AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   secondo
procedura di Mutuo Riconoscimento del  medicinale  Delaman  (delapril
cloridrato  +  manidipina  cloridrato)   con   conseguente   modifica
stampati. (11A03690) 
(GU n.67 del 23-3-2011)

 
 
 
          Estratto provvedimento FV/9 del 24 febbraio 2011 
 
    Medicinale:   DELAMAN   (delapril   cloridrato    +    manidipina
cloridrato). 
    Confezioni: 
    A.I.C. n. 035256015 - 30 mg  +  10  mg  compresse,  28  compresse
divisibili; 
    A.I.C. n. 035256027  30  mg  +  10  mg  compresse,  14  compresse
divisibili; 
    A.I.C. n. 035256039  30  mg  +  10  mg  compresse,  50  compresse
divisibili; 
    A.I.C. n. 035256041 30  mg  +  10  mg  compresse,  100  compresse
divisibili. 
    Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. 
    Procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0125/001/R/001. 
    Con scadenza il 28 dicembre  2009  e'  rinnovata,  con  validita'
illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa
modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio
illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di
qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,   per   il   foglio
illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
    Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate
dalla determinazione possono essere dispensate al  pubblico  fino  al
centottantesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore   della
determinazione.  Pertanto,  entro  la  scadenza  del  termine   sopra
indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.