MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 ottobre 2010 

Riconoscimento, al sig. Quaranta Maurizio, di titolo di studio estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(10A13905) 
(GU n.274 del 23-11-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia civile 
 
   Vista l'istanza del sig. Quaranta Maurizio, nato il 23 luglio 1971
a Tradate (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n.  286/1998,
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente sig. Quaranta  e'  in  possesso  del
titolo accademico, ottenuto in Italia,  «Laurea  in  Giurisprudenza»,
conseguito presso l'Universita' degli Studi di  Milano  il  30  marzo
2000; 
  Considerato che il medesimo ha ottenuto il provvedimento di omologa
del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo moldavo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante  il  compimento  della  pratica  in  Italia  come  risulta
dall'attestazione rilasciata il 28  ottobre  2009  dall'Ordine  degli
Avvocati di Como; 
  Considerato che  l'«Uniunea  Nationala  Baraourilor  din  Republica
Moldova» ha certificato, in conformita' alla legge n. 1260/19  luglio
2002, art. 29 della Repubblica Moldova, che il sig. Quaranta Maurizio
e' iscritto presso il «Collegio degli Avvocati di  Chisinau»  dal  20
giugno 2008 dopo aver effettuato un periodo di pratica  di  tre  mesi
presso lo studio legale «Biroul de Avocatura  'Cristian  Opresc'»  di
Chisinau, come previsto dalla legge sopra indicata; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione  di  avvocato
il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.  191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale  del
richiedente; 
  Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza presso una facolta' italiana e di aver successivamente
compiuto la pratica in Italia puo' consentire di limitare  la  misura
della prova scritta, normalmente consistente nella  redazione  di  un
parere e di un atto giudiziario,  alla  sola  redazione  di  un  atto
giudiziario, quale  presupposto  essenziale  per  la  verifica  della
capacita' professionale pratica dell'interessato; 
  Ritenuto quindi che, nella  fattispecie,  ai  fini  di  colmare  la
differenza sostanziale  di  preparazione  richiesta  dall'ordinamento
italiano per l'esercizio della professione  di  avvocato  rispetto  a
quella acquisita dall'interessato, si  rende  necessario  prescrivere
una prova attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario oltre che in una prova orale  su  materie  essenziali  al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 21settembre 2010, nel corso della  quale  sono  stati  tra
l'altro stabiliti criteri generali  di  individuazione  delle  misure
compensative differenti rispetto a quelli  applicati  in  precedenza,
sulla base di una approfondita  comparazione  delle  materie  la  cui
conoscenza  scritta  e/o  orale  si  ritiene   essenziale   al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in  Italia  rispetto  ai
diversi  percorsi  accademico-professionali  seguiti  sia  in  ambito
comunitario che non comunitario dai richiedenti; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «avvocato» e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Quaranta  Maurizio,  nato  il  23  luglio  1971  a  Tradate
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di «avocat» quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
«avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
 
    Roma, 20 ottobre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano