ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI(GU n.114 del 25-9-2010)
ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Nel giudizio promosso da: COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, con l'Avv. GIOVANNI MARIOTTI, - attore - CONTRO A.C.S. DOBFAR S.p.A. + altri conferitori di rifiuti. - convenuti - Il COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in 20084 Lacchiarella, P.zza Risorgimento n. 1 (C.F.: 80094250158), rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI MARIOTTI, come da mandato in atti, Premesso in fatto che: a) Con atto di citazione in riassunzione 11.09.09, depositato in data 09.10.09, il Comune di Lacchiarella riassumeva la causa indicata in epigrafe, avanti al Tribunale di Milano, sez. I° civile, Dott. Gattari, come da atto in riassunzione e da pedissequo decreto 23.10.09 di fissazione della data di udienza al 7 aprile 2010, che si riportano in copia autentica e che costituiscono parte integrale del presente: < < TRIBUNALE CIVILE DI MILANO - Sez. I - R.G. n. 11962/97 - G.I. Dott Gattari - ATTO DI RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 303 C.P.C. DA PARTE DEL COMUNE DI LACCHIARELLA Nella causa promossa da: COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, L.go Schuster n. 1 con procura conferita nell'atto introduttivo del presente giudizio, CONTRO A.C.S. DOBFAR S.p.A., con gli Avv.ti Maurizio Sanvito e Paolo Gobbi + altri. Premesso che 1. In data 13.10.97 ad iniziativa del Comune di Lacchiarella veniva notificato - per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. - a tutti i conferitori di rifiuti tossico-nocivi presso la raffineria ex-Omar di Lacchiarella, atto di citazione avanti il Tribunale di Milano (doc. 6). 2. Attraverso il suindicato atto di citazione, il Comune di Lacchiarella conveniva in giudizio una serie di societa' per sentirle condannare (accertata la responsabilita' delle stesse nel conferimento di rifiuti tossico-nocivi in quantita' pari a complessive 57.000 tonnellate) al risarcimento: - dei danni patrimoniali (da trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e di messa in sicurezza del sito quantificabili; di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi inquinati dei rifiuti e oltre tutte le ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie per l'integrale recupero del territorio); - e del danno c.d. all'ambiente inteso in senso giuridico (ex art. 18 L. n. 349/86), da quantificarsi in corso di causa, per mezzo di espletanda C.T.U. 3. All'udienza di prima comparizione del 13.10.98 il G.I. Dott.ssa Migliaccio "rilevato che la citazione da parte del Comune di Lacchiarella e' estremamente generica sia per quanto concerne il petitum sia per quanto concerne la narrativa dei fatti relativa a ciascun convenuto, visto l'art. 164, penultimo comma c.p.c." concedeva "termine all'attore per integrare la citazione nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti di quelli non costituiti fino al 28.02.99, invitandolo a specificare le singole conclusioni nei confronti di ciascuna parte, rilevato altresi' che non vi e' perfetta coincidenza tra le conclusioni di cui alla Gazzetta Ufficiale e quelle degli atti depositati in causa" e rinviava la causa all'udienza del 04.05.99. 4. Con istanze del 08.02.99, 08.05.00, 02.05.01, 22.05.02 e 14.05.03 l'attore chiedeva il differimento della suddetta udienza per oggettiva impossibilita' a rispettare il termine concesso (doc. 7). 5. Con successivi provvedimenti, il G.I. differiva di volta in volta l'udienza fino a fissarla al 09.11.04; concedendo termine per l'integrazione e rinnovazione della citazione sino al 30.06.04 (doc. 8). 6. Alla suindicata udienza del 09.11.04 il Comune di Lacchiarella: a) rinunciava (e/o ribadiva la rinuncia gia' intervenuta alla prima udienza) agli atti nei confronti di alcune societa'; b) comunicava di non aver proseguito il giudizio (omettendo di rinnovare l'atto di citazione) nei confronti di societa' fallite e/o cessate e/o cancellate (doc. 26); c) infine, informava il Giudice dell'intervenuta transazione (con reciproca rinuncia alle domande e/o eccezioni svolte nel presente giudizio) nei confronti di un lungo elenco di societa'. 7. Alla medesima udienza, i legali di alcune societa' informavano che le proprie assistite erano fallite (nelle specie, Chimica Industriale; C.F.M. S.r.l.; Igam; A.M.C. Sprea S.p.A.) o cessate a seguito di fusione e/o incorporazione (Secifarma S.p.A.; Diachem S.p.A.; S.D.M. Trasporti). Per tali ragioni, i predetti legali chiedevano disporsi l'interruzione del processo. 8. Diversi legali delle societa' convenute chiedevano altresi' che venisse disposta l'estinzione del giudizio in epigrafe per inosservanza del termine inizialmente concesso dal Giudice (e, successivamente, prorogato dallo stesso magistrato) per la rinnovazione dell'atto di citazione assumendo la perentorieta' del suddetto termine. 9. Il Giudice, con provvedimento reso al termine dell'udienza del 09.11.04: a) innanzitutto, dichiarava estinto il giudizio "per l'attore e tutte le parti nei cui confronti vi e' stata rinuncia agli atti i cui procuratori sono oggi presenti in udienza e non si sono opposti a tale dichiarazione o hanno espresso riserva (P.R.G. S.a.s. - Impresa Maffei - Novachem) (doc. 36, gia' depositato al n. 26)"; b) rigettava l'istanza di dichiarazione di estinzione (proposta da alcuni convenuti) per inosservanza del termine concesso per la rinnovazione della citazione; c) preso atto dell'intervenuto fallimento di alcune societa' e del "venir meno" di altre, dichiarava l'interruzione del procedimento. 10. Successivamente, con istanza datata 21.03.05, il Comune di Lacchiarella chiedeva al Giudice di fissare una nuova udienza al fine di poter riassumere il giudizio interrotto. Come previsto dalla Giurisprudenza, l'atto di riassunzione (pur valendo nei confronti di tutte le parti convenute nei cui confronti l'azione e' stata promossa, senza che sia poi intervenuta rinuncia) e' stato notificato < < soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 89/317, nell'elenco di quegli tassativamente indicati nell'art. 292 c.c., per i quali e' prescritta la notificazione al contumace > > (Cass. Civile n. 8728/98; conf. n. 2389/94; n. 1918/85). 11. All'udienza del 21.11.06 (fissata a seguito della riassunzione), il Comune di Lacchiarella dava atto dell'intervenuta rinuncia agli atti e all'azione nei confronti di ulteriori societa' che avevano transato. Il Giudice, in punto, chiedeva che l'atto di rinuncia venisse notificato a tali societa' (incombente che la difesa comunale ha poi svolto). Il Giudice, poi, concedeva alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 180 c.p.c.. 12. All'udienza del 20.11.07 (avanti al nuovo G.U., Dott.ssa Ortolan), il Comune di Lacchiarella dava atto di ulteriori transazioni e chiedeva termini ex art. 183 c.p.c.. Il legale di una parte convenuta dava atto della morte della propria cliente (Sig.ra Sandra Rimoldi Braglia); come pure veniva dato altresi' atto del decesso del procuratore di altra societa' convenuta (Farmabios S.r.l.). Il Giudice, per l'effetto, dichiarava una nuova interruzione del processo. 13. Il giudizio veniva nuovamente riassunto nei termini di legge dall'attore Comune di Lacchiarella. Ancora una volta, per i motivi in diritto esposti al punto 10 (ut supra), l'atto di riassunzione del Comune di Lacchiarella e' stato notificato alle parti "costituite", con eccezione quindi: - sia di quelle contumaci; - che di quelle che, pur essendosi a suo tempo costituite, avevano nel frattempo raggiunto una transazione con il Comune di Lacchiarella (o per le quali la P.A. ha deliberato, per altri motivi, di non voler proseguire nell'azione). 14. All'udienza del 18 settembre 2008 (successiva all'interruzione dichiarata il 20.11.07) il Comune di Lacchiarella chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.. Il Giudice si riservava ogni decisione. 15. Con ordinanza 22.10.08 resa a scioglimento della suindicata riserva, il Giudice Dott.ssa Ortolan concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 28 aprile 2009. 16. Il Comune di Lacchiarella con la memoria ex art. 183 c.p.c., oltre a replicare alle eccezioni avversarie, precisava le proprie conclusioni < < riducendo e limitando (in relazione al "quantum") la domanda risarcitoria al quantitativo dei conferimenti riferibili > > alle sole societa' nei cui confronti il giudizio proseguiva (societa' che, all'epoca, venivano indicate in un totale di n. 33). In particolare, il Comune di Lacchiarella formulava le seguenti conclusioni: < < In via preliminare, accertare e dichiarare: a) che negli anni 1986/1992 sono stati conferiti alla Petrol Dragon, presso lo stabilimento ex-Omar di Lacchiarella rifiuti tossico-nocivi in quantita' pari a 57.000 tonnellate; b) che, in particolare, come risulta dal registro di carico-scarico della Petrol Dragon (doc. 14) presso il citato stabilimento ex Omar di Lacchiarella, le societa' attualmente in giudizio hanno conferito i seguenti quantitativi: 1. A.C.S. DOBFAR S.p.A., kg. 760.465 + kg. 692.865 (quale Dobfar S.p.A.) = totale kg. 1.453.330; 2. ALLUMINIO MAUCERI S.r.l. in Liquidazione, kg. 5.480; 3. BITOLEA S.p.A., kg. 928.420; 4. SOLMAG S.p.A. (gia' Solchem Italiana S.p.A.; gia' Lagoratori Mag S.p.A.), kg. 568.810; 5. DECOMAN S.r.l., kg. 14.250; 6. DELCA ECOLOGICA S.a.s, kg. 5.215; 7. DIACHEM S.p.A., kg. 305.345 + kg. 165.120 (quale S.I.F.A. S.p.A., ora Diachem S.p.A.)= kg. 470.465; 8. DUCOIL CHIMICA S.r.l., kg. 910.570; 9. ECOCHIMICA DI L. RIGAMONTI, kg. 173.425; 10. ECOLIFE S.r.l. in liquidazione, kg. 48.220; 11. ECOLINEA S.r.l., kg. 357.215; 12. ERREGIERRE S.p.A., kg. 866.010; 13. FARMABIOS S.p.A., kg. 673.220; 14. F.LLI LAMBERTI S.p.A. kg. 685.910; 15. KEFAR S.p.A. (gia' IRCA S.p.A.), ora ACS DOBFAR S.p.A., kg. 34.255; 16. ITALTEL TECNOELETTRONICA S.p.A. kg. 67.005; 17. JELLY WAX S.r.l. kg. 10.085; 18. LAVORAZIONI CHIMICHE (LA.CHI.) S.r.l., kg. 119.750; 19. LA VICHIMICA S.p.A., kg. 2.392.515; 20. LUSOCHIMICA S.p.A., kg. 791.295; 21. NUOVA FUSTAMERIA ROCCA BRIVIO S.n.c. in Liquidazione, kg. 21.845; 22. BARDIAFARMA S.p.A. (gia' CHONG KUN DANG, e gia' PAREK CHEMICH EX NELSON), kg. 203.295; 23. SERVIZI COSTIERI S.r.l., kg. 401.745; 24. S.I.E.S. S.p.A., kg. 26.145; 25. S.I.M.S. S.r.l., kg. 25.280; 26. SOLINTER S.r.l. in liquidazione, kg 333.550; 27. S.I.L.I. S.p.A. (gia' TRAU S.p.A. in Liquidazione), kg. 10.715; 28. BIANCHI A E G S.p.A. (ora Europoligrafico), kg. 9.835; 29. IMPLA RESINE S.r.l., kg. 227.945; 30. D.D.S. SANIFICAZIONE S.r.l., kg. 145.300; 31. I.C.I. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY S.p.A., kg. 21.610; 32. SIAPA S.p.A. (ora AGRICAP S.p.A.), kg. 36.560; 33. TESSITURA BRESCIANA S.p.A., kg. 8.270; c) che il conferimento di rifiuti tossico-nocivi da parte delle societa' convenute (ed abusivamente stoccati presso lo stabilimento ex Omar di Lacchiarella) ha causato al Comune di Lacchiarella: I) danni patrimoniali: - di trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e di messa in sicurezza del sito quantificabili - al momento dell'introduzione del presente giudizio - in Euro 15.850.062,23 (pari a L. 30.690.000.000, doc. 12), oltre I.V.A., o in quella misura maggiore o minore che verra' determinata in corso di causa in ragione della documentazione prodotta nonche' a mezzo di espletanda C.T.U., eventualmente anche con ricorso a criteri equitativi (ex art. 1226 c.c.); - relativi ai costi di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi inquinati dei rifiuti, allo stato non ancora quantificabili (perche' relativi ad attivita' ancora in corso) e che ci riserva pertanto di quantificare in corso di causa, anche eventualmente a mezzo di espletanda C.T.U. o con ricorso a criteri equitativi (ex art. 1226 c.c.); - oltre tutte le ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie per l'integrale recupero del territorio; II) danno c.d. all'ambiente inteso in senso giuridico (ex art. 18 L. n. 349/86): da quantificarsi in corso di causa, per mezzo di espletanda C.T.U. o eventualmente anche con il ricorso a criteri equitativi, tenendo conto dei seguenti elementi: - la gravita' della colpa individuale (desumibile dal quantitativo di rifiuti tossico-nocivi stoccati, cosi' come documentato dai registri di carico e scarico); - costo necessario per il ripristino dell'ambiente; - profitto conseguito dai singoli trasgressori, cosi' come indicato in narrativa; d) che, nel corso del giudizio, numerose societa' hanno aderito ad una transazione con il Comune di Lacchiarella (e la Regione Lombardia) corrispondendo l'importo di Euro 0,14 per kg. di rifiuto conferito (con conseguente rinuncia da parte del Comune di Lacchiarella alle domande proposte nei loro confronti); e) che, per i motivi espressi in atti, il Comune di Lacchiarella intende ridurre proporzionalmente l'iniziale domanda risarcitoria in relazione al minor quantitativo (rispetto a quello iniziale, di 57.000 tonnellate) di rifiuti conferiti riferibili alle societa' ancora in causa come sopra richiamate, e pari a complessivamente 12.047,54 tonnellate (o a quel maggiore o minor quantitativo che risultera' in corso di causa, anche all'esito di espletando C.T.U.); f) l'intervenuta estinzione del presente giudizio per tutte le societa' conferitrici nei cui confronti il Comune di Lacchiarella non ha riassunto il presente giudizio per l'udienza del 18 settembre 2008 (a seguito dell'interruzione pronunciata all'udienza del 20.11.07); g) l'intervenuta estinzione (parziale) del giudizio, ex art. 305 c.p.c., anche nei confronti di tutte quelle societa' - diverse dalla n. 33 (ut supra) nei cui confronti il Comune di Lacchiarella ha riassunto il giudizio - che si sono comunque costituite con memorie e/o comparse senza tuttavia riassumere il giudizio interrotto ai sensi degli artt. 302 e 303 c.p.c. (si tratta, di IPR S.p.A.; Meccanottica Mazza S.r.l.; Delta S.p.A.; Impresa Maffei S.n.c.; Novachem S.r.l.; Novaxpren S.r.l.); ove necessario, dichiarare ed accertare altresi' la carenza di legittimazione (passiva, processuale e sostanziale) e/o di diritto e/o di interesse a stare in giudizio per tali societa'; con conseguente nullita' e/o invalidita' e/o inesistenza degli atti, domande ed eccezioni dalle stesse proposte; Conseguentemente, in ragione degli accertamenti e delle declaratorie di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) (ut supra), Voglia il Tribunale adito, A) Nel merito, in via principale: 1) condannare tutte le societa' convenute (come da elenco da n. 1 a n. 33, in narrativa e al precedente punto b), in solido tra loro, al risarcimento in favore del Comune di Lacchiarella di tutti i danni patrimoniali: - relativi ai costi trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e di messa in sicurezza del sito ex Omar di Lacchiarella (punto c/I, ut supra) in relazione (e limitatamente) ai conferimenti eseguiti da tali societa' presso tale stabilimento pari ad Euro 2.546.056,78 (Euro 15.850.062,23/75.000 t. x 12.047,54 t.), oltre I.V.A.; o in quella somma maggiore o minore che risultera' in corso di causa, in ragione della documentazione prodotta nonche' a mezzo di espletando C.T.U., eventualmente con ricorso a criteri equitativi; - di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi inquinati dei rifiuti, con riferimento al quantitativo di rifiuti conferito dalle societa' ancora in causa, in quella misura che verra' successivamente quantificata in corso di causa, ovvero che risultera' all'esito dell'espletanda C.T.U., anche in via equitativa; - oltre tutte le ulteriore spese che dovessero rendersi necessarie per l'integrale recupero del territorio. Il tutto oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 2) condannare tutte le societa' convenute (come da elenco da n. 1 a n. 33, in narrativa , e al precedente punto b), in solido tra loro, al risarcimento - in favore del Comune di Lacchiarella - del danno c.d. all'ambiente inteso in senso giuridico (ex art. 18 L. n. 349/86) riferibile al quantitativo di rifiuti complessivamente conferito dalle societa' ancora in causa, e illecitamente stoccati nello stabilimento ex Omar di Lacchiarella, in quella misura che risultera' in corso di causa, per mezzo di espletando C.T.U. e/o per mezzo di criteri equitativi, tenendo conto dei seguenti elementi: - gravita' della colpa individuale (desumibile dal quantitativo di rifiuti tossico-nocivi stoccati, cosi' come documentato dai registri di carico e scarico); - costo necessario per il ripristino dell'ambiente; - profitto conseguito dai singoli trasgressori. B) nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ravvisare una responsabilita' solidale in capo alle societa' convenute per il titolo di cui e' causa: 1) accertare e dichiarare la responsabilita' diretta di ciascuna delle societa' convenute (come sopra meglio individuate) per tutti i danni patrimoniali di cui al punto c/I (danni patrimoniali di trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e di messa in sicurezza del sito; danni patrimoniali di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi inquinati dei rifiuti; per tutte le ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie per l'integrale recupero del territorio, ut supra) causati al Comune di Lacchiarella per i conferimenti presso lo stabilimento ex Omar di Lacchiarella; conseguentemente, condannare ciascuna delle predette societa' convenute ancora in causa al risarcimento dei suindicati danni patrimoniali, come complessivamente quantificati ai punti precedenti (in particolare, al punto A/1), in misura proporzionale ai conferimenti dei rifiuti effettuati da ciascuna di esse rispetto al conferimento complessivo (cosi' come risultante dal registro di carico-scarico della Petrol Dragon esistente presso gli Uffici della Provincia di Milano e qui riprodotto agli atti), o in quella diversa misura che verra' determinata a mezzo di espletanda C.T.U. nel corso di causa, anche eventualmente con il ricorso a criteri equitativi. 2) Accertare e dichiarare la responsabilita' diretta di ciascuna delle societa' convenute (come sopra meglio individuate) per tutti i danni c.d. all'ambiente in senso giuridico di cui al punto c/II (danno non patrimoniale ex art. 18 L. n. 349/86) causati al Comune di Lacchiarella per i conferimenti presso lo stabilimento ex Omar di Lacchiarella, da quantificarsi in corso di causa all'esito di espletando CTU, anche in via equitativa; conseguentemente, condannare ciascuna delle predette societa' convenute ancora in causa al risarcimento dei suindicati danni ambientali ex art. 18 L. n. 349/86, come complessivamente quantificati ai punti precedenti, in misura proporzionale ai conferimenti dei rifiuti effettuati da ciascuna di esse rispetto al conferimento complessivo (cosi' come risultante dal registro di carico-scarico della Petrol Dragon esistente presso gli Uffici della Provincia di Milano e qui riprodotto agli atti), o in quella diversa misura che verra' determinata a mezzo di espletanda C.T.U. nel corso di causa, anche eventualmente con il ricorso a criteri equitativi. Il tutto oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. C) In via istruttoria: si chiede sin da ora ammettersi C.T.U. atta a quantificare il quantitativo di rifiuti tossico-nocivi conferito da ciascun convenuto e abusivamente stoccato nell'insediamento Petrol Dragon nello stabilimento ex-Omar di Lacchiarella; nonche' C.T.U. volta a quantificare il c.d. danno all'ambiente inteso in senso giuridico, secondo gli elementi meglio specificati in narrativa. Con ogni piu' ampia riserva di modificare e/o precisare le domande e le eccezioni in ragione delle domande e/o eccezioni avversarie, nonche' di ulteriormente produrre e dedurre nei termini ex art. 184 c.p.c. che si richiedono sin da ora. D) In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio. > > 17. All'udienza del 28.04.09 (tenutasi avanti al nuovo giudice, Dott. Gattari), il Comune di Lacchiarella verbalizzava di aver provveduto a notificare atto di rinuncia nei confronti di SIES S.p.A. (accettato); nonche' di voler rinunciare all'azione anche nei confronti di Ici S.p.A. e di Ecolinea S.r.l.. Il Giudice dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti della sola SIES S.p.A. (alla luce dell'avvenuto deposito, in udienza, sia dell'atto di rinuncia notificato a tale societa'; sia dell'accettazione di quest'ultima). 18. Peraltro, sempre all'udienza del 28.04.09 (vista l'intervenuta dichiarazione - da parte del legale - del fallimento di Bardiafarma S.p.A., gia' Chong Kung Dang), il giudizio in esame e' stato nuovamente dichiarato interrotto. 19. Si precisa che, dopo l'ennesima interruzione, e' intervenuta transazione tra il Comune di Lacchiarella e la seguente societa': Alluminio Mauceri S.r.l.. 20. E' interesse dal Comune di Lacchiarella riassumere il presente giudizio, riproponendo le stesse domande contenute nell'atto di citazione - cosi' come integrate e modificate negli scritti successivi: ed in particolare nella memoria ex art. 183 c.p.c. -e per sentir accogliere integralmente le domande ivi formulate (ut supra integralmente ritrascritte). Per completezza, si precisa che tale atto di riassunzione e' svolto nei confronti delle sole n. 28 societa' risultanti dall'elenco approvato con delibera di G.C. n. 80 del 30 giugno 2009 (doc. 37). Quindi, anche per tale riassunzione (come accaduto per le precedenti), l'atto NON viene notificato: (A) alle societa' rimaste contumaci ancora parti del presente giudizio (si tratta, nello specifico di: Bianchi A e G S.p.A - ora Europolografico S.p.A. - e di SIAPA S.p.A. che, pertanto, andranno ad aggiungersi alle n. 28 societa' cui l'atto di riassunzione viene notificato, quali parti convenute costituite) (B) alle societa' nei cui confronti il Comune di Lacchiarella ha rinunciato all'azione (vuoi per intervenuta transazione; vuoi per altri motivi, quali - ad esempio -il fallimento ecc. ...) - ivi comprese ovviamente quelle cui, per i medesimi motivi, non sono stati notificati i precedenti atti di riassunzione, indipendentemente dall'intervenuta espressa dichiarazione di estinzione del giudizio ad opera del Giudice, ex art. 306 c.p.c.. (A) Quanto alle parti contumaci ancora parti del presente giudizio: la mancata riassunzione e' motivata dalla considerazione in diritto che, per costante Giurisprudenza, l'atto di riassunzione (pur valendo nei confronti di tutte le parti convenute nei cui confronti l'azione e' stata promossa, senza che sia poi intervenuta rinuncia) va notificato < < soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale 89/317, nell'elenco di quegli tassativamente indicati nell'art. 292 c.c., per i quali e' prescritta la notificazione al contumace > > (Cass. Civile n. 8728/98; conf. n. 2389/94; n. 1918/85; n. 2315/87). (B) Quanto alle societa' nei cui confronti il Comune di Lacchiarella ha rinunciato agli atti: la mancata riassunzione nei loro confronti (indipendentemente dalla espressa pronuncia di estinzione del Giudice ex art. 306 c.p.c.) e' "motivata" dai seguenti motivi in diritto. Nel presente procedimento, il Comune di Lacchiarella ha convenuto le societa' conferitrici dei rifiuti nello stabilimento ex Omar di Lacchiarella per sentirle condannare, in solido o meno, al risarcimento dei danni provocati dall'illegittimo conferimento dei suindicati rifiuti. La Giurisprudenza, sulla scorta dei principi generali dell'ordinamento (tra gli altri, gli artt. 1304 e 1306 c.c.), ritiene che un'obbligazione solidale passiva (quindi, in presenza di piu' convenuti-condebitori obbligati in solido) non comporti < < sul piano processuale l'inscindibilita' delle cause e non da' luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, e' sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale puo' svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Deriva da quanto precede, pertanto, che se uno solo di essi propone appello (o questo e' formulato solo nei confronti di uno di essi) il giudizio puo' legittimamente proseguire, senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri > > (Cass. Civile sez. I, 25.07.08 n. 20476). Alla stregua di quanto sopra dedotto, si puo' fondatamente ritenere che l'obbligazione risarcitoria avanzata dal Comune di Lacchiarella nei confronti delle societa' conferitrici di rifiuti (anche in solido tra loro) abbia dato origine ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra i convenuti. Pertanto, relativamente alla questione dell'eventuale obbligo di riassumere nei confronti di tutti gli originari convenuti (ad eccezione di quelli nei cui confronti sia stato il Giudice stesso a pronunciare provvedimento di estinzione per formale rinuncia all'azione da parte dell'attore e accettazione, altrettanto formale, da parte dei convenuti), la Giurisprudenza ha cosi' sentenziato: - < < in tema di litisconsorzio facoltativo con riguardo a cause scindibili - nella specie, proposte per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria verso piu' condebitori solidali ai fini della liquidazione dei danni sul quantum ... omissis ... - ove all'interruzione del processo per morte di uno dei predetti condebitori segua l'atto di riassunzione non effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi ma validamente e tempestivamente eseguito solo nei riguardi degli altri coobbligati, il processo e' validamente riassunto solo quanto ai rapporti processuali relativi a questi ultimi e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c. per cui, in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione > > (Cass. Civile, sez. III, 10.11.08 n. 26888, Pancari c. Vacirca, Giust. Civile Mass. 2008, 11, 1596); - < < nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo il fatto che l'atto riassuntivo del processo sospeso od interrotto sia stato notificato a taluno soltanto dei litisconsorti non impedisce l'estinzione del processo nei confronti degli altri, cui non sia stato notificato, a differenza dell'ipotesi di litisconsorzio necessario, in cui l'atto suddetto deve essere notificato a tutti i soggetto nei confronti dei quali si sia costituito originariamente il rapporto processuale, dovendosi altrimenti ordinare l'integrazione del contraddittorio > > (Cass. Civile, sez. lav., 20.06.89 n. 2938). In conclusione, per le ragioni sopra dedotte, il Comune di Lacchiarella ritiene che nel giudizio in esame non sussista l'obbligo di riassumere il giudizio tra tutte le parti originarie, trattandosi - sul piano processuale - di ipotesi di litisconsorzio facoltativo di cause scindibili. Tutto quanto sopra premesso, il Comune di Lacchiarella, ut supra rappresentato e difeso, CHIEDE che il Giudice Unico designato (Dott. Gattari) voglia fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio indicato in epigrafe (R.G. n. 11962/97) affinche' vengano accolte le conclusioni formulate dal predetto Comune di Lacchiarella negli atti introduttivi (in particolare, come precisate nella memoria ex art. 183 c.p.c.: conclusioni sopra integralmente riportate, e da ritenersi qui di seguito integralmente ritrascritte). Si produce: 36. Verbale udienza 09.11.04 (gia' doc. 26); 37. Delibera G.C. n. 80 del 30.06.09 con allegati. Milano, 11 settembre 2009, f.to Avv. Giovanni Mariotti. Depositato in Cancelleria, sezione 1° civile 9 ott. 2009, per il Cancelliere firma illeggibile. > > < < Il Giudice istruttore, letto il ricorso che precede visto l'art. 303 c.p.c. fissa per la riassunzione del giudizio l'udienza del 7/4/2010 ore 11,00; dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati a cura del ricorrente nel rispetto del termine a comparire ex art. 163bis c.p.c.. Si comunichi. Milano 23/10/09. Il G.I., f.to Gattari. Tribunale di Milano, sezione 1° civ., depositato oggi 28 ott. 2009, per il Cancelliere firma illeggibile > > b) All'udienza del 7 aprile 2010 il Giudice, mentre accoglieva l'istanza di dichiarare l'estinzione parziale verso le parti nei cui confronti era stata notificato l'atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. (n. 10 societa'), ha invece ordinato al Comune di Lacchiarella di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le societa' originariamente convenute, come da provvedimento che si riporta in copia autentica e che costituisce parte integrante del presente atto: < < Tribunale di Milano, sez. 1° R.G. n. 11962/97. Nella causa tra Comune di Lacchiarella, con Avv. Mariotti contro ACS Dobfar S.p.A. + altri. Verbale d'Udienza. Oggi 7 aprile 2010, alle ore 11.00 compare l'Avv. Giardina in sostituzione dell'Avv. Mariotti e la Dott.ssa G. Garbelli ai fini della pratica professionale nonche' il Dott. Bettini, il Dott. Martelli, il Dott. Crippa, la Dott.ssa Serrani e la Dott.ssa Ventura per la pratica professionale. Per i convenuti: 1) Jelly Wax e' presente l'Avv. Coppini il quale deposita propria comparsa di costituzione; 2)Lamberti S.p.A. compare l'Avv. Fantigrossi; 3) Ecolige S.r.l. compare l'Avv. A. Sutti; 4) Luso Chimica S.p.A. compare l'Avv. Dina Guarneri in sostituzione dell'Avv. Maltarolo; ACS Dobar, Kefar S.p.A. pra ACS Dobar LA.CHI S.r.l. e Sirs S.r.l. compare l'Avv. Pietro Della Casa; Tessitura Bresciana compare l'Avv. P. Quattrin in sostituzione dell'Avv. Lugli; DECOMAN compare l'Avv. Bertelli; DDS Sanificazione in liquidazione e concordato preventivo l'Avv. P. Bertazzoli; La Vichimica compare l'Avv. T. Cofano in sostituzione dell'Avv. Trifiro', ITALTEL compare l'Avv. Cofano in sostituzione dell'Avv. Trifiro' che deposita comparsa di costituzione; ERREGIERRE Spa compare l'Avv. Milani in sostituzione dell'Avv. Signorelli; DUCOIL S.r.l. in liquidazione compare l'Avv. .A. Murino in sostituzione dell'Avv. Siniscalchi; SOLMAG S.p.A NUOVA FUSTAMERIA ROCCA BRIVIO snc in liquidazione compare l'Avv. L. Minucci in sostituzione dell'Avv. Terenzi; M.T. DE MICHELIS, G. QUIRICO e S. Quirico (ex IMPLA RESINE cancellata) compare l'Avv. A.R. Gibertoni; BITOLEA S.p.A. Chimica Ecologica compare l'Avv. F. RIA; FARMABIOS S.p.A compare l'Avv. Corvasca in sostituzione dell'Avv. Cattani il quale richiama memoria costitutiva del 02.04.10 gia' agli atti; DELCA S.a.s., DIACHEM S.p.A.; SERVIZI COSTIERE Srl; SILI S.p.A. in liquidazione l'Avv. Carnovale il quale si riporta alle memorie gia' depositate in cancelleria e compare altresi' per Impresa Maffei snc, Delta S.p.A. (ora ITALGO S.p.A.) e per Novachem S.r.l. inizialmente convenute ma alle quali dopo l'interruzione non e' stato notificato l'atto di riassunzione del giudizio e il decreto di fissazione dell'odierna udienza e si richiama alle rispettive memorie difensive datate 18.03.10 depositate in cancelleria. L'Avv. Carnovale deposita altresi' memoria costitutiva per Meccanottica Mazza S.r.l. e IPR S.p.A. pure inizialmente convenute e alle quali l'ente attor non ha notificato il ricorso di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza odierna, ... illeggibile ... ad ogni eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso riassunzione. La difesa del Comune di Lacchiarella fa presente di non avere ritenuto di notificare il ricorso di riassunzione e il decreto di fissazione dell'odierna udienza nei confronti degli originari convenuti falliti nelle more del processo ovvero con i quali e' stato raggiunto una conciliazione/transazione stragiudiziale ovvero ancora nei confronti dei quali il Comune attore ha ritenuto di rinunciare alla domanda. Fa altresi' presente che ha prodotto come doc. 30 e doc. 31 dichiarazioni di rinuncia ex art. 306 c.p.c. notificate a Prosintex Industrie Chimiche Italiane S.r.l., Deatech S.r.l. (gia' Siva S.r.l.), Rovea S.r.l., Henkel Loktite Adesivi S.r.l. (gia' Chemplast S.p.A.), Kiter S.r.l., Soc. Terni Industrie Chimiche S.p.A. (gia' Syndial S.p.A.), Delta S.p.A., Farmol (gia' Safca S.p.A.), Polifibra S.p.A.(gia' Mafel) e Trasporti Coulier. La difesa attorea chiede che il giudice dichiari estinto il giudizio limitatamente a tutte le parti nei cui confronti non e' stato riassunto nel termine a norma dell'art. 305 c.p.c. vecchia formulazione, nonche' nei confronti di tutte le parti a cui e' stata notificata la rinuncia ex art. 306 c.p.c., sopra descritte. Gli Avv.ti Fantigrossi e Bertelli e Bertazzoli si oppongono all'estinzione invocata ex art. 305 c.p.c. e fanno presente che in ogni caso i loro rappresentanti hanno avanzato domande di manleva nei confronti di tutti gli originari convenuti, compresi quei soggetti con i quali il Comune di Lacchiarella ha poi conciliato stragiudizialmente la controversia e che pertanto intenderebbero in causa quanto meno per le domande di manleva suddette. L'Avv. Bertazzoli chiede che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti originari per i quali non c'e' stata dichiarazione di estinzione ex art. 306 c.p.c. e nei cui confronti l'attore non ha notificato la riassunzione. L'Avv. Ria insiste nell'eccezione di estinzione dell'intero giudizio per la mancata riassunzione nei confronti di tutti gli originari convenuti come gia' eccepito nella propria comparsa del 17.03.10. Le difese convenute si associano alla suddetta eccezione. L'Avv. Carnovale per la convenuta Delta S.p.A deposita limitatamente a tale societa' la nota spese di cui chiede la liquidazione ex art. 306 c.p.c.. Il GI Dato atto e viste le rinunce agli atti ex art. 306 c.p.c. depositate dichiara l'estinzione parziale del giudizio limitatamente ai rapporti processuali instauratisi tra l'attore Comune di Lacchiarella e le convenute Prosintex Industrie Chimiche Italiane S.r.l., Deatech S.r.l. (gia' Siva S.r.l.), Rovea S.r.l., Henkel Loktite Adesivi S.r.l. (gia' Chemplast S.p.A.), Kiter S.r.l., Terni Industrie Chimiche S.p.A. (gia' Syndial S.p.A.), Delta S.p.A., Farmol S.p.A. (gia' Farmol Safca S.p.A.), Polifibra S.p.A. (gia' Mafel) e Trasporti Coulier; rilevato che a norma dell'art. 307 vecchia formulazione applicabile alla presente causa l'estinzione opera di diritto ma va eccepita dalla parte interessata e che pertanto non puo' essere dichiarata d'ufficio dal giudice nel presente processo (introdotto prima della novella del 2009 che ha previsto la dichiarabilita' d'ufficio dell'estinzione); che la mancata notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione della presente udienza a talune parti convenute originarie non comporta l'estinzione dell'intero giudizio, posto che l'attore ha provveduto ritualmente a riassumerlo nel termine legale mediante deposito del ricorso ex art. 303 c.p.c., bensi' unicamente di disporre la notifica del ricorso di riassunzione e della presente ordinanza a tutte le parti originarie del processo e per le quali non sia stata dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c.; che pertanto l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalle difese convenute va respinta; PQM Ferma l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c. limitatamente ai rapporti processuali sopra indicati, rigetta l'eccezione di estinzione dell'intero giudizio sollevata della difese convenute; dispone la notifica del ricorso in riassunzione e della presente ordinanza nel rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c. a tutti gli originari convenuti nei confronti dei quali non e' intervenuta l'estinzione parziale o ai quali non e' gia' stata notificata la riassunzione; fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 21.12.10 ore 11. Il G.I. F.to Dott. Gattari > > c) Visto il rilevante numero di parti cui e' diretto l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale di Milano, in data 27.07.10 il Comune di Lacchiarella ha presentato istanza ex art. 150 c.p.c. al Presidente del Tribunale che, con provvedimento in pari data (27.07.10), ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, come da istanza e da pedissequo provvedimento che si riportano in copia autentica (costituendo anch'essi parte integrante del presente atto): < < AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO - Sez. I - R.G. n. 11962/97 - G.I. Dott. P. Gattari - ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE A NOTIFICARE A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI Nell'interesse di: COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, con l'Avv. GIOVANNI MARIOTTI, - attore - CONTRO A.C.S. DOBFAR S.p.A. + altri conferitori di rifiuti. - convenuti - Premesso in fatto che: 1) pende, avanti alla S.V., il giudizio promosso dal Comune di Lacchiarella nei confronti di n.279 societa' conferitrici di rifiuti tossico nocivi a Petrol Dragon di Caponago, per ottenere il risarcimento dei danni ex artt. 2043, 2050 e 2055 c.c. ed ex art. 18 L. n. 349/86 per il danno ambientale subito; 2) alla prima udienza (13.10.98) il Giudice - rilevando come la domanda introduttiva del giudizio fosse generica - concedeva all'attore termine ex art. 164 penultimo comma c.p.c. per integrarla nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti di quelli non costituiti; 3) il termine concesso veniva, dallo stesso Giudice, piu' volte prorogato; 4) alla successiva udienza del 9.11.04., il Comune di Lacchiarella dava atto, tra l'altro, di non avere rinnovato l'atto di citazione nei confronti di diverse societa' non costituite, perche' nel frattempo era intervenuta transazione o per altro motivi (si veda doc. 19); 5) alla medesima udienza del 09.11.04 il Giudice dichiarava l'intervenuta estinzione del giudizio < < tra l'attore e tutte le parti nei cui confronti vi e' stata rinuncia agli atti e i cui procuratori sono oggi presenti in udienza e non si sono opposti a tale dichiarazione o hanno espresso riserva (PRG S.a.s., Impresa Maffei - Novachem) > > . Di fatto, l'intervenuta estinzione veniva pronunciata dal Giudice nei confronti di numerose societa' (tutte quelle, i cui legali erano intervenuti in udienza e non si erano opposti alla rinuncia); 6) anche nei confronti di Ti Group Automative Systems S.p.A. (gia' Bundy S.p.A.) il Giudice con ordinanza resa fuori udienza in data 05.02.04 aveva dichiarato l'estinzione del giudizio; 7) all'udienza del 28.04.09 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio verso Sies S.p.A.; 8) dopo la III^ interruzione del presente procedimento disposta all'udienza del 28.04.09 per l'intervenuto fallimento di una delle societa' convenute (le precedenti vennero disposte all'udienza del 09.11.04 e all'udienza del 20.11.07), il Comune di Lacchiarella ha provveduto a riassumere con atto datato 11.09.09 (e depositato il 09.10.09, ivi doc. 1); 9) alla nuova udienza per il 7 aprile 2010 il Giudice, mentre accoglieva l'istanza di dichiarare l'estinzione parziale verso le parti nei cui confronti era stata notificato l'atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. (n. 10 societa'), ha invece ordinato all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le societa' originariamente convenute (non specificando se alle sole costituite o anche alle contumaci). La causa e' stata rinviata al 21.12.10 e l'integrazione del contraddittorio dovra' essere fatta nei rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.; 10) contro tale ordinanza il Comune di Lacchiarella presentava istanza di revoca ritenendola non corretta in diritto; tale istanza veniva immediatamente respinta e l'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio, quindi, confermata. Considerato che - il Comune di Lacchiarella, a seguito dell'ultima interruzione, ha gia' riassunto la causa nei confronti di n. 25 societa', e che - in corso di causa - il Tribunale ha pronunciato l'estinzione del processo nei confronti di numerose societa' (con i sopra citati provvedimenti resi alle udienze 09.11.04; 28.04.09 e 07.04.10; nonche' con provvedimento fuori udienza del 05.02.04, ut supra); tenuto conto delle societa' nei cui confronti la rinnovazione dell'atto di citazione non e' avvenuta (sempre ut supra); l'integrazione del contraddittorio in esame interessa comunque ancora un centinaio di societa'; - la notifica nei modi ordinari del ricorso per riassunzione e dell'ordinanza del Tribunale, cosi' come ordinata dal Giudice, si rileva estremamente difficoltosa (se non addirittura impraticabile) sia per il rilevantissimo numero dei destinatari (come detto, un centinaio); sia, ancora per l'esiguita' del termine concesso dal Giudice. Tutto cio' premesso, il sottoscritto difensore, CHIEDE che la S.V., letta l'istanza che precede, Voglia autorizzare il Comune di Lacchiarella - ai sensi dell'art. 150 c.p.c. - a notificare il ricorso in riassunzione, unitamente all'ordinanza 07.04.10 del Tribunale di Milano (cosi' ottemperando all'ordine di integrazione come disposto dal predetto Tribunale), attraverso la forma dei pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.. Con osservanza. Si allega: 1) copia ricorso in riassunzione datato 11.09.09 (e depositato il 09.10.09) del Comune di Lacchiarella; 2) copia ordinanza 07.04.10 Tribunale di Milano, sez. I, R.G. n. 11962/97. Milano, 27 luglio 2010. F.to Avv. Giovanni Mariotti. Tribunale di Milano, sez. 1° civile. Depositato oggi 27 lug. 2010. Per il Cancelliere firma illeggibile > > < < Il Presidente delegato, letto quanto precede, autorizza la notifica a mezzo pubblici proclami come richiesto. Milano 27 luglio 2010. F.to il Pres. del. A. Vanoni Tribunale di Milano 1° sez. civile. Depositato oggi 28 lugl. 2010. Per il Cancelliere firma illeggibile > > Tutto cio' premesso, il Comune di Lacchiarella, come sopra rappresentato e difeso, in ottemperanza all'ordinanza resa in udienza in data 07.04.10 dal Tribunale di Milano, sez. I°, Dott. Gattari (sopra riproposta in copia autentica), INTEGRA il contraddittorio per l'udienza del 21 (ventuno) DICEMBRE 2010, ore 11,00, nella causa con R.G. n. 11962/97 pendente avanti il Tribunale di Milano, I° sezione civile, Dott. Gattari, nei confronti delle seguenti societa' originariamente convenute nel predetto giudizio R.G. n. 11962/97 (alle quali non e' stato notificato il ricorso per riassunzione e/o nei cui confronti non e' intervenuta declaratoria di estinzione parziale del giudizio); in particolare, come da provvedimento del Tribunale, si provvede a notificare per pubblici proclami il ricorso in riassunzione 11.09.09 (sopra riportato in copia autentica) e l'ordinanza 07.04.10 (parimenti allegata in copia autentica) alle seguenti societa': 1) ACRAF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 04011 Aprilia (LT); Via Guardapassi n. 8, elett. dom. presso Avv. Lorenzo F. Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano 2) Alluminio Mauceri S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20070 Borghetto Lodigiano (LO), Via Provinciale n. 6, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 3) Fallimento AMC S.P.R.E.A. S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore pro-tempore Sig. Luigi Jemoli, in Varese, P.zza Montegrappa n. 12; nonche' con sede in 21050 Castelsepio (VA); Fraz. Molino Zacchetto; nonche' elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 4) Clariant Life Science Moleculos Italia S.p.A., gia' Archimica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 21100 Varese, Via Dandolo n. 4, elett. dom. presso Avv. Anna Pazzi, Via Crocefisso n. 12, Milano 5) Ashland Chemical Italiana S.p.A. ora Ashland Italia S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via G. Watt n. 42, elett. dom. presso Avv.ti Silvano Enne, Andrea Mazziotti, Aulo Cossu, P.zza Belgioioson. 2, Milano 6) Bayer S.p.A. ora Bayer Italia S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, V.le Certosa n. 126/130, elett. dom. presso Avv.ti Gregorio Leone, Pier Giuseppe Torrani, Valeria Fontana, C.so Magenta n. 63, Milano 7) Eredi di Braglia Rimoldi Sandrina, residente in Milano, Via Lomazzo n. 34, elett. dom. presso Avv.ti Giacinto Favalli e Salvatore Trifiro', Via S. Barnaba n. 32, Milano 8) Fallimento C.F.M. S.r.l., in persona del curatore pro-tempore Sig. Gianfranco Benvenuto, in Milano, V.le Corsica n. 3; nonche' con sede in Milano, Via Podgora n. 13, nonche' elett. dom. presso Avv.ti Luigi Ratti e Alessandra Ratti, Via Freguglia n. 8, Milano 9) Cambiaghi Giuseppe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20099 Sesto San Giovanni, Via Marelli n. 165, elett. dom. presso Avv.ti Giovanni Brambilla Pisoni e Daria Pesce, Via C. Battisti n. 23, Milano 10) Carrozzeria Pirovano di F. Pirovano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20064 Gorgonzola (Milano), Via Trieste n. 99, elett. dom. presso Avv. Enrico Cerea, Via C. Goldoni n. 60, Milano 11) Valeo Cablaggi e Commutazione S.r.l. gia' Sylea Italia S.r.l. gia' Cavis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10100 Torino, Via Colli, elett. dom. presso Avv.ti F. M. Plantade e Emilio Amadio, Via Visconti di Modrone n. 1, Milano 12) Chimica Industriale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10040 Rivalta Torinese (TO), Via Piossasco n. 114, elett. dom. presso Avv. Giuseppe Siniscalchi, Via dei Giardini n. 10, Milano 13) Ciba Specialty Chemicals S.p.A gia' Ciba Geigy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 21040 Origgio (VA), S.S. 233 Varesina, elett. dom. presso Avv. Corrado Cocuzza, Via Pergolesi n. 2, Milano 14) Cooperativa Farmaceutica S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Passione n. 8, 15) Copyr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20032 Cormano (Milano), Via Nazionale dei Giovi n. 6, elett. dom. presso Avv.ti Giampaolo Salsi e Lorenzo F. Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano 16) Crown - Cork Italia Comp. Tappi Corona S.p.A. gia' Crown Cork Company Italy Compagnia Tappi Corona S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, V.le Regina Giovanna n. 9, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 17) Diana De Silva S.p.A. - Diana De Silva Cosmetiques S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20032 Cormano (Milano), Via Gramsci n. 45, elett. dom. presso Avv.ti Alberto Santa Maria e Claudio Biscaretti di Ruffia, L.go Toscanini n. 1, Milano 18) Ecolinea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10040 Leini (Torino), Via Torino n. 120, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 19) FER.OL.MET. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Vicenza, Via Corelli n. 42, elett. dom. presso Avv. Giovanni Natale, Via P.zza F.lli Bandiera n. 13, Milano 20) Hickson Coatings Italia S.p.A. gia' Multiresine S.p.A. gia' Galstaff S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 21020 Mornago (VA), Via Stazione n. 90, elett. dom. presso Avv. S. Pravettoni, Via S. Andrea n. 19, Milano 21) I.P.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 62012 Civitanova Marche (MC), Strada Giulia, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 22) IGAM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Genova, Via P. Pastorino n. 38/24b; elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 23) Ilver Cantiere Nautico S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20035 Lissone (MI), Via Cattaneo, elett. dom. presso Avv. Sergio Pandolfi, Via Freguglia n. 10, Milano 24) Impresa Maffei S.n.c. di Giovanni Maffei, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20037 Paderno Dugnano (Milano), Via Marzabotto, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 25) Nuroll S.p.A. gia' Isea Finanziaria S.p.A. gia' Isea Industrie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 15050 Carbonara Scrivia (Al), C.so Gemeva n. 18, elett. dom. presso Avv.ti Enrico Merli e Giorgio Baldini, Via Cerva n. 20, Milano 26) Italpino Mec S.a.s. di Rag. Borelli & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 22032 Albese con Cassano (CO), Via Montello n. 23, elett. dom. presso Avv. Tina Cavallaro, Via T. Grossi n. 2, Milano 27) Limonta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 22041 Costamasnaga (LC), Via C. Battisti n. 15, elett. dom. presso Avv. M. Dominique Feola, Gall. San Babila n. 4/d, Milano 28) MA-FRA S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20051 Limbiate (MI), Via Giotto n. 44, elett. dom. presso Avv. Selvino Beccari, Via Fabio Filzi n. 23, Milano 29) Magis Farmaceutici S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 25125 Brescia, Via Cacciamali n. 34\38, elett. dom. presso Avv. Cinzia Ferradini, Via Domodossola n. 17, Milano 30) Meccanottica Mazza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20048 Carate Brianza (MI), Via Riva n. 5, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 31) Milesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20010 Bareggio (Milano), Via Varese n. 2, elett. dom. presso Avv.ti Giovanni e Claudia De Marchi, Corso XXII Marzo n. 4, Milano 32) Reckitt Benckiser Italia S.p.A. gia' Mira Lanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Lampedusa n. 11\a, elett. dom. presso Avv. Emanuele Covi, Via Mascagni n. 15, Milano 33) Lear Corporation Italia S.p.A. gia' NO. SAG. Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 28060 Nibbia Frazione di San Pietro Mosezzo (Novara), Via Nibbia n. 2\4, elett. dom. presso Avv.ti Origoni della Croce, Lanero, Vecchi, P.zza Belgioioso n.2, Milano 34) Necchi Macchine Per Cucire S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 27100 Pavia, V.le della Repubblica n. 34, elett. dom. presso Avv. Ermanno Canelli, Via Lanzone n. 40, Milano 35) Neophane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20017 Rho (MI), Via Verbano n. 5, elett. dom. presso Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano, Via dei Martiri n. 3, Rho (MI) 36) Nobel Chemicals S.p.A. ora Nobel Chemicals S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, P.zza Repubblica n. 32, elett. dom. presso Avv. Augusto Bianchi, Via Barozzi n. 1, Milano 37) Novachem S.r.l. ora Glaxosmithkline S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via G. Fantoli n. 7, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 38) Novaxpren S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Montenapoleone n. 5, elett. dom. presso Avv. Attilio Bertelli, V.le Lazio n. 21, Milano 39) Nymco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20032 Cormano (MI), Via Nazionale dei Giovi n. 6, elett. dom. presso Avv.ti Salsi e Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano 40) P.I.A.D. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20080 Ozzero (MI), Via L. da Vinci n. 22/28, elett. dom. presso Avv. Ermanno Canelli, Via Lanzone n. 40, Milano 41) P.M. di Panzeri Rosy, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20036 Meda (MI), Via Gorizia n. 22, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 42) P.R.G. Sas di M. Fanti & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Gaffurio n. 2, elett. dom. presso Avv. Marco Bellora, V.le Cassiodoro n. 3, Milano 43) Fallimento Bardiafarma S.p.A. in liquidazione gia' Chong Kun Dan Italia Spa gia' Parekh Chemical Italia S.p.A. ex Nelson S.p.A., in persona del curatore pro-tempore Sig. Antonio Novati, in 20077 Melegnano, Via Roma n. 40; nonche' con sede in Milano, Via V. Pisani n. 8/a; nonche' elett. dom. presso Avv. Giovanni De Berti, Via S. Paolo n. 7, Milano 44) Pierrel S.p.A., in persona del legale rappresentante , con sede in 80100 Napoli, Via Depretis n. 88, elett. dom. presso Avv.ti Luigi Bellini, Francesco Bellini, Luca Zendali, Via Silvio Pellico n. 12, Milano 45) Ireos S.r.l. gia' Procos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 28062 Cameri (NO), Via Matteotti n. 249, elett. dom. presso Avv. Stefano Soncini, V.le Elvezia n. 12, Milano 46) Recuperi Bresciana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei Lavoratori n. 44, elett. dom. presso Avv. Barbara Torregiani, Via Massena n. 4, Milano 47) Rohm and Hass Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20060 Gessate (MI), Via della Filanda, elett. dom. presso Avv.ti Salsi e Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano 48) S.D.M. Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cassano d'Adda (MI), Via Milano n. 16\F, elett. dom. presso Avv. Marco Viviani, Gall. San Babila n. 4/a, Milano 49) ST Microelectronics S.r.l. gia' S.G.S. Thompson Microelectronics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20041 Agrate Brianza (MI), Via Olivetti n. 2, elett. dom. presso Avv. Marco Viviani, Gall. San Babila n. 4/a, Milano 50) Officina Meccanica Schiatti Angelo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20038 Seregno (MI), Via alla Porta, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 51) Dipharma S.p.A. gia' Secifarma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20021 Baranzate fraz. di Bollate, Via Bissone n. 5, elett. dom. presso Avv. Stefano Soncini, V.le Elvezia n. 12, Milano 52) Sifavitor S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20090 Casaletto Lodigiano, Via dei Livelli n. 1, elett. dom. presso Avv.ti Nodari, Vecchioni e De Bosio, Via Senato n. 12, Milano 53) Star Stampa Tessuti Artistici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 22070 Oltrona S. Mamette (CO), Via Domignoni, 2, elett. dom. presso Avv.ti Pierluigi Mantini e Elisabetta Mariotti, P.zza S. Maria Beltrade n. 2, Milano 54) 3M Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20090 Settala (MI), Via F.lli Rosselli n. 1, elett. dom. presso Avv. Matteo Zapelli, Via Cornaggia n. 10, Milano 55) Intek S.p.A. gia' Teckecomp S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10015 Ivrea (TO), Via Jervis n. 77, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 56) Uniroyal Chimica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 04100 Latina, Via delle Industrie n. 40, elett. dom. presso Avv. Silvano Enne, P.zza Belgioioso n. 2, Milano 57) V.D.A. S.p.A. gia' V.D.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 43036 Fidenza (PR), Via Emilia Ovest n. 59, elett. dom. presso Avv. Gaetano Capasso, V.le Premuda n. 10, Milano 58) Lundbeck Pharmaceuticals Italia S.p.A. gia' Vis Farmaceutici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 35100 Padova, V.le Industria n. 54, elett. dom. presso Avv.ti Salsi e Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano 59) Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, elett. dom. presso Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Freguglia n. 1, Milano 60) Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, elett. dom. presso Avv. Luigi Mariani, C.so Porta Vittoria n. 13, Milano 61) PPG Industries Italia S.p.A. gia' IVI S.p.A. gia' Industria Vernici Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Priv. G. La Masa n. 20, elett. dom. presso Avv. Giampaolo Salsi, Via Festa del Perdono n. 10, Milano 62) Sopaf S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, L.go Richini n. 6, elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano 63) Ettore Carinelli, residente in Milano, Via Turati n. 3, elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano 64) Alessandro Sassi, residente in Milano, Via G. Boni n. 32, elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano 65) Costantino Coccoli, residente in 26900 Lodi (LO), Cascina S. Eugenia, elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano 66) Atlas Europol S.p.A. ora ICI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 21020 Ternate (VA), Via Mazzini n. 58, elett. dom. presso Avv.ti Magnocavallo e Courir, Via Merlo, 4, Milano 67) Cogolo Torino S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10100 Torino, C.so Stati Uniti n. 41, elett. dom. presso Avv. Silvia Trupiano, Via Bigli n. 19, Milano 68) E.S.A. S.a.s. di Marchesin F. & C. gia' Fer Oil Marchesin S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 30170 Mestre (VE), Via S.M. dei Battuti n. 3, elett. dom. presso Avv. Pietro Bembo, C.so Porta Vittoria n. 17, Milano 69) ICI PHARMA S.p.A. ora ICI International Chemical Industry S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20040 Caponago (Milano), Via dell'Industria, elett. dom. presso Avv. Francesca Vitale, Via S. Pellico n. 12, Milano 70) ABC Farmaceutici S.p.A. gia' Unibios S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 28069 Trecate (NO), Via S. Pellico n. 3, elett. dom. presso Avv. Annamaria Pascale, C.so Italia n. 6, Milano 71) Quadrifoglio S.p.A. gia' Fiorentinambiente gia' A.S.N.U., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 50100 Firenze, Via M. Lupo, elett. dom. presso Avv. Eleonora Olivieri, C.so Venezia n. 10, Milano 72) TNT Logistics Holding Italy gia' S.T.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10022 Carmagnola (TO), Strada Chieri n. 130, elett. dom. presso Avv.ti Claudio Novebaci e Monica Russomando, Via Archimede n. 56, Milano 73) Alkalis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20099 Sesto S. Giovanni (MI), V.le Gramsci n. 224, elett. dom. presso Avv.ti Giuseppe Gibilisco e Francesco Mantovani, Via s. Senatore n. 6/1, MIlano 74) Mafel S.r.l. gia' Stella S.p.A. ora Imm.re La Cometa 75, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20041 Agrate Brianza (MI), Via Matteotti n. 158\160, elett. dom. presso Avv.ti Alcide, Marco e Paolo Villani, V.le R. Margherita n. 43, Milano 75) Bianchi A. E G. S.p.A. (C.F. 00722240157) ora Europoligrafico S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via dei Bossi n. 4; 76) COF S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Palladio n. 4; 77) Croda Inks S.p.A. (C.F. 00770520153) ora Croda Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mortara (PV), Via Pietro Grocco n. 917; 78) Farchemia S.p.A. (C.F. 00633810163) ora IFF S.p.A. (gia' Finanziaria Treviglio S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via G. Marcora n. 6; 79) Ferrando Luca (C.F.: FRRLCU62E23I480F), in persona del titolare pro-tempore, con sede in 17047 Vado Ligure, Via Piave n. 33; 80) Fonderia Mapelli S.n.c. (C.F.: 00210510137), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Olginate (LC), Via dell'Industria n. 28; 81) Novasint-Bauman S.r.l. (C.F.: 00803080150), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 24040 Calvenzano, Via Vailate n. 22; 82) Optinova S.r.l. (C.F. 06556560156) ora ORSI MAZZUCCHELLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 21043 Castiglione Olona, Via Santino e Pompeo Mazzucchelli n. 7; 83) Sait S.r.l. in liquidazione (C.F. 00278560123), in persona del Liquidatore pro-tempore, con sede in 21052 Busto Arsizio, Via Ferrer n. 25/27; 84) Saporiti Italia S.p.A. (C.F.: 00184470128) in concordato preventivo, in persona del Commissario pro-tempore, Sig. Pietro Scolari, con sede in 21010 Besnate (VA), Via G. Marconi n. 23; 85) Schermolux S.r.l. (C.F. 00770470151), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20060 Pessano con Bornago, Via Montegrappa n. 105; 86) S.I.A.P.A. S.p.A. (C.F.: 00282950633) ora Agricap S.p.A. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 00155 Roma, Via Tor di Sapienza n. 172; 87) Speed Print Italiana (C.F.: 01607990346) ora Soplaril Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20024 Garbagnate Milanese, Via dei Pioppi n. 22; 88) Stec S.p.A. (C.F.: 07664240582), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 00185 Roma, Via dei Mille n. 1. L'odierna integrazione del contraddittorio viene fatta, come da autorizzazione del Tribunale di Milano (sez. I) con decreto 27.07.10, attraverso notifica per pubblici proclami con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei sopra-estesi ricorso per riassunzione datato 11.09.09, con pedissequo decreto fissazione udienza datato 23.10.09; verbale di udienza 07.04.10 avanti al Tribunale di Milano, sez. I, Dott. Gattari, causa R.G. n. 11962/97; istanza del Comune di Lacchiarella ex art. 150 c.p.c. 27.07.10 con pedissequo decreto presidenziale di autorizzazione 27.07.10. Milano, 21 settembre 2010 EG/t Firmato: Avv. Giovanni Mariotti T10ABA9664