N. 209 SENTENZA 7 - 11 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano  -
  Produzione  degli  effetti  della  concessione  in   sanatoria   in
  conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
  irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione  edilizia
  per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione
  per  le  costruzioni  sorte  in  aree   soggette   a   vincoli   di
  inedificabilita'   -   Estensione,   con   norme    autoqualificate
  interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della
  concessione edilizia per vizi sostanziali non  rimovibili  ed  alle
  ipotesi di inedificabilita' relativa - Intervento del Comune di Naz
  Sciaves  -  Depositato  oltre  il  termine  perentorio  previsto  -
  Inammissibilita'. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto  1997,  n.  13,
  art. 107-bis, commi 6 e 7. 
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,
  art. 3. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano  -
  Produzione  degli  effetti  della  concessione  in   sanatoria   in
  conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
  irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione  edilizia
  per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione
  per  le  costruzioni  sorte  in  aree   soggette   a   vincoli   di
  inedificabilita'   -   Estensione,   con   norme    autoqualificate
  interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della
  concessione edilizia per vizi sostanziali non  rimovibili  ed  alle
  ipotesi   di   inedificabilita'    relativa    -    Eccezione    di
  inammissibilita'  delle   questioni   per   difetto   di   adeguata
  motivazione sulla rilevanza e carente descrizione della fattispecie
  - Reiezione. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto  1997,  n.  13,
  art. 107-bis, commi 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 113 e  117,  terzo  comma;  Statuto
  speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano  -
  Produzione  degli  effetti  della  concessione  in   sanatoria   in
  conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
  irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione  edilizia
  per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione
  per  le  costruzioni  sorte  in  aree   soggette   a   vincoli   di
  inedificabilita'   -   Estensione,   con   norme    autoqualificate
  interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della
  concessione edilizia per vizi sostanziali non  rimovibili  ed  alle
  ipotesi   di   inedificabilita'    relativa    -    Eccezione    di
  inammissibilita'  delle  questioni  per  difetto  di  rilevanza   -
  Reiezione. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto  1997,  n.  13,
  art. 107-bis, commi 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 113 e  117,  terzo  comma;  Statuto
  speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano  -
  Produzione  degli  effetti  della  concessione  in   sanatoria   in
  conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
  irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione  edilizia
  per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione
  per  le  costruzioni  sorte  in  aree   soggette   a   vincoli   di
  inedificabilita'   -   Estensione,   con   norme    autoqualificate
  interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della
  concessione edilizia per vizi sostanziali non  rimovibili  ed  alle
  ipotesi   di   inedificabilita'    relativa    -    Eccezione    di
  inammissibilita' delle  questioni  per  erronea  indicazione  delle
  norme applicabili nel giudizio a quo - Reiezione. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto  1997,  n.  13,
  art. 107-bis, commi 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 113 e  117,  terzo  comma;  Statuto
  speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano  -
  Produzione  degli  effetti  della  concessione  in   sanatoria   in
  conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
  irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione  edilizia
  per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione
  per  le  costruzioni  sorte  in  aree   soggette   a   vincoli   di
  inedificabilita'   -   Estensione,   con   norme    autoqualificate
  interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della
  concessione edilizia per vizi sostanziali non  rimovibili  ed  alle
  ipotesi   di   inedificabilita'    relativa    -    Eccezione    di
  inammissibilita'  delle  questioni  per  mancato  esperimento   del
  tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto  1997,  n.  13,
  art. 107-bis, commi 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 113 e  117,  terzo  comma;  Statuto
  speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano  -
  Produzione  degli  effetti  della  concessione  in   sanatoria   in
  conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
  irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione  edilizia
  per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione
  per  le  costruzioni  sorte  in  aree   soggette   a   vincoli   di
  inedificabilita'   -   Estensione,   con   norme    autoqualificate
  interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della
  concessione edilizia per vizi sostanziali non  rimovibili  ed  alle
  ipotesi di inedificabilita' relativa - Ritenuta  natura  innovativa
  con efficacia retroattiva,  anziche'  interpretativa,  delle  norme
  impugnate -  Irragionevolezza  -  Incidenza  sull'effettivita'  del
  diritto di azione  in  giudizio  -  Violazione  delle  attribuzioni
  costituzionali   dell'autorita'   giudiziaria   -    Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto  1997,  n.  13,
  art. 107-bis, commi 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 102 (Costituzione,  artt.  113  e  117,
  terzo comma; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 4 e
  8). 
(GU n.24 del 16-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 107-bis,  commi
6 e 7, della legge della Provincia  autonoma  di  Bolzano  11  agosto
1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), promosso  dal  Tribunale
regionale  di   giustizia   amministrativa   per   il   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, sezione autonoma di Bolzano,  con  ordinanza  del  29
ottobre 2008, iscritta al numero 74 del  registro  ordinanze  2009  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2009. 
    Visti l'atto di costituzione della Provincia autonoma di  Bolzano
e quello, fuori termine, del Comune di Naz Sciaves; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  maggio  2010  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 29 ottobre 2008, il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sezione
autonoma  di  Bolzano,  ha  sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 107-bis, commi 6  e  7,  della  legge  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  11  agosto  1997,  n.   13   (Legge
urbanistica provinciale), per violazione degli artt. 3, 24, 102,  113
e 117, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 4 e 8 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige). 
    1.1. - In punto di fatto, il  Tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa riferisce di aver accertato in un precedente giudizio,
su ricorso di E.B. e di M.L., l'illegittimita'  di  una  modifica  al
piano urbanistico  del  Comune  di  Naz  Sciaves,  consistente  nella
previsione di una zona di  completamento  su  un'area  di  proprieta'
della controinteressata E.K.,  e  la  conseguente  invalidita'  della
concessione edilizia n. 33 del 2001 rilasciata per la costruzione  di
una casa monofamiliare su tale area (sentenza 19  dicembre  2001,  n.
366, del Tribunale regionale rimettente, confermata dal Consiglio  di
Stato, sez. IV, decisione 12 giugno 2007, n. 3106). 
    Il medesimo Tribunale aggiunge di aver annullato, con la sentenza
24 novembre 2003, n. 474 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV,
decisione 19 dicembre 2007, n. 3302), anche la  concessione  edilizia
n. 40 del 2002, rilasciata dal Comune di Naz  Sciaves  in  forza  del
combinato disposto degli artt. 85 e 107, comma 23, della legge  prov.
n. 13 del 1997. Con  la  citata  concessione  edilizia  del  2002  si
sarebbe tentato di  legittimare  la  costruzione  gia'  eseguita  (ma
divenuta illegittima per effetto della sentenza n. 366 del 2001 sopra
richiamata), mediante «un intervento  di  sanatoria  consistente  nel
conferire un nuovo titolo sostanziale (essendo venuta meno la zona di
completamento)  al  fabbricato  (tramite   la   trasformazione,   con
spostamento, di cubatura rurale)». 
    Infine, con la sentenza 12 ottobre 2005, n. 338  (confermata  dal
Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 12 giugno 2007, n.  3107),  il
Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  ha  annullato  la
concessione edilizia n. 42 del 2004, avente ad oggetto il rilevamento
dell'esistente, rilasciata a norma dell'art. 88 della legge prov.  n.
13 del 1997, come modificato nel frattempo dall'art.  32,  comma  15,
della  legge  della  Provincia  di  Bolzano  8  aprile  2004,  n.   1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2004 e per il  triennio  2004-2006  e  norme  legislative
collegate - legge finanziaria 2004). 
    La sentenza da ultimo richiamata ha  dichiarato  l'illegittimita'
della sanatoria per due ordini di motivi: a) in primo luogo,  perche'
l'illegittimita' della concessione edilizia non sarebbe  derivata  da
vizi di procedura, ma da vizi di sostanza, non rimovibili tramite  il
pagamento della sanzione pecuniaria a norma dell'art. 88 della  legge
prov. n. 13 del 1997; b) in secondo luogo, in quanto contrastante con
il comma 1-bis del richiamato art. 88, nel testo in  allora  vigente,
che vietava l'emissione della concessione edilizia in sanatoria sulle
aree soggette al vincolo di inedificabilita' (anche relativa) di  cui
all'art. 27 della legge della Provincia di Bolzano 21  gennaio  1987,
n. 4 (Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale). 
    Il Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  riferisce
ancora che tutte le indicate sentenze risultano passate in  giudicato
e che le due ricorrenti hanno pertanto avviato, davanti  al  medesimo
Tribunale, i giudizi per ottenere la  definizione  dell'esecuzione  e
l'ottemperanza delle sentenze stesse. 
    Dopo l'inizio della fase esecutiva,  la  controinteressata  E.K.,
proprietaria dell'immobile oggetto della controversia,  ha  impugnato
l'ingiunzione di demolizione emessa dal Commissario ad acta. 
    Infine,   nelle   more   del   giudizio   di    ottemperanza    e
dell'impugnazione del  provvedimento  del  Commissario  ad  acta,  e'
entrata in vigore la legge della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  2
luglio 2007, n. 3 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto  1997,
n. 13, recante «legge urbanistica provinciale»), che, con l'art.  23,
ha aggiunto i due commi (6 e 7),  oggetto  dell'odierno  giudizio  di
legittimita' costituzionale, all'art. 107-bis della legge prov. n. 13
del 1997. 
    I  censurati  commi  6  e  7  stabiliscono:  «6.   Al   comma   1
dell'articolo  88  la  dizione:  "In  caso  di   annullamento   della
concessione edilizia e qualora non sia  possibile  la  rimozione  dei
vizi delle procedure amministrative"  si  interpreta  nel  senso  che
l'annullamento della concessione edilizia puo' essere dipeso anche da
vizi sostanziali che non possono essere rimossi. 7.  Al  comma  1-bis
dell'articolo  88  la  dizione:  "area   soggetta   al   vincolo   di
inedificabilita'  e   menzionata   dall'articolo   27   della   legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4" si interpreta  nel  senso  che  si
tratta di un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere  a),
b) e c), e 3 dell'articolo 27  della  legge  provinciale  21  gennaio
1987, n. 4». 
    In  applicazione   delle   norme   appena   citate,   l'Assessore
all'urbanistica del Comune di Naz Sciaves  ha  rilasciato  una  nuova
concessione  edilizia  in  sanatoria,   anch'essa   impugnata   dalle
ricorrenti E.B. e M.L. e che costituisce oggetto del  quarto  ricorso
di cui e' investito l'odierno rimettente. 
    1.2. - Il Tribunale regionale di giustizia  amministrativa,  dopo
aver riassunto i motivi di impugnazione dei quattro  ricorsi  e  aver
disposto la riunione dei relativi procedimenti, ha ritenuto rilevante
e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge  prov.  n.
13 del 1997, come modificato dall'art. 23 della legge prov. n. 3  del
2007, prospettata dalle ricorrenti E.B. e M.L. 
    A tal proposito, il rimettente sottolinea come l'art.  88,  comma
1, della legge prov. n.  13  del  1997  limiti  la  produzione  degli
effetti della concessione in sanatoria, prevista dall'art.  85  della
medesima legge provinciale, ai casi di annullamento della concessione
edilizia «qualora non sia  possibile  la  rimozione  dei  vizi  delle
procedure  amministrative».  Sarebbero  invece  esclusi  i  casi   di
annullamento per  vizi  sostanziali  ovvero  riguardo  a  costruzioni
realizzate in zone sottoposte a vincoli di inedificabilita'  assoluta
o relativa. 
    Diversamente, le censurate norme di interpretazione autentica del
suddetto art. 88 ammettono la sanatoria quando l'annullamento di  una
concessione edilizia sia dipeso «anche da vizi  sostanziali  che  non
possono essere rimossi». 
    In  merito,  il  Tribunale  rimettente  osserva  che   la   Corte
costituzionale  ha  ammesso  la  possibilita'  per   il   legislatore
regionale (e per quello delle Province autonome) di emanare norme con
efficacia retroattiva, sia interpretative sia innovative, «purche' la
retroattivita'  trovi  adeguata  giustificazione  sul   piano   della
ragionevolezza e non  si  ponga  in  contrasto  con  altri  valori  e
interessi costituzionalmente protetti» (sentenza n. 376 del 2004). 
    1.3. - In riferimento  al  caso  di  specie,  il  giudice  a  quo
evidenzia come, con le  norme  interpretative  censurate,  sia  stato
attribuito al  citato  art.  88  un  significato  diverso  da  quello
desumibile dal  dato  letterale  e  dall'interpretazione  sistematica
della disciplina, vigente nella Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in
materia di «governo del territorio» (art. 117, terzo  comma,  Cost.).
D'altra parte, l'asserita interpretazione  autentica  non  troverebbe
fondamento neanche nella normativa statale in materia  (art.  38  del
d.P.R. 6  giugno  2001,  n.  380 -  Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia). 
    Le norme censurate, inoltre,  incidendo  illegittimamente  su  un
contenzioso pendente, violerebbero  «le  attribuzioni  costituzionali
dell'autorita' giudiziaria cui spetta la tutela dei  diritti»  (artt.
102 e 113 Cost.). 
    Sarebbero del pari violati gli artt. 3 e 24 Cost., in  quanto  le
norme   denunciate   vanificherebbero   in   parte    «i    risultati
dell'attivita'  giudiziaria  svolta,  sulla   cui   definitivita'   i
ricorrenti potevano fare  ragionevole  affidamento».  Il  rimettente,
dopo aver richiamato alcune  pronunzie  della  Corte  costituzionale,
sottolinea  come  i  censurati  commi  6  e  7   dell'art.   107-bis,
«travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e incidendo sui
regolamenti dei rapporti in essi consacrati», finiscano «per avere la
stessa efficacia di norme retroattive e  per  incontrare  i  medesimi
limiti costituzionali» (e' citata in proposito la sentenza n. 364 del
2007). 
    1.4.  -  Da  ultimo,  il   Tribunale   regionale   di   giustizia
amministrativa rileva che lo  stesso  giorno  della  trattazione  nel
merito della causa in oggetto e' entrata in  vigore  la  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno  2008,  n.  4  (Modifiche  di
leggi provinciali in vari settori e altre  disposizioni),  la  quale,
all'art. 9, modifica l'art. 88 della legge prov. n. 13 del  1997  ed,
all'art.  48,  dispone  l'abrogazione  dei  censurati  commi  6  e  7
dell'art. 107-bis della legge prov. n. 13 del 1997. 
    Secondo il rimettente, la prospettata  violazione  dei  parametri
costituzionali anzidetti non verrebbe  meno  a  seguito  di  siffatta
modifica. In particolare, il comma  1-bis  dell'art.  88,  nel  testo
attualmente  vigente,  stabilisce:  «Il  pagamento   della   sanzione
pecuniaria e' ammesso anche quando l'annullamento  della  concessione
edilizia sia dipeso da vizi sostanziali. Il pagamento della  sanzione
pecuniaria non e' ammesso qualora la costruzione insista  su  un'area
gravata dai vincoli di cui ai commi 1,  lettere  a),  b)  e  c)  e  3
dell'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987,  n.  4.  La
norma di cui al comma 1 non trova applicazione in  caso  di  condanna
penale, passata in giudicato, della persona responsabile del rilascio
della concessione edilizia. L'applicazione del comma 1 e' sospesa per
la durata delle indagini preliminari e del procedimento penale». 
    Il giudice a quo conclude osservando  che  spettera'  alla  Corte
costituzionale valutare se l'art. 88, come modificato, «debba  subire
la stessa sorte» delle norme  di  interpretazione  autentica  di  cui
all'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge  prov.  n.  13  del  1997,
«contenendo ambedue le norme gli stessi disposti». 
    2. - Nel giudizio si  e'  costituita  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano,   eccependo   l'inammissibilita'   e   deducendo    comunque
l'infondatezza delle censure. 
    2.1. - La difesa provinciale,  dopo  aver  descritto  le  vicende
processuali che hanno portato all'instaurazione dell'odierno giudizio
di  legittimita'  costituzionale,  rileva  l'inammissibilita'   delle
questioni sollevate sotto diversi profili. 
    2.1.1. - Innanzitutto,  e'  eccepita  l'inammissibilita'  per  la
mancata  motivazione  della  rilevanza  della  questione,  anche  con
riguardo alla descrizione della fattispecie oggetto  del  giudizio  a
quo. 
    In particolare, e' rilevata l'assenza di «indicazioni  chiare  in
merito a quale dei vari testi normativi che  si  sono  succeduti  nel
tempo disciplini le fattispecie sottoposte» all'esame  del  Tribunale
rimettente. Al riguardo, la  difesa  provinciale  si  sofferma  sulle
modifiche operate dalla legge prov. n. 4 del 2008 e  sottolinea  come
risulti insufficiente l'affermazione del giudice a  quo  secondo  cui
spetta alla Corte costituzionale valutare se l'art.  88  della  legge
prov. n. 13 del 1997, come modificato, debba subire la  stessa  sorte
delle norme di interpretazione autentica. 
    2.1.2. - In secondo  luogo,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano
eccepisce la manifesta inammissibilita' delle questioni  per  difetto
del requisito della rilevanza,  derivante  dalla  «estraneita'  della
norma denunciata all'area decisionale  del  giudice  rimettente»  (e'
richiamata l'ordinanza della Corte costituzionale n. 447 del 2005). 
    In proposito, la difesa provinciale evidenzia come la legge prov.
n. 3 del 2007 - che ha introdotto i commi 6  e  7  nell'art.  107-bis
della legge prov.  n.  13  del  1997 -  non  abbia  apportato  alcuna
modifica sostanziale al corpo della stessa  legge  prov.  n.  13  del
1997,   «limitandosi   ad   un   intervento   di   natura   meramente
chiarificatrice,  privo  di  qualsivoglia  portata  innovativa».   La
discontinuita' rispetto al dettato originario della legge urbanistica
provinciale sarebbe, piuttosto, derivata dalla legge della  Provincia
autonoma di Bolzano 31 marzo 2003, n. 5 (Urbanistica), la  quale  «ha
provveduto ad eliminare la sanzione ripristinatoria [...]  mantenendo
la sola sanzione pecuniaria per  tutti  i  casi  di  annullamento  di
concessioni edilizie, a prescindere dalla tipologia dell'annullamento
medesimo  (giurisdizionale  o  in  autotutela)  e  dai   motivi   che
sorreggevano (formali o sostanziali, propri o derivati)». 
    Sul punto, la Provincia ribadisce che la legge  prov.  n.  3  del
2007 si e' limitata a chiarire «la portata di una disposizione che si
prestava, per il suo dato letterale,  a  interpretazioni  distorte  e
avallava prassi amministrative  non  corrette  in  quanto  inclini  a
riconoscere  le  sole  violazioni  formali   come   suscettibili   di
riparazione con la sanzione pecuniaria». 
    Di conseguenza - aggiunge  la  difesa  provinciale -  quand'anche
dovesse essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma
censurata, tale pronunzia non potrebbe  avere  alcuna  influenza  sui
provvedimenti assunti dal Comune di Naz  Sciaves,  in  quanto  questi
continuerebbero a trovare il proprio fondamento  giuridico  nell'art.
88 della legge prov. n. 13 del 1997, «il cui tenore  testuale  ed  il
cui significato rimarrebbero immutati anche a seguito della eventuale
eliminazione dall'ordinamento dell'interpretazione autentica». 
    2.1.3. - La Provincia autonoma  di  Bolzano  individua  un  terzo
profilo di inammissibilita' delle  questioni  sollevate  nell'erronea
individuazione della norma applicabile in giudizio, che  non  sarebbe
soltanto l'art. 107-bis della legge prov. n. 13 del 1997 ma anche,  e
soprattutto, l'art. 88 della medesima legge. 
    2.1.4. - Infine, l'esame del  merito  delle  questioni  sollevate
sarebbe ulteriormente precluso dal mancato esperimento, da parte  del
giudice a quo, del tentativo di individuare un'interpretazione  della
disposizione censurata che la renda conforme  alla  Costituzione.  Da
cio' discenderebbe la manifesta inammissibilita' delle  questioni  di
legittimita' costituzionale prospettate. 
    2.2. - Nel merito, la difesa provinciale contesta le affermazioni
del rimettente secondo cui  le  censurate  norme  di  interpretazione
autentica avrebbero dato alle disposizioni  di  cui  all'art.  88  un
significato diverso  da  quello  letterale  e  da  quello  desumibile
dall'interpretazione sistematica della disciplina in materia. 
    2.2.1. - Al contrario, la Provincia autonoma di Bolzano  sostiene
che l'interpretazione autentica operata con le norme  denunciate  sia
«pienamente aderente alla finalita'  intrinseca  dell'istituto  della
sanatoria, configurata esattamente sin dall'origine come rimedio  per
le  fattispecie  non  emendabili  con  un  rinnovato  rilascio  della
concessione   edilizia,   quindi   necessariamente   diverse    dalle
fattispecie di vizi meramente formali, in cui ovviamente tale tipo di
emenda sarebbe stata agevolmente realizzabile». 
    In proposito, la difesa dell'ente  territoriale  ricostruisce  il
contesto in cui sono state approvate le norme  censurate,  precisando
che il legislatore provinciale,  gia'  da  tempo,  si  era  posto  il
problema di una ridefinizione della disciplina  degli  abusi  edilizi
dipendenti dall'annullamento di concessioni edilizie, nei casi in cui
non fosse stato possibile procedere alla  rimozione  dei  vizi  delle
procedure amministrative. In particolare, il  problema  riguardava  i
vizi non meramente formali, che, in quanto tali, non  possono  essere
rimossi  o  emendati  in  sede  di  rinnovato  rilascio  del   titolo
abilitativo,  ovvero  i  vizi  di   ordine   sostanziale   alla   cui
emendabilita' non si puo' pervenire con apposite ripianificazioni. 
    La fattispecie che avrebbe  indotto  l'intervento  chiarificatore
del legislatore provinciale sarebbe assai simile a quella da cui trae
origine il presente giudizio in via incidentale: anche in quel  caso,
precisa la Provincia, si sarebbe trattato di una concessione edilizia
annullata per vizi non propri, bensi' derivati  dall'annullamento  in
sede giurisdizionale di una variante urbanistica che era in contrasto
con la normativa provinciale in materia. In sostanza, la  concessione
edilizia annullata era esente da vizi propri e, al contempo, non  era
emendabile dai vizi che ne avevano determinato la caducazione. 
    Pertanto, le norme censurate avrebbero il merito di aver chiarito
che la  sanzione  pecuniaria  e'  applicabile  in  tutti  i  casi  di
annullamento di concessioni edilizie per vizi non emendabili (formali
o  sostanziali,  propri  del  titolo  abilitativo  o   derivati),   a
prescindere dalla loro natura. Al  contempo,  il  comma  7  dell'art.
107-bis della legge prov. n. 13 del  1997  avrebbe  chiarito  che  la
dizione «area soggetta al vincolo di  inedificabilita'  e  menzionata
dall'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4»  deve
intendersi riferita ai vincoli di cui ai commi 1, lettere  a),  b)  e
c), e 3 dell'art. 27 appena citato. 
    Le norme denunciate, dunque,  non  avrebbero  portata  innovativa
sostanziale, essendosi limitate ad esplicitare  il  significato  gia'
insito nelle relative disposizioni, e sarebbero anzi perfettamente in
linea con la ratio dell'art. 88, comma 1, della legge prov. n. 13 del
1997 e con la finalita' dell'istituto della sanatoria in generale. Al
riguardo, la difesa provinciale  ribadisce  come  si  debba  trattare
necessariamente di vizi di carattere sostanziale,  in  quanto  questi
sono «i soli a non poter trovare riparo e rimedio nel rilascio di  un
nuovo titolo edilizio rispettoso delle regole di forma e procedura». 
    Le uniche eccezioni alla regola dell'applicazione di una sanzione
pecuniaria, rispetto alle quali rivive la sanzione del  ripristino  e
quindi della demolizione, sono  rappresentate  dai  casi  in  cui  le
costruzioni  abusive   siano   realizzate   in   aree   assolutamente
inedificabili,  o  in  cui  il  responsabile   del   rilascio   della
concessione annullata abbia riportato una condanna penale. 
    2.2.2.  -  L'interpretazione  autentica   operata   dalle   norme
censurate, oltre ad  essere  coerente  con  il  dato  testuale  delle
disposizioni interpretate, sarebbe in linea anche con le disposizioni
statali in materia. In particolare, la Provincia autonoma di  Bolzano
ritiene che l'art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 - la' dove  utilizza
l'espressione  «qualora  non  sia  possibile,  in  base  a   motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure  amministrative  o
la  restituzione  in  pristino» -  non  escluda  la  possibilita'  di
considerare come meritevole di tutela la posizione di chi  abbia,  in
buona fede, realizzato una costruzione in conformita'  ad  un  titolo
successivamente annullato per vizi derivati. 
    Non sarebbe rinvenibile, dunque, alcuna violazione  dei  principi
generali     dell'ordinamento     in     materia     di     vigilanza
urbanistico-edilizia  e  dell'art.  117,  terzo  comma,   Cost.   Con
riferimento  a   quest'ultima   norma   costituzionale,   la   difesa
provinciale rileva l'insufficiente motivazione da parte del Tribunale
rimettente e, soprattutto, l'inconferenza del parametro richiamato. 
    Al riguardo, la medesima  difesa  osserva  come  alle  Regioni  a
statuto speciale ed alle Province autonome sia oggi riconosciuta,  in
virtu' dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della  Costituzione),  una
competenza  legislativa  e  amministrativa  piu'  ampia   di   quella
contemplata nell'art. 117 Cost. Infatti, l'art. 8 del d.P.R.  n.  670
del 1972 prevede, fra le materie di  potesta'  piena  delle  Province
autonome, «urbanistica e piani regolatori»  (punto  5),  «tutela  del
paesaggio» (punto 6), «agricoltura, foreste e Corpo forestale» (punto
21); inoltre l'art. 16 dello  stesso  d.P.R.  stabilisce  che  «Nelle
materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare
norme legislative, le relative potesta' amministrative, che  in  base
all'ordinamento  preesistente  erano  attribuite  allo   Stato   sono
esercitate rispettivamente  dalla  regione  e  dalla  provincia».  Ed
ancora, secondo l'art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di  urbanistica  ed  opere  pubbliche),  «Le  attribuzioni
dell'amministrazione  dello  Stato  in  materia  di  urbanistica,  di
edilizia  comunque  sovvenzionata,  di  utilizzazione   delle   acque
pubbliche, di opere idrauliche, di  opere  di  prevenzione  e  pronto
soccorso per calamita'  pubbliche,  di  espropriazione  per  pubblica
utilita', di viabilita', acquedotti e lavori  pubblici  di  interesse
provinciale, esercitate sia  direttamente  dagli  organi  centrali  e
periferici dello Stato sia per il  tramite  di  enti  e  di  istituti
pubblici a carattere  nazionale  o  sovraprovinciali  e  quelle  gia'
spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono
esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di
Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli  8,  9  e  16  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con  l'osservanza  delle  norme  del
presente decreto». 
    La Provincia autonoma di Bolzano richiama le  proprie  competenze
legislative e amministrative in materia per escludere che,  nel  caso
di  specie,   possa   ravvisarsi   una   violazione   dei   «principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica», di cui all'art.  4  del
d.P.R. n. 670 del 1972. Al contempo, ritiene che il  preteso  obbligo
per un ente locale di applicare la sanzione ripristinatoria, in  caso
di annullamento di permessi di costruire inficiati da vizi "derivati"
di natura sostanziale e dunque non  emendabili,  non  costituisca  un
principio  fondamentale  della  legislazione   statale.   La   stessa
Provincia ribadisce di essere titolare di una competenza  legislativa
primaria in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, con  la
conseguenza  che  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,   evocato   dal
rimettente, non puo' trovare applicazione in quanto non prevede forme
di autonomia piu' ampie rispetto a quelle  attribuite  alle  Province
autonome dalle norme dello Statuto speciale. 
    2.3. - Quanto alle censure prospettate in relazione agli artt. 3,
24, 102 e 113 Cost., la difesa dell'ente territoriale  sottolinea  le
contraddizioni in cui sarebbe incorso il rimettente, il quale, per un
verso, avrebbe negato che le norme impugnate possano essere  definite
retroattive in senso stretto, e, per altro verso, avrebbe invocato  i
medesimi limiti costituzionali operanti per le norme retroattive. 
    La Provincia contesta,  altresi',  l'affermazione  del  Tribunale
regionale,   secondo   cui   le   norme   censurate   travolgerebbero
provvedimenti giurisdizionali definitivi.  Siffatta  censura  sarebbe
priva di fondamento se riferita alle pronunzie  con  cui  sono  state
annullate le concessioni edilizie e  gli  atti  presupposti,  che  in
nessun modo sarebbero toccati dall'art. 107-bis della legge prov.  n.
13 del 1997. Quanto alla decisione con la quale sono stati accolti  i
ricorsi  per  l'esecuzione  delle  sentenze  di  annullamento   delle
concessioni edilizie,  la  Provincia  osserva  come  essa  sia  stata
puntualmente ottemperata tramite l'adozione da parte del  Commissario
ad acta di un ordine di demolizione dell'edificio  in  contestazione.
Semmai, questa pronunzia potrebbe ritenersi superata  dai  successivi
provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Naz Sciaves. 
    In  sostanza,  secondo  la   difesa   provinciale   i   risultati
dell'attivita'  giudiziaria  svolta  non  sarebbero  «in  alcun  modo
vanificati,  ne'  potrebbero  esserlo,  dalla  norma   interpretativa
censurata, che semmai si presta - unitamente all'art. 88 [della legge
prov. n. 13 del 1997] - a fornire fondamento giuridico  ad  ulteriori
provvedimenti amministrativi, diversi da quelli annullati ed autonomi
rispetto a questi». 
    Infine,  la  Provincia  reputa  inconferente  il   richiamo   del
rimettente alla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del  2007;
nel caso in questione, infatti, la  norma  denunciata  non  determina
affatto l'estinzione dei giudizi pendenti, ne' incide sull'esito  dei
giudizi  gia'   conclusi.   Eventuali   ripercussioni   della   norma
interpretativa censurata sul contenzioso in atto sarebbero  solo  «di
natura   indiretta,   risiedendo   nella   facolta'    della    parte
controinteressata di  avvalersi  della  disciplina  urbanistica  come
interpretata autenticamente dal legislatore provinciale del  2007  al
fine di ottenere l'applicazione della  sola  sanzione  pecuniaria  in
luogo di quella demolitoria». 
    3. - Nel giudizio si e' costituito, fuori termine, il  Comune  di
Naz  Sciaves,  eccependo  l'inammissibilita'  e  deducendo   comunque
l'infondatezza delle censure. 
    In via subordinata, la difesa comunale ha chiesto la restituzione
degli  atti  al  giudice  rimettente  perche'  valuti  la  perdurante
rilevanza della questione di legittimita'  costituzionale  sollevata,
alla luce della normativa sopravvenuta (artt.  9  e  48  della  legge
prov. n. 4 del 2008). 
    4. - In prossimita' dell'udienza pubblica, la Provincia  autonoma
di Bolzano ha depositato una memoria nella quale ha  ribadito  quanto
gia' affermato nell'atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale regionale di giustizia  amministrativa  per  il
Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  sezione  autonoma  di   Bolzano,   ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 107-bis,
commi 6 e 7, della legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  11
agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica  provinciale),  per  violazione
degli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione  e
degli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    2. - Preliminarmente, deve essere  dichiarata  l'inammissibilita'
dell'intervento in giudizio del Comune di Naz Sciaves. 
    Il suddetto atto di intervento e' stato depositato  il  6  maggio
2009 e quindi oltre il termine di venti  giorni  dalla  pubblicazione
dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 18 marzo  2009),
previsto dall'art. 3 delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla  Corte  costituzionale.  Tale  termine,   alla   stregua   della
consolidata giurisprudenza di questa  Corte  (fra  le  piu'  recenti,
ordinanze n. 11  del  2010  e  n.  100  del  2009),  deve  intendersi
stabilito a pena di decadenza,  con  la  conseguenza  che  l'atto  di
intervento in giudizio del Comune di Naz Sciaves e' inammissibile. 
    3.  -  Prima  di  esaminare  le  eccezioni  di   inammissibilita'
sollevate  dalla  difesa  provinciale   e'   necessario   ricostruire
l'evoluzione della normativa in materia. 
    Ai  sensi  dell'art.  8  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.   670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) le Province  autonome
di Trento e di Bolzano sono titolari di potesta' legislativa primaria
in materia di «urbanistica» (punto  5),  oltre  che  di  «tutela  del
paesaggio» (punto 6). 
    Con la legge prov. n.  13  del  1997  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano si e' dotata di una nuova legge urbanistica  provinciale,  il
cui art. 88, nella sua formulazione  originaria,  stabiliva  che,  in
caso di annullamento della concessione, qualora non  fosse  possibile
la  rimozione  dei  vizi  delle   procedure   amministrative   o   la
restituzione  in  pristino,  il  sindaco  applicasse   una   sanzione
pecuniaria, la cui  integrale  corresponsione  valeva  a  produrre  i
medesimi effetti della concessione edilizia in sanatoria. 
    Tale disposizione e' stata modificata dall'art. 32,  commi  14  e
15, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n.
1 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio  di  previsione  per
l'anno  finanziario  2004  e  per  il  triennio  2004-2006  e   norme
legislative collegate - legge finanziaria 2004). 
    In particolare, il comma 14 ha sostituito il comma 1 dell'art. 88
della legge prov. n. 13  del  1997,  ammettendo  il  pagamento  della
sanzione pecuniaria, e quindi la concessione in  sanatoria,  soltanto
qualora non sia possibile  la  rimozione  dei  vizi  delle  procedure
amministrative,    ed     eliminando     l'alternativa     costituita
dall'impossibilita' di restituzione in pristino. 
    Il comma 15 dell'art. 32 della legge  prov.  n.  1  del  2004  ha
invece introdotto, nel testo dell'art. 88 della legge prov. n. 13 del
1997, il comma 1-bis, che, nella formulazione  originaria,  escludeva
il pagamento della  sanzione  pecuniaria  -  e  quindi  l'effetto  di
concessione in sanatoria da cio'  derivante  -  nell'ipotesi  che  la
costruzione   insistesse   su   un'area   soggetta   a   vincolo   di
inedificabilita'  e  menzionata  dall'art.  27  della   legge   della
Provincia autonoma di  Bolzano  21  gennaio  1987,  n.  4  (Modifiche
all'ordinamento urbanistico provinciale). 
    L'art. 19, comma 5, della legge  della  Provincia  di  Bolzano  2
luglio 2007, n. 3 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto  1997,
n.  13,  recante  «legge  urbanistica  provinciale»)  ha   nuovamente
sostituito il comma 1 dell'art. 88 della legge prov. n. 13 del  1997,
mantenendo inalterate le condizioni per il rilascio della concessione
in sanatoria a seguito del pagamento di  una  sanzione  pecuniaria  e
limitandosi a modificare solo l'ammontare di quest'ultima. 
    L'art. 23 della medesima legge prov. n.  3  del  2007  ha  invece
introdotto, nel testo dell'art. 107-bis della legge prov. n.  13  del
1997, i commi 6 e 7, oggetto delle odierne questioni di  legittimita'
costituzionale. 
    I citati commi 6 e 7 contenevano norme recanti  l'interpretazione
autentica, rispettivamente, dei commi 1 e 1-bis  dell'art.  88  della
legge prov. n. 13 del 1997; in particolare, il comma 6 stabiliva  che
«Al comma 1 dell'articolo 88 la dizione:  "In  caso  di  annullamento
della concessione edilizia e qualora non sia possibile  la  rimozione
dei vizi delle procedure amministrative" si interpreta nel senso  che
l'annullamento della concessione edilizia puo' essere dipeso anche da
vizi sostanziali che non possono essere rimossi». 
    Il censurato comma 7, per contro, disponeva che «Al  comma  1-bis
dell'articolo  88  la  dizione:  "area   soggetta   al   vincolo   di
inedificabilita'  e   menzionata   dall'articolo   27   della   legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4" si interpreta  nel  senso  che  si
tratta di un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere  a),
b) e c), e 3 dell'articolo 27  della  legge  provinciale  21  gennaio
1987, n. 4». 
    Infine, con la legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  10
giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari  settori  e
altre disposizioni) sono stati abrogati  i  censurati  commi  6  e  7
dell'art. 107-bis della legge prov. n. 13 del 1997 ed il comma  1-bis
dell'art. 88 di quest'ultima legge e'  stato  cosi'  sostituito:  «Il
pagamento  della  sanzione  pecuniaria  e'   ammesso   anche   quando
l'annullamento  della  concessione  edilizia  sia  dipeso   da   vizi
sostanziali. Il pagamento della sanzione pecuniaria  non  e'  ammesso
qualora la costruzione insista su un'area gravata dai vincoli di  cui
ai commi 1, lettere a), b) e c) e  3  dell'articolo  27  della  legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui  al  comma  1  non
trova applicazione in caso di condanna penale, passata in  giudicato,
della persona responsabile del rilascio della  concessione  edilizia.
L'applicazione del comma 1 e' sospesa per la  durata  delle  indagini
preliminari e del procedimento penale». 
    Il rimettente ha censurato i commi 6 e 7 dell'art. 107-bis  della
legge urbanistica  provinciale,  sebbene  gli  stessi  fossero  stati
abrogati, gia' prima del deposito dell'ordinanza di rimessione, dalla
legge prov. n. 4 del 2008. 
    4. - Sulla base della ricostruzione normativa fin qui operata  e'
possibile esaminare le eccezioni di inammissibilita' sollevate, sotto
diversi profili, dalla difesa provinciale. 
    4.1. -  Innanzitutto,  ad  avviso  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano,  nell'ordinanza  di   rimessione   mancherebbe   un'adeguata
motivazione sulla rilevanza della  questione  e  sarebbe  carente  la
descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo. 
    In particolare, e' denunciata l'assenza di «indicazioni chiare in
merito a quale dei vari testi normativi che  si  sono  succeduti  nel
tempo disciplini le fattispecie sottoposte» all'esame  del  Tribunale
rimettente.  Al  riguardo,  la   difesa   provinciale   si   sofferma
sull'avvenuta abrogazione dei censurati commi 6 e 7 dell'art. 107-bis
ad opera della legge prov. n. 4 del 2008 e  sottolinea  come  risulti
insufficiente l'affermazione del giudice a  quo  secondo  cui  spetta
alla Corte costituzionale valutare se l'art. 88 della legge prov.  n.
13 del 1997, attualmente vigente, debba subire la stessa sorte  delle
norme di interpretazione autentica. 
    Siffatta eccezione di inammissibilita' non puo' essere accolta. 
    In proposito, si deve notare come il  rimettente  sia  investito,
fra gli altri, del ricorso (n. 79 del 2008) proposto da E.B. e  M.L.,
per ottenere l'annullamento  dell'ultima  concessione  in  sanatoria,
rilasciata il 17 dicembre 2007, in applicazione delle  norme  oggetto
dell'odierno giudizio di legittimita' costituzionale. 
    Il Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  e'  quindi
chiamato,  nel  giudizio  a  quo,  a  valutare,   tra   l'altro,   la
legittimita' di un  atto  amministrativo -  l'ultima  concessione  in
sanatoria - adottato sulla base delle norme vigenti  al  momento  del
rilascio. In virtu' del principio tempus regit actum, la legittimita'
degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla  situazione
di fatto e di diritto  esistente  al  momento  della  loro  adozione.
Pertanto, nello svolgimento del suo sindacato il rimettente non  puo'
che  fare  applicazione  delle  censurate  norme  di  interpretazione
autentica, vigenti all'epoca in cui l'atto  amministrativo  e'  stato
adottato e successivamente abrogate dalla legge prov. n. 4 del 2008. 
    Sulla base di queste considerazioni si  deve  concludere  per  il
rigetto dell'eccezione di inammissibilita' sollevata dalla  Provincia
autonoma di Bolzano. 
    4.2. -  In  secondo  luogo,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano
eccepisce la manifesta inammissibilita' delle questioni  per  difetto
del requisito della rilevanza,  derivante  dalla  «estraneita'  della
norma denunciata all'area decisionale  del  giudice  rimettente»  (e'
richiamata l'ordinanza della Corte costituzionale n. 447 del 2005). 
    In proposito, la difesa provinciale afferma che  la  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 2 luglio 2007, n.  3  (Modifiche  della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante  «legge  urbanistica
provinciale») - che ha introdotto i commi 6  e  7  nell'art.  107-bis
della legge prov. n. 13 del 1997 - non ha apportato  alcuna  modifica
sostanziale al corpo  della  stessa  legge  prov.  n.  13  del  1997,
«limitandosi ad un intervento di  natura  meramente  chiarificatrice,
privo di qualsivoglia portata innovativa». La discontinuita' rispetto
al dettato originario della legge  urbanistica  provinciale  sarebbe,
piuttosto, derivata dalla legge della Provincia autonoma  di  Bolzano
31 marzo 2003,  n.  5  (Urbanistica),  la  quale  «ha  provveduto  ad
eliminare  la  sanzione  ripristinatoria  [...]  mantenendo  la  sola
sanzione pecuniaria per tutti i casi di annullamento  di  concessioni
edilizie, a prescindere dalla  tipologia  dell'annullamento  medesimo
(giurisdizionale o in  autotutela)  e  dai  motivi  che  sorreggevano
(formali o sostanziali, propri o derivati)». 
    Innanzitutto, occorre rilevare come l'eccezione si  basi  su  una
errata ricognizione delle norme citate. Infatti la legge prov.  n.  5
del 2003,  richiamata  dalla  resistente,  non  ha  apportato  alcuna
modifica all'art. 88 della legge prov. n. 13 del  1997.  Come  si  e'
visto nel paragrafo 3, quest'ultima disposizione  e'  stata,  invece,
oggetto di modifica da parte dell'art. 32, commi 14 e 15, della legge
prov. n. 1 del 2004. In particolare, il comma 14 del citato  art.  32
ha eliminato l'impossibilita' della restituzione in pristino  tra  le
condizioni che consentono di ottenere, in caso di annullamento  della
concessione edilizia, la concessione in sanatoria previo pagamento di
una sanzione pecuniaria. 
    Ad ogni modo,  l'eccezione  in  esame  non  merita  accoglimento.
Infatti la semplice eliminazione del riferimento alla restituzione in
pristino non implica l'estensione  della  possibilita'  di  sanatoria
all'ipotesi di vizi  sostanziali,  ma  significa  soltanto  che  tale
sanatoria  e'  subordinata   esclusivamente   all'impossibilita'   di
rimuovere i vizi delle procedure. 
    4.3. - La Provincia autonoma di Bolzano  individua  un  ulteriore
profilo di inammissibilita'  delle  questioni  sollevate  nell'errata
indicazione delle norme applicabili in giudizio,  che  non  sarebbero
soltanto l'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge  prov.  n.  13  del
1997 ma anche e soprattutto l'art. 88 della medesima legge. 
    Anche  questa  eccezione  di  inammissibilita'  non  puo'  essere
accolta;  in  proposito,  occorre  ribadire  che  il  rimettente   ha
sufficientemente illustrato le  ragioni  per  le  quali  ritiene  che
soltanto le norme di interpretazione autentica  siano  illegittime  e
non anche le norme "interpretate" contenute nell'art. 88. D'altronde,
le censure sono focalizzate sul presunto carattere di interpretazione
autentica delle norme di cui ai commi 6 e 7 dell'art.  107-bis  della
legge prov. n. 13 del 1997. 
    4.4. -  Infine,  secondo  la  difesa  della  Provincia  autonoma,
l'esame del merito delle questioni  sollevate  sarebbe  precluso  dal
mancato esperimento, da parte del giudice a  quo,  del  tentativo  di
individuare un'interpretazione della disposizione  censurata  che  la
renda conforme alla Costituzione. Da cio' discenderebbe la  manifesta
inammissibilita'  delle  questioni  di  legittimita'   costituzionale
prospettate. 
    Neanche  quest'ultima  eccezione  puo'  essere  accolta.  Occorre
rilevare in proposito che il significato, assegnato  dal  legislatore
di interpretazione autentica all'art. 88 della legge prov. n. 13  del
1997,  non  lascia  margini  di  dubbio   e   dunque   non   consente
quell'interpretazione conforme a Costituzione cui fa  riferimento  la
Provincia autonoma di Bolzano. 
    5. - Nel merito, le questioni sono fondate. 
    5.1. - Questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore
puo' adottare norme di  interpretazione  autentica  non  soltanto  in
presenza di incertezze sull'applicazione di  una  disposizione  o  di
contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla
legge  rientri  tra  le  possibili  varianti  di  senso   del   testo
originario, con cio' vincolando un significato ascrivibile alla norma
anteriore» (sentenza n. 525 del 2000; in senso conforme, ex plurimis,
sentenze n. 374 del 2002, n. 26 del 2003, n. 274 del 2006, n. 234 del
2007, n. 170 del 2008, n. 24 del 2009). 
    Accanto a tale caratteristica, che vale a qualificare  una  norma
come effettivamente interpretativa, questa Corte ha  individuato  una
serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi,  «che
attengono alla salvaguardia, oltre che dei  principi  costituzionali,
di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di  ragionevolezza  che
ridonda  nel  divieto  di  introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento [...]; la tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto
nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto [...];
la coerenza  e  la  certezza  dell'ordinamento  giuridico  [...];  il
rispetto  delle  funzioni  costituzionalmente  riservate  al   potere
giudiziario» (sentenza n. 397 del 1994). 
    5.2. - Il confronto tra le disposizioni censurate ed  i  principi
elaborati dalla giurisprudenza costituzionale - cui s'e' fatto  cenno
nel paragrafo precedente - porta alla conclusione che le  stesse  non
solo non possono essere  ritenute  interpretative,  nel  senso  prima
chiarito, ma ledono, con la loro  efficacia  retroattiva,  il  canone
generale  della  ragionevolezza   delle   norme   (art.   3   Cost.),
l'effettivita' del diritto dei cittadini di agire in giudizio per  la
tutela dei propri diritti  e  interessi  legittimi  (art.  24,  primo
comma,  Cost.)  e  l'integrita'  delle  attribuzioni   costituzionali
dell'autorita' giudiziaria (art. 102 Cost.). 
    6. - Con l'introduzione del comma 6 nell'art. 107-bis della legge
urbanistica provinciale la  subordinazione  della  sanatoria,  previo
pagamento della sanzione pecuniaria, all'impossibilita' di  rimuovere
i vizi delle procedure,  si  estende  ai  vizi  sostanziali,  con  la
conseguenza che rientrano nella previsione anche le ipotesi di  opere
realizzate in base a concessioni dichiarate illegittime per contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti o fondati su  variazioni  degli
stessi a loro volta dichiarate illegittime e annullate.  L'intervento
normativo censurato (e, in particolare, l'introduzione  del  comma  7
dell'art. 107-bis) ha altresi' ristretto l'area  di  inapplicabilita'
dell'art. 88 della legge prov. n. 13 del 1997 - nel testo  modificato
dalla  legge  prov.  n.  1  del  2004  -   alle   sole   ipotesi   di
inedificabilita' assoluta (commi 1, lettere a, b e c, e  3  dell'art.
27 della legge prov. n. 4 del 1987),  escludendo  quindi  i  casi  di
inedificabilita' relativa. 
    Sia il primo che il  secondo  degli  interventi  normativi  sopra
indicati, nonostante l'autoqualificazione  di  norme  interpretative,
contengono delle vere e proprie  innovazioni  del  testo  previgente.
Difatti, l'espressione «vizi delle procedure amministrative»  non  si
presta ad una molteplicita' di significati,  tale  da  abbracciare  i
«vizi sostanziali», che esprimono invece un concetto ben distinto  da
quello di vizi  procedurali  e  non  in  quest'ultimo  potenzialmente
contenuto, con la conseguenza di escludere la sanatoria nelle ipotesi
di violazioni diverse da quelle formali-procedurali. In tal senso  e'
la costante giurisprudenza amministrativa, formatasi sull'art. 38 del
d.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia),  a  sua  volta
riproduttivo dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47  (Norme
in  materia   di   controllo   dell'attivita'   urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle  opere  edilizia)  di  contenuto
identico  all'art.  88  della  legge  urbanistica   provinciale   (ex
plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2006, n.  2960;  sez.
V, 26 maggio 2003, n. 2849; sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 7001). 
    Di contenuto innovativo e' anche la seconda norma  censurata  dal
rimettente, in  quanto  la  disposizione  "interpretata"  operava  un
rinvio incondizionato all'intero art. 27 della legge prov. n.  4  del
1987 e non conteneva alcun elemento dal quale si potesse  dedurre  la
possibilita' che il rinvio si riferisse solo ad una parte di esso. La
rilevante conseguenza di tale  restringimento  e'  che  la  sanatoria
viene esclusa solo nei casi di costruzioni sorte in aree  gravate  da
vincoli di inedificabilita' assoluta e non  anche  in  tutti  i  casi
contemplati dalla stessa norma di rinvio. 
    In  definitiva,  con  le  suddette  norme  «interpretative»,   il
legislatore provinciale ha  realizzato,  con  efficacia  retroattiva,
rilevanti modifiche dell'ordinamento urbanistico, incidendo  in  modo
irragionevole sul «legittimo affidamento nella  sicurezza  giuridica,
che  costituisce  elemento  fondamentale  dello  Stato  di   diritto»
(sentenza n. 236 del 2009). 
    7. - Nel caso da cui promana la questione  oggetto  del  presente
giudizio, la corrente e indiscussa interpretazione dell'art. 88 della
legge prov. n. 13 del 1997 (del tutto conforme,  come  si  e'  visto,
alla corrispondente normativa statale) aveva dato origine  a  plurime
pronunce definitive dei giudici amministrativi, di annullamento,  per
vizi sostanziali, della prima concessione edilizia e delle successive
concessioni  in  sanatoria.  Mentre  erano  pendenti  sia  i  ricorsi
relativi alle istanze di esecuzione di tali pronunce, sia il  ricorso
avverso l'ingiunzione di demolizione emessa dal Commissario ad  acta,
sono  entrate  in  vigore  le  censurate  norme  di   interpretazione
autentica,  sulla  cui  base   e'   stata   rilasciata   un'ulteriore
concessione  in  sanatoria,  anch'essa   impugnata   dalle   medesime
ricorrenti  nei  precedenti  giudizi  conclusisi  con  decisioni   di
annullamento. 
    Si deve rilevare che tali norme «interpretative» hanno  frustrato
le  legittime  aspettative   di   soggetti   che,   basandosi   sulla
legislazione vigente, mai oggetto di dubbi interpretativi  e  di  per
se'  chiara  e  univoca,  avevano  chiesto  e  ottenuto  dai  giudici
amministrativi, sia in primo grado sia in appello,  la  tutela  delle
proprie situazioni giuridiche, lese dagli atti illegittimi annullati.
E' irragionevole che il legislatore provinciale sia  intervenuto  per
rendere retroattivamente legittimo cio' che  era  illegittimo,  senza
che fosse necessario risolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza
che il testo  delle  norme  «interpretate»  offrisse  alcun  appiglio
semantico nel senso delle rilevanti modifiche  introdotte.  Con  cio'
facendo, non solo si  e'  leso  l'affidamento  dei  consociati  nella
stabilita' della disciplina giuridica delle  fattispecie,  che  viene
sconvolta dall'ingresso inopinato e immotivato di  norme  retroattive
che alterano rapporti pregressi, ma  si  rende  inutile  e  privo  di
effettivita' il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere
la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive. 
    A tale lesione di diritti fondamentali dei cittadini si  aggiunge
la  violazione  dell'art.  102  Cost.,  perche'  le  norme  censurate
incidono    negativamente    sulle    attribuzioni     costituzionali
dell'autorita'  giudiziaria,  travolgendo  gli  effetti  di  pronunce
divenute  irrevocabili  e   definendo   sostanzialmente,   con   atto
legislativo, l'esito di giudizi in corso. 
    8. - La presente sentenza non incide sulla legge prov. n.  4  del
2008,  che   ha   abrogato   le   norme   interpretative   censurate,
sostituendole con  altre  di  contenuto  identico,  ma  operanti  per
l'avvenire, in quanto non applicabili nel  giudizio  principale,  nel
quale si  controverte  su  atti  disciplinati  dalle  suddette  norme
interpretative, vigenti al momento in cui furono emanati. 
    9.  -  Restano  assorbite  le  ulteriori  censure  formulate  dal
rimettente. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio del Comune di Naz
Sciaves; 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dei  commi  6   e   7
dell'art. 107-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano  11
agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 giugno 2010. 
 
                       Il cancelliere: Melatti