DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 193 

Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di edilizia residenziale  pubblica.
(10G0215) 
(GU n.274 del 23-11-2010)
 
 Vigente al: 8-12-2010  
 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio  1982,
n. 182; 
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 10 marzo 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture  e  dei
trasporti e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 febbraio 1982, n. 182, e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  63-bis  (Edilizia  residenziale  pubblica).  -  1.  Spettano
inoltre alla Regione autonoma Valle  d'Aosta,  con  riferimento  alle
peculiari caratteristiche orografiche  ed  altimetriche  del  proprio
territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente
stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia
residenziale pubblica relativi: 
    a) alla definizione di livelli ulteriori del servizio  abitativo,
nonche'  degli  standard  di  qualita'  degli  alloggi  di   edilizia
residenziale pubblica; 
    b) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato
delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli  interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito. 
  2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio  delle  funzioni
di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione
autonoma Valle d'Aosta e non  possono  comunque  essere  inferiori  a
quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010 
 
              Il Presidente del Senato della Repubblica 
   nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, 
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione 
 
                              SCHIFANI 
 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
                                  Matteoli,      Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano