesivo degli artt. 36 e 38 della carta costituzionale il differimento del trattamento pensionistico di quei dipendenti pubblici che venuti a cessare dal servizio entro un certo periodo di tempo si vedano procrastinare l'erogazione della pensione, in assenza di retribuzione, sottraendo loro quel minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita. E' vero che il comma 54 riconosce ai dipendenti pubblici la facolta' di revocare la domanda di pensionamento, ancorche' accettata, evitando che essi restino privi, allo stesso tempo, dello stipendio e della pensione, ma si tratta di facolta' che deve essere esercitata entro un termine certo (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 449/1997) e che, comunque, non puo' ritorcersi in danno del beneficiario. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, Ritiene questo Giudice di dover riconoscere come non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 54, della 1egge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui differisce il trattamento pensionistico di anzianita' del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997, e dell'art. 1 - lett. a) del d.i. del 30 marzo 1998, nella parte in cui stabilisce, per lo stesso personale, il termine del 1° aprile 1998 per l'accesso al pensionamento di anzianita'. Il giudizio va, quindi, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimita' costituzionale di cui in premessa; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Bari, nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2009. Il giudice: Raeli