N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 marzo 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Imposte e tasse -  Impresa  e  imprenditore  -  Norme  della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi  nella  forma  di
  credito di imposta a valere sull'imposta regionale sulle  attivita'
  produttive (IRAP) a favore di  microimprese  e  piccole  imprese  -
  Lamentata introduzione di un meccanismo agevolativo a valere su  un
  tributo regionale derivato  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione della  competenza  legislativa  statale  in  materia  di
  sistema tributario, esorbitanza dai limiti statutari. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n.  22,
  art. 2, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  e);  statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 51; decreto legislativo
  15 dicembre 1997, n. 446, art. 16. 
Imposte e tasse -  Impresa  e  imprenditore  -  Norme  della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi  nella  forma  di
  credito di imposta a valere sull'imposta regionale sulle  attivita'
  produttive (IRAP) a favore di  microimprese  e  piccole  imprese  -
  Possibilita' di elevare il limite massimo del contributo in base al
  criterio della residenza anagrafica - Lamentata discriminazione fra
  lavoratori, contrasto con la normativa comunitaria  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciata violazione del principio di  eguaglianza,  del
  principio di libera circolazione  dei  lavoratori,  violazione  del
  vincolo di osservanza degli obblighi comunitari. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n.  22,
  art. 2, comma 8. 
- Costituzione, artt. 3,  117,  primo  comma,  e  120,  primo  comma;
  statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5;  trattato
  CE, artt. 12,  39  e  43;  regolamento  del  Consiglio  europeo  n.
  1612/1968 del 15 ottobre 1968, art. 7. 
Ambiente - Norme della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Parchi  -
  Possibilita'  di  autorizzare  lo  svolgimento  di   manifestazioni
  sportive motoristiche all'interno  di  tutte  le  aree  protette  -
  Contrasto con la normativa nazionale che dispone che il soggiorno e
  la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo  sia  disciplinato
  dal regolamento del parco, nonche' interferenza  nei  confronti  di
  specie ed habitat tutelate dalla normativa  comunitaria  -  Ricorso
  del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza  dei
  vincoli  comunitari,  violazione   della   competenza   legislativa
  esclusiva statale in materia di tutela  dell'ambiente,  esorbitanza
  dai limiti statutari. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n.  22,
  art. 3, comma 37, che aggiunge i commi  1-bis,  1-ter,  1-quater  e
  1-quinquies all'art. 12 della legge  della  Regione  Friuli-Venezia
  Giulia 15 ottobre 2009, n. 17. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,  lett.  s);  statuto
  della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4 e 5; direttiva 92/43/CE
  del 21 maggio 1992; direttiva 2009/147/CEE del  30  novembre  2009;
  legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 2, lett. c). 
Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Rifiuti urbani
  - Previsione  che  possano  circolare  liberamente  sul  territorio
  regionale  e  possano  essere  trattati  anche  in   impianti   non
  appartenenti  all'ambito  territoriale  ottimale  di  produzione  -
  Lamentato contrasto con il principio statale di  autosufficienza  e
  di prossimita' per lo svolgimento di  attivita'  di  smaltimento  e
  recupero dei rifiuti urbani non pericolosi - Ricorso del Governo  -
  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa   esclusiva
  statale in materia di tutela dell'ambiente, esorbitanza dai  limiti
  statutari. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n.  22,
  art. 4, comma 68. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  s);  statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto  legislativo  3
  aprile 2006, n. 152, art. 182-bis. 
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia  -
  Sportello unico per  le  attivita'  produttive  -  Attribuzione  al
  Presidente della Regione del potere  di  disciplinare  con  proprio
  decreto l'attivita' dello sportello unico - Fissazione del  termine
  del 30 giugno 2011 per l'istituzione dello sportello unico  per  le
  attivita' produttive (SUAP) - Previsto  subentro  delle  Camere  di
  commercio nelle attivita' dello sportello  unico,  nell'ipotesi  di
  inerzia  dei  Comuni  -  Contrasto  con  la  normativa  statale  di
  riferimento - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza   legislativa   statale   esclusiva   in   materia    di
  coordinamento  informativo,  statistico  ed  informatico  dei  dati
  dell'amministrazione statale, regionale e locale,  esorbitanza  dai
  limiti statutari. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n.  22,
  art. 10, commi 68 (che modifica l'art. 6 della legge della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia 12 febbraio 2001, n. 3) e  69  (che  modifica
  l'art. 53 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio
  2009, n. 13). 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  r);  statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto del  Presidente
  della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, artt. 4 e 12. 
Amministrazione pubblica - Sanita'  pubblica  -  Impiego  pubblico  -
  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Disposizioni  che
  limitano l'applicazione di talune  disposizioni  statali  contenute
  nel d.l.  n.  78/2010,  finalizzate  al  contenimento  della  spesa
  pubblica, nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  locali,
  del Servizio  sanitario  e  dell'Agenzia  regionale  del  lavoro  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa statale nella  materia  concorrente  del  coordinamento
  della finanza pubblica, esorbitanza dai limiti statutari. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n.  22,
  art. 12, commi 30 e 31. 
- Costituzione,  art.117,  comma   terzo;   statuto   della   Regione
  Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 31  maggio  2010,
  n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30  luglio  2010,
  n. 122, art. 9, commi  5,  6,  7,  8  e  28;  legge  della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, art. 13, commi da 14
  a 23. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia - Assunzioni di personale  con  contratto  di
  lavoro a tempo indeterminato e determinato, e ricorso  a  contratti
  di collaborazione coordinata e continuativa - Obbligo preventivo di
  verificare la possibilita' e la convenienza di ricorrere ad appalti
  di servizi o ad incarichi professionali, nonche', in caso di  esito
  negativo della verifica, previsione di limiti di  spesa  derogabili
  nei casi  espressamente  indicati  -  Contrasto  con  la  normativa
  statale di riferimento per il contenimento della spesa pubblica per
  il personale - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione  della
  competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente   del
  coordinamento  della  finanza  pubblica,  esorbitanza  dai   limiti
  statutari. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n.  22,
  art. 14, commi 43 (che modifica l'art. 13 della legge della Regione
  Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24) e 44. 
- Costituzione,  art.  117,  comma  terzo;  statuto   della   Regione
  Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 31  maggio  2010,
  n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30  luglio  2010,
  n. 122,  art.  14,  commi  7,  8,  9  e  10;  legge  della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, art. 13, comma 16. 
(GU n.17 del 20-4-2011 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla Via  dei  Portoghesi,  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata  nella  riunione  del  3
marzo 2011, ricorrente; 
    Contro  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  in   persona   del
Presidente della Giunta Regionale in carica,  con  sede  in  Trieste,
p.zza  Unita'  d'Italia  n.  1,  intimata,  per  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e  8;  3,  comma
37; 4, comma 68; 10, commi 68 e 69; 12, commi 30 e 31; 14, commi 43 e
44,.della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del  29  dicembre
2010, n. 22, pubblicata nel BUR n. 1 - S.O. n.  1  -  del  5  gennaio
2011,  recante  «disposizioni  per   la   formazione   del   bilancio
pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria  2011)»,  per
violazione degli artt. 3; 117, comma 1, comma 2, lett. e), r) ed s) e
comma 3; 120, comma 1, Cost.; degli artt. 12, 39 e  43  del  Trattato
U.E.; del Regolamento del Consiglio C.E.E. n. 1612  del  1968;  delle
Direttive comunitarie 2209/147/C.E. e 92/43 C.E.E.; degli artt.  4  e
5, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1  (Statuto  speciale  della  Regione
Friuli Venezia Giulia). 
 
                                Fatto 
 
    Con la legge n. 22 del 29 dicembre 2010 la Regione Friuli Venezia
Giulia ha dettato disposizioni per la formazione del proprio bilancio
pluriennale ed annuale (legge finanziaria 2011). 
    In particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  autorizza  l'amministrazione  regionale  a
concedere, per finalita' di sostegno alle attivita' economiche  e  di
incremento  occupazionale,  contributi  nella  forma  di  credito  di
imposta a valere sull'imposta regionale sulle attivita' produttive  a
favore di microimprese e  piccole  imprese  operanti  nel  territorio
regionale, alle condizioni previste dai commi successivi. 
    Il comma 8 del predetto  articolo  2  stabilisce  che  il  limite
massimo di contributo, fissato dal comma 7, «e' elevato  di  5  punti
percentuali per le  imprese  che  assumono  soggetti  disoccupati  ed
inoccupati residenti in Italia da almeno dieci anni, e nella  Regione
Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni». 
    L'art. 3, comma 37, integra l'art. 12 della l.r. 15 ottobre 2009,
n. 17 («Disciplina delle concessioni e conferimento  di  funzioni  in
materia di demanio idrico regionale»), inserendo, dopo il comma 1,  i
seguenti commi: 
          «1-bis. Su proposta dell'Assessore regionale  all'ambiente,
la Giunta regionale puo' emettere un'autorizzazione  in  deroga  alla
presente  legge  e  alla  legge  regionale  25  agosto  2006,  n.  17
(Interventi in materia di risorse  agricole,  naturali,  forestali  e
montagna e  in  materia  di  ambiente,  pianificazione  territoriale,
caccia e  pesca),  per  lo  svolgimento  di  manifestazioni  sportive
motoristiche all'interno di tutte le  aree  naturali  protette  (SIC,
ZPS, prati stabili, biotopi, A.R.I.A.), valutando la positivita'  che
ne    trarrebbe    la    Regione    in    termini     di     presenza
turistica,comunicazione   mediatica   e   valore    sportivo    della
manifestazione.  L'evento   sportivo   deve   avere   una   validita'
internazionale,  europea  o  mondiale,  confermata   dall'Assessorato
regionale alle attivita' sportive e deve essere gia' stato  sostenuto
finanziariamente per almeno tre anni dalla Regione. 
          1-ter.  La  Giunta  autorizza,  per   quanto   di   propria
competenza, gli eventi sportivi di cui al comma 1-bis  unicamente  su
percorsi ricavati entro specifiche  aree  golenali  e  fluviali,  ivi
comprese  tutte  le  aree   magredili   adiacenti,   incluse   quelle
appartenenti al demanio militare alla data del 31 dicembre  2009,  in
deroga alle disposizioni previste  dall'articolo  12  della  presente
legge e dall'articolo 22 della legge regionale n. 17/2006. Tali  aree
sono cosi' delimitate: 
    a) fiume Tagliamento: dal ponte di Pinzano al ponte di Madrisio; 
    b) fiume Cosa: dal ponte di Lestans al Tagliamento; 
    c) fiume Cellina: dal ponte della Ferrovia fino al Meduna; 
    d) fiume Meduna: dal ponte di Meduno al ponte sulla SR 13; 
    e) fiume Colvera: dal ponte sulla 464 fino al Meduna. 
          1-quater.  La  struttura   regionale   competente   insieme
all'ente promotore predispongono un percorso  che  utilizzi  piste  o
tracce esistenti a terra.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  da
intendersi piste anche le tracce a piede argine  interne  ed  esterne
allo stesso. Laddove non vi siano  piste  segnate  a  terra,  saranno
autorizzati  percorsi   solo   su   alveo   attivo,   affinche'   sia
individuabile una traccia, possibilmente con livellamenti del terreno
operati da macchine operatrici in accordo con  l'Ufficio  provinciale
dei lavori pubblici. L'Ufficio provinciale  dei  lavori  pubblici  e'
incaricato a rilasciare il decreto autorizzativo  di  utilizzo  delle
aree demaniali, successivamente alla delibera della Giunta  regionale
e a informare  tutti  i  Comuni  entro  i  cui  perimetri  ricade  il
tracciato della manifestazione. 
          1-quinquies. Per le finalita'  previste  dai  commi  1-bis,
1-ter, 1-quater, 1-quinquies, il canone dovuto dall'ente promotore e'
stabilito,  in  1.000  euro  indipendentemente  dalla  quantita'   di
chilometri utilizzati per lo svolgimento dell'attivita'. Nel caso  in
cui l'attivita' ricada su due province,  l'importo  sara'  frazionato
percentualmente sulla  base  dei  chilometri  ricadenti  su  ciascuna
provincia». 
        L'articolo  4,  comma  68,  dispone  che  «i  rifiuti  urbani
prodotti in Regione  possono  circolare  liberamente  sul  territorio
regionale  e  possono  essere  trattati   anche   in   impianti   non
appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione». 
        L'art.  10,  rubricato  «Finalita'   9 -   sussidiarieta'   e
devoluzione», prevede ai commi 68 e 69  disposizioni  in  materia  di
sportello unico per le attivita' produttive. In particolare, il comma
68 modifica alcuni  termini  contenuti  nell'art.  6  della  l.r.  n.
3/2001, il quale a sua volta dispone che al fine  dell'attivazione  e
dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la
Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello  Stato,  con
le  Province,  con  i  Comuni  e  con  altri  soggetti  pubblici  per
l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico
entro il 30 giugno 2011. Inoltre, con decreto  del  Presidente  della
Regione,  previa   deliberazione   della   Giunta   regionale,   sono
individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal
termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel  procedimento
di competenza dello sportello unico entro il 30 giugno 2011. 
    Il comma 69 dell'art.10, invece, modifica l'art. 53 della l.r. n.
13/2009, prevedendo che gli sportelli unici sono istituiti  in  forma
singola o associata entro il 30 giugno 2011 e, nel caso  in  cui,  al
momento della scadenza del termine del 30 giugno 2011, il Comune  non
abbia  istituito  lo  sportello  unico,  l'esercizio  delle  relative
funzioni e' delegato, decorsi trenta  giorni  dal  predetto  termine,
alla Camera di Commercio territorialmente competente. 
        L'articolo  12,  comma  30,  dispone   che,   ai   fini   del
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di
cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28,  del  d.l.  n.  78/2010,  alle
Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego  regionale  e
locale e agli enti del Servizio sanitario  regionale,  continuano  ad
applicarsi le norme contenute nell'art.13, commi da 14  a  23,  della
L.r. n. 24/2009. 
        Il comma 31 del predetto art. 12 stabilisce poi che i  limiti
di spesa di cui all'art. 9, comma  28,  del  d.l.  n.  78  del  2010,
convertito dalla legge n. 122 del 2010, non si applicano  all'Agenzia
Regionale del Lavoro di cui all'art. 9 della l.r. 9 agosto  2005,  n.
18. 
        L'art. 14, comma 43, dell'impugnata legge regionale  modifica
l'art. 13 della l.r. n. 24 del 2009, nei seguenti termini: 
          a) alla lettera b) del comma 16,  prima  del  numero  l  e'
introdotto il seguente: 01 «. per i comuni con  popolazione  fino  ai
5.000 abitanti;»; 
          b) alla lettera b) del  comma  16,  dopo  il  numero  3  e'
inserito il seguente: «3-bis. nel caso di rapporti di lavoro  coperti
da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre  1999,  n.
482  (Norme  in  materia  di  tutela  delle  minoranze   linguistiche
storiche), e della legge regionale 23 febbraio 2001, n. 38  (Norme  a
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    regione
Friuli-Venezia Giulia);»; 
          c) dopo il comma 16 e' inserito il seguente: 
    «16-bis. Con riferimento agli enti  locali  della  Regione,  sono
previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui
al comma 16: 
        a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato: 
          1) esigenze di copertura da parte  dei  comuni  gestori  di
ambito socio-assistenziale di  posti  resisi  vacanti  a  seguito  di
cessazioni; 
        b) per il contratto di lavoro  a  tempo  determinato  e,  ove
previsto,  per  il   ricorso   alla   collaborazione   coordinata   e
continuativa: 
          1) attivita' finanziate totalmente o cofinanziate con fondi
a destinazione vincolata; 
          2) esigenza di assicurare attivita' correlate all'esercizio
di  attivita'  stagionale  non  utilmente  fronteggiabile  con  altre
modalita'; 
          3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o
calamita' naturale; 
          4) esigenze di copertura da parte  dei  comuni  gestori  di
ambito socio -assistenziale di posti  resisi  vacanti  a  seguito  di
cessazioni.»; 
        d) al comma 17 le parole «al numero 3» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai numeri 3 e 3-bis»; 
        e) il terzo periodo del comma 17, e' sostituito dal seguente:
«La Giunta regionale e' autorizzata ad assentire,  su  richiesta  dei
singoli enti locali, ulteriori deroghe al limite di cui al comma  16,
con riferimento alla sola ipotesi di figure uniche e non fungibili.»; 
        f) il quarto periodo del comma 17 e' soppresso; 
        g) al comma 40 le parole «31 dicembre 2010»  sono  sostituite
dalle parole «31 dicembre 2011». 
    Infine, il comma 44 del predetto art. 14 cosi' dispone:  «Per  le
finalita' di cui al terzo periodo del comma 17 dell'articolo 13 della
legge regionale n. 24/2009, come  sostituito  dalla  lettera  e)  del
comma 43, trovano applicazione le modalita'  e  le  tempistiche  gia'
definite dalla Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della
presente legge, per le ipotesi di deroga al limite di cui al comma 16
del medesimo articolo 13». 
    Le predette  norme  sono  costituzionalmente  illegittime  per  i
seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1. - Violazione degli artt. 3; 117, comma 2, lett. e), e 120 Cost., e
degli artt. 4 e  5  dello  Statuto  Friuli  Venezia  Giulia,  nonche'
dell'art. 117, comma 1, Cost., degli artt. 12, 39 e 43  del  Trattato
U.E. e del Regolamento del Consiglio U.E. n. 1612/68 
    L'art. 2, rubricato «Finalita' 1 - attivita' economiche» prevede,
al comma 1, la facolta' dell'amministrazione regionale di  concedere,
per finalita' di sostegno alle attivita' economiche e  di  incremento
occupazionale, contributi nella forma di credito di imposta a  valere
sull'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  a  favore   di
microimprese e piccole imprese operanti nel territorio  regionale,  e
alle condizioni previste dai commi successivi. 
    Il legislatore regionale, introducendo un meccanismo agevolativo,
eccede dalla propria competenza statutaria ed invade quella esclusiva
dello Stato in materia di  sistema  tributario  di  cui  all'art.117,
comma 2, lett. e) della Costituzione. 
    Infatti l'articolo 2,  comma  1,  non  circoscrive  espressamente
l'operativita' delle suddette misure di agevolazione  entro  l'ambito
dei soli tributi regionali, cosi' estendendo la  misura  del  credito
d'imposta anche ai tributi erariali; e tale estensione e' preclusa al
legislatore regionale. 
    Con la sentenza n. 123/2010, codesta ecc.ma Corte  costituzionale
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.12 della  l.r.
Campania n.1/2009, che introduceva agevolazioni fiscali  sotto  forma
di  crediti  di  imposta,  ed  ha  chiarito  che  la  previsione   di
un'agevolazione  tributaria  nella  forma  di  credito   di   imposta
applicabile a tributi istituiti e disciplinati dalla  legge  statale,
costituisce una integrazione della disciplina  dei  medesimi  tributi
erariali, preclusa alle regioni. Cio' in quanto  allo  stato  attuale
della normativa, non risultano sussistere tributi regionali «propri»,
ma  tributi  regionali  «derivati»,   cioe'   tributi   istituiti   e
disciplinati con legge statale e il cui gettito  e'  attribuito  alle
regioni; e l'Irap, anche dopo  la  sua  regionalizzazione,  resta  un
tributo  erariale,  in  quanto   lo   Stato   continua   a   regolare
compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli  ambiti
di  intervento  regionali  (cfr.  Corte  cost.,  n.  357/2010  e   n.
216/2009). 
    Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, l'art. 2, comma l
che introduce un meccanismo agevolativo nella forma  del  credito  di
imposta a valere su un tributo regionale «derivato» quale l'Irap,  in
ordine al quale l'art.16 del  d.lgs.  n.  446/1997  prevede  la  sola
possibilita' per gli enti territoriali di  variazione  dell'aliquota,
viola l'art. 117,  comma  2,  lettera  e),  della  Costituzione,  che
riserva allo Stato la competenza  esclusiva  in  materia  di  tributi
erariali. 
    Inoltre, con la suddetta norma, il legislatore regionale eccede i
limiti della sua competenza statutaria stabiliti dagli artt.  4  e  5
dello Statuto di autonomia. Invero, l'art. 5 dello  Statuto  prevede,
al n. 3, che la Regione,  in  armonia  con  i  principi  fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, ha  potesta'
legislativa  nell'  istituzione   di   tributi   regionali   prevista
nell'articolo 51 dello stesso statuto. Tuttavia, l'art. 51, al  comma
4, lett. a), prevede che la Regione ha  facolta'  «di  modificare  le
aliquote...  e  di  prevedere  esenzioni  dal  pagamento,  introdurre
detrazioni  d'imposta  e  deduzioni  della  base  imponibile»,   «con
riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato  ne  prevede  la
possibilita'». Questi limiti sono stati violati nel caso  di  specie,
perche' non si ravvisano norme statali che consentano la  concessione
dell'agevolazione di cui trattasi. 
    Pertanto, con il comma l dell'art. 2  il  legislatore  regionale,
eccedendo  dalla  propria  competenza  statutaria,   ha   invaso   la
competenza esclusiva dello Stato in materia  di  tutela  del  sistema
tributario di cui all'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione. 
    Inoltre, la disposizione contenuta  nell'art.  2,  comma  8,  che
consente di elevare il limite  massimo  del  contributo  in  base  al
criterio della residenza anagrafica, si pone anche in  contrasto  con
le  norme  comunitarie  del  Trattato  con   conseguente   violazione
dell'art.117, comma 1 della Costituzione. 
    In particolare, la possibilita' che, attraverso lo strumento  del
credito d'imposta, possano concedersi agevolazioni per le  assunzioni
di persone che abbiano avuto la residenza  anagrafica  nella  Regione
Friuli Venezia Giulia per almeno 5 anni e  in  Italia  da  almeno  10
anni, oltre a violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione, viola anche le norme contenute nel  Trattato  CE,
tra cui in  primis  l'articolo  12  che  vieta  ogni  discriminazione
effettuata in base alla nazionalita'. 
    La  disposizione  in  esame  viola  altresi'  l'articolo  39  del
Trattato UE che garantisce  la  libera  circolazione  dei  lavoratori
all'interno  della  Comunita'  ed  al  contempo   esclude   qualsiasi
discriminazione fondata sulla  nazionalita'.  In  applicazione  delle
citate disposizioni del Trattato, il  Regolamento  del  Consiglio  n.
1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunita', salve  le  limitazioni  giustificate  da  motivi  di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica, dispone
l'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione fra  i  lavoratori
degli  Stati  membri,  per  quanto  concerne  tutte   le   condizioni
riguardanti l'impiego e  il  diritto  di  spostarsi  liberamente  per
esercitare un'attivita' subordinata. 
    Secondo la costante  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia,
inoltre, l'articolo 39 del Trattato CE e l'articolo 7 del regolamento
n. 1612/68,  in  materia  di  parita'  di  trattamento,  vietano  non
soltanto le discriminazioni  palesi  basate  sulla  cittadinanza,  ma
anche qualsiasi discriminazione dissimulata che,  pur  fondandosi  su
altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo  risultato  (cfr.,
in particolare, Corte di giustizia in causa C-337/97). Cio' vale,  in
particolare, con riferimento  alla  residenza,  che  rappresenta  una
condizione che puo' essere soddisfatta piu' facilmente da  lavoratori
nazionali o da lavoratori residenti nelle regioni  italiane  comprese
nell'obiettivo Convergenza,  rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati
membri o delle altre Regioni. Infine, secondo la giurisprudenza della
Corte  di  giustizia,  anche  il  diritto  di  stabilimento  di   cui
all'articolo 43 del Trattato  U.E.  -  che  assicura  l'accesso  alle
attivita' non salariate ed al loro esercizio, nonche' la costituzione
e la gestione di imprese e in particolare di societa' - esclude tutte
quelle discriminazioni che se pure non  fondate  sulla  nazionalita',
comportano di fatto una discriminazione a danno di  tutti  gli  altri
cittadini. 
    Alla stregua di tali considerazioni la disposizione dell'art.  2,
comma 8, della legge impugnata, determina discriminazioni  oltre  per
gli altri lavoratori nazionali anche  per  i  lavoratori  provenienti
dagli altri Stati membri,  ponendosi  in  contrasto  con  i  principi
enunciati dal Trattato agli articoli 12, 39 e 43, e  dal  Regolamento
n. 1612/68, in materia di libera circolazione dei lavoratori e di non
discriminazione in base alla nazionalita', nonche' con  l'articolo  3
della Costituzione. 
    La citata disposizione viola sia l'articolo 117, comma  1,  della
Costituzione, per violazione dei  limiti  derivanti  dall'Ordinamento
comunitario nell'esercizio della potesta' legislativa regionale,  sia
l'articolo 120, comma 1,  della  Costituzione  che  fa  espressamente
divieto  al  legislatore  regionale  di  adottare  provvedimenti  che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra
le Regioni e che  limitino  l'esercizio  del  diritto  al  lavoro  in
qualunque parte del territorio nazionale. 
    Il legislatore regionale, quindi, eccedendo dalla sua  competenza
statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia, lede i
suddetti principi comunitari, violando l'art. 117, comma 1, l'art.  3
e l'art.120 della Costituzione. 
2. - Violazione dell' artt. 117, commi 1 e  2,  lett.  s),  Cost.,  e
degli artt. 4 e 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia, nonche'  delle
Direttive n. 92/43/CEE e 2009/147/CE. 
    L'art. 3, comma 37, aggiungendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater  e
1-quinquies all'art. 12 della l.r. n. 17/2009, prevede che la  Giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore   regionale   dell'ambiente,
autorizzi lo  svolgimento  di  manifestazioni  sportive  motoristiche
all'interno  di  tutte  le  aree  protette,  anche  in  deroga   alle
disposizioni previste dalla l.r. n. 17/2006 («Interventi  in  materia
di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in  materia  di
ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca»). Tali  eventi
sportivi sono autorizzati  «unicamente  su  percorsi  ricavati  entro
specifiche aree golenali e  fluviali,  ivi  comprese  tutte  le  aree
magredili adiacenti, incluse quelle appartenenti al demanio  militare
alla data del 31 dicembre 2009». Inoltre, laddove non vi siano  piste
segnate a terra, saranno autorizzati percorsi solo su  alveo  attivo,
affinche'  sia   individuabile   una   traccia,   possibilmente   con
livellamenti del terreno operati da macchine  operatrici  in  accordo
con l'Ufficio provinciale dei lavori pubblici. 
    La disposizione regionale si pone in  contrasto  con  l'art.  11,
comma 2, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui
con Regolamento del  Parco  sono  disciplinati  «il  soggiorno  e  la
circolazione  del  pubblico  con  qualsiasi  mezzo».  Considerato  il
rilievo che la norma statale riconosce  al  piano  del  parco,  quale
strumento insostituibile di programmazione, regolazione e  controllo,
appare evidente che la disposizione impugnata  comporta  interferenze
anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie  tutelati
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. 
    Cosi' disponendo, il legislatore regionale eccede  dalla  propria
competenza statutaria di cui agli  artt.  4  e  5  dello  Statuto  di
autonomia ed invade quella esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma  2,  lett.
s) della Costituzione, rientrando nella  competenza  esclusiva  dello
Stato l'individuazione di  standard  minimi  ed  uniformi  di  tutela
validi sull'intero territorio nazionale. 
    Inoltre, poiche' comporta interferenze  anche  nei  confronti  di
specie,  habitat  ed  habitat  di  specie  tutelati  ai  sensi  della
Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, la disposizione in
esame viola anche l'art. 117, comma 1 della Costituzione, nella parte
in cui il legislatore regionale  non  rispetta  i  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario. 
3. - Violazione dell' artt. 117, comma 2, lett. s),  Cost.,  e  degli
artt. 4 e 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia. 
    L'articolo 4,  comma  68,  nel  disporre  che  i  rifiuti  urbani
prodotti in Regione  possono  circolare  liberamente  sul  territorio
regionale  e  possono  essere  trattati   anche   in   impianti   non
appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione, si  pone
in contrasto con l'art. 182-bis del d.lgs. n. 152/2006. 
    Tale norma statale afferma il principio di autosufficienza  e  di
prossimita' per lo svolgimento di attivita' di smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani non pericolosi. 
    Con tale principio, il legislatore statale  ha  inteso  garantire
che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani  non
differenziati, siano realizzati  attraverso  una  rete  integrata  ed
adeguata  di  impianti,  tenendo  conto   delle   migliori   tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al
fine di realizzare l'autosufficienza nello  smaltimento  dei  rifiuti
urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti
territoriali  ottimali,  nonche'  per  utilizzare  i  metodi   e   le
tecnologie piu' idonei  a  garantire  un  alto  grado  di  protezione
dell'ambiente e della salute pubblica. 
    Il  legislatore  regionale,  nel  porsi  in  contrasto  con  tale
principio e  nel  prevedere  che  i  rifiuti  urbani  possono  essere
trattati anche in impianti non appartenenti  all'ambito  territoriale
ottimale di produzione, eccede dalla competenza di cui agli artt. 4 e
5 dello Statuto di autonomia, ed  invade  la  competenza  statale  in
materia di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema  di  cui  all'art.
117, comma 2, lett. s) della Costituzione. 
4. - Violazione dell' art. 117, comma 2, lett.  r),  Cost.,  e  degli
artt. 4 e 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia. 
    L'art.  10,   rubricato   «Finalita'   9   -   sussidiarieta'   e
devoluzione», prevede ai commi 68 e 69  disposizioni  in  materia  di
sportello unico per le attivita' produttive. 
    In particolare, il comma 68, nel modificare l'art. 6  della  l.r.
n. 3/2001, dispone che al fine dell'attivazione e  dello  svolgimento
coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione  promuove
accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i
Comuni  e  con  altri  soggetti  pubblici  per  l'individuazione  dei
procedimenti di competenza dello sportello unico entro il  30  giugno
2011. 
    Con decreto del Presidente della  Regione,  previa  deliberazione
della   Giunta   regionale,   sono   individuati    i    procedimenti
amministrativi regionali che  a  partire  dal  termine  indicato  nel
decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di  competenza  dello
sportello unico entro il 30 giugno 2011. 
    Il comma 69 dell'art. 10, invece, nel modificare l'art. 53  della
l.r. n. 13/2009, dispone che gli sportelli unici  sono  istituiti  in
forma singola o associata entro il 30 giugno 2011 e, nel caso in cui,
al momento della scadenza del termine del 30 giugno 2011,  il  Comune
non abbia istituito lo sportello unico,  l'esercizio  delle  relative
funzioni e' delegato, decorsi trenta  giorni  dal  predetto  termine,
alla Camera di Commercio territorialmente competente. 
    Con tali  disposizioni  il  legislatore  regionale  eccede  dalla
propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5  dello  Statuto
di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia
di coordinamento informativo,  statistico  ed  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'art. 117,
comma 2, lett. r) della Costituzione. 
    Infatti, le disposizioni in esame, che consentono di disciplinare
l'attivita' dello sportello unico con un decreto del Presidente della
Regione; che fissano il termine al 30 giugno 2011  per  l'istituzione
del SUAP, e che autorizzano le Camere di commercio a subentrare nelle
attivita' nell'ipotesi di inerzia dei Comuni, si pongono in contrasto
con gli artt. 4 e 12 del D.P.R. n.160/2010. 
    Le   suddette   disposizioni   statali,   nel   disciplinare   la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per  le  attivita'  produttive,  prevedono  che  il  termine  per  le
procedure di cui sopra siano fissate entro 180 giorni dalla  data  di
pubblicazione del D.P.R. n. 160/2010 (il quale  e'  stato  pubblicato
nella gazzetta ufficiale del 30 settembre 2010). Il  termine  fissato
dal  legislatore  statale  non  ammette   deroghe.   Il   legislatore
regionale,  nel  prevedere  tempi  di   attuazione   diversi,   rende
inefficace il coordinamento del Suap a livello nazionale. 
    In proposito,  con  sentenza  n.  15/2010  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale ha chiarito che la disciplina  dello  sportello  unico
per le attivita' produttive e' fondata «sulla concentrazione  in  una
sola struttura [...] della  responsabilita'  dell'unico  procedimento
attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme  dei
provvedimenti abilitativi necessari per  la  realizzazione  di  nuovi
insediamenti   produttivi,   nonche'   sulla   concentrazione   nello
«sportello unico» [...] dell'accesso a tutte le informazioni da parte
dei medesimi soggetti interessati: cio' al fine  di  evitare  che  la
pluralita' delle competenze e degli  interessi  pubblici  oggetto  di
cura in questo ambito si traduca per  i  cittadini  in  tempi  troppo
lunghi e in difficolta' di rapporti  con  le  amministrazioni»  (cfr.
pure sentenza n. 376 del 2002). 
    Vengono quindi in  rilievo  le  attivita'  di  coordinamento  che
l'art.  117,  secondo  comma,  lett.  r),  Cost.,  attribuisce   alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    Peraltro, gli sportelli unici sono destinati a svolgere un  ruolo
importante  di  assistenza   al   prestatore   sia   come   autorita'
direttamente  competente  a  rilasciare  i  documenti  necessari  per
accedere ad un'attivita' di servizio sia come  intermediario  tra  il
prestatore e le autorita' direttamente competenti. 
    Tanto premesso, si ribadisce che il legislatore regionale  eccede
dalla propria competenza statutaria di cui agli artt.  4  e  5  dello
Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in
materia di coordinamento informativo, statistico ed  informatico  dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'art.
117, comma 2, lett. r), della Costituzione. 
4. - Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., e degli artt.  4  e  5
dello Statuto Friuli Venezia Giulia. 
    L'articolo 12, comma 30, dispone che, ai fini  del  conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui  all'art.
9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del d.l. n. 78/2010,  alle  Amministrazioni
del comparto unico del pubblico impiego regionale  e  locale  e  agli
enti del Servizio sanitario regionale, continuano  ad  applicarsi  le
norme contenute nell'art.13, commi da 14 a 23 della l.r. n. 24/2009. 
    In questo modo il  legislatore  regionale  eccede  dalla  propria
competenza statutaria di cui agli  artt.  4  e  5  dello  Statuto  di
autonomia e, non prevedendo un risparmio di  spesa  per  le  suddette
amministrazioni, viola l'art. 117, comma  3,  della  Costituzione  in
materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    Il successivo comma 31 dello stesso articolo dispone  poi  che  i
limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010  non
trovano applicazione per l'Agenzia regionale del lavoro. 
    In tal modo, il legislatore regionale si pone  in  contrasto  con
l'art. 9, comma 28 del d.l. n.  78/2010,  il  quale  prevede  che  la
riduzione di spesa si applica anche  alle  agenzie,  cosi'  eccedendo
dalla propria competenza statutaria di cui agli artt.  4  e  5  dello
Statuto  di  autonomia  e  violando  l'art.  117,   comma   3   della
Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
5. - Violazione dell' art. 117, comma 3, Cost., e degli artt. 4  e  5
dello Statuto Friuli Venezia Giulia. 
    L'articolo 14,  ai  commi  43  e  44,  stabilisce  una  serie  di
ulteriori deroghe in materia di assunzioni, rispetto  a  quanto  gia'
previsto dall'art. 13, comma 16, della l.r. n. 24/2009. 
    Infatti, il comma 43 dell'art.14, nel modificare l'art. 13  della
l.r. n. 24/2009 dispone che le amministrazioni,  prima  di  procedere
alle  assunzioni  di  personale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato nonche' a  quelle  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, verificano, in  attuazione  del  principio  generale  di
sussidiarieta' e ai  fini  di  una  spesa  pubblica  reversibile,  la
possibilita' e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad
incarichi professionali; prevede che, in caso di esito negativo della
suddetta verifica l'assunzione di personale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato e il  ricorso  alla  collaborazione
coordinata e continuativa puo' avvenire,  per  gli  esercizi  2010  e
2011, nel limite di un contingente di personale la  cui  spesa  annua
onnicomprensiva non superi il 20 per cento di  quella  relativa  alle
cessazioni di personale a  tempo  indeterminato  avvenute  nel  corso
dell'esercizio  precedente  e  non  gia'   riutilizzata   nel   corso
dell'esercizio stesso. 
    La stessa norma prevede poi che detto limite e' derogabile: 
        a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato: 
    1. [per le assunzioni di categorie protette comprese nella  quota
d'obbligo]; 
    2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
    3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione  civile
dell'Amministrazione regionale; 
    4. per l'assunzione di personale della Polizia  locale,  al  solo
fine di garantire i requisiti minimi di  omogeneita'  previsti  dalla
normativa regionale vigente in materia; 
        b) per il contratto di lavoro  a  tempo  determinato  e,  ove
previsto,  per  il   ricorso   alla   collaborazione   coordinata   e
continuativa: 
    01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti; 
    1. nel caso di lavoratori socialmente utili; 
    2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilita'  di  cui
all'articolo 9, comma 48, della presente legge; 
    3. nel caso  di  rapporti  di  lavoro  coperti  da  finanziamenti
esterni  nell'ambito  di  progetti  e  programmi  comunitari   e   di
cooperazione  ovvero  coperti  con  risorse  regionali  al  fine   di
conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa  della  programmazione
POR FESR 2007-2013; 
    3-bis. Nel caso di rapporti di lavoro  coperti  da  finanziamenti
concessi ai sensi della legge 15 dicembre  1999,  n.  482  (Norme  in
materia di tutela delle minoranze  linguistiche  storiche),  e  della
legge 23 febbraio  2001,  n.  38  (Norme  a  tutela  della  minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia); 
    4. nel caso di  personale  utilizzato  per  la  progettazione  ed
esecuzione del  6°  Censimento  generale  dell'agricoltura  ai  sensi
dell'articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.   135
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari  e  per
l'esecuzione di sentenze della Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee), convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo  1,
comma 1, della legge n. 166/2009, nonche' del personale utilizzato da
parte dei Comuni per l'attivita' inerente al 15° censimento  generale
della popolazione; 
    5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali; 
    5-bis. Per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo
fine di garantire i requisiti minimi di  omogeneita'  previsti  dalla
normativa regionale vigente in materia; 
    6. nel caso di personale di supporto agli organi politici; 
    7. per la sostituzione di  personale  assente  con  diritto  alla
conservazione del posto, qualora l'assenza sia  prevista  per  almeno
tre  mesi,  salvi  i  casi  in  cui  la  sostituzione   e'   comunque
obbligatoria. 
    7-bis. Nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni  del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante
ai fini della legge 17 maggio 1999, n.  144  (Misure  in  materia  di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti  previdenziali),  nonche'  di
incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle  attivita'
del Nucleo di valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e  verifica  di
piani, programmi  e  politiche  di  intervento  e  nell'attivita'  di
valutazione  unitaria  della  politica  regionale  di  coesione.  Con
riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti
ulteriori fattispecie di deroga ai suddetti limiti: 
          a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato: 
1) esigenze di copertura  da  parte  dei  comuni  gestori  di  ambito
socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni; 
          b) per il contratto di lavoro a tempo  determinato  e,  ove
previsto,  per  il   ricorso   alla   collaborazione   coordinata   e
continuativa: 
    1) attivita' finanziate totalmente o  cofinanziate  con  fondi  a
destinazione vincolata; 
    2) esigenza di assicurare attivita'  correlate  all'esercizio  di
attivita'  stagionale  non   utilmente   fronteggiabile   con   altre
modalita'; 
    3) esigenza di  fronteggiare  stati  di  emergenza  dichiarata  o
calamita' naturale; 
    4) esigenze di copertura da parte dei comuni  gestori  di  ambito
socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni. 
    Il comma 44  dell'art.  14  prevede  poi  che  per  alcune  delle
finalita'  richiamate  trovano  applicazione  le   modalita'   e   le
tempistiche gia'  definite  dalla  Giunta  regionale,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, per le ipotesi di  deroga  al
limite di cui al comma 16 dell'articolo 13 della l.r. n. 24/2009. 
    Il quadro normativo risultante dalle modifiche  introdotte  dalle
disposizioni censurate contrasta con l'art. 14, commi da 7 a 10,  del
piu' volte citato d.l. n. 78/2010, il quale dispone che, ai fini  del
concorso  delle  autonomie  regionali  e  locali  al  rispetto  degli
obiettivi di finanza  pubblica,  gli  enti  sottoposti  al  patto  di
stabilita' interno devono assicurare, tra l'altro, anche la riduzione
delle spese di personale. 
    Il legislatore regionale, non  rispettando  tali  limiti,  eccede
dalla propria competenza statutaria di cui agli artt.  4  e  5  dello
Statuto di autonomia e viola  i  principi  stabiliti  dall'art.  117,
comma 3, della  Costituzione,  in  materia  del  coordinamento  della
finanza  pubblica,  cui  la  Regione,  pur  nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, commi 1 e 8; 3, comma 37;
4, comma 68; 10, commi 68 e 69; 12, commi 30 e 31; 14, commi 43 e 44,
della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 dicembre 2010,
n. 22, pubblicata nel BUR n. 1 - S.O. n. 1  -  del  5  gennaio  2011,
recante «disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  ed
annuale della Regione (legge finanziaria 2011)»,  per  contrasto  con
gli artt. 3; 117, comma 1, comma 2, lett. e), r) ed  s)  e  comma  3;
120, comma 1, Cost.; degli artt. 12, 39 e 43 del Trattato  U.E.;  del
Regolamento del Consiglio U.E. n.  1612  del  1968;  delle  Direttive
comunitarie 2209/147/C.E. e 92/43 C.E.E; degli artt. 4 e 5, l.  cost.
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli  Venezia
Giulia). 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
    1) copia della legge regionale impugnata; 
    2) copia conforme  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 3 marzo 2011, recante  la  determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
          Roma, addi' 3 marzo 2011 
 
                    L'avvocato dello Stato: Guida