N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2009

Ordinanza del 2 dicembre 2009 emessa dalla Corte  dei  conti  -  Sez.
giurisdizionale  per  la  Regione  Puglia  sul  ricorso  proposto  da
Fattibene Nicola contro I.N.P.D.A.P.. 
 
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetti titolari  di
  piu' pensioni dirette liquidate sino al 31 dicembre 1994 -  Mancata
  previsione  dell'indennita'  integrativa   speciale   quale   parte
  integrante del trattamento pensionistico - Violazione del principio
  di uguaglianza - Lesione della garanzia previdenziale - Riferimento
  all'ord. n. 119 del 2009 (recte: 119 del 2008) e alla sent.  n.  74
  del 2008 della Corte costituzionale. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 776. 
- Costituzione, artt. 3 e 38. 
(GU n.24 del 16-6-2010 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.
25090 del registro di segreteria, proposto dal sig. Fattibene  Nicola
( nato a Andria il 2  maggio  1924  ),  rapp.to  e  difeso  dall'avv.
Caterina  Montigelli,  contro  I.N.P.D.A.P.  per  l'accertamento  del
diritto   all'indennita'   integrativa   speciale   sul   trattamento
pensionistico n. 6472007, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
    Udito nella pubblica udienza del 17 aprile  2009  l'avv.  Antonio
Loiacono, su delega dell'avv. Caterina Montigelli; 
    Udito   il   dott.    Giovanni    Romano,    in    rappresentanza
dell'I.N.P.D.A.P.; 
 
                        Considerato in fatto 
 
    Con atto  di  ricorso  prodotto  il  13  febbraio  2005  il  Sig.
Fattibene Nicola chiede il riconoscimento del diritto alla indennita'
integrativa  speciale  sul  trattamento  pensionistico  n.   6472007,
corrisposto dal 1° marzo  1986,  a  carico  dell'I.N.P.D.A.P.,  oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria. 
    Espone il ricorrente che e'  titolare  di  un  altro  trattamento
pensionistico (n. 60099800T000) a carico dell'E.M.P.A.M. sul quale e'
corrisposta l'indennita' integrativa speciale. 
    L'I.N.P.D.A.P., in sede amministrativa, ha  respinto  la  istanza
presentata   dall'interessato   nel   rilievo    della    persistenza
nell'ordinamento del divieto di cumulo. 
 
                            D i r i t t o 
 
    Ritiene il Giudice di dover sollevare d'ufficio la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 776,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, per i motivi in appresso indicati. 
    Non  e'  intenzione  di   questo   Giudice   tediare   la   Corte
costituzionale  con   la   esposizione   del   quadro   normativo   e
giurisprudenziale  in  tema  di  cumulo  di  indennita'   integrativa
speciale, per essersi occupata da tempo codesta  ecc.ma  Corte  della
questione, sicche' non sembra opportuno insistere oltre. 
    L'attenzione di questo  Giudice  si  soffermera',  pertanto,  sui
profili di assoluta  novita'  determinati  dalle  radicali  modifiche
legislative intervenute in subiecta materia. 
    Occorre premettere che a partire dalle  riforme  degli  anni  '90
l'indennita' integrativa speciale ha perso la  natura  di  indennita'
«accessoria», costituendo parte integrante della  pensione.  Dispone,
infatti, l'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma  3,
che «...la pensione spettante  viene  determinata  sulla  base  degli
elementi  retributivi  assoggettati  a  contribuzione,  ivi  compresa
l'indennita'  integrativa  speciale...».  Al  comma  5,  infine,  era
dettata una norma  di  salvaguardia,  secondo  cui  «le  disposizioni
relative alla corresponsione della indennita' integrativa speciale...
sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette  liquidate  fino
al 31 dicembre  1994  e  alle  pensioni  di  reversibilita'  ad  esse
riferite». 
    E' evidente, quindi, che un  problema  di  cumulo  di  indennita'
integrativa  speciale  non  poteva  porsi  per  le  pensioni  dirette
liquidate dopo il 31 dicembre 1994, restando aperto, invece,  per  le
pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994. 
    Sulla  permanenza  nell'ordinamento  del  divieto  di  cumulo  in
ipotesi di plurimi trattamenti pensionistici  si  sono  espresse,  da
ultimo, le  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti,  in  sede  di
risoluzione di questione di massima, affermando che  «in  definitiva,
in ragione dell'art. 99, comma  2,  del  d.P.R.  n.  1092  del  1973,
vigente nel testo modificato dalla Corte costituzionale, tuttora  non
sussiste,  in  caso  di  pensioni  liquidate,  come  nella   deferita
questione, prima del 1° gennaio 1995,  il  diritto  al  cumulo  della
indennita' integrativa speciale in misura intera su  due  trattamenti
di pensione, dovendosi assicurare sul  secondo  trattamento  solo  il
minimo I.N.P.S.» (cfr. sent. n. 1/QM del 26 febbraio 2009 ). 
    Al principio di  diritto  enunciato  dalle  sezioni  riunite,  in
funzione nomofilattica, questo Giudice  non  puo'  che  uniformarsi -
alla luce del recente disposto dell'art. 5,  comma  1-bis,  legge  n.
69/2009 -   costituendo   «diritto   vivente»,   siccome   comprovato
dall'orientamento giurisprudenziale  successivo  emerso  in  sede  di
appello (ex multis, Sez. I centr. app., 3 aprile 2009, n. 256 ). 
    E' accaduto, peraltro, che sul regime applicabile ai  trattamenti
pensionistici liquidati ante 1° gennaio 1995 e' intervenuta la  legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).  L'art.  1,  comma
776, per quanto qui interessa, ha previsto che  «e'  abrogato  l'art.
15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724». 
    Nella ordinanza della  Corte  costituzionale  n.  119/2009,  alla
abrogazione della c.d. clausola di salvaguardia di  cui  al  comma  5
dell'art. 15, legge n. 724/1994  si  attribuisce  il  valore  di  jus
superveniens  e,  in  concreto,  di  eliminare  il  riferimento  alla
perdurante   applicabilita'   delle   disposizioni   relative    alla
corresponsione della indennita'  integrativa  speciale  in  forma  di
indennita' «accessoria». 
    Alla  abrogazione  disposta  con  il  citato   comma   776   deve
attribuirsi, invero,  efficacia  ex  tunc,  in  considerazione  delle
«esigenze di ordine sistematico» alle quali si fa  riferimento  nella
sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2008. 
    Con cio' si viene a creare, dunque, una disparita' di trattamento
non  ragionevole  tra  i  titolari  di   due   o   piu'   trattamenti
pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994, per i quali vale la
regola del divieto di cumulo della indennita' integrativa speciale in
misura intera, e i titolari di due o piu' trattamenti  pensionistici,
dei quali almeno uno successivo al  1°  gennaio  1995,  per  i  quali
l'indennita' integrativa  speciale  e'  presa  in  considerazione  su
entrambi i trattamenti pensionistici, sia pure trasformata da assegno
esterno   ed.   accessorio   in   componente    della    retribuzione
assoggettabile a contribuzione, e che, pertanto, cumulano, nei fatti,
due i.i.s.: quella «accessoria» e quella «conglobata». 
    La questione di legittimita' costituzionale e'  sollevata,  oltre
che in relazione agli articoli 3, anche per violazione  dell'art.  38
Cost.,  in  quanto  la  indennita'  integrativa  speciale  e'   parte
integrante del trattamento pensionistico, ed  e'  non  manifestamente
infondata e rilevante, in quanto  il  trattamento  pensionistico  sul
quale non e' corrisposta la indennita' integrativa speciale e'  stato
liquidato in data anteriore al 1° gennaio  1995,  nella  vigenza  del
divieto di cumulo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita'  costituzionale  dell'arti,  comma  776,
della legge 27 dicembre 2006, n. 297 nella parte in cui  non  prevede
che  anche  per  i  titolari  di  trattamenti  pensionistici  diretti
liquidati  sino  alla  data  del  31   dicembre   1994   l'indennita'
integrativa   speciale   sia   parte   integrante   del   trattamento
pensionistico. 
    Sospende il giudizio ed ordina alla  segreteria  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Cosi'  provveduto  in  Bari,  nella  Camera  di   Consiglio   del
diciassette aprile duemilanove. 
 
                          Il giudice: Raeli