N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 marzo 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi nella forma di credito di imposta a valere sull'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a favore di microimprese e piccole imprese - Lamentata introduzione di un meccanismo agevolativo a valere su un tributo regionale derivato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale in materia di sistema tributario, esorbitanza dai limiti statutari. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, art. 2, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 51; decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16. Imposte e tasse - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi nella forma di credito di imposta a valere sull'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a favore di microimprese e piccole imprese - Possibilita' di elevare il limite massimo del contributo in base al criterio della residenza anagrafica - Lamentata discriminazione fra lavoratori, contrasto con la normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del principio di libera circolazione dei lavoratori, violazione del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, art. 2, comma 8. - Costituzione, artt. 3, 117, primo comma, e 120, primo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; trattato CE, artt. 12, 39 e 43; regolamento del Consiglio europeo n. 1612/1968 del 15 ottobre 1968, art. 7. Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Parchi - Possibilita' di autorizzare lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche all'interno di tutte le aree protette - Contrasto con la normativa nazionale che dispone che il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo sia disciplinato dal regolamento del parco, nonche' interferenza nei confronti di specie ed habitat tutelate dalla normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, esorbitanza dai limiti statutari. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, art. 3, comma 37, che aggiunge i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 17. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4 e 5; direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992; direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 2, lett. c). Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Rifiuti urbani - Previsione che possano circolare liberamente sul territorio regionale e possano essere trattati anche in impianti non appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione - Lamentato contrasto con il principio statale di autosufficienza e di prossimita' per lo svolgimento di attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non pericolosi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, esorbitanza dai limiti statutari. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, art. 4, comma 68. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 182-bis. Impresa e imprenditore - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sportello unico per le attivita' produttive - Attribuzione al Presidente della Regione del potere di disciplinare con proprio decreto l'attivita' dello sportello unico - Fissazione del termine del 30 giugno 2011 per l'istituzione dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) - Previsto subentro delle Camere di commercio nelle attivita' dello sportello unico, nell'ipotesi di inerzia dei Comuni - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, esorbitanza dai limiti statutari. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, art. 10, commi 68 (che modifica l'art. 6 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 12 febbraio 2001, n. 3) e 69 (che modifica l'art. 53 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. r); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, artt. 4 e 12. Amministrazione pubblica - Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni che limitano l'applicazione di talune disposizioni statali contenute nel d.l. n. 78/2010, finalizzate al contenimento della spesa pubblica, nei confronti delle amministrazioni regionali, locali, del Servizio sanitario e dell'Agenzia regionale del lavoro - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, esorbitanza dai limiti statutari. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, art. 12, commi 30 e 31. - Costituzione, art.117, comma terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28; legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, art. 13, commi da 14 a 23. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Obbligo preventivo di verificare la possibilita' e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali, nonche', in caso di esito negativo della verifica, previsione di limiti di spesa derogabili nei casi espressamente indicati - Contrasto con la normativa statale di riferimento per il contenimento della spesa pubblica per il personale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, esorbitanza dai limiti statutari. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, art. 14, commi 43 (che modifica l'art. 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24) e 44. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 14, commi 7, 8, 9 e 10; legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, art. 13, comma 16.(GU n.17 del 20-4-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 marzo 2011, ricorrente; Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Trieste, p.zza Unita' d'Italia n. 1, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8; 3, comma 37; 4, comma 68; 10, commi 68 e 69; 12, commi 30 e 31; 14, commi 43 e 44,.della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 dicembre 2010, n. 22, pubblicata nel BUR n. 1 - S.O. n. 1 - del 5 gennaio 2011, recante «disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)», per violazione degli artt. 3; 117, comma 1, comma 2, lett. e), r) ed s) e comma 3; 120, comma 1, Cost.; degli artt. 12, 39 e 43 del Trattato U.E.; del Regolamento del Consiglio C.E.E. n. 1612 del 1968; delle Direttive comunitarie 2209/147/C.E. e 92/43 C.E.E.; degli artt. 4 e 5, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia). Fatto Con la legge n. 22 del 29 dicembre 2010 la Regione Friuli Venezia Giulia ha dettato disposizioni per la formazione del proprio bilancio pluriennale ed annuale (legge finanziaria 2011). In particolare: l'art. 2, comma 1, autorizza l'amministrazione regionale a concedere, per finalita' di sostegno alle attivita' economiche e di incremento occupazionale, contributi nella forma di credito di imposta a valere sull'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore di microimprese e piccole imprese operanti nel territorio regionale, alle condizioni previste dai commi successivi. Il comma 8 del predetto articolo 2 stabilisce che il limite massimo di contributo, fissato dal comma 7, «e' elevato di 5 punti percentuali per le imprese che assumono soggetti disoccupati ed inoccupati residenti in Italia da almeno dieci anni, e nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni». L'art. 3, comma 37, integra l'art. 12 della l.r. 15 ottobre 2009, n. 17 («Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale»), inserendo, dopo il comma 1, i seguenti commi: «1-bis. Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, la Giunta regionale puo' emettere un'autorizzazione in deroga alla presente legge e alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche all'interno di tutte le aree naturali protette (SIC, ZPS, prati stabili, biotopi, A.R.I.A.), valutando la positivita' che ne trarrebbe la Regione in termini di presenza turistica,comunicazione mediatica e valore sportivo della manifestazione. L'evento sportivo deve avere una validita' internazionale, europea o mondiale, confermata dall'Assessorato regionale alle attivita' sportive e deve essere gia' stato sostenuto finanziariamente per almeno tre anni dalla Regione. 1-ter. La Giunta autorizza, per quanto di propria competenza, gli eventi sportivi di cui al comma 1-bis unicamente su percorsi ricavati entro specifiche aree golenali e fluviali, ivi comprese tutte le aree magredili adiacenti, incluse quelle appartenenti al demanio militare alla data del 31 dicembre 2009, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 12 della presente legge e dall'articolo 22 della legge regionale n. 17/2006. Tali aree sono cosi' delimitate: a) fiume Tagliamento: dal ponte di Pinzano al ponte di Madrisio; b) fiume Cosa: dal ponte di Lestans al Tagliamento; c) fiume Cellina: dal ponte della Ferrovia fino al Meduna; d) fiume Meduna: dal ponte di Meduno al ponte sulla SR 13; e) fiume Colvera: dal ponte sulla 464 fino al Meduna. 1-quater. La struttura regionale competente insieme all'ente promotore predispongono un percorso che utilizzi piste o tracce esistenti a terra. Ai fini della presente legge sono da intendersi piste anche le tracce a piede argine interne ed esterne allo stesso. Laddove non vi siano piste segnate a terra, saranno autorizzati percorsi solo su alveo attivo, affinche' sia individuabile una traccia, possibilmente con livellamenti del terreno operati da macchine operatrici in accordo con l'Ufficio provinciale dei lavori pubblici. L'Ufficio provinciale dei lavori pubblici e' incaricato a rilasciare il decreto autorizzativo di utilizzo delle aree demaniali, successivamente alla delibera della Giunta regionale e a informare tutti i Comuni entro i cui perimetri ricade il tracciato della manifestazione. 1-quinquies. Per le finalita' previste dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, il canone dovuto dall'ente promotore e' stabilito, in 1.000 euro indipendentemente dalla quantita' di chilometri utilizzati per lo svolgimento dell'attivita'. Nel caso in cui l'attivita' ricada su due province, l'importo sara' frazionato percentualmente sulla base dei chilometri ricadenti su ciascuna provincia». L'articolo 4, comma 68, dispone che «i rifiuti urbani prodotti in Regione possono circolare liberamente sul territorio regionale e possono essere trattati anche in impianti non appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione». L'art. 10, rubricato «Finalita' 9 - sussidiarieta' e devoluzione», prevede ai commi 68 e 69 disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive. In particolare, il comma 68 modifica alcuni termini contenuti nell'art. 6 della l.r. n. 3/2001, il quale a sua volta dispone che al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico entro il 30 giugno 2011. Inoltre, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico entro il 30 giugno 2011. Il comma 69 dell'art.10, invece, modifica l'art. 53 della l.r. n. 13/2009, prevedendo che gli sportelli unici sono istituiti in forma singola o associata entro il 30 giugno 2011 e, nel caso in cui, al momento della scadenza del termine del 30 giugno 2011, il Comune non abbia istituito lo sportello unico, l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, decorsi trenta giorni dal predetto termine, alla Camera di Commercio territorialmente competente. L'articolo 12, comma 30, dispone che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del d.l. n. 78/2010, alle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e agli enti del Servizio sanitario regionale, continuano ad applicarsi le norme contenute nell'art.13, commi da 14 a 23, della L.r. n. 24/2009. Il comma 31 del predetto art. 12 stabilisce poi che i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, non si applicano all'Agenzia Regionale del Lavoro di cui all'art. 9 della l.r. 9 agosto 2005, n. 18. L'art. 14, comma 43, dell'impugnata legge regionale modifica l'art. 13 della l.r. n. 24 del 2009, nei seguenti termini: a) alla lettera b) del comma 16, prima del numero l e' introdotto il seguente: 01 «. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;»; b) alla lettera b) del comma 16, dopo il numero 3 e' inserito il seguente: «3-bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge regionale 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia);»; c) dopo il comma 16 e' inserito il seguente: «16-bis. Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16: a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato: 1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni; b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa: 1) attivita' finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata; 2) esigenza di assicurare attivita' correlate all'esercizio di attivita' stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalita'; 3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamita' naturale; 4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio -assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni.»; d) al comma 17 le parole «al numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri 3 e 3-bis»; e) il terzo periodo del comma 17, e' sostituito dal seguente: «La Giunta regionale e' autorizzata ad assentire, su richiesta dei singoli enti locali, ulteriori deroghe al limite di cui al comma 16, con riferimento alla sola ipotesi di figure uniche e non fungibili.»; f) il quarto periodo del comma 17 e' soppresso; g) al comma 40 le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011». Infine, il comma 44 del predetto art. 14 cosi' dispone: «Per le finalita' di cui al terzo periodo del comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24/2009, come sostituito dalla lettera e) del comma 43, trovano applicazione le modalita' e le tempistiche gia' definite dalla Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le ipotesi di deroga al limite di cui al comma 16 del medesimo articolo 13». Le predette norme sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di Diritto 1. - Violazione degli artt. 3; 117, comma 2, lett. e), e 120 Cost., e degli artt. 4 e 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia, nonche' dell'art. 117, comma 1, Cost., degli artt. 12, 39 e 43 del Trattato U.E. e del Regolamento del Consiglio U.E. n. 1612/68 L'art. 2, rubricato «Finalita' 1 - attivita' economiche» prevede, al comma 1, la facolta' dell'amministrazione regionale di concedere, per finalita' di sostegno alle attivita' economiche e di incremento occupazionale, contributi nella forma di credito di imposta a valere sull'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore di microimprese e piccole imprese operanti nel territorio regionale, e alle condizioni previste dai commi successivi. Il legislatore regionale, introducendo un meccanismo agevolativo, eccede dalla propria competenza statutaria ed invade quella esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario di cui all'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Infatti l'articolo 2, comma 1, non circoscrive espressamente l'operativita' delle suddette misure di agevolazione entro l'ambito dei soli tributi regionali, cosi' estendendo la misura del credito d'imposta anche ai tributi erariali; e tale estensione e' preclusa al legislatore regionale. Con la sentenza n. 123/2010, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.12 della l.r. Campania n.1/2009, che introduceva agevolazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta, ed ha chiarito che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma di credito di imposta applicabile a tributi istituiti e disciplinati dalla legge statale, costituisce una integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, preclusa alle regioni. Cio' in quanto allo stato attuale della normativa, non risultano sussistere tributi regionali «propri», ma tributi regionali «derivati», cioe' tributi istituiti e disciplinati con legge statale e il cui gettito e' attribuito alle regioni; e l'Irap, anche dopo la sua regionalizzazione, resta un tributo erariale, in quanto lo Stato continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento regionali (cfr. Corte cost., n. 357/2010 e n. 216/2009). Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, l'art. 2, comma l che introduce un meccanismo agevolativo nella forma del credito di imposta a valere su un tributo regionale «derivato» quale l'Irap, in ordine al quale l'art.16 del d.lgs. n. 446/1997 prevede la sola possibilita' per gli enti territoriali di variazione dell'aliquota, viola l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tributi erariali. Inoltre, con la suddetta norma, il legislatore regionale eccede i limiti della sua competenza statutaria stabiliti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia. Invero, l'art. 5 dello Statuto prevede, al n. 3, che la Regione, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, ha potesta' legislativa nell' istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51 dello stesso statuto. Tuttavia, l'art. 51, al comma 4, lett. a), prevede che la Regione ha facolta' «di modificare le aliquote... e di prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni d'imposta e deduzioni della base imponibile», «con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita'». Questi limiti sono stati violati nel caso di specie, perche' non si ravvisano norme statali che consentano la concessione dell'agevolazione di cui trattasi. Pertanto, con il comma l dell'art. 2 il legislatore regionale, eccedendo dalla propria competenza statutaria, ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del sistema tributario di cui all'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Inoltre, la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 8, che consente di elevare il limite massimo del contributo in base al criterio della residenza anagrafica, si pone anche in contrasto con le norme comunitarie del Trattato con conseguente violazione dell'art.117, comma 1 della Costituzione. In particolare, la possibilita' che, attraverso lo strumento del credito d'imposta, possano concedersi agevolazioni per le assunzioni di persone che abbiano avuto la residenza anagrafica nella Regione Friuli Venezia Giulia per almeno 5 anni e in Italia da almeno 10 anni, oltre a violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, viola anche le norme contenute nel Trattato CE, tra cui in primis l'articolo 12 che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalita'. La disposizione in esame viola altresi' l'articolo 39 del Trattato UE che garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' ed al contempo esclude qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita'. In applicazione delle citate disposizioni del Trattato, il Regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita', salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica, dispone l'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione fra i lavoratori degli Stati membri, per quanto concerne tutte le condizioni riguardanti l'impiego e il diritto di spostarsi liberamente per esercitare un'attivita' subordinata. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, inoltre, l'articolo 39 del Trattato CE e l'articolo 7 del regolamento n. 1612/68, in materia di parita' di trattamento, vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (cfr., in particolare, Corte di giustizia in causa C-337/97). Cio' vale, in particolare, con riferimento alla residenza, che rappresenta una condizione che puo' essere soddisfatta piu' facilmente da lavoratori nazionali o da lavoratori residenti nelle regioni italiane comprese nell'obiettivo Convergenza, rispetto a quelli degli altri Stati membri o delle altre Regioni. Infine, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche il diritto di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato U.E. - che assicura l'accesso alle attivita' non salariate ed al loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societa' - esclude tutte quelle discriminazioni che se pure non fondate sulla nazionalita', comportano di fatto una discriminazione a danno di tutti gli altri cittadini. Alla stregua di tali considerazioni la disposizione dell'art. 2, comma 8, della legge impugnata, determina discriminazioni oltre per gli altri lavoratori nazionali anche per i lavoratori provenienti dagli altri Stati membri, ponendosi in contrasto con i principi enunciati dal Trattato agli articoli 12, 39 e 43, e dal Regolamento n. 1612/68, in materia di libera circolazione dei lavoratori e di non discriminazione in base alla nazionalita', nonche' con l'articolo 3 della Costituzione. La citata disposizione viola sia l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, per violazione dei limiti derivanti dall'Ordinamento comunitario nell'esercizio della potesta' legislativa regionale, sia l'articolo 120, comma 1, della Costituzione che fa espressamente divieto al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni e che limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il legislatore regionale, quindi, eccedendo dalla sua competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia, lede i suddetti principi comunitari, violando l'art. 117, comma 1, l'art. 3 e l'art.120 della Costituzione. 2. - Violazione dell' artt. 117, commi 1 e 2, lett. s), Cost., e degli artt. 4 e 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia, nonche' delle Direttive n. 92/43/CEE e 2009/147/CE. L'art. 3, comma 37, aggiungendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 12 della l.r. n. 17/2009, prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'ambiente, autorizzi lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche all'interno di tutte le aree protette, anche in deroga alle disposizioni previste dalla l.r. n. 17/2006 («Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca»). Tali eventi sportivi sono autorizzati «unicamente su percorsi ricavati entro specifiche aree golenali e fluviali, ivi comprese tutte le aree magredili adiacenti, incluse quelle appartenenti al demanio militare alla data del 31 dicembre 2009». Inoltre, laddove non vi siano piste segnate a terra, saranno autorizzati percorsi solo su alveo attivo, affinche' sia individuabile una traccia, possibilmente con livellamenti del terreno operati da macchine operatrici in accordo con l'Ufficio provinciale dei lavori pubblici. La disposizione regionale si pone in contrasto con l'art. 11, comma 2, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui con Regolamento del Parco sono disciplinati «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo». Considerato il rilievo che la norma statale riconosce al piano del parco, quale strumento insostituibile di programmazione, regolazione e controllo, appare evidente che la disposizione impugnata comporta interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. Cosi' disponendo, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia ed invade quella esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, rientrando nella competenza esclusiva dello Stato l'individuazione di standard minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale. Inoltre, poiche' comporta interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, la disposizione in esame viola anche l'art. 117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui il legislatore regionale non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 3. - Violazione dell' artt. 117, comma 2, lett. s), Cost., e degli artt. 4 e 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia. L'articolo 4, comma 68, nel disporre che i rifiuti urbani prodotti in Regione possono circolare liberamente sul territorio regionale e possono essere trattati anche in impianti non appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione, si pone in contrasto con l'art. 182-bis del d.lgs. n. 152/2006. Tale norma statale afferma il principio di autosufficienza e di prossimita' per lo svolgimento di attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non pericolosi. Con tale principio, il legislatore statale ha inteso garantire che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, siano realizzati attraverso una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali, nonche' per utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Il legislatore regionale, nel porsi in contrasto con tale principio e nel prevedere che i rifiuti urbani possono essere trattati anche in impianti non appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione, eccede dalla competenza di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia, ed invade la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. 4. - Violazione dell' art. 117, comma 2, lett. r), Cost., e degli artt. 4 e 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia. L'art. 10, rubricato «Finalita' 9 - sussidiarieta' e devoluzione», prevede ai commi 68 e 69 disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive. In particolare, il comma 68, nel modificare l'art. 6 della l.r. n. 3/2001, dispone che al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico entro il 30 giugno 2011. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico entro il 30 giugno 2011. Il comma 69 dell'art. 10, invece, nel modificare l'art. 53 della l.r. n. 13/2009, dispone che gli sportelli unici sono istituiti in forma singola o associata entro il 30 giugno 2011 e, nel caso in cui, al momento della scadenza del termine del 30 giugno 2011, il Comune non abbia istituito lo sportello unico, l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, decorsi trenta giorni dal predetto termine, alla Camera di Commercio territorialmente competente. Con tali disposizioni il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione. Infatti, le disposizioni in esame, che consentono di disciplinare l'attivita' dello sportello unico con un decreto del Presidente della Regione; che fissano il termine al 30 giugno 2011 per l'istituzione del SUAP, e che autorizzano le Camere di commercio a subentrare nelle attivita' nell'ipotesi di inerzia dei Comuni, si pongono in contrasto con gli artt. 4 e 12 del D.P.R. n.160/2010. Le suddette disposizioni statali, nel disciplinare la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, prevedono che il termine per le procedure di cui sopra siano fissate entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del D.P.R. n. 160/2010 (il quale e' stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 settembre 2010). Il termine fissato dal legislatore statale non ammette deroghe. Il legislatore regionale, nel prevedere tempi di attuazione diversi, rende inefficace il coordinamento del Suap a livello nazionale. In proposito, con sentenza n. 15/2010 codesta ecc.ma Corte costituzionale ha chiarito che la disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive e' fondata «sulla concentrazione in una sola struttura [...] della responsabilita' dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonche' sulla concentrazione nello «sportello unico» [...] dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: cio' al fine di evitare che la pluralita' delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficolta' di rapporti con le amministrazioni» (cfr. pure sentenza n. 376 del 2002). Vengono quindi in rilievo le attivita' di coordinamento che l'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Peraltro, gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorita' direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attivita' di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorita' direttamente competenti. Tanto premesso, si ribadisce che il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'art. 117, comma 2, lett. r), della Costituzione. 4. - Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., e degli artt. 4 e 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia. L'articolo 12, comma 30, dispone che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del d.l. n. 78/2010, alle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e agli enti del Servizio sanitario regionale, continuano ad applicarsi le norme contenute nell'art.13, commi da 14 a 23 della l.r. n. 24/2009. In questo modo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia e, non prevedendo un risparmio di spesa per le suddette amministrazioni, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il successivo comma 31 dello stesso articolo dispone poi che i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 non trovano applicazione per l'Agenzia regionale del lavoro. In tal modo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, il quale prevede che la riduzione di spesa si applica anche alle agenzie, cosi' eccedendo dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia e violando l'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica. 5. - Violazione dell' art. 117, comma 3, Cost., e degli artt. 4 e 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia. L'articolo 14, ai commi 43 e 44, stabilisce una serie di ulteriori deroghe in materia di assunzioni, rispetto a quanto gia' previsto dall'art. 13, comma 16, della l.r. n. 24/2009. Infatti, il comma 43 dell'art.14, nel modificare l'art. 13 della l.r. n. 24/2009 dispone che le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonche' a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarieta' e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilita' e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali; prevede che, in caso di esito negativo della suddetta verifica l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa puo' avvenire, per gli esercizi 2010 e 2011, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non gia' riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso. La stessa norma prevede poi che detto limite e' derogabile: a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato: 1. [per le assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo]; 2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale; 4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneita' previsti dalla normativa regionale vigente in materia; b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa: 01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti; 1. nel caso di lavoratori socialmente utili; 2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 9, comma 48, della presente legge; 3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013; 3-bis. Nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia); 4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 166/2009, nonche' del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attivita' inerente al 15° censimento generale della popolazione; 5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali; 5-bis. Per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneita' previsti dalla normativa regionale vigente in materia; 6. nel caso di personale di supporto agli organi politici; 7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione e' comunque obbligatoria. 7-bis. Nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonche' di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attivita' del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attivita' di valutazione unitaria della politica regionale di coesione. Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai suddetti limiti: a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato: 1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni; b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa: 1) attivita' finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata; 2) esigenza di assicurare attivita' correlate all'esercizio di attivita' stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalita'; 3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamita' naturale; 4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni. Il comma 44 dell'art. 14 prevede poi che per alcune delle finalita' richiamate trovano applicazione le modalita' e le tempistiche gia' definite dalla Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le ipotesi di deroga al limite di cui al comma 16 dell'articolo 13 della l.r. n. 24/2009. Il quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalle disposizioni censurate contrasta con l'art. 14, commi da 7 a 10, del piu' volte citato d.l. n. 78/2010, il quale dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno devono assicurare, tra l'altro, anche la riduzione delle spese di personale. Il legislatore regionale, non rispettando tali limiti, eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia e viola i principi stabiliti dall'art. 117, comma 3, della Costituzione, in materia del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare.
P.Q.M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, commi 1 e 8; 3, comma 37; 4, comma 68; 10, commi 68 e 69; 12, commi 30 e 31; 14, commi 43 e 44, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 dicembre 2010, n. 22, pubblicata nel BUR n. 1 - S.O. n. 1 - del 5 gennaio 2011, recante «disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)», per contrasto con gli artt. 3; 117, comma 1, comma 2, lett. e), r) ed s) e comma 3; 120, comma 1, Cost.; degli artt. 12, 39 e 43 del Trattato U.E.; del Regolamento del Consiglio U.E. n. 1612 del 1968; delle Direttive comunitarie 2209/147/C.E. e 92/43 C.E.E; degli artt. 4 e 5, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia). Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano: 1) copia della legge regionale impugnata; 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 marzo 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, addi' 3 marzo 2011 L'avvocato dello Stato: Guida