N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2010
Ordinanza del 16 aprile 2010 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Berlusconi Silvio. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza - Legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri - Previsione che per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisca legittimo impedimento a comparire nelle udienze, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu' attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo - Previsione che per i ministri costituisca legittimo impedimento a comparire nelle udienze, quali imputati, l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo - Previsione che il giudice, su richiesta di parte, rinvii il processo ad altra udienza, successiva, ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato alle funzioni di Governo, al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Automatismo del rinvio - Preclusione dell'accertamento del giudice della sussistenza in concreto del legittimo impedimento - Introduzione con legge ordinaria di una nuova prerogativa connessa all'esercizio delle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro, in deroga al regime giurisdizionale comune - Violazione del principio di parita' di trattamento di tutti i cittadini dinanzi alla legge e alla giurisdizione - Mancato rispetto della procedura di revisione costituzionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 3 e 138.(GU n.24 del 16-6-2010 )
TRIBUNALE Nel procedimento penale a carico di 1) Berlusconi Silvio nato a Milano il 29 settembre 1936 imputato del reato di cui agli artt. 110. 319, 319-ter e 321 c.p., contestato, in concorso con David Mills come commesso in Milano, Londra, Ginevra, Gibilterra e altrove fino al 29 febbraio 2000. pronuncia la seguente Ordinanza Il presente procedimento giunge all'udienza odierna a seguito di rinvio disposto in data 26 marzo 2010 per l'esame del consulente del p.m. Alla precedente udienza del 27 febbraio 2010 il Tribunale aveva indicato, oltre all'udienza del 26 marzo 2010, quella odierna e quelle del 30 aprile 2010, 7 maggio 2010, 12 maggio 2010 e 29 maggio 2010. In data 14 aprile 2010 la difesa dell'imputato anticipava via fax istanza di rinvio per legittimo impedimento di Silvio Berlusconi dandone comunicazione al p.m., essendo egli impegnato a presiedere il Consiglio dei ministri convocato per la data odierna. Nel corso dell'udienza produceva copia dell'ordine del giorno datato 14 aprile 2010 ed esibiva originale, producendo copia, dell'attestazione del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa alla continuativita' dell'impedimento correlato allo svolgimento delle funzioni di Governo ai sensi della legge 7 aprile 2010, n. 51. A fronte della richiesta di rinvio, mentre la parte civile si rimetteva alla decisione del Tribunale, il p.m. ne chiedeva il rigetto. Assumeva, infatti, che l'impedimento addotto ancorche' legittimo, non sarebbe assoluto alla luce dei temi posti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri ed essendo intervenuto successivamente alla fissazione concordata del calendario del processo. La difesa, data lettura integrale dell'ordine del giorno, sottolineava la rilevanza dei temi, ribadendo l'assolutezza dell'impedimento. Il Tribunale e' dunque chiamato in questa sede a decidere in ordine alla sussistenza dell'impedimento addotto. Valutazione che deve essere affrontata alla luce della legge 7 aprile 2010, n. 51, entrata in vigore in data 9 aprile 2010. Tale provvedimento legislativo prevede all'art. 1, primo comma che «Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 120-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, art. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo». Al comma terzo la norma prevede che «il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza» e al quarto che «Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi». E' dunque essenziale accertare se la legge 7 aprile 2010, n. 51 mantenga in capo al giudice il potere-dovere di verificare l'effettiva sussistenza dell'impedimento. Il legittimo impedimento, cosi' come disciplinato dall'art. 420-ter c.p.p., e', infatti, istituto generale, posto a garanzia del diritto di difesa. Nel caso di imputato che ricopra importanti funzioni pubbliche, vanno contemperate le esigenze della collettivita' a che l'imputato svolga la funzione di cui e'investito, il buon andamento della giustizia penale connesso alla obbligatorieta' della azione penale e alla durata ragionevole del processo e il pieno esercizio del diritto di difesa. Come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 225/2001 e 451/2001 nello spirito di leale collaborazione tra organi dello Stato e' possibile e doveroso concordare le udienze di celebrazione del processo. Soluzione finora adottata anche nel corso del presente procedimento. Peraltro, cio' non esclude che il giudice debba valutare la sussistenza dell'impedimento a comparire. Infatti, il legittimo impedimento dell'imputato, per sua natura, non puo' che essere valutato mediante accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso e in concreto. La questione e' quindi rilevante nel presente processo, essendo la sua risoluzione imprescindibile per la prosecuzione del dibattimento. Coerentemente con il sistema delineato dall'art. 420-ter c.p.p., di applicazione generale, nonche' dalle norme costituzionali e dalle sentenze della Corte costituzionale in tema di legittimo impedimento di soggetti che rivestano funzioni di rilevanza costituzionale, l'istituto potrebbe al piu' essere disciplinato presuntivamente - con riferimento a tali cariche -solo in relazione a specifiche situazioni di fatto. L'art. 1, comma 1 della legge sembra, invece, stilare un elenco di quelli che sono impedimenti legittimi, la cui sussistenza impone al giudice il rinvio del processo. L'inserimento in tale elenco anche «delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo» introduce, attesa la sua genericita', un concreto ulteriore limite alla apprezzabilita' dell'impedimento, esaurendosi in una classificazione generale disancorata dall'effettivita' dell'impedimento rispetto alla singola udienza. Questa interpretazione e' rafforzata dal dettato del comma 4 del medesimo articolo, secondo il quale il giudice rinvia il processo a seguito di certificazione che «attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge». Il rinvio e' imposto quindi da ragioni genericamente indicate e insindacabili dalla autorita' giudiziaria e si traduce in una causa automatica di rinvio del dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di difesa, per il quale l'istituto del legittimo impedimento a comparire e'previsto. Una diversa lettura della norma che salvaguardasse il sindacato del giudice in ordine alla natura dell'impedimento e alla sua continuativita', si risolverebbe in una sostanziale disapplicazione della nuova legge. Infatti una tale lettura non terrebbe conto del canone ermeneutico di cui all'art. 12 delle preleggi, che prevede che nell'applicare la legge, oltre che all'interpretazione letterale e sistematica, debba aversi riguardo anche alla volonta' del legislatore. Volonta' nella specie espressamente palesata dall'ultima parte dell'art. 2, primo comma, ove si legge che le nuove disposizioni si applicano «al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge». Di fatto, tale meccanismo procedurale, benche' qualificato legittimo impedimento «ai sensi dell'art. 420-ter codice di procedura penale», prevede una nuova prerogativa, introdotta con legge ordinaria, connessa all'esercizio delle cariche costituzionali di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro attraverso la previsione di una causa di sospensione del processo. Invero, secondo quanto recentemente espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 ottobre 2009, n. 262, una tale causa di sospensione potrebbe anche essere «prevista dall'ordinamento per soddisfare l'esigenza extraprocessuale di proteggere lo svolgimento della funzione propria di un organo costituzionale e, pertanto, ... costituire lo strumento di una specifica prerogativa costituzionale», ma tale previsione deve essere adottata con legge costituzionale. La Corte costituzionale ha in particolare esplicitato i motivi per cui, al fine di introdurre nuove prerogative nell'ordinamento, occorre adottare la procedura di legge costituzionale. La previsione di una nuova prerogativa introduce, infatti, una normativa derogatoria al principio di uguale sottoposizione alla legge e alta giurisdizione di tutti i cittadini e attiene all'equilibrio tra organismi costituzionali e poteri dello Stato. Motivi per i quali non puo' che essere adottata con legge costituzionale. Secondo quanto affermato dalla Corte le prerogative di cui godono i titolari di organi costituzionali, che si tratti di insindacabilita', scriminanti, immunita' sostanziali, condizioni di procedibilita' o altro, «sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale», proprio perche' il sistema delle guarentigie e' derogatorio del diritto comune. Solo una legge adottata secondo il meccanismo previsto dall'art. 138 Cost. potrebbe percio' prevedere ulteriori prerogative rispetto a quelle gia' previste per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri dall'art. 96 della Costituzione relativo ai soli reati funzionali, purche' in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Che il legislatore sia consapevole della necessita' di una legge costituzionale in materia si evince anche dal carattere temporaneo della norma, espressamente previsto dall'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, laddove prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri...», di cui anticipa gli effetti per diciotto mesi. La legge 7 aprile 2010, n. 51, adottata con legge ordinaria presenta pertanto profili di incostituzionalita' per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt.23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 138 della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art 1 e 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende ai sensi dell'art. 159 c.p. il procedimento in corso a carico di Berlusconi Silvio e per l'effetto dichiara sospeso il corso della prescrizione; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, 16 aprile 2010 Il Presidente: Vitale I giudici: Lai - Interlandi