N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2008

Ordinanza del 28 ottobre 2008 emessa dal Giudice di  pace  di  Milano
nel procedimento civile promosso da Milani Flavio  contro  Comune  di
Segrate. 
 
Sanzioni     amministrative     -     Giudizio     di     opposizione
  all'ordinanza-ingiunzione   -   Ricorso    introduttivo    proposto
  personalmente da soggetto non residente nel comune ove ha  sede  il
  giudice adito - Onere  di  eleggere  domicilio  in  tale  comune  -
  Notificazione degli atti, in caso  di  mancata  elezione,  mediante
  deposito in  cancelleria  -  Irragionevole  discriminazione  fra  i
  cittadini basata soltanto sulla residenza o sulla  possibilita'  di
  eleggere o meno domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito -
  Violazione del principio di eguaglianza, del diritto  di  azione  e
  difesa, nonche' della garanzia di tutela giurisdizionale contro gli
  atti della pubblica amministrazione. 
- Legge 11 novembre 1981, n. 689, art. 22, commi 4 e 5. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113. 
(GU n.24 del 16-6-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa R.G. 69785/07 promossa da Milani Flavio,  ricorrente,
contro  Comune  di  Segrate   C.P.M.,   convenuto   in   opposizione,
all'udienza del 28 ottobre 2008 il Giudice di pace Annamaria Buratti,
premesso in fatto che il sig. Flavio Milani,  con  atto  pervenuto  a
questo Ufficio di  Milano  in  data  30  ottobre  2007,  ha  proposto
opposizione al verbale della Polizia Locale di Segrate n.  27888/2007
- R 22935 del 3 settembre 2007, notificatogli il 24 settembre 2007, a
seguito di violazione dell'art. 146 comma 3 del Codice  della  strada
con prosecuzione della marcia nonostante luce  rossa  proiettata  dal
segnale semaforico. Egli ha chiesto l'annullamento del  provvedimento
per i seguenti motivi: ha negato di aver  commesso  il  fatto  ed  ha
affermato che gli apparecchi di rilevazione  in  questione  avrebbero
formato oggetto di sequestro da parte della Guardia di finanza locale
per irregolarita'. 
    Il  ricorrente,  residente  ad  Antegnate   (Bergamo),   in   via
Cappuccini n. 42, non ha eletto domicilio in  Milano  e  pertanto  la
comunicazione di fissazione di udienza e' stata  effettuata  mediante
deposito nella cancelleria di questo  Ufficio  alla  Sezione  IV.  Il
Giudice Osvaldo Maddalo, a cui era stata  inizialmente  assegnata  la
causa, ha disposto la convocazione delle parti, ordinando  al  Comune
opposto di depositare gli atti ed ha fissato a tale  scopo  l'udienza
del 4 aprile 2008, ore 10. 
    E' comparso il ricorrente, ma non il  Comune,  che  peraltro  con
atto depositato in cancelleria, ha  chiesto  un  rinvio  della  causa
dichiarando di non poter disporre nell'immediato della documentazione
da  produrre,  a  seguito  di  trasloco  dai  precedenti   uffici   e
conseguente irreperibilita' dei fascicoli. La causa e' stata rinviata
al 4 ottobre 2008, con avviso al  Comune  non  presente.  In  data  8
luglio 2008  il  Giudice  delegato  dal  Coordinatore  di  Milano  ha
riassegnato la causa al Giudice di pace della Sezione  II,  Annamaria
Buratti, qui esponente, che ha fissato altra udienza avanti a se' per
il 28 ottobre 2008. Il provvedimento e' stato regolarmente notificato
al Comune, con avviso in data 11 luglio  2008,  ed  e'  stato  invece
comunicato al ricorrente mediante il solo deposito in cancelleria. 
    All'udienza del 28 ottobre si e' presentato il rappresentante del
Comune opposto, e non il sig. Flavio Milani. Questo giudice  di  pace
ha constatato che nel caso particolare il cambiamento del  magistrato
investito del giudizio, per di piu' appartenente ad altra sezione, ha
reso ancor piu' problematica ed  aleatoria  la  possibilita'  per  il
ricorrente  di  essere  tempestivamente  a  conoscenza  dell'avvenuto
deposito ed ancor maggiore la conseguente difficolta' a  farsi  parte
attiva presso la cancelleria, diversa da  quella  a  lui  nota,  come
detto. 
    Da cio' deriva la  considerazione  che  la  mancata  comparizione
dell'opponente (il quale  non  ha  inviato  alcuna  comunicazione  in
merito alla propria assenza) va  ritenuta  come  diretta  conseguenza
della modalita' di convocazione mediante deposito in  cancelleria,  e
quindi non infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
delle norme applicate nei termini sotto specificati, per le  seguenti
ragioni. 
 
                            D i r i t t o 
 
    L'art. 22 commi 4 e 5  della  legge  11  novembre  1981,  n.  689
stabilisce testualmente: «Il ricorso deve contenere altresi',  quando
l'opponente non abbia indicato un suo procuratore,  la  dichiarazione
di residenza o l'elezione di domicilio nel comune  dove  ha  sede  il
giudice adito. Se  manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
dichiarazione  di   residenza   o   l'elezione   di   domicilio,   le
notificazioni al ricorrente vengono  eseguite  mediante  deposito  in
cancelleria». Nel caso di  specie,  per  la  mancata  notifica  della
sostituzione del giudice, con l'avviso di udienza in data modificata,
l'opponente non si e' presentato  e  non  ha  sviluppato  le  proprie
difese, mentre, dall'altra parte, l'Autorita' opposta non ha prodotto
alcunche' da cui desumere l'illegittimita' o meno del  provvedimento.
Mancano dunque i presupposti per una corretta pronuncia di merito  da
parte di questo giudice. 
    La mancata comparizione del ricorrente riproduce un comportamento
assenteista pressoche' costante  a  fronte  della  comunicazione  del
provvedimento  di  convocazione  con  semplice  deposito  presso   la
cancelleria e legittima la supposizione che  tale  assenza  si  debba
ricondurre  proprio  alla  difficolta'   spesso   insormontabile   di
pervenire a conoscenza della comunicazione  della  data  di  udienza,
considerando di fatto anche l'imprevedibilita' dei tempi di  deposito
del provvedimento. 
    Secondo l'interpretazione  prevalente  -  confermata  per  alcuni
aspetti  da  codesta  Corte  con  ordinanza  2007,  n.   391   -   la
comunicazione in cancelleria e' legittima  ogni  volta  che  non  sia
stato indicato alcun indirizzo di residenza o domicilio nel luogo ove
ha sede l'ufficio del giudice adito. Con l'ordinanza sopra citata, si
e' dunque gia' espresso parere negativo sulla pretesa  illegittimita'
delle norme in questione, affermando che non esiste alcuna violazione
della  Costituzione  laddove  sia  prevista  una  diversa  forma   di
comunicazione  fra  la  pubblica  amministrazione  da  un  lato  e  i
cittadini da un altro, trattandosi di materia riservata  alla  libera
valutazione discrezionale del  legislatore.  Si  e'  cosi'  di  fatto
esclusa l'alternativa ad un  altro  criterio  di  applicazione  delle
norme in questione, come quello  che  riconosca  la  possibilita'  di
attuare la notifica mediante  deposito  presso  la  cancelleria  solo
nell'ipotesi in cui l'opponente non abbia indicato in assoluto  alcun
luogo di residenza  o  di  domicilio  e  non  quando  abbia,  invece,
dichiarato la propria residenza in altro comune. 
    Nel caso in esame questo giudice intende tuttavia  riproporre  la
questione  di  legittimita'  delle  norme  citate  con  le   seguenti
ulteriori considerazioni. La ragione che induce a ritenere violati  i
principi  di  uguaglianza  dei  cittadini  di  fronte  alla  legge  e
nell'esercizio del loro diritto di tutela giudiziaria  nei  confronti
di qualsiasi atto della Pubblica amministrazione (articoli  3,  24  e
113 della Costituzione)  si  fonda  sul  fatto  che  la  norma  sopra
riportata comporta una  sperequazione  fra  coloro  che  risiedono  o
possono  eleggere  domicilio  -  di  regola  presso  un  difensore  o
procuratore legale - e coloro che tale possibilita' non  hanno.  Tale
disparita'  contrasta  con  il  principio  di   uguaglianza   perche'
introduce  un  elemento  discriminatorio   e   privo   di   qualunque
giustificazione progettuale del legislatore, proprio  fra  i  singoli
cittadini. Cio', senza  alcun'altra  spiegazione  razionale  data  la
possibilita'  per  l'ufficio  di  porre  in  essere  altre  forme  di
comunicazione  alternative,  quali  l'utilizzo  di   telefono,   fax,
internet, attualmente  previsti  ed  usati  nelle  cause  civili.  Si
osserva, in proposito,  che  una  simile  soluzione  nel  caso  delle
opposizioni a sanzioni amministrative non e' consentita,  trattandosi
di materia disciplinata con norme a carattere eccezionale, e  percio'
non interpretabili in via  analogica  o  con  applicazione  estensiva
delle norme generali. Appare, d'altro lato, compromesso, a parere  di
chi scrive, il carattere di ragionevolezza della  normativa,  perche'
la stessa non  contiene  alcuna  spiegazione  a  giustificazione  del
diverso trattamento dei cittadini, ma e' basata  soltanto  sul  fatto
della residenza o della possibilita' di eleggere o meno domicilio nel
luogo dove ha sede il giudice  adito:  salvo  considerare  invocabile
anche per questa ipotesi la  discrezionalita'  del  legislatore,  che
pero'  risulterebbe  puro  arbitrio,  inammissibile  proprio  per   i
principi  della  nostra  legge  fondante  che  prevede,  di   regola,
l'impegno dello Stato a rimuovere gli  ostacoli  che  si  frappongono
all'uguaglianza dei cittadini. 
    Pare in  tal  modo  giustificata  la  richiesta  di  rivedere  la
questione - gia' altrimenti risolta, come in precedenza ricordato, da
codesta Corte - poiche' si e' considerato qui un aspetto  non  ancora
valutato nelle precedenti  risoluzioni.  Si  osserva  infine  che  il
dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 commi 4 e 5  della
legge  1981  n.  689  e'  rilevante  nella  presente  causa,  perche'
determinante agli effetti  del  giudizio:  che  dipende  dai  diversi
elementi di prova di cui il giudice potrebbe disporre a  seconda  che
sia o meno  affermata  l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme
considerate, per la parte  a  carico  del  ricorrente  stesso,  posto
nell'impossibilita' concreta di propone laddove si ritenga  legittima
la sua convocazione mediante la sola comunicazione in cancelleria. 
    Pertanto, questo Giudice di pace, visto l'art. 22 commi 4 e 5  di
detta legge 1981 n. 865. 
    Ritenuto che la lesione di questi diritti si  verifica  imponendo
modalita' di ricorso al giudice ordinario in condizioni differenziate
per le diverse categorie di cittadini, con riferimento  a  situazioni
di fatto che ostacolano ad alcuni e non ad altri l'esercizio del loro
diritto di tutela giurisdizionale. 
    Dichiara di ufficio non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  22  commi  4  e  5  legge  11
novembre 1981, n. 689 che pone a carico  del  ricorrente  l'onere  di
eleggere domicilio nel luogo in  cui  ha  sede  il  giudice  adito  e
stabilisce che, in difetto, le comunicazioni  al  medesimo  avvengano
mediante semplice deposito presso la cancelleria; 
        in relazione all'art. 3 della Costituzione, che  sancisce  il
principio di uguaglianza dei cittadini  di  fronte  alla  legge,  con
l'impegno a rimuovere gli ostacoli che ne  impediscono  di  fatto  la
liberta' e l'uguaglianza; 
        in relazione all'art. 24 della Costituzione, che riconosce  a
tutti la possibilita' di agire in giudizio per la tutela  dei  propri
diritti e  interessi  legittimi,  affermando  l'inviolabilita'  della
difesa in ogni stato e grado del procedimento ed assicurando  ai  non
abbienti, con appositi istituti,  i  mezzi  per  agire  e  difendersi
davanti ad ogni giurisdizione; 
        in relazione all'art. 113 della  Costituzione,che  garantisce
la tutela giurisdizionale dei diritti  e  degli  interessi  legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria, tutela che  non  puo'
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o  per
particolari categorie di atti. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Giudice di pace di Milano avv. Annamaria Buratti  sospende  il
processo in corso; 
    Dispone a cura della Cancelleria: 
        - la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        - la notifica  della  presente  ordinanza  alle  parti  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri; 
        - la comunicazione di questa ordinanza  ai  Presidenti  delle
Camere. 
    Milano, addi' 28 ottobre 2008 
 
                     Il giudice di pace: Buratti