TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
- Sez. I - R.G. n. 11962/97
- G.I. Dott. P. Gattari -

 
              ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 
                 CON NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 
(GU n.114 del 25-9-2010)
   
   
              ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 
                 CON NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Nel giudizio promosso da: 
    COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco  pro-tempore,  con
l'Avv. GIOVANNI MARIOTTI, - attore - 
  CONTRO 
  A.C.S. DOBFAR S.p.A. + altri conferitori di rifiuti. - convenuti - 
  Il COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore,  con
sede  in  20084  Lacchiarella,  P.zza  Risorgimento   n.   1   (C.F.:
80094250158), rappresentato e  difeso  dall'Avv.  GIOVANNI  MARIOTTI,
come da mandato in atti, 
  Premesso in fatto che: 
    a) Con atto di citazione in riassunzione 11.09.09, depositato  in
data 09.10.09, il Comune di Lacchiarella riassumeva la causa indicata
in epigrafe, avanti al Tribunale di Milano,  sez.  I°  civile,  Dott.
Gattari, come  da  atto  in  riassunzione  e  da  pedissequo  decreto
23.10.09 di fissazione della data di udienza al 7 aprile 2010, che si
riportano in copia autentica e che costituiscono parte integrale  del
presente: 
      < < TRIBUNALE CIVILE DI MILANO 
      - Sez. I - R.G. n. 11962/97 - G.I. Dott Gattari - 
      ATTO DI RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 303 C.P.C. 
      DA PARTE DEL COMUNE DI LACCHIARELLA 
  Nella causa promossa da: 
    COMUNE DI  LACCHIARELLA,  in  persona  del  Sindaco  pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv.  Giovanni  Mariotti  con  studio  in
Milano,  L.go  Schuster  n.  1  con   procura   conferita   nell'atto
introduttivo del presente giudizio, 
  CONTRO 
  A.C.S. DOBFAR S.p.A., con gli Avv.ti Maurizio Sanvito e Paolo Gobbi
+ altri. 
 
                            Premesso che 
 
  1. In data 13.10.97 ad iniziativa del Comune di Lacchiarella veniva
notificato - per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. - a
tutti i conferitori di rifiuti tossico-nocivi  presso  la  raffineria
ex-Omar di Lacchiarella, atto di citazione  avanti  il  Tribunale  di
Milano (doc. 6). 
  2. Attraverso  il  suindicato  atto  di  citazione,  il  Comune  di
Lacchiarella conveniva in giudizio una serie di societa' per sentirle
condannare   (accertata   la   responsabilita'   delle   stesse   nel
conferimento  di  rifiuti  tossico-nocivi   in   quantita'   pari   a
complessive 57.000 tonnellate) al risarcimento: 
    -  dei  danni   patrimoniali   (da   trasferimento,   stoccaggio,
smaltimento  dei  rifiuti  e  di  messa   in   sicurezza   del   sito
quantificabili; di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi
inquinati dei rifiuti e oltre tutte le ulteriori spese che  dovessero
rendersi necessarie per l'integrale recupero del territorio); 
    - e del danno c.d. all'ambiente inteso  in  senso  giuridico  (ex
art. 18 L. n. 349/86), da quantificarsi in corso di causa, per  mezzo
di espletanda C.T.U. 
  3. All'udienza di prima comparizione del 13.10.98 il G.I.  Dott.ssa
Migliaccio  "rilevato  che  la  citazione  da  parte  del  Comune  di
Lacchiarella e' estremamente generica  sia  per  quanto  concerne  il
petitum sia per quanto concerne la narrativa  dei  fatti  relativa  a
ciascun  convenuto,  visto  l'art.  164,  penultimo   comma   c.p.c."
concedeva  "termine  all'attore  per  integrare  la   citazione   nei
confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti  di
quelli non costituiti fino al 28.02.99, invitandolo a specificare  le
singole  conclusioni  nei  confronti  di  ciascuna  parte,   rilevato
altresi' che non vi e' perfetta coincidenza tra le conclusioni di cui
alla Gazzetta Ufficiale e quelle degli atti depositati  in  causa"  e
rinviava la causa all'udienza del 04.05.99. 
  4.  Con  istanze  del  08.02.99,  08.05.00,  02.05.01,  22.05.02  e
14.05.03 l'attore chiedeva il differimento della suddetta udienza per
oggettiva impossibilita' a rispettare il termine concesso (doc. 7). 
  5. Con successivi provvedimenti, il  G.I.  differiva  di  volta  in
volta l'udienza fino a fissarla al 09.11.04; concedendo  termine  per
l'integrazione e rinnovazione della citazione sino al 30.06.04  (doc.
8). 
  6. Alla suindicata udienza del 09.11.04 il Comune di Lacchiarella: 
    a) rinunciava (e/o ribadiva la  rinuncia  gia'  intervenuta  alla
prima udienza) agli atti nei confronti di alcune societa'; 
    b) comunicava di non aver proseguito il  giudizio  (omettendo  di
rinnovare l'atto di citazione) nei confronti di societa' fallite  e/o
cessate e/o cancellate (doc. 26); 
    c) infine, informava il Giudice dell'intervenuta transazione (con
reciproca rinuncia alle domande e/o  eccezioni  svolte  nel  presente
giudizio) nei confronti di un lungo elenco di societa'. 
  7. Alla medesima udienza, i legali di alcune  societa'  informavano
che  le  proprie  assistite  erano  fallite  (nelle  specie,  Chimica
Industriale; C.F.M. S.r.l.; Igam; A.M.C. Sprea S.p.A.)  o  cessate  a
seguito di fusione  e/o  incorporazione  (Secifarma  S.p.A.;  Diachem
S.p.A.; S.D.M.  Trasporti).  Per  tali  ragioni,  i  predetti  legali
chiedevano disporsi l'interruzione del processo. 
  8. Diversi legali delle societa' convenute chiedevano altresi'  che
venisse  disposta  l'estinzione  del   giudizio   in   epigrafe   per
inosservanza  del  termine  inizialmente  concesso  dal  Giudice  (e,
successivamente,  prorogato   dallo   stesso   magistrato)   per   la
rinnovazione dell'atto di citazione assumendo  la  perentorieta'  del
suddetto termine. 
  9. Il Giudice, con provvedimento reso al termine  dell'udienza  del
09.11.04: 
    a) innanzitutto, dichiarava estinto il giudizio "per  l'attore  e
tutte le parti nei cui confronti vi e' stata rinuncia agli atti i cui
procuratori sono oggi presenti in udienza e non  si  sono  opposti  a
tale dichiarazione o hanno espresso riserva (P.R.G. S.a.s. -  Impresa
Maffei - Novachem) (doc. 36, gia' depositato al n. 26)"; 
    b) rigettava l'istanza di dichiarazione di  estinzione  (proposta
da alcuni convenuti) per inosservanza del  termine  concesso  per  la
rinnovazione della citazione; 
    c) preso atto dell'intervenuto fallimento di  alcune  societa'  e
del  "venir   meno"   di   altre,   dichiarava   l'interruzione   del
procedimento. 
  10. Successivamente, con istanza  datata  21.03.05,  il  Comune  di
Lacchiarella chiedeva al Giudice di fissare una nuova udienza al fine
di poter riassumere  il  giudizio  interrotto.  Come  previsto  dalla
Giurisprudenza, l'atto di riassunzione (pur valendo nei confronti  di
tutte  le  parti  convenute  nei  cui  confronti  l'azione  e'  stata
promossa, senza che sia poi intervenuta rinuncia) e' stato notificato
< < soltanto alle altre parti costituite e non  anche  ai  contumaci,
non rientrando tale atto, neppure a  seguito  della  decisione  della
Corte costituzionale n. 89/317, nell'elenco di quegli  tassativamente
indicati  nell'art.  292  c.c.,  per  i  quali   e'   prescritta   la
notificazione al contumace > > (Cass. Civile  n.  8728/98;  conf.  n.
2389/94; n. 1918/85). 
  11.   All'udienza   del   21.11.06   (fissata   a   seguito   della
riassunzione), il Comune di Lacchiarella dava  atto  dell'intervenuta
rinuncia agli atti e all'azione nei confronti di  ulteriori  societa'
che avevano transato. Il Giudice, in punto, chiedeva  che  l'atto  di
rinuncia venisse notificato a tali societa' (incombente che la difesa
comunale ha poi  svolto).  Il  Giudice,  poi,  concedeva  alle  parti
termini per il deposito delle memorie ex art. 180 c.p.c.. 
  12. All'udienza  del  20.11.07  (avanti  al  nuovo  G.U.,  Dott.ssa
Ortolan),  il  Comune  di  Lacchiarella  dava   atto   di   ulteriori
transazioni e chiedeva termini ex art. 183 c.p.c.. Il legale  di  una
parte convenuta dava atto della morte della propria  cliente  (Sig.ra
Sandra Rimoldi Braglia); come pure  veniva  dato  altresi'  atto  del
decesso  del  procuratore  di  altra  societa'  convenuta  (Farmabios
S.r.l.). Il Giudice, per l'effetto, dichiarava una nuova interruzione
del processo. 
  13. Il giudizio veniva nuovamente riassunto nei  termini  di  legge
dall'attore Comune di Lacchiarella. Ancora una volta, per i motivi in
diritto esposti al punto 10 (ut supra), l'atto  di  riassunzione  del
Comune di Lacchiarella e' stato notificato alle  parti  "costituite",
con eccezione quindi: 
    - sia di quelle contumaci; 
    - che di quelle  che,  pur  essendosi  a  suo  tempo  costituite,
avevano nel frattempo raggiunto una  transazione  con  il  Comune  di
Lacchiarella (o per le quali la P.A. ha deliberato, per altri motivi,
di non voler proseguire nell'azione). 
  14. All'udienza del 18 settembre 2008 (successiva  all'interruzione
dichiarata  il  20.11.07)  il  Comune  di  Lacchiarella  chiedeva  la
concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.. Il Giudice  si  riservava
ogni decisione. 
  15. Con ordinanza 22.10.08 resa  a  scioglimento  della  suindicata
riserva, il Giudice Dott.ssa Ortolan concedeva alle parti  i  termini
ex art. 183 c.p.c., rinviando la  causa  all'udienza  del  28  aprile
2009. 
  16. Il Comune di Lacchiarella con la memoria ex  art.  183  c.p.c.,
oltre a replicare alle eccezioni  avversarie,  precisava  le  proprie
conclusioni < < riducendo e limitando (in relazione al "quantum")  la
domanda risarcitoria al quantitativo dei conferimenti riferibili >  >
alle sole societa' nei cui confronti il giudizio proseguiva (societa'
che, all'epoca,  venivano  indicate  in  un  totale  di  n.  33).  In
particolare,  il  Comune  di  Lacchiarella  formulava   le   seguenti
conclusioni: 
    < < In via preliminare, accertare e dichiarare: 
      a) che negli anni 1986/1992 sono stati  conferiti  alla  Petrol
Dragon,  presso  lo  stabilimento  ex-Omar  di  Lacchiarella  rifiuti
tossico-nocivi in quantita' pari a 57.000 tonnellate; 
      b)  che,  in  particolare,  come  risulta   dal   registro   di
carico-scarico  della  Petrol  Dragon  (doc.  14)  presso  il  citato
stabilimento ex Omar di  Lacchiarella,  le  societa'  attualmente  in
giudizio hanno conferito i seguenti quantitativi: 
  1. A.C.S. DOBFAR S.p.A., kg. 760.465 + kg.  692.865  (quale  Dobfar
S.p.A.) = totale kg. 1.453.330; 
  2. ALLUMINIO MAUCERI S.r.l. in Liquidazione, kg. 5.480; 
  3. BITOLEA S.p.A., kg. 928.420; 
  4. SOLMAG S.p.A. (gia' Solchem Italiana S.p.A.; gia' Lagoratori Mag
S.p.A.), kg. 568.810; 
  5. DECOMAN S.r.l., kg. 14.250; 
  6. DELCA ECOLOGICA S.a.s, kg. 5.215; 
  7. DIACHEM S.p.A.,  kg.  305.345  +  kg.  165.120  (quale  S.I.F.A.
S.p.A., ora Diachem S.p.A.)= kg. 470.465; 
  8. DUCOIL CHIMICA S.r.l., kg. 910.570; 
  9. ECOCHIMICA DI L. RIGAMONTI, kg. 173.425; 
  10. ECOLIFE S.r.l. in liquidazione, kg. 48.220; 
  11. ECOLINEA S.r.l., kg. 357.215; 
  12. ERREGIERRE S.p.A., kg. 866.010; 
  13. FARMABIOS S.p.A., kg. 673.220; 
  14. F.LLI LAMBERTI S.p.A. kg. 685.910; 
  15. KEFAR S.p.A. (gia' IRCA S.p.A.), ora  ACS  DOBFAR  S.p.A.,  kg.
34.255; 
  16. ITALTEL TECNOELETTRONICA S.p.A. kg. 67.005; 
  17. JELLY WAX S.r.l. kg. 10.085; 
  18. LAVORAZIONI CHIMICHE (LA.CHI.) S.r.l., kg. 119.750; 
  19. LA VICHIMICA S.p.A., kg. 2.392.515; 
  20. LUSOCHIMICA S.p.A., kg. 791.295; 
  21. NUOVA FUSTAMERIA  ROCCA  BRIVIO  S.n.c.  in  Liquidazione,  kg.
21.845; 
  22. BARDIAFARMA S.p.A. (gia' CHONG KUN DANG, e gia'  PAREK  CHEMICH
EX NELSON), kg. 203.295; 
  23. SERVIZI COSTIERI S.r.l., kg. 401.745; 
  24. S.I.E.S. S.p.A., kg. 26.145; 
  25. S.I.M.S. S.r.l., kg. 25.280; 
  26. SOLINTER S.r.l. in liquidazione, kg 333.550; 
  27. S.I.L.I. S.p.A. (gia' TRAU S.p.A. in Liquidazione), kg. 10.715; 
  28. BIANCHI A E G S.p.A. (ora Europoligrafico), kg. 9.835; 
  29. IMPLA RESINE S.r.l., kg. 227.945; 
  30. D.D.S. SANIFICAZIONE S.r.l., kg. 145.300; 
  31. I.C.I. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY S.p.A., kg. 21.610; 
  32. SIAPA S.p.A. (ora AGRICAP S.p.A.), kg. 36.560; 
  33. TESSITURA BRESCIANA S.p.A., kg. 8.270; 
      c) che il conferimento di rifiuti tossico-nocivi da parte delle
societa' convenute (ed abusivamente stoccati presso  lo  stabilimento
ex Omar di Lacchiarella) ha causato al Comune di Lacchiarella: 
  I) danni patrimoniali: 
    - di trasferimento, stoccaggio,  smaltimento  dei  rifiuti  e  di
messa  in  sicurezza   del   sito   quantificabili   -   al   momento
dell'introduzione del presente giudizio - in Euro 15.850.062,23 (pari
a L. 30.690.000.000, doc. 12),  oltre  I.V.A.,  o  in  quella  misura
maggiore o minore che verra' determinata in corso di causa in ragione
della documentazione prodotta nonche' a mezzo di  espletanda  C.T.U.,
eventualmente anche con ricorso a criteri equitativi  (ex  art.  1226
c.c.); 
    - relativi ai costi di bonifica del territorio  e  di  ripristino
dei  luoghi  inquinati   dei   rifiuti,   allo   stato   non   ancora
quantificabili (perche' relativi ad attivita' ancora in corso) e  che
ci  riserva  pertanto  di  quantificare  in  corso  di  causa,  anche
eventualmente a mezzo di espletanda C.T.U. o con  ricorso  a  criteri
equitativi (ex art. 1226 c.c.); 
    -  oltre  tutte  le  ulteriori  spese  che   dovessero   rendersi
necessarie per l'integrale recupero del territorio; 
  II) danno c.d. all'ambiente inteso in senso giuridico (ex  art.  18
L. n. 349/86): 
    da quantificarsi in corso  di  causa,  per  mezzo  di  espletanda
C.T.U. o eventualmente anche con il  ricorso  a  criteri  equitativi,
tenendo conto dei seguenti elementi: 
    -  la  gravita'   della   colpa   individuale   (desumibile   dal
quantitativo  di  rifiuti   tossico-nocivi   stoccati,   cosi'   come
documentato dai registri di carico e scarico); 
    - costo necessario per il ripristino dell'ambiente; 
    -  profitto  conseguito  dai  singoli  trasgressori,  cosi'  come
indicato in narrativa; 
      d) che, nel corso del giudizio, numerose societa' hanno aderito
ad una transazione con  il  Comune  di  Lacchiarella  (e  la  Regione
Lombardia) corrispondendo l'importo di Euro 0,14 per kg.  di  rifiuto
conferito  (con  conseguente  rinuncia  da  parte   del   Comune   di
Lacchiarella alle domande proposte nei loro confronti); 
      e)  che,  per  i  motivi  espressi  in  atti,  il   Comune   di
Lacchiarella intende  ridurre  proporzionalmente  l'iniziale  domanda
risarcitoria in relazione al minor quantitativo  (rispetto  a  quello
iniziale, di 57.000 tonnellate) di rifiuti conferiti riferibili  alle
societa'  ancora  in  causa  come  sopra   richiamate,   e   pari   a
complessivamente 12.047,54 tonnellate (o  a  quel  maggiore  o  minor
quantitativo che risultera' in corso di  causa,  anche  all'esito  di
espletando C.T.U.); 
      f) l'intervenuta estinzione del presente giudizio per tutte  le
societa' conferitrici nei cui confronti il Comune di Lacchiarella non
ha riassunto il presente giudizio per l'udienza del 18 settembre 2008
(a seguito dell'interruzione pronunciata all'udienza del 20.11.07); 
      g) l'intervenuta estinzione (parziale) del  giudizio,  ex  art.
305 c.p.c., anche nei confronti di tutte quelle  societa'  -  diverse
dalla n. 33 (ut supra) nei cui confronti il Comune di Lacchiarella ha
riassunto il giudizio - che si sono comunque costituite  con  memorie
e/o comparse senza tuttavia  riassumere  il  giudizio  interrotto  ai
sensi degli artt. 302  e  303  c.p.c.  (si  tratta,  di  IPR  S.p.A.;
Meccanottica Mazza  S.r.l.;  Delta  S.p.A.;  Impresa  Maffei  S.n.c.;
Novachem S.r.l.; Novaxpren S.r.l.);  ove  necessario,  dichiarare  ed
accertare altresi' la carenza di legittimazione (passiva, processuale
e sostanziale) e/o di diritto e/o di interesse a  stare  in  giudizio
per tali societa';  con  conseguente  nullita'  e/o  invalidita'  e/o
inesistenza degli atti, domande ed eccezioni dalle stesse proposte; 
  Conseguentemente,   in   ragione   degli   accertamenti   e   delle
declaratorie di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f)  e  g)
(ut supra), Voglia il Tribunale adito, 
    A) Nel merito, in via principale: 
      1) condannare tutte le societa' convenute (come da elenco da n.
1 a n. 33, in narrativa e al precedente punto b), in solido tra loro,
al risarcimento in favore del Comune di Lacchiarella di tutti i danni
patrimoniali: 
      - relativi ai costi trasferimento, stoccaggio, smaltimento  dei
rifiuti e di messa in sicurezza del  sito  ex  Omar  di  Lacchiarella
(punto c/I, ut supra) in relazione (e limitatamente) ai  conferimenti
eseguiti da tali societa'  presso  tale  stabilimento  pari  ad  Euro
2.546.056,78 (Euro 15.850.062,23/75.000 t.  x  12.047,54  t.),  oltre
I.V.A.; o in quella somma maggiore o minore che risultera'  in  corso
di causa, in ragione della documentazione prodotta nonche' a mezzo di
espletando C.T.U., eventualmente con ricorso a criteri equitativi; 
      - di  bonifica  del  territorio  e  di  ripristino  dei  luoghi
inquinati dei rifiuti, con riferimento  al  quantitativo  di  rifiuti
conferito dalle societa' ancora in causa, in quella misura che verra'
successivamente quantificata in corso di causa, ovvero che risultera'
all'esito dell'espletanda C.T.U., anche in via equitativa; 
      -  oltre  tutte  le  ulteriore  spese  che  dovessero  rendersi
necessarie per l'integrale recupero del territorio. 
  Il tutto oltre interessi  legali,  e  rivalutazione  monetaria  dal
dovuto al saldo; 
    2) condannare tutte le societa' convenute (come da elenco da n. 1
a n. 33, in narrativa , e al precedente punto b), in solido tra loro,
al risarcimento - in favore del Comune di Lacchiarella  -  del  danno
c.d. all'ambiente inteso in senso giuridico (ex art. 18 L. n. 349/86)
riferibile al  quantitativo  di  rifiuti  complessivamente  conferito
dalle societa'  ancora  in  causa,  e  illecitamente  stoccati  nello
stabilimento ex Omar di Lacchiarella, in quella misura che risultera'
in corso di causa, per mezzo di espletando C.T.U. e/o  per  mezzo  di
criteri equitativi, tenendo conto dei seguenti elementi: 
      - gravita' della colpa individuale (desumibile dal quantitativo
di  rifiuti  tossico-nocivi  stoccati,  cosi'  come  documentato  dai
registri di carico e scarico); 
      - costo necessario per il ripristino dell'ambiente; 
      - profitto conseguito dai singoli trasgressori. 
    B) nel merito in via subordinata: 
      nella denegata e non creduta ipotesi in cui  il  Tribunale  non
dovesse ravvisare una responsabilita' solidale in capo alle  societa'
convenute per il titolo di cui e' causa: 
      1)  accertare  e  dichiarare  la  responsabilita'  diretta   di
ciascuna delle societa' convenute (come sopra meglio individuate) per
tutti i danni patrimoniali di cui al punto c/I (danni patrimoniali di
trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei  rifiuti  e  di  messa  in
sicurezza del sito; danni patrimoniali di bonifica del  territorio  e
di  ripristino  dei  luoghi  inquinati  dei  rifiuti;  per  tutte  le
ulteriori spese che dovessero  rendersi  necessarie  per  l'integrale
recupero del territorio, ut supra) causati al Comune di  Lacchiarella
per i conferimenti presso lo stabilimento ex  Omar  di  Lacchiarella;
conseguentemente,  condannare  ciascuna   delle   predette   societa'
convenute ancora  in  causa  al  risarcimento  dei  suindicati  danni
patrimoniali, come complessivamente quantificati ai punti  precedenti
(in  particolare,  al  punto  A/1),  in   misura   proporzionale   ai
conferimenti dei rifiuti effettuati da ciascuna di esse  rispetto  al
conferimento complessivo  (cosi'  come  risultante  dal  registro  di
carico-scarico della Petrol Dragon esistente presso gli Uffici  della
Provincia di Milano e qui riprodotto agli atti), o in quella  diversa
misura che verra' determinata a mezzo di espletanda C.T.U. nel  corso
di causa, anche eventualmente con il ricorso a criteri equitativi. 
      2)  Accertare  e  dichiarare  la  responsabilita'  diretta   di
ciascuna delle societa' convenute (come sopra meglio individuate) per
tutti i danni c.d. all'ambiente in senso giuridico di  cui  al  punto
c/II (danno non patrimoniale ex art. 18  L.  n.  349/86)  causati  al
Comune di Lacchiarella per i conferimenti presso lo  stabilimento  ex
Omar di Lacchiarella, da quantificarsi in corso di causa all'esito di
espletando CTU, anche in via equitativa; conseguentemente, condannare
ciascuna  delle  predette  societa'  convenute  ancora  in  causa  al
risarcimento dei suindicati danni ambientali ex art. 18 L. n. 349/86,
come complessivamente quantificati ai  punti  precedenti,  in  misura
proporzionale ai conferimenti dei rifiuti effettuati da  ciascuna  di
esse rispetto al conferimento complessivo (cosi' come risultante  dal
registro di carico-scarico della Petrol Dragon esistente  presso  gli
Uffici della Provincia di Milano e qui riprodotto agli  atti),  o  in
quella diversa misura che verra' determinata a  mezzo  di  espletanda
C.T.U. nel corso di causa,  anche  eventualmente  con  il  ricorso  a
criteri equitativi. 
  Il tutto oltre interessi  legali,  e  rivalutazione  monetaria  dal
dovuto al saldo. 
  C) In via istruttoria: 
    si chiede sin da ora ammettersi C.T.U.  atta  a  quantificare  il
quantitativo di rifiuti tossico-nocivi conferito da ciascun convenuto
e  abusivamente  stoccato  nell'insediamento  Petrol   Dragon   nello
stabilimento  ex-Omar  di  Lacchiarella;  nonche'  C.T.U.   volta   a
quantificare il c.d. danno all'ambiente inteso  in  senso  giuridico,
secondo gli elementi meglio specificati in narrativa. Con  ogni  piu'
ampia riserva di modificare e/o precisare le domande e  le  eccezioni
in  ragione  delle  domande  e/o  eccezioni  avversarie,  nonche'  di
ulteriormente produrre e dedurre nei termini ex art. 184  c.p.c.  che
si richiedono sin da ora. 
  D) In ogni caso: 
    con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio. >
> 
  17. All'udienza del 28.04.09 (tenutasi  avanti  al  nuovo  giudice,
Dott. Gattari),  il  Comune  di  Lacchiarella  verbalizzava  di  aver
provveduto a notificare atto di rinuncia nei confronti di SIES S.p.A.
(accettato);  nonche'  di  voler  rinunciare  all'azione  anche   nei
confronti di Ici S.p.A. e di Ecolinea S.r.l.. Il  Giudice  dichiarava
l'estinzione del giudizio nei confronti della sola SIES S.p.A.  (alla
luce dell'avvenuto deposito, in udienza, sia  dell'atto  di  rinuncia
notificato a tale societa'; sia dell'accettazione di quest'ultima). 
  18. Peraltro, sempre all'udienza del 28.04.09 (vista  l'intervenuta
dichiarazione - da parte del legale - del fallimento  di  Bardiafarma
S.p.A., gia'  Chong  Kung  Dang),  il  giudizio  in  esame  e'  stato
nuovamente dichiarato interrotto. 
  19. Si precisa che, dopo l'ennesima  interruzione,  e'  intervenuta
transazione tra il Comune di Lacchiarella  e  la  seguente  societa':
Alluminio Mauceri S.r.l.. 
  20. E' interesse dal Comune di Lacchiarella riassumere il  presente
giudizio, riproponendo  le  stesse  domande  contenute  nell'atto  di
citazione  -  cosi'  come  integrate  e  modificate   negli   scritti
successivi: ed in particolare nella memoria ex art. 183 c.p.c. -e per
sentir accogliere integralmente le domande ivi  formulate  (ut  supra
integralmente ritrascritte). 
  Per completezza, si precisa che tale atto di riassunzione e' svolto
nei confronti  delle  sole  n.  28  societa'  risultanti  dall'elenco
approvato con delibera di G.C. n. 80 del 30 giugno 2009 (doc. 37). 
  Quindi,  anche  per  tale  riassunzione  (come  accaduto   per   le
precedenti), l'atto NON viene notificato: 
  (A) alle societa'  rimaste  contumaci  ancora  parti  del  presente
giudizio (si tratta, nello specifico di: Bianchi A e G  S.p.A  -  ora
Europolografico S.p.A. - e di SIAPA S.p.A. che, pertanto, andranno ad
aggiungersi alle n. 28 societa'  cui  l'atto  di  riassunzione  viene
notificato, quali parti convenute costituite) 
  (B) alle societa' nei cui confronti il Comune  di  Lacchiarella  ha
rinunciato all'azione (vuoi per  intervenuta  transazione;  vuoi  per
altri motivi, quali - ad esempio  -il  fallimento  ecc.  ...)  -  ivi
comprese ovviamente quelle cui, per i medesimi motivi, non sono stati
notificati  i  precedenti  atti  di  riassunzione,  indipendentemente
dall'intervenuta espressa dichiarazione di estinzione del giudizio ad
opera del Giudice, ex art. 306 c.p.c.. 
  (A) Quanto alle parti contumaci ancora parti del presente giudizio: 
    la mancata  riassunzione  e'  motivata  dalla  considerazione  in
diritto che, per costante Giurisprudenza, l'atto di riassunzione (pur
valendo nei confronti di tutte le parti convenute nei  cui  confronti
l'azione e' stata promossa, senza che sia poi  intervenuta  rinuncia)
va notificato < < soltanto alle altre parti costituite e non anche ai
contumaci,  non  rientrando  tale  atto,  neppure  a  seguito   della
decisione della Corte costituzionale 89/317,  nell'elenco  di  quegli
tassativamente indicati nell'art. 292 c.c., per i quali e' prescritta
la notificazione al contumace > > (Cass. Civile n. 8728/98; conf.  n.
2389/94; n. 1918/85; n. 2315/87). 
  (B)  Quanto  alle  societa'  nei  cui  confronti   il   Comune   di
Lacchiarella ha rinunciato agli atti: 
    la mancata riassunzione  nei  loro  confronti  (indipendentemente
dalla espressa pronuncia  di  estinzione  del  Giudice  ex  art.  306
c.p.c.) e' "motivata" dai seguenti motivi in diritto. 
  Nel presente procedimento, il Comune di Lacchiarella  ha  convenuto
le societa' conferitrici dei rifiuti nello stabilimento  ex  Omar  di
Lacchiarella  per  sentirle  condannare,  in  solido   o   meno,   al
risarcimento dei danni provocati  dall'illegittimo  conferimento  dei
suindicati rifiuti. 
  La   Giurisprudenza,   sulla   scorta   dei    principi    generali
dell'ordinamento (tra gli altri, gli artt. 1304 e 1306 c.c.), ritiene
che un'obbligazione solidale passiva (quindi,  in  presenza  di  piu'
convenuti-condebitori obbligati in solido) non comporti < < sul piano
processuale  l'inscindibilita'  delle  cause  e  non  da'   luogo   a
litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore  titolo  per
rivalersi per l'intero nei confronti  di  ogni  debitore,  e'  sempre
possibile la  scissione  del  rapporto  processuale,  il  quale  puo'
svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Deriva  da
quanto precede, pertanto, che se uno solo di essi propone appello  (o
questo e' formulato solo nei confronti di uno di  essi)  il  giudizio
puo' legittimamente proseguire, senza dover estendere necessariamente
il contraddittorio nei confronti degli altri > > (Cass.  Civile  sez.
I, 25.07.08 n. 20476). 
  Alla stregua di quanto sopra dedotto, si puo' fondatamente ritenere
che l'obbligazione risarcitoria avanzata dal Comune  di  Lacchiarella
nei confronti delle societa' conferitrici di rifiuti (anche in solido
tra  loro)  abbia  dato  origine  ad  un'ipotesi  di   litisconsorzio
facoltativo tra i convenuti. 
  Pertanto, relativamente alla questione  dell'eventuale  obbligo  di
riassumere  nei  confronti  di  tutti  gli  originari  convenuti  (ad
eccezione di quelli nei cui confronti sia stato il Giudice  stesso  a
pronunciare  provvedimento  di  estinzione   per   formale   rinuncia
all'azione da parte dell'attore e accettazione, altrettanto  formale,
da parte dei convenuti), la Giurisprudenza ha cosi' sentenziato: 
    - < < in tema di litisconsorzio facoltativo con riguardo a  cause
scindibili   -   nella    specie,    proposte    per    l'adempimento
dell'obbligazione risarcitoria verso  piu'  condebitori  solidali  ai
fini della liquidazione dei danni sul quantum ... omissis ...  -  ove
all'interruzione  del  processo  per  morte  di  uno   dei   predetti
condebitori segua l'atto di riassunzione non effettuato  nel  termine
previsto  nei   confronti   dei   suoi   eredi   ma   validamente   e
tempestivamente eseguito solo nei riguardi degli  altri  coobbligati,
il  processo  e'  validamente  riassunto  solo  quanto  ai   rapporti
processuali  relativi  a  questi  ultimi  e  si   estingue,   invece,
limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del  principio  di
cui all'art. 1306 c.c. per cui, in caso di  rapporto  plurisoggettivo
solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso  un
solo contitolare dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione
> > (Cass. Civile, sez. III, 10.11.08 n. 26888, Pancari  c.  Vacirca,
Giust. Civile Mass. 2008, 11, 1596); 
    - < < nell'ipotesi di litisconsorzio  facoltativo  il  fatto  che
l'atto riassuntivo del  processo  sospeso  od  interrotto  sia  stato
notificato  a  taluno  soltanto  dei  litisconsorti   non   impedisce
l'estinzione del processo nei confronti  degli  altri,  cui  non  sia
stato  notificato,  a  differenza  dell'ipotesi   di   litisconsorzio
necessario, in cui l'atto suddetto deve essere notificato a  tutti  i
soggetto nei confronti dei quali si sia costituito originariamente il
rapporto processuale, dovendosi  altrimenti  ordinare  l'integrazione
del contraddittorio > > (Cass. Civile, sez. lav., 20.06.89 n. 2938). 
  In  conclusione,  per  le  ragioni  sopra  dedotte,  il  Comune  di
Lacchiarella ritiene che nel giudizio in esame non sussista l'obbligo
di riassumere il giudizio tra tutte le parti originarie,  trattandosi
- sul piano processuale - di ipotesi di litisconsorzio facoltativo di
cause scindibili. 
  Tutto quanto sopra premesso, il Comune di  Lacchiarella,  ut  supra
rappresentato e difeso, 
 
                               CHIEDE 
 
  che il Giudice  Unico  designato  (Dott.  Gattari)  voglia  fissare
l'udienza per la prosecuzione del giudizio indicato in epigrafe (R.G.
n. 11962/97) affinche' vengano accolte le conclusioni  formulate  dal
predetto  Comune  di  Lacchiarella  negli   atti   introduttivi   (in
particolare,  come  precisate  nella  memoria  ex  art.  183  c.p.c.:
conclusioni sopra integralmente riportate,  e  da  ritenersi  qui  di
seguito integralmente ritrascritte). 
  Si produce: 
    36. Verbale udienza 09.11.04 (gia' doc. 26); 
    37. Delibera G.C. n. 80 del 30.06.09 con allegati. 
  Milano, 11 settembre 2009, f.to Avv. Giovanni Mariotti. 
  Depositato in Cancelleria, sezione 1° civile 9 ott.  2009,  per  il
Cancelliere firma illeggibile. > > 
  < < Il Giudice istruttore, 
  letto il ricorso che precede 
  visto l'art. 303 c.p.c. 
  fissa per la riassunzione del giudizio l'udienza del  7/4/2010  ore
11,00; 
  dispone che il ricorso e il presente  decreto  siano  notificati  a
cura del ricorrente nel rispetto del  termine  a  comparire  ex  art.
163bis c.p.c.. Si comunichi. Milano 23/10/09. Il G.I., f.to Gattari. 
  Tribunale di Milano, sezione 1° civ., depositato oggi 28 ott. 2009,
per il Cancelliere firma illeggibile > > 
  b) All'udienza del 7 aprile  2010  il  Giudice,  mentre  accoglieva
l'istanza di dichiarare l'estinzione parziale verso le parti nei  cui
confronti era stata notificato l'atto di rinuncia ex art. 306  c.p.c.
(n. 10 societa'), ha invece ordinato al  Comune  di  Lacchiarella  di
integrare il contraddittorio  nei  confronti  di  tutte  le  societa'
originariamente convenute, come da provvedimento che  si  riporta  in
copia autentica e che costituisce parte integrante del presente atto: 
    < < Tribunale di Milano, sez. 1° R.G. n.  11962/97.  Nella  causa
tra Comune di Lacchiarella,  con  Avv.  Mariotti  contro  ACS  Dobfar
S.p.A. + altri. Verbale d'Udienza. Oggi 7 aprile 2010, alle ore 11.00
compare l'Avv. Giardina  in  sostituzione  dell'Avv.  Mariotti  e  la
Dott.ssa G. Garbelli ai fini della pratica professionale  nonche'  il
Dott. Bettini, il  Dott.  Martelli,  il  Dott.  Crippa,  la  Dott.ssa
Serrani e la Dott.ssa Ventura per la  pratica  professionale.  Per  i
convenuti: 1) Jelly Wax e' presente l'Avv. Coppini il quale  deposita
propria comparsa di costituzione; 2)Lamberti  S.p.A.  compare  l'Avv.
Fantigrossi; 3) Ecolige S.r.l.  compare  l'Avv.  A.  Sutti;  4)  Luso
Chimica S.p.A. compare l'Avv. Dina Guarneri in sostituzione dell'Avv.
Maltarolo; ACS Dobar, Kefar S.p.A. pra ACS Dobar LA.CHI S.r.l. e Sirs
S.r.l. compare l'Avv. Pietro Della Casa; Tessitura Bresciana  compare
l'Avv. P. Quattrin in sostituzione dell'Avv. Lugli;  DECOMAN  compare
l'Avv. Bertelli;  DDS  Sanificazione  in  liquidazione  e  concordato
preventivo l'Avv. P.  Bertazzoli;  La  Vichimica  compare  l'Avv.  T.
Cofano in sostituzione dell'Avv.  Trifiro',  ITALTEL  compare  l'Avv.
Cofano in sostituzione dell'Avv. Trifiro' che  deposita  comparsa  di
costituzione; ERREGIERRE Spa compare l'Avv.  Milani  in  sostituzione
dell'Avv. Signorelli; DUCOIL S.r.l. in  liquidazione  compare  l'Avv.
.A. Murino in sostituzione dell'Avv. Siniscalchi; SOLMAG S.p.A  NUOVA
FUSTAMERIA ROCCA BRIVIO snc in liquidazione compare l'Avv. L. Minucci
in sostituzione dell'Avv. Terenzi; M.T. DE MICHELIS, G. QUIRICO e  S.
Quirico (ex IMPLA RESINE cancellata) compare l'Avv.  A.R.  Gibertoni;
BITOLEA S.p.A. Chimica Ecologica compare  l'Avv.  F.  RIA;  FARMABIOS
S.p.A compare l'Avv. Corvasca in sostituzione  dell'Avv.  Cattani  il
quale richiama memoria costitutiva del 02.04.10 gia' agli atti; DELCA
S.a.s.,  DIACHEM  S.p.A.;  SERVIZI  COSTIERE  Srl;  SILI  S.p.A.   in
liquidazione l'Avv. Carnovale il quale si riporta alle  memorie  gia'
depositate in cancelleria e compare altresi' per Impresa Maffei  snc,
Delta S.p.A. (ora ITALGO S.p.A.) e per Novachem  S.r.l.  inizialmente
convenute ma alle quali dopo l'interruzione non e'  stato  notificato
l'atto di riassunzione  del  giudizio  e  il  decreto  di  fissazione
dell'odierna udienza e si richiama alle rispettive memorie  difensive
datate 18.03.10 depositate in cancelleria. L'Avv. Carnovale  deposita
altresi' memoria costitutiva per  Meccanottica  Mazza  S.r.l.  e  IPR
S.p.A. pure inizialmente convenute e alle quali l'ente attor  non  ha
notificato il ricorso di riassunzione  e  il  decreto  di  fissazione
dell'udienza odierna, ... illeggibile ... ad ogni eccezione  relativa
alla mancata notifica del ricorso riassunzione. La difesa del  Comune
di Lacchiarella fa presente di non avere ritenuto  di  notificare  il
ricorso di riassunzione  e  il  decreto  di  fissazione  dell'odierna
udienza nei confronti degli originari convenuti  falliti  nelle  more
del  processo  ovvero  con   i   quali   e'   stato   raggiunto   una
conciliazione/transazione stragiudiziale ovvero ancora nei  confronti
dei quali il Comune attore ha ritenuto di rinunciare alla domanda. Fa
altresi'  presente  che  ha  prodotto  come  doc.  30   e   doc.   31
dichiarazioni di rinuncia ex art. 306 c.p.c. notificate  a  Prosintex
Industrie  Chimiche  Italiane  S.r.l.,  Deatech  S.r.l.  (gia'   Siva
S.r.l.), Rovea S.r.l., Henkel Loktite Adesivi S.r.l. (gia'  Chemplast
S.p.A.), Kiter S.r.l., Soc. Terni  Industrie  Chimiche  S.p.A.  (gia'
Syndial S.p.A.), Delta S.p.A., Farmol (gia' Safca S.p.A.),  Polifibra
S.p.A.(gia' Mafel) e Trasporti Coulier. La difesa attorea chiede  che
il giudice dichiari estinto il  giudizio  limitatamente  a  tutte  le
parti nei cui confronti non e' stato riassunto nel  termine  a  norma
dell'art. 305 c.p.c. vecchia formulazione, nonche' nei  confronti  di
tutte le parti a cui e' stata notificata  la  rinuncia  ex  art.  306
c.p.c.,  sopra  descritte.  Gli  Avv.ti  Fantigrossi  e  Bertelli   e
Bertazzoli si oppongono all'estinzione invocata ex art. 305 c.p.c.  e
fanno presente che in ogni caso i loro rappresentanti hanno  avanzato
domande di manleva nei confronti di tutti  gli  originari  convenuti,
compresi quei soggetti con i quali il Comune di Lacchiarella  ha  poi
conciliato  stragiudizialmente  la  controversia   e   che   pertanto
intenderebbero in  causa  quanto  meno  per  le  domande  di  manleva
suddette.  L'Avv.   Bertazzoli   chiede   che   il   giudice   ordini
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti
originari per i quali non c'e' stata dichiarazione di  estinzione  ex
art. 306 c.p.c. e nei cui confronti l'attore  non  ha  notificato  la
riassunzione.  L'Avv.  Ria  insiste  nell'eccezione   di   estinzione
dell'intero giudizio per la mancata  riassunzione  nei  confronti  di
tutti gli  originari  convenuti  come  gia'  eccepito  nella  propria
comparsa del 17.03.10. Le difese convenute si associano alla suddetta
eccezione. L'Avv. Carnovale per la  convenuta  Delta  S.p.A  deposita
limitatamente a  tale  societa'  la  nota  spese  di  cui  chiede  la
liquidazione ex art. 306 c.p.c.. 
 
                                Il GI 
 
  Dato atto  e  viste  le  rinunce  agli  atti  ex  art.  306  c.p.c.
depositate dichiara l'estinzione parziale del giudizio  limitatamente
ai  rapporti  processuali  instauratisi  tra   l'attore   Comune   di
Lacchiarella e le convenute  Prosintex  Industrie  Chimiche  Italiane
S.r.l., Deatech S.r.l.  (gia'  Siva  S.r.l.),  Rovea  S.r.l.,  Henkel
Loktite Adesivi S.r.l. (gia' Chemplast S.p.A.), Kiter  S.r.l.,  Terni
Industrie Chimiche S.p.A. (gia' Syndial S.p.A.), Delta S.p.A., Farmol
S.p.A. (gia' Farmol Safca S.p.A.), Polifibra S.p.A.  (gia'  Mafel)  e
Trasporti  Coulier;  rilevato  che  a  norma  dell'art.  307  vecchia
formulazione applicabile alla presente causa  l'estinzione  opera  di
diritto ma va eccepita dalla parte interessata  e  che  pertanto  non
puo' essere dichiarata d'ufficio dal giudice  nel  presente  processo
(introdotto  prima  della  novella  del  2009  che  ha  previsto   la
dichiarabilita' d'ufficio dell'estinzione); che la  mancata  notifica
dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione della  presente
udienza a talune parti convenute originarie non comporta l'estinzione
dell'intero giudizio, posto che l'attore ha provveduto ritualmente  a
riassumerlo nel termine legale mediante deposito del ricorso ex  art.
303 c.p.c., bensi' unicamente di disporre la notifica del ricorso  di
riassunzione e della presente ordinanza a tutte le  parti  originarie
del processo e per le quali non sia stata dichiarata l'estinzione  ex
art. 306 c.p.c.; che pertanto l'eccezione di estinzione del  giudizio
sollevata dalle difese convenute va respinta; 
 
                                 PQM 
 
  Ferma l'estinzione parziale ex art.  306  c.p.c.  limitatamente  ai
rapporti  processuali  sopra   indicati,   rigetta   l'eccezione   di
estinzione dell'intero giudizio  sollevata  della  difese  convenute;
dispone la notifica del ricorso  in  riassunzione  e  della  presente
ordinanza nel rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c.
a tutti gli originari  convenuti  nei  confronti  dei  quali  non  e'
intervenuta l'estinzione parziale  o  ai  quali  non  e'  gia'  stata
notificata la riassunzione; fissa per la  prosecuzione  del  giudizio
l'udienza del 21.12.10 ore 11. 
  Il G.I. F.to Dott. Gattari > > 
  c) Visto il rilevante numero di parti cui e'  diretto  l'ordine  di
integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale di Milano, in
data 27.07.10 il Comune di Lacchiarella ha presentato istanza ex art.
150 c.p.c. al Presidente del Tribunale che, con provvedimento in pari
data (27.07.10), ha autorizzato la notifica  per  pubblici  proclami,
come da istanza e da pedissequo provvedimento  che  si  riportano  in
copia autentica (costituendo anch'essi parte integrante del  presente
atto): 
    < < AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO 
    - Sez. I - R.G. n. 11962/97 - G.I. Dott. P. Gattari - 
    ISTANZA  PER  L'AUTORIZZAZIONE  A  NOTIFICARE  A  MEZZO  PUBBLICI
PROCLAMI 
  Nell'interesse di: 
  COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona  del  Sindaco  pro-tempore,  con
l'Avv. GIOVANNI MARIOTTI, - attore - 
  CONTRO 
  A.C.S. DOBFAR S.p.A. + altri conferitori di rifiuti. - convenuti - 
 
                       Premesso in fatto che: 
 
  1) pende, avanti alla S.V., il  giudizio  promosso  dal  Comune  di
Lacchiarella nei confronti di n.279 societa' conferitrici di  rifiuti
tossico  nocivi  a  Petrol  Dragon  di  Caponago,  per  ottenere   il
risarcimento dei danni ex artt. 2043, 2050 e 2055 c.c. ed ex art.  18
L. n. 349/86 per il danno ambientale subito; 
  2) alla prima udienza (13.10.98) il Giudice  -  rilevando  come  la
domanda  introduttiva  del  giudizio  fosse  generica   -   concedeva
all'attore termine ex art. 164 penultimo comma c.p.c. per  integrarla
nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti
di quelli non costituiti; 
  3) il termine concesso veniva, dallo  stesso  Giudice,  piu'  volte
prorogato; 
  4) alla successiva udienza del 9.11.04., il Comune di  Lacchiarella
dava atto, tra l'altro, di non avere rinnovato  l'atto  di  citazione
nei  confronti  di  diverse  societa'  non  costituite,  perche'  nel
frattempo era intervenuta transazione o per  altro  motivi  (si  veda
doc. 19); 
  5)  alla  medesima  udienza  del  09.11.04  il  Giudice  dichiarava
l'intervenuta estinzione del giudizio < < tra  l'attore  e  tutte  le
parti nei cui confronti vi e'  stata  rinuncia  agli  atti  e  i  cui
procuratori sono oggi presenti in udienza e non  si  sono  opposti  a
tale dichiarazione o hanno  espresso  riserva  (PRG  S.a.s.,  Impresa
Maffei - Novachem) > > . Di fatto,  l'intervenuta  estinzione  veniva
pronunciata dal Giudice nei confronti  di  numerose  societa'  (tutte
quelle, i cui legali erano intervenuti in  udienza  e  non  si  erano
opposti alla rinuncia); 
  6) anche nei confronti di Ti Group Automative Systems S.p.A.  (gia'
Bundy S.p.A.) il Giudice con ordinanza resa  fuori  udienza  in  data
05.02.04 aveva dichiarato l'estinzione del giudizio; 
  7) all'udienza del  28.04.09  veniva  dichiarata  l'estinzione  del
giudizio verso Sies S.p.A.; 
  8) dopo la III^ interruzione  del  presente  procedimento  disposta
all'udienza del 28.04.09 per l'intervenuto fallimento  di  una  delle
societa' convenute (le precedenti vennero  disposte  all'udienza  del
09.11.04 e all'udienza del 20.11.07), il Comune  di  Lacchiarella  ha
provveduto a riassumere con atto datato  11.09.09  (e  depositato  il
09.10.09, ivi doc. 1); 
  9) alla nuova udienza per il  7  aprile  2010  il  Giudice,  mentre
accoglieva l'istanza di dichiarare  l'estinzione  parziale  verso  le
parti nei cui confronti era stata notificato l'atto  di  rinuncia  ex
art. 306 c.p.c. (n. 10 societa'), ha invece  ordinato  all'attore  di
integrare il contraddittorio  nei  confronti  di  tutte  le  societa'
originariamente convenute (non specificando se alle sole costituite o
anche alle contumaci). La causa  e'  stata  rinviata  al  21.12.10  e
l'integrazione del contraddittorio dovra' essere fatta  nei  rispetto
dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.; 
  10) contro tale ordinanza  il  Comune  di  Lacchiarella  presentava
istanza di revoca ritenendola non corretta in diritto;  tale  istanza
veniva   immediatamente   respinta   e   l'ordinanza   che    dispone
l'integrazione del contraddittorio, quindi, confermata. 
  Considerato che 
    - il Comune di Lacchiarella, a seguito dell'ultima  interruzione,
ha gia' riassunto la causa nei confronti di n. 25 societa', e  che  -
in corso di causa - il  Tribunale  ha  pronunciato  l'estinzione  del
processo nei confronti di  numerose  societa'  (con  i  sopra  citati
provvedimenti  resi  alle  udienze  09.11.04;  28.04.09  e  07.04.10;
nonche' con provvedimento fuori  udienza  del  05.02.04,  ut  supra);
tenuto  conto  delle  societa'  nei  cui  confronti  la  rinnovazione
dell'atto  di  citazione  non  e'   avvenuta   (sempre   ut   supra);
l'integrazione del contraddittorio in esame interessa comunque ancora
un centinaio di societa'; 
    - la notifica nei modi ordinari del ricorso  per  riassunzione  e
dell'ordinanza del Tribunale, cosi' come  ordinata  dal  Giudice,  si
rileva estremamente difficoltosa (se non  addirittura  impraticabile)
sia per il rilevantissimo numero  dei  destinatari  (come  detto,  un
centinaio); sia, ancora per  l'esiguita'  del  termine  concesso  dal
Giudice. 
  Tutto cio' premesso, il sottoscritto difensore, 
 
                               CHIEDE 
 
  che la S.V., letta l'istanza che  precede,  Voglia  autorizzare  il
Comune di Lacchiarella - ai sensi dell'art. 150 c.p.c. - a notificare
il ricorso in riassunzione,  unitamente  all'ordinanza  07.04.10  del
Tribunale di Milano (cosi' ottemperando  all'ordine  di  integrazione
come disposto  dal  predetto  Tribunale),  attraverso  la  forma  dei
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.. 
  Con osservanza. 
  Si allega: 
    1) copia ricorso in riassunzione datato 11.09.09 (e depositato il
09.10.09) del Comune di Lacchiarella; 
    2) copia ordinanza 07.04.10 Tribunale di Milano, sez. I, R.G.  n.
11962/97. 
  Milano, 27 luglio 2010. F.to Avv. Giovanni Mariotti. 
  Tribunale di Milano, sez. 1° civile. Depositato oggi 27 lug.  2010.
Per il Cancelliere firma illeggibile > > 
  < < Il Presidente delegato,  letto  quanto  precede,  autorizza  la
notifica a mezzo pubblici proclami come richiesto. 
  Milano 27 luglio 2010. F.to il Pres. del. A. Vanoni 
  Tribunale di Milano 1° sez. civile. Depositato oggi 28 lugl.  2010.
Per il Cancelliere firma illeggibile > > 
  Tutto  cio'  premesso,  il  Comune  di  Lacchiarella,  come   sopra
rappresentato e difeso, in ottemperanza all'ordinanza resa in udienza
in data 07.04.10 dal Tribunale di  Milano,  sez.  I°,  Dott.  Gattari
(sopra riproposta in copia autentica), 
 
                               INTEGRA 
 
  il contraddittorio per l'udienza del 21  (ventuno)  DICEMBRE  2010,
ore 11,00, nella causa  con  R.G.  n.  11962/97  pendente  avanti  il
Tribunale di Milano, I° sezione civile, Dott. Gattari, nei  confronti
delle  seguenti  societa'  originariamente  convenute  nel   predetto
giudizio R.G. n. 11962/97 (alle quali  non  e'  stato  notificato  il
ricorso per riassunzione e/o nei cui  confronti  non  e'  intervenuta
declaratoria di estinzione parziale del giudizio); 
  in particolare, come da provvedimento del Tribunale, si provvede  a
notificare per pubblici proclami il ricorso in riassunzione  11.09.09
(sopra  riportato  in  copia  autentica)   e   l'ordinanza   07.04.10
(parimenti allegata in copia autentica) alle seguenti societa': 
  1) ACRAF S.p.A., in persona del legale rappresentante  pro-tempore,
con sede in 04011 Aprilia (LT); Via Guardapassi  n.  8,  elett.  dom.
presso Avv. Lorenzo F. Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano 
  2) Alluminio Mauceri S.r.l. in liquidazione, in persona del  legale
rappresentante pro-tempore, con sede  in  20070  Borghetto  Lodigiano
(LO), Via Provinciale n. 6,  elett.  dom.  presso  Avv.  Michelangelo
Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 
  3) Fallimento AMC S.P.R.E.A. S.p.A. in liquidazione, in persona del
curatore pro-tempore Sig. Luigi Jemoli, in Varese, P.zza  Montegrappa
n. 12; nonche' con sede  in  21050  Castelsepio  (VA);  Fraz.  Molino
Zacchetto; nonche' elett. dom. presso  Avv.  Michelangelo  Carnovale,
Gall. Unione n. 1, Milano 
  4) Clariant Life Science Moleculos Italia  S.p.A.,  gia'  Archimica
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
21100 Varese, Via Dandolo n. 4, elett. dom. presso Avv.  Anna  Pazzi,
Via Crocefisso n. 12, Milano 
  5) Ashland Chemical Italiana S.p.A. ora Ashland Italia S.p.A. ,  in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con  sede  in  Milano,
Via G. Watt n. 42, elett. dom. presso  Avv.ti  Silvano  Enne,  Andrea
Mazziotti, Aulo Cossu, P.zza Belgioioson. 2, Milano 
  6) Bayer S.p.A. ora Bayer Italia S.p.A. ,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con  sede  in  Milano,  V.le  Certosa  n.
126/130, elett. dom. presso  Avv.ti  Gregorio  Leone,  Pier  Giuseppe
Torrani, Valeria Fontana, C.so Magenta n. 63, Milano 
  7) Eredi di Braglia Rimoldi  Sandrina,  residente  in  Milano,  Via
Lomazzo n. 34, elett. dom. presso Avv.ti Giacinto Favalli e Salvatore
Trifiro', Via S. Barnaba n. 32, Milano 
  8) Fallimento C.F.M. S.r.l., in persona  del  curatore  pro-tempore
Sig. Gianfranco Benvenuto, in Milano, V.le Corsica n. 3; nonche'  con
sede in Milano, Via Podgora n. 13, nonche' elett. dom. presso  Avv.ti
Luigi Ratti e Alessandra Ratti, Via Freguglia n. 8, Milano 
  9) Cambiaghi Giuseppe S.p.A., in persona del legale  rappresentante
pro-tempore, con sede in 20099 Sesto San  Giovanni,  Via  Marelli  n.
165, elett. dom. presso Avv.ti  Giovanni  Brambilla  Pisoni  e  Daria
Pesce, Via C. Battisti n. 23, Milano 
  10) Carrozzeria Pirovano di F.  Pirovano,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con sede in  20064  Gorgonzola  (Milano),
Via Trieste n. 99, elett. dom.  presso  Avv.  Enrico  Cerea,  Via  C.
Goldoni n. 60, Milano 
  11) Valeo Cablaggi e Commutazione S.r.l. gia' Sylea  Italia  S.r.l.
gia' Cavis S.r.l., in persona del legale rappresentante  pro-tempore,
con sede in 10100 Torino, Via Colli, elett. dom. presso Avv.ti F.  M.
Plantade e Emilio Amadio, Via Visconti di Modrone n. 1, Milano 
  12)   Chimica   Industriale   S.p.A.,   in   persona   del   legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 10040 Rivalta Torinese  (TO),
Via Piossasco n. 114, elett. dom. presso Avv.  Giuseppe  Siniscalchi,
Via dei Giardini n. 10, Milano 
  13) Ciba Specialty Chemicals  S.p.A  gia'  Ciba  Geigy  S.p.A.,  in
persona del legale rappresentante  pro-tempore,  con  sede  in  21040
Origgio (VA), S.S. 233 Varesina,  elett.  dom.  presso  Avv.  Corrado
Cocuzza, Via Pergolesi n. 2, Milano 
  14)  Cooperativa  Farmaceutica  S.r.l.  ,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Passione n. 8, 
  15) Copyr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 20032 Cormano (Milano), Via Nazionale  dei  Giovi  n.  6,
elett. dom. presso Avv.ti Giampaolo Salsi e Lorenzo F.  Bertola,  Via
Festa del Perdono n. 10, Milano 
  16) Crown - Cork Italia Comp. Tappi Corona S.p.A. gia'  Crown  Cork
Company Italy Compagnia Tappi Corona S.p.A., in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, V.le Regina  Giovanna
n. 9, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n.
1, Milano 
  17) Diana De Silva S.p.A. - Diana De Silva Cosmetiques S.p.A. ,  in
persona del legale rappresentante  pro-tempore,  con  sede  in  20032
Cormano (Milano), Via  Gramsci  n.  45,  elett.  dom.  presso  Avv.ti
Alberto Santa Maria e Claudio Biscaretti di Ruffia, L.go Toscanini n.
1, Milano 
  18)  Ecolinea  S.r.l.,  in  persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 10040 Leini (Torino),  Via  Torino  n.  120,
elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall.  Unione  n.  1,
Milano 
  19)  FER.OL.MET.  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore, con sede in Vicenza, Via  Corelli  n.  42,  elett.  dom.
presso Avv. Giovanni Natale, Via P.zza F.lli Bandiera n. 13, Milano 
  20) Hickson Coatings Italia S.p.A.  gia'  Multiresine  S.p.A.  gia'
Galstaff S.p.A., in persona del  legale  rappresentante  pro-tempore,
con sede in 21020 Mornago (VA),  Via  Stazione  n.  90,  elett.  dom.
presso Avv. S. Pravettoni, Via S. Andrea n. 19, Milano 
  21)  I.P.R.  S.p.A.,   in   persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 62012 Civitanova Marche (MC), Strada Giulia,
elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall.  Unione  n.  1,
Milano 
  22) IGAM S.r.l., in persona del legale rappresentante  pro-tempore,
con sede in Genova, Via P. Pastorino n. 38/24b;  elett.  dom.  presso
Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 
  23)  Ilver  Cantiere  Nautico  S.p.A.,  in   persona   del   legale
rappresentante pro-tempore, con  sede  in  20035  Lissone  (MI),  Via
Cattaneo, elett. dom. presso Avv. Sergio Pandolfi, Via  Freguglia  n.
10, Milano 
  24) Impresa Maffei S.n.c. di Giovanni Maffei, in persona del legale
rappresentante  pro-tempore,  con  sede  in  20037  Paderno   Dugnano
(Milano),  Via  Marzabotto,  elett.  dom.  presso  Avv.  Michelangelo
Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 
  25) Nuroll S.p.A. gia' Isea Finanziaria S.p.A. gia' Isea  Industrie
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
15050 Carbonara Scrivia (Al), C.so Gemeva n. 18, elett.  dom.  presso
Avv.ti Enrico Merli e Giorgio Baldini, Via Cerva n. 20, Milano 
  26) Italpino Mec S.a.s. di Rag. Borelli & C., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede  in  22032  Albese  con  Cassano
(CO), Via Montello n. 23, elett. dom. presso Avv. Tina Cavallaro, Via
T. Grossi n. 2, Milano 
  27)  Limonta  S.p.A.,  in   persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 22041 Costamasnaga (LC), Via C. Battisti  n.
15, elett. dom. presso Avv. M. Dominique Feola, Gall. San  Babila  n.
4/d, Milano 
  28)  MA-FRA  S.n.c.,   in   persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 20051  Limbiate  (MI),  Via  Giotto  n.  44,
elett. dom. presso Avv. Selvino  Beccari,  Via  Fabio  Filzi  n.  23,
Milano 
  29) Magis Farmaceutici S.p.A, in persona del legale  rappresentante
pro-tempore, con sede in 25125  Brescia,  Via  Cacciamali  n.  34\38,
elett. dom. presso Avv. Cinzia  Ferradini,  Via  Domodossola  n.  17,
Milano 
  30) Meccanottica Mazza S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20048 Carate Brianza (MI), Via  Riva  n.  5,
elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall.  Unione  n.  1,
Milano 
  31)  Milesi  S.p.A.,   in   persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 20010 Bareggio (Milano), Via  Varese  n.  2,
elett. dom. presso Avv.ti Giovanni e Claudia De  Marchi,  Corso  XXII
Marzo n. 4, Milano 
  32) Reckitt Benckiser Italia S.p.A.  gia'  Mira  Lanza  S.r.l.,  in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con  sede  in  Milano,
Via Lampedusa n. 11\a, elett. dom. presso  Avv.  Emanuele  Covi,  Via
Mascagni n. 15, Milano 
  33) Lear Corporation Italia S.p.A. gia' NO. SAG.  Italiana  S.p.A.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede  in  28060
Nibbia Frazione di San Pietro Mosezzo (Novara), Via  Nibbia  n.  2\4,
elett. dom. presso Avv.ti Origoni della Croce, Lanero, Vecchi,  P.zza
Belgioioso n.2, Milano 
  34) Necchi Macchine  Per  Cucire  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con  sede  in  27100  Pavia,  V.le  della
Repubblica n. 34,  elett.  dom.  presso  Avv.  Ermanno  Canelli,  Via
Lanzone n. 40, Milano 
  35)  Neophane  S.p.A.,  in  persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 20017 Rho (MI), Via  Verbano  n.  5,  elett.
dom. presso Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano, Via dei  Martiri
n. 3, Rho (MI) 
  36)  Nobel  Chemicals  S.p.A.  ora  Nobel   Chemicals   S.r.l.   in
liquidazione, in persona del legale rappresentante  pro-tempore,  con
sede in Milano, P.zza Repubblica  n.  32,  elett.  dom.  presso  Avv.
Augusto Bianchi, Via Barozzi n. 1, Milano 
  37) Novachem S.r.l. ora  Glaxosmithkline  S.p.A.,  in  persona  del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via G. Fantoli
n. 7, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n.
1, Milano 
  38)  Novaxpren  S.r.l.  ,  in  persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore, con sede in Milano, Via Montenapoleone n. 5, elett. dom.
presso Avv. Attilio Bertelli, V.le Lazio n. 21, Milano 
  39) Nymco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 20032 Cormano (MI), Via Nazionale dei Giovi n. 6,  elett.
dom. presso Avv.ti Salsi e Bertola, Via  Festa  del  Perdono  n.  10,
Milano 
  40)  P.I.A.D.  S.p.A.,  in  persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 20080 Ozzero (MI), Via L. da Vinci n. 22/28,
elett. dom. presso Avv. Ermanno Canelli, Via Lanzone n. 40, Milano 
  41) P.M. di Panzeri Rosy,  in  persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore, con sede in 20036 Meda (MI), Via Gorizia n.  22,  elett.
dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano 
  42)  P.R.G.  Sas  di  M.  Fanti  &  C.,  in  persona   del   legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via  Gaffurio  n.  2,
elett. dom. presso Avv. Marco Bellora, V.le Cassiodoro n. 3, Milano 
  43) Fallimento Bardiafarma S.p.A. in liquidazione  gia'  Chong  Kun
Dan Italia Spa gia' Parekh Chemical Italia S.p.A. ex  Nelson  S.p.A.,
in persona del curatore pro-tempore Sig.  Antonio  Novati,  in  20077
Melegnano, Via Roma n. 40; nonche' con sede in Milano, Via V.  Pisani
n. 8/a; nonche' elett. dom. presso Avv. Giovanni  De  Berti,  Via  S.
Paolo n. 7, Milano 
  44) Pierrel S.p.A., in persona del legale rappresentante , con sede
in 80100 Napoli, Via Depretis n. 88, elett. dom. presso Avv.ti  Luigi
Bellini, Francesco Bellini, Luca Zendali, Via Silvio Pellico  n.  12,
Milano 
  45)  Ireos  S.r.l.  gia'  Procos  S.p.A.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore,  con  sede  in  28062  Cameri  (NO),  Via
Matteotti n. 249, elett.  dom.  presso  Avv.  Stefano  Soncini,  V.le
Elvezia n. 12, Milano 
  46) Recuperi Bresciana S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede  in  20092  Cinisello  Balsamo  (MI),  Via  dei
Lavoratori n. 44, elett. dom. presso  Avv.  Barbara  Torregiani,  Via
Massena n. 4, Milano 
  47)  Rohm  and  Hass  Italia  S.r.l.,   in   persona   del   legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20060 Gessate (MI), Via della
Filanda, elett. dom. presso Avv.ti Salsi e  Bertola,  Via  Festa  del
Perdono n. 10, Milano 
  48) S.D.M. Trasporti S.r.l., in persona del  legale  rappresentante
pro-tempore, con sede in Cassano d'Adda (MI),  Via  Milano  n.  16\F,
elett. dom. presso Avv. Marco  Viviani,  Gall.  San  Babila  n.  4/a,
Milano 
  49)   ST   Microelectronics    S.r.l.    gia'    S.G.S.    Thompson
Microelectronics  S.r.l.,  in  persona  del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 20041 Agrate Brianza (MI), Via  Olivetti  n.
2, elett. dom. presso Avv. Marco Viviani, Gall. San  Babila  n.  4/a,
Milano 
  50) Officina Meccanica  Schiatti  Angelo,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20038 Seregno (MI), Via  alla
Porta, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale,  Gall.  Unione
n. 1, Milano 
  51) Dipharma S.p.A. gia' Secifarma S.p.A., in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con sede  in  20021  Baranzate  fraz.  di
Bollate, Via Bissone n. 5, elett. dom. presso Avv.  Stefano  Soncini,
V.le Elvezia n. 12, Milano 
  52)  Sifavitor  S.p.A.,  in  persona  del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 20090 Casaletto Lodigiano, Via  dei  Livelli
n. 1, elett. dom. presso Avv.ti Nodari, Vecchioni  e  De  Bosio,  Via
Senato n. 12, Milano 
  53) Star Stampa Tessuti Artistici S.p.A.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con sede  in  22070  Oltrona  S.  Mamette
(CO), Via Domignoni, 2, elett. dom. presso Avv.ti Pierluigi Mantini e
Elisabetta Mariotti, P.zza S. Maria Beltrade n. 2, Milano 
  54)  3M  Italia  S.p.A.,  in  persona  del  legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 20090 Settala (MI), Via F.lli Rosselli n. 1,
elett. dom. presso Avv. Matteo Zapelli, Via Cornaggia n. 10, Milano 
  55) Intek S.p.A. gia'  Teckecomp  S.p.A.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 10015 Ivrea (TO), Via  Jervis
n. 77, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale,  Gall.  Unione
n. 1, Milano 
  56) Uniroyal Chimica S.p.A., in persona del  legale  rappresentante
pro-tempore, con sede in 04100 Latina, Via  delle  Industrie  n.  40,
elett. dom. presso Avv. Silvano Enne, P.zza Belgioioso n. 2, Milano 
  57) V.D.A.  S.p.A.  gia'  V.D.A.  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con  sede  in  43036  Fidenza  (PR),  Via
Emilia Ovest n. 59, elett. dom. presso  Avv.  Gaetano  Capasso,  V.le
Premuda n. 10, Milano 
  58) Lundbeck Pharmaceuticals Italia S.p.A.  gia'  Vis  Farmaceutici
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
35100 Padova, V.le Industria n. 54, elett. dom. presso Avv.ti Salsi e
Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano 
  59) Ministero delle Finanze, in persona del  Ministro  pro-tempore,
elett. dom. presso Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Freguglia
n. 1, Milano 
  60) Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore  della
Giunta Regionale, con sede in Milano, Via Fabio Filzi n.  22,  elett.
dom. presso Avv. Luigi Mariani, C.so Porta Vittoria n. 13, Milano 
  61) PPG Industries Italia S.p.A. gia'  IVI  S.p.A.  gia'  Industria
Vernici  Italiane  S.p.A.,  in  persona  del  legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in Milano, Via Priv. G. La Masa n.  20,  elett.
dom. presso Avv. Giampaolo Salsi, Via Festa del Perdono n. 10, Milano 
  62) Sopaf S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in Milano, L.go  Richini  n.  6,  elett.  dom.  presso  Avv.
Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano 
  63) Ettore Carinelli, residente in Milano, Via Turati n. 3,  elett.
dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano 
  64) Alessandro Sassi, residente in  Milano,  Via  G.  Boni  n.  32,
elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano 
  65) Costantino Coccoli, residente in 26900 Lodi  (LO),  Cascina  S.
Eugenia, elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via  Durini  n.  5,
Milano 
  66) Atlas Europol S.p.A. ora ICI  Italia  S.p.A.,  in  persona  del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in  21020  Ternate  (VA),
Via Mazzini n. 58, elett. dom. presso Avv.ti Magnocavallo  e  Courir,
Via Merlo, 4, Milano 
  67) Cogolo  Torino  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria,  in
persona del legale rappresentante  pro-tempore,  con  sede  in  10100
Torino, C.so Stati Uniti  n.  41,  elett.  dom.  presso  Avv.  Silvia
Trupiano, Via Bigli n. 19, Milano 
  68) E.S.A. S.a.s. di Marchesin F.  &  C.  gia'  Fer  Oil  Marchesin
S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
30170 Mestre (VE), Via S.M. dei Battuti n. 3, elett. dom. presso Avv.
Pietro Bembo, C.so Porta Vittoria n. 17, Milano 
  69) ICI PHARMA  S.p.A.  ora  ICI  International  Chemical  Industry
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
20040 Caponago (Milano), Via dell'Industria, elett. dom. presso  Avv.
Francesca Vitale, Via S. Pellico n. 12, Milano 
  70) ABC Farmaceutici S.p.A. gia' Unibios  S.p.A.,  in  persona  del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in  28069  Trecate  (NO),
Via S. Pellico n. 3, elett. dom. presso Avv. Annamaria Pascale,  C.so
Italia n. 6, Milano 
  71) Quadrifoglio S.p.A. gia' Fiorentinambiente  gia'  A.S.N.U.,  in
persona del legale rappresentante  pro-tempore,  con  sede  in  50100
Firenze, Via M. Lupo, elett. dom. presso Avv. Eleonora Olivieri, C.so
Venezia n. 10, Milano 
  72) TNT Logistics Holding Italy gia' S.T.M. S.r.l., in persona  del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10022 Carmagnola (TO),
Strada Chieri n. 130, elett. dom. presso Avv.ti  Claudio  Novebaci  e
Monica Russomando, Via Archimede n. 56, Milano 
  73)  Alkalis  S.r.l.,  in   persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 20099 Sesto S. Giovanni (MI),  V.le  Gramsci
n. 224, elett. dom. presso  Avv.ti  Giuseppe  Gibilisco  e  Francesco
Mantovani, Via s. Senatore n. 6/1, MIlano 
  74) Mafel S.r.l. gia' Stella S.p.A. ora Imm.re  La  Cometa  75,  in
persona del legale rappresentante  pro-tempore,  con  sede  in  20041
Agrate Brianza (MI), Via Matteotti n.  158\160,  elett.  dom.  presso
Avv.ti Alcide, Marco e Paolo  Villani,  V.le  R.  Margherita  n.  43,
Milano 
  75) Bianchi A. E G. S.p.A. (C.F. 00722240157)  ora  Europoligrafico
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Milano, Via dei Bossi n. 4; 
  76)  COF  S.r.l.   in   liquidazione,   in   persona   del   legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Palladio n. 4; 
  77) Croda Inks S.p.A. (C.F. 00770520153) ora Croda Italiana S.p.A.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mortara
(PV), Via Pietro Grocco n. 917; 
  78) Farchemia  S.p.A.  (C.F.  00633810163)  ora  IFF  S.p.A.  (gia'
Finanziaria Treviglio S.p.A.), in persona del  legale  rappresentante
pro-tempore, con sede in Milano, Via G. Marcora n. 6; 
  79) Ferrando Luca (C.F.: FRRLCU62E23I480F), in persona del titolare
pro-tempore, con sede in 17047 Vado Ligure, Via Piave n. 33; 
  80) Fonderia Mapelli S.n.c. (C.F.:  00210510137),  in  persona  del
legale rappresentante pro-tempore, con sede  in  Olginate  (LC),  Via
dell'Industria n. 28; 
  81) Novasint-Bauman S.r.l.  (C.F.:  00803080150),  in  persona  del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 24040 Calvenzano,  Via
Vailate n. 22; 
  82)  Optinova  S.r.l.  (C.F.  06556560156)  ora  ORSI  MAZZUCCHELLI
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
21043 Castiglione Olona, Via Santino e Pompeo Mazzucchelli n. 7; 
  83) Sait S.r.l. in liquidazione (C.F. 00278560123), in persona  del
Liquidatore pro-tempore, con sede in 21052 Busto Arsizio, Via  Ferrer
n. 25/27; 
  84)  Saporiti  Italia  S.p.A.  (C.F.:  00184470128)  in  concordato
preventivo, in  persona  del  Commissario  pro-tempore,  Sig.  Pietro
Scolari, con sede in 21010 Besnate (VA), Via G. Marconi n. 23; 
  85) Schermolux S.r.l. (C.F. 00770470151),  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20060  Pessano  con  Bornago,
Via Montegrappa n. 105; 
  86) S.I.A.P.A. S.p.A. (C.F.: 00282950633)  ora  Agricap  S.p.A.  in
concordato  preventivo,  in   persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, con sede in 00155 Roma, Via Tor di Sapienza n. 172; 
  87) Speed Print Italiana (C.F.: 01607990346)  ora  Soplaril  Italia
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
20024 Garbagnate Milanese, Via dei Pioppi n. 22; 
  88)  Stec  S.p.A.  (C.F.:  07664240582),  in  persona  del   legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 00185 Roma, Via dei Mille  n.
1. 
  L'odierna integrazione del contraddittorio  viene  fatta,  come  da
autorizzazione del Tribunale di Milano (sez. I) con decreto 27.07.10,
attraverso notifica per pubblici  proclami  con  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei sopra-estesi ricorso
per riassunzione datato 11.09.09, con pedissequo  decreto  fissazione
udienza datato  23.10.09;  verbale  di  udienza  07.04.10  avanti  al
Tribunale di Milano, sez. I, Dott. Gattari, causa R.G.  n.  11962/97;
istanza del Comune di Lacchiarella ex art. 150  c.p.c.  27.07.10  con
pedissequo decreto presidenziale di autorizzazione 27.07.10. 
    Milano, 21 settembre 2010 
  EG/t 

                              Firmato: 
                       Avv. Giovanni Mariotti 

 
T10ABA9664