MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2011 

Rettifica del decreto del 24 gennaio 2011,  recante  l'emissione  dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  2,10%,   indicizzati   all'inflazione
europea, con godimento 15 settembre  2010  e  scadenza  15  settembre
2016, prima e seconda tranche. (11A03838) 
(GU n.66 del 22-3-2011)

 
 
 
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  103469  del  28  dicembre  2010,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2011, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il Direttore Generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto  il  proprio  decreto  n.  5527  in  data  24  gennaio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2  febbraio  2011,  con
cui e' stata disposta l'emissione di una prima tranche dei Buoni  del
Tesoro  poliennali  2,10%  indicizzati  all'«indice  Eurostat»,   con
godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016; 
  Considerato che per mero errore materiale, all'art.  6  del  citato
decreto del 24 gennaio 2011, e' stato  omesso  l'ultimo  capoverso  e
ritenuta pertanto la necessita'  di  provvedere  alla  rettifica  del
decreto medesimo; 
 
                              Decreta: 
 
  L'art. 6 del decreto n. 5527 del  24  gennaio  2011,  citato  nelle
premesse, viene cosi modificato: 
 
                               «Art. 6 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente
decreto si applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.
461. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il  prezzo  di  emissione,  il
prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito. 
  La riapertura della presente emissione potra'  avvenire  anche  nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo  concorrera'  al  raggiungimento  del  limite   massimo   di
indebitamento previsto per gli anni stessi. 
  I buoni medesimi sono ammessi  alla  quotazione  ufficiale  e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di "coupon stripping".» 
  Restano ferme tutte  le  altre  disposizioni  di  cui  al  ripetuto
decreto del 24 gennaio 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 8 marzo 2011 
 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata