PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 17 febbraio 2010, n. 3 

Articolo  55-novies  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  -
identificazione del personale a contatto con il pubblico. (10A10879) 
(GU n.210 del 8-9-2010)
 
 Vigente al: 8-9-2010  
 

 
                                  Alle amministrazioni  pubbliche  di
                                  cui  all'art.  1,  comma   2,   del
                                  decreto legislativo n. 165 del 2001 
 
                             IL MINISTRO 
           per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
 
Premessa. 
  L'art. 69 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  ha
introdotto nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
l'art.  55-novies.  Quest'ultima  disposizione  prevede  che  «1.   I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono  attivita'  a
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio
nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro. 2.  Dall'obbligo  di  cui  al
comma  1  e'   escluso   il   personale   individuato   da   ciascuna
amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione  ai
compiti  ad  esse  attribuiti,  mediante  uno  o  piu'  decreti   del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro  competente
ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non
statali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.». 
  L'art. 73, comma 2, del medesimo  decreto  legislativo  n.  150  ha
disciplinato l'entrata in vigore della  nuova  norma  stabilendo  che
«L'obbligo di esposizione  di  cartellini  o  targhe  identificativi,
previsto dall'art. 55-novies del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, introdotto dall'art. 69 del  presente  decreto,  decorre  dal
novantesimo giorno successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.». La norma, pertanto, e' entrata in vigore il 13 febbraio. 
  Si ritiene utile fornire alcune indicazioni generali sulla  portata
della disposizione. 
Finalita' della norma. 
  La  norma  persegue   l'obiettivo   di   attuare   la   trasparenza
nell'organizzazione e nell'attivita' delle pubbliche amministrazioni.
Essa riprende alcune indicazioni gia' diramate in via  amministrativa
e si inserisce nell'ampio  contesto  delle  misure  amministrative  e
normative  introdotte  nell'ordinamento  con  il  fine   di   rendere
conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione  amministrativa
e di agevolare i rapporti con l'utenza (basti ricordare, a titolo  di
esempio, l'art. 8 della legge 7  agosto  1990  n.  241,  che  prevede
l'indicazione del responsabile del procedimento  nella  comunicazione
di avvio; l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,
che, disciplinando il contenuto dell'informativa sul trattamento  dei
dati  personali,  prevede  la  comunicazione  anche   degli   estremi
identificativi del  titolare  e  del  responsabile  del  trattamento;
l'art. 54 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  il  quale
prevede che sui siti internet delle amministrazioni siano pubblicati,
tra gli  altri,  l'organigramma,  l'articolazione  degli  uffici,  le
attribuzioni e  l'organizzazione  di  ciascun  ufficio,  i  nomi  dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'art. 21 della  legge  18
giugno 2009, n. 69, che introduce l'obbligo di pubblicare nel proprio
sito internet, tra gli altri, gli indirizzi di posta elettronica e  i
numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei  segretari
comunali e provinciali). 
  Attraverso l'attuazione della trasparenza, la disposizione persegue
l'obiettivo di agevolare  l'esercizio  dei  diritti  e  l'adempimento
degli  obblighi   da   parte   degli   utenti   nonche'   quello   di
responsabilizzare  i  destinatari  della  prescrizione,  i   pubblici
dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico, poiche'
il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la  pronta
individuabilita' del soggetto interlocutore. 
Ambito soggettivo. 
  a) Le amministrazioni interessate. 
  La disposizione si applica nei  confronti  di  tutte  le  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
n.  165  del  2001.  Essa  rappresenta   esercizio   della   potesta'
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.  117,  comma  2,
lettere l) ed m), della Costituzione, come risulta anche dall'art. 74
del  decreto  legislativo  n.  150  del   2009,   e,   pertanto,   e'
immediatamente operante anche per le Regioni e gli Enti locali. 
  b) Le categorie di dipendenti interessati. 
  La  prescrizione  riguarda  tutti  i  dipendenti  delle   pubbliche
amministrazioni soggetti  a  contrattazione  collettiva,  mentre  non
riguarda direttamente il personale di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001.  Quindi  la  norma  non  si  applica  ai
magistrati e agli avvocati dello Stato, ai  professori  universitari,
al personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di  polizia,
al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al personale delle  carriere
diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che,  ai  sensi  del
menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri  ordinamenti.  Rimane
in ogni caso salva, anche in questi  casi,  la  possibilita'  per  le
amministrazioni  di  adottare  direttive  e  introdurre  misure   per
consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il
pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi  di
non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali
(art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 
  Come stabilisce il comma 2 della disposizione, eventuali deroghe al
regime generale  possono  essere  stabilite  soltanto  per  categorie
determinate di pubblici dipendenti in relazione ai  compiti  ad  esse
attribuiti.  Il  regime  derogatorio  quindi  e'   giustificato   per
circostanze particolari limitate dal punto  di  vista  soggettivo  ed
oggettivo. Dal punto di vista  formale,  le  deroghe  debbono  essere
indicate in decreti del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente,  ovvero,
in  relazione  al  personale  delle  amministrazioni  pubbliche   non
statali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano  o  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali.
Pertanto, in assenza di tali provvedimenti, la  norma  e'  vincolante
nei confronti della generalita' dei dipendenti che operano a contatto
con il pubblico. 
Il concetto di attivita' a contatto con il pubblico. 
  Secondo la legge,  l'obbligo  di  identificazione  sussiste  per  i
dipendenti che svolgono attivita' a contatto  con  il  pubblico.  Per
attivita' a contatto con il pubblico si intendono  quelle  svolte  in
luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di  un'utenza
indistinta. 
  Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi  svolti  dalle
pubbliche amministrazioni, l'individuazione delle attivita' rilevanti
e' rimessa alla valutazione di  ciascuna  amministrazione.  A  titolo
esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attivita'  svolte
per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente,
quelle svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico, le attivita' di
servizio nelle biblioteche aperte al pubblico,  le  attivita'  svolte
dagli   addetti   ai   servizi   di   portierato   nelle    pubbliche
amministrazioni, le attivita' del personale sanitario a contatto  con
il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie. 
  Rimane in ogni caso salva la possibilita' per le amministrazioni di
adottare direttive e introdurre  misure  per  consentire  una  rapida
identificazione del personale anche se non preposto ad attivita'  che
comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi  di
non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali
(art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 
L'identificazione del dipendente. 
  In  base  alla  norma,  l'identificazione  del  dipendente  avviene
mediante l'uso di «cartellini identificativi o di targhe  da  apporre
presso la postazione di lavoro.».  La  scelta  tra  l'una  e  l'altra
modalita' e' rimessa all'amministrazione e sara' effettuata a seconda
della tipologia di  attivita',  fermo  restando  che  possono  essere
adottate contemporaneamente entrambe le modalita' e che non e'  tanto
rilevante lo strumento di per se' quanto piuttosto il soddisfacimento
dell'esigenza   sottesa   che    e'    quello    dell'identificazione
dell'addetto. 
  La disposizione individua gli elementi  per  l'identificazione  nel
nominativo del  dipendente.  Si  tratta  di  un  contenuto  minimo  e
l'amministrazione puo' valutare se e quando attuare l'identificazione
anche attraverso ulteriori elementi  soprattutto  in  riferimento  al
ruolo  del  soggetto   nell'ambito   dell'organizzazione:   posizione
professionale,  profilo,   qualifica   se   dirigente,   ufficio   di
appartenenza. Nel  dare  attuazione  alla  norma  le  amministrazioni
debbono tener conto della finalita' della prescrizione,  evitando  la
diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalita'
(art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003). Cosi', non  sembra
rispondere ad un principio di corretto utilizzo  dei  dati  personali
l'indicazione  nel  cartellino  delle  generalita'  del   dipendente,
complete dell'indicazione della data di  nascita.  Occorre,  infatti,
l'individuazione  di   modalita'   sufficienti   ed   adeguate   che,
salvaguardando il pubblico interesse,  evitino  di  compromettere  la
sfera personale del soggetto. 
L'attuazione della norma e l'inosservanza della prescrizione. 
  La disposizione si riferisce direttamente ai  pubblici  dipendenti.
Pur essendo questi  i  soggetti  direttamente  tenuti  all'osservanza
dell'obbligo,  e'  chiaro  che  le  amministrazioni  di  appartenenza
debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro  fornire
gli strumenti per l'identificazione  ai  dipendenti  interessati,  in
modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell'ambito della
stessa amministrazione. 
  L'inosservanza della prescrizione verra' valutata secondo i criteri
ordinari della responsabilita' disciplinare con  l'irrogazione  delle
sanzioni in relazione alle violazioni accertate. 
    Roma, 17 febbraio 2010 
 
                                        Il Ministro per la pubblica   
                                      amministrazione e l'innovazione 
                                                  Brunetta            
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 10, foglio n. 385