N. 185 ORDINANZA 12 - 20 maggio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia  -  Realizzazione
  di interventi edilizi straordinari subordinata  al  reperimento  di
  spazi per parcheggi pertinenziali -  Obbligo  di  trascrizione  dei
  relativi atti di asservimento nei registri  immobiliari  -  Ricorso
  del Governo - Rinuncia al ricorso  accettata  dalla  controparte  -
  Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14, art. 5, comma  3,
  lett. c). 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l);  cod.  civ.,
  artt. 2643 e 2645; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9;  d.lgs.  31
  ottobre 1990, n. 347; norme integrative per i giudizi davanti  alla
  Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.21 del 26-5-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,  comma  3,
lettera c), della legge della Regione Puglia 30 luglio  2009,  n.  14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia  e
per  il  miglioramento  della  qualita'   del   patrimonio   edilizio
residenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 22-25 settembre 2009, depositato in cancelleria
il 29 settembre 2009 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27  aprile  2010  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sabina Ornella  Di
Lecce per la Regione Puglia. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  22-25  settembre  2009,
depositato il successivo 29 settembre, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale,  in  via
principale, dell'articolo 5, comma 3, lettera c), della  legge  della
Regione Puglia 30 luglio  2009,  n.  14,  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale regionale  n.  119  del  3  agosto  2009,  recante  «Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e  per  il
miglioramento della qualita' del patrimonio  edilizio  residenziale»,
in riferimento all'articolo 117, secondo comma,  lettere  e)  ed  l),
della Costituzione; 
        che il citato art. 5, comma 3, lettera c), nel subordinare la
realizzazione  degli  interventi  edilizi  straordinari,  contemplati
dalla medesima legge regionale, al reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali, richiede che il rapporto di pertinenza tra gli spazi a
parcheggio e le unita'  immobiliari  sia  garantito  da  un  atto  da
trascrivere nei registri immobiliari; 
        che il ricorrente censura la norma in esame in quanto avrebbe
introdotto un'ipotesi di trascrizione nei  registri  immobiliari  non
prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza  legislativa
esclusiva e' riservata la disciplina della pubblicita' immobiliare; 
        che, in particolare, ad avviso della difesa dello Stato,  gli
atti di asservimento in questione non  sono  inclusi  nell'elenco  di
quelli soggetti a trascrizione, di cui agli articoli 2643 e 2645  del
codice civile e l'articolo 9  della  legge  24  marzo  1989,  n.  122
(Disposizioni in materia di parcheggi),  pur  prevedendo  il  vincolo
pertinenziale tra parcheggi e unita' immobiliari,  nulla  dispone  in
merito alla possibilita' di trascrivere il predetto vincolo; 
        che, inoltre, il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347
(Approvazione del  Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le
imposte ipotecaria e  catastale),  prevede  per  tutti  gli  atti  di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione  e  annotazione  nei  registri
immobiliari, l'assolvimento  dell'imposta  ipotecaria,  ad  eccezione
delle formalita' eseguite a favore dello Stato; 
        che, pertanto, anche all'ipotesi di trascrizione  in  oggetto
(non  prevista  dalla  normativa  statale)  conseguirebbe   l'obbligo
dell'assolvimento dell'imposta ipotecaria, con  introduzione  di  una
nuova  fattispecie  imponibile,  non  disciplinata  dalla   normativa
statale di riferimento; 
        che la norma  censurata,  dunque,  violando  le  disposizioni
statali suddette nel settore della pubblicita' degli  immobili  e  di
pagamento della imposta ipotecaria,  si  porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma,  lettere  e)  e  l),  Cost.,  in  materia,
rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile; 
        che,  come  ricordato  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, con riferimento a  tale  ultima  materia  questa  Corte  ha
affermato che «nelle  materie  di  competenza  legislativa  regionale
residuale  o  concorrente,  la  regolamentazione  statale,  in  forza
dell'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.,  pone  un  limite
diretto ad evitare che la norma regionale incida su un  principio  di
ordinamento civile» e che «l'esigenza di garantire l'uniformita'  nel
territorio  nazionale  delle  regole  fondamentali  di  diritto  che,
nell'ambito  dell'ordinamento   civile,   disciplinano   i   rapporti
giuridici tra privati, deve ritenersi una esplicazione del  principio
costituzionale di eguaglianza» (sentenza n. 369 del 2008); 
        che, da ultimo, il ricorrente ha osservato come  disposizioni
analoghe a quelle oggetto del ricorso in esame (e, precisamente,  gli
articoli 9, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria
6 giugno 2008, n. 16, recante «Disciplina dell'attivita' edilizia»  e
l'articolo 7, comma 4, della legge della  Regione  Molise  18  luglio
2008, n. 25, recante «Interventi per il recupero dei sottotetti,  dei
locali interrati e seminterrati dei porticati») siano state impugnate
dinanzi a questa Corte con i ricorsi n. 50 e n. 56 del 2008; 
        che la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta
pro tempore, si e' costituita in giudizio chiedendo  che  il  ricorso
sia respinto perche' non fondato; 
        che, con atto notificato alla Regione Puglia  il  19  gennaio
2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il
28 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri,  vista  la
deliberazione del  detto  Consiglio  in  data  13  gennaio  2010,  ha
rinunciato all'impugnazione; 
        che in data  23  aprile  2010  la  difesa  della  Regione  ha
depositato atto di accettazione della rinuncia. 
    Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri  dubita,
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  l),  della
Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,
comma 3, lettera c), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009,
n. 14, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale  n.  119  del  3
agosto 2009, recante  «Misure  straordinarie  e  urgenti  a  sostegno
dell'attivita' edilizia e per il  miglioramento  della  qualita'  del
patrimonio edilizio residenziale»; 
        che il ricorrente, stante la deliberazione del Consiglio  dei
ministri del 13 gennaio 2010, con atto depositato il 28 gennaio  2010
ha rinunciato all'impugnazione per le  motivazioni  illustrate  nella
relazione allegata alla indicata delibera; 
        che, in particolare, in tale relazione si fa riferimento alla
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 318 del 2009) formatasi su
analoga questione  relativa  ad  una  norma  della  Regione  Liguria,
impugnata per assunta violazione  delle  competenze  esclusive  dello
Stato in materia di ordinamento civile e sistema tributario; 
        che la rinuncia e' stata formalmente accettata dalla  Regione
Puglia con la delibera n. 1034 della  Giunta  regionale  in  data  20
aprile 2010, depositata presso la cancelleria di questa Corte in data
23 aprile 2010; 
        che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita dall'accettazione della  controparte,  comporta  l'estinzione
del processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Criscuolo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola