N. 373 SENTENZA 15 - 22 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Norme della Regione  Puglia  -  Rifiuti  -  Individuazione
  delle competenze della Regione e piano regionale  per  la  gestione
  integrata  dei  rifiuti  -   Ricorso   del   Governo   -   Eccepita
  inammissibilita' della questione, stante  il  contenuto  eterogeneo
  delle norme impugnate e l'assenza dei motivi per i  quali  ciascuna
  di esse avrebbe violato il parametro evocato - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, art.  3,  comma
  1, lett. f), secondo periodo, e art. 6, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, art. 200, comma 1, lett. a). 
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Rifiuti -  Attribuzione  alla
  Regione, in  sede  di  determinazione  delle  linee  guida  per  la
  gestione integrata dei rifiuti, della  competenza  a  regolamentare
  "gli  ambiti  di  attivita'  soggetti  alla  previa  emanazione  di
  disciplina statale nelle more della determinazione degli  indirizzi
  nazionali, come  nel  caso  dei  criteri  per  l'assimilazione  dei
  rifiuti  speciali  agli  urbani"  -  Esorbitanza  dalle  competenze
  regionali, con indebita interferenza nella  competenza  legislativa
  esclusiva statale, pur in assenza  della  relativa  disciplina,  in
  materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, art.  3,  comma
  1, lett. f), secondo periodo. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, art. 200, comma 1, lett. a). 
Ambiente - Norme della  Regione  Puglia  -  Piano  regionale  per  la
  gestione integrata dei rifiuti  -  Possibilita'  che  le  Autorita'
  d'Ambito, in deroga all'unicita' della gestione, possano  prevedere
  affidamenti limitati al servizio di raccolta,  trasporto  e  igiene
  urbana per una durata non superiore al restante periodo  di  durata
  delle concessioni gia' affidate e comunque non oltre quindici  anni
  - Contrasto con la normativa statale in  materia  di  rifiuti,  con
  invasione della  competenza  legislativa  esclusiva  statale  nella
  materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, art.  6,  comma
  4. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, artt. 200, comma 1, lett. a). 
(GU n.52 del 29-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO 
Giudici:  Paolo  MADDALENA  Giudice,   Alfio   FINOCCHIARO,   Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  3,
comma 1, lettera f), e 6, comma 4, della legge della  Regione  Puglia
31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l'esercizio  delle  competenze  in
materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152), promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il  2-8  marzo  2010,  depositato  in
cancelleria il 9 marzo 2010 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi
2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  16  novembre  2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Alessandro  De  Stefano  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marina  Altamura
e Tiziana T. Colelli per la Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  depositato
il 9 marzo 2010, ha impugnato gli articoli 3, comma 1, lettera f),  e
6, comma 4, della legge Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme
per l'esercizio delle competenze in materia di gestione  dei  rifiuti
in attuazione del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152),  per
violazione  dell'articolo  117,  comma  secondo,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    Il ricorrente sottolinea che, l'art.  3,  comma  1,  lettera  f),
della legge impugnata, nell'attribuire  alla  Regione  la  competenza
all'emanazione di linee guida per la gestione integrata dei  rifiuti,
dispone che «la Regione regolamenta gli ambiti di attivita'  soggetti
alla  previa  emanazione  di  disciplina  statale  nelle  more  della
determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso  dei  criteri
per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». 
    Nel ricorso si richiama la sentenza di questa Corte  n.  249  del
2009, la quale ha stabilito che «la disciplina dei rifiuti si colloca
nell'ambito  della  tutela  dell'ambiente   e   dell'ecosistema,   di
competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera
s), Cost., anche se interferisce con altri interessi  e  competenze»;
che tale disciplina, pertanto, rientra «in una materia  che,  per  la
molteplicita'  dei  settori  di  intervento,  assume  una   struttura
complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto  anche  alle
attribuzioni  regionali».  In  tale  contesto,  la  norma  regionale,
prevedendo che la Regione, seppure fino all'adozione degli  indirizzi
nazionali, regolamenti ambiti riservati allo Stato, eccederebbe dalle
competenze regionali risultando invasiva della  competenza  esclusiva
dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Le norme regionali, cosi'  come  prefigurate  dalla  disposizione
impugnata, altererebbero inevitabilmente, in una  rincorsa  temporale
priva di ragionevolezza, il quadro omogeneo comunque derivante  dalla
legislazione nazionale. 
    La norma di cui all'art.  6,  comma  4,  della  legge  impugnata,
stabilisce  che  «in  sede  di   prima   applicazione   delle   nuove
disposizioni e  tenuto  conto  delle  concessioni  di  costruzione  e
gestione degli impianti gia' affidate dal  Commissario  delegato  per
l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base
della normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs.  152/2006,
le AdA [Autorita' d'Ambito], in deroga all'unicita'  della  gestione,
possono prevedere  affidamenti  limitati  al  servizio  di  raccolta,
trasporto e igiene urbana per una durata non  superiore  al  restante
periodo di validita' della durata delle  concessioni  degli  impianti
affidate e, comunque, per non oltre quindici anni. Alla  scadenza  di
tale periodo di prima applicazione, la successiva gara e'  effettuata
garantendo la gestione unitaria del servizio integrato». 
    Tale norma si porrebbe in  contrasto  con  la  vigente  normativa
statale in materia di rifiuti. La disciplina relativa all'affidamento
del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, intesa come
insieme di attivita' dirette alla realizzazione e alla gestione degli
impianti, la cui durata e' prevista per un periodo  non  inferiore  a
quindici  anni,  e'  disciplinata  dall'articolo  202   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale).
Secondo tale articolo, l'Autorita' d'Ambito, che rappresenta gli Enti
locali ricadenti in ciascun ambito territoriale, affida  il  predetto
servizio mediante gara ad evidenza pubblica, ai  sensi  dell'articolo
113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), sulla base del
principio della unicita' della gestione affermato dall'articolo  200,
comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006. 
    La Corte costituzionale, peraltro, osserva il ricorrente, con  la
recente sentenza n. 307 del  2009,  seppure  in  materia  di  servizi
idrici integrati, ha affermato il  principio  del  superamento  della
frammentazione verticale delle gestioni, che apparirebbe applicabile,
all'esito di una lettura attenta delle norme statali  vigenti,  anche
alla fattispecie in esame. 
    Pertanto, la norma regionale, che dispone una deroga all'unicita'
del servizio sopra descritta, prevedendo una sorta di  scissione  con
riguardo agli affidamenti relativi ai servizi di raccolta,  trasporto
e igiene urbana rispetto alle concessioni di costruzione  e  gestione
degli impianti affidate dal Commissario straordinario, ai sensi della
normativa antecedente al d.lgs. n.  152  del  2006,  si  porrebbe  in
contrasto con la Costituzione,  attenendo  la  normativa  vigente  in
materia di rifiuti, che mira proprio  ad  evitare  le  frammentazioni
nella gestione del servizio, alla esclusiva competenza statale. 
    Ne' potrebbe ritenersi che la suddetta previsione regionale possa
ricadere sotto la disciplina dell'art. 204  del  d.lgs.  n.  152  del
2006, che riguarda le gestioni  esistenti  dei  servizi  inerenti  il
ciclo dei rifiuti. Tale articolo, infatti, stabilisce che i  soggetti
che esercitano il servizio, anche in economia, alla data  di  entrata
in vigore  della  parte  quarta  del  decreto  stesso,  continuano  a
gestirlo fino all'istituzione e organizzazione di  tale  servizio  da
parte delle Autorita' d'Ambito. Pertanto la norma ha posto un termine
finale oltre il quale le gestioni esistenti, ancorche'  affidate  per
una durata  maggiore,  debbano  cessare,  anche  anticipatamente,  al
momento dell'istituzione e organizzazione del  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti da parte delle Autorita' d'Ambito. 
    La norma regionale, quindi  violerebbe  l'articolo  117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione, che riconosce  allo  Stato  la
competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. 
    2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituita la  Regione
Puglia, in persona del Presidente  della  Giunta  regionale,  che  ha
concluso  per  la  inammissibilita',  o,   in   subordine,   per   la
infondatezza delle questioni sollevate. 
    Sotto  il  primo  profilo,  si  sottolinea   nella   memoria   di
costituzione il contenuto del tutto eterogeneo delle norme impugnate,
e l'assenza di specificazione dei termini entro i quali  ciascuna  di
esse  avrebbe  violato  i   parametri   invocati,   con   conseguente
impossibilita'  di  procedere  ad  una  verifica  di   compatibilita'
costituzionale funzionale alla pronuncia caducatoria richiesta. 
    Con  specifico  riferimento  alla   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  f),  della   legge
regionale n. 36 del 2009, si rileva che  la  disciplina  dei  rifiuti
investe una pluralita' di settori nei quali la  individuazione  delle
competenze non dipende dalla ricerca di una materia in senso  tecnico
all'interno degli  elenchi  di  cui  all'art.  117  Cost.,  ma  dalla
rilevanza  nazionale  o  regionale  dell'interesse  perseguito.   Pur
essendo indiscutibile la competenza esclusiva dello Stato in  materia
di ambiente, dunque, sarebbe necessario operare una  distinzione,  ad
esempio, tra tutela e conservazione  del  bene  giuridico,  spettanti
esclusivamente allo Stato, e utilizzazione e fruizione dell'ambiente,
affidate alle competenze regionali. 
    Il  rapporto  tra  materie  regionali   e   cura   di   interessi
trasversali, proprio perche' orizzontale, sarebbe espressione di  una
relazione biunivoca, da leggere in chiave  di  reciprocita'.  Compito
dell'interprete sarebbe, dunque,  quello  di  effettuare,  in  chiave
dinamica, un bilanciamento degli interessi pubblici di volta in volta
coinvolti. Nelle competenze cosi' delineate - si osserva ancora nella
memoria - avviene sovente che  la  normativa  statale  funzioni  come
limite alla disciplina che le Regioni dettano  in  altre  materie  di
loro pertinenza, sicche' queste ultime non possono, in tema di tutela
ambientale,  dettare  una  disciplina  deteriore  rispetto  a  quella
statale, mentre possono attenersi  a  livelli  piu'  elevati,  ovvero
effettuare interventi di carattere aggiuntivo. 
    In tale quadro, la censura in esame  si  limiterebbe  a  ribadire
l'indiscusso principio della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di ambiente,  senza  tener  conto  della  complessita'  della
questione per i molteplici interessi che su di essa si innestano.  La
infondatezza  della  questione  nascerebbe  anzitutto  dalla   natura
dell'interesse tutelato, che non sarebbe  riconducibile  alla  tutela
dell'ambiente, ma al governo del territorio, alla tutela della salute
ed alla valorizzazione dei beni ambientali, interessi tutti  protetti
mediante la compiuta definizione delle funzioni spettanti o  delegate
alle Province e la gestione del servizio integrato, rientranti  nella
competenza  regionale.  Ed  infatti,  la  prima  parte  della   norma
impugnata, di per se'  non  censurata,  attribuisce  alla  competenza
regionale la emanazione di linee guida per la gestione integrata  dei
rifiuti e per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione  spettanti
o delegate alle province. Viene, invece, censurata la  seconda  parte
della disposizione della lettera f) del comma  1  dell'art.  3  della
legge,  che  fa  riferimento  alla  regolamentazione  di  ambiti   di
attivita' soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle
more della determinazione degli indirizzi nazionali,  come  nel  caso
dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.
E' solo tale  regolamentazione  che  recherebbe  vulnus,  secondo  il
ricorrente, alle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato.
Ma - osserva al riguardo la Regione - a parte il rilievo,  svolto  in
dottrina, relativo al pericolo per  le  prerogative  regionali  della
previsione della competenza dello  Stato  a  dettare  linee  guida  e
criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani,  la
previsione della spettanza alla Regione di interventi  temporanei  in
materia di riconosciuta competenza statale, al solo fine  di  rendere
operative  le  funzioni  spettanti  o  delegate  alle  province,  non
costituisce violazione del riparto  di  attribuzioni  previsto  dalla
Costituzione. 
    Sotto altro profilo, il carattere dichiaratamente  provvisorio  e
temporaneo della disposizione impugnata consentirebbe di rilevarne la
natura suppletiva e il carattere cedevole. 
    Inoltre, sottolinea la Regione che, in ogni caso,  i  criteri  da
essa dettati non potrebbero comunque travalicare i parametri previsti
dal codice dell'ambiente. 
    Quanto alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma 4, della legge regionale n. 36 del 2009, la Regione  sottolinea
anzitutto che la legge impugnata  recepisce  integralmente  il  piano
regionale di gestione integrata dei rifiuti risultante dal  combinato
disposto di  una  serie  di  decreti  del  Commissario  delegato  per
l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia, che non  e'
mai stato oggetto di censura. 
    La necessita' della  gestione  temporanea  prevista  dalla  norma
impugnata deriverebbe dalla esigenza di salvaguardare  le  situazioni
preesistenti al momento della entrata in vigore della legge n. 36 del
2009,  non  essendo  ipotizzabile  la  cessazione   immediata   delle
concessioni gia' affidate ed operanti, in presenza di  situazioni  di
potenziale  rischio  per  la  salute  dei  cittadini  per  il   danno
ambientale. Si tratterebbe  di  salvaguardare,  per  una  durata  non
superiore al restante periodo di validita'  delle  concessioni  degli
impianti affidati, e comunque per non oltre quindici  anni,  gestioni
preesistenti che abbiano dato prova di operare secondo  parametri  di
efficacia sul piano della qualita' e dell'economicita'  dei  servizi,
per il migliore raggiungimento delle finalita' di tutela di interessi
affidati alla competenza regionale. 
    3. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria,  con
la  quale  insiste  per  l'accoglimento  delle  questioni  sollevate,
replicando alle eccezioni di inammissibilita' proposte dalla  Regione
Puglia con il rilievo che  il  ricorso  fa  espresso  riferimento  ai
criteri di  riparto  delle  competenze  fra  Stato  e  Regione,  come
individuati  dall'art.  117,  secondo  comma,   lettera   s),   della
Costituzione,  che  costituisce  il  parametro  costituzionale   alla
stregua del quale valutare la legittimita' delle norme impugnate. 
    Nel merito, ribadito che  l'oggetto  prevalente  della  normativa
impugnata e' la tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,  si  osserva
nella memoria che le finalita' della  normativa  medesima,  poste  in
rilievo dalla  difesa  della  Regione,  non  costituiscono  argomenti
sufficienti per giustificare eventuali deroghe  ai  principi  dettati
dalle preminenti norme statali. Si richiama, altresi', l'art. 196 del
d.lgs. n. 152 del 2006, il  quale  espressamente  stabilisce  che  le
competenze delle Regioni devono essere esercitate «nel  rispetto  dei
principi previsti dalla normativa vigente e dalla  parte  quarta  del
presente decreto  ivi  compresi  quelli  di  cui  all'art.  195».  Le
attivita' cui si riferisce la normativa regionale  denunciata  devono
essere, dunque, disciplinate secondo gli  indirizzi  stabiliti  dallo
Stato  nell'esercizio  della  sua  attivita'  di  coordinamento.   Il
legislatore  regionale  avrebbe,  quindi,  esorbitato  dalle  proprie
attribuzioni   nel   disporre   che   l'esercizio   delle    funzioni
pianificatorie della Regione possa prescindere dalla previa  adozione
degli indirizzi di carattere generale che la  legge  statale  ritiene
essenziali. 
    Ne' varrebbe sottolineare, come ha fatto la  Regione  Puglia,  il
carattere contingibile e temporaneo delle disposizioni censurate, che
non escluderebbe l'esigenza di  osservare  le  disposizioni  primarie
stabilite dalla legge statale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  f),
secondo periodo, della legge della Regione Puglia 31  dicembre  2009,
n. 36 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di  gestione
dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152), nella parte in  cui  attribuisce  alla  Regione  il  potere  di
regolamentare gli ambiti di attivita' soggetti alla previa emanazione
di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi
nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei  rifiuti
speciali  agli  urbani;  nonche'  dell'articolo  6,  comma  4,  della
predetta legge regionale, che dispone una deroga alla unicita'  della
gestione integrata del ciclo di rifiuti,  di  cui  all'articolo  200,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale). 
    Con riguardo alla prima delle due norme censurate, si lamenta  il
vulnus all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in  quanto
essa, prevedendo che la Regione, seppure solo fino all'adozione degli
indirizzi  nazionali,  regolamenti  ambiti  riservati   allo   Stato,
esorbiterebbe dalla propria sfera  di  competenze.  La  seconda,  nel
prevedere una sorta  di  scissione,  con  riguardo  agli  affidamenti
relativi ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana,  rispetto
alle concessioni di costruzione e gestione  degli  impianti  affidate
dal Commissario straordinario ai sensi  della  normativa  antecedente
alla entrata in vigore dello  stesso  d.lgs.  n.  152  del  2006,  si
porrebbe in contrasto con il quadro normativo nazionale  in  tema  di
disciplina dei rifiuti, di cui allo stesso d.lgs. n.  152  del  2006,
recando, in tal modo, vulnus al criterio  costituzionale  di  riparto
delle competenze tra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. 
    La Regione Puglia, nel resistere al ricorso, ne ha  eccepito,  in
via preliminare, la inammissibilita' per  omessa  specificazione  dei
parametri  costituzionali  di   riferimento   e,   nel   merito,   la
infondatezza. 
    L'art. 3, comma 1, lettera f), della  legge  regionale  impugnata
non e' - sostiene la Regione resistente -  contrario  alla  normativa
statale  di  riferimento,  in  quanto  concerne   la   determinazione
dell'attivita' di  pianificazione  spettante  alla  Regione,  in  via
dichiaratamente provvisoria e temporanea, nelle more della emanazione
dei criteri generali uniformi, che  dovranno  essere  definiti  dalla
amministrazione statale per l'intero territorio nazionale. 
    L'art. 6, comma 4, della stessa legge, poi, sarebbe legittimo, in
quanto la previsione, nella fase di prima  applicazione  della  nuova
legge, che si possa procedere all'affidamento di  alcuni  servizi  di
raccolta,  trasporto  ed  igiene  urbana  in   deroga   al   criterio
dell'unicita'  della  gestione  sarebbe   dettata   dall'intento   di
salvaguardare i rapporti concessori instaurati in base alla pregressa
disciplina. 
    2. - L'eccezione  di  inammissibilita'  del  ricorso  prospettata
dalla Regione Puglia non e' fondata. 
    Contrariamente  all'assunto  della  resistente,   il   ricorrente
individua  correttamente   il   parametro   costituzionale   invocato
nell'art. 117, comma 2, lettera s),  quale  norma  che  determina  il
riparto di competenze fra Stato e Regione e sulla  cui  base  occorre
valutare la legittimita' delle norme impugnate. 
    Cio' e' sufficiente per superare la censura di inammissibilita'. 
    2.1. - Nel merito, il ricorso, con riferimento all'art. 3,  comma
1, lettera f), secondo periodo, e' fondato. 
    2.2. - La normativa relativa  alla  gestione  dei  rifiuti,  gia'
contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22  (Attuazione
della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti,  della  direttiva  91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi  e
sui rifiuti di imballaggi), e' attualmente recata dal d.lgs.  n.  152
del 2006, che, agli artt.  195-198,  in  particolare,  disciplina  il
riparto di competenze in  materia  di  rifiuti.  Dal  quadro  che  ne
risulta emerge che restano  attribuite,  tra  l'altro,  alle  Regioni
alcune funzioni in  materia  di  pianificazione  (predisposizione  di
piani regionali dei rifiuti, di piani di bonifica di aree  inquinate,
individuazione, nell'ambito delle linee guida generali fissate  dallo
Stato, degli ambiti territoriali per la gestione dei rifiuti  urbani,
dei criteri per la determinazione dei siti idonei alla localizzazione
degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti). 
    L'art. 3, comma 1, lettera f), primo periodo, della  legge  della
Regione Puglia n.  36  del  2010,  non  censurato,  attribuisce  alla
Regione, nella materia della gestione dei rifiuti, tra le funzioni di
indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo,  la  competenza
alla «emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti
nonche' per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti  o
delegate alle province». Il  secondo  periodo,  oggetto  di  censura,
stabilisce che «in particolare, la Regione regolamenta gli ambiti  di
attivita' soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle
more della determinazione degli indirizzi nazionali,  come  nel  caso
dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». 
    La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra  la
disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non
sono percio' ammesse iniziative delle Regioni  di  regolamentare  nel
proprio ambito territoriale la materia (ex plurimis sentenze  n.  127
del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa  disciplina
statale. 
    E' bensi' vero che questa Corte  ha  affermato  che  le  Regioni,
nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa
statale  di  tutela  dell'ambiente,  ma  possono  stabilire,  per  il
raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in  materia  di
tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei
beni ambientali, etc.), livelli di tutela piu' elevati (sentenze  nn.
61, 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008).  Con  cio'  certamente
incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non  di  tutelarlo,
essendo  esso  salvaguardato  dalla  disciplina  statale,  bensi'  di
disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle  competenze
delle Regioni stesse. Si tratta  cioe'  di  un  potere  insito  nelle
stesse  attribuzioni  di  queste   ultime,   al   fine   della   loro
esplicazione. 
    Questi principi non sono pero' applicabili nella fattispecie,  in
cui la Regione non dichiara di intervenire nell'ambito della  propria
competenza, ma per regolamentare «gli ambiti  di  attivita'  soggetti
alla  previa  emanazione  di  disciplina  statale  nelle  more  della
determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso  dei  criteri
per l'assimilazione dei  rifiuti  speciali  agli  urbani»,  con  cio'
invadendo la competenza statale. Il legislatore regionale non  poteva
dunque disporre che l'esercizio delle funzioni  pianificatorie  della
Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi  di
carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali. 
    L'incostituzionalita' e' limitata al secondo periodo della norma,
relativo all'emanazione da parte della Regione di linee guida per  la
gestione integrata dei rifiuti. 
    2.3. - Anche con riferimento all'art. 6,  comma  4,  della  legge
della Regione Puglia n. 36 del 2009, il ricorso e' fondato. 
    2.4. - La norma  censurata  stabilisce,  con  riguardo  al  piano
regionale per la gestione integrata dei  rifiuti,  che,  in  sede  di
prima applicazione delle nuove disposizioni,  e  tenuto  conto  delle
concessioni di costruzione e gestione degli  impianti  gia'  affidate
dal Commissario delegato  per  l'emergenza  ambientale  -  Presidente
della  Regione  Puglia  -  sulla  base  della  normativa  antecedente
l'entrata in  vigore  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  le  Autorita'
d'Ambito, in deroga alla unicita' della gestione,  possono  prevedere
affidamenti limitati al servizio  di  raccolta,  trasporto  e  igiene
urbana per una durata non superiore al restante periodo di  validita'
della durata delle concessioni degli impianti  affidate,  e  comunque
per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo  di  prima
applicazione e' poi effettuata la successiva  gara  assicurandosi  la
gestione unitaria del servizio integrato. 
    La disposizione - nell'ammettere la  deroga  al  principio  della
unicita' della gestione integrata dei rifiuti - si pone in  contrasto
con l'art. 200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del  2006,
secondo cui la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e'  organizzata,  fra
l'altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione
delle gestioni attraverso  un  servizio  di  gestione  integrata  dei
rifiuti. 
    Poiche' anche la disposizione in esame, concernendo la disciplina
dei rifiuti interviene nella materia della tutela dell'ambiente, essa
invade  un  ambito  di  competenza  riservato  in  via  esclusiva  al
legislatore statale. 
    3. - Va,  pertanto,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 1, lettera f), secondo  periodo,  e  dell'art,  6,
comma 4, della legge  della  Regione  Puglia  n.  36  del  2009,  per
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3,  comma
1, lettera f), secondo periodo, e  6,  comma  4,  della  legge  della
Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per  l'esercizio  delle
competenze in materia di  gestione  dei  rifiuti  in  attuazione  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Finochiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2010. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella