MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 luglio 2010, n. 16063 

Valorizzazione  immobili  pubblici.  Linee  guida  generali  per   la
costituzione di un fascicolo immobiliare. (10A09056) 
(GU n.172 del 26-7-2010)
 
 Vigente al: 26-7-2010  
 

 
 
                            Agli Enti pubblici non territoriali 
                            e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
                            Ministri 
 
Finalita' della circolare. 
  Le  presenti  Linee  Guida  generali  per  la  costituzione  di  un
fascicolo immobiliare (di seguito anche «Linee  Guida»),  sono  state
redatte con l'intento di specificare  un  percorso  metodologico  che
consenta agli Enti pubblici non  territoriali  di  pervenire  ad  una
quanto piu' completa conoscenza del proprio portafoglio  immobiliare,
necessario  punto  di  partenza   per   un   adeguato   processo   di
valorizzazione. 
  Si specifica che le presenti Linee Guida  si  riferiscono  in  modo
mirato ai fabbricati. 
  Le presenti Linee  Guida,  altresi',  pur  essendo  indirizzate  ai
predetti enti, possono costituire un  valido  riferimento  anche  per
tutte le altre pubbliche amministrazioni che  intendano  attivare  un
proficuo processo di valorizzazione. 
Cenni sulla normativa. 
  La normativa di riferimento si rinviene  nella  legge  23  dicembre
1998, n. 448, all'art. 19 (Beni immobili statali); nel  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla  legge
23 novembre 2001, n. 410, in particolare l'art. 3-bis, aggiunto dalla
Finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
  Ulteriori spunti di riflessione possono essere forniti anche  dalle
disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione,   contenute   nella
predetta legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  art.  1,  commi  204  e
seguenti. 
  Si considerino, inoltre, le disposizioni dettate  dall'art.  43-bis
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
La conoscenza del patrimonio immobiliare: fase della ricognizione. 
  La  ricognizione  degli  immobili  di  proprieta'  degli  enti  non
territoriali  deve  avere   come   obiettivo   l'acquisizione   delle
informazioni riguardanti i beni oggetto del compendio, per  le  quali
si distinguono  tre  tipologie:  tecnica,  amministrativo-gestionale,
storico-artistica. 
  In particolare, le informazioni tecniche si riferiscono ai dati che
consentono la localizzazione geografica e l'identificazione catastale
completa dei beni. 
  Gli immobili esistenti  sul  territorio  nazionale,  a  seguito  di
dichiarazione da parte dei soggetti obbligati,  sono  iscritti  negli
atti  del  Catasto  con  l'indicazione  dei  relativi  identificativi
catastali. Per ognuno di essi  sono  riportate  in  banca  dati,  tra
l'altro,   le   informazioni   concernenti    l'individuazione,    la
rappresentazione grafica, la redditivita' (per la determinazione  del
valore ai fini  fiscali)  ed  i  soggetti  intestatari,  titolari  di
diritti reali sul bene, con le relative quote. L'immobile deve essere
quindi descritto nel  fascicolo  immobiliare  con  l'indicazione  dei
riferimenti catastali, al fine  di  consentire  la  conoscenza  delle
suddette informazioni. 
  Con riferimento alle informazioni sul  titolo  di  provenienza  del
bene e  sulla  relativa  pubblicita'  nei  registri  immobiliari,  e'
opportuno acquisire, ove non gia' in possesso, oltre al citato titolo
di provenienza, anche copia della  correlata  nota  di  trascrizione.
Tale copia, e, nei casi in  cui  e'  consentito,  copia  del  titolo,
potra'  essere  richiesta  al  competente  Servizio  di   pubblicita'
immobiliare dell'Agenzia del  territorio.  La  nota  di  trascrizione
riporta, oltre ai beni cui si  riferisce,  le  informazioni  relative
agli estremi dell'atto e alle parti a favore e a carico  delle  quali
l'atto e'  trascritto.  Presso  i  medesimi  Servizi  di  Pubblicita'
Immobiliare e' inoltre possibile effettuare ispezioni  sui  registri,
dalle quali rilevare, a titolo esemplificativo, i  vari  passaggi  di
proprieta' succedutisi nel tempo, le eventuali iscrizioni di  ipoteca
e trascrizioni pregiudizievoli gravanti  sul  bene,  la  presenza  di
eventuali servitu' o vincoli trascritti, la trascrizione di eventuali
diritti parziari spettanti a terzi. 
  La conoscenza  tecnica  dell'immobile  richiede  inoltre  l'analisi
urbanistica e deve consentire un inquadramento corretto del bene  con
riferimento ai suoi possibili usi,  quali  la  coerenza  dell'attuale
utilizzo con le indicazioni dello strumento urbanistico vigente o  la
possibilita' di trasformazione, con  individuazione  degli  strumenti
urbanistici da porre in essere, volta ad ottenere nuove  destinazioni
d'uso. 
  Con riferimento alle informazioni amministrativo-gestionali occorre
distinguere tra beni strumentali  e  non  strumentali  e  per  questi
ultimi  si  deve  tener  conto  dello  stato  occupazionale  (libero,
occupato, con o senza titolo). Nel caso di  immobili  locati  riveste
particolare importanza inquadrare le eventuali specifiche pattuizioni
che regolamentano l'utilizzo dello stesso, compresa  la  correlazione
di eventuali pertinenze alle  unita'  principali  e  le  informazioni
riguardanti lo stato di manutenzione e conservazione aggiornate. 
  Rilevanti, infine, le informazioni storico-artistiche  (di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inerente  il  Codice  dei
beni culturali  e  del  paesaggio)  per  delineare  correttamente  le
procedure per l'eventuale dismissione, mentre, per  gli  immobili  di
recente  realizzazione,  le  informazioni   relative   all'epoca   di
costruzione possono rivestire carattere di informazione aggiuntiva. 
Il fascicolo immobiliare: elementi costitutivi. 
  Il fascicolo immobiliare e'  la  carta  d'identita'  dell'immobile,
inteso nelle sue accezioni di complesso, fabbricato o singola unita'.
Esso e' predisposto dall'Ente e deve essere  opportunamente  composto
dai seguenti documenti, organizzati, a seconda del caso, in documenti
relativi al complesso  immobiliare,  ai  singoli  fabbricati  che  lo
compongono o alle singole unita' immobiliari in cui i fabbricati sono
articolati: 
    titolo di provenienza, ove  esistente,  e  copia  della  nota  di
trascrizione  rilasciata  dai  Servizi  di  pubblicita'   immobiliare
dell'Agenzia del territorio. In assenza di specifiche  norme  che  ne
attestano la proprieta' (cfr. artt.  1  e  3,  commi  18  e  19,  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410),  i  titoli  di
provenienza devono essere acquisiti agli atti. Nel  caso  in  cui  la
proprieta'  in  capo  agli  Enti  sia   garantita   per   legge,   la
ricostruzione documentale dei vari passaggi di proprieta' costituisce
elemento conoscitivo indispensabile. Per  gli  immobili  situati  nei
territori ove vige il sistema del libro fondiario,  denominato  anche
sistema catastale tavolare, si rinvia ai relativi atti di  iscrizione
tavolare; 
    dichiarazione  urbanistica  sulla   data   di   costruzione   del
fabbricato,  prevista  ai   fini   della   validita'   dell'atto   di
compravendita, ovvero, laddove l'immobile risulti costruito  dopo  il
1° settembre 1967, copia della licenza di costruzione e/o concessione
edilizia ovvero, qualora non disponibili, indicazione  degli  estremi
identificativi delle stesse, se non gia'  risultanti  dal  titolo  di
provenienza; 
    documenti relativi  alla  regolarita'  urbanistica  dell'immobile
(inclusi la domanda di condono, la concessione in sanatoria ovvero la
domanda protocollata con i bollettini di versamento); 
    certificazione urbanistica che  attesti  l'esistenza  o  meno  di
vincoli; 
    certificazione di agibilita'/abitabilita'; 
    attestazione inerente la conformita', o  meno,  del  bene,  nello
stato di fatto, dal punto di  vista  edilizio-urbanistico  (anche  in
presenza di originaria certificazione di agibilita'/abitabilita'); 
    planimetria catastale.  Nel  caso  in  cui  quanto  nelle  stesse
rappresentato non fosse aggiornato con la  situazione  di  fatto  del
bene, si dovra' provvedere con l'adeguamento  della  rappresentazione
catastale; 
    visura catastale aggiornata; 
    scheda  riepilogativa  dei  dati  dell'immobile,  contenente  nel
dettaglio anche l'indirizzo, il piano,  la  presenza  o  meno  di  un
ascensore, etc.; 
    attestati  di  conformita'  degli  impianti  (di   riscaldamento,
raffreddamento, anti-incendio, elettrico, telefonico, etc.) con nulla
osta dei VV.FF., se dovuto, e scheda  grafico-tecnica  degli  stessi,
ove disponibili; 
    certificazione energetica ai sensi  del  decreto  legislativo  n.
192/2005 e del decreto ministeriale 26 giugno 2009, che stabilisce le
linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 
    copia autentica della polizza globale fabbricati; 
    elaborato planimetrico catastale, ove disponibile; 
    valore di mercato attribuito dall'Agenzia del Territorio,  previa
sottoscrizione di accordi con la  stessa  per  regolare  modalita'  e
costi, nonche' estratto in copia della relazione  di  stima,  in  cui
siano contenuti i parametri presi a riferimento per la determinazione
del prezzo; 
    documentazione  contenente   informazioni   tecnico   descrittive
dell'immobile  in  tutti  le  sue  componenti  (strutture,  impianti,
finiture) nonche' inerenti la  consistenza  (superfici  e  volumi)  e
stato conservativo; 
    scheda descrittiva delle parti  comuni,  ove  possibile,  ovvero,
laddove si venga a creare una situazione di condominio,  il  relativo
regolamento di condominio e l'ulteriore documentazione riguardante le
parti comuni; 
    eventuali limitazioni al diritto di  proprieta'  ai  sensi  della
legge vigente; 
    copia  dell'eventuale  contratto  di  locazione  e  di  eventuali
scritture integrative e/o novative, ovvero, di una scheda riassuntiva
di tutti  i  dati,  le  informazioni  e  quant'altro  a  disposizione
dell'Ente in relazione allo stato locativo dell'immobile, ivi inclusa
l'attestazione dell'Ente in  merito  alla  regolarita'  del  rapporto
locatizio e dei pagamenti del conduttore, l'indicazione di  eventuali
disdette o rinnovi, dell'importo dei depositi  cauzionali  costituiti
dai conduttori e di eventuali contenziosi in essere; 
    riepilogo  degli  interventi  di  manutenzione  effettuati  negli
ultimi cinque anni; 
    eventuali decreti di  vincolo  o  certificazione  scaturente  dal
procedimento di  verifica  dell'interesse  culturale,  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio). 
  Fermo restando che ciascun Ente, in  aggiunta  ai  documenti  sopra
indicati, puo' inserire nel fascicolo immobiliare quant'altro ritenga
utile e/o necessario, si ritiene che tutti i documenti indicati  sono
da considerarsi necessari. 
  Si evidenzia, inoltre, che alcuni  dei  documenti  sopra  indicati,
sono necessari anche al fine di adempiere alle  disposizioni  dettate
dall'art. 2,  comma  222,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(finanziaria 2010). 
  In ultimo, si rappresenta che sussiste l'obbligo di  accatastamento
per tutti gli immobili, che viene adempiuto tramite la presentazione,
al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia del territorio,  degli
atti  di  aggiornamento  di  catasto  terreni  (tipo  mappale  e   di
frazionamento, con  procedura  Pregeo)  ovvero  di  catasto  edilizio
urbano (dichiarazione di nuova costruzione ovvero della  denuncia  di
variazione, con procedura informatica Docfa), redatti a  cura  di  un
tecnico abilitato, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile  1994,
n. 701. 
    Roma, 9 luglio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti