N. 179 SENTENZA 12 - 20 maggio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Interventi di sostegno  finanziario  in  materia  di  attrattivita'
  sociale e religiosa  e  disposizioni  per  la  stabilizzazione  del
  personale - Ricorso del Governo  -  Eccepita  inammissibilita'  del
  ricorso per tardivita' dell'impugnazione  -  Reiezione,  stante  la
  tempestiva   consegna   del   ricorso   all'ufficiale   giudiziario
  incaricato della notificazione. 
- Legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, artt. 12, commi
  1 e 2, e 54, commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Interventi di sostegno  finanziario  in  materia  di  attrattivita'
  sociale e religiosa - Ricorso del Governo -  Sopravvenuta  modifica
  della norma censurata, medio tempore non attuata, in conformita' ai
  rilievi mossi dallo Stato - Rinuncia al ricorso non accettata dalla
  controparte - Cessazione della materia del contendere. 
- Legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, art. 12,  commi
  1 e 2. 
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Modifica dell'art. 43 della legge regionale n. 15 del 2008 -  Piano
  di stabilizzazione del personale precario - Ricorso del  Governo  -
  Ritenuta  violazione  della  legislazione  statale   in   tema   di
  stabilizzazione, avente natura di principio fondamentale in materia
  di «coordinamento  della  finanza  pubblica»  -  Esclusione  -  Non
  fondatezza della questione «nei termini indicati in motivazione». 
- Legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, art. 54,  comma
  1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge  24  dicembre  2007,  n.
  244, art. 3, commi 90 e 94. 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione  Calabria  -  Modifica
  dell'art. 43  della  legge  regionale  n.  15  del  2008  -  Misure
  attuative del piano di stabilizzazione  del  personale  precario  -
  Indiscriminata  trasformazione  dei  rapporti   di   collaborazione
  coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo determinato
  - Conseguente violazione del  principio  di  buon  andamento  della
  pubblica  amministrazione   -   Illegittimita'   costituzionale   -
  Assorbimento degli ulteriori profili di censura. 
- Legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, art. 54,  comma
  2. 
- Costituzione, art. 97 (artt. 3, 81,  quarto  comma,  e  117,  terzo
  comma). 
(GU n.21 del 26-5-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  12  e  54,
commi 1 e 2 della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009  n.  19
[Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4  febbraio  2002,  n.
8], promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con  ricorso
notificato il 17-20 agosto 2009,  depositato  in  cancelleria  il  25
agosto 2009 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  aprile  2010  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Naimo per la Regione
Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e  117,  terzo  comma,
della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge  della  Regione
Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante  norme
di tipo  ordinamentale  e  finanziario  (collegato  alla  manovra  di
finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3,  comma  4,  della  legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8]. 
    1.1. - Circa l'art. 12, il  ricorrente  afferma  che  tale  norma
autorizza la spesa di 37 milioni di  euro  al  fine  di  sostenere  e
garantire interventi di avvio e completamento di opere di  attrattiva
regionale  di  natura  sociale  o  religiosa  atte  a  migliorarne  e
adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la  ricettivita'  e  la
fruibilita' per sostenerne  gli  scopi,  con  allocazione  all'unita'
previsionale di base 3.2.02.01  (capitolo  2322224)  dello  stato  di
previsione del bilancio 2009. 
    Questa unita' previsionale di base si riferisce  agli  interventi
di  edilizia  pubblica  residenziale   nell'ambito   della   funzione
obiettivo volta a potenziare le politiche  abitative;  in  essa  sono
presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe'  i  contributi  prelevati  ai
lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale  pubblica  a
loro destinata. 
    Il ricorrente deduce che l'art. 12, comma 2,  della  legge  della
Regione Calabria n. 19 del 2009 contiene un  elenco  tassativo  degli
interventi che verranno realizzati,  nessuno  dei  quali  attiene  ad
edilizia pubblica residenziale. 
    Il ricorrente richiama le pronunce con le quali questa  Corte  ha
affermato che non e' ammissibile lo storno  dalle  finalita'  proprie
dei contributi GESCAL e la loro destinazione  alla  realizzazione  di
interventi diversi (sentenze n. 241 del 1989 e n. 424 del 1995). 
    Pertanto l'impugnato art. 12, disponendo interventi  di  avvio  e
completamento di opere di attrattiva regionale di  natura  sociale  o
religiosa con allocazione delle spese  all'unita'  di  previsione  di
base 3.2.02.01,  violerebbe  sia  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
contrastando con i principi fondamentali in materia di armonizzazione
dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28  marzo
2000, n. 76  (Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in
materia di bilancio e di contabilita' delle  Regioni,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999,  n.  208),  sia
l'art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l'obbligo del legislatore
di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese. 
    1.2. - Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  censura  anche
l'art. 54, comma 1, della legge della  Regione  Calabria  n.  19  del
2009, il quale, nel sostituire l'art. 43, comma 2, della legge  della
Regione Calabria 13 giugno 2008, n.  15  [Provvedimento  generale  di
tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra  di  finanza
regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della  legge
regionale 4 febbraio 2002, n.  8)],  dispone  che:  a)  il  piano  di
stabilizzazione  del  personale  non  dirigenziale  utilizzato  dalla
Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 43)  riguardi
i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il  31  dicembre
2009; b) il rimanente personale  che  maturi  i  requisiti  di  legge
successivamente  al   31   dicembre   2009   sara'   progressivamente
stabilizzato; c) il piano  deve  tenere  conto  anche  del  personale
contrattualizzato a seguito dell'attuazione di progetti ministeriali. 
    Ad avviso del ricorrente, tale norma violerebbe l'art. 117, terzo
comma, Cost., perche' dispone in maniera difforme dalla  legislazione
statale in tema di stabilizzazione - rappresentata dall'art. 3, commi
90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria 2008) - la quale, essendo diretta al  contenimento  della
spesa, detta principi  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e introduce una disciplina molto rigida e scadenzata. 
    In particolare, la menzionata disciplina statale  stabilisce,  in
primo luogo, che, ferma restando la  subordinazione  dell'accesso  ai
ruoli della pubblica amministrazione  all'espletamento  di  procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e  fatte
salve le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1,  comma  519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  legge  finanziaria
2007), per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni regionali e locali
possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di  cui  all'art.
1, comma 558, della legge n. 296 del  2006  anche  il  personale  che
consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtu'
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre  2007
(art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007). 
    In secondo luogo, la stessa disciplina statale dispone che, fatte
salve le intese stipulate, ai sensi dell'art. 1,  commi  558  e  560,
della  legge  n.  296  del   2006,   le   amministrazioni   pubbliche
predispongono,  entro  il   30   aprile   2008,   nell'ambito   della
programmazione triennale dei fabbisogni per gli  anni  2008,  2009  e
2010, piani per la  progressiva  stabilizzazione  del  personale  non
dirigenziale  gia'  utilizzato  con   contratti   di   collaborazione
coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata  in  vigore
della legge n. 244 del  2007  e  che  alla  stessa  data  abbia  gia'
espletato  attivita'  lavorativa  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi, nel  quinquennio  antecedente  al  28  settembre  2007,
presso la stessa  amministrazione,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 1, commi 529 e 560, della legge n. 296 del  2006  (art.  3,
comma 94, della legge n. 244 del 2007). 
    L'art. 54, comma 1, della legge calabrese, invece, nel  prevedere
termini completamente differenti, di fatto allargherebbe a  dismisura
la forbice prevista dalla legge statale per  la  stabilizzazione  del
personale precario. 
    1.3. - Quanto al successivo comma 2  dello  stesso  art.  54,  la
difesa erariale  espone  che  esso  stabilisce  che,  anche  ai  fini
dell'attuazione dell'art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15
del 2008, la Giunta regionale e' autorizzata alla  trasformazione  in
contratti  a  tempo  determinato  dei  contratti  di   collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di  entrata  in  vigore
della legge in esame ovvero a quella di entrata in vigore della legge
n. 244 del 2007, e che abbiano maturato o che maturino nel corso  del
periodo  contrattuale  almeno  tre  anni  di  servizio,   anche   non
continuativi, nel quinquennio precedente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale n. 19 del 2009 o nell'arco  del  periodo
contrattuale in corso, ed abbiano  superato  una  selezione  pubblica
finalizzata all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    Ad avviso del ricorrente tale norma, oltre ad essere suscettibile
di censure analoghe a  quelle  svolte  in  riferimento  al  comma  1,
sarebbe illegittima perche' prevede una generalizzata  trasformazione
a domanda dei suddetti contratti di collaborazione  in  contratti  di
lavoro a tempo determinato,  senza  indicare  limiti  e  presupposti.
Sussisterebbe dunque una lesione degli artt. 3 e 97  Cost.,  mancando
sia  il  riferimento  a  specifiche   esigenze   organizzative,   sia
l'individuazione e la programmazione del fabbisogno di personale,  in
contrasto  con  i  principi  di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  aggiunge  che   il
legislatore statale, all'art. 17,  comma  10,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
1, legge 3  agosto  2009,  n.  102,  ha  previsto  che  nel  triennio
2010-2012  le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della
programmazione triennale del  fabbisogno  e  dei  vincoli  finanziari
stabiliti dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
contenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una  riserva  di
posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso,  per
il personale non  dirigenziale  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006 e  dell'art.
3, comma 90, della legge n. 244 del 2007. A norma dell'art. 17, comma
11, del decreto-legge n. 78 del  2009,  poi,  nello  stesso  triennio
2010-2012,  le  amministrazioni  possono  altresi'  bandire  concorsi
pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con  apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al
precedente comma 10 e dal personale di  cui  all'art.  3,  comma  94,
lettera b), della legge n. 244 del 2007.  Anche  queste  disposizioni
statali si inseriscono nell'ambito del  coordinamento  della  finanza
pubblica in quanto disposizioni volte al contenimento della  spesa  e
quindi la legge regionale, disciplinando in modo  difforme  da  esse,
violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    2. - La Regione Calabria si e' costituita ed ha  chiesto  che  la
Corte dichiari irricevibile il ricorso o comunque inammissibili o non
fondate  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale   con   esso
sollevate. 
    2.1. - Ad avviso  della  difesa  regionale,  il  ricorso  sarebbe
irricevibile o inammissibile, perche' notificato oltre il termine  di
sessanta giorni decorrente dalla data di  pubblicazione  della  legge
regionale n. 19 del 2009. 
    2.2. - Circa la questione sollevata in  riferimento  all'art.  12
della stessa legge regionale, la resistente deduce che  essa  sarebbe
inammissibile per inconferenza dei parametri evocati. 
    Nel merito la questione sarebbe non fondata, non essendovi  prova
della  distrazione  dei  fondi  ex  GESCAL  dalla  loro  destinazione
istituzionale, poiche' nell'unita' di previsione  di  base  3.2.02.01
sono allocati anche fondi di altra  provenienza  e  non  risulta  che
questi  ultimi  sarebbero  incapienti  rispetto   agli   stanziamenti
disposti dalla norma impugnata. 
    Inoltre, non sarebbe possibile  sostenere  che  la  norma  stessa
violi i principi fondamentali in materia di bilancio o che  essa  sia
priva di copertura finanziaria, poiche' la  legge  regionale  non  ha
omesso di quantificare la spesa pluriennale da essa introdotta. 
    2.3. - La Regione Calabria afferma che sono  infondate  anche  le
censure svolte contro l'art. 54, commi 1 e 2, della  legge  regionale
n. 19 del 2009, disposizioni che rispettano i  limiti  imposti  dalla
legislazione statale in tema di stabilizzazione. Infatti  le  Regioni
sarebbero vincolate solamente dai principi  dettati  dalla  normativa
statale in riferimento ai  soggetti  che  hanno  la  possibilita'  di
vedere stabilizzato il relativo  rapporto.  Non  rientrerebbe  tra  i
principi  vincolanti  per  le  Regioni,  invece,  l'ambito  temporale
previsto dalla legislazione statale. 
    3. - Con successivo  atto  depositato  il  12  gennaio  2010,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato  all'impugnazione
contenuta nel ricorso limitatamente all'art. 12, commi 1 e  2,  della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e  117,  terzo  comma,
della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge  della  Regione
Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante  norme
di tipo  ordinamentale  e  finanziario  (collegato  alla  manovra  di
finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3,  comma  4,  della  legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8]. 
    1.1. - L'art. 12  autorizza  la  spesa  di  complessivi  euro  37
milioni  per  interventi  di  avvio  o  completamento  di  opere   di
attrattiva regionale di natura sociale o religiosa,  con  allocazione
all'unita' previsionale di base 3.2.02.01  (capitolo  2322224)  dello
stato di previsione del bilancio 2009. 
    Ad avviso del ricorrente, la norma violerebbe l'art.  117,  terzo
comma, Cost., poiche' nella predetta unita' previsionale di base sono
presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe'  i  contributi  prelevati  ai
lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale  pubblica  a
loro destinata, con inammissibile storno  dei  predetti  fondi  dalle
finalita'  loro  proprie  e  conseguente  contrasto  con  i  principi
fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci  delle  Regioni
contenuti nel decreto legislativo 28  marzo  2000,  n.  76  (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia  di  bilancio  e  di
contabilita' delle Regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208). Sussisterebbe, inoltre, contrasto  con
l'art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l'obbligo del legislatore
di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese. 
    1.2. - E'  impugnato  anche  l'art.  54,  comma  1,  della  legge
calabrese n. 19 del 2009, il quale, nel sostituire l'art.  43,  comma
2,  della  legge  della  Regione  Calabria  13  giugno  2008,  n.  15
[Provvedimento  generale  di   tipo   ordinamentale   e   finanziario
(collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.  8)],
dispone  che  il  piano  di   stabilizzazione   del   personale   non
dirigenziale utilizzato dalla Regione (di cui al precedente  comma  1
dello stesso art. 43) riguardi i dipendenti che maturino i  requisiti
di legge entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente  personale  che
maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sara'
progressivamente stabilizzato. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sostiene  che   la
disposizione viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' dispone in
maniera   difforme   dalla   legislazione   statale   in   tema    di
stabilizzazione [art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2008)],  la  quale,  in
quanto diretta al contenimento della spesa, detta principi in materia
di coordinamento della finanza pubblica e stabilisce  una  disciplina
molto rigida e scadenzata, mentre la norma regionale,  nel  prevedere
termini diversi, allargherebbe a dismisura la forbice prevista  dalla
legislazione statale per la stabilizzazione del personale precario. 
    1.3. - Il ricorrente censura, infine, l'art. 54, comma  2,  della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale prevede che  la
Giunta regionale e' autorizzata alla trasformazione, a  domanda,  dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti  a
tempo determinato, in essere alla data di  entrata  in  vigore  della
medesima legge regionale ovvero in essere alla  data  di  entrata  in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che abbiano maturato o
che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno  tre  anni  di
servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data
di entrata in vigore della legge o nell'arco del periodo contrattuale
in corso, ed abbiano  superato  una  selezione  pubblica  finalizzata
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    La norma lederebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per gli stessi
motivi indicati a proposito dell'analoga censura svolta  rispetto  al
comma 1 dello stesso art. 54 e perche' contrastante  con  l'art.  17,
commi 10 e 11, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di  termini),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, che
detta norme in materia di coordinamento della  finanza  pubblica,  in
quanto dirette al contenimento della spesa. Contrasterebbe, poi,  con
gli artt. 3 e 97 Cost., essendo priva del  necessario  riferimento  a
specifiche esigenze organizzative,  mancando  l'individuazione  e  la
programmazione del  fabbisogno  di  personale,  in  contrasto  con  i
principi di buon andamento della pubblica amministrazione. 
    2. -   La   Regione   Calabria   ha   eccepito    preliminarmente
l'inammissibilita' del ricorso perche' tardivo. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Come ripetutamente affermato  da  questa  Corte,  al  fine  della
tempestivita' dell'impugnazione proposta in  via  principale,  rileva
non gia' la data in cui il ricorso sia  stato  ricevuto  dalla  parte
alla quale esso deve essere notificato, bensi'  la  data  in  cui  il
notificante ha consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario incaricato
della notificazione. 
    Nella fattispecie, il ricorso  e'  stato  consegnato  all'ufficio
notifiche presso la Corte d'appello di Roma  il  17  agosto  2009  e,
dunque, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge
sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Calabria   (pubblicazione
avvenuta il 19 giugno 2009). 
    3. - Deve essere  dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere in relazione alla questione sollevata  avverso  l'art.  12
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009. 
    Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata
e' stata integralmente  sostituita  dall'art.  1  della  legge  della
Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 33  (Modifiche  ed  integrazioni
alla legge  regionale  12  giugno  2009,  n.  19).  Nella  sua  nuova
formulazione,  essa  prevede  che  le  risorse  di   cui   all'unita'
previsionale di base 3.2.02.01  (capitolo  2322224)  dello  stato  di
previsione  del  bilancio  2009  sono  utilizzate  per  la  copertura
finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi  di
particolari categorie sociali». 
    A seguito di tale modificazione, il Presidente del Consiglio  dei
ministri ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente alla parte in
cui esso si riferisce appunto all'art. 12 della legge regionale n. 19
del 2009. 
    Questa Corte ha  costantemente  affermato  che  la  rinuncia  non
accettata  dalla  controparte  puo'  fondare,  unitamente  ad   altri
elementi,  la  dichiarazione  di   cessazione   della   materia   del
contendere. 
    Ed in effetti, dopo circa  quattro  mesi  dalla  sua  entrata  in
vigore, la norma censurata e'  stata  modificata  in  conformita'  ai
rilievi sollevati dallo Stato e non  risulta  che  essa  abbia  avuto
attuazione. 
    Sussistono dunque pienamente le condizioni per dichiarare cessata
la materia del contendere. 
    4. - La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  54,
comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19  del  2009  non  e'
fondata nei sensi indicati di seguito. 
    Tale norma sostituisce il comma 2 dell'art. 43 della legge  della
Regione Calabria n.  15  del  2008.  Questo  articolo,  al  comma  1,
autorizza  la  Giunta  regionale  a  predisporre  un  piano  per   la
progressiva stabilizzazione del personale  utilizzato  dalla  Regione
«nei limiti dei posti  disponibili  in  organico,  determinati  dalla
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed  in  coerenza
con la normativa statale di principio»; esso, dunque,  non  individua
autonomamente  i  requisiti  che  deve  possedere  il  personale   da
stabilizzare, facendo rinvio, in proposito, alla  «normativa  statale
di principio». Quindi i lavoratori interessati  alla  stabilizzazione
sono unicamente quelli in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dalla
legislazione statale e, precisamente, dall'art. 1, comma  558,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
e dall'art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007. 
    Il comma 2 dell'art. 43 della legge della Regione Calabria n.  15
del 2008, nel testo introdotto dalla  norma  oggetto  della  presente
questione, non tocca minimamente i requisiti che i lavoratori debbono
possedere per poter  aspirare  alla  stabilizzazione.  Esso,  invece,
stabilisce, nel primo periodo, che il piano di stabilizzazione di cui
al precedente comma 1, «riguardera' i dipendenti  che  matureranno  i
requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009» e, nel secondo periodo,
che «Il rimanente  personale  che  maturera'  i  requisiti  di  legge
successivamente  al   31   dicembre   2009   sara'   progressivamente
stabilizzato». 
    La norma, quindi, indica tale data  per  individuare  i  soggetti
interessati in via immediata dalla stabilizzazione. 
    Il riferimento alla maturazione dei requisiti in epoca successiva
alla suddetta data, contenuto nel secondo periodo  della  norma,  non
puo' certamente implicare alcuna  modifica  in  senso  estensivo  dei
requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare  alla
stabilizzazione. Il richiamo resta sempre  quello  ai  requisiti  «di
legge»,  onde  la  norma  censurata  finisce   con   il   prefigurare
un'ulteriore stabilizzazione solamente a condizione che  ricorrano  i
presupposti    stabiliti    dalla    legislazione    dello     Stato.
Conseguentemente, nessuna stabilizzazione e'  possibile,  neppure  in
virtu' dell'art. 54, comma 1, della legge della Regione  Calabria  n.
19 del 2009, non solo a favore di lavoratori sforniti  dei  requisiti
richiesti dalla disciplina statale, ma neppure in  periodi  di  tempo
per i quali tale disciplina non consente alcuna stabilizzazione. 
    Cosi' ricostruito il significato della norma impugnata, essa  non
contrasta  con  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  appunto  perche'
rispetta i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale
in tema di stabilizzazione e, in particolare, non  amplia  il  novero
dei potenziali interessati alla stabilizzazione cosi'  come  definito
dalla suddetta normativa dello Stato. 
    4. - La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  54,
comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, sollevata
in riferimento all'art. 97 Cost., e' fondata. 
    Tale norma dispone che «Anche ai fini  dell'attuazione  dell'art.
43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e,  cioe',  ai  fini
della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta
regionale  e'  autorizzata  alla  trasformazione,  a   domanda,   dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti  a
tempo determinato. 
    In sostanza, l'art.  54,  comma  2,  della  legge  calabrese  non
prevede   l'assunzione   come   lavoratori   subordinati   a    tempo
indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata
e   continuativa.   Essa,   invece,    stabilisce    l'indiscriminata
trasformazione  dei   rapporti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato. 
    La  norma  censurata  non  richiede   che   sussistano   esigenze
organizzative e di fabbisogno di personale, ne'  fissa  alcun  limite
numerico ai contratti da  trasformare,  ne'  infine,  prevede  alcuna
forma  di  selezione.  Indicazioni,  queste,  che   sarebbero   state
necessarie  a  cagione  della  differente  natura   giuridica   delle
prestazioni lavorative rese in regime di contratti di  collaborazione
coordinata e  continuativa  (aventi  natura  autonoma)  e  di  quelle
eseguite in virtu' di contratti di lavoro a  termine  (aventi  natura
subordinata). Tutto cio' induce ad avere dubbi  sulla  corrispondenza
ad effettive esigenze  dell'amministrazione  dei  nuovi  rapporti  di
lavoro instaurati in applicazione della norma ed a  ritenere  che  e'
stato  violato  il  principio  del  buon  andamento  della   pubblica
amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione. 
    4.1. - Restano assorbiti  gli  altri  profili  di  illegittimita'
costituzionale della norma censurata. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54,  comma  2,
della  legge  della  Regione  Calabria  12   giugno   2009,   n.   19
[Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4  febbraio  2002,  n.
8]; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1  e  2,
della legge della Regione Calabria  n.  19  del  2009,  promosse,  in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata, nei termini  indicati  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 1, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promossa, in riferimento
all'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola