MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2010 

Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico. (11A01305) 
(GU n.30 del 7-2-2011)

 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e  istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica  i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.  378/2007  e
abroga il regolamento (CE) n.  1782/2003  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto l'art. 146, paragrafo  2,  del  citato  regolamento  (CE)  n.
73/2009, con il quale si dispone che  i  riferimenti  al  regolamento
(CE) n. 1782/2003 sono da ritenersi  fatti  al  regolamento  (CE)  n.
73/2009, come da tavola di concordanza, allegato XVIII; 
  Considerato che, secondo le citate tavole di concordanza, il Titolo
III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' da intendersi sostituito dal
Titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM) e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della  Commissione,  del  29
ottobre  2009,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
pagamento unico, di cui al titolo III del citato regolamento (CE)  n.
73/2009 del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione  della
riforma della politica agricola  comune,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 191  del  16  agosto  2004,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 22 ottobre 2007, n. 1535, recante disposizioni  riguardanti
il regime di pagamento unico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007; 
  Considerato che le patate da  consumo,  i  vivai  e  le  produzioni
ortofrutticole, ad eccezione dei prodotti  rientranti  nel  campo  di
applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996 e del regolamento (CE)
n. 2202/1996, non sono stati oggetto di aiuti diretti; 
  Considerato  che  gli  importi  di  riferimento  per   il   settore
ortofrutticolo sono stati  calcolati  per  i  prodotti  per  i  quali
sussisteva un regime di sostegno ai sensi dei citati regolamenti (CE)
n. 2201/1996 e n. 2202/1996; 
  Considerato che con decreto del 22 ottobre 2007 e'  stata  rinviata
al 31 dicembre 2010 ogni  decisione  in  merito  all'assegnazione  di
titoli  all'aiuto  per  le  patate  da  consumo,  vivai  e   prodotti
ortofrutticoli, ad eccezione  di  pere,  pesche,  prugne  e  pomodori
destinati alla trasformazione nonche' degli agrumi; 
  Considerato che, per i prodotti per i quali e'  stato  previsto  il
rinvio della decisione di assegnazione di titoli all'aiuto, non si e'
registrata un'evoluzione negativa del mercato nel periodo  successivo
alla determinazione; 
  Ritenuto opportuno non attribuire a tali prodotti titoli  all'aiuto
ai sensi  dell'allegato  IX,  lettera  A,  del  regolamento  (CE)  n.
73/2009, atteso, tra l'altro, che la componente relativa  al  settore
ortofrutticolo dei pagamenti diretti e' stata interamente  utilizzata
per attribuire  i  titoli  all'aiuto  alle  pere,  pesche,  prugne  e
pomodori destinati alla trasformazione nonche' agli agrumi; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  cosi'  come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n.
157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004  n.  204,
con il quale si dispone che  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nell'ambito di  propria  competenza,  provvede  con  decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
18 novembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Pagamento unico 
 
  1. Per le motivazioni di cui alle premesse, a decorrere  dal  2011,
permane l'esclusione dei prodotti elencati  all'art.  3  del  decreto
ministeriale  22  ottobre  2007,  n.  1535,  dall'attribuzione  degli
importi di riferimento di cui al Titolo III del regolamento  (CE)  n.
73/2009, calcolati ai sensi dell'allegato IX, lettera A. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 18