CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ORDINANZA 31 marzo 2011 

Dichiarazione di illeggittimita' di richiesta di referendum, relativa
al distacco della provincia di Belluno dalla  regione  Veneto  e  sua
aggregazione al Trentino-Alto Adige/Sud Tirol. (11A04970) 
(GU n.84 del 12-4-2011)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  L'anno 2011, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 9,00,  presso
l'aula «Giallombardo» sita al II° piano del palazzo di Giustizia,  si
e' riunito  l'Ufficio  Centrale  per  il  Referendum  costituito  con
decreto del Primo Presidente della Corte di  Cassazione  in  data  16
settembre 2010 a norma dell'art. 12 della legge 25/5/1970  n.  352  e
successive modifiche. Sono presenti: 
Presidente 
  dott. Antonino ELEFANTE 
Consiglieri 
  dott. Corrado CARNEVALE 
  dott. Alessandro DE RENZIS 
  dott. Alfredo TERESI 
  dott. Antonio MERONE 
  dott. Francesco Maria FIORETTI 
  dott. Francesco FELICETTI 
  dott. Gaetanino ZECCA 
  dott. Antonio AGRO' 
  dott. Mario FINOCCHIARO 
  dott. Claudia SQUASSONI 
  dott. Secondo Libero CARMENINI 
  dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 
  dott. Umberto GOLDONI 
  dott. Luigi PICCIALLI (relatore) 
  dott.ssa Gabriella COLETTI DE CESARE 
  dott. Filiberto PAGANO 
  dott. Maria Cristina SIOTTO 
  dott. Ruggero GALBIATI 
  Pronunziando definitivamente sulla richiesta di referendum ai sensi
degli artt. 132, comma 2, Cost. e 42, comma 2,  L.  25.5.70  n.  352,
proposta dalla Provincia di Belluno, rappresentata dal  sig.  Stefano
Ghezze, delegato effettivo,  in  virtu'  di  delibera  del  Consiglio
Provinciale n. 4 dell'11.1.11; 
  vista la propria ordinanza interlocutoria del 2.3.2011; 
  esaminate  le  memorie  illustrative  depositate   dalla   suddetta
Provincia e dall'interventore adesivo Comune di Lamon; 
  rilevato che la proposta referendaria e'  finalizzata  al  distacco
della  Provincia  di  Belluno  dalla  Regione  Veneto  ed  alla   sua
aggregazione al Trentino - Alto Adige/Sud Tirol, regione quest'ultima
compresa tra quelle a statuto speciale, elencate dall'art. 116  comma
1 della Costituzione e costituita, come previsto  dal  secondo  comma
dell'articolo medesimo, dalle Province autonome di Trento e  Bolzano,
ciascuna dotata di potesta' legislativa a termini degli artt. 11 e 12
dello statuto regionale (L. cost. 26.2.1948 n. 5); 
  considerato che la richiesta di  aggregazione  della  provincia  di
Belluno, che e' una realta' territoriale normale priva  di  qualsiasi
potesta'  legislativa,  alla  suddetta  regione   implicherebbe   una
modificazione  non  solo  dello  statuto  regionale  (in  particolare
dell'art. 1), adottato con legge costituzionale, ma anche  del  comma
secondo dell'art. 116 citato,  che  ne  ha  «costituzionalizzato»  la
particolare composizione, (due provincie autonome: Trento e Bolzano):
modificazione che richiederebbe, ex art. 138 Cost. (e art.  88  dello
statuto regionale), la necessaria adozione di una fonte normativa  di
pari rango, vale a dire una legge costituzionale, e non semplicemente
una  «legge  della  Repubblica»,  come  previsto  dal  secondo  comma
dell'art. 132 Cost.  (il  cui  riferimento  ad  una  legge  ordinaria
risulta inequivoco, in contrapposizione alla  precedente  previsione,
di cui al primo comma, che parla di una «legge  costituzionale»,  per
le diverse ipotesi di creazione di nuove regioni o fusione di  quelle
esistenti); 
  considerato  che  la  verifica  di  ammissibilita'  della  proposta
referendaria, devoluta a questo Ufficio Centrale,  va  condotta  alla
stregua non solo dell'art. 132 comma 2 cit. e della legge  attuativa,
ma anche delle altre norme costituzionali, in  particolare  dell'art.
116,   con   il   quale   l'anzidetta   disposizione   deve    essere
necessariamente coordinata, trovando cosi' un implicito  limite  alla
sua  portata  applicativa;  con  la   conseguenza   che,   risultando
impraticabile, nell'attuale assetto normativo -  costituzionale,  una
modificazione territoriale  della  regione  in  questione  con  legge
ordinaria, il procedimento delineato dall'art. 132, comma  2,  Cost.,
non potendo  approdare  alla  fase  conclusiva  tipica  prevista  dai
costituenti, l'adozione di una  semplice  «legge  della  Repubblica»,
dovrebbe  arrestarsi  alla  seconda  fase,  quella  consultiva,   che
risulterebbe, in definitiva, fine a se' stessa  ed  inutile,  ove  si
consideri che il legislatore potrebbe comunque, senza  la  necessita'
di una preventiva  consultazione  referendaria,  adottare  una  legge
costituzionale allo scopo in questione; 
  ritenuto,  infine,  che  il  richiamo,  contenuto   nelle   memorie
illustrative, alla  giurisprudenza  della  Corte  Costituzionale,  in
particolare alla sentenza n. 66 del 2007, non  e'  di  utile  apporto
alla tesi sostenuta, atteso che i  principi  nella  stessa  affermati
(con riferimento al mero incremento territoriale,  mediante  aggiunta
di un nuovo comune all'unica provincia costituente la  Regione  Valle
d'Aosta), mal si conciliano  col  caso  specifico  dove  verrebbe  ad
essere incisa la specifica composizione territoriale  e,  quindi,  il
particolarissimo status, di regione  «binaria»,  previsto  (anche  in
attuazione di trattati internazionali) nella stessa Costituzione, per
il Trentino - Alto Adige/Sud Tirol; 
  ritenuto, conclusivamente e per tutte le suesposte  considerazioni,
che non puo' essere dichiarata  legittima  la  richiesta  di  cui  in
premessa; 
 
                               P.Q.M. 
 
  Dichiara  illegittima  la  richiesta  di  referendum,  come   sopra
proposta dalla Provincia di Belluno. 
   Dispone, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L 352/70 che la  presente
ordinanza sia affissa all'albo della Corte di Cassazione e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma in data 31 marzo 2011 
 
                                              Il Presidente: Elefante