MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 2010 

Modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 29 ottobre
2001, di individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai
concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. (10A08913) 
(GU n.172 del 26-7-2010)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.
69, recante «Riordino  del  reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di  finanza,
a norma dell'art. 4 della legge 31  marzo  2000,  n.  78»,  il  quale
prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano  indicati  i
titoli  d'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  richiesti   per
l'ammissione all'accademia, nonche' i diplomi di laurea e  gli  altri
titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale  in
servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti; 
  Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del richiamato  decreto  legislativo
19  marzo  2001,  n.  69,  che  disciplinano  il  reclutamento  degli
ufficiali in  servizio  permanente  dei  ruoli  normale,  aeronavale,
speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo  della  Guardia
di finanza; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 2 e 23; 
  Visto il proprio decreto 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Attuazione dell'art.  5,
comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.  69,  riguardante
l'individuazione dei  titoli  di  studio  per  la  partecipazione  ai
concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»; 
  Considerato  che  le  limitazioni  previste  dal  suddetto  decreto
ministeriale in tema di partecipazione ai concorsi per  l'accesso  ai
ruoli degli ufficiali del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  per  i
militari in servizio permanente dichiarati non idonei all'avanzamento
ovvero che vi  abbiano  rinunciato  risultano,  anche  alla  luce  di
recenti pronunce giurisdizionali, eccessivamente restrittive; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La lettera b),  del  comma  1,  dell'art.  1,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 29  ottobre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del  10  aprile  2002,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «" b) se militari in servizio permanente: 
      1) non  siano  stati  dichiarati  non  idonei  all'avanzamento,
ovvero,   se   dichiarati   non   idonei   all'avanzamento,   abbiano
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
      2)   non   abbiano   rinunciato   all'avanzamento   nell'ultimo
quinquennio."». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 luglio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti